Ordinanza 19/2010

Ordinanza 19/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO

Camera di Consiglio del 16/12/2009 Decisione del 13/01/2010
Deposito del 21/01/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 24, c. 2°, del regio decreto 16/03/1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 09/01/2006, n. 5.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 53/2009


ORDINANZA N. 19

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso dal Tribunale di Lucca, nel procedimento vertente tra la curatela del Fallimento di Phoenix - Officine Meccaniche Lucchesi s.r.l. e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a., con ordinanza del 24 settembre 2008, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.



Ritenuto che, con ordinanza depositata il 24 settembre 2008, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere una controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia rispetto alla massa fallimentare di talune rimesse operate dal fallito sul proprio conto corrente bancario in epoca anteriore di non oltre un anno alla dichiarazione di fallimento, la cui provvista è stata incamerata dall’istituto di credito;

che il giudice a quo riferisce, altresì, che il giudizio è stato intrapreso mediante ricorso ai sensi dell’art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, nel testo – all’epoca vigente – introdotto a seguito della riforma delle procedure concorsuali attuata col d. lgs. n. 5 del 2006;

che – dopo aver motivato sia in ordine alla ritualità della introduzione del giudizio a quo, effettuata utilizzando la disposizione censurata, sia in ordine alla indifferenza rispetto ad esso della entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5-bis e 6 della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale ha, fra l’altro, abrogato la disposizione censurata – il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente argomenta in ordine alla applicabilità della norma censurata al giudizio a quo, osservando che la azione proposta rientra fra quelle, derivanti dal fallimento, che, se instaurate successivamente al 16 luglio 2006, sono soggette al rito camerale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa è prioritariamente dedotta con riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost.;

che il rimettente, infatti, osserva che la legge di delega 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), ha conferito al Governo il potere di «modificare la disciplina del fallimento», nel rispetto del criterio direttivo volto a «semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia»;

che il rimettente deduce da ciò che l’intervento legislativo delegato deve ritenersi circoscritto «nei limiti dell’oggetto della disciplina del processo fallimentare»;

che, in altri termini, esso sarebbe rivolto solo all’accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con esclusione dei processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento;

che, a comprova di ciò, il rimettente rileva che nessuno dei restanti principi e criteri direttivi della delega appare consentire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento;

che, pertanto, ad avviso del rimettente, il legislatore delegato, nell’estendere a tutte le azioni derivanti dal fallimento il modello camerale, avrebbe ecceduto i limiti della delega;

che, prosegue il rimettente, la disposizione censurata sarebbe, comunque, incostituzionale anche con riferimento ai parametri dettati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

che, quanto al primo profilo, essa violerebbe il canone della ragionevolezza nell’imporre il modello processuale camerale «al di fuori dell’ambito funzionale di esso proprio», in particolare con riferimento a controversie «involgenti la tutela di diritti soggettivi»;

che il rito camerale costituirebbe, infatti, un modello processuale neutro, privo di regolamentazione delle fasi della cognizione, rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un provvedimento, in forma di decreto, non suscettibile di giudicato;

che, per il rimettente, esso sarebbe idoneo alla tutela di «mere e specifiche» facoltà, là dove garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi speciali o ordinari, è la predeterminazione delle forme e la copertura dell’accertamento della situazione soggettiva col giudicato;

che la scelta del legislatore delegato sarebbe viziata anche per disparità di trattamento fra situazioni analoghe, determinata solo dal fatto che la azione sia connessa ad un fallimento pronunciato prima o dopo il 1° gennaio 2008, ovvero che essa sia stata o meno proposta prima di tale data;

che risulterebbe, altresì, violato l’art. 24, secondo comma, Cost., posto che la norma censurata avrebbe l’effetto di esporre le parti a regole processuali legate a incerte «direttive giurisdizionali» variabili secondo la competenza dei singoli uffici giudiziari;

che la disposizione censurata sarebbe, infine, in contrasto con l’art. 111 Cost., il quale impone che il giusto processo sia regolato per legge onde perseguire il fine suo proprio, «apparendo – la ricordata generalizzata estensione del modello camerale – in contrasto con l’intima essenza dello stesso principio del giusto processo»;

che il rimettente conclude affermando che non è in discussione in astratto la compatibilità costituzionale del rito camerale, quanto la sua congruità rispetto alla natura del processo nel quale tale rito si svolge;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione proposta;

che, per la difesa pubblica, non sarebbe dubbio che la azione proposta nel giudizio a quo, essendo volta alla determinazione della massa fallimentare, deve essere fatta rientrare nel concetto di «procedura concorsuale» di cui alla delega;

che, quanto agli altri profili dedotti, l’Avvocatura nega che il procedimento camerale fornisca minori garanzie rispetto al giudizio ordinario, essendo regolato dal codice di rito, assicurando la tutela delle parti in causa e potendo condurre, come da consolidata giurisprudenza, ad una decisione dotata di forza di giudicato.

Considerato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

che identica questione, sollevata dallo stesso rimettente sulla base delle medesime argomentazioni, già è stata oggetto di dichiarazione di manifesta infondatezza da parte di questa Corte, con ordinanza n. 170 del 2009;

che, in particolare, la Corte ha escluso che la norma impugnata fosse stata adottata in violazione della delega legislativa conferita con l’art. 1, comma 6, lettera a), della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali);

che anche le restanti censure, concernenti l’asserito contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost. della scelta del legislatore di prevedere il rito camerale quale forma processuale delle controversie in materia fallimentare, sono state ritenute manifestamente infondate con la citata ordinanza n. 170 del 2009;

che l’odierno rimettente non ha prospettato argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con la citata ordinanza o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulla sollevata questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.




per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA