Ordinanza 22/2010

ORDINANZA N. 22 ANNO 2010
Imposte e tasse - Versamento unitario delle imposte e compensazione - Determinazione legislativa di un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi ammessi a compensazione per ciascun anno solare - Ricorso proposto da società contribuente avverso atto irrogativo di sanzione amministrativa per omesso versamento di I.V.A. conseguente all'operata compensazione di crediti di importo superiore al detto limite massimo annuale - Omessa previsione di soglie massime di compensabilità differenziate in ragione delle dimensioni e dello stato finanziario dell'impresa.


Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO

Udienza Pubblica del 03/11/2009 Decisione del 25/01/2010
Deposito del 28/01/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 17 e 25 del decreto legislativo 9/07/1997, n. 241; art. 34 della legge 23/12/2000, n. 388.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 295/2008


ORDINANZA N. 22

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia nel procedimento vertente tra Savelli s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brescia 2 con ordinanza del 20 giugno 2008, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti l’atto di costituzione della Savelli s.p.a. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l’avvocato Luca Giordano per la Savelli s.p.a. e l’avvocato dello Stato Gianni de Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Brescia – nel corso del procedimento sul ricorso avverso un atto di contestazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Brescia 2, relativo all’IVA riferita agli anni d’imposta 2005 e 2006, con il quale era stata irrogata alla Savelli s.p.a. la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), per avere portato in compensazione, ai fini della corresponsione della predetta imposta, somme superiori alla soglia massima prevista dalla legge, pari ad € 516.456,90 – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001);

che il giudice a quo espone che la società ricorrente aveva riconosciuto di aver portato in compensazione somme superiori al massimo sopra indicato, sostenendo di averlo fatto in quanto venutasi a trovare in una grave crisi finanziaria cagionata da impreviste insolvenze da parte di alcuni clienti, che avevano comportato una grave ricaduta sulle finanze societarie, con gravi perdite di bilancio negli anni 2002/2005;

che la predetta società aveva sostenuto l’omessa previsione, da parte dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, di sanzioni, per l’ipotesi di compensazione di crediti IVA effettuata al di là dei limiti previsti dalla legge, con la conseguente illegittimità dell’operato dell’ufficio; nonché la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25 del citato decreto legislativo e 34 della legge n. 388 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. nella parte in cui, pur riconoscendo l’istituto della compensazione ai fini dell’estinzione delle obbligazioni tributarie, prevedono una soglia massima non superabile, senza alcuna distinzione tra le varie categorie di contribuenti; nonché dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 sempre in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., «nella parte in cui verrebbe equiparata l’irrogazione della sanzione amministrativa all’omesso, parziale o ritardato pagamento dell’imposta dovuta»;

che la Commissione tributaria adita, ritenendo motivata la istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ha, dapprima, disposto la sospensione del provvedimento e, successivamente, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997; ha, invece, censurato, in riferimento ai citati parametri, gli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997 e 34 della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui, pur riconoscendo l’istituto della compensazione, stabiliscono una soglia massima di compensabilità uguale per tutti senza tenere conto della grandezza dell’impresa, della sua qualificazione, del volume di affari, dei rapporti economici intra e infra nazionali, dello stato finanziario in cui momentaneamente versa, causato da fatti non imputabili ad essa, determinando irragionevolmente una disciplina uniforme in relazione a situazioni soggettive ed oggettive che possono presentare rilevanti differenze;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la Savelli s.p.a., parte privata del procedimento a quo, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa censurata, che, anzitutto, distinguerebbe del tutto arbitrariamente tra compensazione “orizzontale” e “verticale”, consentendo senza limitazioni la seconda, e ammettendo la prima esclusivamente entro una determinata soglia; e che, inoltre, quanto alla compensazione “orizzontale”, nel prevedere un’unica soglia, ometterebbe ogni considerazione delle differenze esistenti tra i contribuenti, dal momento che il limite di euro 516.456,90, congruo in relazione ad una impresa di modeste dimensioni, sarebbe irrisorio in relazione ad una grande impresa con un notevole volume di affari;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Brescia dubita, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, pur riconoscendo l’istituto della compensazione, stabiliscono una soglia massima di compensabilità uguale per tutti senza tenere conto della grandezza dell’impresa, della sua qualificazione, del volume di affari, dei rapporti economici intra e infra nazionali, dello stato finanziario in cui momentaneamente versa, causato da fatti non imputabili ad essa, determinando irragionevolmente una disciplina uniforme in relazione a situazioni soggettive ed oggettive che possono presentare rilevanti differenze;

che la questione è manifestamente inammissibile per una molteplicità di ragioni, ognuna delle quali sufficiente a sorreggere la relativa pronuncia;

che, anzitutto, in presenza dell’eccezione della ricorrente secondo cui l’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 non prescriverebbe alcuna sanzione per l’ipotesi di compensazione di crediti IVA effettuata al di là dei limiti previsti dalla legge, la Commissione tributaria ha omesso ogni pronuncia, che sarebbe stata, invece, necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione sollevata, dal momento che, in caso di accoglimento di siffatta prospettazione, la questione sarebbe priva di rilevanza ai fini della definizione del procedimento a quo;

che, inoltre, l’ordinanza non chiarisce le ragioni per le quali dovrebbero trovare applicazione nella specie gli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997;

che, per ricondurre a ragionevolezza la normativa censurata, sarebbe necessaria, secondo lo stesso rimettente, una disciplina modulata con riferimento alle varie situazioni di fatto ipotizzate, la cui previsione competerebbe alla discrezionalità del legislatore ordinario, e non rientrerebbe nei poteri di questa Corte;

che la Commissione, infine, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni dell’asserito contrasto della disciplina censurata con gli artt. 53 e 97 della Costituzione (ordinanza n. 191 del 2009).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.




per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA