SENTENZA N. 80 ANNO 2010-Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del numero dei posti

SENTENZA N. 80 ANNO 2010
Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento settimanali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente per le forme di disabilità particolarmente gravi.
Sentenza 80/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2, c. 413° e 414°, della legge 24/12/2007, n. 244.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 230/2009


SENTENZA N. 80

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel procedimento vertente tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altri e A.F. e C.G. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.J.R., con ordinanza del 26 marzo 2009, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.



Ritenuto in fatto

1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 26 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 10, primo comma, 30, primo e secondo comma, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, primo e secondo comma, 38, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere investito dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti di A.F. e C.G., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.J.R, avverso il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con il quale si ordinava all’amministrazione il ripristino dell’assegnazione di un docente di sostegno alla indicata minore, per 25 ore settimanali.

La suddetta fase cautelare trae origine dal ricorso proposto dalle indicate parti private avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione scolastica, in sede di formazione degli organici, aveva assegnato alla ricorrente, affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave, un docente solo per 12 ore settimanali.

Il citato provvedimento comprometteva, a parere dei ricorrenti, il diritto del disabile ad una effettiva assistenza didattica; diritto tutelato dalla Costituzione e da norme internazionali.

In punto di diritto, il rimettente, dopo aver riportato i motivi posti a fondamento dell’atto di appello avverso l’ordinanza cautelare indicata, osserva che il tema dell’inserimento dei disabili nella scuola è stato, in un primo momento, risolto dall’ordinamento per mezzo della creazione di scuole speciali e di classi differenziali; orientamento successivamente modificato a favore di una formazione che doveva avvenire in classi comuni nell’ambito della scuola pubblica mediante l’intervento di insegnanti di sostegno.

Tale nuovo indirizzo veniva, poi, ulteriormente rafforzato con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la quale, nel fissare i principi della piena integrazione delle persone disabili, agli artt. 12 e 13 garantisce loro il necessario sostegno per mezzo di docenti specializzati, al fine della loro integrazione scolastica.

Il giudice a quo riporta le ulteriori norme che hanno confermato i suddetti principi e, in particolare, l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che assicura l’integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti ed alunni, indicato al comma 3 della suddetta disposizione, in presenza di handicap particolarmente gravi.

In particolare, il citato art. 40 non generalizza tutti i casi di disabilità, ma si ispira al diverso principio secondo il quale ciascun intervento deve tener conto del grado e della tipologia di deficit di cui è portatore il singolo individuo, ponendosi, in tal modo, in linea di continuità con quanto già previsto dagli artt. 3, 12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in ambito di istruzione e di formazione professionale dei disabili.

Il rimettente osserva che le disposizioni censurate hanno soppresso il trattamento in deroga previsto dall’art. 40, in tal modo contraddicendo la ratio che aveva caratterizzato l’indirizzo normativo sopra riportato, in ragione del quale ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri.

La conclusione di tale iter argomentativo comporta, a parere del rimettente, che le disposizioni censurate, nel sottoporre ad un’unica disciplina tutti i disabili, non garantiscono a quelli che versano in condizioni di maggiore gravità il diritto alla integrazione scolastica.

Il rimettente ritiene, pertanto, che le norme censurare contrastino con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l’esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere regolato e limitato dal legislatore, sempre che ciò sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca in una sostanziale elusione dello stesso.

1.1. – Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo giudizio ed il quadro normativo di riferimento, il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, sostiene quanto segue:

1.1.1 – in primo luogo, il rimettente ritiene che i commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano gli artt. 2, 3, 38, terzo e quarto comma, Cost.

In proposito il giudice a quo osserva che la Costituzione, nel riconoscere valore fondamentale alla persona come individuo, pone, a tal fine, a carico della collettività un obbligo di solidarietà, assumendo nel caso concreto rilievo l’art. 38, commi terzo e quarto, Cost., che sanciscono il diritto dei disabili all’educazione assegnando il correlativo obbligo allo Stato.

Rileva, poi, il giudice a quo che l’equiparazione di tutti i disabili compiuta dal legislatore sulla base delle norme censurate sarebbe anche irragionevole, poiché appresta lo stesso grado di assistenza a tutti i disabili, indipendentemente dal loro grado di disabilità, ponendo in essere una disparità di trattamento, in quanto proprio la gravità dell’handicap giustificava lo standard più elevato di tutela rispetto a quello minimo garantito per i disabili lievi e ciò al fine di assicurare a tutti lo stesso diritto all’istruzione.

A ciò conseguirebbe l’ulteriore violazione dell’art. 3, comma secondo, Cost., che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo della persona umana.

Altri profili di irragionevolezza delle norme impugnate vengono individuati dal rimettente nel fatto che, da un lato, nel sopprimere il trattamento in deroga previsto per i disabili gravi, dette norme si pongono, tuttavia, l’obiettivo di rispettare i principi sulla integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge n. 104 del 1992, e, dall’altro, nel contemperare il diritto dei disabili gravi con l’esigenza di bilancio, fanno prevalere quest’ultima.

1.1.2 – I commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano, secondo il rimettente, anche gli artt. 4, primo comma, 35 primo e secondo comma, Cost., in relazione all’art. 38, terzo comma, Cost.

Se, infatti, gli artt. 4 e 35 Cost. tutelano e garantiscono il diritto al lavoro, l’art. 38 Cost. riconosce il suddetto diritto in capo ai disabili, con la conseguenza che le disposizioni censurate «facendo venir meno le condizioni minime per la integrazione scolastica» pregiudicano «anche ogni possibilità di […] avviamento professionale in contrasto con i parametri costituzionali suelencati».

1.1.3 – Il giudice a quo ritiene, poi, che le disposizioni censurate siano in contrasto con l’art. 10 Cost., in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo e secondo comma e 38, terzo comma, Cost.

In particolare, l’art. 10, primo comma, Cost. impone l’adeguamento dell’ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il rimettente, dopo aver premesso che l’ordinamento internazionale apparirebbe «univocamente orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente teorica», richiama diversi atti internazionali sia a livello universale che regionale a tutela dei disabili; atti che, a suo avviso, sarebbero stati violati dalle norme impugnate. In particolare, menziona la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948; il Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Parigi il 20 marzo 1952; la Carta sociale europea (riveduta), adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.

A completamento del quadro normativo internazionale ora indicato, il giudice a quo richiama, inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004.

1.1.4 – Infine, il rimettente ritiene che le disposizioni censurate siano lesive degli artt. 34, primo comma e 38, terzo e quarto comma, Cost., in riferimento agli artt. 30, primo e secondo comma e 31, primo comma, Cost., i quali sanciscono i principi «che la scuola è aperta a tutti e che l’istruzione inferiore è obbligatoria, che anche i disabili hanno diritto all’educazione e che a questo compito provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato», anche in «funzione suppletiva rispetto alla famiglia».

Le norme censurate, a parere del rimettente, non garantirebbero tali diritti in quanto non assicurerebbero al disabile grave, come nel caso di specie, neppure l’istruzione obbligatoria cui ha diritto ex art. 34 Cost. e, conseguentemente, neppure quella di grado superiore, cui pure ha diritto ex art. 38, terzo comma, Cost., finalizzata al suo inserimento nel mondo del lavoro.

Con la disciplina impugnata risulterebbe essere venuta meno, altresì, la funzione affidata allo Stato per rendere effettivo il diritto all’istruzione ex art. 38, quarto comma, Cost., con conseguente ulteriore lesione del corrispondente compito affidato alla famiglia e, in via surrogatoria allo Stato, previsto dall’art. 30, primo e secondo comma, Cost.

Nella stessa «ottica si muove anche l’art. 31, primo comma, Cost. il quale fa carico allo Stato di agevolare l’adempimento dei compiti della famiglia (tra cui è ricompressa l’istruzione) ed appare perciò strutturalmente interconnesso con la concreta attuazione degli obblighi famigliari».

1.2. – In punto di rilevanza, il rimettente osserva che dagli atti di causa risulta provato lo stato di disabilità grave di cui è affetta la ricorrente (riconoscimento dall’apposita commissione medica, attribuzione per l’anno scolastico 2008/2009 delle 25 ore di sostegno settimanale) e che, stante il tenore letterale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, solo l’eventuale accoglimento della questione di legittimità sollevata potrebbe comportare il rigetto dell’appello cautelare e, conseguentemente, il ripristino delle 25 ore di sostegno settimanali; misura quest’ultima, precisa ancora il rimettente, che «le commissioni mediche e sociopedagogiche hanno ritenuto essere il minimo necessario per rendere effettivo» il diritto della ricorrente all’integrazione scolastica ed alla sua istruzione.

2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o infondata la questione sollevata dal Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

La difesa dello Stato, riportato il testo delle disposizioni censurate, osserva che il nostro Paese ha sempre posto come priorità l’inserimento degli alunni disabili nel mondo scolastico e, successivamente, nella vita lavorativa.

2.1. – Ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’Avvocatura ritiene la questione inammissibile per non aver il rimettente motivato in ordine alla rilevanza della stessa.

In particolare, la normativa impugnata, comporta una riforma del sistema di tutela del disabile in grado di garantire a quest’ultimo la fruizione dei diritti costituzionali a lui assegnati. Il comma 413, infatti, pur limitando il numero di posti di insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno 2008-2009, «impone che […] venga assicurata la piena integrazione degli alunni disabili richiamando, a tal uopo, gli strumenti e le direttive» già individuati dall’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) «e, pertanto, anche mediante compensazioni tra Province diverse».

Il rimettente non indica i motivi per i quali i suddetti strumenti e, in particolare, la citata compensazione (che consente l’adattamento dell’organico vigente alla dislocazione territoriale), non sono in grado di dare piena tutela alla ricorrente nel giudizio a quo.

Il giudice a quo avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che l’unica possibile tutela per la ricorrente poteva essere l’applicazione della deroga prevista dall’art. 40 della legge n. 499 del 1997, non tenendo conto che essa «si inseriva […] in un contesto normativo completamente diverso» da quello costituito dalle norme censurate.

2.2. – Nel merito, la difesa erariale ritiene la questione infondata.

Osserva l’Avvocatura che il rimettente chiede che sia riconosciuto il diritto ad un numero maggiore di ore di sostegno rispetto a quello individuato dai competenti organi amministrativi.

Tale diritto, a suo avviso, «non può essere identificato tout court con il diritto allo studio o alla salute», essendo più assimilabile ad una mera aspettativa verso lo Stato quale erogatore di pubblici servizi.

In sostanza, quindi, con la sollevata questione il rimettente chiede alla Corte l’adozione di una sentenza additiva che comporterebbe da un lato «nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale senza indicare i mezzi per farvi fronte», in violazione dell’art. 81 Cost., e dall’altro, porterebbe la Corte a sostituirsi al legislatore, al quale è demandata l’individuazione delle concrete modalità con le quali realizzare la tutela invocata nel giudizio a quo.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Avvocatura richiama la sentenza n. 251 del 2008 con la quale la Corte ha affermato che, in materia di tutela dei disabili, è compito del legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare gli strumenti più idonei al fine di attuare la suddetta tutela, non potendo ciò essere richiesto alla Corte stessa.

In conclusione, le norme censurate sarebbero frutto del corretto esercizio della citata discrezionalità del legislatore che, nel bilanciare i diversi interessi coinvolti (quello allo studio del disabile e del contenimento della spesa pubblica), ha eliminato la possibilità di derogare al numero di ore di sostegno per i disabili più gravi, pur senza far venir meno il loro diritto all’educazione scolastica.

2.2.1 – In particolare, quanto alla presunta violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., la difesa dello Stato ritiene che l’attuale disciplina non pregiudica i diritti del disabile, come sostenuto dal rimettente, in considerazione della molteplicità degli interventi normativi a favore di tali persone previsti dagli artt. 12, 13 e 14 della legge n. 104 del 1992.

Specificamente, è prevista l’istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale (art. 12, comma 9); la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, eccetera (art. 13, comma 2, lett. a); la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici (art. 13, comma 2, lett. b) recte: comma 1, lett. a); l’obbligo per gli enti locali di garantire l’attività di sostegno con assegnazione di docenti specializzati (art. 13, comma 3); lo svolgimento di attività didattiche con piani educativi individualizzati (art. 13, comma 5); l’organizzazione dell’attività didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle classi e delle sezioni in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (art. 14, comma 1, lett. b); la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (art. 14, comma 1, lett. c).

Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, tale molteplicità di interventi non può comportare che, laddove è previsto che siano garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati (art. 13 citato), la persona disabile abbia «il diritto a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato», dovendo l’amministrazione provvedere in tal senso tenendo conto anche delle risorse economiche disponibili.

2.2.2 – Con il secondo motivo il rimettente sostiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione all’art. 38, terzo comma, Cost., perché farebbero venir meno le condizioni minime per l’integrazione scolastica, con ripercussioni negative sull’avviamento professionale.

In ragione delle citate norme contenute nella legge n. 104 del 1992, l’Avvocatura ritiene che anche la censura in esame sia infondata.

Non sarebbe stato leso neanche l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro, essendo quest’ultimo garantito da apposite norme contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2.2.3 – In relazione alla denunciata violazione dell’art. 10 Cost., l’interveniente rileva che tale disposizione si riferisce alle norme di diritto internazionale consuetudinario, laddove il giudice a quo si limita a richiamare norme pattizie «senza evidenziare le parti in cui le stesse sarebbero riproduttive di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale».

L’Avvocatura osserva, inoltre, che le norme internazionali richiamate dal rimettente avrebbero carattere meramente programmatico e lascerebbero agli Stati la discrezionalità nell’individuare le misure con le quali assicurare la fruizione dei suddetti diritti.

2.2.4 – La difesa dello Stato sostiene, infine, che anche le censure relative alla violazione degli artt. 34 e 38 Cost., in relazione agli artt. 30 e 31 Cost. siano infondate, in quanto il legislatore non avrebbe pregiudicato il diritto del disabile all’istruzione obbligatoria di cui all’art. 34 Cost., data la molteplicità degli interventi disposti in tal senso e che la riduzione delle ore di sostegno consentirebbe, comunque, l’integrazione scolastica delle persone disabili.

Non sarebbe leso neanche il diritto del disabile all’inserimento nel mondo del lavoro, previsto dall’art. 38, terzo comma, Cost., e lo Stato non sarebbe venuto meno al suo obbligo di affiancare o sostituire la famiglia nella cura del disabile, come previsto dagli artt. 38, quarto comma, e 30, primo comma, Cost.



Considerato in diritto

1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui, rispettivamente, fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto docenti ed alunni indicato dall’art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997, in presenza di disabilità particolarmente gravi.

Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violerebbero gli artt. 2, 3, 38, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto, in contrasto con i valori di solidarietà collettiva nei confronti dei disabili gravi, ne impedirebbero «il pieno sviluppo, la loro effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese» ed introdurrebbero «un regime discriminatorio illogico e irrazionale» che non terrebbe conto del diverso grado di disabilità di tali persone, incidendo così sul nucleo minimo dei loro diritti.

Sarebbero, altresì, violati gli artt. 4, primo comma, 35, primo e secondo comma, in relazione all’art. 38, terzo comma, Cost., in quanto da tale violazione deriverebbe l’impossibilità per il disabile grave di conseguire «il livello di istruzione obbligatoria prevista», «quello superiore» e «l’avviamento professionale propedeutico per l’inserimento nel mondo del lavoro».

Le disposizioni statali sopra indicate sono, inoltre, sospettate d’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35 e 38 Cost., in quanto si porrebbero in contrasto con «i principi (recte: norme) di diritto internazionale generalmente riconosciute a favore dei disabili», nonché con il diritto del disabile al pieno sviluppo della sua personalità (art. 2), con il principio di non discriminazione (art. 3), con il diritto all’educazione e all’inserimento nel mondo del lavoro (art. 38).

Infine, le norme censurate sono ritenute di dubbia compatibilità con gli artt. 34, primo comma, e 38, terzo e quarto comma, Cost., in relazione agli artt. 30, primo e secondo comma, e 31, primo comma, Cost., in quanto vanificano «per i disabili gravi la possibilità di accedere alla istruzione in tutte le sue forme e funzioni e disconosc[ono] gli obblighi in tal senso costituzionalmente previsti a carico dello Stato anche in funzione suppletiva della famiglia».

2. – In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri sotto il profilo del difetto di rilevanza.

La difesa erariale osserva, infatti, che il comma 413, pur limitando il numero di posti di insegnanti di sostegno, «impone […] che venga assicurato lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni disabili, richiamando gli strumenti e le direttive individuati» dall’art. 1, comma 605, della citata legge n. 296 del 2006 «e, pertanto, anche mediante compensazioni tra Province diverse». Il rimettente, invero, nel sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, non ha indicato i motivi per i quali i suddetti strumenti e, in particolare, la citata compensazione non sono in grado di dare piena tutela alla ricorrente nel giudizio a quo.

In realtà il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi su un provvedimento dell’amministrazione scolastica che, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha negato il riconoscimento delle ore di sostegno inizialmente accordate, quindi tenendo conto anche degli strumenti alternativi previsti dalle suddette disposizioni, ivi compreso il citato meccanismo della compensazione delle province.

2.1. – Sempre in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le censure relative alla violazione degli artt. 4, primo comma, 35, primo e secondo comma, Cost., in relazione all’art. 38 Cost., nonché degli artt. 34, primo comma, e 38, terzo e quarto comma, Cost., in relazione agli artt. 30, primo e secondo comma, e 31, primo comma, Cost., in quanto non sufficientemente argomentate, risultando così formulate in modo generico ed apodittico (ex plurimis ordinanza n. 344 del 2008).

3. – Nel merito la questione è fondata.

Preliminarmente va precisato che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona.

Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano.

4. – Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).

Quanto all’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); legge che, come già osservato da questa Corte, è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (sentenza n. 406 del 1992).

In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 2). Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» (sentenza n. 215 del 1987).

Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione» (sentenza n. 215 del 1987).

Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000).

Sempre nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili, in particolare per quelli che si trovano in una condizione di gravità, il legislatore, con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), all’art. 40, comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato poi sostituito con il principio delle «effettive esigenze rilevate», introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili fin qui richiamata.

E’ vero che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità (da ultimo, ex plurimis, sentenze n. 431 e 251 del 2008, ordinanza n. 269 del 2009). Si deve tuttavia riaffermare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel «[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000).

Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato «nucleo indefettibile di garanzie» che questa Corte ha già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore.

La scelta operata da quest’ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.

Restano assorbiti gli altri profili di censura dedotti dal giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

ORDINANZA N. 79 ANNO 2010 - Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Indennità di carica degli amministratori degli enti locali - Divieto di cumulo

ORDINANZA N. 79 ANNO 2010
Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Indennità di carica degli amministratori degli enti locali - Divieto di cumulo con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo e con qualunque altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale - Esclusione del divieto di cumulo per gli amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti - Contrasto con la disciplina del testo unico sugli enti locali.

Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO

Camera di Consiglio del 10/02/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 5, c. 7°, della legge della Regione Abruzzo 24/03/2009, n. 4.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 34/2009


ORDINANZA N.79

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 26 maggio 2009, depositato in cancelleria il 3 giugno 2009 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo.




Ritenuto che con ricorso notificato il 26 maggio 2009 e depositato il successivo 3 giugno (iscritto nel reg. ric. n. 34 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, ultimo periodo, della legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti locali), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 20 del 27 marzo 2009;

che l’impugnato art. 5, dopo aver disciplinato le nomine degli organi di vertice degli enti regionali, al comma 7 stabilisce che le indennità di carica degli amministratori, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale anche presso enti pubblici economici;

che, in particolare, questo divieto di cumulo, come testualmente dispone l’impugnato ultimo periodo dell’art. 5, «non vale per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti»;

che, secondo il ricorrente, la denunciata previsione violerebbe i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dettati dall’art. 2, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);

che, più precisamente, il comma 25, dell’art. 2, nel sostituire l’art. 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), prevede: che i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni; che in nessun caso l’ammontare mensile può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente; che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali;

che lo stesso art. 25 ha abrogato il comma 6 dell’art. 82, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale consentiva il cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza, ove dovuti per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona;

che, dal canto suo, il comma 26 dell’art. 2 ha integralmente sostituito l’art. 83 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fissando il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire i gettoni di presenza previsti, per gli amministratori locali, dal decreto legislativo n. 267 del 2000;

che, dunque, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, «oltre che con l’art. 97 Cost.», per violazione dell’art. 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato, in quanto, nel fare eccezione al divieto con riferimento a qualsivoglia emolumento fisso o variabile, consentirebbe il venir meno del divieto generale di cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza anche al di là dei limiti mensili ivi espressamente stabiliti, nonché per violazione dell’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato, in quanto consentirebbe agli amministratori in parola di cumulare all’indennità, ad essi spettante, i compensi relativi alla partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate anche se tale partecipazione è connessa all’esercizio di funzioni pubbliche;

che la disposizione impugnata sarebbe, altresì, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacché la specifica eccezione così stabilita sarebbe irragionevole ed ingiustificata, oltre a porsi in evidente contrasto con il principio di eguaglianza, avendo introdotto un regime di favore esclusivamente nei confronti degli amministratori di piccoli comuni;

che la Regione Abruzzo, pur non costituitasi nel presente giudizio, ha presentato istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, giacché l’art. 6 della legge della Regione Abruzzo 4 agosto 2009, n. 12 (Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile), ha abrogato l’impugnata disposizione e la stessa non ha avuto medio tempore applicazione alcuna;

che con atto notificato il 20 novembre 2009 e depositato il successivo 27 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al presente ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (cfr., tra le più recenti, la sentenza n. 247 del 2009 e le ordinanze n. 14 e n. 8 del 2010; n. 292, n. 136 e n. 48 del 2009).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Ordinanza 78/2010 - Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare

ORDINANZA N. 78 ANNO 2010
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione in ogni ipotesi nella quale il giudice per le indagini preliminari o il Tribunale del riesame, con provvedimenti non gravati, si esprimano sulla mancanza degli indizi di reità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. e non siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini - Mancata previsione.


Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO

Camera di Consiglio del 10/02/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 405, c. 1° bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20/02/2006, n. 46.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 181/2009


ORDINANZA N. 78

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall’art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di V. T. ed altri, con ordinanza del 13 febbraio 2008, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.




Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2008, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall’art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari, sia tenuto a formulare richiesta di archiviazione in ogni ipotesi nella quale il giudice per le indagini preliminari o il «tribunale del riesame», con provvedimenti non impugnati, si siano espressi sulla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., e non siano stati successivamente acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini;

che il rimettente riferisce che, nel procedimento a quo, la misura cautelare già disposta nei confronti degli attuali imputati era stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., per sopravvenuta mancanza di indizi di reità, alla luce delle indagini difensive svolte;

che l’ordinanza di revoca della misura non era stata impugnata dal pubblico ministero, il quale aveva indi esercitato l’azione penale, pur non avendo acquisito ulteriori elementi a carico degli imputati;

che i difensori degli imputati avevano eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, assumendo che l’esercizio dell’azione penale sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. (violazione da reputare riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 178, lettera b, dello stesso codice): ciò in quanto l’ordinanza del giudice di merito non impugnata, costituente «giudicato cautelare», andrebbe assimilata alla pronuncia della Corte di cassazione ai fini dell’operatività del citato art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., in forza del quale «il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini»;

che – ad avviso del rimettente – tale tesi non potrebbe essere condivisa, avendo la disposizione censurata natura eccezionale, in quanto derogatoria del principio di obbligatorietà dell’azione penale, sancito dall’art. 112 Cost.: circostanza che impedirebbe di attribuirle, in via di interpretazione analogica od estensiva, una portata più ampia di quella risultante dalle espressioni usate;

che, recependo l’istanza subordinata dei difensori, il giudice a quo reputa, tuttavia, di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost.;

che la norma censurata, limitando alla sola pronuncia della Corte di cassazione l’effetto preclusivo dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, creerebbe, infatti, un’irragionevole discriminazione tra situazioni identiche, in violazione del principio di uguaglianza;

che nessuna differenza sarebbe, infatti, ravvisabile nell’ipotesi in cui siano il giudice per le indagini preliminari o il tribunale del riesame, anziché la Corte di cassazione, ad un adottare un provvedimento in cui viene affermata l’insussistenza dei requisiti legittimanti la limitazione della libertà dell’indagato;

che la disposizione impugnata mirerebbe, in effetti, ad impedire che la pubblica accusa formuli richieste di rinvio a giudizio basate su un quadro indiziario del quale è stata riconosciuta l’inconsistenza nella fase cautelare, e che non risulti arricchito da alcun elemento ulteriore;

che, a tale fine, non sarebbe peraltro necessario percorrere tutti i gradi del giudizio cautelare: la pronuncia del giudice per le indagini preliminari che – tanto in sede di rigetto di una richiesta di misura cautelare, quanto in sede di accoglimento dell’istanza di revoca di una misura già adottata – accerti la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, non avrebbe, infatti, sul piano delle conseguenze in tema di libertà dell’indagato, una valenza inferiore rispetto al vaglio, pur qualificato, della Corte di cassazione, e non potrebbe produrre, quindi, effetti diversi in rapporto all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero;

che, per contro, esigendo l’intervento della Corte di cassazione, la norma censurata finirebbe per rimettere allo stesso pubblico ministero – ossia proprio all’organo le cui «prerogative» si intendono limitare – la «sorte processuale» dell’indagato, col risultato di esporre ad un diverso trattamento anche indagati nel medesimo procedimento: a fronte di una pronuncia cautelare a sé sfavorevole, il pubblico ministero potrebbe infatti decidere, a suo arbitrio, di non adire i giudici superiori, conservando così – pur in assenza di ulteriori elementi di accusa – la facoltà di esercitare l’azione penale.

Considerato che, con il quesito di costituzionalità, il giudice rimettente mira ad ampliare l’ambito di applicazione dell’art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall’art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), il quale stabilisce che, «al termine delle indagini», il pubblico ministero debba formulare richiesta di archiviazione allorché ricorrano due condizioni: e, cioè, da un lato, che «la Corte di cassazione si [sia] pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza», ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen.; e, dall’altro, che «non [siano] stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini»;

che il giudice a quo reputa, in particolare, eccessivamente restrittiva la prima delle due condizioni, assumendo che – onde evitare la violazione dell’art. 3 della Costituzione – l’obbligo dell’organo dell’accusa di chiedere l’archiviazione debba operare anche quando la gravità indiziaria, di cui all’art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo;

che con sentenza n. 121 del 2009, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima nella sua interezza la norma che il rimettente vorrebbe vedere ampliata, sul rilievo della incompatibilità della richiesta “obbligata” di archiviazione, da essa prefigurata, con gli artt. 3 e 112 Cost.;

che, di conseguenza, la questione di costituzionalità oggi in esame è divenuta priva di oggetto e va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;

che, infatti, attenendo la questione alla medesima norma già rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc dalla ricordata declaratoria di incostituzionalità, resta preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente (con riferimento a questioni analoghe all’attuale, ordinanza n. 126 del 2009).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall’art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Varese con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Ordinanza 77/2010 - Sanzioni amministrative - Emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista - Procedimento

ORDINANZA N. 77 ANNO 2010
Sanzioni amministrative - Emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative - Attribuzione al prefetto della duplice competenza a notificare all'interessato gli estremi della violazione e ad irrogare le sanzioni, previa valutazione dei documenti e degli scritti difensivi eventualmente prodotti - Omessa previsione che le deduzioni presentate dall'interessato siano valutate dall'autorità gerarchicamente sovraordinata, anziché dal prefetto, così come disposto dalla legge n. 689 del 1981 in materia di depenalizzazione.


Presidente DE SIERVO - Redattore NAPOLITANO

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 8 bis della legge 15/12/1990, n. 386.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 249/2009


ORDINANZA N. 77

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall’art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nel procedimento vertente tra M. P. e il Prefetto di Cuneo con ordinanza del 9 luglio 2009, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.




Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 9 luglio 2009, il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui prevede che – nel procedimento amministrativo avente ad oggetto l’adozione della ordinanza applicativa delle sanzioni amministrative a carico dell’emittente di assegni bancari privi di autorizzazione o di provvista – le deduzioni previamente presentate dall’interessato siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in merito alla opposizione presentata da tale M. P. avverso l’ordinanza, emessa nei confronti di quest’ultimo dal viceprefetto di Cuneo (in quanto delegato del Prefetto) il 10 febbraio 2009, con la quale è stato ingiunto al medesimo, a titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento della somma di euro 2065,82 ed è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 48 mesi;

che, tanto premesso, il Giudice di pace osserva come, a seguito della entrata in vigore dell’art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, 205), il quale ha modificato l’art. 8 della legge n. 386 del 1990 ed ha introdotto l’art. 8-bis nella medesima legge, le condotte di emissione di assegni bancari senza autorizzazione o senza provvista sono state depenalizzate;

che, prosegue il rimettente, nel caso di cui al citato art. 8-bis, la disciplina vigente prevede che il Prefetto, informato, a seconda dei casi, da chi ha elevato il protesto (o eseguito altro atto equivalente) o dalla stessa banca trattaria, provvede nei novanta giorni successivi a notificare all’interessato gli estremi della violazione commessa;

che, aggiunge il giudice a quo, questi, nei trenta giorni successivi, può presentare scritti difensivi e documenti, valutati i quali il Prefetto emette ordinanza con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria, ovvero dispone motivatamente la archiviazione degli atti;

che, così delineata la normativa, il rimettente osserva che, in base ad essa, gli scritti difensivi dell’interessato dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Prefetto, cioè dello stesso organo che ha contestato la violazione e che è chiamato a decidere se emettere o meno la ordinanza di pagamento;

che tale disciplina legislativa pare al rimettente illogicamente deteriore, in danno di chi abbia emesso un assegno senza autorizzazione o senza provvista, rispetto a quella relativa alla irrogazione delle altre sanzioni amministrative;

che, infatti, a mente degli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la notificazione e la contestazione della violazione sono effettuate da organo diverso rispetto a quello che sarà chiamato a valutare le ragioni esposte in eventuali scritti difensivi e a determinare la sanzione;

che, ad avviso del rimettente, la disciplina invece delineata dall’art. 8-bis della legge n. 386 del 1990, la quale prevede che «sia sempre lo stesso prefetto tanto a redarre (recte: redigere) e a notificare gli estremi della violazione […] che a irrogare la sanzione previa valutazione delle deduzioni presentate con scritti difensivi e documenti fatti pervenire dal soggetto oggetto della contestazione», violerebbe il principio di eguaglianza nello svolgimento dell’azione amministrativa ed il diritto di far valere efficacemente le proprie ragioni, in quanto la sanzione viene irrogata da organo non terzo né gerarchicamente sovraordinato al Prefetto ma da quest’ultimo che già ha provveduto a contestare l’addebito;

che la descritta disciplina si porrebbe altresì in contraddizione con il principio che tutela la pienezza ed effettività del contraddittorio – instauratosi a seguito della presentazione delle deduzioni da parte dell’interessato – risultando questo minorato poiché la valutazione di dette deduzioni spetta all’organo che, sulla base delle informative ricevute, già ha contestato la violazione;

che, secondo quanto infine ritenuto dal rimettente, la discrezionalità del legislatore sarebbe stata esercitata in questa occasione in modo arbitrariamente irragionevole, posto che la procedura prevista sarebbe lesiva dell’art. 24 Cost., essendo il diritto di difesa vulnerato, «perché reso possibile solo attraverso una sorta di contraddittorio da svolgersi in un ambito e con un giudizio domestico»;

che è intervenuto in giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della inammissibilità o infondatezza della questione sollevata;

che la difesa pubblica rileva, infatti, l’insufficiente descrizione della fattispecie, la quale impedisce la verifica della rilevanza della questione proposta;

che, aggiunge la difesa erariale, l’ordinanza, sarebbe priva della motivazione in ordine agli effetti che dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deriverebbero nel giudizio a quo;

che, aggiunge la Avvocatura, la questione sarebbe comunque infondata, poiché diversamente da quanto asserito dal rimettente, anche la disposizione censurata prevede che la fase della constatazione iniziale della condotta non competa al Prefetto, ma a diverso soggetto, spettando al primo solo il compito di procedere alla notificazione degli estremi della violazione da altri contestata;

che, non sussistendo alcuna sostanziale differenza rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 698 del 1981, non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento, mentre non si riscontrerebbe la violazione dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa in quanto, in questo caso, così come in base alla ordinaria disciplina in tema di sanzioni amministrative, la attività di accertamento materiale della violazione non sarebbe svolta dal medesimo organo cui è attribuito il compito di verificare, in contraddittorio con gli interessati ed alla luce delle deduzioni eventualmente presentate da costoro, la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni.

Considerato che il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall’art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in quanto esso prevede che, nel procedimento volto alla emissione dell’ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito della emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall’interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita, siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità;

che, con riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a quo, in sintesi, ritiene, per un verso, che la disposizione censurata sia irragionevole in quanto prevede che le predette deduzioni difensive siano valutate dallo stesso organo che ha contestato l’illecito amministrativo e che è competente per la irrogazione della sanzione, e, per altro verso, che siffatta procedura, in quanto, appunto, non prevede che l’organo preposto a contestare l’illecito sia distinto da quello che, valutate le deduzioni difensive, provvede, se del caso, alla irrogazione della sanzione, sia fonte di un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa applicabile per gli illeciti amministrativi sanzionati ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che, ad avviso del rimettente, il descritto meccanismo procedimentale si porrebbe anche in contrasto col diritto di difesa, presidiato dall’art. 24 Cost.;

che la questione è manifestamente inammissibile con riferimento agli enunciati parametri di cui agli artt. 3 e 113 Cost. mentre è manifestamente infondata con riferimento al parametro rappresentato dall’art. 24 Cost.;

che, in particolare, il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo omette di considerare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è utilmente evocabile quale parametro di legittimità costituzionale l’art. 24 Cost., ove la disposizione censurata abbia ad oggetto non un procedimento di natura giurisdizionale ma, come nel caso che qui interessa, esclusivamente una procedura di carattere amministrativo (ordinanze n. 210 del 1995, n. 103 del 1993 e n. 146 del 1963) e, siffatta erroneità, determina, quindi, la manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento a tale parametro;

che, con riferimento all’art. 113 Cost., il rimettente trascura del tutto di chiarire in che modo la norma oggetto dell’incidente di costituzionalità si porrebbe in contrasto con l’indicato parametro e che, quindi, sotto tale aspetto, la questione è manifestamente inammissibile;

che, infine, riguardo alla violazione dell’art. 3 Cost., sotto la duplice prospettazione della disparità di trattamento e della irragionevolezza intrinseca, il petitum formulato dal rimettente è oscuro e, comunque, esulante dai poteri di questa Corte;

che, infatti – pur prescindendosi dal rilievo che, attesa la incomparabilità tra le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 1981 e quelle contemplate dall’art. 8-bis della legge n. 386 del 1990, dovuta alle numerose peculiarità che rispettivamente le differenziano, l’una non può essere posta come termine di paragone dell’altra (da ultimo, sentenza n. 132 del 2009 e ordinanze n. 344 del 2008 e n. 405 del 2007) e che i dubbi formulati dal rimettente, in ordine alla ragionevolezza della attribuzione della competenza a valutare le deduzioni difensive allo stesso soggetto che ha contestato la commissione dell’illecito, non tengono conto del fatto che, nella specifica procedura ora in esame, la contestazione da parte del Prefetto non assume alcuna funzione valutativa, rendendosi essa non irragionevole in quanto il soggetto che ha riscontrato la emissione dell’assegno bancario privo di autorizzazione o senza provvista, e che di ciò informa il Prefetto territorialmente competente, potrebbe anche essere estraneo alla pubblica amministrazione e, persino, sprovvisto di potestà di carattere pubblico e, pertanto, come tale, non idoneo a contestare l’illecito –, deve osservarsi che non risulta chiaro nell’ordinanza se il rimettente, onde rimuovere i ritenuti vizi di costituzionalità, chiede a questa Corte di introdurre, anche nella ipotesi di emissione di assegni privi di autorizzazione o senza provvista, un meccanismo che, a guisa di quanto stabilito dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981, preveda che la violazione sia contestata immediatamente dallo stesso soggetto (ovvero da funzionario della stessa amministrazione) che la ha accertata, oppure se egli chiede che, al medesimo fine di cui sopra, la Corte, intervenendo in via manipolativa sulla norma censurata, disponga affinché la competenza a prendere in esame le deduzioni difensive presentate dall’interessato, nonché ad adottare i successivi provvedimenti – sanzionatori o di archiviazione – spetti ad un’autorità “sovraordinata” al Prefetto;

che siffatta ambiguità – non disgiunta dalla evidente, in ambedue i casi, funzione creativa dell’intervento demandato a questa Corte, come tale estraneo ai suoi poteri trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore – determina la manifesta inammissibilità, anche sotto gli indicati profili, della questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall’art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 8-bis della legge n. 386 del 1990 sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Ordinanza 76/2010 - Straniero - Stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato

ORDINANZA N. 76 ANNO 2010
Straniero - Stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo - Diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai servizi d'intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 40, c. 6°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come sostituito dall'art. 27, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 188/2009


ORDINANZA N. 76

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra D.C.A.I. e il Comune di Milano ed altra con ordinanza del 9 febbraio 2009, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.




Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 9 febbraio 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, nel giudizio principale, D.C.A.I. ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano, di rigetto dell’istanza per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonché il bando dello stesso Comune e la delibera della Regione Lombardia, recanti i criteri per l’erogazione di detti contributi;

che il citato art. 40, comma 6, stabilisce: «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione»;

che l’istanza della ricorrente è stata rigettata, in quanto ella non è titolare di un permesso di soggiorno della durata di anni due, requisito al quale gli atti amministrativi impugnati nel giudizio principale subordinano la concessione della provvidenza in esame, in virtù di una direttiva che, ad avviso del rimettente, avrebbe dato corretta applicazione alla norma censurata, che riguarderebbe anche i contributi previsti dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998;

che, secondo il TAR, tale requisito sarebbe ragionevolmente preordinato allo scopo di evitare che ai lavoratori extracomunitari sia attribuita la gran parte dei fondi disponibili, come potrebbe accadere, in difetto di «un criterio di accesso che tenga conto della permanenza in Italia e del livello di non precarietà di tale residenza», dato che, di regola, essi versano in una condizione economicamente più disagiata rispetto ai cittadini italiani;

che siffatta esigenza sarebbe ragionevolmente tutelata dalla previsione che i contributi possono essere erogati ai lavoratori extracomunitari titolari di «carta di soggiorno» (recte: permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo); diversamente, la regola che richiede il possesso di un permesso di soggiorno della durata di anni due non la soddisferebbe «in modo razionale e conforme a parametri di uguaglianza», poiché «non tiene conto del periodo complessivo di permanenza nel nostro Paese e [del] le ragioni, spesso contingenti, che inducono il questore a rilasciare un permesso annuale, anziché biennale»;

che, infatti, l’art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non possa avere durata superiore ad un anno, qualora l’istante abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre «la frequente volatilità degli impieghi soprattutto per i lavoratori extracomunitari fa sì che spesso essi perdano un lavoro più stabile e, dopo un periodo di disoccupazione, debbano accettare un lavoro a tempo determinato anche dopo anni di permanenza in Italia»; nel caso in esame, la ricorrente avrebbe ridotto il suo impegno lavorativo, per accudire il nipote in tenera età, che vive con lei e, per questa ragione, il rinnovo del permesso di soggiorno le sarebbe stato concesso soltanto per un anno;

che, dunque, la norma censurata impedirebbe di valorizzare la circostanza che la ricorrente è titolare di permesso di soggiorno fin dal novembre 1998 e, secondo il giudice a quo, «l’adozione del mero criterio della durata del permesso di soggiorno senza riferimenti alla complessiva regolare presenza in Italia appare un criterio irragionevole che si presta ad ingiuste disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost.»;

che, infatti, potrebbe accadere che ad un lavoratore extracomunitario appena giunto in Italia sia rilasciato un permesso della durata di anni due mentre, «vista la validità dell’offerta lavorativa», «la stessa decisione potrebbe non essere assunta nei confronti di altro extracomunitario presente sul nostro territorio da dieci anni», con la conseguenza che, in tale ipotesi, soltanto il primo, non anche il secondo, potrebbe ottenere i contributi in esame;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile, in primo luogo, poiché il rimettente non ha indicato la nazionalità della ricorrente nel giudizio principale, circostanza rilevante, dato che, se ella fosse cittadina di uno Stato dell’Unione Europea, la norma censurata non sarebbe applicabile; in secondo luogo, in quanto il TAR chiede un intervento additivo, senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata, auspicando l’introduzione di «altre ed ulteriori fattispecie agevolative»;

che, nel merito, la norma censurata non violerebbe l’art. 3 Cost., poiché, nell’osservanza della giurisprudenza di questa Corte, garantirebbe la concessione dei contributi in esame ai lavoratori extracomunitari titolari almeno del permesso di soggiorno della durata di due anni, i quali, appunto per questo, vantano un titolo di legittimazione comprovante «il carattere non episodico e di non breve durata» della loro permanenza in Italia (sentenza n. 306 del 2008), così da scongiurare il rischio, paventato dallo stesso rimettente, che ad essi sia attribuita la maggior parte delle somme disponibili, in danno dei cittadini italiani;

che, peraltro, la ragionevolezza della norma in esame sarebbe confortata dagli argomenti svolti da questa Corte per dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui tale disposizione prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda» (ordinanza n. 32 del 2008);

che, inoltre, il citato art. 40, comma 6, non realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori extracomunitari, in quanto la durata del permesso di soggiorno non dipende da scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma è condizionata dalla durata del rapporto di lavoro subordinato, e sarebbe diversa la situazione di coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato;

che, infine, la norma censurata dovrebbe essere coordinata con l’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto che «i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi» in esame «devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione»;

che, secondo l’interveniente, detta disposizione inciderebbe sul profilo di irragionevolezza conseguente dalla mancata valorizzazione da parte della norma censurata del periodo di complessiva durata della presenza regolare in Italia, lacuna che, secondo il rimettente, avrebbe permesso di erogare i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ad un lavoratore extracomunitario appena giunto in Italia, ma in possesso di permesso di soggiorno biennale, e di negarne la corresponsione ad un lavoratore extracomunitario presente nel territorio dello Stato da un maggior numero di anni, ma titolare di un permesso di soggiorno di durata annuale.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, ad avviso del rimettente, detta norma, stabilendo che «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative», subordinerebbe la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), al possesso da parte del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno della durata di anni due;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto «non soddisfa in modo razionale e conforme a parametri di uguaglianza» l’esigenza di garantire che la provvidenza in favore dei lavoratori extracomunitari sia subordinata ad una residenza non precaria in Italia, e per un tempo congruo, poiché non tiene conto del periodo complessivo di permanenza nel nostro Paese e delle ragioni, spesso contingenti, che indurrebbero il questore a rilasciare un permesso della durata di un anno, anziché di due anni;

che, a suo avviso, l’adozione del criterio della durata del permesso di soggiorno, svincolato da ogni riferimento «alla complessiva regolare presenza» del lavoratore extracomunitario in Italia, sarebbe irragionevole e realizzerebbe una ingiusta disparità di trattamento, poiché attribuisce rilevanza «ad un dato estrinseco, che non necessariamente è significativo rispetto alla ratio legis» del citato art. 40, comma 6, potendo accadere che un lavoratore extracomunitario, appena giunto in Italia, ottenga un permesso di soggiorno della durata di due anni, in considerazione della stipula di contratto di lavoro subordinato di durata indeterminata, diversamente da un altro lavoratore extracomunitario, che pure si trovi in Italia da «dieci anni»;

che l’eccezione della difesa erariale, di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, a causa della mancata indicazione della nazionalità della ricorrente nel giudizio principale, è infondata, poiché l’ordinanza di rimessione indica che la parte è titolare di permesso di soggiorno della durata di un anno, ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, e che, nella specie, è applicabile la disciplina concernente i lavoratori extracomunitari, dimostrando così di avere accertato e considerato (implicitamente, ma chiaramente) che la ricorrente non è cittadina di uno Stato dell’Unione europea;

che, anteriormente alla data dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce: «ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione»;

che, sebbene detta norma sia anteriore rispetto all’ordinanza di rimessione e possa influire su uno dei profili del percorso argomentativo svolto per motivare la non manifesta infondatezza della questione, il TAR ha del tutto omesso di accertare (ed indicare) anzitutto se essa sia o meno applicabile nel giudizio principale, quindi di valutarne gli eventuali effetti;

che tale lacuna argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che comporta la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla mancata esplicitazione da parte del rimettente delle ragioni che – alla luce della lettera della disposizione, e tenendo conto che il diritto sociale all’abitazione è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione» (sentenze n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988) – renderebbero inevitabile riferire la norma censurata anche ai contributi in esame, impedendone comunque un’interpretazione costituzionalmente orientata;

che, sotto un ulteriore profilo, la questione è manifestamente inammissibile anche in quanto l’ordinanza di rimessione censura il citato art. 40, comma 6, «nella parte in cui non tiene conto del periodo complessivo di permanenza» del lavoratore extracomunitario nel nostro Paese, prospettando, quindi, la necessità di una disciplina modulata avendo riguardo anche alla pregressa presenza in Italia, che peraltro neppure precisa, e, in tal modo, ha lasciato indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo, non indicando una soluzione costituzionalmente obbligata (ordinanza n. 70 del 2009);

che la questione deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l’ordinanza in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione Liguria - Affidamento di prestazioni di beni e servizi in house

ORDINANZA N. 75 ANNO 2010
Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione Liguria - Affidamento di prestazioni di beni e servizi in house - Riorganizzazione della società Sviluppo Genova s.p.a., partecipata dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune nonché da società pubblico-private e istituti bancari - Prevista possibilità, qualora si pervenga all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della Regione, che la Regione e società da essa controllate affidino direttamente prestazioni di beni e servizi alla Sviluppo Genova s.p.a. Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione Liguria - Modifica del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 37 del 2008 - Affidamento diretto (c.d. in house) da parte della Regione di prestazioni di beni e servizi alla Sviluppo Genova s.p.a - Impegno della Regione ad operare affinché "si verifichino le condizioni previste perché Sviluppo Genova s.p.a. agisca come società in house sulla quale la Regione esercita il controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci pubblici" - Prevista dismissione della partecipazione regionale qualora non si realizzino entro dodici mesi le condizioni per la gestione in house - Lamentata insufficienza della intervenuta modifica che introduce il richiesto "controllo analogo della Regione sulla società" in modo solo futuro ed eventuale.
Ordinanza 75/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO

Udienza Pubblica del 26/01/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: - Art. 1, c. 2°, della legge della Regione Liguria 20/10/2008, n. 37. - Art. 20 della legge della Regione Liguria 24/12/2008, n. 44.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 102/2008 e 13/2009


ORDINANZA N. 75

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 – disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e dell’art. 20 della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con due ricorsi notificati il primo il 19-24 dicembre 2008 ed il secondo spedito per la notifica il 23 febbraio 2009, depositati in cancelleria il 23 dicembre 2008 ed il 3 marzo 2009, rispettivamente iscritti al n. 102 del registro ricorsi 2008 ed al n. 13 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.




Ritenuto che, con ricorso notificato il 19-24 dicembre 2008, depositato il successivo 23 dicembre (ed iscritto al reg. ric. n. 102 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 – disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione;

che la citata norma è impugnata nella parte in cui ha inserito il comma 2-bis nell’art. 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), il quale – provvedendo sulla riorganizzazione della società per azioni Sviluppo Genova – stabilisce che: «Qualora si pervenga all’esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla regione, possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzioni di beni e servizi» alla predetta società Sviluppo Genova, già costituita per il recupero di aree industriali dismesse della Provincia di Genova e che, alla data di proposizione del primo ricorso, era partecipata al 52,5% da Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova; al 24,5% da società pubblico-private; al 23% da istituti bancari;

che la norma impugnata, secondo il ricorrente, violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto, oltre ad ipotizzare un controllo della Regione Liguria analogo a quello sui propri servizi sulla società Sviluppo Genova futuro ed eventuale, consentirebbe anche alle società, dalla Regione direttamente o indirettamente controllate, l’affidamento diretto di prestazione di beni o servizi alla predetta società, in assenza dei presupposti richiesti a detto fine dall’ordinamento comunitario e dall’ordinamento nazionale;

che la medesima norma sarebbe, inoltre, lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché in contrasto con l’art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), e successivamente modificato;

che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, chiedendo, anzitutto, che la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere, a seguito della modifica apportata alla norma impugnata dall’art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), la quale dimostrerebbe che la società Sviluppo Genova dovrebbe operare realmente quale società in house, legata alla Regione da un rapporto di “controllo analogo” e, in subordine, sostenendo che il ricorso debba essere dichiarato infondato;

che, con un secondo ricorso, spedito per la notifica il 23 febbraio 2009, depositato il successivo 3 marzo 2009 (iscritto al reg. ric. n. 13 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato anche la suddetta norma sostitutiva di quella impugnata con il primo ricorso, introdotta dall’art. 20 della legge regionale n. 44 del 2008, la quale ha stabilito che «la Regione opera affinché si verifichino le condizioni perché Sviluppo Genova spa agisca come società in house sulla quale la Regione esercita il controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci pubblici. Qualora entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge il capitale sociale di Sviluppo Genova non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva le procedure per la dismissione della partecipazione»;

che tale norma, nella parte in cui prevede solo un impegno della Regione a creare condizioni tali che Sviluppo Genova S.p.A. agisca come società in house sulla quale la Regione esercita un controllo “analogo” a quello che ha sui propri servizi, «previa intesa con gli altri soci pubblici», violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., perché si porrebbe in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di affidamento di prestazioni in house (artt. 43 e 49 del Trattato CE, oggi artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in quanto il controllo previsto dalla disposizione non sarebbe un controllo strutturale, effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed eventuale, ma futuro ed eventuale, quindi lesivo dei principi desumibili dai citati artt. 43 e 49 (oggi artt. 49 e 56);

che anche in tale giudizio si è costituita la Regione Liguria, la quale ha depositato memoria, nell’imminenza dell’udienza pubblica, chiedendo che la Corte dichiari cessata la materia del contendere in quanto la norma impugnata è stata abrogata dall’art. 21, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010).

Considerato che, con i ricorsi indicati in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, rispettivamente, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 – disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), nella parte in cui ha inserito il comma 2-bis nell’art. 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), relativo alla riorganizzazione della società per azioni Sviluppo Genova, nonché dell’art. 20 della successiva legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), che ha sostituito il predetto comma 2-bis dell’art. 34 della legge regionale n. 10 del 2008, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione;

che l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008 è censurato in quanto, oltre ad ipotizzare un controllo futuro ed eventuale da parte della Regione Liguria sulla società per azioni Sviluppo Genova, consentirebbe anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione stessa, l’affidamento diretto di prestazione di beni o servizi alla predetta Sviluppo Genova S.p.A., in assenza di tutti i presupposti prescritti dall’ordinamento comunitario e dall’ordinamento nazionale in relazione all’affidamento in house, ponendosi in contrasto con i principi della libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi, oltre che con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e quindi con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.;

che l’art. 20 della legge regionale n. 44 del 2008 ha sostituito l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, ma è stato, tuttavia, anch’esso impugnato in quanto, prevedendo un mero impegno della Regione a creare condizioni tali che la società per azioni Sviluppo Genova agisca come società in house, stabilirebbe un controllo della medesima Regione su tale società futuro ed eventuale e non strutturale ed effettivo, in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di affidamento di prestazioni in house;

che la sostanziale omogeneità dei contenuti delle norme impugnate, l’identità di alcune delle censure proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrato in vigore l’art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito espressamente l’abrogazione dell’intero articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) «così come modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37, dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 e dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44» ed inerente alla riorganizzazione della citata società per azioni Sviluppo Genova;

che la suddetta abrogazione è stata disposta a seguito dell’adozione della delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2009 n. 1873, che ha stabilito l’«Avvio di procedura di dismissione, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 [..], della partecipazione detenuta in Sviluppo Genova S.p.A.», in quanto la Regione ha ritenuto non potessero verificarsi le condizioni stabilite in ordine al riassetto societario della stessa, necessarie per configurarla quale società in house della Regione;

che, pertanto, il suindicato intervento normativo, che ha comportato l’abrogazione dell’intero art. 34 della legge regionale n. 10 del 2008, relativo alla riorganizzazione della Sviluppo Genova S.p.A., può ritenersi totalmente satisfattivo delle pretese avanzate con i ricorsi, in quanto l’avvenuta abrogazione è effetto della dismissione della partecipazione regionale nella società in esame, a sua volta conseguente all’accertamento dell’impossibilità del verificarsi delle condizioni atte a configurare la predetta società quale società in house;

che i richiamati argomenti dimostrano, altresì, che le norme impugnate non hanno avuto medio tempore applicazione, essendo entrambe condizionate nella loro applicazione al verificarsi del presupposto che la Regione attuasse sulla predetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nonché al soddisfacimento degli altri requisiti necessari a consentire la configurabilità della stessa quale società in house, condizioni che l’avvenuta dismissione della partecipazione regionale alla predetta società conferma non essersi mai realizzate;

che sono, perciò, venute meno le ragioni della controversia e conseguentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA