Ordinanza 49/2010

ORDINANZA N. 49 ANNO 2010
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante.


Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 08/02/2010
Deposito del 12/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 12 della legge 03/10/2001, n. 366; artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 183/2009


ORDINANZA N. 49

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) e «per derivazione» degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Orofino Francesco ed altri nella qualità di eredi di Nuzzo Giovanna e la Banca di Roma s.p.a., con ordinanza del 4 maggio 2006 iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi.




Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, nel corso di un procedimento in materia societaria, con ordinanza emessa il 4 maggio 2006 (pervenuta a questa Corte solo il 4 giugno 2009), ha sollevato – in riferimento all’art. 76 della Costituzione, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» – questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il rimettente rileva come nell’art. 12 della legge n. 366 del 2001 il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l’atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;

che – ritenuta l’insufficiente determinazione da parte del legislatore delegante dei «princípi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del legislatore delegato» – il Tribunale rimettente denuncia la genericità e parzialità di tali criteri che (rispetto all’unico obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate) avrebbe di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale, che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che la rilevanza della questione nel giudizio a quo discenderebbe dal fatto che «dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie»;

che, in subordine «e per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 12 della legge n. 366/2001», il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale «degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, in quanto emanati eccedendo dai princípi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001»;

che – secondo quanto afferma al riguardo il rimettente –, per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega, la si dovrebbe necessariamente interpretare nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto evidentemente riferimento alle scansioni previste nel processo ordinario, che si svolge attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie; per cui il principio ispiratore della legge delega avrebbe dovuto essere riempito dal legislatore delegato solo attraverso la riduzione dei termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;

che, viceversa, il decreto legislativo – lungi dal «concentrare» l’attuale rito ordinario – ha in realtà introdotto nell’ordinamento un’anticipazione del diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che questa Corte – ripetutamente investita del vaglio di costituzionalità di identiche questioni, sollevate dal medesimo giudice – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, escludendo che (considerate le modalità e le argomentazioni con le quali le questioni sono state prospettate) tra di esse corra il (pur asserito) nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima ed affermando, invece, la radicale contraddizione tra l’interpretazione «subordinata», esposta dal rimettente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi «suggerita» alla Corte) e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione «principale» (ordinanze n. 208, n.22 e n. 21 del 2008; n. 343 e n. 70 del 2007; n. 360 e n. 209 del 2006);

che anche le presenti questioni (sollevate in modo uguale alle precedenti e trattate separatamente perché pervenute alla Corte con tre anni di ritardo) presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto il rimettente, non solo non adempie l’obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste;

che, peraltro, sebbene l’art. 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), abbia abrogato tutte le censurate norme del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), tuttavia lo ius superveniens non ha alcuna influenza rispetto alla definizione della presente questione, giacché il successivo comma 6 del medesimo art. 54 dispone espressamente che le norme abrogate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, tra le quali anche il giudizio a quo;

che le questioni, pertanto, sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA