Ordinanza 54/2010

ORDINANZA N. 54 ANNO 2010
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio.


Presidente DE SIERVO - Redattore SILVESTRI

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 10/02/2010
Deposito del 18/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 14, c. 5° ter e 5° quinquies, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 104 e 105/2009


ORDINANZA N. 54

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi dal Tribunale di Agrigento con ordinanze dell’8 aprile e del 29 giugno 2006, iscritte, rispettivamente, ai nn. 104 e 105 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.




Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, deliberate l’8 aprile e il 29 giugno 2006, il Tribunale ordinario di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) –, nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e l’arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies);

che i rimettenti, chiamati a provvedere in merito alla convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti all’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con motivazione fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i giudizi di convalida per sollevare le questioni in oggetto;

che le censure prospettate concernono in primo luogo l’asserito contrasto della previsione dell’arresto obbligatorio con i principi sanciti dagli artt. 13 e 27 Cost.;

che infatti, a parere dei rimettenti, il legislatore avrebbe imposto la misura precautelare, cui dovrebbe ricorrere con criterio di eccezionalità, nei confronti di soggetti che generalmente non si trovano «nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente all’ordine di espulsione», perché privi di documenti, carenti di mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, e dunque a fronte di situazioni nelle quali l’ottemperanza all’ordine di allontanamento può risultare inesigibile;

che, proseguono i giudici a quibus, in mancanza del trasferimento del cittadino extracomunitario fuori dal territorio dello Stato ad opera dell’autorità, e stante «l’impossibilità pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo paese», non potrebbe «oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole»;

che, inoltre, l’ottemperanza all’ordine di allontanamento potrebbe esporre il cittadino extracomunitario a conseguenze anche «più gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza illegale in Italia», ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il Paese d’origine, sia costretto a fare ingresso in altro Stato, con il rischio «certamente inesigibile» di subire ulteriori limitazioni della libertà;

che le norme censurate, in violazione dell’art. 136 Cost., sarebbero anche elusive della pronuncia della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del previgente art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, che stabiliva «identico congegno normativo»: al solo fine di ripristinare l’arresto obbligatorio, il legislatore avrebbe «surrettiziamente» trasformato la precedente fattispecie contravvenzionale in una previsione delittuosa, il cui rigore sanzionatorio non troverebbe giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e principio di inviolabilità della libertà personale;

che i giudici a quibus denunciano il contrasto delle previsioni censurate con il principio di uguaglianza, rilevando come tale normativa realizzi «una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali, invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravità, l’arresto è reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati dal codice di procedura penale»;

che in un caso (r.o. n. 105 del 2009) è prospettato anche il contrasto della normativa predetta con l’art. 10 Cost., per violazione degli obblighi assunti dall’Italia per la tutela delle vittime del traffico internazionale di esseri umani;

che in entrambi i giudizi, con atti di identico tenore, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delle questioni o, in subordine, di non fondatezza;

che preliminarmente la difesa erariale segnala la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni, affermata dai rimettenti con il generico riferimento agli effetti favorevoli che deriverebbero, in capo agli indagati, dall’eventuale pronuncia di accoglimento;

che inoltre, sempre in via preliminare, la soluzione delle questioni poste risulterebbe oggettivamente ininfluente sui procedimenti principali di convalida di arresto, avendo i rimettenti disposto la liberazione degli arrestati per carenza dei gravi indizi di colpevolezza;

che sul punto l’Avvocatura generale richiama la sentenza n. 236 del 2008 della Corte costituzionale, nella quale questioni in tutto identiche a quelle odierne sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza;

che, nel merito, la difesa erariale sottolinea come, con la citata sentenza n. 236 del 2008, la Corte costituzionale abbia altresì ritenuto non manifestamente irragionevole la previsione dell’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento;

che, inoltre, risulterebbe non pertinente il richiamo all’art. 136 Cost., la cui violazione è prospettata in riferimento alla sentenza n. 223 del 2004 di illegittimità costituzionale dell’arresto obbligatorio, e ciò in quanto tale pronuncia ha riguardato un testo di legge diverso dall’odierno;

che sarebbe poi da escludere, ad avviso della difesa dello Stato, una irragionevolezza della norma incriminatrice presupposta, l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, non solo perché i rimettenti non hanno indicato tertia comparationis, ma anche perché nella sentenza n. 22 del 2007 la Corte costituzionale ha evidenziato il ruolo centrale che, nell’applicazione della previsione incriminatrice, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso con la formula «senza giustificato motivo», contenuta nella descrizione della fattispecie;

che, infine, risulterebbe inammissibile per l’assoluta genericità di motivazione, e comunque infondata nel merito, la censura prospettata in riferimento all’art. 10, primo comma, Cost. e alle «convenzioni e protocolli delle Nazioni unite» in materia di repressione della criminalità organizzata transnazionale e di repressione del traffico di esseri umani;

che, infatti, la previsione dell’arresto obbligatorio dello straniero il quale, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato legittimamente emesso, non si porrebbe di per sé in contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano questioni aventi ad oggetto l’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui configura la fattispecie delittuosa dell’indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato e l’arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto;

che, stante la parziale coincidenza delle questioni, i giudizi debbono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia;

che, ancora in via preliminare, va rilevato come questioni identiche a quelle odierne siano state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 236 del 2008;

che, oggi come allora, dalle ordinanze di rimessione emerge che i giudici a quibus hanno disposto l’immediata liberazione degli arrestati per la ritenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato loro contestato;

che pertanto, avendo i rimettenti già escluso la possibilità di convalidare gli arresti eseguiti, l’esito del presente giudizio incidentale di legittimità non può spiegare alcun effetto nei giudizi principali;

che di conseguenza, difettando il presupposto della rilevanza, le questioni sollevate debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Agrigento, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA