Ordinanza 56/2010

ORDINANZA N. 56 ANNO 2010
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Competenza per materia determinata dalla connessione - Ipotesi di persona imputata di reato continuato - Esclusione della connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice.


Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 10/02/2010
Deposito del 18/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 6, c. 1°, del decreto legislativo 28/08/2000, n. 274.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 137/2009


ORDINANZA N. 56

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di B. C. con ordinanza del 25 febbraio 2009, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.




Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 febbraio 2009, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui, limitando la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – e la conseguente deroga alla competenza per materia che ne deriva – alla sola ipotesi del concorso formale di reati, esclude che l’istituto operi nel caso di reato continuato;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante nel giudizio principale: nella specie, sono stati infatti contestati all’imputato i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 582, secondo comma, 594, 610 e 612 del codice penale; con la conseguenza che il Tribunale rimettente, competente in rapporto al solo delitto di cui all’art. 610 cod. pen., dovrebbe dichiarare la propria incompetenza per materia rispetto agli altri reati, in quanto devoluti al giudice di pace;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo assume che la norma censurata violi l’art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento fra l’imputato di più reati uniti dal vincolo della continuazione, di competenza in parte della corte d’assise e in parte del tribunale, e l’imputato di più reati parimenti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, ma di competenza in parte del tribunale e in parte del giudice di pace;

che nel primo caso, infatti, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. pen., l’imputato sarebbe sottoposto ad un unico giudizio davanti al giudice superiore; nel secondo, dovrebbe invece affrontare due distinti giudizi – che resteranno separati anche in grado di appello, stante la diversa competenza per il gravame – con conseguente «aggravio di spese di difesa e di sofferenza», e con l’ulteriore effetto che, nell’ipotesi di duplicità di condanne, ai fini della valutazione dell’incidenza della continuazione sulla pena complessiva risulterebbe necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione (diverso dal giudice di pace, in base al disposto dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000);

che la norma impugnata violerebbe anche l’art. 97 Cost., provocando un irragionevole aggravio dei costi per l’amministrazione della giustizia, stante il maggiore impegno richiesto tanto ai giudici e ai magistrati del pubblico ministero e ai relativi collaboratori, quanto a coloro che debbano rendere deposizione in entrambi i giudizi, a cui favore è previsto, ove provenienti da città diverse da quelle in cui ha sede l’ufficio giudiziario, il rimborso delle spese di viaggio;

che la disposizione denunciata non potrebbe essere, d’altro canto, giustificata né con la scelta legislativa di riservare al giudice di pace i reati perseguibili a querela, in quanto non tutti i reati di tal fatta sono ad esso devoluti; né con le sanzioni ed i particolari istituti (quali l’esclusione della punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie) previsti dal d.lgs. n. 274 del 2000 per i giudizi davanti al giudice onorario, giacché, a norma dell’art. 63 del medesimo decreto, tali sanzioni ed istituti vengono applicati anche dal giudice diverso dal giudice di pace, quando giudica reati di competenza di questo;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 64 del 2009, ha già dichiarato infondate questioni di legittimità costituzionale del tutto analoghe all’attuale, in rapporto ad entrambi i parametri evocati dal giudice a quo;

che, nella citata sentenza, la Corte ha rilevato che la disciplina della competenza per connessione – e, in particolare, l’identificazione dei casi e dei limiti in cui la connessione stessa opera – appartiene, nell’ambito della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore, senza che possa ritenersi imposto, a pena di illegittimità costituzionale, alcun criterio prefissato;

che detta disciplina è, infatti, espressiva del contemperamento di esigenze contrapposte, suscettibili di valutazioni mutevoli nel tempo: da un lato, quella di favorire, creandone uno dei possibili presupposti, un simultaneus processus che consenta – a fronte di imputazioni collegate da vincoli più o meno intensi – di acquisire e valutare unitariamente le prove, di applicare pene proporzionate e di prevenire giudicati contraddittori; dall’altro, di evitare che l’accumulo delle regiudicande in un’unica sede si ripercuota negativamente sull’efficacia e sulla durata dell’accertamento processuale, ovvero comprometta interessi che l’ordinamento considera preminenti, quale, segnatamente, l’interesse a preservare la competenza del giudice normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinati tipi di controversie;

che, nella specie, la scelta fortemente limitativa delle ipotesi di connessione, operata dal legislatore delegato con il d.lgs. n. 274 del 2000, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 17, lettera i), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale), rinviene la propria ratio – come emerge anche dalla relazione governativa al decreto – nell’intento di valorizzare le peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace: giurisdizione che si connota – oltre che per la presenza di un autonomo apparato sanzionatorio – anche e soprattutto per le accentuate particolarità del rito, le quali esaltano – in correlazione alla natura delle fattispecie criminose devolute alla cognizione del giudice onorario (di ridotta gravità ed espressive, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale) – la funzione conciliativa di tale giudice tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato;

che, in questa prospettiva, si è ritenuta quindi preminente l’esigenza di evitare lo svuotamento delle funzioni del giudice di pace, che sarebbe potuto derivare dall’attrazione delle competenze presso il giudice superiore, limitando l’operatività della connessione eterogenea al solo caso del concorso formale di reati: ipotesi nella quale – come pure si legge nella relazione governativa – «attesa l’unicità della condotta, è effettivamente più elevato il rischio di giudicati contrastanti in caso di processi separati»;

che, sulla base di tale premessa, questa Corte ha rilevato che, al di là di ogni possibile valutazione sul merito della scelta legislativa, la disposizione censurata non può ritenersi lesiva dell’art. 3 Cost: e ciò in particolare sotto il profilo – denunciato dall’odierno rimettente – della disparità di trattamento fra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi; e l’imputato di più reati, egualmente esecutivi del medesimo disegno criminoso, ma di competenza in parte del tribunale e in parte della corte d’assise, cui sarebbe viceversa garantito – in base all’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale – il «diritto ad un unico giudizio»;

che a prescindere, infatti, dal rilievo che la sussistenza di un’ipotesi di connessione non comporta automaticamente il simultaneus processus – potendo la riunione dei processi connessi essere disposta o meno in base ad una valutazione discrezionale, che tiene conto del pregiudizio che ne potrebbe derivare alla loro sollecita definizione (art. 17 cod. proc. pen.) – resta dirimente la considerazione che la disparità di trattamento denunciata non può ritenersi priva di giustificazione;

che essa trova, infatti, la sua ratio nelle ricordate peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che il favor separationis mira a preservare: giurisdizione che – per consolidata giurisprudenza della Corte – si esprime in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare, comunque, sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario;

che un vulnus dell’art. 3 Cost. non discende neppure dalla circostanza che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 possa ostacolare o addirittura precludere l’applicazione dell’istituto della continuazione in sede cognitiva, rendendo così necessario – al fine di garantire all’imputato la fruizione del più favorevole trattamento previsto dall’art. 81 cod. pen. – il ricorso al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.;

che detto intervento in sede esecutiva rappresenta, difatti, il naturale riflesso del favor separationis che ispira la norma impugnata, onde valgono, rispetto ad esso, le medesime ragioni che sorreggono detto favor: e ciò senza considerare, da un lato, che la continuazione può essere riconosciuta, nei congrui casi, anche in sede di cognizione a prescindere dalla riunione dei processi, e, dall’altro, che proprio le previsioni dell’art. 671 cod. proc. pen. rendono palese e attuano l’intenzione del legislatore di agevolare, senza pregiudizio per le garanzie difensive, lo svolgimento di processi separati, quando la riunione potrebbe ritardarne la definizione, in conformità con il precetto costituzionale di ragionevole durata (art. 111, secondo comma, Cost.);

che quanto, infine, alla lesione dell’art. 97 Cost., il parametro evocato è inconferente;

che, per consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all’amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, ma non anche in rapporto all’attività giurisdizionale in senso stretto (ex plurimis – oltre alla citata sentenza n. 64 del 2009 – sentenze n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007; e, con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398 del 2000);

che nessun argomento nuovo, rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte, è stato addotto dall’odierno rimettente;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA