Ordinanza 65/2010

ORDINANZA N. 65 ANNO 2010
Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato in violazione della norma in materia di apposizione e di proroga del termine - Previsione per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore d'importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.


Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 24/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 11 e 4 bis (introdotto dall'art. 21, c. 1° bis, del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133) del decreto legislativo 06/09/2001, n. 368.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 246/2009


ORDINANZA N. 65

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 11 e 4-bis (introdotto dall’art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) promosso dal Tribunale di Roma nel procedimento vertente tra C. M. e Poste Italiane s.p.a. con ordinanza del 23 ottobre 2008, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.




Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da C.M. contro la Poste Italiane s.p.a. perché fosse dichiarata l’invalidità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nonché dell’art. 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nella parte in cui:

a) l’art. 1 dispone che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, ma non è richiesta l’indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione, come era invece previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato);

b) l’art. 11 abroga quest’ultima legge;

c) l’art. 4-bis dispone che per «i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione», in caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro secondo predeterminati criteri di calcolo dell’indennità;

che, ad avviso del rimettente, i vizi di legittimità costituzionale sussistono, quanto agli artt. 1 e 11 cit., nell’arretramento della tutela del lavoratore almeno per le esigenze sostitutive, poiché, rispetto alla disciplina previgente, l’art. 1 non impone al datore di lavoro di indicare il nome del lavoratore sostituito né della causa della sostituzione;

che, quanto all’art. 4-bis il vizio sussisterebbe nell’aver sostituito alla tutela risarcitoria reale una tutela di rango inferiore per i soli giudizi in corso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità delle questioni in quanto, riguardo agli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, il giudice rimettente non avrebbe adeguatamente motivato la rilevanza della questione, avendo sollevato la questione senza valutare preventivamente la fondatezza in fatto della domanda proprio sotto il profilo decisivo della questione sottopostagli;

che, secondo la difesa erariale non è configurabile alcuna difformità degli artt. 1 e 11 dai criteri di delega che la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenze dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000) ha tratto direttamente dalla citata direttiva.

Considerato che il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost;

che la prima delle predette norme ( come modificata dall’art. 21 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ( stabilisce che «E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro»;

che l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, invece, dispone, al comma 1, l’abrogazione dell’intera legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), la quale, all’art. 1, secondo comma, lettera b), consentiva l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato «quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione»;

che ad avviso del rimettente, il combinato disposto delle norme censurate, nell’abolire l’onere dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito quale condizione di liceità dell’assunzione a tempo determinato di altro dipendente, contenuto nella legge n. 230 del 1962, violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost., poiché la legge di delega 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2000), in esecuzione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 368 del 2001, attribuiva al Governo esclusivamente il potere di attuare la direttiva 1999/70/CE, la quale non conteneva alcuna disposizione in tema di presupposti per l’apposizione della clausola del termine;

che, in particolare, sussisterebbe contrasto con l’art. 76 Cost., poiché la menzionata legge n. 422 del 2000, non prevedeva principi direttivi ulteriori rispetto all’attuazione della direttiva 1999/70/CE la quale, alla clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro da essa recepito, dispone che l’applicazione dell’accordo non può costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dell’accordo stesso, mentre le disposizioni censurate, eliminando la necessità dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, determinerebbero un arretramento della tutela garantita ai lavoratori dal precedente regime;

che, ad avviso del Tribunale di Roma, sarebbe leso anche l’art. 117, primo comma, Cost. per violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;

che la questione è già stata ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 214 del 2009 e l’ordinanza n. 325 del 2009, dalla cui motivazione non v’è ragione di discostarsi;

che con l’ordinanza in esame il Tribunale di Roma ha altresì sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge del 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, secondo comma, 104, primo comma, 117, primo e secondo comma, Cost.;

che secondo la norma censurata «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni»;

che l’art. 4-bis è stato giudicato illegittimo costituzionalmente da questa Corte con sentenza n. 214 del 2009, sicché va dichiarata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sopra indicate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA