Ordinanza 76/2010 - Straniero - Stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato

ORDINANZA N. 76 ANNO 2010
Straniero - Stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo - Diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai servizi d'intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 40, c. 6°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come sostituito dall'art. 27, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 188/2009


ORDINANZA N. 76

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra D.C.A.I. e il Comune di Milano ed altra con ordinanza del 9 febbraio 2009, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.




Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 9 febbraio 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, nel giudizio principale, D.C.A.I. ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano, di rigetto dell’istanza per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonché il bando dello stesso Comune e la delibera della Regione Lombardia, recanti i criteri per l’erogazione di detti contributi;

che il citato art. 40, comma 6, stabilisce: «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione»;

che l’istanza della ricorrente è stata rigettata, in quanto ella non è titolare di un permesso di soggiorno della durata di anni due, requisito al quale gli atti amministrativi impugnati nel giudizio principale subordinano la concessione della provvidenza in esame, in virtù di una direttiva che, ad avviso del rimettente, avrebbe dato corretta applicazione alla norma censurata, che riguarderebbe anche i contributi previsti dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998;

che, secondo il TAR, tale requisito sarebbe ragionevolmente preordinato allo scopo di evitare che ai lavoratori extracomunitari sia attribuita la gran parte dei fondi disponibili, come potrebbe accadere, in difetto di «un criterio di accesso che tenga conto della permanenza in Italia e del livello di non precarietà di tale residenza», dato che, di regola, essi versano in una condizione economicamente più disagiata rispetto ai cittadini italiani;

che siffatta esigenza sarebbe ragionevolmente tutelata dalla previsione che i contributi possono essere erogati ai lavoratori extracomunitari titolari di «carta di soggiorno» (recte: permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo); diversamente, la regola che richiede il possesso di un permesso di soggiorno della durata di anni due non la soddisferebbe «in modo razionale e conforme a parametri di uguaglianza», poiché «non tiene conto del periodo complessivo di permanenza nel nostro Paese e [del] le ragioni, spesso contingenti, che inducono il questore a rilasciare un permesso annuale, anziché biennale»;

che, infatti, l’art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non possa avere durata superiore ad un anno, qualora l’istante abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre «la frequente volatilità degli impieghi soprattutto per i lavoratori extracomunitari fa sì che spesso essi perdano un lavoro più stabile e, dopo un periodo di disoccupazione, debbano accettare un lavoro a tempo determinato anche dopo anni di permanenza in Italia»; nel caso in esame, la ricorrente avrebbe ridotto il suo impegno lavorativo, per accudire il nipote in tenera età, che vive con lei e, per questa ragione, il rinnovo del permesso di soggiorno le sarebbe stato concesso soltanto per un anno;

che, dunque, la norma censurata impedirebbe di valorizzare la circostanza che la ricorrente è titolare di permesso di soggiorno fin dal novembre 1998 e, secondo il giudice a quo, «l’adozione del mero criterio della durata del permesso di soggiorno senza riferimenti alla complessiva regolare presenza in Italia appare un criterio irragionevole che si presta ad ingiuste disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost.»;

che, infatti, potrebbe accadere che ad un lavoratore extracomunitario appena giunto in Italia sia rilasciato un permesso della durata di anni due mentre, «vista la validità dell’offerta lavorativa», «la stessa decisione potrebbe non essere assunta nei confronti di altro extracomunitario presente sul nostro territorio da dieci anni», con la conseguenza che, in tale ipotesi, soltanto il primo, non anche il secondo, potrebbe ottenere i contributi in esame;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile, in primo luogo, poiché il rimettente non ha indicato la nazionalità della ricorrente nel giudizio principale, circostanza rilevante, dato che, se ella fosse cittadina di uno Stato dell’Unione Europea, la norma censurata non sarebbe applicabile; in secondo luogo, in quanto il TAR chiede un intervento additivo, senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata, auspicando l’introduzione di «altre ed ulteriori fattispecie agevolative»;

che, nel merito, la norma censurata non violerebbe l’art. 3 Cost., poiché, nell’osservanza della giurisprudenza di questa Corte, garantirebbe la concessione dei contributi in esame ai lavoratori extracomunitari titolari almeno del permesso di soggiorno della durata di due anni, i quali, appunto per questo, vantano un titolo di legittimazione comprovante «il carattere non episodico e di non breve durata» della loro permanenza in Italia (sentenza n. 306 del 2008), così da scongiurare il rischio, paventato dallo stesso rimettente, che ad essi sia attribuita la maggior parte delle somme disponibili, in danno dei cittadini italiani;

che, peraltro, la ragionevolezza della norma in esame sarebbe confortata dagli argomenti svolti da questa Corte per dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui tale disposizione prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda» (ordinanza n. 32 del 2008);

che, inoltre, il citato art. 40, comma 6, non realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori extracomunitari, in quanto la durata del permesso di soggiorno non dipende da scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma è condizionata dalla durata del rapporto di lavoro subordinato, e sarebbe diversa la situazione di coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato;

che, infine, la norma censurata dovrebbe essere coordinata con l’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto che «i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi» in esame «devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione»;

che, secondo l’interveniente, detta disposizione inciderebbe sul profilo di irragionevolezza conseguente dalla mancata valorizzazione da parte della norma censurata del periodo di complessiva durata della presenza regolare in Italia, lacuna che, secondo il rimettente, avrebbe permesso di erogare i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ad un lavoratore extracomunitario appena giunto in Italia, ma in possesso di permesso di soggiorno biennale, e di negarne la corresponsione ad un lavoratore extracomunitario presente nel territorio dello Stato da un maggior numero di anni, ma titolare di un permesso di soggiorno di durata annuale.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, ad avviso del rimettente, detta norma, stabilendo che «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative», subordinerebbe la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), al possesso da parte del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno della durata di anni due;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto «non soddisfa in modo razionale e conforme a parametri di uguaglianza» l’esigenza di garantire che la provvidenza in favore dei lavoratori extracomunitari sia subordinata ad una residenza non precaria in Italia, e per un tempo congruo, poiché non tiene conto del periodo complessivo di permanenza nel nostro Paese e delle ragioni, spesso contingenti, che indurrebbero il questore a rilasciare un permesso della durata di un anno, anziché di due anni;

che, a suo avviso, l’adozione del criterio della durata del permesso di soggiorno, svincolato da ogni riferimento «alla complessiva regolare presenza» del lavoratore extracomunitario in Italia, sarebbe irragionevole e realizzerebbe una ingiusta disparità di trattamento, poiché attribuisce rilevanza «ad un dato estrinseco, che non necessariamente è significativo rispetto alla ratio legis» del citato art. 40, comma 6, potendo accadere che un lavoratore extracomunitario, appena giunto in Italia, ottenga un permesso di soggiorno della durata di due anni, in considerazione della stipula di contratto di lavoro subordinato di durata indeterminata, diversamente da un altro lavoratore extracomunitario, che pure si trovi in Italia da «dieci anni»;

che l’eccezione della difesa erariale, di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, a causa della mancata indicazione della nazionalità della ricorrente nel giudizio principale, è infondata, poiché l’ordinanza di rimessione indica che la parte è titolare di permesso di soggiorno della durata di un anno, ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, e che, nella specie, è applicabile la disciplina concernente i lavoratori extracomunitari, dimostrando così di avere accertato e considerato (implicitamente, ma chiaramente) che la ricorrente non è cittadina di uno Stato dell’Unione europea;

che, anteriormente alla data dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce: «ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione»;

che, sebbene detta norma sia anteriore rispetto all’ordinanza di rimessione e possa influire su uno dei profili del percorso argomentativo svolto per motivare la non manifesta infondatezza della questione, il TAR ha del tutto omesso di accertare (ed indicare) anzitutto se essa sia o meno applicabile nel giudizio principale, quindi di valutarne gli eventuali effetti;

che tale lacuna argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che comporta la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla mancata esplicitazione da parte del rimettente delle ragioni che – alla luce della lettera della disposizione, e tenendo conto che il diritto sociale all’abitazione è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione» (sentenze n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988) – renderebbero inevitabile riferire la norma censurata anche ai contributi in esame, impedendone comunque un’interpretazione costituzionalmente orientata;

che, sotto un ulteriore profilo, la questione è manifestamente inammissibile anche in quanto l’ordinanza di rimessione censura il citato art. 40, comma 6, «nella parte in cui non tiene conto del periodo complessivo di permanenza» del lavoratore extracomunitario nel nostro Paese, prospettando, quindi, la necessità di una disciplina modulata avendo riguardo anche alla pregressa presenza in Italia, che peraltro neppure precisa, e, in tal modo, ha lasciato indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo, non indicando una soluzione costituzionalmente obbligata (ordinanza n. 70 del 2009);

che la questione deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall’art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l’ordinanza in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA