Sentenza 70/2010 - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province

SENTENZA N. 70 ANNO 2010
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province - Prevista corresponsione da parte degli Enti di appartenenza, ex art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28 del 2006, di "un assegno ad personam riassorbibile" - Modifica della precedente previsione con l'introduzione della locuzione "un assegno ad personam non riassorbibile".


Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del 09/02/2010 Decisione del 22/02/2010
Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 1, c. 116°, della legge della Regione Abruzzo 21/11/2008, n. 16.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 8/2009


SENTENZA N. 70

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2009 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2009.

Udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili).

Il ricorrente premette che la norma impugnata dispone che «L’art. 1, comma 1 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 28 “Trattamento economico del personale trasferito alle Province” è così modificato: dopo le parole “è corrisposto, dagli enti di appartenenza”, le parole “un assegno ad personam riassorbibile” sono sostituite con le parole “un assegno ad personam non riassorbibile”».

Secondo l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 agosto 2006, n. 28 (Norme in tema di trattamento economico del personale trasferito alle Province), nel testo precedente alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 116, della legge reg. n. 16 del 2008, «Al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle LL.RR. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali ed alle Autonomie funzionali), è corrisposto, dagli Enti di appartenenza, un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all’esercizio 2004, al netto di missioni, straordinario ed eventuali emolumenti non appartenenti alla voce “retribuzione”, goduto presso l’amministrazione regionale e quello percepito presso l’amministrazione provinciale con decorrenza dall’esercizio 2005».

Ad avviso della difesa erariale, il comma 116 dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008, accordando al personale regionale il vantaggio della non riassorbibilità dell’assegno personale, contrasterebbe con i principi di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento della pubblica amministrazione e di copertura delle spese, previsti dagli artt. 3, 97 e 81 della Costituzione.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che il trasferimento di un dipendente da un ente pubblico ad un altro costituisce di per sé una misura di favore per il lavoratore, poiché evita che egli rimanga privo di occupazione, a causa del trasferimento delle competenze e della conseguente soppressione dei posti di lavoro da parte dell’ente di provenienza. Inoltre, aggiunge il ricorrente, il principio di carattere generale vigente nel pubblico impiego, per il quale ogni riforma, trasformazione o ristrutturazione deve far salvo il trattamento economico raggiunto dai dipendenti al momento della sua entrata in vigore, è stato costantemente attuato mediante la corresponsione di un assegno personale riassorbibile con la successiva progressione di carriera. Pertanto, in presenza di un trasferimento per il quale è già prevista la salvaguardia del trattamento economico, mediante l’assegno personale attribuito dall’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2006 il riconoscimento a favore di una sola categoria dipendenti (quelli della Regione Abruzzo transitati alle Province) del permanente vantaggio economico dell’assegno personale non riassorbibile con i futuri miglioramenti costituirebbe una disparità di trattamento priva di razionale giustificazione, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, poi, l’art. 1, comma 116, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 risulta contrario al principio di buona amministrazione enunciato dall’art. 97 Cost., perché con esso il legislatore regionale è intervenuto retroattivamente su un provvedimento legislativo (la legge regionale n. 28 del 2006) che disciplinava una fattispecie concreta per un arco temporale ben definito ed aveva già prodotto ed esaurito i suoi effetti.

Infine, secondo il ricorrente, sussisterebbe anche contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché la norma impugnata non indica i mezzi con cui fare fronte alle maggiori spese che essa comporta.

2. – Ritualmente notificato il ricorso, la Regione Abruzzo non si è costituita.



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili).

La disposizione censurata modifica una precedente norma e, precisamente, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 agosto 2006, n. 28 (Norme in tema di trattamento economico del personale trasferito alle Province), che disciplina il trattamento economico spettante ai dipendenti regionali transitati alle dipendenze delle Province a seguito della delega a queste ultime di funzioni amministrative precedentemente svolte dalla Regione. La norma prevede che, nel caso in cui al lavoratore trasferito alla Provincia spetti un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore stesso deve essere attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti economici. Nel suo testo originario, l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2006 prevedeva che tale assegno fosse riassorbibile. La norma oggetto della presente questione ha modificato la disposizione del 2006, stabilendo che l’assegno, erogato ai dipendenti aventi diritto con decorrenza dal 2005, non sia riassorbibile.

Ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 116, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 violerebbe l’art. 3 Cost., perché sarebbe fonte di una disparità di trattamento priva di razionale giustificazione rispetto agli altri dipendenti pubblici, per i quali vale il principio generale secondo cui l’assegno personale erogato in casi analoghi è riassorbibile. La norma impugnata violerebbe, poi, l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi con i quali far fronte alle maggiori spese che essa comporta, nonché l’art. 97 Cost., perché, intervenendo retroattivamente su un provvedimento legislativo che disciplinava una fattispecie concreta per un arco temporale ben definito ed aveva già prodotto ed esaurito i suoi effetti, lederebbe il principio di buon andamento dell’amministrazione.

2. – La questione, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in virtù della predetta norma costituzionale, le leggi istitutive di nuove spese debbono recare un’esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le disposizioni regionali (sentenze n. 213 del 2008 e n. 359 del 2007).

Orbene, la norma oggetto della presente questione è sicuramente fonte di aumento della spesa complessiva per il personale degli enti provinciali, perché qualsiasi incremento retributivo, invece di determinare una corrispondente diminuzione dell’assegno personale, si aggiunge integralmente all’assegno medesimo, il quale resta fisso nel suo ammontare originario.

Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe dovuto quantificare l’aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua copertura, cosa che esso non ha fatto.

In particolare, tale onere non può considerarsi assolto dalle sole due disposizioni in tema di copertura finanziaria rinvenibili nella legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 e, cioè, dall’art. 1, commi 119 e 120.

Invero, il primo stabilisce che «Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008». Si tratta di una disposizione generica che non contiene una puntuale e specifica determinazione dell’onere finanziario derivante dal precedente comma 116, onde non è possibile verificare l’idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell’onere.

Il secondo dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell’Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale Allegato non contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all’assegno personale spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province.

Va quindi dichiarata l’illegittimità della norma impugnata per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

3. – Le questioni sollevate in riferimento gli artt. 3 e 97 Cost. restano assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA