ORDINANZA N. 251 ANNO 2010

ORDINANZA N. 251 ANNO 2010

Istruzione pubblica - Docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento e che abbiano accettato un incarico annuale di supplenza - Diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione - Mancata previsione.
 
Ordinanza 251/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE



Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE



Udienza Pubblica del 25/05/2010 Decisione del 05/07/2010

Deposito del 08/07/2010 Pubblicazione in G. U. 14/07/2010

Norme impugnate: Art. 4 del decreto legislativo 21/04/2000, n. 181, sostituito dall'art. 5, c. 1°, del decreto legislativo 19/12/2002, n. 297.

Massime: 34839



Titoli:

Atti decisi: ord. 315/2009





ORDINANZA N. 251



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a, della L. 17 maggio 1999, n. 144), sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - nel procedimento vertente tra B.M.D. e il Ministero della pubblica istruzione ed altri con ordinanza del 30 luglio 2009, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2010.



Visti l’atto di costituzione di D.F.A. ed altra nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;



uditi l’avvocato Ariosto Ammassari per D. F. A. ed altra e l’avvocato dello Stato Giustina Novello per il Presidente del Consiglio dei ministri.









Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, nel corso del procedimento avviato da B.M.D. contro il Ministero della pubblica istruzione e l’Istituto “Costa” di Lecce e nei confronti di D.F.A., G.E. e S.P., con ordinanza emessa il 30 luglio 2009 ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a, della L. 17 maggio 1999, n. 144), come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, «nella parte in cui non riconosce il diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione per i docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento e che abbiano accettato un incarico annuale di supplenza»;



che il giudizio principale ha ad oggetto l’annullamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, pubblicate il 18 luglio 2008 dall’Ufficio scolastico provinciale di Lecce, relative alla classe di concorso A037 (Storia della filosofia) e AD02 (sostegno);



che, in particolare, la ricorrente nel giudizio a quo chiede che le suddette graduatorie siano annullate nella parte in cui esse includono, quali docenti aventi diritto alla quota di riserva dei posti, in quanto invalidi civili, persone che non hanno più titolo alla cennata riserva per aver accettato una proposta di assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a otto mesi;



che il rimettente, dopo essersi dichiarato competente a decidere della controversia in esame, poiché essa avrebbe ad oggetto la posizione di interesse legittimo di cui è portatrice la ricorrente ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), osserva che ai fini del riconoscimento della sopra indicata riserva dei posti occorre che i docenti siano in possesso di due requisiti, ossia lo stato di disabilità e quello di disoccupazione;



che, in particolare, il giudice a quo riferisce che, in applicazione della norma impugnata, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che lo svolgimento da parte di una persona disabile di un incarico di supplenza superiore agli otto mesi comporta il venir meno dello stato di disoccupazione e, quindi, il diritto al riconoscimento della riserva dei posti;



che tale disciplina determina, a parere del TAR rimettente, una ingiustificata «disparità di trattamento tra l’insegnante che, beneficiando della riserva in un momento in cui vi era la disponibilità di cattedra, abbia conseguito una stabile collocazione nella scuola, rispetto al docente che abbia invece consumato la riserva ottenendo un incarico a tempo determinato»;



che il giudice a quo ritiene che la norma censurata, nel far discendere la perdita dello stato di disoccupazione sia dal conferimento di un incarico a tempo indeterminato che determinato, non tiene conto che il reclutamento del personale docente avviene in entrambi i casi attingendo alla medesima graduatoria, con la conseguenza che al docente disabile destinatario di un incarico di supplenza, in quanto riservista, è preclusa la possibilità di potersi avvalere per l’anno successivo dell’identico diritto per il venir meno del requisito della disoccupazione;



che il rimettente ritiene che l’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000, oltre a porsi in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto sottopone allo stesso trattamento situazioni differenziate, violerebbe anche i principi costituzionali posti sia a tutela del diritto al lavoro sia delle persone disabili;



che, in punto di rilevanza, il TAR rimettente osserva che l’eventuale accoglimento della questione proposta permetterebbe ai controinteressati nel giudizio principale di mantenere gli insegnamenti conseguiti per effetto della loro inclusione nelle graduatorie ad esaurimento in qualità di riservisti, seppure in precedenza destinatari di incarichi di supplenza;



che si sono costituiti i controinteressati nel giudizio a quo i quali chiedono – anche con successiva memoria depositata fuori termine – che la Corte dichiari fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;



che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile o manifestamente infondata;



che, in via preliminare, l’Avvocatura ritiene che il rimettente non abbia assolto all’onere di fornire una adeguata motivazione in ordine agli effetti sul giudizio a quo di una eventuale pronuncia di accoglimento da parte della Corte, non avendo, peraltro, neanche indicato le ragioni del presunto contrasto della norma impugnata con gli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione;



che, infine, il rimettente non avrebbe tentato di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 4 impugnato, in quanto non avrebbe tenuto conto del più generale quadro normativo in cui tale articolo si colloca e in virtù del quale l’Amministrazione ha incluso nelle graduatorie in esame i controinteressati, seppur destinatari di atti di incarico di docenza;



che, in proposito, l’Avvocatura rileva che il rimettente, nel sollevare il dubbio di costituzionalità, ha omesso di considerare l’art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il quale stabilisce che per i disabili, al fine di ottenere i benefici della quota di riserva a loro destinata, è irrilevante la circostanza di essere o meno disoccupati al momento della assunzione, dovendo tale requisito sussistere solo al momento della domanda al concorso;



che, nel merito la questione sarebbe, comunque, manifestamente infondata, in quanto le censure prospettate dal rimettente troverebbero fondamento esclusivamente in inconvenienti di mero fatto del tutto estranei alla portata precettiva della norma.



Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a, della L. 17 maggio 1999, n. 144), come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nella parte in cui dispone la «sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani»;



che il giudizio a quo ha ad oggetto l’annullamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente nella parte in cui esse includono, quali docenti aventi diritto alla quota di riserva dei posti, in quanto invalidi civili, persone che non ne avrebbero più titolo avendo accettato una proposta di assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a otto mesi;



che il rimettente dopo aver rilevato che il riconoscimento della indicata riserva, utile al fine del collocamento nel mondo del lavoro delle persone disabili, si fonda sulla sussistenza di due requisiti, ossia lo stato di disabilità e di disoccupazione, osserva che quest’ultimo, per effetto della norma censurata, viene meno nel caso in cui un docente riservista abbia accettato un incarico annuale di supplenza;



che da ciò consegue, sempre a parere del giudice a quo, una lesione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto l’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000, nel riconnettere la perdita dello stato di disoccupazione all’accettazione di un’offerta di lavoro superiore agli otto mesi, non tiene conto del fatto che il reclutamento dei docenti avviene, sia per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato che di supplenza, attingendo alle graduatorie ad esaurimento;



che, pertanto, per effetto della norma censurata si verrebbe a creare una ingiustificata «disparità di trattamento tra l’insegnante che, beneficiando della riserva in un momento in cui vi era la disponibilità di cattedra, abbia conseguito una stabile collocazione nella scuola, rispetto al docente che abbia invece consumato la riserva ottenendo un incarico a tempo determinato», comportando ciò l’ulteriore lesione dei principi costituzionali posti a tutela del diritto al lavoro e delle persone disabili;



che la questione è manifestamente inammissibile, in quanto il rimettente non tiene conto delle norme che disciplinano l’accesso al lavoro delle persone disabili (artt. 3, 7, 8 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»);



che, in particolare, l’art. 7, comma 2, della legge appena citata dispone che i lavoratori disabili, per poter beneficiare della riserva dei posti nell’ambito delle procedure concorsuali, devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, e, quindi, risultare disoccupati;



che il successivo art. 16, comma 2, stabilisce che «i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»;



che dal quadro normativo sopra riportato si evince che, ferma la regola generale secondo la quale lo stato di disoccupazione resta un presupposto indefettibile per il riconoscimento del titolo alla riserva dei posti in favore degli invalidi nell’ambito delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 7), per quanto attiene alla assunzione degli idonei e, quindi, ad un momento successivo all’espletamento del concorso, per effetto dell’art. 16, la sussistenza del suddetto stato non è più richiesta al momento del conferimento dell’incarico dovendo, però, ricorrere all’atto di partecipazione al concorso, di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento o del loro aggiornamento;



che, pertanto, le censure proposte dal rimettente si fondano su di una parziale ricostruzione del quadro normativo.



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a, della legge 17 maggio 1999, n. 144), come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Maria Rita SAULLE, Redattore



Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: DI PAOLA