Ordinanza 198/2011

Ordinanza 198/2011
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 07/06/2011 Decisione del 20/06/2011
Deposito del 24/06/2011 Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della approvazione, in parte qua, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della legge 26/05/2011, n. 75 e della presentazione da parte del Governo, in sede di conversione, dell'emendamento n. 5800 (testo corretto), che sostituisce l'art. 5 del decreto legge 31/03/2011, n. 34.
Massime: 35714
Atti decisi: confl. pot. amm. 8/2011


ORDINANZA N. 198

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della approvazione, in parte qua, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della legge 26 maggio 2011, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo) e della presentazione da parte del Governo, in sede di conversione, dell’emendamento n. 5800 (testo corretto), che sostituisce l’art. 5 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, con ricorso depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.



Ritenuto che, con ricorso depositato il 31 maggio 2011, Antonio Di Pietro, Vincenzo Maruccio, Benedetta Parenti e Gianluca De Filio, nella loro qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare», hanno proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 5, commi 1 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazione della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), e contro il Governo per la presentazione, in sede di conversione, dell’emendamento aggiuntivo n. 5800 (testo corretto) che ha sostituito l’art. 5 del presente decreto-legge;

che i ricorrenti – rammentate le ragioni che (a seguito del disastro della centrale nucleare giapponese di Fukushima) hanno portato il Governo ad inserire nel decreto-legge n. 34 del 2011 l’art. 5, intitolato «Sospensione dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010», e ricostruito il relativo iter di conversione in legge della norma medesima, oggetto di un emendamento governativo che ne ha modificato radicalmente il contenuto – deducono che nella normativa risultante dalla legge di conversione convivono contraddittoriamente due anime, di cui una contraria al nucleare, in quanto i commi da 2 a 7 abrogano o comunque modificano radicalmente le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel senso auspicato dai promotori del referendum, e, l’altra, favorevole al ritorno al nucleare entro un anno, a seguito di ulteriori evidenze scientifiche (commi 1 e 8); sicché, nonostante le norme sottoposte a referendum siano state abrogate, il nucleare non è di per sé vietato dalla legge n. 75 del 2011;

che, data per pacifica la sussistenza dei presupposti soggettivi del conflitto ed affermata la possibilità di contestare la menomazione alle attribuzioni costituzionali di un potere dello Stato che siano provocate da una legge o da un atto con forza di legge, quanto ai presupposti oggettivi i ricorrenti osservano che, nella specie, è stato posto in essere un vero e proprio eccesso di potere legislativo dal Governo e dalle Camere a danno dei promotori del referendum in oggetto, in quanto il motivo determinante l’abrogazione legislativa – come chiaramente espresso nel corso dei lavori parlamentari dal Ministro dello Sviluppo economico e ribadito dal Presidente del Consiglio – non è stato quello di dare una nuova disciplina della materia, ma solo quello di impedire lo svolgimento della consultazione referendaria sul nucleare;

che, se è vero che questa Corte (nella sentenza n. 68 del 1978) ha affermato che le Camere, pur conservando la loro potestà legislativa, non possono “bloccare” il procedimento referendario qualora i principi ispiratori della nuova disciplina non divergano da quelli della normativa sottoposta a referendum, e che il giudizio per l’accertamento di tale divergenza è attribuito all’Ufficio Centrale per il Referendum al fine di consentire o meno il prosieguo delle operazioni referendaria, ciò tuttavia non esclude che la Corte «possa conoscere in via incidentale dell’eventuale incostituzionalità delle disposizioni della legge abrogatrice e in sede di conflitto di attribuzione tra poteri delle eventuali menomazioni arrecate alle attribuzioni costituzionali dei promotori e dei sottoscrittori della richiesta referendaria», che comunque sono interessati a tale accertamento;

che, nel merito, i promotori denunciano innanzitutto la «violazione degli artt. 3 e 75 Cost., posta in essere dal Governo con la presentazione dell’emendamento aggiuntivo all’art. 5 del d.1. n. 34 del 2011 e dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con l’approvazione, in parte qua, della legge di conversione 26 maggio 2011, n. 75», derivante dal fatto che la (pur legittima) scelta di proseguire nella politica favorevole al ritorno al nucleare «sia stata perseguita in maniera ambigua anticipando l’abrogazione legislativa delle norme già sottoposte alla richiesta abrogativa referendaria al preciso scopo di evitare il pronunciamento dei cittadini»; laddove «i promotori, una volta ammessa la richiesta e convocato il referendum per una certa data, hanno diritto a che sul referendum si voti in quel dato giorno, a meno che il Parlamento: a) con una legge non incostituzionale non detti una disciplina che si ispiri a principi diversi da quelli sottesi alla richiesta referendaria; oppure b) abroghi puramente e semplicemente le norme sottoposte a referendum»;

che i ricorrenti deducono, altresì, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. e dell’art. 97 del regolamento del Senato della Repubblica posta in essere dal Governo con la presentazione dell’emendamento aggiuntivo all’art 5 del d.d.l. di conversione del d.l. n. 34 del 2011 e dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con l’approvazione, in parte qua, della legge di conversione 26 maggio 2011, n. 75, in quanto risulterebbe evidente, da un lato, che la proposta abrogazione legislativa mira soltanto ad evitare che sulle norme vigenti si pronuncino i cittadini; e, dall’altro lato, che l’adeguamento degli impianti ai nuovi parametri di sicurezza non giustifica la necessità e l’urgenza di abrogare le norme contenute nel d.lgs. n. 31 del 2010 (essendo tali norme già sospese nella loro efficacia dal decreto-legge n. 34 del 2011), e che l’emendamento in contestazione sarebbe stato estraneo «all’oggetto della discussione» e, come tale, improponibile;

che, d’altra parte, i promotori osservano che la illegittimità può derivare anche dagli emendamenti inseriti in sede di conversione, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale e come rammentato dal Capo dello Stato in messaggi motivati tesi a richiamare l’osservanza da parte delle Camere dei princìpi sanciti dalla Costituzione in tema di decretazione di urgenza;

che, con atto depositato il 6 giugno del 2011, i promotori e i presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare» hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l’estinzione del processo.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 197/2011

Ordinanza 197/2011
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 07/06/2011 Decisione del 20/06/2011
Deposito del 24/06/2011 Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'approvazione, da parte del Senato della Repubblica, in data 20/04/2011 (in sede di discussione sulla conversione in legge del d. l. 31 marzo 2011 n. 34), dell'emendamento governativo n. 5800 (testo corretto) e della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 04/05/2011.
Massime: 35713
Atti decisi: confl. pot. amm. 6 /2011


ORDINANZA N. 197

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’approvazione, da parte del Senato della Repubblica, in data 20 aprile 2011 (in sede di discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34), dell’emendamento governativo n. 5800 (testo corretto) e della delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, con ricorso depositato in cancelleria l’11 maggio 2011 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.



Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 maggio 2011, Antonio Di Pietro, Vincenzo Maruccio, Benedetta Parenti e Gianluca De Filio, nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare», hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti: a) del Senato della Repubblica, in riferimento alla approvazione, con modificazioni, in data 20 aprile 2011, del disegno di legge n. 2665 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazione della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), limitatamente alla menomazione, che si asserisce esser stata arrecata ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria, dal voto con il quale l’assemblea ha approvato l’emendamento governativo n. 5800 («testo corretto») che ha radicalmente modificato l’art. 5 del citato decreto-legge n. 34 del 2011; b), «per quanto possa occorrere», del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, in riferimento alla presentazione del menzionato emendamento n. 5800 («testo corretto»); c) della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con riferimento alla delibera approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 maggio 2011, contenente «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2011;

che, data per pacifica la sussistenza dei presupposti soggettivi del conflitto, con riguardo alla contestata approvazione, con modificazioni, in data 20 aprile 2011, del disegno di legge n. 2665 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, i ricorrenti deducono che – sulla base di quanto enunciato nella sentenza n. 68 del 1978, in ordine al fatto che il legislatore non può «bloccare» il procedimento referendario se i princìpi ispiratori della nuova disciplina non divergono da quelli della normativa sottoposta a referendum –, ove la disciplina modificativa si presenti, ad un tempo, ispirata agli stessi principi della norma oggetto di quesito referendario, e risulti, inoltre, manifestamente incostituzionale per carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, si deve riconoscere in capo ai promotori il potere di sollevare conflitto di attribuzione, non soltanto contro le leggi, ma anche contro gli atti endoprocedimentali manifestamente viziati e volti a determinare, come nella specie, la sopravvenuta inutilità del referendum;

che l’emendamento contestato reca, ai commi 1 ed 8, un testo che ricalca nella sostanza la richiesta di abrogazione enunciata nei quesiti referendari, mentre la ratio che permea l’intera proposta emendativa è quella di configurare solo una moratoria, come attestato dalle dichiarazioni rese dal Ministro per lo Sviluppo economico nel corso del dibattito al Senato, e dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, dunque, risulterebbe evidente, da un lato, che la proposta abrogazione legislativa mira soltanto ad evitare che sulle norme vigenti si pronuncino i cittadini; e, dall’altro lato, che l’adeguamento degli impianti ai nuovi parametri di sicurezza non giustifica la necessità e l’urgenza di abrogare le norme contenute nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), con conseguente violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, in quanto l’emendamento in contestazione sarebbe estraneo «all’oggetto della discussione» e sarebbe come tale improponibile;

che, d’altra parte, i promotori osservano che la illegittimità può derivare anche dagli emendamenti inseriti in sede di conversione, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale e come rammentato dal Capo dello Stato in messaggi motivati tesi a richiamare l’osservanza da parte delle Camere dei princìpi sanciti dalla Costituzione in tema di decretazione di urgenza e come attestato dagli impegni assunti in proposito dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari;

che, con riferimento alla delibera approvata dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contenente «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011», i ricorrenti osservano come la detta Commissione parlamentare, adottando soltanto in data 4 maggio 2011 la delibera in oggetto, pubblicata, poi, nella G.U. il 6 maggio, nonché introducendo in essa alcune disposizioni (di seguito indicate) ulteriormente limitative degli spazi temporali a disposizione dei promotori e dei sottoscrittori, abbia gravemente ristretto la facoltà di partecipazione ai dibattiti televisivi dei sostenitori del referendum, con conseguente grave menomazione del potere referendario, quale espressione della sovranità popolare, riducendo a poco più di due settimane il tempo previsto dal legislatore per le campagne referendarie sul servizio pubblico radiotelevisivo;

che, in tal modo, secondo i ricorrenti la Commissione parlamentare avrebbe violato gli articoli 1, 3, 21, 48, 75 della Costituzione, gli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica); l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo); gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); l’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina della campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e l’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

che, in particolare, i ricorrenti, dopo avere richiamato le disposizioni a loro avviso rilevanti della legge n. 28 del 2000 e la delibera del 29 ottobre 2003 della stessa Commissione parlamentare di vigilanza, in ordine alla delimitazione dei periodi interessati dalle campagne elettorali o referendarie, osservano che con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011 (Indizione del referendum popolare per l’abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale), pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011, è stato indetto il referendum popolare per l’abrogazione della citata legge n. 51 del 2010 e sono stati convocati i relativi comizi per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

che, sebbene l’art. 5, comma 1, della legge n. 28 del 2000 preveda che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba definire, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private devono conformarsi nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, la detta Commissione parlamentare solo il 4 maggio 2011 ha approvato la delibera, poi pubblicata nella G.U. n. 104 del 6 maggio 2011;

che, con riferimento alla delimitazione dei periodi interessati dalle campagne elettorali o referendarie, i ricorrenti indicano la delibera del 29 ottobre 2003 con cui la Commissione parlamentare ha affermato che «i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell’ultimo giorno nel quale è previsto che si tengono le votazioni»;

che, dunque, ad avviso dei ricorrenti, la tardiva approvazione della delibera e la conseguente tardiva pubblicazione nella G.U. del 6 maggio 2011, avrebbe comportato la menomazione delle attribuzioni dei promotori e dei sottoscrittori della richiesta referendaria, sia perché essi non avrebbero potuto esporre le ragioni a sostegno dell’abrogazione delle norme sul legittimo impedimento, sia perché l’informazione radiotelevisiva, pubblica e privata, avrebbe taciuto sui temi referendari, con conseguente pregiudizio del diritto dei cittadini di informarsi e di maturare una propria opinione;

che, inoltre, i ricorrenti osservano come anche le disposizioni della delibera, di seguito indicate, sarebbero lesive delle loro attribuzioni costituzionali, in quanto «tali da restringere notevolmente i tempi della campagna referendaria», introducendo una serie di intralci burocratici non conciliabili con l’esigenza di dare una compiuta e approfondita informazione, perché la detta campagna avrebbe, nella migliore delle ipotesi, una durata effettiva di poco superiore alle due settimane;

che, in particolare, ciò si riscontrerebbe: a) per l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede che le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo, chiedano alla Commissione entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente per ciascun quesito in relazione al quale intendono intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto; b) per l’art. 3, comma 3, là dove dispone che i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale (diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a e b della medesima disposizione), devono essersi costituiti come organismi collettivi, entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera in oggetto;

che l’intento della Commissione parlamentare di vigilanza, volto a comprimere illegittimamente il tempo di svolgimento della campagna referendaria, emergerebbe anche: 1) dall’art. 4 della delibera, nella parte in cui dispone che la RAI cura l’illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione a decorrere dal 16 maggio 2011; 2) dall’art. 5, là dove prevede l’obbligo per la RAI di predisporre e trasmettere un ciclo di tribune riservate ai temi del referendum, televisive e radiofoniche, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella G.U.; 3) dall’art. 6, nella parte in cui differisce la programmazione dei messaggi politici autogestiti a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella G.U.; 4) e dall’art. 10, nella parte in cui stabilisce che entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U. la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di comunicazione politica ed istituzionale;

che i ricorrenti richiamano l’ordinanza di questa Corte n. 171 del 1997 (relativa ad un caso per alcuni aspetti analogo), con la quale si è affermato che «ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni dei comitati promotori»;

che, infine, i ricorrenti formulano una richiesta di provvedimento cautelare e chiedono alla Corte costituzionale, previa dichiarazione di ammissibilità del conflitto, «di voler adottare le più opportune misure cautelari compensative dell’illegittimo ritardo col quale la delibera è stata adottata» in quanto l’esecuzione dell’atto impugnato comporterebbe il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse costituzionale dei promotori e dei sottoscrittori del referendum «e addirittura un irreparabile pregiudizio al corretto funzionamento dell’ordinamento giuridico della Repubblica»;

che, in particolare, a sostegno di detta istanza, invocano la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui là dove è previsto un potere di annullamento è, altresì, implicita la previsione di un potere cautelare (al riguardo sono richiamate le seguenti decisioni: sentenze n. 236 del 2010; n. 318 del 1995; n. 227 del 1975; n. 8 del 1982 e n. 284 del 1974, ordinanza n. 217 del 2010);

che, con atto depositato il 6 giugno del 2011, i promotori e i presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare» hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l’estinzione del processo.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 197/2011

Ordinanza 197/2011
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 07/06/2011 Decisione del 20/06/2011
Deposito del 24/06/2011 Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'approvazione, da parte del Senato della Repubblica, in data 20/04/2011 (in sede di discussione sulla conversione in legge del d. l. 31 marzo 2011 n. 34), dell'emendamento governativo n. 5800 (testo corretto) e della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 04/05/2011.
Massime: 35713
Atti decisi: confl. pot. amm. 6 /2011


ORDINANZA N. 197

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’approvazione, da parte del Senato della Repubblica, in data 20 aprile 2011 (in sede di discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34), dell’emendamento governativo n. 5800 (testo corretto) e della delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, con ricorso depositato in cancelleria l’11 maggio 2011 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.



Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 maggio 2011, Antonio Di Pietro, Vincenzo Maruccio, Benedetta Parenti e Gianluca De Filio, nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare», hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti: a) del Senato della Repubblica, in riferimento alla approvazione, con modificazioni, in data 20 aprile 2011, del disegno di legge n. 2665 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazione della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), limitatamente alla menomazione, che si asserisce esser stata arrecata ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria, dal voto con il quale l’assemblea ha approvato l’emendamento governativo n. 5800 («testo corretto») che ha radicalmente modificato l’art. 5 del citato decreto-legge n. 34 del 2011; b), «per quanto possa occorrere», del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, in riferimento alla presentazione del menzionato emendamento n. 5800 («testo corretto»); c) della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con riferimento alla delibera approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 maggio 2011, contenente «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2011;

che, data per pacifica la sussistenza dei presupposti soggettivi del conflitto, con riguardo alla contestata approvazione, con modificazioni, in data 20 aprile 2011, del disegno di legge n. 2665 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, i ricorrenti deducono che – sulla base di quanto enunciato nella sentenza n. 68 del 1978, in ordine al fatto che il legislatore non può «bloccare» il procedimento referendario se i princìpi ispiratori della nuova disciplina non divergono da quelli della normativa sottoposta a referendum –, ove la disciplina modificativa si presenti, ad un tempo, ispirata agli stessi principi della norma oggetto di quesito referendario, e risulti, inoltre, manifestamente incostituzionale per carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, si deve riconoscere in capo ai promotori il potere di sollevare conflitto di attribuzione, non soltanto contro le leggi, ma anche contro gli atti endoprocedimentali manifestamente viziati e volti a determinare, come nella specie, la sopravvenuta inutilità del referendum;

che l’emendamento contestato reca, ai commi 1 ed 8, un testo che ricalca nella sostanza la richiesta di abrogazione enunciata nei quesiti referendari, mentre la ratio che permea l’intera proposta emendativa è quella di configurare solo una moratoria, come attestato dalle dichiarazioni rese dal Ministro per lo Sviluppo economico nel corso del dibattito al Senato, e dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, dunque, risulterebbe evidente, da un lato, che la proposta abrogazione legislativa mira soltanto ad evitare che sulle norme vigenti si pronuncino i cittadini; e, dall’altro lato, che l’adeguamento degli impianti ai nuovi parametri di sicurezza non giustifica la necessità e l’urgenza di abrogare le norme contenute nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), con conseguente violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, in quanto l’emendamento in contestazione sarebbe estraneo «all’oggetto della discussione» e sarebbe come tale improponibile;

che, d’altra parte, i promotori osservano che la illegittimità può derivare anche dagli emendamenti inseriti in sede di conversione, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale e come rammentato dal Capo dello Stato in messaggi motivati tesi a richiamare l’osservanza da parte delle Camere dei princìpi sanciti dalla Costituzione in tema di decretazione di urgenza e come attestato dagli impegni assunti in proposito dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari;

che, con riferimento alla delibera approvata dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contenente «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011», i ricorrenti osservano come la detta Commissione parlamentare, adottando soltanto in data 4 maggio 2011 la delibera in oggetto, pubblicata, poi, nella G.U. il 6 maggio, nonché introducendo in essa alcune disposizioni (di seguito indicate) ulteriormente limitative degli spazi temporali a disposizione dei promotori e dei sottoscrittori, abbia gravemente ristretto la facoltà di partecipazione ai dibattiti televisivi dei sostenitori del referendum, con conseguente grave menomazione del potere referendario, quale espressione della sovranità popolare, riducendo a poco più di due settimane il tempo previsto dal legislatore per le campagne referendarie sul servizio pubblico radiotelevisivo;

che, in tal modo, secondo i ricorrenti la Commissione parlamentare avrebbe violato gli articoli 1, 3, 21, 48, 75 della Costituzione, gli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica); l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo); gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); l’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina della campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e l’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

che, in particolare, i ricorrenti, dopo avere richiamato le disposizioni a loro avviso rilevanti della legge n. 28 del 2000 e la delibera del 29 ottobre 2003 della stessa Commissione parlamentare di vigilanza, in ordine alla delimitazione dei periodi interessati dalle campagne elettorali o referendarie, osservano che con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011 (Indizione del referendum popolare per l’abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale), pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011, è stato indetto il referendum popolare per l’abrogazione della citata legge n. 51 del 2010 e sono stati convocati i relativi comizi per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

che, sebbene l’art. 5, comma 1, della legge n. 28 del 2000 preveda che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba definire, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private devono conformarsi nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, la detta Commissione parlamentare solo il 4 maggio 2011 ha approvato la delibera, poi pubblicata nella G.U. n. 104 del 6 maggio 2011;

che, con riferimento alla delimitazione dei periodi interessati dalle campagne elettorali o referendarie, i ricorrenti indicano la delibera del 29 ottobre 2003 con cui la Commissione parlamentare ha affermato che «i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell’ultimo giorno nel quale è previsto che si tengono le votazioni»;

che, dunque, ad avviso dei ricorrenti, la tardiva approvazione della delibera e la conseguente tardiva pubblicazione nella G.U. del 6 maggio 2011, avrebbe comportato la menomazione delle attribuzioni dei promotori e dei sottoscrittori della richiesta referendaria, sia perché essi non avrebbero potuto esporre le ragioni a sostegno dell’abrogazione delle norme sul legittimo impedimento, sia perché l’informazione radiotelevisiva, pubblica e privata, avrebbe taciuto sui temi referendari, con conseguente pregiudizio del diritto dei cittadini di informarsi e di maturare una propria opinione;

che, inoltre, i ricorrenti osservano come anche le disposizioni della delibera, di seguito indicate, sarebbero lesive delle loro attribuzioni costituzionali, in quanto «tali da restringere notevolmente i tempi della campagna referendaria», introducendo una serie di intralci burocratici non conciliabili con l’esigenza di dare una compiuta e approfondita informazione, perché la detta campagna avrebbe, nella migliore delle ipotesi, una durata effettiva di poco superiore alle due settimane;

che, in particolare, ciò si riscontrerebbe: a) per l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede che le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo, chiedano alla Commissione entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente per ciascun quesito in relazione al quale intendono intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto; b) per l’art. 3, comma 3, là dove dispone che i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale (diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a e b della medesima disposizione), devono essersi costituiti come organismi collettivi, entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera in oggetto;

che l’intento della Commissione parlamentare di vigilanza, volto a comprimere illegittimamente il tempo di svolgimento della campagna referendaria, emergerebbe anche: 1) dall’art. 4 della delibera, nella parte in cui dispone che la RAI cura l’illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione a decorrere dal 16 maggio 2011; 2) dall’art. 5, là dove prevede l’obbligo per la RAI di predisporre e trasmettere un ciclo di tribune riservate ai temi del referendum, televisive e radiofoniche, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella G.U.; 3) dall’art. 6, nella parte in cui differisce la programmazione dei messaggi politici autogestiti a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella G.U.; 4) e dall’art. 10, nella parte in cui stabilisce che entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U. la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di comunicazione politica ed istituzionale;

che i ricorrenti richiamano l’ordinanza di questa Corte n. 171 del 1997 (relativa ad un caso per alcuni aspetti analogo), con la quale si è affermato che «ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni dei comitati promotori»;

che, infine, i ricorrenti formulano una richiesta di provvedimento cautelare e chiedono alla Corte costituzionale, previa dichiarazione di ammissibilità del conflitto, «di voler adottare le più opportune misure cautelari compensative dell’illegittimo ritardo col quale la delibera è stata adottata» in quanto l’esecuzione dell’atto impugnato comporterebbe il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse costituzionale dei promotori e dei sottoscrittori del referendum «e addirittura un irreparabile pregiudizio al corretto funzionamento dell’ordinamento giuridico della Repubblica»;

che, in particolare, a sostegno di detta istanza, invocano la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui là dove è previsto un potere di annullamento è, altresì, implicita la previsione di un potere cautelare (al riguardo sono richiamate le seguenti decisioni: sentenze n. 236 del 2010; n. 318 del 1995; n. 227 del 1975; n. 8 del 1982 e n. 284 del 1974, ordinanza n. 217 del 2010);

che, con atto depositato il 6 giugno del 2011, i promotori e i presentatori della richiesta di referendum abrogativo delle «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare» hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l’estinzione del processo.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 196/2011

Ordinanza 196/2011
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO

Camera di Consiglio del 07/06/2011 Decisione del 20/06/2011
Deposito del 24/06/2011 Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 04/05/2011.
Massime: 35712
Atti decisi: confl. pot. amm. 5/2011


ORDINANZA N. 196

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni n materia di impedimento a comparire in udienza), con ricorso depositato in cancelleria in data 11 maggio 2011, ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.



Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 maggio 2011, Antonio Di Pietro, Vincenzo Maruccio, Benedetta Parenti e Gianluca De Filio, nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con riferimento alla delibera approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 maggio 2011, contenente «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2011;

che, con riguardo alla ammissibilità del ricorso, i ricorrenti affermano la sussistenza dei requisiti soggettivi, poiché la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i promotori e i sottoscrittori delle richieste di referendum abrogativo sono organi esercenti funzioni costituzionali;

che, quanto al profilo oggettivo, i ricorrenti osservano come la detta Commissione parlamentare, adottando soltanto in data 4 maggio 2011 la delibera in oggetto, pubblicata, poi, nella G.U. il 6 maggio, nonché introducendo in essa alcune disposizioni (di seguito indicate) ulteriormente limitative degli spazi temporali a disposizione dei promotori e dei sottoscrittori, abbia gravemente ristretto la facoltà di partecipazione ai dibattiti televisivi dei sostenitori del referendum, con conseguente grave menomazione del potere referendario, quale espressione della sovranità popolare, riducendo a poco più di due settimane il tempo previsto dal legislatore per le campagne referendarie sul servizio pubblico radiotelevisivo;

che, in tal modo, secondo i ricorrenti la Commissione parlamentare avrebbe violato gli articoli 1, 3, 21, 48, 75 della Costituzione, gli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica); l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo); gli artt. 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); l’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina della campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e l’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

che, in particolare, i ricorrenti, dopo avere richiamato le disposizioni a loro avviso rilevanti della legge n. 28 del 2000 e la delibera del 29 ottobre 2003 della stessa Commissione parlamentare di vigilanza, in ordine alla delimitazione dei periodi interessati dalle campagne elettorali o referendarie, osservano che con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011 (Indizione del referendum popolare per l’abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale), pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011, è stato indetto il referendum popolare per l’abrogazione della citata legge n. 51 del 2010 e sono stati convocati i relativi comizi per i giorni 12 e 13 giugno 2011;

che, sebbene l’art. 5, comma 1, della legge n. 28 del 2000 preveda che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba definire, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private devono conformarsi nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, la detta Commissione parlamentare solo il 4 maggio 2011 ha approvato la delibera, poi pubblicata nella G.U. n. 104 del 6 maggio 2011;

che, con riferimento alla delimitazione dei periodi interessati dalle campagne elettorali o referendarie, i ricorrenti indicano la delibera del 29 ottobre 2003 con cui la Commissione parlamentare ha affermato che «i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell’ultimo giorno nel quale è previsto che si tengono le votazioni»;

che, dunque, ad avviso dei ricorrenti, la tardiva approvazione della delibera e la conseguente tardiva pubblicazione nella G.U. del 6 maggio 2011, avrebbe comportato la menomazione delle attribuzioni dei promotori e dei sottoscrittori della richiesta referendaria, sia perché essi non avrebbero potuto esporre le ragioni a sostegno dell’abrogazione delle norme sul legittimo impedimento, sia perché l’informazione radiotelevisiva, pubblica e privata, avrebbe taciuto sui temi referendari, con conseguente pregiudizio del diritto dei cittadini di informarsi e di maturare una propria opinione;

che, inoltre, i ricorrenti osservano come anche le disposizioni della delibera, di seguito indicate, sarebbero lesive delle loro attribuzioni costituzionali, in quanto «tali da restringere notevolmente i tempi della campagna referendaria», introducendo una serie di intralci burocratici non conciliabili con l’esigenza di dare una compiuta e approfondita informazione, perché la detta campagna avrebbe, nella migliore delle ipotesi, una durata effettiva di poco superiore alle due settimane;

che, in particolare, ciò si riscontrerebbe: a) per l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede che le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo, chiedano alla Commissione entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla G.U. della delibera, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente per ciascun quesito, in relazione al quale intendono intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto; b) per l’art. 3, comma 3, là dove dispone che i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale (diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a e b della medesima disposizione), devono essersi costituiti come organismi collettivi, entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla G.U. della delibera in oggetto;

che l’intento della Commissione parlamentare di vigilanza, volto a comprimere illegittimamente il tempo di svolgimento della campagna referendaria, emergerebbe anche: 1) dall’art. 4 della delibera, nella parte in cui dispone che la RAI cura l’illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione a decorrere dal 16 maggio 2011; 2) dall’art. 5, là dove prevede l’obbligo per la RAI di predisporre e trasmettere un ciclo di tribune riservate ai temi del referendum, televisive e radiofoniche, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella G.U.; 3) dall’art. 6, nella parte in cui differisce la programmazione dei messaggi politici autogestiti a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella G.U.; 4) dall’art. 10, nella parte in cui stabilisce che entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U. la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di comunicazione politica ed istituzionale;

che i ricorrenti richiamano l’ordinanza di questa Corte n. 171 del 1997 (relativa ad un caso per alcuni aspetti analogo), con la quale si è affermato che «ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni dei comitati promotori»;

che, infine, i ricorrenti formulano una richiesta di provvedimento cautelare e chiedono alla Corte costituzionale, previa dichiarazione di ammissibilità del conflitto, «di voler adottare le più opportune misure cautelari compensative dell’illegittimo ritardo col quale la delibera è stata adottata» in quanto l’esecuzione dell’atto impugnato comporterebbe il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse costituzionale dei promotori e dei sottoscrittori del referendum «e addirittura un irreparabile pregiudizio al corretto funzionamento dell’ordinamento giuridico della Repubblica»;

che, in particolare, a sostegno di detta istanza invocano la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, là dove è previsto un potere di annullamento è, altresì, implicita la previsione di un potere cautelare (al riguardo sono richiamate le seguenti decisioni: sentenze n. 236 del 2010; n. 318 del 1995; n. 8 del 1982; n. 227 del 1975 e n. 284 del 1974; ordinanza n. 217 del 2010);

che, con atto depositato il 6 giugno del 2011, i promotori e i presentatori della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l’estinzione del processo.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 195/2011

Ordinanza 195/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente MADDALENA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 11/05/2011 Decisione del 20/06/2011
Deposito del 24/06/2011 Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Norme impugnate: Art. 10, c. 6° bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, aggiunto dall'art. 2, c. 212°, lett. b), n. 2, della legge 23/12/2009, n. 191.
Massime: 35711
Atti decisi: ord. 2/2011


ORDINANZA N. 195

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», promosso dal Giudice di pace di Rimini nel procedimento vertente tra Picci Raffaello e il Comune di Riccione con ordinanza del 16 marzo 2010, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2010, il Giudice di pace di Rimini ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, R.P. aveva proposto opposizione contro il verbale redatto da Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riccione e Coriano il 14 agosto 2009, notificato al ricorrente l’11 novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione dell’art. 158, comma 1, del codice della strada (divieto di sosta);

che, secondo il rimettente, in forza della norma censurata, un cittadino, legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, è stato costretto al pagamento del contributo unificato;

che, pertanto, la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo poiché l’imposizione di tale contributo ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione non sarebbe equa, in caso di accertamento della fondatezza del ricorso, anche qualora fosse posta a carico dell’Amministrazione soccombente;

che, invero, detta norma, darebbe luogo ad una grave disparità di trattamento tra i cittadini, precludendo ai meno abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede giudiziaria e realizzando in tal modo una violazione non soltanto dell’art. 3 Cost., che sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma altresì dell’art. 24 Cost.;

che, infatti, per effetto della disposizione censurata, i cittadini meno facoltosi si vedrebbero indirettamente privati della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave pregiudizio al diritto di difesa riconosciuto come inviolabile dall’art. 24 Cost.;

che, in relazione alla disparità fra cittadini introdotta dalla norma de qua, non rileverebbe la circostanza che i soggetti meno abbienti possono comunque presentare il ricorso al Prefetto (che non prevede il pagamento del contributo in questione), in quanto il ricorso al giudice di pace resterebbe un mezzo di tutela riservato unicamente ai cittadini economicamente più abbienti;

che, il principio della inviolabilità del diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento, sarebbe stato ribadito nella sentenza di questa Corte n. 114 del 2004, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 30, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, relativo all’obbligo di versare presso la cancelleria del Giudice di pace una somma a titolo di cauzione, all’atto del deposito di ricorso contro una sanzione per violazione dello stesso codice della strada;

che le motivazioni formulate in quella sentenza, secondo il rimettente, ben possono essere ritenute applicabili alla norma de qua;

che, secondo il Giudice di pace rimettente, anche nella norma censurata, come nel caso dell’obbligo di versamento della cauzione, l’imposizione, in via generalizzata, del pagamento del contributo unificato all’atto del deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non è in alcun modo funzionale alle esigenze del processo, mostrandosi piuttosto come provvedimento introdotto al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti contro le sanzioni amministrative, scoraggiandone la tutela giurisdizionale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, dal momento che l’inadempimento, da parte del ricorrente, della prestazione patrimoniale imposta dalla censurata disposizione, a differenza da quella censurata nel precedente citato dal rimettente (sentenza n. 114 del 2004), non determinerebbe l’inammissibilità del gravame;

che, secondo l’interveniente, in ogni caso il rimettente non spiega in che modo il costo corrispondente al contributo unificato dovuto possa incidere nella decisione di adire o meno l’autorità giudiziaria;

che il Presidente del Consiglio, inoltre, ha eccepito la estrema genericità delle motivazioni poste a base dell’ordinanza di rimessione, evidenziando che, anche ammesso che l’obbligatorietà del contributo possa determinare un fattore di dissuasione alla proposizione del ricorso, non sarebbe stato individuato in che modo detto costo possa incidere, con modalità discriminatorie, nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto l’impugnazione di un verbale di accertamento della polizia stradale;

che, nel merito, il Presidente del Consiglio ha chiesto che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso, dal momento che la ripartizione in fasce di valore dell’entità del contributo assicurerebbe che la copertura dei costi di giustizia sia posta a carico degli utenti in proporzione ai servizi offerti.

Considerato che, in base a quanto riferisce il rimettente nella propria ordinanza, il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente;

che, dunque, la norma censurata, che impone il pagamento del predetto contributo, è già stata spontaneamente applicata dal ricorrente;

che, pertanto, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell’effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo;

che pertanto, come recentemente affermato da questa Corte in caso analogo (ordinanza n. 143 del 2011), la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall’art 2, comma 212, lettera b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato – legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 195/2011

Ordinanza 195/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente MADDALENA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 11/05/2011 Decisione del 20/06/2011
Deposito del 24/06/2011 Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Norme impugnate: Art. 10, c. 6° bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, aggiunto dall'art. 2, c. 212°, lett. b), n. 2, della legge 23/12/2009, n. 191.
Massime: 35711
Atti decisi: ord. 2/2011


ORDINANZA N. 195

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», promosso dal Giudice di pace di Rimini nel procedimento vertente tra Picci Raffaello e il Comune di Riccione con ordinanza del 16 marzo 2010, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2010, il Giudice di pace di Rimini ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, R.P. aveva proposto opposizione contro il verbale redatto da Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riccione e Coriano il 14 agosto 2009, notificato al ricorrente l’11 novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione dell’art. 158, comma 1, del codice della strada (divieto di sosta);

che, secondo il rimettente, in forza della norma censurata, un cittadino, legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, è stato costretto al pagamento del contributo unificato;

che, pertanto, la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo poiché l’imposizione di tale contributo ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione non sarebbe equa, in caso di accertamento della fondatezza del ricorso, anche qualora fosse posta a carico dell’Amministrazione soccombente;

che, invero, detta norma, darebbe luogo ad una grave disparità di trattamento tra i cittadini, precludendo ai meno abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede giudiziaria e realizzando in tal modo una violazione non soltanto dell’art. 3 Cost., che sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma altresì dell’art. 24 Cost.;

che, infatti, per effetto della disposizione censurata, i cittadini meno facoltosi si vedrebbero indirettamente privati della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave pregiudizio al diritto di difesa riconosciuto come inviolabile dall’art. 24 Cost.;

che, in relazione alla disparità fra cittadini introdotta dalla norma de qua, non rileverebbe la circostanza che i soggetti meno abbienti possono comunque presentare il ricorso al Prefetto (che non prevede il pagamento del contributo in questione), in quanto il ricorso al giudice di pace resterebbe un mezzo di tutela riservato unicamente ai cittadini economicamente più abbienti;

che, il principio della inviolabilità del diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento, sarebbe stato ribadito nella sentenza di questa Corte n. 114 del 2004, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 30, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, relativo all’obbligo di versare presso la cancelleria del Giudice di pace una somma a titolo di cauzione, all’atto del deposito di ricorso contro una sanzione per violazione dello stesso codice della strada;

che le motivazioni formulate in quella sentenza, secondo il rimettente, ben possono essere ritenute applicabili alla norma de qua;

che, secondo il Giudice di pace rimettente, anche nella norma censurata, come nel caso dell’obbligo di versamento della cauzione, l’imposizione, in via generalizzata, del pagamento del contributo unificato all’atto del deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non è in alcun modo funzionale alle esigenze del processo, mostrandosi piuttosto come provvedimento introdotto al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti contro le sanzioni amministrative, scoraggiandone la tutela giurisdizionale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, dal momento che l’inadempimento, da parte del ricorrente, della prestazione patrimoniale imposta dalla censurata disposizione, a differenza da quella censurata nel precedente citato dal rimettente (sentenza n. 114 del 2004), non determinerebbe l’inammissibilità del gravame;

che, secondo l’interveniente, in ogni caso il rimettente non spiega in che modo il costo corrispondente al contributo unificato dovuto possa incidere nella decisione di adire o meno l’autorità giudiziaria;

che il Presidente del Consiglio, inoltre, ha eccepito la estrema genericità delle motivazioni poste a base dell’ordinanza di rimessione, evidenziando che, anche ammesso che l’obbligatorietà del contributo possa determinare un fattore di dissuasione alla proposizione del ricorso, non sarebbe stato individuato in che modo detto costo possa incidere, con modalità discriminatorie, nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto l’impugnazione di un verbale di accertamento della polizia stradale;

che, nel merito, il Presidente del Consiglio ha chiesto che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso, dal momento che la ripartizione in fasce di valore dell’entità del contributo assicurerebbe che la copertura dei costi di giustizia sia posta a carico degli utenti in proporzione ai servizi offerti.

Considerato che, in base a quanto riferisce il rimettente nella propria ordinanza, il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente;

che, dunque, la norma censurata, che impone il pagamento del predetto contributo, è già stata spontaneamente applicata dal ricorrente;

che, pertanto, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell’effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo;

che pertanto, come recentemente affermato da questa Corte in caso analogo (ordinanza n. 143 del 2011), la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall’art 2, comma 212, lettera b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato – legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Sentenza 194/2011

Sentenza 194/2011
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente MADDALENA - Redattore GROSSI

Udienza Pubblica del 19/04/2011 Decisione del 20/06/2011
Deposito del 24/06/2011 Pubblicazione in G. U. 29/06/2011
Norme impugnate: Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10/02/2005.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 9/2010


SENTENZA N. 194

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10 febbraio 2005 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 20 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.



Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza interlocutoria-ricorso depositato il 3 agosto 2010, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando, il 10 febbraio 2005, il documento IV-quater, n. 48, ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo.

Premette in fatto la Corte ricorrente di essere stata investita dall’impugnazione proposta dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in servizio all’epoca dei fatti, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 6 dicembre 2005 con la quale, in riforma della statuizione di primo grado, era stata respinta la domanda risarcitoria del danno arrecato dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio di alcune dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva messa in onda, il 27 marzo 1998, dalla emittente R.T.I., convenuta nel giudizio, nella serie “Sgarbi quotidiani”.

Nelle sedi di merito, il dott. Colombo si sarebbe doluto di essere stato rappresentato, in quelle dichiarazioni, insieme alla collega Boccassini, come «magistrati mediocri che, mossi da ostilità verso altro magistrato (il dott. Mele) di gran lunga di loro più meritevole e capace, gli avevano impedito una importante progressione in carriera, rendendo all’organo di autogoverno della magistratura “dichiarazioni” tali da “bloccargli” la strada». Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione da parte della predetta pronuncia della Corte territoriale, la quale avrebbe errato sia nel ritenere rilevante la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi «“attinente alla diversa causa promossa dalla dott.ssa Boccassini”»; sia nel non rilevare l’illegittimità di detta deliberazione, «per assoluto difetto di motivazione sul “nesso funzionale” […] tra le dichiarazioni rese (come nella specie) dal parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici»; sia, infine, «nel non sollevare, in ragione di ciò, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati».

Disattendendo l’enunciato primo motivo di ricorso, la Corte ricorrente ha reputato «non contestabile» l’applicabilità, invece, anche al giudizio introdotto dal dott. Colombo della menzionata delibera di insindacabilità, in ragione della sua «innegabile riferibilità al fatto oggetto» della causa (per giudizi «contestualmente ed identicamente rivolti dall’on. Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo») nonché in ragione del fatto che la Camera «si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo»; la stessa Corte ha, tuttavia, considerato tale deliberazione come «effettivamente […] affetta dai vizi denunciati», rilevandone il «carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario» e, perciò, l’idoneità a generare il conflitto di cui si discute.

A sostegno di questa conclusione, la ricorrente ha invocato, in linea generale, la «tralaticia» giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, «escluso, in premessa, che l’immunità ex art. 68 citato possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare», è stato affermato che il presupposto per la sua operatività debba essere, invece, «individuato nella connessione tra le opinioni espresse e l’esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare» e, in particolare, che «il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l’attività parlamentare deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l’attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività»: risultando, con ciò, necessario che «nell’opinione manifestata all’esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche», nemmeno quando l’opinione manifestata riguardi «temi al centro di un dibattito politico».

Su queste basi, risulterebbe chiaro, a parere della ricorrente, che la Camera dei deputati, nel valutare le dichiarazioni del deputato Sgarbi, «ha omesso di considerarne il contesto, non riconducibile ad alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione, ecc.) del parlamentare ed avulso da qualsiasi connotazione istituzionale, trattandosi propriamente, invece, di mera vetrina televisiva nella quale quel deputato prestava, dietro corrispettivo, la propria attività privatistica di conduttore». Si sarebbe, in altri termini, trascurato di considerare che «quello che l’on. Sgarbi ha definito il c.d. “caso Mele” […] non aveva “corrispondenza sostanziale di contenuti” con alcun atto parlamentare precedentemente posto in essere dall’on. Sgarbi, del quale le esternazioni televisive potessero avere finalità divulgativa», limitandosi a «valorizzare, ai fini della ritenuta insindacabilità, il mero contesto, genericamente politico, in cui le dichiarazioni per cui è causa si inserirebbero». Con ciò la Camera dei deputati avrebbe individuato, «ex suo ore, nella suddetta sua delibera, una ipotesi paradigmatica di esclusa configurabilità della immunità».

La Corte ricorrente ha, infine, domandato che, previa l’ammissibilità del ricorso, venga pronunciata la dichiarazione di non spettanza alla Camera dei deputati del potere di deliberare che «le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi rese nella trasmissione “Sgarbi quotidiani” del 27 marzo 1998, oggetto della domanda risarcitoria in relazione alla quale pendono ricorsi per cassazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Costituzione».

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 4 del 2011.

3. – La Camera dei deputati ha ritualmente depositato atto di costituzione, con il quale ha prodotto varia documentazione e chiesto dichiararsi inammissibile il conflitto o in subordine che lo stesso venga respinto, dichiarandosi che spettava alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi, secondo quanto deliberato dalla Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2005.

Preliminarmente, la Camera sollecita declaratoria di inammissibilità del conflitto per assenza del relativo presupposto oggettivo, in quanto la delibera di insindacabilità impugnata non riguarderebbe il fatto oggetto del procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione, ma le dichiarazioni rese dallo stesso deputato nei confronti di altro magistrato, la dott.ssa Boccassini, per le quali pende altro procedimento. Il tutto, sulla falsariga di una pronuncia di questa Corte – la sentenza n. 265 del 1997 – con la quale si dichiarò inammissibile un conflitto in fattispecie analoga. Si trattava, infatti, di una delibera di insindacabilità riferita ad affermazioni di un deputato nel confronti di un magistrato, che la Camera – in quella circostanza nelle vesti di ricorrente – pretendeva potesse applicarsi anche alle doglianze formulate in sede giudiziaria da altro magistrato, il quale si era sentito attinto dalle dichiarazioni rese nella stessa circostanza dal medesimo deputato. Nella specie, pertanto, difetterebbe l’interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della Corte di cassazione, posto che il conflitto non è volto a definire in astratto le competenze, ma a riparare un pregiudizio concreto a tali competenze, che nel caso in esame non si sarebbe mai realizzato.

Si deduce, poi, la inammissibilità del conflitto per carenza degli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto, giacché – in contrasto con il principio, ripetutamente affermato, della completezza ed autosufficienza del ricorso – non è stata testualmente citata alcuna «delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva del 27 marzo 1998», comparendo nell’atto soltanto alcuni passaggi in cui sarebbe stata riassunta, in modo estremamente sintetico, la tesi espressa nella circostanza dal parlamentare. Il che, al lume della giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe consentito, in quanto si realizzerebbe una impropria sovrapposizione tra la oggettiva rilevanza delle opinioni espresse e la interpretazione che ne è stata data. Tale carenza descrittiva integra, dunque, secondo la Camera, un vizio in procedendo che, da un lato, impedisce alla resistente di svolgere una adeguata difesa, e, dall’altro, impedisce a questa Corte di verificare la sussistenza del nesso funzionale tra l’attività parlamentare e quella divulgativa.

Nel merito, si prospetta la infondatezza del ricorso, in quanto si tratterebbe di affermazioni divulgative di opinioni già espresse dall’on. Sgarbi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non potendosi al riguardo opinare, come mostra di ipotizzare la Corte ricorrente, che quel nesso sia escluso dalla circostanza che le dichiarazioni siano state rese dal parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva di cui lo stesso era conduttore. Sottolinea, poi, la Camera come l’accertamento del nesso funzionale non riposi su un sindacato delle motivazioni poste a base della delibera parlamentare, ma su una verifica in concreto della relativa sussistenza, mentre deve ormai ritenersi pacifico che l’attività divulgativa ben può svolgersi al di fuori degli organismi parlamentari. Pertanto, «le dichiarazioni che il parlamentare potrà fare extra moenia, se sostanzialmente corrispondenti ai contenuti della comunicazione politico-parlamentare, saranno anch’esse espressione di attività parlamentare».

Ebbene, nella specie, le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, quali figurano nella relazione della Giunta delle autorizzazioni destinata all’Assemblea, risultano espressione di vari atti di sindacato ispettivo – tutti antecedenti alla trasmissione del 27 marzo 1998, «presentati da colleghi di partito dell’on. Sgarbi» e relativi alla stessa vicenda riportata dal parlamentare nella trasmissione Sgarbi quotidiani del 27 marzo 1998: vale a dire, «l’asserita interferenza dei sostituti procuratori della Repubblica Boccassini e Colombo nella nomina del dott. Mele a procuratore generale della Corte di appello di Roma». Si riproduce, al riguardo, il testo integrale della interrogazione a risposta orale presentata al Senato il 17 giugno 1997 n. 3/01088 (presentatore: Pera; cofirmatari: La Loggia, Scopelliti, Schifani, Cirami); nonché il testo della interrogazione a risposta orale presentata al Senato in data 26 giugno 1997, n. 3/01136 (presentatore Pera; cofirmatario: Novi). Si riporta, inoltre, lo stralcio di una interrogazione a risposta scritta presentata al Senato l’8 luglio1997, n. 4/06857 (Presentatore : Macerationi; cofirmatari: Lisi e Valentini), nonché lo stralcio di una interpellanza presentata al Senato il 9 luglio 1997, n. 2/00360 (Presentatore: La Loggia; cofirmatari: Pera, Di Benedetto, Baldini, Novi, Schifani, Centaro, Greco, Pastore, Scopelliti, Mungari), e, da ultimo, lo stralcio di una interpellanza presentata alla Camera il 14 luglio 1997, n. 2/00606, da 38 colleghi di partito dell’on. Sgarbi.

La Camera riconosce la sussistenza di un orientamento di questa Corte secondo il quale l’atto di un parlamentare non può fungere da copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al medesimo gruppo; tuttavia si auspica un superamento di tale orientamento, derivando da esso «talune incongruenze». Infatti, tale tesi porta alla conseguenza che, ammettendo un sindacato sulla dichiarazione “esterna,” dello stesso si risolverebbe in un sindacato su quella “interna” da parte di un altro potere, compromettendo in tal modo l’esercizio del mandato parlamentare, che la Costituzione vuole, invece, “libero” (art. 67 Cost.). Tesi, questa, che si imporrebbe anche alla luce della garanzia di cui all’art. 68 Cost., la quale mira a tutelare le istituzioni rappresentative, piuttosto che l’interesse dei singoli parlamentari. Ciò che conta, quindi, è la oggettiva correlazione tra le dichiarazioni “esterne” e quelle “interne,” la quale «verrebbe meno ove l’attivazione della garanzia costituzionale fosse collegata alla forma (e non alla sostanza) della manifestazione del pensiero».



Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea il 10 febbraio 2005 (doc. IV-quater, n. 48), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 27 marzo 1998 e coinvolgenti, fra gli altri, il dott. Gherardo Colombo, magistrato, all’epoca dei fatti, in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e dovevano, pertanto, ritenersi insindacabili, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Dopo aver rievocato l’iter del procedimento e le ragioni della domanda risarcitoria formulata dal dott. Colombo nei confronti dell’allora deputato Sgarbi, la Corte ricorrente ha richiamato la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema della garanzia costituzionale prevista per le dichiarazioni rese extra moenia dei parlamentari, sottolineando, in particolare, come il fulcro di tale garanzia debba essere ravvisato nella necessaria individuazione di un nesso funzionale tra le opinioni manifestate e l’attività parlamentare, secondo quelle caratteristiche di sostanziale corrispondenza di contenuti, tra opinioni espresse e attività parlamentare tipica, più volte poste in luce nelle pronunce di questa Corte. In tale cornice, dunque, la Camera dei deputati avrebbe – a parere della Corte ricorrente – omesso di scrutinare correttamente le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi, stante il contesto privatistico in cui le stesse sono state espresse, e l’assenza di collegamento tra il relativo contenuto ed atti parlamentari tipici riferibili allo stesso deputato.

2. – Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del conflitto per asserita carenza del relativo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati sul rilievo che la deliberazione posta a base del ricorso proposto dalla Corte di cassazione, riguarderebbe la insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato Sgarbi in riferimento al procedimento (diverso da quello a quo) all’epoca pendente davanti al Tribunale di Ferrara, promosso a seguito di citazione della dott.ssa Ilda Boccassini, anch’essa a quell’epoca – come il dott. Colombo – magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, come sostituto procuratore. Si tratterebbe, assume la difesa della Camera, di una vicenda del tutto analoga a quella che questa Corte scrutinò nella sentenza n. 265 del 1997, con la quale il conflitto allora proposto venne dichiarato inammissibile; difetterebbe, dunque, un interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della Corte di cassazione, in quanto, nella specie, il conflitto non sarebbe destinato a definire in astratto le competenze costituzionali, ma si atteggerebbe alla stregua di «strumento preordinato alla riparazione del pregiudizio concretamente arrecato a tali competenze (nel caso in esame, inesistente, come detto) nonché al ripristino effettivo delle corrispondenti posizioni di vantaggio (nella fattispecie, in realtà, mai menomate)».

La tesi della Camera non può trovare accoglimento. La relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, la cui proposta ha poi formato oggetto della deliberazione della Assemblea posta a base del conflitto, nel rievocare, infatti, analiticamente, le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, fa espresso riferimento agli identici fatti per i quali il dott. Colombo ha promosso domanda risarcitoria nei confronti del medesimo parlamentare. Di tale problematica, d’altra parte, si è fatta puntualmente carico la stessa Corte di cassazione, la quale – chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal dott. Colombo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva ritenuto insindacabili le opinioni dell’on. Sgarbi, proprio in virtù della deliberazione della Camera del 10 febbraio 2005 – ha ritenuto, come s’è già fatto cenno in parte narrativa, «non…contestabile l’applicabilità al presente giudizio della su menzionata delibera di insindacabilità, la quale, se pur formalmente resa in relazione alla causa in precedenza promossa dalla dott.ssa Boccassini, sostanzialmente ed oggettivamente si riferisce ai medesimi giudizi, di mediocrità, ed ai medesimi addebiti, di preconcetta ostilità verso il collega più meritevole, contestualmente ed identicamente rivolti dall’on.le Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo; atteso che – nel ritenere dette esternazioni, del deputato conduttore della trasmissione in questione, scriminate dalla prerogativa della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost. – la Camera di appartenenza si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo». D’altra parte, ha soggiunto la Corte ricorrente, è proprio in «ragione di tale innegabile riferibilità al fatto oggetto della presente causa» che quella stessa delibera è stata invocata dallo Sgarbi anche nel corso del procedimento a quo, e, dunque, correttamente la Corte di appello di Bologna ne ha tenuto conto.

Per altro verso, neppure può sottacersi, ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi accolta dalla Corte confliggente, il fatto che, all’annunzio del mantenimento all’ordine del giorno della richiesta di deliberazione della insindacabilità in riferimento al «procedimento civile (corte d’appello di Bologna) iniziato nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all’epoca dei fatti (con atto di citazione del dottor Gherardo Colombo)» (Camera dei deputati, XVI legislatura, allegato A ai resoconti, seduta del 29 aprile 2008), non abbia, poi, fatto seguito alcuna iniziativa parlamentare: permettendo, quindi, di dedurre che, secondo la prospettiva della stessa Camera dei deputati, il “fatto” era ormai integralmente “assorbito” (e tutelato) alla stregua della richiamata delibera di insindacabilità.

In linea più generale, d’altronde, sembra difficilmente contestabile il rilievo che il tema della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost., non ha un risalto, per così dire, meramente “funzionalistico”, nel senso di essere “dipendente” dal tipo di contenzioso da cui ha tratto origine la deliberazione assembleare (posto che, ove così non fosse, si perverrebbe alla conclusione, del tutto implausibile, che una insindacabilità deliberata in occasione di una controversia civile, non “coprirebbe” lo stesso fatto trattato in sede penale e viceversa), o di essere circoscritto ai soggetti fra i quali è instaurato il contenzioso in sede giurisdizionale, giacché, altrimenti, la insindacabilità, anziché riguardare le “opinioni” del parlamentare, da considerare immuni in ogni sede, si rifletterebbe esclusivamente sul procedimento riguardante un determinato soggetto coinvolto in quelle opinioni. La insindacabilità è, quindi, una “qualità” che caratterizza, in sé e ovunque, la opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes.

Non sembra, infine, poter fungere da “precedente,” nel senso auspicato dalla Camera, la fattispecie esaminata nella sentenza n. 265 del 1997, in quanto, nel frangente, questa Corte ebbe espressamente a ritenere che i “fatti” rispetto ai quali la Camera – allora ricorrente – pretendeva di far “trasferire” la garanzia della insindacabilità (dichiarazioni dell’on. Cafarelli coinvolgenti il dott. Antonio Baldi, e ritenute coperte dall’art. 68 Cost., rispetto alle dichiarazioni dello stesso parlamentare nei confronti del dott. Luigi Picardi, oggetto del conflitto) fossero “fatti diversi”, trattandosi di dichiarazioni che mantenevano «la loro autonomia» e risultavano «riferite per lo più a circostanze diverse» .

In tale cornice, dunque, la eccezione sollevata dalla Camera appare essere destituita di fondamento, così come infondata deve ritenersi pure la eccezione di mancata precisazione della fattispecie, posto che il ricorso proposto dalla Corte di cassazione individua con sufficiente chiarezza i termini essenziali della controversia, ai limitati fini che pertengono al giudizio demandato a questa Corte.

3. – Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto, a sostegno del nesso funzionale ravvisato nella deliberazione oggetto del conflitto, non è stato dedotto alcun atto parlamentare riferibile personalmente alla attività svolta dall’on. Sgarbi quale deputato, posto che gli atti evocati a tal fine dalla Camera resistente si riferiscono ad altri parlamentari. Nell’esigere questo specifico nesso la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante (ex plurimis, sentenza n. 304 del 2007). E’ la stessa Camera, d’altra parte, a sollecitare una revisione della giurisprudenza costituzionale, notoriamente consolidata nell’escludere la possibilità di utilizzare, come atti di “copertura” ai fini della insindacabilità, quelli posti in essere da altri componenti della Camera di appartenenza, anche se dello stesso gruppo parlamentare. Auspicio che, peraltro, non può trovare accoglimento, dovendosi qui ribadire che la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e quelle rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo» assistita dalla garanzia costituzionale prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le tante, sentenza n. 28 del 2008). Il nesso biunivoco che deve correlare l’attività divulgativa all’esercizio delle funzioni parlamentari, non può, infatti, che presupporre l’identità soggettiva in capo al titolare del relativo munus, altrimenti facendo assumere, ad una prerogativa riconosciuta in vista dello svolgimento di una funzione, i connotati tipici di una non consentita immunità soggettiva.

4. – Deve conclusivamente ritenersi che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI