Ordinanza 284/2011

Ordinanza 284/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 21/09/2011 Decisione del 17/10/2011
Deposito del 28/10/2011 Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Norme impugnate: Art. 2, c. 212°, lett. b), n. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, che ha introdotto il comma 6 bis nell'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115.
Massime:
Atti decisi: ord. 61/2011


ORDINANZA N. 284

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promosso dal Giudice di pace di Bari nel procedimento vertente tra A. D. e il Comune di Bari con ordinanza del 27 settembre 2010, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di pace di Bari, con ordinanza iscritta al n. 61 del ruolo ordinanze dell’anno 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 10 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui dispone, anche con riferimento ai giudizi previsti dall’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che «nei procedimenti di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato nell’art. 30 del presente testo unico»;

che il rimettente deduce che il ricorrente nel giudizio a quo, nell’impugnare il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 ed irrogata la sanzione pecuniaria di euro 163,86, in via preliminare ha eccepito l’incostituzionalità della norma che impone il pagamento del «contributo unificato» nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa;

che il Giudice di pace di Bari rileva che a tale onere non è soggetto il ricorso gerarchico al Prefetto, il quale, però, non è sovrapponibile al ricorso giurisdizionale, sia per la posizione non terza dell’organo chiamato a deciderlo, sia perché non assicura la completezza degli accertamenti; pertanto la gratuità del procedimento potrebbe spingere il trasgressore ad affidarsi al Prefetto, soprattutto nei casi in cui non vi è proporzionalità tra la misura della sanzione pecuniaria ed il costo del ricorso al giudice, sicché l’interessato sarebbe indotto a ricorrere alla tutela minore, rinunciando a quella giurisdizionale assicurata dall’art. 24 Cost. a tutti i cittadini;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata non è coerente con l’esenzione prevista per i procedimenti penali, poiché le sanzioni amministrative hanno il medesimo carattere sanzionatorio di quelle penali e, talora, possono produrre conseguenze più gravi delle seconde;

che il rimettente aggiunge che la disposizione impugnata non assicura l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge rispetto a tutti gli atti rinvenienti da sanzioni amministrative illegittime, lasciando al trasgressore, specialmente di fronte a «multe» minime, la scelta di rinunciare alla tutela dinanzi all’autorità giurisdizionale oppure di affidarsi al Prefetto, organo non terzo;

che, pertanto, la norma censurata comprometterebbe la facoltà dei cittadini di agire in giudizio (con conseguente lesione dell’art. 24 Cost.) per far valere i loro diritti contro gli atti della pubblica amministrazione (contrastando così anche con l’art. 113 Cost.);

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile, irrilevante e non fondata;

che, ad avviso dell’interveniente, la questione sarebbe inammissibile per difetto di motivazione, quanto al rapporto tra la norma denunciata e gli artt. 24 e 113 Cost., e per difetto di motivazione in ordine alla sua rilevanza, quanto al parametro di cui all’art. 3 Cost., poiché il rimettente non ha specificato quali siano le conseguenze pregiudizievoli derivanti a carico della parte privata a causa del mancato pagamento del contributo unificato e, in particolare, non ha chiarito perché tale omissione precluderebbe al cittadino l’accesso alla tutela giurisdizionale;

che la questione sarebbe, poi, irrilevante, poiché il giudice a quo non ha specificato come le asserite conseguenze discriminatorie e lesive del diritto di difesa si atteggino rispetto al caso oggetto del suo esame, prospettando così la questione in termini puramente astratti;

che la difesa dello Stato sostiene, infine, che la questione sarebbe infondata, poiché – considerato che la disposizione censurata non prevede la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso in caso di mancato pagamento del contributo unificato – non possono profilarsi neppure ricadute sul piano della tutela giurisdizionale assicurata dall’art. 24 della Costituzione.

Considerato che il Giudice di pace di Bari dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, della legittimità dell’art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui, anche con riferimento ai giudizi previsti dall’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dispone che «nei procedimenti di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato nell’art. 30 del presente testo unico»;

che il rimettente non ha precisato nella propria ordinanza se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente;

che, conseguentemente, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la Corte non essendo in condizione di verificare se effettivamente il giudice a quo debba fare applicazione della norma censurata;

che, infatti, come già affermato da questa Corte, se il contributo fosse già stato pagato spontaneamente dalla parte, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati sarebbe, in ipotesi, determinato da una disposizione che il rimettente non deve applicare nel giudizio principale (ordinanze n. 195 e n. 143 del 2011); se, invece, il contributo non fosse stato versato, la questione potrebbe essere rilevante solamente se il pagamento del contributo unificato costituisse condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda (ordinanza n. 143 del 2011), ma il rimettente non ha indicato le norme che possano giustificare una simile conclusione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI