Ordinanza 43/2012

Ordinanza  43/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI

Camera di Consiglio del 25/01/2012    Decisione  del 20/02/2012
Deposito del 07/03/2012   Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Norme impugnate: Art. 10, c. 3°, della legge 05/12/2005, n. 251.
Massime: 36121  36122  
Atti decisi: ord. 180, 183 e 202/2011
 
ORDINANZA N. 43
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dalla Corte d’appello di Messina con ordinanza del 9 maggio 2011, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 3 maggio 2011 e dalla Corte d’appello di Messina con ordinanza del 15 giugno 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 180, 183 e 202 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
 
Ritenuto che la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con ordinanza emessa il 3 maggio 2011 (r.o. n. 183 del 2011), ha sollevato, per violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»;
che il giudice a quo premette che, con sentenza emessa in data 12 febbraio 2010, la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità degli imputati N. A., M. N. e A. F. per il reato di ricettazione aggravata ex art. 61, numero 7, del codice penale e che gli imputati avevano proposto, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione contro la sentenza, chiedendone l’annullamento;
che, in via subordinata, la difesa di A. F. aveva sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 per contrasto con l’art. 117 Cost.;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo richiama e riporta testualmente l’ordinanza n. 22357 del 27 maggio 2010, con cui la Corte di cassazione aveva già sollevato analoga questione di legittimità costituzionale (decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2011, successiva all’ordinanza di rimessione in esame), dichiarando di condividerla pienamente;
che, in particolare, la Corte rimettente richiama, da un lato, la giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme della CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.; dall’altro, la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia), secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve», sancendo non solo il principio dell’irretroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa;
che, secondo il giudice a quo, risulterebbe evidente come il significato innovativo attribuito all’art. 7 della CEDU imponga lo scrutinio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»;
che la questione, inoltre, sarebbe rilevante, perché per il reato per cui si procede «con la regola dettata dal “nuovo” art. 157 cod. pen, la prescrizione massima, con l’aumento di un quarto per il novellato 160, terzo comma, cod. pen., è di 10 anni, già decorsi»;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 27 settembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, alla luce della sentenza n. 236 del 22 luglio 2011;
che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza emessa il 9 maggio 2011 (r.o. n. 180 del 2011), dubita, del pari, della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU;
che il giudice a quo reputa la questione proposta rilevante ai fini della decisione, perché «i reati ascritti agli imputati nel presente procedimento, tenuto conto dell’epoca del commesso reato (da intendersi, così come da contestazione, all’8 ottobre 1992), sarebbero già prescritti nel termine di anni dodici e mezzo, anche tenuto conto dei periodi di sospensione del suo decorso, a causa dei rinvii del dibattimento disposti, su istanza o per impedimento del difensore o dell’imputato (…) in primo grado, per complessivi mesi dodici, e ancor prima, quindi, dell’intervento delle successive sospensioni in appello a far data dal 22 maggio 2006»;
che, in ordine alla fondatezza della questione, il rimettente richiama e riporta testualmente l’ordinanza n. 22357 del 27 maggio 2010, con cui la Corte di cassazione aveva già sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, dichiarando di condividerla pienamente;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 27 settembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che la difesa dello Stato eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità della questione, perché il giudice rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta alla sua cognizione, non indicando, in particolare, il titolo di reato per cui si procede;
che, nel merito, l’Avvocatura dello Stato conclude per la manifesta infondatezza della questione alla luce della sentenza n. 236 del 22 luglio 2011;
che, con ordinanza emessa il 15 giugno 2011 (r.o. n. 202 del 2011), la Corte di appello di Messina ha nuovamente sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU;
che il giudice a quo reputa la questione rilevante ai fini della decisione, perché «il reato ascritto all’imputato nel presente procedimento, tenuto conto dell’epoca del commesso reato (dal marzo 1996 al febbraio 1998), sarebbe già prescritto nel termine di anni dieci, anche tenuto conto dei periodi di sospensione del suo decorso»;
che, in ordine alla fondatezza della questione, il rimettente richiama e riporta testualmente l’ordinanza n. 22357 del 27 maggio 2010, con cui la Corte di cassazione aveva già sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, dichiarando di condividerla pienamente;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 25 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che la difesa dello Stato eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità della questione, perché il giudice rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta alla sua cognizione, non indicando, in particolare, il titolo di reato per cui si procede;
che, nel merito, l’Avvocatura dello Stato conclude per la manifesta infondatezza della questione alla luce della sentenza n. 236 del 22 luglio 2011.
Considerato che la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con ordinanza emessa il 3 maggio 2011 (r.o. n. 183 del 2011) e la Corte d’appello di Messina, con ordinanze emesse il 9 maggio 2011 (r.o. n. 180 del 2011) e il 15 giugno 2011 (r.o. n. 202 del 2011), dubitano della legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»;
che la norma indicata sarebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia), secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve»;
che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione;
che l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alle questioni sollevate dalla Corte d’appello di Messina è fondata, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, omettendo anche di indicare il titolo del reato per cui si procede e se l’appello fosse pendente al momento dell’entrata in vigore della legge, e in tal modo impediscono a questa Corte di verificare la rilevanza della questione (ex multis: sentenza n. 236 del 2011, ordinanza n. 63 del 2011, sentenza n. 72 del 2008, sentenza n. 236 del 2006);
che la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte di cassazione (r.o. n. 183 del 2011) è ammissibile ma manifestamente infondata;
che, con la sentenza n. 236 del 2011, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22357 del 2010, alla quale ha fatto ampio riferimento l’ordinanza di rimessione in esame;
che la citata sentenza n. 236 ha rilevato che la sentenza della Corte EDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola non ha escluso la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività della lex mitior possa subire deroghe o limitazioni, sottolineando come «il riconoscimento da parte della Corte europea del principio di retroattività in mitius – che già operava nel nostro ordinamento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte – non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione»;
che la sentenza n. 236 del 2011 ha altresì affermato che «il principio di retroattività della lex mitior presuppone un’omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo» e ha rimarcato come detto principio «riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità», giungendo alla conclusione che esso «non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato» (sentenza n. 236 del 2011 e ordinanza n. 314 del 2011);
che pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte dalla sentenza n. 236 del 2011 di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, seconda sezione penale, è manifestamente infondata.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Messina, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, seconda sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI