Ordinanza 47/2012

Ordinanza  47/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.

Udienza Pubblica del 10/01/2012    Decisione  del 20/02/2012
Deposito del 07/03/2012   Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Norme impugnate: Combinato disposto degli artt. 26, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, e 60, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600.
Massime: 36127  
Atti decisi: ord. 365/2010
 
ORDINANZA N. 47
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel giudizio civile vertente tra la s.c. a r.l. Cooperativa Quadrifoglio, l’INPS, la s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS e la s.p.a. Equitalia Polis con ordinanza del 26 luglio 2010, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione dell’INPS e della s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato Antonino Sgroi, per l’INPS e la s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, e l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione contro il ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali promosso da una società cooperativa a responsabilità limitata nei confronti dell’INPS e della s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (s.p.a. SCCI), ai sensi dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui, individuando per i «casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile» il momento di perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento «nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune», rende applicabili alla notificazione di detta cartella le modalità di notificazione mediante deposito nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell’albo comunale non solo nell’ipotesi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario, ma anche nell’ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario;
che si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale l’INPS e la s.p.a. SCCI, parti opposte nel giudizio principale, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della sollevata questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile (per aberratio ictus; per omessa descrizione della fattispecie; per irrilevanza) o, in via subordinata, manifestamente infondata;
che, con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, l’INPS, «in proprio e quale mandatario» della s.p.a SCCI, ha eccepito l’inammissibilità della questione per il difetto di notificazione dell’ordinanza di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale, cioè alla s.p.a. Equitalia Polis, successivamente incorporata dalla s.p.a Equitalia Sud.
Considerato che, in base all’art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale), l’ordinanza di rimessione va: a) «notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione»; b) «comunicata […] anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato»;
che nella specie, con riguardo al giudizio principale, il ricorso in opposizione proposto dalla s.c. a r.l. è diretto non solo all’INPS ed alla s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, ma anche alla s.p.a Equitalia Polis, «quale concessionario del servizio riscossioni per la Provincia di Venezia», e risulta ritualmente notificato a quest’ultima società con plico postale spedito dall’ufficiale giudiziario il 17 novembre 2009 e ricevuto il 19 novembre successivo;
che, pertanto, la s.p.a Equitalia Polis è parte del giudizio principale e rientra tra le «parti in causa» alle quali – siano esse costituite in giudizio o no – deve essere notificata l’ordinanza di rimessione ai sensi del citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953;
che l’ordinanza di rimessione non risulta notificata alla predetta s.p.a Equitalia Polis;
che questa Corte ha varie volte affermato che la mancata notificazione dell’ordinanza di rimessione ad alcuna delle parti in causa comporta la violazione di un adempimento essenziale, tale da integrare la violazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa della parte pretermessa, con conseguente necessità di dichiarare la manifesta inammissibilità della questione (ordinanze n. 377 e n. 13 del 2006; n. 104 del 1999; n. 202 del 1983; nello stesso senso, ma con riferimento all’ipotesi della mancata notificazione dell’ordinanza di rimessione ai soggetti indicati dall’art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 diversi dalle «parti in causa»: ordinanze n. 395 del 1997 e n. 372 del 1995);
che, tuttavia, in una meno recente pronuncia questa Corte ha ritenuto che, una volta rilevata la mancata notificazione dell’ordinanza di rimessione ad una delle parti in causa, va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione alla parte pretermessa (ordinanza n. 81 del 1964);
che tale pronuncia è meritevole di essere seguíta, perché: a) l’art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, almeno per quanto attiene alle «parti in causa», è diretto a salvaguardare l’integrità del contraddittorio nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale); b) pertanto, tale disposizione deve essere preferibilmente interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l’inammissibilità dell’atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l’integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che in base a tali disposizioni l’ordine debba esser eseguito entro un termine perentorio, non previsto per il giudizio costituzionale (art. 102 del codice di procedura civile; art. 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»; artt. 27 e 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell’articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»); c) l’art. 2, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nello stabilire che il Presidente della Corte costituzionale «accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere […], la regolarità dell’ordinanza e delle notificazioni dispone che l’ordinanza stessa sia pubblicata […]», gli attribuisce il potere-dovere di verificare la regolarità delle notificazioni dell’ordinanza di rimessione e, pertanto, implicitamente gli consente, in caso di rilevata mancata notificazione ad una delle «parti di causa», di non procedere alla pubblicazione ufficiale (nella Gazzetta della Repubblica o nel Bollettino regionale, a seconda dei casi) dell’ordinanza e di restituire il fascicolo d’ufficio al giudice rimettente affinché la sua cancelleria provveda alla notificazione ed alla successiva nuova trasmissione degli atti alla Corte; d) non sarebbe ragionevole ritenere che l’intero Collegio della Corte costituzionale, solo perché il difetto di notificazione dell’ordinanza ad una parte sia stato riscontrato in pubblica udienza o nella riunione in camera di consiglio, non possa esercitare (in luogo del Presidente della Corte) quel potere di restituire gli atti al rimettente per integrare il contraddittorio che, prima della pubblicazione ufficiale dell’ordinanza di rimessione, sicuramente compete al Presidente della Corte;
che alla restituzione degli atti non osta neppure l’art. 1 delle citate norme integrative, il quale, data la sua generica formulazione, non fissa alcun termine, tantomeno decadenziale, per l’integrazione del contraddittorio («L’ordinanza […] deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell’art. 23 della legge» n. 87 del 1953);
che la restituzione degli atti al rimettente risponde, infine, a criteri di evidente economia processuale, perché ad essa consegue una meno onerosa procedura per sottoporre nuovamente la questione al vaglio della Corte;
che infatti, mentre nel caso di dichiarazione di inammissibilità, il giudice a quo – ove intenda adire la Corte costituzionale – dovrà riproporre la questione con una nuova ordinanza di rimessione, alla quale seguiranno nuove notificazioni a tutte le parti ed una nuova pubblicazione ufficiale; nel caso di restituzione degli atti, invece, sarà sufficiente che il cancelliere del giudice rimettente provveda alla notificazione dell’originaria ordinanza al litisconsorte pretermesso ed a ritrasmettere il fascicolo alla Corte;
che in conclusione, nella specie, va ordinata la restituzione degli atti al rimettente, affinché provveda alla notificazione dell’ordinanza di rimessione alla s.p.a Equitalia Polis.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI