Sentenza 62/2012

Sentenza  62/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.

Udienza Pubblica del 22/02/2012    Decisione  del 07/03/2012
Deposito del 21/03/2012   Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Norme impugnate: Art. 5, c. 6°, lett. g), della legge della Regione Puglia 30/05/2011, n. 9; artt. 2, c. 1°, 5 e 9, c. 1°, della legge della Regione Puglia 20/06/2011, n. 11.
Massime: 36155  36156  36157  36158  36159  
Atti decisi: ric. 81 e 83/2011
 
SENTENZA N. 62
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), nonché dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 e l’8-12 agosto 2011, depositati in cancelleria il 10 ed il 17 agosto 2011 ed iscritti al n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n. 83 (concernente la legge reg. n. 11 del 2011) del registro ricorsi 2011, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 43 del 12 ottobre 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo e depositato il 10 agosto 2011 (registro ricorsi n. 81 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), e dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione
1.1.− L’impugnato comma 6, lettera g), dell’art. 5 della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che il Direttore generale dell’«Autorità idrica pugliese» (autorità istituita dall’art. 1 della stessa legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua» e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico) «predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l’Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo».
Nel ricorso si denuncia il contrasto tra tale disposizione e la legislazione statale, perché la norma impugnata, nel riservare al Direttore generale del predetto ente pubblico regionale il cómpito di “predisporre” l’indicata convenzione, gli attribuisce una funzione che l’art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assegna invece all’«Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua», ente statale istituito con il comma 11 del medesimo articolo 10. Infatti, prosegue il ricorso, il citato comma 14, lettera b), dell’art. 10 stabilisce che la menzionata Agenzia nazionale «predispone una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», cioè le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorità d’àmbito e gestori del servizio idrico integrato. Del resto, aggiunge la difesa dello Stato, il comma 15 dell’art. 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 precisa che alla menzionata Agenzia nazionale «sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, quindi, anche la funzione di “predisporre” «con delibera una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151» dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006; delibera da trasmettersi «al Ministro per l’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera c).
Ad avviso del ricorrente, poiché la sopra citata vigente normativa statale costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e, pertanto, non è derogabile dal legislatore regionale, il rilevato contrasto tra la normativa regionale e quella statale si risolve nella violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
1.2.– Il parimenti impugnato comma 1 dell’art. 11 della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2011 stabiliva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che: «Il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia è trasferito all’Autorità idrica pugliese, che provvede all’inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione víola gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma, Cost.
Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio della trattazione di tale questione, separandola dall’altra, in ragione dell’opportunità di esaminare in una stessa udienza, ancora da stabilirsi, le censure prospettate avverso il predetto comma 1 dell’art. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sia nel testo originario, impugnato con il ricorso n. 81 del 2011, sia nel testo sostituito ad opera del comma 1 dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), anch’esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 170 del 2011.
2.− Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito l’8 agosto 2011, ricevuto il 12 agosto successivo e depositato il 17 agosto 2011 (registro ricorsi n. 83 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011.
2.1.− L’impugnato comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011 stabilisce che «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioè l’Azienda pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».
Tale comma, secondo il ricorrente, nell’affidare direttamente, mediante una norma di legge, la gestione del «servizio idrico integrato» (SII) ad un ente pubblico regionale controllato dalla Regione Puglia (AQP), víola: a) l’art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i princípi del diritto dell’Unione europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), direttamente applicabili nell’ordinamento italiano, a séguito dell’abrogazione, con referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica; b) l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Con riguardo alla censura sub a), l’Avvocatura generale dello Stato premette che il SII costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in base all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell’Unione e, in particolare, alla regola dell’affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l’applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio dall’ordinamento giuridico (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 187 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e le sentenze della Corte di giustizia UE 10 settembre 2009, in causa C-573/07, Sea s.r.l., e 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49). Da tale premessa e dalla conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende pubbliche controllate», l’Avvocatura fa derivare la necessità che tali eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza». Ne segue, per il ricorrente, che la disposizione denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo, ma un atto legislativo – cioè con un atto di volontà politica, per sua natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all’ordinaria regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell’Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.
Con riguardo alla censura sub b), il ricorrente osserva che l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha inserito nell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il comma 186-bis, il quale: 1) da un lato, sopprime le Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO) di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e successive modificazioni), enti originariamente competenti a provvedere sull’affidamento della gestione del SII; 2) dall’altro, stabilisce che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate» dalle AATO, «nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». In forza di tale normativa, secondo l’interpretazione del ricorrente (il quale valorizza l’uso, da parte del legislatore statale, delle espressioni “attribuzione delle funzioni” e “princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”), le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO ed ai quali spetta il cómpito di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII, ferma restando – attenendo alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente − la competenza legislativa esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l’esercizio. La difesa dello Stato conclude nel senso che la disposizione impugnata − affidando direttamente, mediante una norma di legge, ed a tempo indeterminato la gestione del SII ad un ente regionale e consentendo la revoca di tale gestione in ogni tempo mediante un contrarius actus legislativo – si pone in contrasto con la predetta normativa statale e víola gli evocati parametri costituzionali.
2.2. – È impugnato anche l’art. 5 della stessa legge reg. Puglia n. 11 del 2011, il quale istituisce l’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, quale successore nei rapporti del disciolto «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese», con d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (operante, in forza di detto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l’esercizio delle attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, cioè per l’esercizio delle attività in cui si articola il SII), víola ugualmente l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché finisce «per privare di qualsiasi funzione la società» e, quindi, «per svuotare di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo, dettato in materie ascrivibili alla tutela della concorrenza ed alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
2.3.– In base al parimenti impugnato comma 1 dell’art. 9 della medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, «Il personale in servizio presso l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali».
Ad avviso del ricorrente, la suddetta disposizione, nel prevedere il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese all’Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, víola: a) l’art. 3 Cost., perché irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell’AQP, prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone invece per la generalità dei pubblici dipendenti; b) l’art. 51 Cost., perché, privilegiando il personale già in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti all’assunzione presso l’AQP, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97, terzo comma, Cost., perché il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli dell’AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell’interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonché all’imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 52 del 2011; n. 81 del 2006; n. 159 del 2005; n. 205 e n. 34 del 2004); d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
3.– Nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011 si è costituita la Regione Puglia chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.
3.1.– Con riferimento all’impugnato comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente eccepisce l’inammissibilità della censura prospettata, perché il ricorrente non ha esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione secundum Constitutionem della disposizione denunciata (vengono richiamate le pronunce della Corte costituzionale n. 177 del 2006; n. 89 del 2005; n. 356 del 1996). La Regione osserva, al riguardo, che tale disposizione può essere interpretata – in coerenza con l’art. 2, comma 2, lettera f), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, secondo cui all’Autorità idrica pugliese è attribuita, tra le altre, la funzione concernente «l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato» – nel senso che il SII è affidato non necessariamente all’azienda pubblica regionale denominata AQP (istituita dall’art. 5 della stessa legge regionale), ma ad una qualunque «azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, […] con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Da ciò deriva, per la resistente, che: a) la disposizione impugnata non prevede l’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP e, pertanto, non può essere qualificata come legge-provvedimento; b) per l’affidamento di tale servizio è necessaria, invece, l’adozione – all’esito «di una valutazione comparativa dell’offerta dell’azienda pubblica regionale e di eventuali imprese private concorrenti» – di un provvedimento amministrativo da parte dell’Autorità idrica pugliese, motivato e pienamente sindacabile in via giudiziale; c) la suddetta disposizione si limita ad orientare l’autorità idrica (con una norma di mero indirizzo, inidonea a vincolarne la discrezionalità), nel senso di indurla a valorizzare, nell’affidamento del SII, la «speciale missione» che, in base all’art. 106 del TFUE, consente l’eccezionale affidamento in house della gestione del servizio stesso, al fine di favorire il soddisfacimento – non sempre sufficientemente garantito dagli automatismi del mercato – dei bisogni vitali incomprimibili connessi all’uso del bene comune “acqua” (art. 1 della medesima legge reg. n. 11 del 2011). La difesa della Regione aggiunge che comunque, al fine di dissipare ogni equivoco interpretativo e far venir meno l’interesse dello Stato a ricorrere, è intenzione della Giunta regionale di modificare nel senso seguente la prima parte della disposizione impugnata, prima ancora che questa trovi applicazione: «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato dall’autorità idrica pugliese, nel rispetto della normativa comunitaria, a un’azienda pubblica regionale […]».
3.2.– Con riferimento alle censure relative all’art. 5 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, istitutivo dell’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)», la difesa della resistente osserva che la trasformazione in società per azioni dell’Ente autonomo per l’acquedotto pugliese era stata disposta dal d.lgs. n. 141 del 1999 ben prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ed a fini non già di tutela della concorrenza e dell’ambiente, ma solo di riordino degli enti pubblici nazionali (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), per favorire la privatizzazione, evitare aggravi per la finanza pubblica, favorire il riassetto funzionale ed organizzativo, migliorare l’efficienza della gestione (ai sensi dell’art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), cosí da incidere, se mai, nella materia, di competenza legislativa concorrente, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost., nel testo vigente). Il rispetto, da parte della Regione, dei princípi fondamentali posti dalla legislazione statale nelle suddette materie di competenza legislativa concorrente fa concludere la resistente per l’inammissibilità o la non fondatezza della questione in esame.
3.3.– Con riferimento, infine, all’art. 9 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente afferma che è intenzione della Giunta regionale di modificare tale disposizione «in senso aderente alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art. 97, comma terzo, della Costituzione», al fine di far venir meno l’interesse dello Stato al ricorso.
 
Considerato in diritto
1.− Con il ricorso n. 81 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso due questioni principali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto, la prima, l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese); la seconda, l’art. 11, comma 1, della stessa legge.
Con il ricorso n. 83 del 2001, il medesimo ricorrente ha promosso tre questioni principali di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), aventi ad oggetto, rispettivamente, l’art. 2, comma 1, l’art. 5 e l’art. 9, comma 1, di tale legge.
Il Presidente della Corte costituzionale ha successivamente disposto il rinvio della trattazione della questione riguardante l’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011. Ne deriva che il thema decidendum è limitato alla questione riguardante l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011, ed a quelle promosse con il ricorso n. 83 del 2011.
Cosí precisato l’oggetto del decidere, va ulteriormente rilevato che le questioni da esaminare riguardano leggi della Regione Puglia in tema di servizio idrico integrato (SII). L’identità del tema e delle parti ricorrenti e resistenti (Stato e Regione Puglia) rende opportuna la riunione dei giudizi, affinché questi siano congiuntamente trattati e decisi.
2.− La questione promossa con il ricorso n. 81 del 2011 ha ad oggetto, come visto, l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Tale lettera g) stabiliva – nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso – che il Direttore generale dell’«Autorità idrica pugliese» (autorità dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituita dall’art. 1 della medesima legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua») «predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l’Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo». La disposizione impugnata, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perché attribuisce al Direttore generale dell’Autorità idrica pugliese una funzione che la normativa emessa dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – cioè l’art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – assegna invece all’ente statale «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua», prevedendo che tale Agenzia «predispone una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», ossia (sempre ad avviso del ricorrente) le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorità d’àmbito e gestori del servizio idrico integrato.
In ordine alla questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, il comma 1 dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ha soppresso la disposizione impugnata, la quale è rimasta in vigore, pertanto, soltanto dal 3 giugno 2011 al 21 ottobre dello stesso anno. Durante tale periodo di vigenza non risulta predisposta, da parte del Direttore generale dell’Autorità idrica pugliese, alcuna convenzione tipo diretta a disciplinare i rapporti tra Autorità d’àmbito e gestori del servizio idrico integrato. Ne deriva che l’abrogazione disposta dal citato ius superveniens è idonea a superare le censure prospettate dal ricorrente ed è intervenuta quando la norma abrogata non aveva ancora avuto applicazione. Di qui la cessazione della materia del contendere.
3.− Con la prima questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 viene impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011, in forza del quale «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioè l’Azienda pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».
Per il ricorrente, tale comma víola, in primo luogo, l’art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i princípi del diritto dell’Unione europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), che sono direttamente applicabili nell’ordinamento italiano a séguito dell’abrogazione, con referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei SPL di rilevanza economica. Secondo la difesa dello Stato, detto parametro è violato in base alle seguenti considerazioni: a) il servizio idrico integrato (SII) costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in base all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell’Unione e, quindi, alla regola dell’affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l’applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio dall’ordinamento giuridico; b) la conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende pubbliche controllate», esige che tali eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza»; c) la disposizione denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo ma un atto legislativo – cioè mediante un atto di volontà politica, per sua natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all’ordinaria regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell’Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica. In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché la disposizione impugnata, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto affida la gestione del SII, direttamente ed a tempo indeterminato, ad uno specifico ente regionale, tanto da porsi in contrasto con il vigente comma 186-bis dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in base al quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO (Autorità d’àmbito territoriale ottimale) ed ai quali soltanto spetta il cómpito di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII, ferma restando – attenendo alle indicate materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente − la competenza legislativa esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l’esercizio.
La questione è fondata in riferimento all’evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., assorbito ogni altro profilo.
3.1.– Al riguardo, la Regione resistente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità della censura, perché il ricorrente non avrebbe esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata. Questa, secondo la Regione, sarebbe interpretabile nel senso che non sancisce l’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP, ma si limita ad imporre all’Autorità idrica pugliese di provvedere all’affidamento ad un’azienda pubblica regionale (anche diversa dall’AQP), la quale possieda il duplice requisito di realizzare «la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla» e di reinvestire «nel servizio […] almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Solo in tal modo, soggiunge la resistente, la normativa impugnata sarebbe coerente con l’art. 2, comma 2, lettera f), della precedente legge reg. Puglia n. 9 del 2011, il quale riserva all’Autorità idrica pugliese la funzione di provvedere con un proprio atto all’«affidamento della gestione del servizio idrico integrato».
L’eccezione non può essere accolta sia perché nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale il ricorrente – a differenza del giudice rimettente nell’incidente di costituzionalità – non ha l’onere di esperire, a pena di inammissibilità della questione, un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, sia perché il denunciato art. 2, comma 1, della legge reg. n. 11 del 2011 non è interpretabile nel senso indicato dalla Regione.
Sotto il primo aspetto, è sufficiente ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, pur non potendo avere per oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione della norma (sentenza n. 19 del 1956), è ammissibile anche quando la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall’indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 412 del 2001; n. 244 del 1997 e n. 482 del 1991), senza il previo esperimento del tentativo di giungere ad una interpretazione alternativa, idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Questa conclusione si giustifica in ragione della radicale differenza delle questioni promosse in via principale rispetto a quelle sollevate in via incidentale: nelle prime è lo stesso ricorrente (Stato o Regione), parte nel giudizio di costituzionalità, ad avanzare una propria interpretazione della norma denunciata, con riferimento all’astratta possibilità di applicazione della norma stessa; nelle seconde, cioè in quelle sollevate in via incidentale, è il giudice rimettente a dover fornire la dimostrazione della rilevanza del dubbio di costituzionalità, cioè del fatto che, in concreto, il giudizio a quo «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») e quindi, in particolare, che il dubbio di costituzionalità non possa essere risolto facendo uso degli strumenti interpretativi a disposizione dell’autorità giurisdizionale. Solo per l’incidente di costituzionalità dunque – e non per il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via di azione – è richiesto al rimettente, a pena di inammissibilità della questione, un previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che «la risoluzione dell’eventuale dubbio interpretativo in ordine alla norma impugnata è lasciata alla preliminare valutazione del rimettente, vuoi ai fini della richiesta motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo vuoi in ossequio all’obbligo, pure posto a carico dello stesso giudice, della interpretazione adeguatrice, ove possibile, alla Costituzione» (citata sentenza n. 412 del 2001).
Sotto il secondo aspetto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la legge regionale n. 11 del 2011 può essere interpretata solo nel senso che essa stessa provvede all’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP. Infatti detta legge, nel disporre che la gestione del SII è affidata ad un’azienda pubblica regionale con particolari caratteristiche e nell’istituire contestualmente una specifica azienda con tali caratteristiche (a quanto consta, l’unica del genere) con il fine di gestire il SII, individua proprio in tale azienda (l’AQP) l’affidataria della gestione del servizio e – attraverso la determinazione delle caratteristiche generali degli affidatari – anche le forme di gestione utilizzabili, inibendo cosí all’Autorità idrica pugliese di procedere alla scelta, previa valutazione comparativa delle modalità di gestione e degli affidatari. In tal modo la legge reg. n. 11 del 2011 risulta incompatibile con il citato art. 2, comma 2, lettera f), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 – secondo il quale è, invece, l’Autorità idrica pugliese a provvedere all’affidamento della gestione del SII – e ne ha perciò determinato, in quanto lex posterior incompatibile, l’abrogazione tacita.
3.2. – Nel merito, occorre sottolineare che la disciplina dell’affidamento della gestione del SII attiene, come piú volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). Nella specie, anche dopo l’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal 21 luglio 2011, ad opera dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, recante «Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»), resta vigente il disposto del terzo periodo del comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in forza del quale alla legge regionale spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO e, quindi, anche la competenza di deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato e di aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste funzioni, infatti, erano attribuite all’AATO dai commi 1 e 2 dell’art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali aggiungevano, rispettivamente, che la forma di gestione era deliberata «fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (comma 1) e che l’aggiudicazione avveniva «mediante gara […] in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […]» (comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai richiamati commi 5 e 7 dell’art. 113 è stata delegificata ed abrogata dal combinato disposto dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (in quanto «incompatibili» con tale art. 23-bis) e dell’art. 12, comma 1, lettera a), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che, prima ancora, questa Corte, con sentenza n. 272 del 2004, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo e del terzo periodo del comma 7. Tuttavia tale abrogazione e l’indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale hanno fatto venir meno soltanto il vincolo che i due commi abrogati imponevano alle AATO (e, pertanto, anche ai successori di queste, individuati con legge regionale) di adottare esclusivamente alcune specifiche forme di gestione e di rispettare particolari criteri e, perciò, non hanno soppresso la funzione propria delle AATO medesime di deliberare le forme di gestione del SII e di aggiudicare tale gestione, nel rispetto dei princípi e delle disposizioni vigenti nel diritto dell’Unione europea. In proposito, è appena il caso di sottolineare che i piú volte menzionati commi 5 e 7 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 non hanno ripreso vigore a séguito della dichiarazione dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 per effetto dell’esito del referendum indetto con d.P.R. 23 marzo 2011. Come questa Corte ha piú volte affermato, infatti, dall’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n. 24 del 2011; sull’esclusione, di regola, dell’effetto retroattivo dell’abrogazione referendaria, ordinanza n. 48 del 2012).
Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la suddetta normativa statale, perché – disponendo che la gestione del SII è affidata ad un’azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche – da un lato esclude che l’ente regionale successore delle competenze dell’AATO (ossia l’Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall’altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un’azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell’unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell’azienda denominata «Acquedotto pugliese – AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, come già rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosí determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell’evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimità costituzionale dell’impugnata normativa regionale (sulla legittimità costituzionale delle leggi statali, emesse nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l’esercizio in via legislativa della funzione amministrativa regionale, ex plurimis, sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008).
4.− La seconda questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha ad oggetto l’art. 5 della suddetta legge reg. Puglia n. 11 del 2011, che istituisce – come sopra ricordato − l’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, mediante trasformazione del preesistente «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese», con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59). L’articolo è impugnato per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché – pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (la quale è destinata ad operare, in base al predetto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l’esercizio delle attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, cioè per l’esercizio delle attività in cui si articola il SII) – finisce «per privare di qualsiasi funzione» la s.p.a. Acquedotto pugliese e, quindi, finisce «per svuotare di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo n. 141 del 1999, riconducibile alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La questione è fondata.
Va premesso, al riguardo, che la normativa regionale denunciata deve essere valutata in riferimento al quadro costituzionale vigente al momento della sua emanazione, cioè a quello successivo alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non (come invece pare adombrare la resistente Regione Puglia) alle norme costituzionali esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 1999, il quale ha direttamente costituito la s.p.a. Acquedotto pugliese, il cui patrimonio ed i cui rapporti sono oggetto del censurato “subentro” in favore dell’AQP. Di qui la pertinenza dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente.
Ciò posto, non è dubbio che detta normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale; società nel cui oggetto sociale rientra la «gestione del ciclo integrato dell’acqua» e che è destinata ad operare (in base al citato d.lgs. n. 141 del 1999) almeno fino al 31 dicembre 2018. In considerazione di tale contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i rapporti dell’indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile – oltre che alla materia ordinamento civile – alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base agli evocati parametri costituzionali (come evidenziato dalle sopra citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). La previsione del subentro dell’AQP nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, ponendosi in palese contrasto con la suddetta disciplina statale (che non prevede tale subentro), integra, perciò, la denunciata illegittimità costituzionale.
5.− La terza questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha ad oggetto l’art. 9, comma 1, della medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, in base al quale «Il personale in servizio presso l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali». Per il ricorrente, tale normativa, nel prevedere il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese all’Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, víola: a) l’art. 3 Cost., perché irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell’AQP, prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone invece per la generalità dei pubblici dipendenti; b) l’art. 51 Cost., perché, privilegiando il personale già in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti all’assunzione presso l’AQP, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97, terzo comma, Cost., perché il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli dell’AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell’interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonché all’imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione; d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
Anche tale questione è fondata.
La normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato, la s.p.a. Acquedotto pugliese, nell’organico di un soggetto pubblico regionale, l’Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi − come piú volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni (ex plurimis, sentenza n. 190 del 2005). Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova, nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice (che non risulta dal testo della legge regionale, non è indicata dalla Regione resistente e, allo stato degli atti, neppure appare ricavabile aliunde), tanto da risolversi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata (sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all’art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio, ex plurimis, sentenze n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). Risulta, dunque, violato l’art. 97 Cost. Le ulteriori censure restano assorbite.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 83 del 2011, indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI