Ordinanza 262/2013

Ordinanza  262/2013
GiudizioGIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Camera di Consiglio del 09/10/2013    Decisione  del 04/11/2013
Deposito del 07/11/2013   Pubblicazione in G. U. 13/11/2013
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19/12/2008.
Massime:
Atti decisi:confl. pot. amm. 7/2013

ORDINANZA N. 262
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Enrico La Loggia nei confronti dei dottori Claudio Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri, promosso dalla Corte d’Appello di Milano, seconda sezione civile, con ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 2013 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che la Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, con ricorso del 12 febbraio-19 marzo 2013, depositato il 9 maggio 2013, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 19 dicembre 2008, con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da parte di Claudio Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri nei confronti del deputato Enrico La Loggia concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo quanto riferito dalla Corte d’appello: a) Claudio Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri (tutti magistrati componenti l’Ufficio centrale circoscrizionale estero) hanno proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dalle dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rilasciate dal convenuto al quotidiano Il Corriere della Sera e contenute nell’articolo del 18 giugno 2006 dal titolo «La Loggia: “Brogli inenarrabili. Abbiamo le prove Vittoria alle elezioni”»; b) in particolare l’articolo di stampa in questione riportava le seguenti frasi: «La Loggia ribadisce inoltre la posizione di Forza Italia sulle elezioni: “Abbiamo le prove di averle vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all’estero, abbiamo la certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioè di falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso”»; c) il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda a seguito della deliberazione d’insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati, senza sollevare conflitto di attribuzione; d) gli attori hanno proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, sollecitando la proposizione di conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati;
che, per la Corte d’appello di Milano, non vi sarebbero, nella specie, i presupposti della prerogativa d’insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati, perché non risulterebbe alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile al deputato La Loggia che possa far ritenere sussistere tra tale funzione e le dichiarazioni (rese extra moenia) il «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della ricorrente Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, che ha promosso il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI