Ordinanza 297/2013

Ordinanza  297/2013
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del 19/11/2013    Decisione  del 02/12/2013
Deposito del 06/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:Artt. 6 e 7, c. da 1° a 6°, del decreto legge 30/12/2009, n. 195, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1°, della legge 26/02/2010, n. 26.
Massime:
Atti decisi:ordd. 149 e 245/2011

ORDINANZA N. 297
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7, commi da 1 a 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 30 dicembre 2010 e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 13 settembre 2011, iscritte, rispettivamente, ai nn. 149 e 245 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della FIBE S.p.a., della A2A S.p.a. ed altra e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Benedetto Giovanni Carbone per la FIBE s.p.a., Ernesto Conte per la A2A s.p.a. ed altra e l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha promosso, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 1 del primo Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26;
che, riferisce il TAR rimettente, il Governo, in relazione al termovalorizzatore di Acerra, era intervenuto, con il decreto-legge n. 195 del 2009 (art. 6 e art. 7, commi 1, 2 3, 4, 5 e 6), per disciplinare il trasferimento dell’impianto;
che, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del citato decreto, il valore dell’indennizzo dovuto era stato determinato sulla base di una valutazione dell’ENEA riferita al 2005-2006 (e dunque con un valore non rivalutato alla data del trasferimento), e inoltre senza prevedere la copertura di spesa per l’acquisto del termovalorizzatore;
che la FIBE S.p.a. aveva proposto il ricorso introduttivo del giudizio a quo, denunciando che la normativa citata, in violazione, tra l’altro, dell’art. 1 del primo protocollo alla Convenzione EDU, non aveva individuato né il soggetto destinatario del trasferimento, né il termine entro il quale l’operazione doveva avere luogo, né, soprattutto, la quantificazione del corrispettivo di tale cessione;
che, secondo il rimettente, il ricorso risultava infondato nella parte in cui la predetta FIBE contestava le norme di cui all’art. 7, commi 4 e 6, attinenti alla previsione della stipulazione solo eventuale di un contratto di affitto dell’impianto fino al definitivo trasferimento della proprietà, e inammissibile nella parte in cui riguardava il comma 5 dello stesso articolo, relativo alla mancata attribuzione dei ricavi derivanti dalla cessione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto di Acerra;
che, osserva il TAR Lazio, le disposizioni censurate ledono le invocate norme a tutela del diritto di proprietà previste dalla Cedu e dalla Costituzione, dal momento che, per gli ordinari interventi espropriativi, non sarebbe ammesso altro criterio di calcolo dell’indennizzo che non sia quello del valore di mercato, laddove, invece, nel caso di specie sarebbe previsto un indennizzo corrispondente a un valore non attuale e, peraltro, destinato ad essere ridotto dell’importo del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento;
che si è costituita la FIBE S.p.a. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, affermando la manifesta infondatezza della questione;
che, con memoria depositata in data 28 marzo 2012, la F.I.B.E. S.p.a. ha illustrato le proprie richieste e ha dato atto della sussistenza di trattative per la definizione bonaria della vicenda;
che, con ordinanza del 13 settembre 2011, il Consiglio di Stato, pronunciando sull’appello, proposto da FIBE S.p.a., avverso la citata sentenza non definitiva del TAR Lazio, nella parte in cui il ricorso della FIBE era stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., e all’art. 1 del primo Protocollo della Convenzione EDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 4, 5 e 6, del citato d.l. n. 195 del 2009;
che, secondo il Consiglio di Stato, quanto ai commi 4 e 6, il primo giudice aveva omesso di considerare che, a fronte dell’immediata utilizzazione del bene da parte dell’amministrazione, il legislatore avesse previsto la mera autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto da parte dell’amministrazione stessa, peraltro a condizioni estremamente onerose per l’appellante;
che, quanto alla parte in cui dichiarava l’inammissibilità della doglianza relativa alla devoluzione dei ricavi (e per l’effetto, l’irrilevanza della relativa questione di legittimità della norma) per mancata impugnazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3745 del 2009 – che prevedeva la stipula tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., di apposita convenzione per regolare la cessione di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore, con attribuzione delle risorse conseguenti a favore del fondo di protezione civile – la questione sarebbe ammissibile, atteso che la concreta lesività della disposizione si sarebbe realizzata proprio con l’impugnato art. 7, comma 5, del d.l. n. 195 del 2009, con il quale veniva disposta la spettanza al Dipartimento della Protezione civile dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto;
che, superata la censura di inammissibilità per tardività, anche l’appropriazione dei proventi della produzione di energia elettrica avrebbe avuto carattere espropriativo, in contrasto con i parametri evocati;
che si sono costituite in giudizio la FIBE S.p.a., che insiste per l’accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, e la Partenope Ambiente S.p.a. e la A2A S.p.a., che chiedono che la stessa sia dichiarata infondata;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, si è costituito nel giudizio di costituzionalità anche il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., sottolineando come, poiché nel giudizio a quo era stata prospettata, in via prioritaria, una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (T.F.U.E.), il rimettente avrebbe dovuto disporre il rinvio alla Corte di giustizia di Lussemburgo, ed osservando, nel merito, in relazione alla sola questione di costituzionalità del censurato art. 7, comma 5, che la stessa sarebbe inammissibile e infondata;
che, con memoria depositata in data 27 marzo 2012, la A2A S.p.a. e la Partenope Ambiente S.p.a. hanno chiesto che, in seguito all’adozione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), sia disposta la restituzione degli atti al rimettente al fine di valutare la persistente rilevanza della questione;
che, con memoria depositata in data 28 marzo 2012, la FIBE S.p.a., pur senza prendere posizione in merito alla richiesta di restituzione atti, ha svolto alcune considerazioni a sostegno della sollevata questione e a confutazione delle tesi difensive della GSE S.p.a., della A2A S.p.a. e della Presidenza del Consiglio;
che successivamente, la GSE S.p.a. ha insistito nella richiesta di restituzione atti, mentre la FIBE S.p.a. ha dato atto di essere stata interamente soddisfatta nelle proprie pretese;
che, nel corso dell’udienza, anche l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che fosse disposta la restituzione atti al tribunale rimettente.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha promosso, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, all’art. 1 del primo Protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26;
che il Consiglio di Stato, pronunciando sull’appello, proposto da FIBE s.p.a., avverso la sentenza non definitiva del TAR Lazio, nella parte in cui il ricorso della FIBE era stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., e all’art. 1 del primo Protocollo della Convenzione EDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 195 del 2009;
che, successivamente, in data 23 dicembre 2011 e 9 gennaio 2012 è stato stipulato dalla Presidenza del Consiglio con la FIBE S.p.a. – su conforme parere dell’Avvocatura dello Stato e dello stesso Consiglio di Stato – un accordo transattivo, in virtù del quale la predetta società ha dichiarato di impegnarsi a rinunciare ad ogni azione, diritto o pretesa verso la Presidenza del Consiglio, inerente al titolo di proprietà del bene e alla relativa utilizzazione dal momento del pagamento della somma di euro 355.550.249,84, da effettuare (attesa l’avvenuta proroga del termine in un primo tempo fissato entro il 31 gennaio 2012) entro il 30 giugno 2012;
che detto accordo transattivo prevede l’accettazione da parte della FIBE S.p.a. del predetto valore di indennizzo e l’accettazione della somma di euro 110.000.000 a titolo di canoni per l’utilizzazione dell’impianto fino al definitivo trasferimento della proprietà;
che la FIBE S.p.a. ha, altresì, accettato la deduzione, dalla somma complessiva, di quanto ad essa anticipato dallo Stato per l’ultimazione dell’impianto;
che, in attuazione degli impegni assunti con tale transazione, è stato disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, il trasferimento del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa individuazione dei mezzi per far fronte al pagamento nei fondi (regionali) per le aree sottoutilizzate (FAS) – in seguito divenuti Fondi per lo sviluppo e la coesione – relativi al triennio 2007-2011;
che è stato disposto, altresì, l’inserimento, in diversi, successivi decreti-legge, di una disposizione che autorizza la Regione Campania ad acquistare il termovalorizzatore di Acerra utilizzando il Fondo per le Aree Sottoutilizzate;
che il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale), in conseguenza di alcune osservazioni, in materia di copertura, mosse alla disposizione in Commissione Bilancio e Finanze, è stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 28, con esclusione della autorizzazione suddetta;
che, nella stessa legge di conversione, è stato prorogato, come si è detto, al 30 giugno 2012 il termine previsto dalla censurata disposizione per il definitivo trasferimento del termovalorizzatore;
che la disposizione sul trasferimento dell’impianto è stata successivamente reinserita nell’art. 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento);
che il predetto decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, con la conferma della disposizione che prevede trasferimento del termovalorizzatore alla Regione Campania e il pagamento della somma di euro 355.550.249,84 con l’impiego dei fondi FAS regionali;
che, nella memoria illustrativa dalla stessa FIBE S.p.a. si dà atto che, in data 27 maggio 2012, è intervenuto il pagamento della somma, con integrale soddisfazione delle sue ragioni e pretese;
che, in presenza della richiamata normativa – che dispone, nell’immediato, quel trasferimento di proprietà e quell’indennizzo di cui la FIBE S.p.a. lamentava la mancanza e sostituisce l’indennizzo contestato con un altro, accettato dalla ricorrente –, è indispensabile, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte in materia (sentenze nn. 40 del 2012, 178 del 2011 e 119 del 2008), consentire ai giudici rimettenti di verificare, alla luce di tale ius superveniens, la persistente rilevanza della questione nei giudizi a quibus

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI