Ordinanza 319/2013

Ordinanza  319/2013
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del 03/12/2013    Decisione  del 10/12/2013
Deposito del 17/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 48, c. 12°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Massime:
Atti decisi:ord. 163/2012

ORDINANZA N. 319
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nel procedimento penale a carico di P.E., con ordinanza del 15 marzo 2012, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visti l’atto di costituzione di P.E., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Daniela d’Amuri per P.E. e l’avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 15 marzo 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non riconosce all’autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale in ordine all’affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati agli organi di polizia, che ne abbiano fatto richiesta per l’impiego in attività di polizia, e ciò anche quando si tratti di beni aziendali;
che il giudice a quo premette di aver affidato in custodia giudiziale agli organi di polizia, con provvedimento del 6 aprile 2011, diciotto autovetture facenti parte del patrimonio aziendale di una impresa esercente la compravendita di autoveicoli, sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale relativo ad uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
che il predetto provvedimento era stato emesso sulla base dell’art. 2-undecies, comma 3-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, ove si stabiliva che «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all’Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale»: disposizione estesa dall’art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, anche ai beni sequestrati nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.;
che avverso il provvedimento la persona sottoposta alle indagini aveva proposto opposizione, dichiarata inammissibile dal giudice rimettente con ordinanza del 28 aprile 2011;
che, a seguito di ricorso dell’interessato, la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza, ritenendo che l’opposizione dovesse essere riqualificata come incidente di esecuzione, sul quale, pertanto, il giudice a quo si trova chiamato a decidere;
che, ciò premesso, il rimettente assume che, alla luce del disposto dell’art. 116, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sopravvenuto nelle more, il caso oggetto del procedimento a quo dovrebbe ritenersi attualmente regolato dall’art. 48, comma 12, del medesimo decreto legislativo, che reca, peraltro, una disposizione identica a quella del citato art. 2-undecies, comma 3-bis, della legge n. 575 del 1965;
che il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma, rilevando come la stessa non riconosca all’autorità giudiziaria alcun potere discrezionale di valutazione di fronte alla richiesta degli organi di polizia, intesa ad ottenere l’affidamento in custodia giudiziale di beni mobili sequestrati, per l’impiego in attività di polizia;
che tale conclusione si imporrebbe alla luce del chiaro tenore letterale della previsione normativa, la quale, per un verso, si avvale dell’indicativo presente «sono affidati», anziché della formula «possono essere affidati» (utilizzata, invece, con riguardo all’ipotesi dell’affidamento dei beni all’Agenzia, ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale), e, per altro verso, non specifica i parametri che dovrebbero orientare l’esercizio di un ipotetico potere discrezionale dell’autorità giudiziaria nella decisione sulla richiesta;
che la disposizione denunciata violerebbe, di conseguenza, l’art. 3 Cost., sottoponendo irrazionalmente al medesimo trattamento situazioni eterogenee: l’autorità giudiziaria si troverebbe, infatti, vincolata ad accogliere la richiesta di affidamento formulata dagli organi di polizia a prescindere dalla destinazione funzionale dei beni sequestrati e, in particolare, indipendentemente dal fatto che si tratti di beni non destinati all’esercizio di un’attività imprenditoriale o, al contrario, di beni facenti parte – come nella specie – di un complesso aziendale;
che la norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 41 Cost., che sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata, in quanto l’attività imprenditoriale potrebbe essere pregiudicata ove i beni che compongono l’azienda ad essa strumentale, o una cospicua parte di essi, fossero affidati ad un organo diverso da quello specificamemente deputato all’amministrazione giudiziaria delle aziende sottoposte a sequestro, cui il legislatore, già con l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ha demandato compiti di gestione «da intendersi in senso dinamico»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie concreta e chiedendo, altresì, nel merito, che la questione sia dichiarata infondata;
che si è costituito, inoltre, P.E., persona sottoposta alle indagini nel procedimento a quo, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, respinta nel merito.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non riconosce all’autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale in ordine all’affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati agli organi di polizia, i quali ne abbiano fatto richiesta per l’impiego in attività di polizia, e ciò anche quando si tratti di beni aziendali;
che, successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, è intervenuto l’art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale ha, tra l’altro, sostituito il censurato art. 48, comma 12, del d.lgs. n. 159 del 2011;
che, a seguito della novella, la disposizione denunciata non si occupa più dell’affidamento in custodia giudiziale dei beni sequestrati;
che la materia è disciplinata, per converso, dal nuovo comma 5-bis dell’art. 40 del d.lgs. 159 del 2011, aggiunto dal medesimo art. 1, comma 189, della legge n. 228 del 2012, ove si stabilisce che «I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale»;
che, con specifico riguardo al tema sottoposto all’esame di questa Corte, particolare rilievo assume l’avvenuta sostituzione della voce verbale «sono affidati» – presente nella norma censurata previgente e che, nella ricostruzione del rimettente, sarebbe valsa a rendere indefettibile l’affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia richiedenti – con l’espressione «possono essere affidati», utilizzata anche con riguardo all’ipotesi dell’affidamento ad altri soggetti;
che deve essere, di conseguenza, ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI