Ordinanza 324/2013

Ordinanza  324/2013
Giudizio
Presidente MAZZELLA - Redattore LATTANZI
Camera di Consiglio del 04/12/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 23/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 17, c. 1°, della legge 22/05/1978, n. 194.
Massime:
Atti decisi:ord. 48/2013

ORDINANZA N. 324
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), promosso dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di B.G. ed altri, con ordinanza del 3 aprile 2012, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2012 (r.o. n. 48 del 2013), il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d’ufficio, invece che a querela di parte;
che il giudice rimettente premette di essere stato investito del procedimento penale a carico di alcuni medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale civile di Oderzo (TV), imputati del delitto di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, per aver cagionato colposamente a una paziente, ormai prossima al parto, l’interruzione della gravidanza e la morte intrauterina del feto;
che prima dell’emissione del decreto di citazione, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei medici, essendo stata integralmente risarcita dei danni subiti, ma il processo era proseguito, perché il reato contestato agli imputati era procedibile d’ufficio;
che, alla prima udienza dibattimentale, la difesa degli imputati aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, in relazione all’art. 3 Cost., per l’evidente «disparità di trattamento dal punto di vista processuale per l’ipotesi dell’aborto colposo rispetto all’ipotesi delle lesioni gravissime regolate dal codice penale»;
che, secondo la ricostruzione del quadro normativo effettuata dal tribunale rimettente, l’aborto – costituendo in seguito alla riforma del 1978 un reato autonomo e non più una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali – anche se colposo, è procedibile d’ufficio, e non a querela di parte, diversamente dalle varie ipotesi di lesioni personali colpose gravissime previste dagli artt. 583, secondo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, tra le quali era originariamente inserito anche l’aborto;
che, ad avviso del giudice rimettente, «nel contesto di una legge che ha introdotto e regolato, appunto, la (parziale) legalità delle pratiche abortive», il regime di procedibilità dell’aborto colposo dà luogo a un contrasto «quanto meno stridente, soprattutto se confrontato con l’analoga disciplina attualmente prevista per le lesioni gravi o gravissime, in generale e nello specifico, allorché dovute a colpa professionale medica e, proprio per questo motivo, il diverso trattamento procedurale delle diverse fattispecie di reato appare confliggere con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non risultando determinato da una precisa e motivata scelta del legislatore»;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 2 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «il regime di procedibilità dei reati attiene alla competenza specifica del legislatore e alla sua sfera di discrezionalità».
Considerato che il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d’ufficio, invece che a querela di parte, diversamente da quanto prevede l’art. 590 del codice penale per le lesioni personali gravissime;
che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell’affermare che la scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità (ex plurimis, sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del 1987; ordinanze n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999; nonché, con specifico riferimento al reato di lesioni personali, ordinanze n. 178 del 2003 e n. 204 del 1988);
che, in questa prospettiva, la scelta della procedibilità d’ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza si risolve in un’opzione di politica legislativa, che si sottrae a una possibile censura di legittimità costituzionale;
che, inoltre, in seguito alla riforma attuata con la legge n. 194 del 1978, non può utilmente proporsi una comparazione tra l’aborto colposo e le lesioni personali colpose, perché l’aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all’integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità (art. 31, secondo comma, Cost.), e alla tutela del concepito, desumibile dall’art. 2 Cost. (sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975);
che la questione di legittimità costituzionale va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), promossa, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI