Sentenza 24/2014

Sentenza  24/2014
GiudizioGIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del 14/01/2014    Decisione  del 10/02/2014
Deposito del 13/02/2014   Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Norme impugnate: Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione - Sez. 5.a penale - del 29/11/2012, n. 46340; delle ordinanze della Corte d'Appello di Milano - Sez. 4.a penale - del 28/01/2013 e del 04/02/2013; della sentenza della Corte d'Appello di Milano - Sez. 4.a penale - del 12/02/2013, n. 985.
Massime:
Atti decisi:confl. pot. mer. 4/2013 e 8/2013

SENTENZA N. 24
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di cassazione, quinta sezione penale, del 19 settembre 2012, n. 46340, delle ordinanze della Corte d’appello di Milano, quarta sezione penale, del 28 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 e della sentenza della Corte d’appello di Milano, quarta sezione penale, del 12 febbraio 2013, n. 985, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 24 aprile ed il 24 ottobre 2013, depositati in cancelleria il 9 maggio e il 31 ottobre 2013 ed iscritti ai numeri 4 e 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di merito.
Udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati dello Stato Massimo Giannuzzi e Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato, per la fase di ammissibilità, l’11 febbraio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione in riferimento alla sentenza n. 46340 del 19 settembre 2012, con la quale la quinta sezione penale della medesima Corte – in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano e, parzialmente, dalle parti civili – ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi dell’art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano. La sentenza della Corte di cassazione viene censurata anche nella parte in cui – puntualizza il ricorso – aveva annullato «le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con cui la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli allora indagati Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nel corso degli interrogatori cui erano stati sottoposti nella fase delle indagini preliminari».
Il ricorso viene proposto anche contro la Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, in riferimento, anzitutto, alla ordinanza emessa il 28 gennaio 2013, con la quale è stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla locale Procura generale, in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione di cui si è detto, ammettendo altresì la produzione, da parte della difesa dell’imputato Mancini, della nota dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) del 25 gennaio 2013, prot. n. 15631/2.24/GG.02, recante la comunicazione al predetto imputato del contenuto della nota del Dipartimento informazioni della sicurezza (DIS). In tale nota – sottolinea il ricorrente –, il DIS aveva rappresentato che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rilevato «la perdurante vigenza del segreto di Stato, così come apposto, opposto e confermato nel corso del procedimento penale avente ad oggetto il fatto storico del sequestro di Abu Omar dai Presidenti del Consiglio dei ministri pro tempore, su tutti gli aspetti attinenti a qualsiasi rapporto intercorso tra Servizi di intelligence nazionali e stranieri, ancorché in qualche modo collegati o collegabili con il fatto storico costituito dal sequestro in questione, nonché agli interna corporis, intesi quali modalità organizzative ed operative».
Rievocate le articolate vicende che avevano contrassegnato l’iter del procedimento penale, il ricorrente osserva come tanto la sentenza della Corte di cassazione quanto l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, il 28 gennaio 2013 (nella parte in cui ha ammesso la produzione degli atti di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010) nonché l’ordinanza con cui, il 4 febbraio 2013, la medesima Corte territoriale ha omesso di procedere all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati, a norma dell’art. 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), risulterebbero «gravemente lesive delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità preposta all’apposizione, alla tutela ed alla conferma del segreto di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 124/2007».
Da qui il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto per violazione degli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 della Costituzione e con riguardo agli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40 (sostitutivo dell’art. 202 cod. proc. pen.) e 41 della richiamata legge n. 124 del 2007.
In punto di ammissibilità, il ricorrente rievoca la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di legittimazione attiva del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre, quanto alla legittimazione delle altre parti del conflitto – certamente competenti a manifestare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono –, si sottolinea la funzione costituzionale della Corte di cassazione come organo di ultima istanza cui è deputato il controllo della legittimità delle sentenze e dei provvedimenti in materia di libertà personale, e la competenza della Corte d’appello ad adottare provvedimenti istruttori destinati a diventare definitivi.
Quanto alla ammissibilità del ricorso sotto il profilo oggettivo, si rivendica il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di sicurezza dello Stato – nella specie concretizzatosi nella apposizione del segreto di Stato e nella conferma di esso con riferimento ai rapporti tra i Servizi italiani e la Central intelligence agency (CIA) nonché agli interna corporis del Servizio, anche in ordine al fatto storico del sequestro di Nasr Osama Mustafà, alias Abu Omar – che nella specie sarebbe stato leso dai provvedimenti giurisdizionali oggetto di censura.
Nel merito, si osserva come, a far tempo dalla sentenza n. 86 del 1977, la Corte costituzionale, nell’evidenziare il livello supremo dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, ha individuato nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del potere, di natura squisitamente politica, di segretazione: la strumentalità di tale potere alla salvaguardia dei valori supremi per la salus rei publicae giustifica, poi, la «non segretabilità dei fatti eversivi dell’ordine costituzionale». Di ciò è espressione la legge n. 124 del 2007 che, all’art. 1, attribuisce appunto al Presidente del Consiglio dei ministri la responsabilità generale della politica della informazione per la sicurezza ed il compito di apporre e tutelare il segreto di Stato e di confermarne la opposizione. Il ricorrente puntualizza, poi, il contenuto degli artt. 39, 40 e 41 della stessa legge, segnalandone i profili di rilevanza agli effetti dell’oggetto del ricorso.
Ebbene, alla luce del richiamato quadro normativo, la Corte di cassazione, mentre afferma correttamente – secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009 – che il segreto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli interna corporis, anche se relativi alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar, erra nel ritenere che il segreto sia limitato ai rapporti tra Servizi che si siano estrinsecati nella realizzazione di operazioni comuni, dal momento che una simile conclusione non può fondarsi sulla circostanza – risultante da una nota dell’11 novembre 2005 – della assoluta estraneità del Governo italiano e del Servizio al sequestro di Abu Omar. Sarebbe dunque arbitrario circoscrivere il segreto alle sole operazioni cogestite dai Servizi e legittimamente approvate dai vertici dei Servizi italiani, con conseguente lesione della sfera delle attribuzioni spettanti in materia al Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare per ciò che attiene alla determinazione in concreto dell’ambito di operatività del segreto di Stato.
Risulterebbe a sua volta lesivo di tali prerogative, ancorché sotto altro profilo, anche l’annullamento delle statuizioni con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale esercitata nei confronti degli imputati italiani che avevano opposto il segreto di Stato, nonché delle ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la medesima Corte d’appello aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese, quali indagati, da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori, malgrado il segreto di Stato da loro opposto fosse stato confermato; annullamento cui ha fatto seguito, da parte del giudice del rinvio, la pronuncia della ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale è stata ammessa la produzione di tali dichiarazioni. Ciò avrebbe determinato la arbitraria esclusione della operatività del segreto in ordine ai rapporti tra Servizio italiano e CIA e in merito alle direttive impartite dal direttore del SISMI circa il fatto storico del sequestro di Abu Omar, dal momento che era precluso per l’autorità giudiziaria utilizzare, anche indirettamente, le notizie coperte dal segreto. Non sarebbe corretta l’affermazione – contenuta nella richiamata ordinanza del 28 gennaio 2013 – secondo la quale la restituzione dei verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini sarebbe stata disposta in quanto irrilevanti ai fini del decidere: ciò riguarderebbe, infatti, le sole circostanze che nel caso specifico non fossero coperte da segreto di Stato, nei termini innanzi detti e ricostruiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009, la cui vigenza – ribadita dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di interpello formulato dal Giudice della udienza preliminare – è stata da ultimo riaffermata dalla nota AISE prodotta dalla difesa di Mancini nel corso della udienza del 28 gennaio 2013.
La sentenza della Corte di cassazione – puntualizza ancora il ricorrente – sarebbe censurabile anche nella parte in cui afferma la tardività dell’apposizione del segreto agli atti ed ai documenti acquisiti in riferimento al sequestro di Abu Omar, essendo una simile affermazione in contrasto con la citata sentenza n. 106 del 2009. La Cassazione, infatti, avrebbe stravolto il significato di tale ultima pronuncia, nel senso che, avendo i soggetti tenuti alla opposizione del segreto formulato tale opposizione solo successivamente alla acquisizione dei documenti da parte della autorità giudiziaria, gli atti, essendo stati legittimamente acquisiti, non sarebbero inutilizzabili, ma comporterebbero l’uso di cautele atte ad impedire la divulgazione del segreto. La Corte costituzionale, infatti, pur avendo negato la portata di una retroattiva demolizione della attività di indagine, aveva puntualizzato come l’opposizione del segreto successiva alla acquisizione non fosse una evenienza processualmente indifferente: tanto che si dichiarò che non spettava alla autorità procedente porre i documenti non “omissati” a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio. Ciò risulterebbe anche da altro passo della sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009, ove si è puntualizzato come anche la legittima acquisizione di elementi di prova – nella specie riferita alle intercettazioni telefoniche disposte “a tappeto” su utenze intestate al SISMI – non escludesse la necessità di non utilizzare quegli elementi che dovessero risultare coperti dal segreto, posto che questo funge da «sbarramento al potere giurisdizionale, nel senso di “inibire all’Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto”».
Da qui lo iato tra la sentenza della Corte di cassazione ed i princípi affermati dalla Corte costituzionale, con conseguente lesione delle prerogative del ricorrente, «mantenendo all’interno del circuito divulgativo del processo documenti in relazione ai quali era stato opposto e confermato il segreto di Stato».
La sentenza della Corte di cassazione sarebbe censurabile anche laddove ha limitato l’inutilizzabilità delle testimonianze, delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova sugli interna corporis, facendo salva la utilizzabilità di quegli elementi in relazione alle condotte poste in essere a titolo individuale dagli agenti del Servizio, al di fuori di operazioni riconducibili al SISMI. Ciò risponde, infatti, alla già confutata tesi secondo la quale il segreto avrebbe coperto soltanto le operazioni approvate dal Servizio.
Da tutto ciò, la lesione delle prerogative del ricorrente, anche in relazione alla ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale la Corte d’appello aveva accolto, proprio in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione, la produzione dei verbali di interrogatorio degli indagati già menzionati, trattandosi di fonti di prova certamente coperte da segreto di Stato. Lesione che si lamenta anche in relazione alla ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese ha omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato, opposto dagli imputati, senza conseguentemente sospendere ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto di segreto, consentendo così al Procuratore generale di svolgere la propria requisitoria, ripresa dagli organi di informazione, utilizzando ampiamente le fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Conclusivamente, viene formulata istanza di sospensione della sentenza della Corte di cassazione e del giudizio di rinvio, al fine di non aggravare la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il ricorrente chiede, dunque, dichiararsi che:
a) non spettava alla Corte di cassazione annullare i proscioglimenti degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nonché le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro di Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tutt’ora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento avente ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato successivamente opposto il segreto di Stato;
b) non spettava alla Corte d’appello di Milano né ammettere la produzione, da parte della Procura generale, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori – atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – né omettere l’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere, consentendogli in tal modo di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Correlativamente, si domanda l’annullamento, in parte qua, previa sospensione della relativa efficacia, della sentenza della Corte di cassazione n. 46340 del 2012, nonché, previa sospensione della relativa efficacia, delle ordinanze pronunciate dalla Corte d’appello di Milano in data 28 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013, in riferimento ai profili e per le parti innanzi indicate.
1.1.– Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 69 del 2013 e poi nuovamente depositato presso la cancelleria di questa Corte, dopo le rituali notifiche, il 9 maggio 2013.
2.– Con ricorso depositato, per la fase di ammissibilità, il 3 luglio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte d’appello di Milano, in persona del Presidente pro tempore, in riferimento alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013, con la quale la medesima Corte (nel processo penale a carico di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, per sequestro di persona in danno di Abu Omar), pur resa edotta dell’intervenuto deposito in data 11 febbraio 2013 di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha affermato la responsabilità di detti imputati, non ravvisando la sussistenza di una causa di sospensione del processo in corso.
Rievocate le articolate vicende che hanno contrassegnato l’iter del procedimento penale in esame, il ricorrente osserva che anche la sentenza della Corte d’appello di Milano risulterebbe «gravemente lesiva delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità preposta all’opposizione, alla tutela ed alla conferma del segreto di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 124/2007»; per cui risulterebbero violati gli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 Cost., in riferimento agli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40 (sostitutivo dell’art. 202 cod. proc. pen.) e 41 della richiamata legge n. 124 del 2007.
In punto di ammissibilità, il ricorrente – richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di legittimazione attiva e passiva –, quanto alla sussistenza del requisito oggettivo del conflitto, rivendica le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di sicurezza dello Stato – nella specie concretizzatesi nella apposizione del segreto di Stato e nella conferma di esso con riferimento ai rapporti tra i Servizi italiani e la CIA nonché agli interna corporis del Servizio, anche in ordine al fatto storico del sequestro di Abu Omar – che sarebbero state lese dai provvedimenti giurisdizionali impugnati.
Nel merito, il ricorrente – rilevato come da molto tempo la giurisprudenza costituzionale abbia evidenziato il livello supremo dei valori tutelabili col presidio del segreto di Stato, individuando nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del potere di segretazione, di natura squisitamente politica – ha osservato come a questo orientamento si conformi la ricordata legge n. 124 del 2007, dei cui articoli 39, 40 e 41 segnala i profili di rilevanza agli effetti del thema decidendum.
Secondo il Presidente del Consiglio la sentenza impugnata con il presente ricorso è affetta da illegittimità derivata, in primo luogo in quanto ha applicato alla fattispecie concreta i criteri seguiti dalla Corte di cassazione nella sentenza del 19 febbraio 2012, impugnata con il già menzionato ricorso per conflitto di attribuzione, depositato l’11 febbraio 2013 (ammesso da questa Corte con ordinanza n. 69 del 2013).
Alla luce del richiamato quadro normativo, la Corte di cassazione avrebbe correttamente affermato che il segreto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli interna corporis, anche se relativi alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar; e avrebbe, invece, errato nel ritenere il segreto limitato ai rapporti tra Servizi, tendenti alla realizzazione di operazioni comuni. Proprio questo, infatti, sarebbe all’origine della lesione della sfera delle attribuzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare per ciò che attiene alla determinazione del concreto ambito di operatività del segreto.
Si ribadisce altresì che risulterebbe, a sua volta, lesivo di tali prerogative, ancorché sotto altro profilo, anche l’annullamento delle statuizioni con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale esercitata nei confronti degli imputati italiani che avevano opposto il segreto di Stato, nonché delle ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la medesima Corte d’appello aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese, quali indagati, da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori, malgrado il segreto di Stato da loro opposto fosse stato confermato; annullamento cui ha fatto seguito, da parte del giudice del rinvio, la pronuncia della ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale è stata ammessa la produzione di tali dichiarazioni. Risulterebbero, infatti, così, esclusi dall’operatività del segreto i rapporti tra Servizio italiano e CIA e le direttive impartite dal direttore del SISMI circa il fatto storico del sequestro di Abu Omar, essendo precluso all’autorità giudiziaria utilizzare, anche indirettamente, le notizie coperte dal segreto. Né sarebbe corretta l’affermazione secondo cui la restituzione dei verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini sarebbe stata disposta sul presupposto che questi fossero irrilevanti ai fini del decidere: ciò riguarderebbe, infatti, soltanto le circostanze, nel caso specifico, non coperte dal segreto di Stato, nei termini innanzi detti.
La sentenza impugnata sarebbe inoltre censurabile nella parte in cui riafferma (in conformità a quanto statuito dalla Corte di cassazione) la tardività della apposizione del segreto di Stato agli atti ed ai documenti acquisiti in riferimento al sequestro di Abu Omar, essendo una simile affermazione in contrasto con la sentenza n. 106 del 2009. La Cassazione, infatti, avrebbe stravolto il significato della pronuncia della Corte costituzionale, nel senso che, avendo i soggetti tenuti alla opposizione del segreto formulato tale opposizione solo successivamente alla acquisizione dei documenti da parte della autorità giudiziaria, gli atti, essendo stati legittimamente acquisiti, non sarebbero inutilizzabili, ma comporterebbero l’uso di cautele atte ad impedire la divulgazione del segreto. In realtà la Corte costituzionale, pur avendo negato la portata di una retroattiva demolizione della attività di indagine, aveva puntualizzato come l’opposizione del segreto successiva alla acquisizione non fosse una evenienza processualmente indifferente. Su questa base, del resto, si affermò che il segreto funge da «sbarramento al potere giurisdizionale, nel senso di “inibire all’Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto”».
Sarebbe altresì censurabile la decisione impugnata là dove ha limitato l’inutilizzabilità delle testimonianze, delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova sugli interna corporis, facendo salva la utilizzabilità di quegli elementi in relazione alle condotte poste in essere a titolo individuale dagli agenti del Servizio, al di fuori di operazioni riconducibili al SISMI, giacché ciò risponderebbe alla già confutata tesi secondo la quale il segreto avrebbe coperto soltanto le operazioni approvate dal Servizio.
La sentenza, ancora, sarebbe viziata per effetto della illegittimità della ricordata ordinanza del 28 gennaio 2013 e parimenti lesiva risulterebbe l’ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese ha omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato, opposto dagli imputati, consentendo di utilizzare ampiamente le fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Infine, il ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato (al quale non sfugge neppure l’ordine giudiziario: sentenze n. 87 del 2012, n. 149 del 2007, n. 110 del 1998 e n. 403 del 1994), in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello di Milano, per avere omesso di sospendere il procedimento penale in corso di celebrazione, in attesa della decisione del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, del cui deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale, la Corte d’appello era stata informata dall’Avvocatura dello Stato il giorno prima della emissione della sentenza impugnata.
Viene, altresì, formulata istanza di sospensione della impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano, al fine di non aggravare la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il ricorrente chiede, dunque, dichiararsi che:
a) non spettava alla Corte d’appello di Milano affermare la penale responsabilità degli imputati del fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla vicenda del sequestro di Abu Ornar, concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tuttora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall’autorità giudiziaria, nel corso del relativo procedimento, sulla quale era stato successivamente apposto il segreto di Stato, nonché tutti gli elementi di prova ritenuti coperti dal segreto di Stato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2009;
b) non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede sulla base dell’utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli allora indagati nel corso delle indagini preliminari Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori – di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – senza che si sia dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;
c) non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso il processo penale in questione fino alla definizione del giudizio sul conflitto di attribuzione.
Chiede altresì che si annulli – previa sospensione dell’efficacia della sentenza n. 985 del 2013 della Corte d’appello di Milano e conseguente sospensione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione – la predetta sentenza della Corte ambrosiana.
2.1. – Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 244 del 2013 e poi nuovamente depositato presso la cancelleria di questa Corte, dopo la rituale notifica, il 31 ottobre 2013.
2.2.– La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Milano non si sono costituite in giudizio.

Considerato in diritto
1.– I ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri – la cui ammissibilità va preliminarmente confermata –, ancorché indirizzati contro distinti atti giurisdizionali – assunti come lesivi delle prerogative costituzionali del ricorrente in tema di esercizio delle attribuzioni relative al segreto di Stato e alla determinazione in concreto del relativo ambito di operatività – presentano un nucleo comune, riguardando entrambi la stessa vicenda processuale e fondandosi su censure in larga parte convergenti.
Tenuto conto dei profili di evidente connessione soggettiva ed oggettiva, appare necessario procedere alla trattazione congiunta dei relativi giudizi: gli stessi vanno pertanto riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.
2.– A proposito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 19 settembre 2012, il ricorrente reputa essersi realizzata – attraverso la pronuncia di annullamento con rinvio delle statuizioni di proscioglimento adottate dai giudici di entrambi i gradi di merito, che avevano, al contrario, riconosciuto l’esistenza di una preclusione processuale derivante dal vincolo del segreto, secondo le puntualizzazioni offerte, nell’ambito dello stesso procedimento, dalla sentenza di questa Corte n. 106 del 2009 – una menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei ministri in tema di segreto di Stato, sotto più profili ed in rapporto a diversi punti del decisum.
Sarebbe infatti anzitutto arbitrario, e dunque invasivo delle prerogative del ricorrente, l’assunto – centrale agli effetti della decisione rescindente – secondo il quale il vincolo del segreto dovrebbe intendersi circoscritto alle sole operazioni che avessero coinvolto ufficialmente i Servizi nazionali e stranieri, legittimamente approvate dai vertici dei Servizi italiani: una simile affermazione – fondata esclusivamente su una nota dell’11 novembre 2005, con la quale era stata affermata la assoluta estraneità del Governo italiano e del Servizio al sequestro di Abu Omar – finirebbe per incidere direttamente sul potere di determinazione di quale fosse il reale àmbito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto cómpito.
Strettamente collegata a tale rivendicazione è quella che deduce il medesimo vulnus anche in riferimento all’annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre 2010 (con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale nei confronti degli imputati italiani che avevano opposto il segreto di Stato), nonché delle ordinanze pronunciate il 22 e 26 ottobre 2010, nelle quali la medesima Corte territoriale aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori.
Considerato, dunque – assume il ricorrente – che non spettava alla Corte di cassazione reputare che il segreto fosse limitato alle sole operazioni ufficiali dei Servizi, e che pertanto non si potesse ritenere estraneo all’oggetto del segreto il tema dei rapporti tra il Servizio italiano e la CIA e degli interna corporis ove non riconducibili ad attività regolarmente approvate dai vertici dei Servizi, risulterebbe illegittima la decisione anche nella parte in cui ha limitato la inutilizzabilità delle testimonianze e delle altre acquisizioni in merito agli interna corporis, affermando la utilizzabilità processuale di quegli elementi in relazione alle condotte poste in essere a titolo individuale, in quanto realizzate senza l’approvazione del SISMI.
Sarebbe per tale ragione lesiva delle prerogative del ricorrente anche l’ordinanza pronunciata, in sede di giudizio di rinvio, dalla Corte d’appello di Milano il 28 gennaio 2013, con la quale – aderendo ai dicta della Corte di cassazione – era stata accolta la produzione dei verbali di interrogatorio resi nel corso delle indagini dagli imputati di cui si è detto, trattandosi di fonti certamente coperte dal segreto.
Detta lesione viene denunciata anche in riferimento alla ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese aveva omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati, senza sospendere ogni attività volta ad acquisire la notizia oggetto di segreto, permettendo così la discussione, diffusa dagli organi di informazione, nel corso della quale il Procuratore generale ampiamente utilizzava fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Si ritiene infine menomativo delle attribuzioni del ricorrente anche l’assunto secondo il quale la sentenza n. 106 del 2009 di questa Corte andrebbe interpretata nel senso che non era inibita la utilizzazione processuale degli atti successivamente coperti da “omissis”, salva l’adozione delle opportune cautele volte ad impedire la divulgazione delle parti occultate: reputa, infatti, il ricorrente che una simile affermazione consentirebbe comunque di mantenere – in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella richiamata sentenza – «all’interno del circuito divulgativo del processo documenti in relazione ai quali era stato opposto e confermato il segreto di Stato».
3.– L’intera gamma delle censure è stata poi ripresa anche nel secondo ricorso, rivolto contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio dalla Corte d’appello di Milano il 12 febbraio 2013 e con la quale gli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori erano stati condannati per il sequestro Abu Omar, nonché contro le già richiamate ordinanze con le quali erano stati acquisiti gli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini, senza procedere all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati medesimi nel corso della udienza del 4 febbraio 2013.
L’unica censura nuova, posta a base di tale secondo ricorso, ha riguardato la pretesa violazione del principio di leale collaborazione, che sarebbe stata posta in essere dalla Corte d’appello di Milano laddove aveva omesso di sospendere il procedimento in corso di celebrazione, in attesa della decisione sul primo ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, e del cui deposito presso la cancelleria di questa Corte era stata data contezza al giudice procedente, da parte della Avvocatura dello Stato, il giorno prima della pronuncia della sentenza impugnata.
4.– Il nucleo centrale delle doglianze proposte dal ricorrente in entrambi i ricorsi ruota, dunque, essenzialmente, attorno all’assunto cui conclusivamente è pervenuta la Corte di cassazione, nella parte in cui ha pronunciato, in parte qua, l’annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre 2010 (con la quale veniva fra l’altro – e per ciò che qui interessa – confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui , nei confronti degli imputati di cui si è detto, veniva dichiarata la improcedibilità della azione penale a norma dell’art. 202 cod. proc. pen. per la sussistenza del segreto di Stato) sul rilievo che «l’opposizione e la conferma del segreto avevano creato una sorta di indecidibilità perché sul materiale probatorio raccolto era calato un “sipario nero”» (pag. 16 della sentenza della Corte di cassazione).
È del tutto evidente, infatti, che le “conclusioni” cui è pervenuta la Corte di cassazione nella pronuncia rescindente, hanno poi costituito il “principio di diritto” al quale si è conformata la Corte d’appello di Milano quale giudice di rinvio nell’adottare le ordinanze e la sentenza di condanna, parimenti oggetto di ricorso.
Secondo i giudici di legittimità, dunque, il segreto di Stato sarebbe stato apposto «su documenti e notizie che riguardino i rapporti tra i Servizi italiani e quelli stranieri […] e sugli interna corporis del Servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal direttore dei Servizi, anche se relative alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar» (pag. 121 della sentenza).
Il segreto, peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non sarebbe stato apposto «sull’operato di singoli funzionari che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni» (pag. 122 della sentenza). Considerato, dunque, che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proclamato, nella propria nota dell’11 novembre 2005, la estraneità del Governo e del SISMI ai fatti relativi al sequestro di Abu Omar, se ne doveva concludere che la partecipazione di agenti del Servizio a quella azione era avvenuta «a titolo personale» (pag. 123 della sentenza in esame ).
Da ciò il corollario per il quale «sulle fonti di prova afferenti ad eventuali singole e specifiche condotte criminose poste in essere da agenti del SISMI, anche in accordo con appartenenti a Servizi stranieri, ma al di fuori dei doveri funzionali ed in assenza di autorizzazione da parte dei vertici del SISMI non [sarebbe] stato apposto alcun segreto, che, invece, riguardava i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e gli scambi di informazione e gli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, dovendosi intendere per operazioni le azioni legittimamente approvate dai vertici del SISMI» (pagg. 123-124 della sentenza).
Contro tale tesi – che, come già si è detto, ha costituito la “base” della pronuncia di annullamento con rinvio, refluendo, poi, sulle consequenziali decisioni adottate in sede “rescissoria” – la Presidenza del Consiglio dei ministri insorge contestandone il fondamento.
Si sottolinea, infatti, la circostanza che la sentenza n. 106 del 2009 ha correttamente riferito il segreto di Stato ai rapporti tra SISMI e CIA, anche se relativi alle extraordinary renditions, con la conseguenza che risulterebbe arbitrario circoscrivere l’ambito di operatività del segreto «ai soli rapporti tra Servizi che si siano estrinsecati nella partecipazione ad operazioni gestite da entrambi i Servizi, legittimamente approvate dai vertici del Servizio italiano». L’autorità giudiziaria avrebbe, in tal modo, finito per sostituirsi «all’autorità politica nella concreta determinazione di ciò che costituisce oggetto del segreto di Stato in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar».
5.– L’assunto del ricorrente è fondato. Come, infatti, puntualmente ricordato dalla difesa erariale, nella sentenza n. 106 del 2009 – con la quale (va nuovamente rammentato) sono stati decisi ben cinque conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato sollevati da varie autorità giudiziarie e dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento alla medesima vicenda processuale – questa Corte ha avuto modo di sottolineare come dovesse affermarsi la perdurante attualità dei princípi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, a far tempo dalla sentenza n. 86 del 1977, in materia di segreto di Stato, pur a seguito della introduzione delle nuove disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto). In particolare, si è ribadito che la disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell’art. 52 della Costituzione in relazione agli artt. 1 e 5 della medesima Carta. D’altra parte, tenuto conto della ampiezza e della intensità del vincolo che consegue alla apposizione e conferma di tale particolare figura di segreto, scaturiscono necessariamente dal relativo regime profili di interferenza con altri princípi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale. In questo specifico àmbito, si è più volte osservato, da parte di questa Corte, come l’apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – cui spetta in via esclusiva l’esercizio della relativa attribuzione di rango costituzionale (salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e seguenti e 41 della legge n. 124 del 2007), in quanto afferente la tutela della salus rei publicae, e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante «la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione» (sentenza n. 86 del 1977) – non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all’autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Un àmbito, questo, nel quale il Presidente del Consiglio dei ministri gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica.
D’altra parte, quando pure la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova – con conseguente applicabilità (come correttamente avevano ritenuto i giudici, tanto di primo che di secondo grado) delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato, a norma degli artt. 202, comma 3, cod. proc. pen. e 41, comma 3, della legge n. 124 del 2007 – non potrebbe scorgersi in ciò alcuna antinomia con i concorrenti princípi costituzionali, proprio perché un tale esito – espressamente previsto dalla legge – non è altro che il portato della già evidenziata preminenza dell’interesse della sicurezza nazionale, alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze dell’accertamento giurisdizionale (sentenza n. 40 del 2012).
Il fatto-reato resta, dunque, immutato in tutta la sua intrinseca carica di disvalore, così come inalterato resta il potere-dovere del pubblico ministero di svolgere le indagini in vista dell’eventuale esercizio della azione penale: ciò che risulta inibito agli organi della azione e della giurisdizione è l’espletamento di atti che incidano – rimuovendolo – sul perimetro tracciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell’atto o negli atti con i quali ha indicato l’«oggetto» del segreto; un oggetto che, come è evidente, soltanto a quell’organo spetta individuare, senza che altri organi o poteri possano ridefinirne la portata, adottando comunque comportamenti nella sostanza elusivi dei vincoli che dal segreto devono – in relazione a quello specifico “oggetto” – scaturire, anche nell’àmbito della pur doverosa persecuzione dei fatti penalmente rilevanti.
6.– Ebbene, la affermazione della Corte di cassazione, secondo la quale il segreto non coprirebbe le condotte “extrafunzionali” che sarebbero state poste in essere dagli agenti del SISMI, in quanto l’operazione Abu Omar non sarebbe riconducibile né al Governo né al SISMI medesimo alla luce della predetta nota dell’11 novembre 2005, equivale ad una sostanziale modifica (di contenuto e di portata) di quello che, al contrario, era stato il perspicuo “oggetto” del segreto. Considerato, infatti, che il segreto era stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra i Servizi italiani e quelli stranieri, nonché sugli interna corporis del Servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal direttore dei Servizi, anche se relative alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar, nessuna limitazione poteva derivare in ordine a tali “fatti” in dipendenza di una riconducibilità o meno degli stessi a formali “deliberazioni” governative o dei vertici dei Servizi, posto che – a tacer d’altro – l’esistenza o meno di tali deliberazioni avrebbe, a fortiori, formato oggetto essa stessa di segreto.
D’altra parte, la tesi secondo la quale il segreto non opererebbe, in quanto gli imputati avrebbero agito «a titolo personale», e non nell’àmbito di un collegamento funzionale con il Servizio, risulta contraddetta dal fatto che nei confronti degli stessi è stata contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 605, secondo comma, n. 2), del codice penale (sequestro di persona aggravato se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni): come emerge dal capo di imputazione, l’aggravante stessa è stata, infatti, configurata in ragione proprio del fatto che il delitto era stato commesso con abuso dei poteri inerenti alle funzioni di appartenenti al SISMI.
Prospettare, poi, la estraneità del Servizio ai fatti oggetto del procedimento penale, appare, allo stesso modo, intimamente contraddetto dalle circostanze evocate nel capo di imputazione, ove si formula un espresso riferimento, non soltanto alle qualità soggettive dei singoli imputati e al ruolo concretamente svolto in collegamento con la rete CIA in Italia, ma, anche, all’utilizzo, per la relativa operazione, di una struttura del SISMI, oltre che dell’apparato logistico di cui disponeva la rete CIA.
Sembra opportuno, del resto, sottolineare un ulteriore profilo sul quale la sentenza della Corte di cassazione non pare essersi soffermata. A proposito della cosiddetta immunità funzionale degli appartenenti ai Servizi, l’art. 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale (inserito dall’art. 40 della legge n. 124 del 2007, successiva al fatto-reato ma di gran lunga antecedente alla sentenza di primo grado) stabilisce che non possono formare oggetto del segreto i fatti, le notizie o i documenti relativi alle condotte poste in essere da appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Puntualizza la norma che «si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione».
Ebbene, l’art. 18 della stessa legge n. 124 del 2007, nello stabilire le «procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato», espressamente prevede, al comma 6, che «nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo».
Il divieto di segreto sulle attività “illecite” poste in essere dagli agenti dei Servizi in assenza ovvero oltre i limiti tracciati dalle direttive autorizzatorie – con il correlativo obbligo di informativa, come si è appena osservato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – avrebbe dovuto, dunque, imporre – ove l’assunto della Corte di cassazione fosse considerato corretto – una condotta del tutto antitetica rispetto a quella mantenuta nella vicenda da parte del ricorrente: la ribadita e confermata sussistenza del segreto, invece, ed il correlativo promovimento dei vari conflitti, attestano, di per sé, la implausibilità della tesi che vorrebbe ricondurre i fatti nel quadro di una iniziativa adottata “a titolo personale” dai vari imputati; e comunque escludono, anche sul piano logico, la possibilità che lo spazio operativo del segreto possa essere “interpretato” nei sensi additati dalla Corte di cassazione.
D’altra parte, la portata “oggettiva” del segreto risulta già univocamente tracciata, con riferimento alla vicenda di specie, dalla più volte ricordata sentenza n. 106 del 2009. In essa si è, fra l’altro, ricordato (punto 12.3. del Considerato in diritto), che il segreto di Stato non aveva mai avuto, appunto, ad oggetto «il reato di sequestro in sé, accertabile dall’Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall’altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso; con la conseguenza […] dello “sbarramento” al potere giurisdizionale derivante dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del segreto di Stato».
In tale prospettiva, quindi, pare arduo negare che la copertura del segreto – il cui effettivo àmbito non può, evidentemente, che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo munus – si proietti su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato.
7.– Alla stregua dei riferiti rilievi deve pertanto essere dichiarato che non spettava alla Corte di cassazione annullare il proscioglimento degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini e di annullare le ordinanze pronunciate il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari. Conseguentemente, va pure dichiarato che non spettava alla Corte d’appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, affermare – in ottemperanza ai dicta della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione – la penale responsabilità degli imputati anzidetti in relazione al sequestro di Abu Omar; così come non spettava – tenuto conto della esistenza del segreto di Stato – pronunciare la condanna sulla base della utilizzazione processuale dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini (dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale della Repubblica presso la medesima Corte con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione, senza che fosse dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato, opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nella udienza del 4 febbraio 2013: udienza nel corso della quale il Procuratore generale era stato invitato a rassegnare le proprie conclusioni, utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato).
A questa dichiarazione di non spettanza consegue l’annullamento, in parte qua, dei corrispondenti atti giurisdizionali, menomativi delle attribuzioni del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri in materia di apposizione del segreto di Stato. Parimenti menomativa deve intendersi anche la surricordata condotta omissiva della Corte d’appello di Milano, laddove ha mancato di procedere all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla conferma del segreto di Stato opposto da taluni imputati.
8.– Non appare, per contro, fondata la censura secondo la quale la Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, avrebbe violato il principio di “leale collaborazione” tra poteri dello Stato, per aver omesso di sospendere il procedimento penale in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto già proposto in riferimento alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, e del cui deposito la Corte d’appello era stata informata il giorno prima di quello in cui aveva emesso la sentenza qui censurata.
Da un lato, infatti, il principio di leale collaborazione non impone, di per sé, in linea generale, la paralisi nell’esercizio delle attribuzioni contestate; dall’altro, la sospensione del processo da parte della autorità giudiziaria procedente non è prevista per tale ipotesi di “contenzioso”; con la conseguenza che la stessa – ove disposta – si sarebbe tradotta in un provvedimento praeter legem, se non, addirittura, contra legem, avuto riguardo al regime tassativo che disciplina i casi di sospensione del processo e che automaticamente coinvolgono, fra l’altro, la disciplina di diritto sostanziale della prescrizione del reato.
9.– All’accertamento dell’avvenuta lesione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri segue l’annullamento degli atti che hanno integrato la menomazione, nella parte e per i profili che qualificano ciascuna dichiarazione di “non spettanza”.
Competerà, poi, alla autorità giudiziaria valutare le conseguenze che, sul piano processuale, scaturiscono dalla pronuncia di annullamento.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
1) che non spettava alla Corte di cassazione annullare – con la sentenza n. 46340/12 del 19 settembre 2012 – il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, nonché le ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione;
2) che non spettava alla Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere – con l’ordinanza del 28 gennaio 2013 – la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori – atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata;
3) che non spettava alla Corte d’appello di Milano – in riferimento alla ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 – omettere l’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso della udienza dello stesso 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l’utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato;
4) che non spettava alla Corte d’appello di Milano – in relazione alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013 – affermare la penale responsabilità degli imputati Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione;
5) che non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell’utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari – di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con le ricordate ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – senza che si fosse dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;
6) che spettava alla Corte d’appello di Milano non sospendere il procedimento penale a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
annulla, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d’appello di Milano, innanzi indicate, nonché le ordinanze anzidette, anch’esse nelle rispettive parti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI