Visualizzazione post con etichetta 2010. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 2010. Mostra tutti i post

SENTENZA N. 254 ANNO 2010

SENTENZA N. 254 ANNO 2010

Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzioni in zona sismica - Disposizioni per i centri storici - Previsione che la Regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche - Contrasto con la normativa statale che attribuisce tale competenza allo Stato, in ragione della garanzia di applicazione uniforme sul territorio nazionale di normativa avente riflessi sulla tutela della pubblica incolumità; Classificazione del territorio regionale - Attribuzione al Comune della potestà di individuare le aree sicure e quelle pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali - Contrasto con la disciplina statale di riferimento che rimette la competenza in questione alla pianificazione di bacino, con carattere vincolante per le amministrazioni e di sovraordinazione ai piani territoriali e ai programmi regionali.Sentenza 254/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE



Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA



Udienza Pubblica del 25/05/2010 Decisione del 07/07/2010

Deposito del 15/07/2010 Pubblicazione in G. U. 21/07/2010

Norme impugnate: Artt. 9 e 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/08/2009, n. 16.

Massime: 34842 34843 34844 34845 34846



Titoli:

Atti decisi: ric. 96/2009





SENTENZA N. 254



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



SENTENZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2009 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2009.



Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;



udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;



uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.







Ritenuto in fatto



1.- Con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009 e depositato in cancelleria il 22 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 agosto 2009, denunciandone il contrasto con gli artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione e con gli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).



La legge regionale, nel dettare norme per le costruzioni in zone sismiche e per la tutela del territorio, persegue, quanto al primo settore di intervento, «gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche» (art. 1), e si applica «a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all’obbligo di progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d’uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a)» (art. 2).



Quanto al secondo settore di intervento, la finalità perseguita consiste nel «garantire la tutela dell’incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale» (art. 14).



Il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del proprio statuto, gode di una potestà legislativa primaria in materia di “urbanistica” (art. 4, primo comma, numero 12) e di competenza legislativa concorrente in materia di “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali” (art. 5, primo comma, numero 22): la Regione, quindi, deve legiferare nelle dette materie in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e, quanto alle “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali”, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato.



Il denunciato art. 9, rubricato “Disposizioni per i centri storici”, prevede che la Regione possa concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche. In base ad esso, «nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni» nelle zone sismiche, «la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opera di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all’osservanza delle citate norme tecniche».



Richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 302 del 1988) sulla potestà di legiferare in materia di costruzioni in zone sismiche, la difesa erariale ritiene che questa disposizione si ponga in contrasto con la normativa statale vigente e, in particolare, con l’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che attribuisce allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di cui all’art. 83 del medesimo decreto, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.



Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il conferimento al Ministro del potere di deroga ha un contenuto precettivo, valevole erga omnes, ai fini della garanzia di applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità. La disposizione contenuta nell’art. 88 del testo unico costituirebbe un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (sentenza n. 182 del 2006), quindi al di là delle competenze riconosciute in via esclusiva alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di urbanistica.



La disposizione regionale eccederebbe le competenze statutarie di cui all’art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale di autonomia ed invaderebbe la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.



L’art. 15 della legge regionale, sotto la rubrica “Classificazione del territorio regionale”, attribuisce al Comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali.



Ad avviso del ricorrente, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento, che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree.



Infatti, ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.



Secondo la difesa erariale, la norma regionale sarebbe illegittima nella parte in cui rende possibile la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio idrogeologico, nelle quali non è consentita l’edificazione in base agli strumenti di pianificazione.



Dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, che l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva allo Stato, il denunciato art. 15 eccederebbe la competenza statutaria di cui all’art. 4 dello statuto speciale, secondo il quale la Regione esercita le proprie competenze legislative in armonia con la Costituzione.



In conclusione, secondo l’Avvocatura, «la normativa regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché con i principi generali dettati dalla legislazione statale, in violazione dell’art.117, terzo comma, Cost., eccede le competenze regionali di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale di autonomia di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963 e va dichiarata illegittima negli articoli censurati per violazione dei suddetti parametri, nonché dei principi fondamentali dettati dagli artt. 114 (sulla equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e, in particolare, sulle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 117 Cost.) e 117, primo comma (sulla preminenza delle disposizioni comunitarie e la necessità di rispettare i parametri imposti dagli organismi dell'Unione Europea) Cost.».



2.- Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la Corte respinga il ricorso in quanto inammissibile ed infondato.



Una prima ragione di inammissibilità del ricorso deriverebbe dalla contraddittorietà nella invocazione dei parametri.



Sostiene la difesa della Regione che nel ricorso sono invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, giungendosi ad affermare che la violazione dei limiti statutari sarebbe avvenuta attraverso la violazione delle norme statali espressive dei poteri conferiti allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), e dall’art. 117, terzo comma, Cost.



Secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia, il “limite costituzionale” di cui all’art. 4 dello statuto non comprende – di regola – le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie: se così fosse, non avrebbe alcun senso la stessa esistenza delle Regioni speciali e dei relativi statuti.



Sarebbe dunque contraddittoria (e, perciò, inammissibile) l’impostazione del ricorso, che affianca continuamente e sovrappone i parametri statutari e quelli risultanti dal nuovo Titolo V.



L’Avvocatura generale dello Stato avrebbe dovuto valutare se, nelle materie oggetto delle norme impugnate, l’autonomia conferita dallo statuto speciale sia maggiore o minore di quella derivante dal Titolo V: nel primo caso, il parametro di legittimità della legge regionale si sarebbe dovuto identificare nel solo statuto speciale, mentre, nel secondo caso, nel Titolo V, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), senza la possibilità di invocare ulteriormente i limiti statutari.



In ogni caso, il ricorso risulterebbe ulteriormente inammissibile, per genericità, là dove invoca l’art. 117, primo comma, Cost., per la totale assenza di qualsiasi argomentazione e dell’indicazione delle fonti comunitarie che sarebbero state violate.



Anche la censura fondata sull’art. 114 Cost. sarebbe priva di autonomia, perché si tradurrebbe nell’invocazione delle prerogative statali di cui all’art. 117 Cost.



2.1.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 9 della legge regionale n. 16 del 2009 sarebbe infondata. Poiché le costruzioni in zona sismica afferiscono all’urbanistica (come risulta non solo dall’evidenza dell’oggetto della disciplina – che è, appunto, l’attività edilizia di costruzione – ma anche dalla tradizione legislativa consolidata: art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e art. 54, comma 1, lettera c, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), nel caso in questione non sarebbe pertinente l’invocazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, ma bisognerebbe semmai dimostrare il superamento dei limiti della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica.



La difesa della resistente ricorda che, in base all’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione», e ciò confermerebbe che i principi di tale decreto presidenziale non vincolano le Regioni speciali.



Trattandosi poi, nella presente controversia, della titolarità di una specifica funzione amministrativa, essa spetterebbe, in virtù delle competenze statutarie, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dove vige il principio del parallelismo stabilito dall’art. 8 dello statuto (è citata la sentenza n. 236 del 2004 di questa Corte). In attuazione di esso, l’assetto delle funzioni amministrative nella materia è definito dall’art. 22 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e .foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), come modificato dal d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), che è, tra l’altro, successivo all’art. 12 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), divenuto poi l’art. 88 del testo unico, che il ricorso assume violato. In base alla citata disposizione delle norme di attuazione, sono trasferite alla Regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia, tra l’altro, di «urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali»; laddove l’art. 26, primo comma, lettera i), del medesimo d.P.R. mantiene alla competenza statale le «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative a materia di competenza statale, nonché gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi».



Coerentemente con tale ampio trasferimento, l’art. 22 del d.P.R. n. 902 del 1975 ha trasferito «alla Regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale»; mentre, sin dal 1965, l’art. 24 del d.P.R. n. 1116 aveva stabilito che il «comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche», integrato con tre membri designati dal Presidente della giunta regionale, esercitasse nel territorio regionale, fino a quando la Regione non avesse diversamente disposto, le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.



Secondo la difesa della resistente, siffatta funzione amministrativa, da esercitarsi sul piano locale, senza alcun riflesso che superi tale ambito, appartiene pienamente alla competenza statutaria della Regione e, come tale, è legittimamente disciplinata dalla legge regionale.



Tali considerazioni varrebbero in ogni caso anche se, in denegata ipotesi, si ritenesse prevalente la materia «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali» (art. 5, numero 22, dello statuto). Difatti, la citata norma di attuazione si riferisce non soltanto alla materia “urbanistica”, ma ugualmente a quella delle «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali», cioè ai profili della sicurezza nel senso della incolumità pubblica ai quali allude il ricorso statale.



Ferma la piena competenza statutaria, la difesa della Regione in subordine rileva che, nello stesso sistema generale di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, alla disposizione dell’art. 88 non può attribuirsi il rango di un principio fondamentale della materia, giacché lo stesso d.P.R. attribuisce un ruolo assolutamente centrale alla Regione in relazione alle costruzioni in zona sismica (artt. 83, comma 3, 89, comma 1, 90, comma 2, 93, 94, 96 e 97). La norma impugnata non incide sulla derogabilità delle norme tecniche e sull’entità dei controlli, ma si limita ad attribuire la competenza alla concessione della deroga ad un organo regionale, mentre l’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 la attribuisce ad un organo statale.



Poiché la normativa contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001 evidenzia il ruolo centrale delle Regioni nell’applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni in zone sismiche, cioè nei controlli sull’attività edilizia in queste zone, non sussisterebbe alcuna ragione di interesse nazionale (nella prospettiva dello statuto speciale) o di esercizio unitario (nella prospettiva del Titolo V) che imponga la competenza statale in relazione alla deroga di cui all’art. 9 della legge regionale n. 16 del 2009.



La difesa della resistente – che ritiene non conferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 1988 operato in premessa dal ricorrente – ritiene illogico che la Regione possa individuare le zone sismiche e dare il parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati e non possa dare una deroga per le costruzioni nei centri storici.



La questione avente ad oggetto l’art. 15 della legge regionale n. 16 del 2009 sarebbe inammissibile, perché il ricorso non indicherebbe affatto la norma che attribuisce al piano di bacino la specifica competenza di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, ma invocherebbe i commi 4, 5 e 6 dell’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, cioè le norme che sanciscono il carattere vincolante del piano di bacino per gli altri piani.



Nel merito, in ogni modo, la censura si fonderebbe su un equivoco circa l’esatto significato della disposizione impugnata.



Il ricorso muove dalla tesi secondo cui il denunciato art. 15 attribuirebbe ai Comuni il potere di disattendere i vincoli derivanti dai piani di bacino ma, in realtà, in nessun punto l’art. 15 consente la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non permettono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi.



Premesso che in base all’art. 94, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998 e all’art. 3 della legge regionale n. 16 del 2009 l’individuazione delle zone sismiche spetta alle Regioni, la resistente osserva che il citato art. 15 non ha lo scopo di indebolire la tutela del territorio ma quello di rafforzarla, prevedendo uno strumento conoscitivo, che non incide affatto sulla realizzabilità degli interventi quale risulta dagli strumenti sovraordinati.



La disposizione impugnata, pur non richiamando espressamente le norme statali di settore, andrebbe letta in combinato con l’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2007.



In questa prospettiva, l’art. 15 della legge regionale non intenderebbe in alcun modo derogare alla normativa statale, per cui resta fermo il carattere vincolante del piano di bacino. Esso si limita a prevedere uno strumento conoscitivo e illustra la metodologia da seguire per la classificazione del territorio regionale. I “tecnici laureati abilitati” di cui all’art. 15, comma 4, che redigono lo studio, devono applicare le norme statali e regionali che governano la materia e considerare i piani sovraordinati a quelli comunali.



3.- In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa.



La difesa erariale ribadisce – con riferimento alla questione avente ad oggetto l’art. 9 della legge regionale – che la scelta effettuata dall’art. 88 del d.lgs. n. 380 del 2001 (e, prima ancora, dall’art. 12 della legge n. 64 del 1974) è una scelta di principio non derogabile dalle leggi regionali, perché espressione del superiore interesse all’incolumità pubblica.



Con riguardo alla questione concernente l’art. 15 della legge regionale, la difesa del ricorrente, richiamata la sentenza di questa Corte n. 254 del 2009, osserva che la norma regionale sarebbe illegittima, perché consente la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non permettono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto rischio idrogeologico.







Considerato in diritto



1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio).



In particolare, l’art. 9 della legge regionale – il quale prevede che la Regione possa concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che ne impediscano, anche parzialmente, il rispetto – invaderebbe, ad avviso del ricorrente, la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, eccedendo le competenze statutarie, giacché l’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), attribuisce allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di concedere simili deroghe, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.



L’art. 15 della legge regionale, a sua volta, nell’attribuire al Comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento (art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”), che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree.



2.- Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione, sul rilievo che nel ricorso sarebbero invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, senza spiegare perché le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie, dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale.



2.1.- L’eccezione non è fondata.



Il ricorrente ritiene che l’art. 9 della legge regionale eccederebbe la competenza statutaria di cui all’art. 5, primo comma, numero 22), dello statuto di autonomia, contrastando con un principio fondamentale, di uniformità degli standard costruttivi nelle zone sismiche, dettato dalla legislazione statale nella materia della protezione civile, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.



Quanto alla questione avente ad oggetto l’art. 15 della medesima legge regionale, il ricorrente sostiene che la norma impugnata sia espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che essa violi l’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, secondo il quale la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita le proprie competenze legislative in armonia con la Costituzione.



Dalla motivazione del ricorso, dunque, è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in secondo luogo, e quindi in via gradata, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all’art. 117, terzo comma, in un caso, e di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), nell’altro, per l’ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Non vi è, quindi, da parte del ricorrente, alcuna contraddizione nel citare, nel suo ricorso, sia la specifica disposizione statutaria sia, in via subordinata, le disposizioni contenute nell’art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo comma, Cost.



3.- E’, invece, fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 114 e 117, primo comma, Cost., dato che il ricorrente non svolge alcuna argomentazione, limitandosi ad una generica invocazione di detti parametri.



In questi limiti, le questioni sollevate devono essere dichiarate inammissibili.



4.- La questione avente ad oggetto l’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia è fondata.



La norma impugnata autorizza «la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia», «a concedere deroghe all’osservanza» delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche «nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto» di tali norme. La deroga «è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell’istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici».



Anche l’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede – in continuità con quanto stabiliva l’art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) – la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche «quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici», ma rimette questo potere al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, «previa apposita istruttoria dell’ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici».



Con l’affidare al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, e con il previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono, in nome della salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l’alta tecnicità dei provvedimenti in questione, sia l’esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga.



In questo contesto, il citato art. 88 – completando la disciplina statale che rimette a decreti del Ministro l’approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001) – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale.



D’altro canto, seguendo il criterio della “specificità”, fondato sui concetti dell’“oggetto” e della “ratio”, appare evidente che la disciplina regionale di cui si discute ha come suo oggetto le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua ratio la tutela dell’interesse generale alla sicurezza delle persone; essa, pertanto, trascende l’ambito della materia dell’urbanistica, nella quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa primaria (art. 4, primo comma, numero 12, dello statuto speciale), per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia delle “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali” (art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale), ovvero della “protezione civile” (cfr. sentenza n. 182 del 2006 di questa Corte), gradatamente invocate dal ricorrente.



Si tratta, dunque, nel caso di specie, dell’esercizio della competenza regionale concorrente in materia di “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali” (art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale). Nell’esercitare tali competenze, però, la Regione ha violato il principio fondamentale espresso dall’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001.



Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009, per contrasto con la norma statale di principio – alla cui osservanza la Regione era tenuta ai sensi dell’art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale – che affida al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche.



5.- Circa la questione avente ad oggetto l’art. 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009, va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione, perché – contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima – il ricorso richiama esattamente la disposizione – l’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006 – che disciplina il valore, la finalità ed i contenuti del piano di bacino, e che attribuisce ad esso la competenza di individuare i diversi gradi di pericolosità, sotto il profilo della difesa del suolo, degli ambiti territoriali, a nulla rilevando che il ricorso medesimo si soffermi, specificamente, sui commi 4, 5 e 6 di tale disposizione.



Nel merito, la questione è fondata.



La norma impugnata è inserita nell’ambito della disciplina della tutela fisica del territorio, attraverso il quale la Regione «persegue l’obiettivo generale di garantire la tutela dell’incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale», nel rispetto «delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi» (art. 14).



In particolare, la norma impugnata, dopo avere stabilito che «il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo “geologico, idraulico e valanghivo”, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi», affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in: (a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali; (b) aree che, in caso di destinazione d’uso ai fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un rischio di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e “valanghivo”; (c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e “valanghivo”, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità. La definizione di tali ambiti avviene tramite uno studio (costituito da una relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica e da rappresentazioni cartografiche) che i Comuni provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.



Si tratta di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell’equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi “geologici, idraulici e valanghivi”. In ragione di tale contenuto, essa rientra nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia.



La disposizione impugnata si pone in contrasto con l’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, che rimette alla pianificazione di bacino l’individuazione di dette aree.



Detta norma statale, infatti, definisce il piano di bacino come «piano territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato».



Tale piano – oggetto, nella concreta attuazione, di una procedura concertata – contiene non solo «il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico» e «delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali», ma anche l’individuazione e la quantificazione «delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause», l’indicazione delle «direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli», nonché l’individuazione «delle zone da assoggettare a specifici vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici».



La norma impugnata è pertanto incostituzionale in quanto reca una disciplina che viola la competenza dello Stato nella materia della “tutela dell’ambiente” (sentenze n. 378 del 2007, n. 104 del 2008 e n. 12 del 2009).



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 114, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;



2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Paolo MADDALENA, Redattore



Roberto MILANA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2010.



Il Cancelliere



F.to: MILANA

SENTENZA N. 250 ANNO 2010

SENTENZA N. 250 ANNO 2010

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione dell'assenza di un giustificato motivo come elemento costitutivo del reato; Previsione che il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione o del respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, pronunci sentenza di non luogo a procedere.
 
Sentenza 250/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE



Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO



Camera di Consiglio del 09/06/2010 Decisione del 05/07/2010

Deposito del 08/07/2010 Pubblicazione in G. U. 14/07/2010

Norme impugnate: Art. 10 bis del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, c. 16°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.

Massime: 34824 34825 34826 34827 34828 34829 34830 34831 34832 34833 34834 34835 34836 34837 34838



Titoli:

Atti decisi: ord. 292, 300/2009





SENTENZA N. 250



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



SENTENZA



nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza del 1° ottobre 2009 e dal Giudice di pace di Torino con ordinanza del 6 ottobre 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 292 e 300 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49 e 51, prima serie speciale, dell’anno 2009.



Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.







Ritenuto in fatto



1.1. – Con ordinanza del 1° ottobre 2009, il Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68» (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).



Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di un cittadino extracomunitario, imputato del reato previsto dalla norma censurata «perché faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato senza autorizzazione» (fatto che, nel capo di imputazione, viene indicato come commesso il 13 agosto 2009).



L’imputazione trae origine da un controllo effettuato da una pattuglia dei Carabinieri, in esito al quale si era accertato che lo straniero – sprovvisto di qualsiasi documento di riconoscimento – si trovava illegalmente sul territorio nazionale, non avendo richiesto nel termine di legge il permesso di soggiorno dopo l’ingresso in Italia, avvenuto nel dicembre 2007 attraverso il confine nella zona di Ventimiglia. Nei suoi confronti era stato quindi emesso decreto prefettizio di espulsione e conseguenziale ordine del Questore di Lecco di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni: provvedimento, quest’ultimo, motivato con l’impossibilità tanto di procedere ad un immediato accompagnamento coattivo alla frontiera dell’espellendo, essendo necessario effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità e acquisire un valido documento per l’espatrio; quanto di trattenerlo presso un centro di identificazione ed espulsione, per indisponibilità di posti. Parallelamente, lo straniero era stato tratto a giudizio per rispondere della contravvenzione di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998.



Ciò premesso in punto di fatto, il rimettente reputa che la norma impugnata sia costituzionalmente illegittima anzitutto nella parte in cui non annovera, tra gli elementi costitutivi del reato da essa delineato, l’assenza di un «giustificato motivo», così da evitare la punizione di soggetti la cui irregolare permanenza in Italia, anche se non coperta da una vera e propria causa di giustificazione, risulti comunque non «rimproverabile» per valide ragioni oggettive o soggettive.



Alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale in rapporto al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (sono citate le sentenze n. 5 del 2004 e n. 22 del 2007), si tratterebbe, infatti, di una previsione indispensabile al fine di rendere la fattispecie criminosa conforme ai principi di colpevolezza e di proporzionalità (art. 27 Cost.), potendo essa trovare applicazione in situazioni disparate, e anche nei confronti di soggetti che non comprendono la lingua italiana o che entrano in contatto per la prima volta con l’ordinamento nazionale.



Ne deriverebbe anche la violazione dell’art. 3 Cost., stante l’irrazionale disparità di trattamento rispetto all’ipotesi criminosa di cui al citato art. 14, comma 5-ter, che contempla, di contro, il predetto elemento negativo. Le due figure di reato risulterebbero, infatti, pienamente assimilabili, colpendo entrambe la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato: in un caso (art. 10-bis), per generica violazione delle norme del d.lgs. n. 286 del 1998; nell’altro (art. 14, comma 5-ter), per inosservanza specifica dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. La differente natura dell’obbligo violato potrebbe giustificare, bensì, il diverso trattamento sanzionatorio delle due ipotesi, ma non l’adozione di difformi criteri di valutazione della rimproverabilità della condotta.



Nel caso di specie, l’omissione censurata avrebbe impedito alla difesa di fornire la prova – in quanto allo stato non rilevante – della circostanza che, dopo l’8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009), sarebbe stato impossibile o quantomeno difficoltoso, per l’imputato, lasciare il territorio dello Stato prima di divenire destinatario del provvedimento di espulsione.



Il rimettente rileva, per altro verso, che, ai sensi del comma 5 dell’art. 10-bis, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere per il reato in esame nel caso in cui lo straniero sia stato materialmente espulso, ovvero respinto ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998. Anche per tale parte la norma impugnata violerebbe i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di colpevolezza (art. 27 Cost.), trattando la medesima condotta in modo differenziato a seconda che l’autorità amministrativa – anche in conseguenza di proprie scelte organizzative – riesca ad eseguire il respingimento o l’espulsione, o, al contrario, non avendone la possibilità, impartisca allo straniero l’ordine di lasciare il territorio dello Stato, a proprie spese, nel termine di cinque giorni: nel qual caso lo straniero si troverebbe esposto alla severa pena – reclusione da uno a quattro anni – prevista dall’art. 14, comma 5-ter, per l’inottemperanza a tale ordine.



La norma censurata violerebbe, da ultimo, l’art. 117 Cost., ponendosi in contrasto con le previsioni della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’art. 7, paragrafo 1, della citata direttiva identifica, infatti, la modalità ordinaria di esecuzione dell’espulsione nel rimpatrio volontario, prevedendo che, a tale fine, debba essere accordato allo straniero «un periodo congruo di durata compresa fra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui paragrafi 2 e 4».



La configurazione come reato di qualunque ingresso o permanenza illegale nello Stato mirerebbe ad eludere tale vincolo comunitario, rendendo operante la deroga prevista dall’art. 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, in forza della quale gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva stessa «ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di sanzione penale». In tal modo, la modalità ordinaria di esecuzione dell’espulsione resterebbe l’accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, conformemente all’attuale previsione dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998.



Né varrebbe opporre che il termine per l’adeguamento della legislazione degli Stati membri alla direttiva – fissato al 24 dicembre 2010 (art. 20) – non è ancora scaduto. Alla data dell’8 agosto 2009, infatti, la direttiva 2008/115/CE era già vigente da diversi mesi, essendo la stessa entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 22). Di conseguenza – secondo il rimettente – per escludere che l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 sia contrario alla direttiva, bisognerebbe ipotizzare che la norma interna sia stata emanata con la volontà di rimuoverla o modificarla prima della scadenza del termine ultimo di adeguamento: volontà non desumibile, per contro, né dalla lettera della norma stessa – che non reca alcuna limitazione temporale di efficacia – né dalla sua ratio.



1.2. – È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, salvo per quanto attiene alla seconda, da reputare inammissibile.



Riguardo alla mancata previsione del «giustificato motivo», la difesa dello Stato rileva che la fattispecie criminosa resta comunque soggetta ai principi generali in materia penale, che comprendono plurime cause di non punibilità, tra cui la incolpevole ignoranza della norma incriminatrice, l’inesigibilità del comportamento lecito e la «buona fede»: donde l’insussistenza di una disparità di trattamento rispetto ad altre figure criminose previste dalla medesima fonte normativa.



Con riferimento, poi, alla prevista pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta espulsione o di respingimento dello straniero, la questione sarebbe inammissibile, in quanto il rimettente criticherebbe, in realtà, l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che non è oggetto di contestazione nel giudizio a quo. La censura risulterebbe comunque infondata, sia perché le due fattispecie non sarebbero assimilabili, come emerge dal diverso trattamento sanzionatorio; sia perché l’applicazione della pena dipenderebbe comunque dallo straniero interessato, che entra o si trattiene illecitamente nel territorio dello Stato, e non già dalla pubblica amministrazione, che non riesca a respingerlo alla frontiera o ad espellerlo fisicamente.



Palesemente insussistente sarebbe, infine, l’asserita violazione dell’art. 117 Cost., non essendo ancora decorso il termine per adeguare l’ordinamento nazionale alla direttiva invocata dal rimettente.



2.1. – Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2009, nell’ambito di un processo penale nei confronti di uno straniero imputato del reato previsto dalla stessa norma censurata, il Giudice di pace di Torino ha sollevato plurime questioni di legittimità costituzionale di detta norma (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.



Ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe violazione dell’art. 3 Cost. per contrasto con il principio di eguaglianza, sotto un triplice profilo.



Anzitutto, perché – punendo indiscriminatamente chi sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato – equiparerebbe situazioni assai diverse e soggetti di differente pericolosità sociale. Essa colpirebbe, infatti, allo stesso modo tanto lo straniero che, entrato clandestinamente in Italia, vi rimanga vivendo dei proventi di attività criminose, quanto colui il quale, anche se entrato irregolarmente o trattenutosi senza permesso, si sia tuttavia integrato nella comunità sociale, vivendo onestamente; quanto, ancora, chi, entrato legittimamente (a esempio, per un soggiorno di breve durata), si sia trattenuto oltre il termine del visto di ingresso per motivi puramente contingenti, non sempre configurabili come cause di forza maggiore (quali l’aver perso l’aereo o il non aver ricevuto tempestivamente dai parenti all’estero il denaro necessario per l’acquisto del biglietto di viaggio).



Lo stesso legislatore si sarebbe, del resto, reso conto della diversità delle situazioni che possono venire in rilievo, tanto da introdurre, con l’art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, uno speciale regime per gli stranieri soggiornanti in modo irregolare che risultassero svolgere attività di assistenza a terzi, consentendo loro di accedere ad una procedura di sanatoria nelle cui more il procedimento penale rimaneva sospeso.



L’irragionevolezza della nuova fattispecie penale si coglierebbe anche in rapporto al trattamento sanzionatorio, considerato nel suo complesso: cioè, non soltanto in rapporto alla comminatoria della pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ma anche al divieto di sospensione condizionale della stessa (conseguente alla devoluzione del reato alla competenza del giudice di pace: art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»), nonché alla facoltà, concessa al giudice, di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione notevolmente più afflittiva, quale l’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 16, lettera b, della legge n. 94 del 2009). Tale ultima previsione sarebbe fonte, in specie, di una irragionevole sperequazione rispetto agli altri soggetti nei cui confronti può essere disposta l’espulsione come misura sostitutiva, i quali, ai sensi del citato art. 16, comma 1, si identificano nei condannati per reato non colposo ad una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che non ricorrano le condizioni per ordinarne la sospensione condizionale.



Una ulteriore violazione del principio di eguaglianza deriverebbe dal fatto che la norma censurata, a differenza dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, non subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato all’assenza di un «giustificato motivo»: formula, questa, che – come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 5 del 2004) – è diretta «ad escludere la configurabilità del reato in presenza di situazioni ostative di particolare pregnanza, le quali, anche senza integrare cause di giustificazione in senso tecnico, incidono sulla stessa possibilità soggettiva od oggettiva di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa». In tal modo, l’autore della contravvenzione prevista dall’art. 10-bis risulterebbe irrazionalmente posto in condizione deteriore rispetto all’autore del delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, che pure è più grave ed assorbe la contravvenzione in forza della clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato», con cui la norma impugnata esordisce.



Essa violerebbe, inoltre, l’art. 24, secondo comma, Cost. in quanto renderebbe punibili tutti gli stranieri irregolarmente presenti in Italia al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, i quali non si siano spontaneamente allontanati dal territorio dello Stato; e ciò, senza che siano stati previsti un termine e una «modalità operativa» per ottemperare al precetto. Con la conseguenza che a detti soggetti non rimarrebbe che uscire clandestinamente dall’Italia per non autodenunciarsi, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, costituente espressione del diritto di difesa.



La mancata previsione della possibilità di un allontanamento volontario e delle relative modalità colliderebbe anche con la direttiva 2008/115/CE, la quale stabilisce, all’art. 7, che – fatta eccezione per talune specifiche ipotesi – la decisione di rimpatrio debba fissare per la partenza volontaria un periodo congruo, di durata compresa tra i sette e i trenta giorni, prorogabile, ove necessario, in rapporto alle circostanze concrete.



L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 risulterebbe incompatibile con l’art. 24, secondo comma, Cost. anche sotto un diverso profilo. A mente dell’art. 38 del medesimo decreto legislativo, difatti, i minori stranieri comunque presenti sul territorio dello Stato sono soggetti all’obbligo scolastico, al pari dei loro coetanei italiani: obbligo del cui adempimento sono responsabili i genitori, sotto comminatoria di sanzione penale (art. 731 del codice penale). A tale riguardo, l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, prevede, bensì, che in deroga alla regola generale ivi stabilita, lo straniero non è tenuto ad esibire alla pubblica amministrazione i documenti attestanti la regolarità del suo soggiorno ai fini dell’ottenimento dei provvedimenti riguardanti – oltre le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e l’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 – anche le prestazioni scolastiche obbligatorie. Tuttavia, mentre l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce espressamente che l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non possa comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvi i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano, analoga statuizione non è ripetuta in rapporto alle prestazioni scolastiche obbligatorie. In tal modo, quindi, lo straniero – pur non dovendo presentare alcun documento attestante la regolarità del suo soggiorno ai fini dell’iscrizione dei propri figli a scuola – potrebbe essere comunque segnalato come «clandestino» dal personale scolastico che rivesta le qualifiche di cui agli artt. 361 e 362 del codice penale e che venga a conoscenza in altro modo della sua condizione di irregolarità. Stante, peraltro, la facilità con la quale detta condizione può emergere nel corso dell’attività scolastica, il migrante che voglia rispettare la legge posta a presidio del diritto-dovere all’istruzione sarebbe costretto, in pratica, ad autodenunciarsi per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, con ulteriore violazione del principio «nemo tenetur se detegere».



Censurabile sarebbe anche la circostanza che la norma impugnata non preveda alcuna forma di garanzia a favore dello straniero clandestino che intenda chiedere al tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, l’autorizzazione a permanere nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico, per gravi motivi legati alla tutela di un familiare di minore età. Con la presentazione dell’istanza in parola, lo straniero verrebbe, dunque, una volta ancora a «certificare» la propria posizione di irregolarità: con conseguente violazione tanto del principio «nemo tenetur se detegere», quanto dell’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento rispetto allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale. Il comma 6 dell’art. 10-bis stabilisce, infatti, che in quest’ultimo caso il procedimento penale resti sospeso e che l’accoglimento della domanda comporti la declaratoria di non luogo a procedere per il reato in esame.



Il rimettente osserva, per altro verso, come la disciplina dettata dalla norma impugnata risulti congegnata, nel suo complesso, in vista della finalità – ritenuta prioritaria – di allontanare lo straniero dal territorio dello Stato. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per il reato in esame non è, infatti, richiesto il nulla osta dell’autorità giudiziaria, e, d’altro canto, una volta acquisita la notizia dell’espulsione o del respingimento dello straniero, il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere (art. 10-bis, commi 4 e 5). Gli artt. 16-bis [recte: 62-bis] del d.lgs. n. 274 del 2000 e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – rispettivamente aggiunto e modificato dalla legge n. 94 del 2009 – prevedono, inoltre, che il giudice di pace, nel pronunciare condanna per il reato in questione, ove non ricorrano le cause ostative previste dall’art. 14, comma 1, possa sostituire la pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.



Il risultato dell’allontanamento dello straniero clandestino dal territorio dello Stato era e resta, tuttavia, già conseguibile tramite l’espulsione amministrativa; sicché, una volta accertata l’illegale presenza del soggetto nel territorio dello Stato, si aprirebbero contestualmente ed automaticamente due procedimenti aventi lo stesso scopo: uno amministrativo e l’altro penale, il secondo, peraltro, subordinato al primo, dovendosi concludere con la declaratoria di non luogo a procedere ove il procedimento amministrativo – maggiormente celere – abbia concluso il suo «iter naturale». Assetto, questo, che violerebbe, oltre al principio di ragionevolezza, anche quello di buon andamento dei pubblici uffici, di cui all’art. 97, primo comma, Cost., incidendo negativamente sulla durata dei processi e provocando un inutile incremento di costi.



La norma censurata si porrebbe in contrasto, poi, con l’art. 25, comma 2, Cost., venendo a sanzionare penalmente una particolare condizione personale e sociale – in specie, quella di chi versa nella situazione di «clandestino» per non essersi uniformato alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998 – anziché la commissione di un fatto offensivo di un bene costituzionalmente protetto. Si tratterebbe, in sostanza, di una «colpa d’autore» o «per il modo di essere dell’agente»: scelta legislativa da reputare inaccettabile, giacché l’irrogazione di sanzioni penali potrebbe giustificarsi solo quando appaia indispensabile «per assicurare la conservazione o promuovere il progresso della comunità sociale o quando sussista il pericolo che l’individuo commetta fatti delittuosi». Nella specie, per converso, se pure è vero che taluni degli stranieri clandestini sono dediti al delitto, è altrettanto vero, tuttavia, che molti altri prestano attività lavorativa – spesso in condizioni di sfruttamento – o comunque non commettono reati né minacciano la sicurezza collettiva.



Risulterebbe violato, infine, l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale: e ciò, a causa dello stato di estrema indigenza in cui versa la quasi totalità degli immigrati clandestini.



Quanto, poi, alla rilevanza delle questioni, essa risulterebbe – ad avviso del giudice a quo – evidente. Lo straniero imputato nel giudizio principale risulta essere, infatti, entrato in Italia senza un regolare visto né risulta munito di permesso di soggiorno, sicché, allo stato, dovrebbe essere «quasi sicuramente» ritenuto colpevole del contestato reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, con possibile applicazione della misura sostitutiva dell’espulsione. Tale misura influirebbe, peraltro, pesantemente sulla sua integrazione sociale e sulla sua situazione familiare: in base alla documentazione prodotta in giudizio, l’imputato avrebbe avuto, infatti, recentemente un figlio da una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante, con cui convive, e presterebbe attività lavorativa come collaboratore domestico presso una famiglia, la quale avrebbe intrapreso le pratiche per la sua regolarizzazione.



2.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.



Secondo la difesa dello Stato sarebbero senz’altro inammissibili per difetto di rilevanza le questioni che concernono gli artt. 6, comma 2, 31 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi di disposizioni non applicabili nel giudizio a quo.



Parimenti inammissibile sarebbe la censura di violazione dell’art. 3 Cost., riferita alla possibilità di sostituzione della pena con la misura dell’espulsione, in quanto l’applicabilità di quest’ultima viene prospettata come meramente eventuale.



Altrettanto dovrebbe dirsi per la censura di violazione dell’art. 2 Cost., giacché dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che l’imputato non versa in condizioni di indigenza, svolgendo un’attività lavorativa; come pure per la censura di violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., che apparirebbe priva di «attinenza con il processo a quo».



Le residue censure risulterebbero infondate.



La norma impugnata rappresenterebbe, infatti, espressione dell’ampia discrezionalità legislativa in ordine all’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni: discrezionalità il cui esercizio non potrebbe ritenersi irragionevole per il solo fatto che la misura dell’espulsione, conseguente all’applicazione della sanzione penale, fosse già in precedenza prevista come sanzione amministrativa.



Né rileverebbe la circostanza che l’autore del fatto possa identificarsi tanto in una persona onesta che in un delinquente. La sanzione è, infatti, comminata nei confronti di chi – onesto o delinquente – si trovi illecitamente nel territorio dello Stato, onde non sussisterebbe la disparità tra le situazioni poste a raffronto dal rimettente.



Per quel che concerne, poi, la mancata previsione della «quasi esimente» del «giustificato motivo», la fattispecie criminosa in questione resterebbe comunque soggetta ai principi generali applicabili in materia penale, che comprendono varie cause di non punibilità, tra cui l’incolpevole ignoranza della norma incriminatrice, l’inesigibilità del comportamento lecito e la «buona fede».



Quanto all’assenza di disciplina transitoria, la disposizione censurata ha natura sostanziale, onde troverebbe applicazione il principio previsto dall’art. 2 del codice penale.



Inconferente sarebbe, altresì, il riferimento all’art. 97 Cost., trattandosi di disposizione inapplicabile all’amministrazione della giustizia.



Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di solidarietà, la norma è inserita nel corpo del d.lgs. n. 286 del 1998, onde rimarrebbero garantiti i rifugiati politici e coloro che presentano domanda di protezione internazionale, come, del resto, espressamente prevede il comma 6 dello stesso art. 10-bis.







Considerato in diritto



1. – Il Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68».



Ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non annovera, tra gli elementi costitutivi del reato, l’assenza di un «giustificato motivo». In tal modo, essa, da un lato, renderebbe punibili, in contrasto con i principi di colpevolezza e di proporzionalità, anche condotte di illecito trattenimento non «rimproverabili» all’agente per valide ragioni oggettive o soggettive; dall’altro, sarebbe fonte di una irrazionale disparità di trattamento rispetto all’analoga fattispecie criminosa di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (inosservanza, «senza giustificato motivo», dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale).



La disposizione censurata lederebbe i medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.) anche sotto un diverso profilo. Stabilendo, infatti, che il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta espulsione dell’autore del fatto o di suo respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (comma 5 dell’art. 10-bis), essa farebbe dipendere l’applicazione della sanzione penale dalla circostanza, del tutto indipendente dalla volontà dello straniero, che l’autorità amministrativa non riesca ad eseguire l’espulsione o il respingimento prima della condanna.



Risulterebbe leso, infine, l’art. 117 Cost., giacché la configurazione come reato di qualunque ingresso o soggiorno illegale nello Stato mirerebbe ad eludere la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 – in forza della quale il provvedimento di espulsione deve essere di regola eseguito nella forma del rimpatrio volontario – e a rendere operante la deroga prevista dall’art. 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva stessa per i casi in cui il rimpatrio costituisca «sanzione penale» o «conseguenza di una sanzione penale».



2. – L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 è sottoposto a scrutinio di costituzionalità anche dal Giudice di pace di Torino, che ne prospetta anzitutto il contrasto con l’art. 3 Cost. sotto plurimi profili.



In primo luogo, perché, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, equiparerebbe situazioni di fatto ben diverse e soggetti di differente pericolosità sociale.



In secondo luogo, per l’irrazionalità del trattamento sanzionatorio, caratterizzato dalla comminatoria dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, dal divieto di concessione della sospensione condizionale della pena e dalla facoltà del giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione notevolmente più afflittiva, quale l’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni: previsione, questa, che sarebbe fonte di una irragionevole sperequazione rispetto agli altri soggetti nei cui confronti la sostituzione può essere disposta in base all’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (condannati a pena detentiva non superiore a due anni, quando non sussistano le condizioni per la sospensione condizionale).



In terzo luogo, perché – diversamente da quanto avviene per il più grave reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 – la norma impugnata non subordina la punibilità dell’illegale permanenza nel territorio dello Stato alla condizione che la violazione sia commessa «senza giustificato motivo».



Sarebbe violato, inoltre, l’art. 24, secondo comma, Cost., giacché, in mancanza di una disciplina transitoria, la nuova incriminazione costringerebbe tutti gli stranieri irregolarmente presenti in Italia al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 ad uscire clandestinamente dall’Italia per non autodenunciarsi, in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, costituente espressione del diritto di difesa.



L’art. 24, secondo comma, Cost. sarebbe leso anche per una diversa ragione. Lo straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato che intenda adempiere l’obbligo scolastico cui sono soggetti i figli minori (art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998) – obbligo presidiato da sanzione penale (art. 731 del codice penale) – pur non dovendo esibire ai fini dell’iscrizione dei figli a scuola alcun documento attestante la regolarità del suo soggiorno (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998), finirebbe inevitabilmente per autodenunciarsi, sia per la facilità con la quale la sua condizione di irregolarità può emergere nel corso dell’attività didattica, sia per la sussistenza di un obbligo di denuncia di tale condizione da parte del personale scolastico che rivesta le qualifiche di cui agli artt. 361 e 362 cod. pen.



Un ulteriore profilo di compromissione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. si connetterebbe alla circostanza che la norma denunciata non prevede, a favore dello straniero clandestino che intenda proporre istanza di permanenza nel territorio dello Stato a fini di tutela di un familiare minore (art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998), garanzie analoghe a quelle accordate allo straniero che presenti domanda di protezione internazionale (sospensione del procedimento penale, con declaratoria di non luogo a procedere in caso di accoglimento): sicché, anche con la presentazione dell’istanza in questione, lo straniero finirebbe per «certificare» la propria posizione di irregolarità in violazione del principio nemo tenetur se detegere.



La norma impugnata violerebbe, poi, i principi di ragionevolezza e di buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97, primo comma, Cost.), in quanto perseguirebbe, alla luce della sua complessiva struttura, una finalità – allontanare lo straniero illecitamente presente nel territorio dello Stato – già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa, la quale prende comunque avvio parallelamente al procedimento penale; il che comporterebbe pregiudizio alla ragionevole durata dei processi e inutile incremento dei costi.



Risulterebbe violato, ancora, l’art. 25, secondo comma, Cost., in quanto la disposizione censurata sanzionerebbe penalmente una particolare condizione personale e sociale – quella di straniero «clandestino», derivante dalla mera violazione delle norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato – e non già la commissione di un fatto offensivo di un bene costituzionalmente protetto.



Da ultimo, verrebbe leso l’art. 2 Cost., giacché, in contrasto con la garanzia di rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e il dovere di solidarietà, la nuova previsione punitiva colpirebbe persone che versano, per la quasi totalità, in stato di estrema indigenza.



3. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni parzialmente analoghe, relative alla medesima norma, sicché i giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.



4. – Nell’approccio al thema decidendum, giova preliminarmente rilevare come, al di là della generica e indifferenziata formulazione del petitum, i giudici rimettenti sottopongano all’esame di questa Corte due diversi ordini di questioni.



Da un lato, infatti, essi contestano, sotto plurimi aspetti, la legittimità costituzionale della scelta di penalizzazione sottesa alla norma impugnata, prospettando, con ciò, doglianze che preluderebbero – ove fondate – alla integrale ablazione della norma stessa. Dall’altro lato, denunciano invece la contrarietà a Costituzione di specifiche articolazioni della disciplina sostanziale o processuale del reato in esame, formulando così censure destinate a sfociare – nel caso di accoglimento – in una declaratoria di illegittimità costituzionale solo parziale.



Ciò puntualizzato, le questioni sollevate sono in parte infondate e in parte manifestamente inammissibili.



5. – Con riferimento alle questioni del primo gruppo (volte, cioè, a censurare globalmente la scelta di penalizzazione espressa dalla norma impugnata) – sulle quali, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica, va portata prioritariamente l’attenzione – lo scrutinio di costituzionalità non può che trovare il suo referente generale nel principio, affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale l’individuazione delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore: discrezionalità il cui esercizio può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie (ex plurimis, sentenze n. 47 del 2010, n. 161, n. 41 e n. 23 del 2009, n. 225 del 2008).



6. – Su tale premessa viene anzitutto in rilievo, per il suo carattere radicale, la censura di violazione dei principi di materialità e di necessaria offensività del reato, formulata dal Giudice di pace di Torino in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.



6.1. – Al riguardo, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato, basata sul generico assunto che la dedotta violazione costituzionale sarebbe priva di «attinenza con il processo a quo». Risulta evidente, al contrario, come l’eventuale rimozione della norma impugnata, conseguente all’accoglimento della questione, inciderebbe sull’esito del giudizio principale, destinato altrimenti a concludersi – secondo quanto si afferma nell’ordinanza di rimessione – con una declaratoria di responsabilità dell’imputato per la contravvenzione in questione.



6.2. – Nel merito, tuttavia, il dedotto vulnus costituzionale non è riscontrabile.



Contrariamente a quanto sostiene il giudice rimettente, non si può infatti ritenere che l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introducendo nell’ordinamento la contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», penalizzi una mera «condizione personale e sociale» – quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») – della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale. Oggetto dell’incriminazione non è un «modo di essere» della persona, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in specie, quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 2007: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l’omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza).



La condizione di cosiddetta “clandestinità” non è un dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita, esprimendone in termini di sintesi la nota strutturale di illiceità (non diversamente da come la condizione di pregiudicato per determinati reati deriva, salvo il successivo accertamento giudiziale, dall’avere commesso i reati stessi).



6.3. – Né può condividersi, per altro verso, l’assunto in forza del quale si sarebbe di fronte ad un illecito «di mera disobbedienza», non offensivo – anche solo nella forma della messa in pericolo – di alcun bene giuridico meritevole di tutela: illecito la cui repressione darebbe vita ad una ipotesi di «diritto penale d’autore», al di sotto della quale si radicherebbe l’intento di penalizzare, ex se, situazioni di povertà ed emarginazione (e ciò similmente a quanto si verificava, in passato, mediante la fattispecie contravvenzionale – dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 519 del 1995 – della cosiddetta mendicità non invasiva, di cui all’art. 670, primo comma, cod. pen.).



Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è, in realtà, agevolmente identificabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria – trattandosi, del resto, del bene giuridico “di categoria”, che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 – e che risulta, altresì, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero.



L’ordinata gestione dei flussi migratori si presenta, in specie, come un bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata. Ciò, secondo una strategia di intervento analoga a quella che contrassegna vasti settori del diritto penale complementare, nei quali la sanzione penale – specie contravvenzionale – accede alla violazione di discipline amministrative afferenti a funzioni di regolazione e controllo su determinate attività, finalizzate a salvaguardare in via preventiva i beni, specie sovraindividuali, esposti a pericolo dallo svolgimento indiscriminato delle attività stesse (basti pensare, ad esempio, al diritto penale urbanistico, dell’ambiente, dei mercati finanziari, della sicurezza del lavoro). Caratteristica, questa, che, nel caso in esame, viene peraltro a riflettersi nell’esiguo spessore della risposta punitiva prefigurata dalla norma impugnata, di tipo meramente pecuniario.



È incontestabile, in effetti, che il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenti un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio. Come questa Corte ha avuto modo di rimarcare, «lo Stato non può […] abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione d’un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse […], essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali» (sentenza n. 353 del 1997). La regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è, difatti, «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in materia di immigrazione» (sentenze n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994): vincoli e politica che, a loro volta, rappresentano il frutto di valutazioni afferenti alla “sostenibilità” socio-economica del fenomeno.



Il controllo giuridico dell’immigrazione – che allo Stato, dunque, indubbiamente compete (sentenza n. 5 del 2004), a presidio di valori di rango costituzionale e per l’adempimento di obblighi internazionali – comporta, d’altro canto, necessariamente la configurazione come fatto illecito della violazione delle regole in cui quel controllo si esprime. Determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere una connotazione penale, anziché meramente amministrativa (com’era anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009), rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, il quale ben può modulare diversamente nel tempo – in rapporto alle mutevoli caratteristiche e dimensioni del fenomeno migratorio e alla differente pregnanza delle esigenze ad esso connesse – la qualità e il livello dell’intervento repressivo in materia.



6.4. – In questa prospettiva, risulta altresì priva di fondamento la tesi del giudice a quo, stando alla quale l’incriminazione introdurrebbe, nella sostanza, una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell’immigrato irregolare, non rispondente all’id quod plerumque accidit e perciò stesso arbitraria.



Al pari di quanto avviene per il reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento, di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 – che, come già rilevato da questa Corte, «prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili» (sentenza n. 22 del 2007) – la norma impugnata non sancisce alcuna presunzione di tal fatta, ma si limita – similmente alla generalità delle norme incriminatrici – a reprimere la commissione di un fatto oggettivamente (e comunque) antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile – come nota anche l’Avvocatura generale dello Stato – indipendentemente dalla personalità dell’autore, la quale potrà rilevare, semmai, solo sul piano della commisurazione della pena da parte del giudice, secondo i criteri dettati dall’art. 133, secondo comma, cod. pen.



Non può essere, dunque, utilmente richiamata, ai presenti fini, l’affermazione di questa Corte, in forza della quale la condizione soggettiva connessa al «mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato […], di per sé, non è univocamente sintomatica […] di una particolare pericolosità sociale» (sentenza n. 78 del 2007). Si tratta, infatti, di affermazione resa in un contesto ben diverso da quello che qui rileva, e, cioè, a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme dell’ordinamento penitenziario (artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354), ove interpretate nel senso che all’immigrato irregolare sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative alla detenzione da esse previste. Tali misure si connettono, infatti, all’esigenza di individualizzazione della pena in fase esecutiva, in rapporto alla quale la valutazione di pericolosità sociale del condannato – da condursi caso per caso, e non sulla base di arbitrarie presunzioni assolute – viene, per converso, in primario rilievo.



6.5. – Quale notazione conclusiva sul punto, si deve, d’altro canto, rilevare come la scelta operata dal legislatore italiano con la novella del 2009 sia tutt’altro che isolata nel panorama internazionale.



L’analisi comparatistica rivela, difatti, come norme incriminatrici dell’immigrazione irregolare di ispirazione similare, talora accompagnate dalla comminatoria di pene anche significativamente più severe di quella prevista dalla norma scrutinata, siano presenti nelle legislazioni di diversi Paesi dell’Unione europea: e ciò tanto nell’ambito dei Paesi più vicini al nostro per tradizioni giuridiche (quali la Francia e la Germania), che fra quelli di diversa tradizione (quale il Regno Unito).



7. – Nelle considerazioni che precedono è già insita l’insussistenza della violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), denunciata dallo stesso Giudice di pace di Torino sul rilievo che, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, il nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 equiparerebbe fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di differente pericolosità sociale (quali lo straniero che ha varcato clandestinamente i confini nazionali e che vive dei proventi del delitto e il migrante trattenutosi irregolarmente dopo un ingresso legittimo, ma ben integrato nella comunità sociale e che svolge un’attività lavorativa).



Per un verso, infatti, si ribadisce che la norma incriminatrice in esame non è diretta a sanzionare la “condotta di vita” e i propositi del migrante irregolare (i quali, ove assumano connotazioni criminose, troveranno eventualmente risposta punitiva in altre norme), quanto piuttosto (e soltanto) l’inosservanza delle norme sull’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.



La diversa gravità dell’inosservanza potrà essere, per altro verso, apprezzata e valorizzata dal giudice in sede di determinazione della pena in concreto nell’ambito della forbice edittale, sufficientemente ampia a tal fine, sia pure nell’ambito di una configurazione dell’illecito quale contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria (ammenda da 5.000 a 10.000 euro). Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è infatti consentito al legislatore includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie distinte per struttura e disvalore, spettando in tali casi al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale (tra le altre, sentenza n. 47 del 2010; ordinanze n. 213 del 2000, n. 145 del 1998, n. 456 del 1997, n. 220 del 1996).



Con particolare riguardo, d’altro canto, alle ipotesi a carattere “marginale” – che il giudice a quo evoca con il riferimento alla situazione dello straniero che si trattenga in Italia oltre il termine del visto di ingresso per ragioni puramente contingenti (quali l’aver perso l’aereo o il non aver ricevuto tempestivamente dai parenti all’estero il denaro per l’acquisto del biglietto di viaggio) – occorre tener conto anche della circostanza che l’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l’istituto dell’esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato.



8. – In relazione, poi, alla ulteriore censura, formulata sempre dal Giudice di pace di Torino, di lesione dei diritti inviolabili dell’uomo e del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato, basata sulla considerazione che, alla stregua di quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, l’imputato nel giudizio a quo non versa in condizioni di indigenza, svolgendo un’attività lavorativa.



L’eccezione sovrappone, infatti, i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza. L’idoneità a colpire persone che versano in «stato di estrema indigenza» è evocata, infatti, dal rimettente come tratto generale caratteristico della norma incriminatrice, atto a porla in asserito contrasto con il parametro costituzionale considerato: il che non comporta, tuttavia, che – ai fini dell’ammissibilità della questione – esso debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta che dà adito all’incidente di costituzionalità, rimanendo la questione comunque rilevante a fronte della già rimarcata incidenza dell’ablazione della norma impugnata sugli esiti del processo principale.



Nel merito, la violazione dedotta non è comunque ravvisabile.



Al riguardo, giova preliminarmente rilevare che, ove la tesi del rimettente fosse valida, la ragione dell’illegittimità costituzionale non risiederebbe nella scelta di configurare come reato l’inosservanza delle disposizioni sull’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato – vale a dire nella sanzione – ma, più a monte, nello stesso precetto: e, cioè, nelle regole – collocate fuori della norma oggi sottoposta a scrutinio – che precludono o limitano l’ingresso o la permanenza degli stranieri (o, quantomeno, degli stranieri “indigenti”) nel territorio dello Stato, a prescindere dal fatto che la violazione venga punita con la sanzione penale o con semplice sanzione amministrativa.



Al di là di ciò, va poi osservato che, mentre il contrasto con i diritti inviolabili dell’uomo è allegato dal rimettente in termini puramente apodittici, per quanto attiene al principio di solidarietà, è giurisprudenza costante di questa Corte – chiamata ad occuparsi del tema segnatamente in rapporto alla disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare (artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 286 del 1998) – che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco» (sentenza n. 353 del 1997). In particolare, «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri» (ordinanze n. 192 e n. 44 del 2006, n. 217 del 2001): e ciò nella cornice di un «quadro normativo […] che vede regolati in modo diverso – anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) – l’ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. “migranti economici”» (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze n. 302 e n. 80 del 2004). In materia il legislatore fruisce, dunque, di ampia discrezionalità nel porre limiti all’accesso degli stranieri nel territorio dello Stato, all’esito di un bilanciamento dei valori che vengono in rilievo: discrezionalità il cui esercizio è sindacabile da questa Corte solo nel caso in cui le scelte operate si palesino manifestamente irragionevoli (ex plurimis, sentenze n. 148 del 2008, n. 361 del 2007, n. 224 e n. 206 del 2006) e che si estende, secondo quanto in precedenza osservato, anche al versante della selezione degli strumenti repressivi degli illeciti perpetrati.



Le ragioni della solidarietà trovano, in questo senso, espressione – oltre che nella ricordata disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare – nell’applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), fatta espressamente salva dal comma 6 dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la sospensione del procedimento penale per il reato in esame nel caso di presentazione della relativa domanda e, nell’ipotesi di suo accoglimento, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (analoga pronuncia è prevista, altresì, nel caso di rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, e cioè quando, pur in presenza delle condizioni ostative ivi indicate, ricorrano «seri motivi […] di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»).



9. – Va esclusa, del pari, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., prospettata dal Giudice di pace di Lecco per asserita contrarietà della norma impugnata alla direttiva 2008/115/CE, segnatamente nella parte in cui quest’ultima prefigura come modalità ordinaria di esecuzione delle «decisioni di rimpatrio» dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, la fissazione di un termine per la «partenza volontaria» (art. 7).



Non occorre verificare, in questa sede, la reale validità dell’argomento su cui poggia la censura e consistente, in sostanza, nell’assunto per cui la facoltà degli Stati membri di non applicare la citata direttiva ai «cittadini di paesi terzi […] sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale» (art. 2, paragrafo 2, lettera b) dovrebbe ritenersi riferita, per non svuotare di senso la direttiva stessa, esclusivamente alle fattispecie penali diverse dall’ingresso o dal soggiorno irregolare.



È sufficiente osservare che il termine di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva non è ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010 (art. 20): circostanza che rende, allo stato, comunque non significativo, ai fini della configurabilità della lesione costituzionale denunciata, l’ipotizzato contrasto con la disciplina comunitaria.



Peraltro, detto contrasto non deriverebbe comunque dall’introduzione del reato oggetto di scrutinio, quanto piuttosto – in ipotesi – dal mantenimento delle norme interne preesistenti che individuano nell’accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998): norme diverse, dunque, da quella impugnata.



10. – Infondata è pure la censura di violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), formulata dal Giudice di pace di Torino sulla scorta della considerazione che la norma censurata perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) realizzabile negli stessi termini tramite l’istituto dell’espulsione amministrativa, col risultato di dare luogo ad una inutile duplicazione di procedimenti aventi il medesimo scopo.



Per quanto attiene al primo dei due parametri invocati (il principio di ragionevolezza), è ben vero, in effetti, che le condotte che integrano il reato di cui si discute, costituendo nel contempo violazioni della disciplina sull’ingresso e il soggiorno dello straniero nello Stato, erano e restano sanzionate, in via amministrativa, con l’espulsione disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998: onde si riscontra una sovrapposizione – tendenzialmente completa – della disciplina penale a quella amministrativa.



È altrettanto vero che, alla luce della complessiva configurazione della norma in esame, il legislatore mostra di considerare l’applicazione della sanzione penale come un esito “subordinato” rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero ivi illegalmente presente. Lo attestano univocamente le circostanze – poste in rilievo dal giudice a quo – che, in deroga al generale disposto dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a procedimento penale per il reato in questione possa essere espulso in via amministrativa senza il nulla osta dell’autorità giudiziaria; che, una volta avuta notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere (e ciò indipendentemente dallo stadio raggiunto dal procedimento penale, a differenza di quanto previsto dall’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998); che, nel caso di condanna, la pena dell’ammenda – espressamente sottratta all’oblazione (art. 10-bis, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998) – possa essere sostituita dal giudice con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (artt. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000).



Tale assetto normativo – che trova la sua ratio precipuamente «nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio» (con riferimento alla previsione dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordinanze n. 143 e n. 142 del 2006), tanto più avvertibile quando il fatto penalmente rilevante si sostanzi nella mera violazione della disciplina sull’ingresso e la permanenza nel territorio stesso – non comporta ancora, tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a priori, a rappresentare un mero “duplicato” del procedimento amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più celere): e ciò, a tacer d’altro, per la ragione che – come l’esperienza attesta – in un largo numero di casi non è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi. La stessa sostituzione della pena pecuniaria con la misura dell’espulsione da parte del giudice – configurata, peraltro, dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 come soltanto discrezionale («può») – resta espressamente subordinata alla condizione che non ricorrano le situazioni che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (necessità di procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo).



È pure difficilmente contestabile, per altro verso, che – come da più parti criticamente rimarcato – la pena dell’ammenda, applicabile nei casi di mancata esecuzione (o eseguibilità immediata) dell’espulsione, presenti una ridotta capacità dissuasiva: e ciò, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso (ma, comunque, non indefettibilmente) versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena rimasta ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare (art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000), stante la problematica compatibilità di tali misure con la situazione personale del condannato, spesso privo di fissa dimora e che, comunque, non può risiedere legalmente in Italia.



Simili valutazioni – al pari di quella attinente, più in generale, al rapporto fra “costi e benefici” connessi all’introduzione della nuova figura criminosa, rapporto secondo molti largamente deficitario (tanto più in un sistema che già prevede, in caso di mancata esecuzione immediata dell’espulsione, l’ordine di allontanamento del questore, che innesca la più energica tutela penale predisposta dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998) – attengono, tuttavia, all’opportunità della scelta legislativa su un piano di politica criminale e giudiziaria: piano di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Come già ad altro fine rimarcato, difatti, «non spetta a questa Corte esprimere valutazioni sull’efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuridici che si manifestino nell’ambito del fenomeno imponente dei flussi migratori dell’epoca presente, che pone gravi problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza» (sentenza n. 236 del 2008).



Non è superfluo comunque aggiungere che l’assoggettamento a sanzioni pecuniarie dei fatti di immigrazione irregolare è anch’esso tutt’altro che ignoto all’esperienza comparatistica (pene pecuniarie, alternative o congiunte alla pena detentiva, sono previste, ad esempio, dalle legislazioni tedesca, francese e del Regno Unito; mentre la legge spagnola contempla, per il soggiorno irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria).



Inconferente è l’altro parametro invocato dal giudice rimettente: ossia il principio di buon andamento dei pubblici uffici. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, detto principio è riferibile all’amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all’attività giurisdizionale in senso stretto (ex plurimis, sentenze n. 64 del 2009 e n. 272 del 2008; ordinanze n. 408 del 2008 e n. 27 del 2007).



11. – Passando, con ciò, all’esame del secondo gruppo di questioni, che investono specifici segmenti della disciplina del reato di cui si discute, viene in considerazione, anzitutto, quella afferente alla mancata reiterazione, in rapporto alla condotta dell’illegale trattenimento, della clausola «senza giustificato motivo», presente nella norma incriminatrice “finitima” di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998: norma che pure reprime – e in modo più severo – una forma speciale di indebita permanenza dello straniero nello Stato, cioè quella conseguente all’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, impartito ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo.



11.1. – La questione non è fondata.



Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla valenza della formula «senza giustificato motivo», che compare nella norma evocata come tertium comparationis, in rapporto a questioni di legittimità costituzionale volte segnatamente a denunciare il difetto di determinatezza di detta clausola e, di riflesso, della fattispecie penale in cui essa si colloca. Nel disattendere la censura, si è rilevato che il significato della locuzione è, in realtà, ricostruibile – mediante una operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito ermeneutico affidato al giudice – alla luce della specifica finalità dell’incriminazione (rimuovere, rendendo «effettivo il provvedimento di espulsione», «situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato») e del quadro normativo su cui l’incriminazione stessa si innesta: quadro normativo che, come già ricordato ad altro fine, vede diversamente regolato l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nello Stato, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o di rifugiati, ovvero di «migranti economici». In simile prospettiva, «la clausola in questione, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico – lettura che la renderebbe pleonastica, posto che le scriminanti opererebbero comunque, in quanto istituti di ordine generale – ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa; non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del “migrante economico”, sebbene espressive di istanze in sé pienamente legittime, sempre che – come è ovvio – non ricorrano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall’ordinamento» (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze n. 386 del 2006, n. 302 e n. 80 del 2004).



Alla luce di tale conclusione, si è quindi esclusa la fondatezza di ulteriori censure di costituzionalità, alla stregua delle quali la norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 avrebbe delineato, in contrasto con l’art. 27 Cost., una ipotesi di responsabilità oggettiva, assoggettando a pena anche lo straniero che si trovi nella pratica impossibilità di munirsi di documenti e di biglietto di viaggio nel ristretto termine di cinque giorni: ciò, ad esempio, per la sua «condizione di assoluta impossidenza […], che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare» detto biglietto; ovvero in conseguenza del «mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti». In tali ipotesi, si deve, infatti, senz’altro ravvisare un «giustificato motivo» di inottemperanza all’ordine di allontanamento, con conseguente esclusione della configurabilità del reato (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze n. 386 del 2006 e n. 302 del 2004).



11.2. – Dalle affermazioni di questa Corte ora ricordate non è lecito peraltro desumere – come mostra invece di ritenere il Giudice di pace di Lecco – che l’inserimento nella formula descrittiva dell’illecito della clausola «senza giustificato motivo» sia indispensabile al fine di assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di immigrazione, e particolarmente di quello oggetto dell’odierno scrutinio.



Se è vero, infatti, che, come già rimarcato, la portata di detta clausola va oltre il mero richiamo alle esimenti di carattere generale, è altrettanto certo, tuttavia, che la mancanza della clausola non impedisce che le esimenti generali trovino comunque applicazione: il che è sufficiente, in ogni caso, a garantire il rispetto del principio costituzionale invocato (diversamente opinando, la clausola stessa dovrebbe rinvenirsi in qualunque norma incriminatrice).



Fuori discussione, così, è l’applicabilità anche al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato delle scriminanti comuni – e, in particolare, di quella dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) – come pure delle cause di esclusione della colpevolezza, ivi compresa l’ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a seguito della sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte), cui fa specifico riferimento il rimettente allorché evoca, in chiave critica, le situazioni dello straniero che non comprenda la lingua italiana o che entri in contatto per la prima volta con l’ordinamento giuridico nazionale.



Con particolare riguardo, poi, alla figura dell’illecito trattenimento – cui è circoscritto il quesito di costituzionalità – rimane, altresì, operante il basilare principio ad impossibilia nemo tenetur, valevole per la generalità delle fattispecie omissive proprie. In rapporto a tali fattispecie, difatti, l’impossibilità (materiale o giuridica) di compimento dell’azione richiesta esclude – secondo una diffusa opinione – la configurabilità del reato, prima ancora che sul piano della colpevolezza, già su quello della tipicità, trattandosi di un limite logico alla stessa configurabilità dell’omissione. Ne consegue che, per questo verso, un insieme di situazioni, rilevanti come «giustificato motivo» in rapporto al reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento, ben possono venire in considerazione anche ai fini di escludere la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (si pensi, ad esempio, alla indisponibilità, da parte dello straniero, per cause indipendenti dalla sua volontà, dei documenti necessari al fine di lasciare legalmente il territorio nazionale).



11.3. – Residua pur sempre – è ben vero – una diversità di regime rispetto all’ipotesi criminosa di cui al citato art. 14, comma 5-ter, connessa alla rilevata maggiore ampiezza delle situazioni riconducibili al paradigma del «giustificato motivo» rispetto alle cause generali di non punibilità. Tale diversità non determina, tuttavia, la violazione dell’art. 3 Cost. denunciata da entrambi i giudici rimettenti: e ciò alla luce sia della differente connotazione delle fattispecie poste a confronto che dell’esistenza di una differente disciplina.



Come già in altra occasione osservato da questa Corte, infatti, «la scelta del legislatore di riconoscere efficacia giustificativa, per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal questore, a situazioni ostative diverse dalle esimenti di carattere generale, trova fondamento nella peculiarità di tale forma di espulsione, la cui esecuzione è affidata allo straniero medesimo, e la cui adozione è consentita solo quando non sia possibile l’accompagnamento alla frontiera, eventualmente preceduto dal trattenimento dell’interessato in un centro di identificazione e di espulsione» (ordinanza n. 41 del 2009, che ha conseguentemente escluso la configurabilità di una esigenza costituzionale di estensione della clausola «senza giustificato motivo» alla figura criminosa, a carattere commissivo, delineata dal comma 5-quater dello stesso art. 14, che configura come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio nazionale dopo esserne stato espulso ai sensi del precedente comma 5-ter).



I presupposti che, nel sistema della legge (art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998), autorizzano l’amministrazione ad avvalersi dello strumento dell’ordine di allontanamento, in deroga al principio di esecuzione immediata dell’espulsione in forma coattiva, richiamano, in effetti, esigenze cui frequentemente corrispondono situazioni di rilevante difficoltà di tempestivo adempimento da parte dell’intimato (sentenza n. 5 del 2004, ordinanza n. 386 del 2006). Prospettiva nella quale l’impiego della clausola in questione rappresenta, dunque, un elemento che contribuisce a rendere costituzionalmente “tollerabile” il rigore sanzionatorio che caratterizza la figura criminosa (sentenza n. 22 del 2007).



Non equiparabile, sotto questo profilo, è la contravvenzione di cui al censurato art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, che reprime con semplice pena pecuniaria la generica inosservanza delle disposizioni in tema di soggiorno (oltre che di ingresso) dello straniero nel territorio dello Stato: e ciò indipendentemente dall’intervento di un ordine amministrativo individualizzato, caratterizzato da un ristretto termine di adempimento e atto ad innescare un netto “salto di qualità” della risposta punitiva.



Rispetto alla contravvenzione in questione è, d’altra parte, rinvenibile un diverso strumento di “moderazione” dell’intervento sanzionatorio, non operante in rapporto alla fattispecie criminosa posta a confronto. Si tratta, in specie, del già ricordato istituto della improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile dall’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace: istituto la cui disciplina – nel suo riferimento alle condizioni dell’esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, dell’occasionalità della violazione, del ridotto grado di colpevolezza e del pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato – può valere a “controbilanciare” la mancata attribuzione di rilievo alle fattispecie di «giustificato motivo» che esulino dal novero delle cause generali di non punibilità.



12. – Manifestamente inammissibile è, per converso, la questione, sollevata dal Giudice di pace di Torino in riferimento all’art. 3 Cost., concernente la facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 con la misura dell’espulsione.



A prescindere da ogni considerazione di merito, la lesione costituzionale denunciata non deriva, infatti, dalla disposizione impugnata, ma da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità: in specie, dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui – a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 – estende l’applicabilità dell’espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all’art. 10-bis del medesimo decreto legislativo; nonché dalla disposizione correlata dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, in forza della quale – diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all’art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».



Tale profilo di manifesta inammissibilità assorbe quello dedotto dall’Avvocatura dello Stato, relativo al carattere, in assunto, solo ipotetico dell’applicabilità della misura sostitutiva nel caso di specie.



13. – Nel denunciare la contrarietà a Costituzione del trattamento sanzionatorio complessivo del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di pace di Torino prospetta anche una violazione dell’art. 3 Cost., correlata al divieto di concessione della sospensione condizionale della pena.



Anche tale questione è manifestamente inammissibile.



La preclusione della sospensione condizionale non scaturisce, infatti, neppure essa dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, quanto piuttosto dalla nuova lettera s-bis) dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell’art. 60 del medesimo decreto legislativo: norme non sottoposte a scrutinio.



In ogni caso, manca ogni motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione (non si afferma che, nel caso di specie, l’imputato potrebbe fruire della sospensione condizionale alla luce delle generali regole codicistiche), che alla sua non manifesta infondatezza (la lesione dell’art. 3 Cost. è prospettata in modo puramente assiomatico).



14. – Analoga conclusione si impone in rapporto alla questione avente ad oggetto la disposizione del comma 5 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, in forza della quale il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione amministrativa dell’autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico: previsione che, secondo il Giudice di pace di Lecco, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto farebbe dipendere l’applicazione o meno della pena per il reato in esame dall’operato dell’autorità amministrativa.



Non è fondata, al riguardo, l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa dello Stato. Il riferimento del giudice a quo alla circostanza che, nel caso di impossibilità di esecuzione dell’espulsione da parte dell’autorità amministrativa, lo straniero diviene destinatario dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato – trovandosi così esposto, in caso di inottemperanza, alla più severa pena comminata dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 – non è infatti sufficiente ad avvalorare la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il rimettente censurerebbe, in realtà, esclusivamente quest’ultima norma, che non viene in rilievo nel giudizio principale.



La questione risulta priva di rilevanza, nondimeno, per la diversa ragione che dall’ordinanza di rimessione non consta che l’imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata (per analoga declaratoria di manifesta inammissibilità, in rapporto a questione di costituzionalità attinente alla disposizione generale in tema di non luogo a procedere per avvenuta espulsione di cui all’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordinanza n. 142 del 2006).



15. – È manifestamente inammissibile anche la questione, sollevata dal Giudice di pace di Torino in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., volta a censurare la mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.



La questione si risolve, infatti, nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati. Non potrebbe essere, in effetti, questa Corte a stabilire «un termine e una modalità operativa» per consentire a detti stranieri di allontanarsi spontaneamente dall’Italia senza incorrere in responsabilità penale, trattandosi di operazione che implica scelte discrezionali di esclusiva spettanza del legislatore.



16. – Manifestamente inammissibile è pure la censura di violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., formulata dal medesimo giudice rimettente a fronte dell’asserita introduzione di un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 286 del 1998.



La lesione costituzionale denunciata non deriverebbe, infatti, una volta ancora, dalla norma incriminatrice recata dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, ma, semmai, secondo la prospettazione del rimettente, dal difettoso coordinamento di talune disposizioni “collaterali” (artt. 6, 35 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998): più in particolare, dalla mancata previsione, nel citato art. 38, di una esenzione dall’obbligo di segnalazione all’autorità del migrante irregolare da parte del personale scolastico, analoga a quella sancita dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al personale sanitario.



Dette disposizioni “collaterali” non risultano peraltro coinvolte nell’impugnativa e, comunque, non vengono in rilievo nel giudizio a quo.



17. – È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, infine, anche la questione, sollevata dal Giudice di pace di Torino in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., attinente alla mancata previsione di garanzie a favore dello straniero che presenti istanza di permanenza in Italia per gravi motivi connessi alla tutela di familiari minori, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.



Ciò, in quanto dall’ordinanza di rimessione non consta che l’imputato nel giudizio a quo abbia presentato una simile istanza.



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



riuniti i giudizi,



1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;



2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Torino con le medesime ordinanze.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Giuseppe FRIGO, Redattore



Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: DI PAOLA