Ordinanza 342/2011
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del 22/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 22/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 6, c. 3°, da 5° a 9°, da 11° a 14°, 19°, 20°, primo periodo, e 21°, secondo periodo, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122.
Massime:
Atti decisi: ric. 104 e 105/2010
ORDINANZA N. 342
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento, notificati il 28 settembre 2010, depositati nella cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 e iscritti ai nn. 104 e 105 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 105 del 2010) hanno impugnato numerosi commi dell’art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, in particolare, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6, per violazione degli artt. 4 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e degli artt. 117 e 119 Cost., come estesi alle autonomie speciali dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, dell’art. 6, per violazione degli artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n. 670 del 1972, dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dell’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e degli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost.;
che i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14 e 19 dell’art. 6 prevedono l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure di contenimento della spesa in materia di compensi dei componenti di organi, studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione, noleggio di autovetture e finanziamento di società partecipate non quotate;
che il comma 20, primo periodo, dell’art. 6 stabilisce che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»;
che il comma 21 dell’art. 6, dopo avere previsto il versamento – in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato – delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa realizzate con il medesimo art. 6, in base al secondo periodo esonera da tale versamento gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
che, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le disposizioni richiamate – in particolare, i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6, da essa impugnati – si porrebbero in contrasto, innanzi tutto, con l’art. 79 dello statuto, che esonererebbe la ricorrente dal vincolo derivante dalle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni, stabilendo che la stessa Regione autonoma contribuisce al contenimento della spesa pubblica mediante appositi accordi stipulati con lo Stato;
che, in subordine, le norme statali impugnate sarebbero illegittime, in quanto porrebbero limiti puntuali a minute voci di spesa che esorbiterebbero dalla competenza legislativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, risultando la qualificazione dell’art. 6 come norma di principio, operata dal comma 20, inidonea a mutare la realtà normativa dei commi precedenti; che, inoltre, quelle previsioni lederebbero la competenza legislativa della Regione autonoma in materia di autonomia organizzativa (art. 4, numero 1, dello statuto) e di ordinamento degli enti locali e delle camere di commercio (art. 4, numeri 3 e 8, dello statuto); che, infine, ponendo precetti direttamente applicabili agli enti locali e agli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale, le disposizioni menzionate violerebbero, altresì, l’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto (d.lgs. n. 266 del 1992);
che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20 primo periodo, e 21, secondo periodo, dell’art. 6, per i medesimi motivi di censura proposti dalla Regione autonoma ricorrente, deducendo, in aggiunta, che il comma 21, nel disporre che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’art. 6 debbano essere versate annualmente in un apposito capitolo di entrata del bilancio statale, sarebbe illegittimo nella parte in cui non comprende nella clausola di esonero gli enti pubblici e le società pubbliche collegati alla Provincia autonoma e agli enti locali della Provincia stessa;
che, con distinti atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 4 novembre 2010, si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
che la difesa dello Stato sostiene, innanzi tutto, che la presunta violazione dell’art. 79 dello statuto non sussisterebbe, in quanto riguarderebbe le sole misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e non quelle legislative, che rilevano nel caso di specie; inoltre, che non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto il comma 20, primo periodo, dell’art. 6 rimetterebbe alla potestà della Regione e delle Province autonome l’adeguamento ai principi posti dall’articolo impugnato anche per quanto riguarda gli enti locali, gli organismi pubblici e le società; che, in ogni caso, i commi 3, 5, 12 e 19 rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato, essendo attinenti all’ordinamento civile;
che, dopo che le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive, in prossimità dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 fissata per la discussione dei ricorsi de quibus, entrambe le ricorrenti hanno proposto un’istanza di rinvio, alla quale la difesa dello Stato ha aderito;
che, in prossimità dell’udienza pubblica fissata a seguito del rinvio accordato da questa Corte, dopo la presentazione di una nuova memoria difensiva da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, entrambe le ricorrenti, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 9 novembre 2011, hanno rinunciato all’impugnazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere;
che, con distinti atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia in relazione ai ricorsi nn. 104 e 105 del 2010.
Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 105 del 2010) hanno impugnato numerosi commi dell’art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi promossi con i ricorsi de quibus devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che entrambe le ricorrenti, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 9 novembre 2011, hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi proposti;
che, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia in relazione ai ricorsi nn. 104 e 105 del 2010;
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso – in riferimento agli artt. 4 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, come estesi alle autonomie speciali dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige con il ricorso n. 104 del 2010, indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19 e 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosso – in riferimento agli artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del 22/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 22/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 6, c. 3°, da 5° a 9°, da 11° a 14°, 19°, 20°, primo periodo, e 21°, secondo periodo, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122.
Massime:
Atti decisi: ric. 104 e 105/2010
ORDINANZA N. 342
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento, notificati il 28 settembre 2010, depositati nella cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 e iscritti ai nn. 104 e 105 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 105 del 2010) hanno impugnato numerosi commi dell’art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, in particolare, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6, per violazione degli artt. 4 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e degli artt. 117 e 119 Cost., come estesi alle autonomie speciali dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, dell’art. 6, per violazione degli artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n. 670 del 1972, dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dell’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e degli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost.;
che i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14 e 19 dell’art. 6 prevedono l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure di contenimento della spesa in materia di compensi dei componenti di organi, studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione, noleggio di autovetture e finanziamento di società partecipate non quotate;
che il comma 20, primo periodo, dell’art. 6 stabilisce che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»;
che il comma 21 dell’art. 6, dopo avere previsto il versamento – in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato – delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa realizzate con il medesimo art. 6, in base al secondo periodo esonera da tale versamento gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
che, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le disposizioni richiamate – in particolare, i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, dell’art. 6, da essa impugnati – si porrebbero in contrasto, innanzi tutto, con l’art. 79 dello statuto, che esonererebbe la ricorrente dal vincolo derivante dalle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni, stabilendo che la stessa Regione autonoma contribuisce al contenimento della spesa pubblica mediante appositi accordi stipulati con lo Stato;
che, in subordine, le norme statali impugnate sarebbero illegittime, in quanto porrebbero limiti puntuali a minute voci di spesa che esorbiterebbero dalla competenza legislativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica, risultando la qualificazione dell’art. 6 come norma di principio, operata dal comma 20, inidonea a mutare la realtà normativa dei commi precedenti; che, inoltre, quelle previsioni lederebbero la competenza legislativa della Regione autonoma in materia di autonomia organizzativa (art. 4, numero 1, dello statuto) e di ordinamento degli enti locali e delle camere di commercio (art. 4, numeri 3 e 8, dello statuto); che, infine, ponendo precetti direttamente applicabili agli enti locali e agli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale, le disposizioni menzionate violerebbero, altresì, l’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto (d.lgs. n. 266 del 1992);
che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20 primo periodo, e 21, secondo periodo, dell’art. 6, per i medesimi motivi di censura proposti dalla Regione autonoma ricorrente, deducendo, in aggiunta, che il comma 21, nel disporre che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’art. 6 debbano essere versate annualmente in un apposito capitolo di entrata del bilancio statale, sarebbe illegittimo nella parte in cui non comprende nella clausola di esonero gli enti pubblici e le società pubbliche collegati alla Provincia autonoma e agli enti locali della Provincia stessa;
che, con distinti atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 4 novembre 2010, si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
che la difesa dello Stato sostiene, innanzi tutto, che la presunta violazione dell’art. 79 dello statuto non sussisterebbe, in quanto riguarderebbe le sole misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e non quelle legislative, che rilevano nel caso di specie; inoltre, che non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto il comma 20, primo periodo, dell’art. 6 rimetterebbe alla potestà della Regione e delle Province autonome l’adeguamento ai principi posti dall’articolo impugnato anche per quanto riguarda gli enti locali, gli organismi pubblici e le società; che, in ogni caso, i commi 3, 5, 12 e 19 rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato, essendo attinenti all’ordinamento civile;
che, dopo che le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive, in prossimità dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 fissata per la discussione dei ricorsi de quibus, entrambe le ricorrenti hanno proposto un’istanza di rinvio, alla quale la difesa dello Stato ha aderito;
che, in prossimità dell’udienza pubblica fissata a seguito del rinvio accordato da questa Corte, dopo la presentazione di una nuova memoria difensiva da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, entrambe le ricorrenti, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 9 novembre 2011, hanno rinunciato all’impugnazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere;
che, con distinti atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia in relazione ai ricorsi nn. 104 e 105 del 2010.
Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 105 del 2010) hanno impugnato numerosi commi dell’art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi promossi con i ricorsi de quibus devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che entrambe le ricorrenti, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 9 novembre 2011, hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi proposti;
che, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia in relazione ai ricorsi nn. 104 e 105 del 2010;
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso – in riferimento agli artt. 4 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, come estesi alle autonomie speciali dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige con il ricorso n. 104 del 2010, indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19 e 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosso – in riferimento agli artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI