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ORDINANZA N. 207 ANNO 2020

Ordinanza 207/2020 (ECLI:IT:COST:2020:207)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: MORELLI - Redattore:  ANTONINI
Camera di Consiglio del 08/09/2020;    Decisione  del 08/09/2020
Deposito del 25/09/2020;   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 102 della legge della Regione Puglia 28/12/2018, n. 67.
Massime: 
Atti decisi: ric. 42/2019
  

Pronuncia

ORDINANZA N. 207

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 102 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-7 marzo 2019, depositato in cancelleria l’8 marzo 2019, iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.


Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge regionale, l’art. 102 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)», per violazione degli artt. 3, 23, 41, 117, secondo comma, lettere e) e s), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata dispone che «[i] rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti»;

che, ad avviso del ricorrente, con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., l’incremento tariffario per il deposito di rifiuti di provenienza extraregionale disposto dall’impugnato art. 102 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 costituirebbe un prelievo tributario aggiuntivo, a favore della Regione, non previsto dalla legislazione statale e avente le medesime finalità e i medesimi presupposti della tariffa del tributo speciale di cui all’art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), quale modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ciò anche in contrasto con le ulteriori norme interposte costituite dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) e dal connesso decreto legislativo attuativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

che, inoltre, secondo l’Avvocatura generale, l’impugnato art. 102 violerebbe gli artt. 3, 41 e 120, primo comma, Cost., perché: a) introdurrebbe «un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Puglia rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale»; b) restringerebbe «la libertà di iniziativa economica in assenza di concrete e giustificate ragioni attinenti alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana»; c) introdurrebbe un ostacolo alla libera circolazione delle cose e delle persone tra Regioni, in assenza di «ragioni giustificatrici»;

che, infine, secondo il ricorrente la normativa regionale impugnata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perché eccederebbe i limiti posti dalle norme statali in àmbito ambientale, in quanto contempla «talune disposizioni che afferiscono alla tutela dell’ambiente», quale materia «“trasversale” e “prevalente”» di competenza esclusiva statale;

che, la Regione Puglia, nel resistere al ricorso, ha sostenuto l’infondatezza di tutte le questioni;

che, quanto alla prospettata violazione degli artt. 23 e 119, secondo comma, Cost., la difesa regionale ritiene che la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni risulterebbe parzialmente incisa dalla legge delega n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo attuativo n. 68 del 2011, che in relazione ai tributi regionali propri derivati riconoscono «un significativo margine d’azione»;

che, quanto alle questioni riferite agli artt. 3, 41 e 120, primo comma, Cost., la Regione deduce che la previsione di un trattamento differenziato non confligge necessariamente con il principio di uguaglianza né con il divieto di ostacoli alla libera circolazione delle cose e delle persone tra Regioni;

che, quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la difesa della Regione – argomentando dalla natura trasversale della materia «ambiente» – osserva che tale «concetto comporta necessariamente la coesistenza di livelli di competenza sia statale che regionale»; da qui, la norma regionale impugnata, in quanto finalizzata a conseguire livelli più elevati di protezione ambientale all’interno del territorio regionale pugliese, sarebbe rispettosa del principio ritraibile dalla giurisprudenza di questa Corte per cui alle Regioni è consentito introdurre standard più restrittivi, al fine di garantire una maggiore tutela ambientale;

che l’Avvocatura ha depositato, in data 17 febbraio 2020, memoria in cui ribadisce le ragioni del ricorso;

che nelle more del giudizio la disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 12 dicembre 2019, n. 54, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2019) e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005)»;

che, con atto depositato il 25 giugno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, limitatamente all’impugnato art. 102 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, su conforme delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 5 giugno 2020;

che, con atto depositato il 19 agosto 2020, la Regione Puglia ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso, giusta delibera della Giunta regionale assunta il 31 luglio 2020.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 109, n. 68, n. 48 e n. 28 del 2020).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

ORDINANZA N. 205 ANNO 2020

Ordinanza 205/2020 (ECLI:IT:COST:2020:205)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: MORELLI - Redattore:  DE PRETIS
Camera di Consiglio del 08/09/2020;    Decisione  del 08/09/2020
Deposito del 24/09/2020;   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sentenza n. 186 del 9 - 31 luglio 2020.
Massime: 
Atti decisi: ordd. 145, 153, 158 e 159/2019
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2020/186  
  

Pronuncia

ORDINANZA N. 205

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 9-31 luglio 2020.

Udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.


Considerato che nel dispositivo, al capo numero 3), della sentenza n. 186 del 2020 è indicato – come disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione – l’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), anziché l’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha introdotto l’anzidetto art. 4, comma 1-bis;

che, sebbene la norma impugnata sia la medesima, è necessario indicare l’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018 come oggetto della questione sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., attenendo quest’ultima a un vizio esclusivo del decreto-legge.

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che, nella sentenza n. 186 del 2020, nel dispositivo, al capo numero 3), le parole «dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015» siano sostituite dalle seguenti: «dell’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

ORDINANZA N. 204 ANNO 2020

Ordinanza 204/2020 (ECLI:IT:COST:2020:204)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: MORELLI - Redattore:  ZANON
Camera di Consiglio del 08/09/2020;    Decisione  del 08/09/2020
Deposito del 24/09/2020;   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 1 bis, c. 2°, lett. e), del decreto-legge 06/07/2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 04/08/2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7 ter del decreto legislativo 21/11/2005, n. 286.
Massime: 
Atti decisi: ord. 247/2019
  

Pronuncia

ORDINANZA N. 204

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), promosso dal Tribunale ordinario di Prato con ordinanza del 21 ottobre 2019, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.


Ritenuto che il Tribunale ordinario di Prato, con ordinanza iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), che assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, un’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto;

che la controversia ha ad oggetto l’opposizione promossa dalla società Conad del Tirreno s.c. (d’ora innanzi: Conad) contro il decreto ingiuntivo emesso su istanza della società C.T.P. Cooperativa Trasportatori Pratesi società cooperativa a r.l. (d’ora innanzi: CTP), per ottenere il pagamento del corrispettivo di prestazioni di autotrasporto di merci su strada per conto terzi;

che la pretesa di pagamento soddisfatta dal decreto ingiuntivo è avanzata dalla CTP allegando di avere eseguito prestazioni di trasporto come vettore su incarico della società SILO spa, a sua volta incaricata dalla committente Conad, nei confronti della quale la ricorrente intende esercitare l’azione diretta di cui all’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005;

che la Conad ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo allegando, in primo luogo, di avere stipulato un contratto di trasporto con la SILO spa, ma di non avere avuto alcun rapporto con la CTP, e, in secondo luogo, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.;

che il Tribunale di Prato ritiene rilevante la questione, in quanto, nel giudizio a quo, la società creditrice, procedendo nei confronti del committente originario, avrebbe esercitato proprio l’azione diretta prevista dalla disposizione censurata, «astrattamente applicabile alla fattispecie in esame, ratione materiae e ratione temporis»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ricorda come l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 sia stato introdotto dalla legge n. 127 del 2010, di conversione del d.l. n. 103 del 2010, che in origine non conteneva una simile previsione normativa;

che, infatti, il d.l. n. 103 del 2010, titolato «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo», sarebbe stato emanato al solo scopo – esplicitato nel relativo preambolo – di completare la procedura di dismissione dell’intero capitale sociale della società Tirrenia di Navigazione spa e, nel contempo, di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo;

che la legge di conversione del d.l. n. 103 del 2010, oltre a modificare il titolo del testo normativo – da «[d]isposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo» a «[d]isposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti» – avrebbe invece introdotto una serie di disposizioni attinenti anche all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, tra cui quella censurata, giudicata «completamente scollegata dai contenuti già disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo in un arco temporale limitato»;

che il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge (sono citate le sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012, nonché l’ordinanza n. 34 del 2013), sicché l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del provvedimento urgente, o alle finalità di quest’ultimo, determinerebbe un vizio della legge di conversione in parte qua;

che, per il giudice a quo, dalla giurisprudenza costituzionale si trarrebbe la conclusione che la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina quando le disposizioni aggiunte siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sono citate le sentenze n. 169 del 2017, n. 145 del 2015 e n. 251 del 2014), ciò che sarebbe avvenuto, appunto, nel caso in esame;

che, per superare la mancanza di un nesso funzionale tra il decreto-legge e la legge di conversione, non sembra al rimettente sufficiente la mera riferibilità di entrambi alla materia del trasporto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione, non potendosi definire la disposizione censurata “totalmente estranea” o addirittura “intrusa”;

che, in particolare, l’Avvocatura ricorda che sulla medesima questione, sollevata in riferimento al medesimo parametro costituzionale, la Corte costituzionale si è già pronunciata, dichiarandola non fondata, con la sentenza n. 226 del 2019, di cui riporta ampi stralci.

Considerato che il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore);

che, a parere del rimettente, la disposizione denunciata, aggiunta in sede di conversione, sarebbe stata introdotta in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., presentando un contenuto disomogeneo rispetto a quello dell’originario d.l. n. 103 del 2010;

che, infatti, l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 – introducendo l’azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi – risulterebbe disposizione «completamente scollegata dai contenuti già disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo», con conseguente «mancanza di un nesso funzionale tra il decreto-legge e la legge di conversione, a causa della totale estraneità degli emendamenti introdotti dalla seconda rispetto all’oggetto e allo scopo del primo»;

che la questione in esame, sollevata in forza di censure del tutto corrispondenti a quelle ora dedotte, è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 226 del 2019 e manifestamente infondata con l’ordinanza n. 93 del 2020, entrambe successive all’ordinanza di rimessione;

che, in tali pronunce, questa Corte – nel riaffermare il principio secondo cui la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel provvedimento convertito (tra le ultime, sentenza n. 181 del 2019) – ha anche ribadito che un difetto di omogeneità, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione sono totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014);

che, pertanto, solo la palese «estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) oppure la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge» (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019);

che, si è pure ribadito, la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 32 del 2014), come del resto confermato anche dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 115 del 2020 e ordinanza n. 274 del 2019);

che la disposizione censurata, relativa alla stessa «materia» sulla quale incide l’atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il decreto-legge originario la “comune natura” (sentenza n. 251 del 2014) di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi, sicché, sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l’evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge;

che, in base a questi criteri di valutazione, è già stata affermata da questa Corte l’insussistenza di elementi sufficienti a sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata;

che la questione oggi proposta, non aggiungendo né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

ORDINANZA N. 203 ANNO 2020

Ordinanza 203/2020 (ECLI:IT:COST:2020:203)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: MORELLI - Redattore:  MORELLI
Camera di Consiglio del 08/09/2020;    Decisione  del 08/09/2020
Deposito del 24/09/2020;   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 2, c. 2° bis e 2° ter, della legge 24/03/2001, n. 89, come aggiunti dall'art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2, del decreto-legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 07/08/2012, n. 134.
Massime: 
Atti decisi: ord. 11/2020
  

Pronuncia

ORDINANZA N. 203

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, promosso dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, nel procedimento vertente tra A. O. e altri e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 27 novembre 2014, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.


Ritenuto che, con l’ordinanza in epigrafe (depositata il 27 novembre 2014, ma pervenuta a questa Corte solo il 28 gennaio 2020), il giudice designato dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, in sede di cognizione di una domanda di indennizzo per la non ragionevole durata di altro processo civile di equa riparazione, premessane la rilevanza, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui si applicano (detti commi) anche ai procedimenti di equa riparazione previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001, stabilendo, rispettivamente, che il termine è considerato ragionevole: a) se il processo non ecceda la durata di tre anni in primo grado, anche con riguardo alla durata del processo previsto dalla citata legge per assicurare un’equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all’irragionevole durata di un (altro, precedente) processo; b) se la durata complessiva del giudizio non superi la soglia dei sei anni;

che, in questo giudizio, non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che questa Corte, decidendo su ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, sollevate dalla medesima rimettente, con sentenza n. 36 del 2016, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del censurato art. 2, comma 2-bis, «nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001»;

che, con la stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale del successivo comma 2-ter dell’art. 2 della predetta legge è stata dichiarata inammissibile per irrilevanza. Ciò in quanto quella disposizione, «benché sia in linea astratta riferibile a qualunque procedimento civile di cognizione, non potrà in concreto trovare applicazione nel procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, che non è strutturato in tre gradi di giudizio», come già affermato dalla Corte di cassazione, «a partire dalla sentenza della sesta sezione civile 6 novembre 2014, n. 23745», e da ultimo ribadito con ordinanza della stessa sezione, 30 ottobre 2019, n. 27782;

che, con successiva ordinanza di questa Corte n. 208 del 2016, identiche questioni di legittimità costituzionale dei medesimi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, riproposte ancora una volta dalla Corte d’appello di Firenze, sono state dichiarate inammissibili: la prima per carenza di oggetto (stante la già intervenuta caducazione dell’art. 2, comma 2-bis, nella parte oggetto di censura) e la seconda per irrilevanza;

che le odierne (a loro volta identiche) questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, per le medesime già esposte ragioni, vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

ORDINANZA N. 202 ANNO 2020

Ordinanza 202/2020 (ECLI:IT:COST:2020:202)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: MORELLI - Redattore:  PETITTI
Camera di Consiglio del 08/09/2020;    Decisione  del 08/09/2020
Deposito del 17/09/2020;   Pubblicazione in G. U. 23/09/2020  n. 39
Norme impugnate:  Art. 1, c. 260° e 261°, della legge 30/12/2018, n. 145.
Massime: 
Atti decisi: ord. 46/2020
  

Pronuncia

ORDINANZA N. 202

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra Federico Imbert e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altri con ordinanza del 20 gennaio 2020, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti gli atti di costituzione di Federico Imbert e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento di Umberto Beneduce e altri, della Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR), di Pier Aldo Bauchiero e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositate da Umberto Beneduce e altri, dalla CONFEDIR e da Pier Aldo Bauchiero e altri;

udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.


Ritenuto che il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 gennaio 2020, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nonché questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della medesima legge per violazione degli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che il rimettente espone di essere stato investito della domanda proposta nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del Ministro dell’economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri da Federico Imbert, dirigente d’azienda in quiescenza, per l’accertamento del suo diritto di ricevere il trattamento pensionistico integrale, senza l’applicazione delle norme censurate, e per la condanna dell’Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate;

che, ad avviso del giudice a quo, la limitazione della rivalutazione automatica e la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici – disposte, rispettivamente, dai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 – violano gli evocati parametri;

che, con atto depositato il 16 giugno 2020, sono intervenuti ad adiuvandum Umberto Beneduce, Mario Fantozzi, Guerino Mancini, Gerardo Stecca, Giovanni Toniello, Pasquale Valentino e Roberto Zago, ufficiali delle Forze armate in quiescenza, i quali, avendo agito nei confronti dell’INPS innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, per l’accertamento del loro diritto al trattamento pensionistico integrale e per la condanna dell’Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate, chiedono accogliersi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano in ordine alla limitazione della rivalutazione automatica;

che tali intervenienti rappresentano avere la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, positivamente delibato la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni concernenti la limitazione della rivalutazione automatica e tuttavia sospeso il giudizio innanzi a sé in ragione della pendenza, presso questa Corte, di analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle sezioni giurisdizionali regionali per il Friuli-Venezia Giulia e la Toscana;

che, con atto depositato in pari data, sono intervenuti ad adiuvandum Pier Aldo Bauchiero, Enzo Mengoli, Bruno Picca e Antonio Pironti, dirigenti d’azienda in quiescenza, i quali, avendo agito nei confronti dell’INPS innanzi ai Tribunali ordinari di Torino e Bologna, in funzione di giudici del lavoro, per l’accertamento del loro diritto al trattamento pensionistico integrale e per la condanna dell’Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate, chiedono accogliersi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano in ordine alla riduzione percentuale degli assegni;

che tali intervenienti rappresentano avere i Tribunali di Torino e Bologna sospeso i rispettivi giudizi in ragione della pendenza, presso questa Corte, di analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia;

che, con atto depositato in pari data, è intervenuta ad adiuvandum la Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR), la quale, come soggetto rappresentativo degli interessi di categoria, chiede accogliersi le questioni sollevate dal Tribunale di Milano in ordine sia alla rivalutazione automatica, che alla riduzione percentuale dei trattamenti di pensione, sottolineando come tali misure interessino l’attività negoziale della Confederazione, per gli «evidenti riflessi sulla previdenza complementare»;

che, contestualmente ai rispettivi atti di intervento, tutti gli intervenienti hanno chiesto di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, ai sensi dell’art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inserito dall’art. 2 della delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020;

che, in vista della camera di consiglio fissata per la decisione sull’ammissibilità degli interventi, Pier Aldo Bauchiero e altri hanno depositato memoria.

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come sostituito dall’art. 1 della delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che, come già rilevato nelle ordinanze n. 111 e n. 37 del 2020, tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine all’ammissibilità dell’intervento spiegato nei giudizi in via incidentale da soggetti diversi dalle parti del giudizio principale;

che, in base a detta giurisprudenza, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015);

che, in linea con questo orientamento, è stato dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato nel giudizio incidentale su norme limitative della perequazione automatica da un titolare di pensione che era parte in un giudizio diverso da quello di rimessione e che intendeva legittimarsi all’intervento per l’analogia della propria situazione sostanziale (sentenza n. 70 del 2015);

che i pensionati del cui intervento trattasi versano appunto in questa condizione, non essendo parti del giudizio principale innanzi al Tribunale di Milano, né titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio, bensì portatori di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura, cioè l’interesse di tutti i pensionati a non subire l’incidenza di tali norme;

che gli intervenienti Umberto Beneduce e altri sostengono di essere titolari di un interesse differenziato per la circostanza che il loro giudizio è stato sospeso in ragione della pendenza di analoghe questioni incidentali, sollevate in altri giudizi;

che, in particolare, detti intervenienti contestano la legittimità della “sospensione impropria”, per tale intendendosi nella prassi la sospensione del giudizio disposta, pur senza l’emanazione di un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice;

che, nel caso di specie, la “sospensione impropria”, della quale gli intervenienti denunciano i potenziali effetti di compressione del loro diritto di interloquire presso la Corte costituzionale, sarebbe resa peculiare dalla circostanza di essere stata accompagnata da un’espressa positiva delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l’interveniente sia stato sospeso in attesa dell’esito dell’incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 33 del 2015, n. 304 del 2011 con allegata ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2011, n. 470 del 2002) e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione;

che deve, inoltre, escludersi la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e «per mere ragioni di opportunità» (sentenza n. 207 del 2004);

che l’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), configura come necessaria la sospensione del giudizio nel caso in cui sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre l’art. 24, primo comma, della stessa legge prescrive che l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale sia «adeguatamente motivata»;

che la sospensione di un giudizio per la pendenza di una questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio diverso è, quindi, un provvedimento difforme da univoche indicazioni normative;

che, tuttavia, tale difformità, generando una questione di natura squisitamente endoprocessuale, trova rimedio nei mezzi di impugnazione che consentono alla parte di riattivare il corso del processo erroneamente sospeso e non può ridondare in un titolo di legittimazione di quella stessa parte agli effetti dell’intervento in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso altrove;

che una differente soluzione altererebbe, come detto, la struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, non consentendo di garantire l’identità oggettiva tra la questione pendente innanzi alla Corte costituzionale e quella dedotta nel giudizio “impropriamente sospeso”, né l’osservanza del termine perentorio di intervento fissato dall’art. 4, comma 4, delle Norme integrative (sentenza n. 304 del 2011 con allegata ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2011);

che questi rilievi trovano puntuale conferma nella fattispecie odierna, nella quale Umberto Beneduce e altri, titolari di trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo, sono intervenuti in un giudizio incidentale che non soltanto è stato promosso in un giudizio principale diverso e ulteriore rispetto a quelli indicati nell’ordinanza di “sospensione impropria” (ciò hanno fatto, del resto, anche gli intervenienti Pier Aldo Bauchiero e altri), ma è anche relativo a una questione non coincidente sul piano oggettivo, poiché quella sollevata dal Tribunale di Milano riguarda i trattamenti pensionistici superiori a nove volte il minimo;

che gli interventi adesivi dei titolari di pensione non risultano quindi sorretti da un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio incidentale cui il loro intervento si riferisce;

che, riguardo ai soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, qual è la Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR), è inammissibile l’intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale qualora essi vantino, rispetto al suo oggetto, un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela economica e professionale degli iscritti (sentenze n. 159 del 2019, n. 130 del 2019 con allegata ordinanza letta all’udienza del 7 maggio 2019, n. 77 del 2018);

che, come già da questa Corte evidenziato nell’ordinanza n. 37 del 2020, ciò vale a fortiori oggi, alla luce dell’art. 4-ter delle Norme integrative, aggiunto dalla delibera in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare alla Corte un’opinione scritta in qualità di amici curiae;

che quello della CONFEDIR, rispetto all’oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale relativo alle norme sulle pensioni, è un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela economica e professionale dei dirigenti pubblici, né eccedono l’ambito di questo interesse i «riflessi sulla previdenza complementare» che – a dire della stessa CONFEDIR – tali norme potrebbero avere;

che quindi tutti gli interventi devono essere dichiarati inammissibili.

Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Umberto Beneduce, Mario Fantozzi, Guerino Mancini, Gerardo Stecca, Giovanni Toniello, Pasquale Valentino e Roberto Zago; da Pier Aldo Bauchiero, Enzo Mengoli, Bruno Picca e Antonio Pironti; dalla Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA