Sentenza 34/2010

SENTENZA N. 34 ANNO 2010
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di vertice della Regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale - Decadenza dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale - Estensione di tale disposizione altresì alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione.

Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE

Udienza Pubblica del 12/01/2010 Decisione del 27/01/2010
Deposito del 05/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 1, c. 1° e 4°, della legge della Regione Calabria 03/06/2005, n. 12.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 49 e 269/2009

SENTENZA N. 34

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), promossi dal Tribunale ordinario di Catanzaro con ordinanza del 30 settembre 2008 e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 19 marzo 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 49 e 269 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di A. C. e della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini e Ulisse Corea per A. C. e Mariano Calogero per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 30 settembre del 2008, ha sollevato, con riferimento all’art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), «nella parte in cui prevede, al verificarsi del mutamento degli organi politici di vertice della Regione, la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie», nonché dell’art. 1, comma 4, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede «l’applicabilità retroattiva» di tale decadenza alle nomine conferite nei nove mesi antecedenti il 3 aprile del 2005.

Le disposizioni censurate prevedono quanto segue: «le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all’insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto» (art. 1, comma 1); «le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all’insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale» (art. 1, comma 4).

1.2. – Il Tribunale rimettente riferisce che, con delibera della Giunta regionale del 26 gennaio 2005, il ricorrente nel giudizio principale è stato nominato Direttore generale della Azienda sanitaria locale n. 7 di Catanzaro, sottoscrivendo il relativo contratto, di durata triennale, in data 7 febbraio 2005 e ottenendo il collocamento in pensione quale dirigente amministrativo dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio». Il giudice a quo espone che, in applicazione delle disposizioni censurate, successivamente intervenute, la Regione Calabria, con lettera del 20 giugno 2005, ha comunicato al ricorrente nel giudizio principale la decadenza dalla nomina e dai conseguenti rapporti patrimoniali e, con delibera della Giunta regionale del 27 giugno 2005, ha «preso atto» dell’intervenuta decadenza ex lege. Inoltre il tribunale rimettente riferisce che, nonostante l’intervenuta decadenza, l’amministrazione regionale, con successiva nota del 27 ottobre 2005, ha contestato anche i risultati negativi della gestione al ricorrente nel giudizio principale e, ritenendo inidonee le giustificazioni fornite, ne ha dichiarato nuovamente la decadenza, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, con delibera n. 124 del 2006. Infine il giudice a quo espone che il ricorrente nel giudizio principale, richiamando la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare la sentenza n. 104 del 2007, ha eccepito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, poste a base della decadenza ex lege, e ha dedotto anche l’illegittimità della seconda decadenza dichiarata dalla Regione Calabria, la quale si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del tribunale rimettente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

1.3. – Ciò premesso, il giudice a quo afferma la sussistenza della propria giurisdizione e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate.

In ordine alla giurisdizione, il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, e pur rilevando un contrasto giurisprudenziale, aderisce all’orientamento secondo il quale la decadenza costituisce «un fatto estintivo dei diritti nascenti da un contratto di natura privatistica stipulato tra l’amministrazione e il dirigente», con la conseguenza che «non vi è ragione […] di derogare alla regola generale che vuole, nella materia in esame, ordinariamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario».

Sotto il profilo della rilevanza, il tribunale rimettente osserva innanzitutto, con riferimento alla prima delle due disposizioni censurate, che, qualora venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, in applicazione del quale è stata disposta la decadenza dall’incarico del ricorrente nel giudizio principale, tale incarico «dovrebbe ritenersi mai cessato, quantomeno fino alla successiva ulteriore decadenza (delibera della Giunta regionale n. 124 del 2006)» e, conseguentemente, sorgerebbe il diritto del direttore generale dichiarato decaduto «al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, degli emolumenti non percepiti tra la data della prima decadenza e (almeno) quella della seconda». Il giudice a quo rileva, inoltre, con riguardo alla seconda disposizione censurata, che la decadenza dall’incarico del ricorrente nel giudizio principale è stata pronunciata in virtù della applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, che è prevista appunto dal comma 4 del medesimo articolo.

In punto di non manifesta infondatezza, il tribunale rimettente ritiene che l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede, al verificarsi del mutamento degli organi politici di vertice della Regione, la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, si ponga in contrasto con l’art. 97 Cost., per le stesse ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2007, a dichiarare illegittimo un analogo meccanismo di c.d. spoils system, applicato ai direttori generali delle Asl. Con tale pronuncia – rileva il giudice a quo – la Corte ha infatti «sottolineato che la decadenza automatica “non soddisfa l’esigenza di preservare un rapporto diretto fra organo politico e direttore generale” e quindi l’esigenza di una “coesione fra l’organo politico regionale […] e gli organi di vertice dell’apparato burocratico”, per come evidenziata dalla precedente sentenza della stessa Corte costituzionale n. 233 del 2006». Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia, e segnatamente la suddetta sentenza n. 104 del 2007, il rimettente osserva, in particolare, che, secondo la Corte costituzionale, l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione esigono «che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie» e «che la decisione dell’organo politico relativa alla cessazione anticipata dell’incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento». Il tribunale rimettente ritiene, pertanto, che «se tale è stata la posizione della Corte costituzionale in merito alla legge regionale del Lazio che prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali Asl, la norma della Regione Calabria che ha previsto, in concreto, l’identico effetto in conseguenza del cambiamento dell’organo politico che ha proceduto alla loro nomina, potrebbe plausibilmente essere ritenuta affetta dallo stesso vizio, ossia dalla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.». Né a diverse conclusioni può condurre, ad avviso del rimettente, la sentenza n. 233 del 2006 della Corte costituzionale, la quale, pur avendo dichiarato costituzionalmente legittimo il meccanismo di spoils system previsto dalla disposizione censurata nel presente giudizio costituzionale, tuttavia «non ha preso in considerazione l’aspetto specifico dell’applicabilità della disposizione alla figura particolare dei direttori generali Asl». Alla luce di quanto esposto, il giudice a quo ritiene altresì che sia evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede «l’applicabilità retroattiva» della decadenza automatica alle nomine conferite nei nove mesi antecedenti il 3 aprile del 2005. Tale disposizione, infatti, ad avviso del tribunale rimettente, «non si sottrae alle medesime censure di violazione del principio di cui all’art. 97 Cost. che affliggono la normativa contenuta nel comma 1 [dell’art. 1] della legge Reg. Calabria n. 12 del 2005», né l’operatività retroattiva della decadenza può trovare «giustificazione in alcuna necessità di razionalizzazione del sistema complessivo relativo all’attribuzione ed alla conferma degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario».

2. – Con atto depositato in data 13 febbraio 2009, si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata e riservandosi ogni più ampia difesa nel corso del giudizio.

3. – Con atto depositato in data 10 marzo 2009, si è costituita in giudizio anche la Regione Calabria, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile, in quanto già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 2006, o, comunque, non fondata.

Ad avviso della difesa regionale, l’ordinanza di rimessione è fondata sull’erroneo assunto secondo cui la sentenza n. 233 del 2006 non avrebbe affrontato lo specifico profilo dell’applicabilità della norma censurata alla figura dei direttori generali delle Asl. La Regione Calabria ritiene, invece, che la predetta sentenza n. 233 del 2006 abbia dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disposizione censurata nella sua interezza e, quindi, anche nella parte in cui tale disposizione si riferisce agli organi di vertice delle Asl, fra i quali devono certamente ritenersi compresi i direttori generali. Ne deriva, secondo la difesa regionale, che, anche per tale aspetto, deve ritenersi formato un giudicato costituzionale, che rende inammissibile la riproposizione della medesima questione con riferimento agli stessi profili di illegittimità, consistenti nell’asserita violazione dell’art. 97 Cost. La Regione Calabria osserva, inoltre, che gli argomenti in base ai quali la sentenza n. 233 del 2006 ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata sono riferibili anche alla specifica figura dei direttori generali di Asl, i quali sono «organi di vertice di enti regionali», nominati da «organi rappresentativi della Regione» (Giunta regionale) «intuitu personae» e in base a un apprezzamento fiduciario, che risulta comprovato dall’ampio margine di discrezionalità riconosciuto all’organo politico nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico. Né hanno pregio, per la difesa regionale, i richiami, contenuti nell’ordinanza di rimessione, alle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 della Corte costituzionale, in quanto, in particolare quest‘ultima si riferisce a disposizioni di legge di altri ordinamenti regionali, diverse e «per nulla comparabili» con quelle censurate. La Regione Calabria precisa, al riguardo, che la censurata disciplina calabrese si differenzierebbe da quella della Regione Lazio, oggetto della sentenza n. 104 del 2007, sia perché prevede una decadenza «immediata» e «oggettiva» (anziché differita e subordinata alla mancata conferma), sia perché, nell’assetto organizzativo della Regione Calabria, non sussisterebbero quei «molteplici livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l’organo politico ai direttori generali delle Asl», che hanno condotto la Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale laziale, in quanto riferita ad incarichi non connotati da un «rapporto istituzionale diretto e immediato» con l’organo politico. Nell’ordinamento della Regione Calabria, il direttore generale di Asl sarebbe invece «direttamente responsabile del proprio operato nei confronti della Giunta, che lo nomina fiduciariamente ed alla quale è legato da un rapporto diretto ed immediato».

4. – Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 19 marzo 2009, ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005.

4.1. – Il collegio rimettente riferisce che l’appellante nel giudizio principale ha impugnato la sentenza con la quale il Tar della Calabria ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la deliberazione della Giunta regionale della Calabria (delibera n. 595 del 20 giugno 2005) con la quale, in applicazione della disciplina censurata, è stato dichiarato decaduto dall’incarico di direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (Arpacal). Il Consiglio di Stato espone che l’appellante nel giudizio principale ha proposto, avverso la pronuncia di primo grado, «come motivo di impugnativa articolato su più argomentazioni», l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Tale questione di legittimità costituzionale, ad avviso del collegio rimettente, è rilevante e non manifestamente infondata.

4.2. – Sotto il primo profilo, il Consiglio di Stato chiarisce che la questione deve ritenersi rilevante sebbene la Giunta regionale della Calabria, dopo circa un anno dal provvedimento dichiarativo della decadenza dall’incarico, abbia disposto la revoca dell’originario atto di nomina, con provvedimento annullato dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria con altro capo della sentenza di primo grado, appellata per questa parte dalla Regione Calabria. Il collegio rimettente ritiene infatti che, essendo la revoca intervenuta quando era già stata pronunciata la decadenza dall’incarico, debba essere per primo esaminato l’appello relativo al capo della pronuncia con cui è stato respinto il ricorso diretto all’annullamento del provvedimento dichiarativo della decadenza. Tale appello può essere accolto, secondo il Consiglio di Stato, solo in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina impugnata, unicamente in applicazione della quale è stato adottato il contestato provvedimento dichiarativo della decadenza dall’incarico.

4.3. – In punto di non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato premette che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2006, si è già pronunciata in ordine alla disciplina censurata, di essa dichiarando costituzionalmente legittima «la normativa a regime» (commi 1, 2 e 3, dell’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005). Il collegio rimettente ritiene, tuttavia, che la legittimità costituzionale della disciplina censurata debba essere valutata alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system, successiva rispetto alla sentenza n. 233 del 2006. In particolare, il Consiglio di Stato richiama la sentenza n. 103 del 2007, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento una disposizione legislativa statale che prevedeva la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali, rilevando che una cessazione anticipata degli stessi «è ammissibile solo a seguito dell’accertamento dei risultati conseguiti, e solo dopo un giusto procedimento che consenta all’interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento motivato sindacabile in sede giurisdizionale». Alla luce di tali principi, ribaditi dalla Corte costituzionale anche con le sentenze n. 161 del 2008 e n. 104 del 2007, il Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che la disciplina impugnata sia in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost. Ad avviso del collegio rimettente, inoltre, nel disporre «la decadenza, all’atto della sua entrata in vigore, di tutti gli incarichi dirigenziali, in relazione ad un evento già verificatosi (elezioni del nuovo Consiglio regionale)», essa violerebbe anche il principio dell’affidamento e, con esso, il principio di buon andamento dell’amministrazione, di cui è espressione, per un soggetto che ricopra un incarico ottenuto a seguito di un pubblico concorso, «la certezza […] della stabilità e del mantenimento dell’incarico […] fino alla scadenza del termine per esso prestabilito».

4.4. – Con atto depositato in data 1° dicembre 2009, si è costituita in giudizio la Regione Calabria, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

La Regione Calabria ritiene, innanzitutto, che la questione di legittimità costituzionale sollevata non sia rilevante ai fini della decisione del giudizio principale. In primo luogo, il giudice amministrativo rimettente difetterebbe infatti di giurisdizione in ordine ad un giudizio avente ad oggetto un provvedimento dichiarativo di una decadenza verificatasi di diritto. In secondo luogo, secondo la difesa regionale, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto di dover esaminare l’appello principale prima di quello incidentale, così pervenendo ad una erronea valutazione della rilevanza. L’eventuale accoglimento dell’appello incidentale, infatti, restituendo efficacia al provvedimento di ritiro in autotutela dell’originario atto di nomina dell’appellante, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere. Quest’ultimo effetto, infine, si sarebbe determinato, ad avviso della difesa della Regione Calabria, anche in ragione di un provvedimento, adottato dalla Giunta regionale successivamente all’ordinanza di rimessione, di ritiro in autotutela della delibera dichiarativa della decadenza ex lege adottata ai sensi delle disposizioni censurate.

Nel merito, la difesa regionale richiama la citata sentenza n. 233 del 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disposizione censurata nella sua interezza e, quindi, anche nella parte in cui si riferisce agli «organi di vertice […] delle agenzie […]», fra i quali deve ritenersi compreso il direttore generale dell’Arpacal. Né può pervenirsi a diverse conclusioni, secondo la Regione Calabria, sulla scorta della successiva giurisprudenza costituzionale, citata dal rimettente, la quale si riferisce a fattispecie diverse rispetto a quella censurata e, comunque, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, si pone in una linea di continuità con la precedente pronuncia della Corte (n. 233 del 2006), dal momento che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei meccanismi di spoils system in quanto applicabili ad incarichi non apicali, confermando invece, in linea con la sentenza n. 233 del 2006, che per gli incarichi apicali fiduciari la decadenza automatica è costituzionalmente legittima. La Regione Calabria, in particolare, osserva che nell’assetto organizzativo calabrese, a differenza di ciò che avviene per le Asl della Regione Lazio oggetto della sentenza n. 104 del 2007, non sussistono «molteplici livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l’organo politico» al direttore generale dell’Arpacal, il quale invece è «direttamente responsabile del proprio operato nei confronti della Giunta, che lo nomina fiduciariamente ed alla quale è legato da un rapporto diretto ed immediato».

La difesa regionale ritiene, poi, che l’applicazione immediata del meccanismo di decadenza automatica anche ai rapporti in corso al momento di entrata in vigore della norma risponda al principio di buon andamento dell’amministrazione, risultando evidente, come affermato dalla stessa sentenza n. 233 del 2006 in relazione ad una norma legislativa regionale analoga a quella censurata, «l’intento del legislatore regionale di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare – in sintonia, e non in contrasto, con l’evocato art. 97 Cost. – che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell’amministrazione». Né può ritenersi, ad avviso della difesa regionale, che risulti violato l’affidamento del direttore generale dell’Arpacal al mantenimento fino alla scadenza di un incarico ottenuto a seguito di concorso pubblico, dal momento che, ai fini della nomina in questione, le norme non prevedono affatto l’esperimento di un concorso pubblico.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Catanzaro e il Consiglio di Stato hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina contenuta nell’art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113 della Costituzione.

La disciplina censurata prevede la decadenza automatica, alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, di una ampia serie di titolari di organi o enti regionali, nominati nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione (art. 1, comma 1). Tale meccanismo è inoltre applicato, in via transitoria, anche «alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005», data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata (art. 1, comma 4).

Secondo il Tribunale di Catanzaro, tali disposizioni, nella parte in cui si applicano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, si porrebbero in conflitto con l’art. 97 Cost., per ragioni che il giudice a quo rinviene nella giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nelle motivazioni della sentenza n. 104 del 2007, con la quale questa Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una disciplina regionale analoga a quella censurata, ha fra l’altro affermato che l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione esigono «che la posizione del direttore generale [di Asl] sia circondata da garanzie» e «che la decisione dell’organo politico relativa alla cessazione anticipata dell’incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento».

Ad avviso del Consiglio di Stato, le norme impugnate si porrebbero innanzitutto in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., per motivi che, anche in questo caso, il collegio rimettente individua, richiamando ampiamente la più recente giurisprudenza costituzionale. In particolare, il giudice a quo fa riferimento alla sentenza n. 103 del 2007, nella quale questa Corte ha affermato che la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali «è ammissibile solo a seguito dell’accertamento dei risultati conseguiti, e solo dopo un giusto procedimento che consenta all’interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento motivato sindacabile in sede giurisdizionale». Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che il meccanismo transitorio previsto dalla disciplina censurata (art. 1, comma 4), nel collegare la decadenza ad un evento già verificatosi al momento della sua entrata in vigore, violi anche il principio dell’affidamento e, con esso, il principio di buon andamento dell’amministrazione. Il giudice a quo deduce, infine, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 101, 103 e 113 Cost.

2. – I giudizi, avendo a oggetto le medesime disposizioni, in relazione alle quali sono prospettate censure analoghe, devono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

3. – Devono essere preliminarmente dichiarate inammissibili, per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in relazione agli artt. 2, 24, 101, 103 e 113 Cost. Il rimettente si limita, infatti, a evocare tali parametri costituzionali, senza spiegare in alcun modo l’asserita violazione degli stessi.

4. – Vanno disattese, relativamente alle censure prospettate con riferimento agli altri parametri, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Calabria. Innanzitutto, la circostanza che questa Corte, con la sentenza n. 233 del 2006, abbia già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta in via principale dal governo, non rende inammissibile, come preteso dalla difesa regionale, la proposizione della questione odierna, che avviene in via incidentale e nell’ambito di un diverso giudizio. Né può ritenersi macroscopico, e quindi rilevabile dalla Corte, l’asserito difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, non risultando certa e palese l’assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità amministrativa in una fattispecie nella quale l’amministrazione dichiara la decadenza ex lege del titolare di un ufficio e conseguentemente nomina un diverso titolare. Infine, il Consiglio di Stato argomenta in modo non implausibile circa la rilevanza della questione, anche a fronte della revoca dell’originario atto di nomina dell’appellante nel giudizio principale: quest’ultimo provvedimento, intervenuto quando era già stata pronunciata la decadenza dall’incarico, non sarebbe comunque in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, come asserito dalla difesa regionale, se non altro con riferimento al periodo intercorrente fra il primo provvedimento risolutivo del rapporto (dichiarazione di decadenza ex lege) e quello successivo (revoca dell’originario atto di nomina).

4. – Nel merito, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, sollevata in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., è fondata nei termini di séguito precisati.

5. – Considerato che la giurisprudenza costituzionale è posta a fondamento sia delle censure prospettate dai rimettenti, sia degli argomenti difensivi della Regione Calabria, da essa occorre prendere le mosse.

Questa Corte è già stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali attualmente censurate, nell’ambito di un giudizio instaurato in via principale dal governo con un ricorso che, da un lato, deduceva la violazione dell’art. 97 Cost. in stretta connessione con quella dell’art. 117 Cost. e, dall’altro, come da questa stessa Corte osservato, censurava la disciplina regionale in ragione delle differenze fra le soluzioni ivi accolte e quelle della corrispondente normativa statale. In tale occasione, con la sentenza n. 233 del 2006, è stata dichiarata manifestamente inammissibile, per genericità delle relative censure, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, mentre sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della medesima legge calabrese.

Sotto quest’ultimo profilo, le motivazioni della pronuncia di non fondatezza possono riassumersi nel modo seguente. In primo luogo, questa Corte ha affermato il principio in base al quale le disposizioni legislative che ricollegano al rinnovo dell’organo politico l’automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi (c.d. spoils system) sono compatibili con l’art. 97 Cost. qualora si riferiscano a soggetti che: a) siano titolari di «organi di vertice» dell’amministrazione e b) debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di «valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico regionale». In secondo luogo, tale principio è stato applicato, con riferimento a molte e diverse categorie di soggetti, comprese nell’ampia elencazione contenuta nella disposizione regionale censurata, considerate nel loro insieme e senza una valutazione specificamente riferita a ciascuna figura.

La successiva giurisprudenza costituzionale, nel confermare il principio sviluppato nella sentenza n. 233 del 2006, ne ha precisato la portata.

In termini generali, questa Corte ha innanzitutto chiarito che i predetti meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina, si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti (sentenze n. 390, n. 351 e n. 161 del 2008; sentenze n. 104 e n. 103 del 2007). Più in particolare, la sentenza n. 104 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità di una disciplina legislativa della Regione Lazio analoga a quella attualmente censurata e riferita ai direttori generali delle aziende sanitarie locali. Per giungere a tale conclusione, questa Corte, puntualizzando per una specifica categoria quanto stabilito nella citata pronuncia n. 233 del 2006, ha escluso sia che i direttori generali delle Asl siano dirigenti apicali, sia che essi vengano nominati in base a criteri puramente fiduciari, cioè in ragione di valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico. Circa il requisito della apicalità, la sentenza n. 104 del 2007 ha infatti rilevato come, nell’assetto organizzativo della Regione Lazio, vi sia in realtà «una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l’organo politico ai direttori generali delle Asl», per effetto della quale «non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato fra organo politico e direttori generali». In riferimento al requisito della scelta «fiduciaria», cioè effettuata sulla base di valutazioni soggettive di consonanza politica con il titolare dell’organo che nomina, questa Corte ha osservato che il direttore generale di Asl, al contrario, è «nominat[o] fra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professionali» e viene «qualificato dalle norme come una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, […] gli obiettivi gestionali e operativi definiti […] dagli indirizzi della Giunta».

6. – Quanto affermato nella sentenza n. 104 del 2007, relativamente ai direttori generali delle Asl del Lazio, non può che essere ribadito anche con riferimento alle categorie di titolari di uffici cui appartengono i soggetti che, sulla base delle disposizioni censurate, sono stati dichiarati decaduti dall’incarico con gli atti contestati nei due giudizi a quibus, vale a dire i direttori generali delle Asl della Regione Calabria e il direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (Arpacal), quest’ultimo essendo ai primi equiparato quanto al trattamento economico e giuridico, nonché al «regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull’incompatibilità» (art. 11, comma 9, della legge della Regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20 «Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria - Arpacal»).

In primo luogo, anche nell’ordinamento regionale calabrese, i rapporti fra il direttore generale dell’Asl, quello di Arpacal e l’organo politico risultano «mediat[i] da strutture dipendenti dalla Giunta» (sentenza n. 104 del 2007). Oltre agli uffici di diretta collaborazione, assume a tale riguardo uno specifico rilievo il dirigente generale del dipartimento regionale della sanità, il quale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei direttori generali delle Asl (art. 13, commi 3 e 4, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 «Piano regionale per la salute 2004/2006»). Quanto al direttore generale dell’Arpacal, sia l’«indirizzo» e la «verifica», sia il «controllo strategico», sono affidati ad organi collegiali in cui i titolari degli uffici di indirizzo politico o sono in minoranza, o sono assenti (art. 10 della legge della Regione Calabria n. 20 del 1999; art. 19 della legge della Regione Calabria 11 gennaio 2006, n. 1, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002»).

In secondo luogo, la nomina dei direttori generali delle Asl della Regione Calabria è subordinata al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità (art. 14, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2004), mentre quella del direttore generale dell’Arpacal è, oltre a ciò, anche preceduta da «avviso pubblico» (art. 11, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 20 del 1999). Tali nomine, pertanto, presuppongono una forma di selezione che, per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia comunque basata sull’apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito. Essa, quindi, esclude che la scelta possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato. Ciò, del resto, è strettamente collegato al tipo di funzioni che i titolari degli uffici pubblici in questione sono chiamati ad esercitare. Essi non collaborano direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma ne devono garantire l’attuazione. A tal fine, non è però necessaria, da parte del funzionario, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti. Si richiede, invece, il rispetto del dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest’ultimo.

7. – Le disposizioni impugnate, come detto, dispongono la decadenza automatica di un ampio elenco di funzionari nominati, anche «previa selezione», nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico. A prescindere dalle circostanze che non è dato riscontrare alcuna oggettiva ragione dell’intervallo temporale preso in considerazione (9 mesi) e che la nomina del Presidente della Giunta regionale potrebbe non comportare un cambiamento di indirizzo politico, tali norme sono illegittime in quanto sottopongono all’identico regime di decadenza automatica non solo titolari di organi di vertice nominati intuitu personae dall’organo politico, ma anche soggetti che non possiedono l’uno o l’altro di tali requisiti e che sono scelti previa selezione avente ad oggetto le loro qualità professionali. In particolare, la disciplina censurata, nella parte in cui si applica al direttore generale di Asl e al direttore generale dell’Arpacal, è in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., sotto molteplici profili.

Innanzitutto, il principio di buon andamento è leso in riferimento alla continuità dell’azione amministrativa, la quale risulta pregiudicata quando intervengano, come avvenuto nelle specifiche fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, due mutamenti del titolare di un ufficio pubblico a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. In secondo luogo, il principio di imparzialità amministrativa è violato quando le funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare dell’organo politico. In terzo luogo, il carattere automatico della decadenza dall’incarico del funzionario, in occasione del rinnovo dell’organo politico, viola l’art. 97 Cost. sotto due aspetti: da un lato, lede il principio del giusto procedimento, perché esclude il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione; dall’altro lato, pregiudica i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione dei funzionari incaricati della gestione amministrativa, così come quelle relative alla loro nomina, debbono essere fondate sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali da essi dimostrate. L’illegittimità costituzionale della disciplina censurata risulta, infine, ulteriormente aggravata dalla circostanza che il regime di decadenza automatica viene applicato, in via transitoria, ad incarichi già in corso al momento nel quale essa è entrata in vigore (art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005), come quelli che formano oggetto dei giudizi a quibus. In tal modo, la normativa impugnata non si limita a subordinare la permanenza nella carica del titolare ad un termine incerto, cioè il rinnovo dell’organo politico, ma produce automaticamente la cessazione di un incarico che è stato conferito senza la previsione di quel termine. Sotto questo specifico profilo, dunque, l’art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 viola anche il legittimo affidamento (art. 3 Cost.) che, in virtù dell’atto di nomina, i dirigenti dichiarati decaduti ai sensi della disposizione censurata hanno «riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita» (sentenza n. 236 del 2009).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, sollevate, in relazione agli artt. 2, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Ordinanza 33/2010

ORDINANZA N. 33 ANNO 2010
Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione.


Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO

Camera di Consiglio del 13/01/2010 Decisione del 27/01/2010
Deposito del 04/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20/02/2006, n. 46.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 84/2009


ORDINANZA N. 33

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dalla Corte militare d’appello nel procedimento penale a carico di C.L. con ordinanza del 13 novembre 2008, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.



Ritenuto che, con ordinanza depositata il 13 novembre 2008, la Corte militare di appello ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello proposto dal Procuratore generale militare avverso la sentenza del 17 gennaio 2008, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Torino aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un maresciallo della Guardia di finanza, imputato del reato di cui all’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), perché il fatto non sussiste;

che, ad avviso della Corte rimettente, la rilevanza della questione risulterebbe evidente, giacché, ove la stessa non fosse accolta, il gravame andrebbe dichiarato inammissibile, ovvero convertito in ricorso per cassazione;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo assume che la norma censurata violi, anzitutto, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), sottraendo ingiustificatamente alla pubblica accusa, nella «fondamentale fase» in cui viene formulata la domanda di giudizio, quel potere di richiedere un completo riesame di merito di cui essa invece dispone – per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 e n. 320 del 2007 – nelle ulteriori fasi del giudizio, in rapporto alle sentenze assolutorie pronunciate sia in esito al dibattimento che al giudizio abbreviato;

che il nuovo testo dell’art. 428 cod. proc. pen. risulterebbe inoltre incoerente, in quanto accorderebbe al pubblico ministero, onde far valere i vizi della sentenza di non luogo a procedere, esclusivamente un mezzo di impugnazione – il ricorso per cassazione – inadeguato, per i suoi caratteri, rispetto al tipo di valutazione che sovrintende a detta sentenza (l’insostenibilità dell’accusa in giudizio), trasformando, di fatto, quest’ultima «in una sostanziale pietra tombale»;

che ne deriverebbe anche una irrazionale discriminazione tra i procedimenti che richiedono l’udienza preliminare (quali sono tutti quelli davanti ai tribunali militari) ed i procedimenti a citazione diretta: in questi ultimi, difatti, la domanda di giudizio del pubblico ministero determina l’immediata fissazione dell’udienza dibattimentale, senza poter essere «prematuramente bloccata», e permette altresì alla parte pubblica – dopo le citate sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 – di appellare la decisione assolutoria di primo grado;

che sarebbe leso, altresì, il principio di parità delle parti (art. 111, secondo comma, Cost.): giacché, mentre per l’imputato il più sfavorevole degli esiti dell’udienza preliminare è il rinvio a giudizio, ossia un provvedimento «meramente interlocutorio», che non preclude la possibilità di far valere doglianze di merito avverso la decisione conclusiva del processo di primo grado; per l’accusa, la sentenza di non luogo a procedere comporterebbe, viceversa, la pressoché definitiva negazione delle ragioni pubblicistiche sottese all’esercizio dell’azione penale;

che l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere tornerebbe a danno dello stesso imputato, non potendo il pubblico ministero attualmente appellare le suddette sentenze neanche nell’interesse del soggetto sottoposto a processo penale: il che determinerebbe una ulteriore incongruenza, alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 85 del 2008 della Corte costituzionale, che ha restituito all’imputato la facoltà di appello avverso le sentenze di proscioglimento dibattimentali che, pur non applicando una pena, presuppongano un riconoscimento di responsabilità o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo (ipotesi configurabile anche in rapporto alle sentenze di non luogo a procedere);

che la norma censurata violerebbe, ancora, il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), provocando una dilatazione dei tempi processuali priva di logica: ove ritenesse fondata l’impugnazione del pubblico ministero, il giudice di legittimità non potrebbe, infatti, emettere il decreto che dispone il giudizio, ma dovrebbe annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice dell’udienza preliminare, il quale – pur mutato nella persona – potrebbe adottare una diversa decisione liberatoria, a sua volta ricorribile per cassazione, in una sequenza suscettibile di protrarsi «quasi all’infinito»;

che sarebbe leso, infine, il principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.): principio che troverebbe nel potere di impugnazione del pubblico ministero una delle sue espressioni, specialmente quando l’impugnazione abbia ad oggetto una sentenza direttamente incidente sull’atto di esercizio dell’azione penale, quale quella considerata;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 242 del 2009, ha già dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale identica a quella in esame;

che la Corte ha rilevato, in specie, che l’art. 428 cod. proc. pen., nel nuovo testo introdotto dall’art. 4 della legge n. 46 del 2006, non determina un vulnus al principio di parità delle parti nel processo analogo a quello riscontrato dalle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007, in rapporto alla soppressione dell’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e al giudizio abbreviato: vulnus legato al fatto che le disposizioni allora impugnate (i novellati artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen.) determinavano una «dissimmetria radicale», facendo sì che una sola delle parti, e non l’altra, potesse chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole;

che, diversamente dalla sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere non rappresenta, infatti, l’alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio: e se, da un lato, con la novella del 2006, il potere di appello contro tale sentenza è stato sottratto ad entrambe le parti; dall’altro lato, l’epilogo alternativo dell’udienza preliminare, sfavorevole all’imputato – il decreto di rinvio a giudizio – non è impugnabile da parte di alcuno;

che non giova obiettare che i due provvedimenti hanno una diversa valenza, giacché mentre la sentenza di non luogo a procedere paralizza la pretesa punitiva avanzata dal pubblico ministero, il decreto di rinvio a giudizio determina soltanto il passaggio alla fase dibattimentale, contro il cui epilogo – ove a sé sfavorevole – l’imputato potrà comunque proporre appello;

che a prescindere, infatti, dall’impossibilità di porre a raffronto esiti alternativi di fasi processuali successive ed eterogenee (quali udienza preliminare e dibattimento), va osservato che la «paralisi» della domanda di giudizio, conseguente alla sentenza di non luogo a procedere, non è comunque definitiva, essendo il pubblico ministero abilitato a chiedere in ogni tempo la revoca di detta pronuncia, quando sopravvengano o si scoprano nuove prove (art. 434 cod. proc. pen.): prospettiva nella quale la norma denunciata rappresenta frutto di scelta discrezionale del legislatore, non esorbitante dai limiti di compatibilità con il parametro costituzionale evocato;

che questa Corte ha escluso, altresì, che il novellato art. 428 cod. proc. pen. possa reputarsi lesivo dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento, quanto a regime di impugnazione, tra sentenza di non luogo a procedere e sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito del dibattimento e del giudizio abbreviato: e ciò in quanto la sentenza di non luogo a procedere è eterogenea sotto plurimi aspetti – oggetto dell’accertamento, base decisionale, regime di stabilità e carenza di efficacia extrapenale – rispetto ai tertia comparationis;

che inconferente risulta, poi, il richiamo alla sentenza n. 85 del 2008, che ha ripristinato il potere di appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento dibattimentali con formula non ampiamente liberatoria, nell’ottica di rimuovere una riscontrata posizione di svantaggio dell’imputato rispetto al pubblico ministero e alla parte civile: posizione di svantaggio non ravvisabile nella specie e che, in ogni caso, resterebbe irrilevante rispetto al petitum del giudice a quo, che è di ripristino del potere di appello della parte contrapposta (il pubblico ministero);

che quanto, poi, all’asserita inadeguatezza dell’unico rimedio accordato al pubblico ministero – il ricorso per cassazione – rispetto al tipo di valutazione sotteso alla sentenza di non luogo a procedere, in quanto apprezzamento di ordine prettamente fattuale, detta censura resta – a tacer d’altro – sul piano della mera critica di opportunità: critica che, nella sua perentorietà, non appare neppure confortata dall’esperienza giurisprudenziale (sentenza n. 242 del 2009);

che si è esclusa anche l’ulteriore, ventilata violazione dell’art. 3 Cost., legata alla disparità di trattamento tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, nei quali la domanda di giudizio del pubblico ministero sfocia nell’immediata fissazione dell’udienza dibattimentale e la parte pubblica – dopo le sentenze n. 26 e n. 320 del 2007 – resta abilitata ad appellare la sentenza assolutoria di primo grado;

che tale disparità di regime non può essere considerata, infatti, come una irrazionale limitazione della tutela della pubblica accusa nei procedimenti per i reati più gravi e di maggiore allarme sociale, ma rappresenta solo una conseguenza del diverso modulo processuale: modulo che, per i procedimenti a citazione diretta, disegnati con maggior snellezza di forme in considerazione sia del numero che della natura dei reati, consente l’apertura della fase dibattimentale senza passare attraverso il «filtro» dell’udienza preliminare;

che, quanto alla censura di violazione del principio di ragionevole durata del processo, è dirimente il rilievo che una lesione di tale principio non è comunque configurabile ove l’allungamento dei tempi del procedimento, eventualmente indotto dalla norma denunciata, risulti compensato dal possibile risparmio di attività processuale su altri versanti;

che, nella specie, l’effetto negativo indotto dall’eventuale regressione del procedimento – conseguente al fatto che, in caso di accoglimento del gravame del pubblico ministero, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata – appare comunque compensato dalla eliminazione del secondo grado di giudizio, la quale vale a comprimere i tempi processuali, specie in caso di infondatezza delle doglianze della parte pubblica;

che inconferente è, da ultimo, il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, essendo la giurisprudenza della Corte da tempo consolidata nel senso che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale: e ciò anche quando si discuta delle sentenze di non luogo a procedere (sentenza n. 242 del 2009);

che, con l’odierna ordinanza di rimessione, il giudice a quo non adduce argomenti nuovi e diversi, rispetto a quelli già precedentemente esaminati dalla Corte;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.




per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte militare di appello con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Ordinanza 32/2010

ORDINANZA N. 32 ANNO 2010
Processo penale - Procedimento penale dinanzi al giudice di pace - Impugnazione dell'imputato - Prevista possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno.

Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 16/12/2009 Decisione del 27/01/2010
Deposito del 04/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 37 del decreto legislativo 28/08/2000, n. 274.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 179/2009


ORDINANZA N. 32

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di D. A. ed altra con ordinanza del 20 marzo 2008 iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.



Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza emessa il 20 marzo 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che l’imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno»;

che il giudice a quo riferisce di aver ricevuto gli atti relativi al procedimento dalla Corte di cassazione, la quale aveva qualificato come appello il gravame avverso una sentenza di condanna irrogata dal giudice di pace alla pena pecuniaria ed al risarcimento del danno, originariamente proposto al tribunale e da questo qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000;

che, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe in primo luogo l’art. 76 Cost., in relazione all’art. 17, comma 1, lettera n), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale), in quanto la delega contenuta in tale ultima norma espressamente sottrarrebbe le sentenze «che applicano la sola pena pecuniaria» alla previsione della appellabilità delle sentenze del giudice di pace;

che, a suo avviso, l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 avrebbe peraltro determinato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle condanne alla pena dell’ammenda irrogate dal giudice ordinario e non appellabili ex art. 593, comma 3, del codice di procedura penale anche in presenza di una condanna risarcitoria, violando, in tal modo, anche l’art. 3, Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile ed infondata», rammentando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 426 del 2008 ha già dichiarato infondata analoga questione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione all’art. 17, comma 1, lettera n), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale), l’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che l’imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno»;

che una questione identica, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 426 del 2008;

che, in detta sentenza, è stato precisato che la scelta operata dal legislatore delegato, non solo è consentita dalla formulazione letterale del principio direttivo recato dall’art. 17, comma 1, lettera n), della legge n. 468 del 1999, ma risulta altresì rispettosa degli indirizzi generali della delega in materia di procedimento penale davanti al giudice di pace;

che, inoltre, quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., la citata pronuncia, fra l’altro, ha affermato che il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta;

che, non risultando addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella citata sentenza n. 426 del 2008, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.




per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Ordinanza 31/2010

ORDINANZA N. 31 ANNO 2010
Alimenti e bevande - Acque minerali naturali - Modalità di utilizzazione - Divieto di utilizzare, per il trasporto, il condizionamento e la successiva commercializzazione, recipienti o contenitori di capacità superiore a due litri - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di trasgressione al suddetto divieto - Preteso contrasto con più favorevoli norme comunitarie sopravvenute.

Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 16/12/2009 Decisione del 27/01/2010
Deposito del 04/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 10 del decreto legislativo 25/01/1992, n. 105.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 178/2009


ORDINANZA N. 31

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), promosso dal Giudice di pace di Montecorvino Rovella, nel procedimento vertente tra la Roxane Nord s.a. e la Regione Campania, con ordinanza del 23 settembre 2008 iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.



Ritenuto che, con ordinanza del 23 settembre 2008, il Giudice di pace di Montecorvino Rovella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);

che il giudizio principale ha ad oggetto l’opposizione proposta da una società di diritto francese avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, inflitta poiché essa, per il trasporto di acqua minerale, avrebbe utilizzato recipienti di capacità superiore a due litri, in violazione dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 105 del 1992;

che, secondo il giudice a quo, la ricorrente ha eccepito che la norma censurata violerebbe l’art. 10 della direttiva 15 luglio 1980, 80/777/CEE (Direttiva del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), in virtù del quale «gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall’applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano la composizione, le modalità di utilizzazione, il confezionamento, l’etichettatura o la pubblicità delle acque minerali o dei prodotti alimentari in genere»;

che, espone testualmente il rimettente, «come la stessa ricorrente rileva, non risulta alcuna espressa disposizione al proposito, potendosi applicare una regolamentazione sopranazionale solo nel caso generale di precipua adozione con provvedimento di legge che, evidentemente, non risulta vi sia stato», quindi, «alcun contrasto si ritiene sussistere in quanto l’art. 6 della direttiva europea indicata (che non indica limiti alla capacità di condizionamento delle acque minerali) non vige, attualmente, in ambito nazionale»;

che, tuttavia, ad avviso del Giudice di pace, la norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., realizzando una disparità di trattamento «tra imprese nazionali e imprese comunitarie» ed una «intollerabile discriminazione monetaria anche tra cittadini europei, quale effetto indiretto e ineluttabile dell’applicazione (o meno) della direttiva», comportando, inoltre, l’impiego di contenitori di maggiore capacità «un minore impegno di conferimento e smaltimento rispetto a contenitori di minori capacità e relativo confezionamento», «con evidenti ricadute ambientali e, ancora una volta, pecuniarie»;

che il citato art. 10, comma 4, si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto, «di fatto, smentisce l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge», e con l’art. 41, primo comma, Cost., poiché «smentisce che l’iniziativa economica privata debba essere libera»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto la non manifesta infondatezza è stata motivata esclusivamente mediante rinvio alle argomentazioni prospettate dalla parte, senza peraltro considerare che la direttiva 80/777/CEE non sarebbe stata trasposta e non sarebbe self-executing.

Considerato che il Giudice di pace di Montecorvino Rovella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), in virtù del quale il trasporto di acque minerali deve essere effettuato, utilizzando, tra l’altro, recipienti che «non possono eccedere la capacità di due litri»;

che le censure riferite agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. sono state formulate in modo meramente assertivo, senza indicare le ragioni del denunciato contrasto del citato art. 10, comma 4, con detti parametri, e, quindi, sono manifestamente inammissibili (tra le molte, le ordinanze n. 261 e n. 190 del 2009);

che, in relazione alla eccepita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., il rimettente, dopo aver rilevato che la ricorrente nel giudizio a quo avrebbe denunciato il contrasto della norma censurata con l’art. 10 della direttiva 15 luglio 1980, 80/777/CEE (Direttiva del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) – nella specie, ratione temporis, non è applicabile la direttiva 18 giugno 2009, 2009/54/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Rifusione. Testo rilevante ai fini del SEE) – da un canto, osserva, testualmente, che «alcun contrasto si ritiene sussistere in quanto l’art. 6 della direttiva europea indicata (che non indica limiti alla capacità di condizionamento delle acque minerali) non vige, attualmente, in ambito nazionale»; dall’altro, afferma, invece, che tale contrasto sussisterebbe, prospettando la questione in antitesi con la premessa posta, e cioè in maniera contraddittoria, quindi manifestamente inammissibile (per tutte, ordinanze n. 127 del 2009 e n. 252 del 2008);

che, inoltre, sebbene il Giudice di pace abbia dedotto la violazione della suddetta direttiva, egli ha omesso di dare conto della disciplina da questa stabilita e, conseguentemente, neppure ha esplicitato le ragioni a conforto della premessa interpretativa, concernenti sia l’esistenza del denunciato contrasto, sia il difetto dei presupposti per l’immediata applicabilità della norma della direttiva asseritamente lesa, e ciò ancorché la questione di compatibilità comunitaria sia preliminare rispetto a quella di legittimità costituzionale, configurando quindi dette carenze ulteriori cause di manifesta inammissibilità della questione (in ordine a tali profili, tra le più recenti, rispettivamente, ordinanza n. 127 del 2009; ordinanze n. 100 e n. 65 del 2009);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.




per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montecorvino Rovella, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Ordinanza 30/2010

ORDINANZA N. 30 ANNO 2010
Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Decreto di liquidazione del compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, in specie, Corte di appello.


Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO

Camera di Consiglio del 16/12/2009 Decisione del 27/01/2010
Deposito del 04/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 170, c. 2°, del decreto legislativo 30/05/2002, n. 113, trasfuso in decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 138 e 199/2009


ORDINANZA N. 30

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), promossi dalla Corte d’appello di Catania con ordinanze del 15 aprile 2008 e del 13 maggio 2005, iscritte ai nn. 138 e 199 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 33, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.



Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente in data 13 maggio 2005 (r.o. n. 199 del 2009) e 15 aprile 2008 (r.o. n. 138 del 2009), nel corso di altrettanti procedimenti aventi ad oggetto l’opposizione avverso decreti di liquidazione di compensi rispettivamente in favore di un soggetto nominato perito in un procedimento avente ad oggetto misure di prevenzione, e del procuratore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte d’appello di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B) come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui, nel regolare il procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, dispone che l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica;

che il rimettente osserva che il d.lgs. n. 113 del 2002 trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell’art. 7 della legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), che ha attribuito al Governo il potere di riordinare le norme contenute nel decreto legislativo e nel regolamento adottati ai sensi degli artt. 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con l’osservanza dei principi direttivi di cui all’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, tra i quali vi è quello del “coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo”;

che non risulta attribuito al Governo, nell’ambito del riordino della materia delle spese di giustizia, il potere di apportare sostanziali modifiche all’ordinamento giudiziario e di istituire la figura del giudice in composizione monocratica negli uffici giudiziari che, come la Corte d’appello, operano esclusivamente in composizione collegiale, trattandosi di materia coperta da riserva di legge ai sensi dell’art. 108 della Costituzione;

che il legislatore delegato non si sarebbe, dunque, attenuto al criterio sopra enunciato, tanto più che l’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), attribuiva la materia de qua all’esame degli uffici giudiziari nella loro ordinaria composizione;

che nei giudizi innanzi a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione alla luce del dettato testuale dell’art. 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999 e della giurisprudenza costituzionale in materia.

Considerato che la Corte d’appello di Catania, con le due ordinanze in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione dei compensi anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;

che ad avviso del Collegio rimettente la norma de qua si porrebbe in contrasto con l’art. 76 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), che non menziona il criterio relativo al mutamento di composizione dell’organo giudiziario;

che le ordinanze sollevano questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni identiche, e che, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che identica questione è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 53 del 2005, la quale ha osservato che, poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di "garantire la coerenza logica e sistematica della normativa", il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un’eccezione;

che la predetta sentenza ha anche chiarito che a ciò non osta la disposizione dell’art. 50-bis cod. proc. civ., il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli artt. 737 e seguenti del codice;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.




per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B) come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catania, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Sentenza 29/2010

SENTENZA N. 29 ANNO 2010
Ambiente - Norme della Regione Emilia Romagna - Servizio idrico - Assunzione da parte della Regione dei compiti di individuazione della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato e di redazione del piano economico e del piano finanziario - Costituzione di una nuova struttura organizzativa con costo di funzionamento a carico delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale.


Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO

Udienza Pubblica del 15/12/2009 Decisione del 27/01/2010
Deposito del 04/02/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 28, c. 2° e 7°, della legge della Regione Emilia Romagna 30/06/2008, n. 10.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 54/2008


SENTENZA N. 29

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 agosto-2 settembre 2008, depositato in cancelleria il 4 settembre 2008 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria Chiara Lista, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.



Ritenuto in fatto

1. – Con il ricorso n. 54 del 2008, notificato il 2 settembre 2008 e depositato il 4 settembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni): quanto al comma 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente); quanto al comma 7 del suddetto art. 28, in riferimento alla sola lettera e) del secondo comma dell’art. 117 Cost., in relazione ai citati artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.1. – Il ricorrente premette che l’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che: a) «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio […] definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua […]» (comma 2); b) l’Autorità d’àmbito determina successivamente la tariffa stessa «al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all’art. 149, comma 1, lettera c)» (comma 4). Inoltre l’art. 161, comma 4, dello stesso decreto legislativo stabilisce che il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (CO.VI.R.I.) predispone, con delibera, il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Tali norme statali - ad avviso della difesa erariale - riservano in modo inequivoco alla competenza dello Stato, oltre che la redazione del relativo piano economico e finanziario, anche la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, costituente «la base della tariffa» che, una volta determinata dall’Autorità d’àmbito, è posta «a base di gara per la scelta del gestore del servizio idrico integrato».

1.2. – Poste tali premesse in punto di diritto, il ricorrente osserva che il censurato comma 2 dell’art. 28 della legge regionale si pone in contrasto con le predette norme statali, in quanto prevede che la Regione, e non lo Stato, individui la «tariffa di riferimento», costituente il corrispettivo del servizio idrico integrato, e rediga il relativo piano economico ed il piano finanziario. Il rilevato contrasto – conclude, in proposito, la difesa erariale – comporta la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di: a) tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), perché solo una tariffa di riferimento che sia uniforme su tutto il territorio nazionale, stabilendo un eguale presupposto di partecipazione alla gara per la scelta del gestore del servizio, è idonea a garantire un eguale criterio competitivo e, dunque, a promuovere la concorrenza “per il mercato”; b) tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), perché solo la determinazione tramite lo Stato della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato garantisce «standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica» uniformi su tutto il territorio nazionale e finalizzati alla tutela dell’ambiente.

1.3. - Il ricorrente osserva, inoltre, che anche il denunciato comma 7 dell’art. 28 della legge reg. Emilia-Romagna n. 10 del 2008 si pone in contrasto con le citate disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto stabilisce che, per l’esercizio delle funzioni previste dal medesimo articolo (e cioè le funzioni di: regolazione economica; regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali; redazione del piano economico e del piano finanziario; individuazione della tariffa di riferimento), «la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché di quanto introitato a titolo di sanzioni». Il rilevato contrasto – conclude la difesa erariale – comporta la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), perché, prevedendo una ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato - determinazione riservata all’esclusiva competenza dello Stato e regolata mediante i citati parametri interposti - altera la concorrenza, «dando origine a meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale».

2.- Si è costituita la Regione Emilia-Romagna, limitandosi a chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. Con successiva memoria, la medesima Regione - dopo un’ampia esposizione del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale nel quale si inseriscono le disposizioni impugnate - denuncia l’erroneità dell’identificazione, operata dal ricorrente, tra il “metodo tariffario”, quale disciplinato dall’art. 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, e la “tariffa di riferimento”, oggetto del censurato art. 28 della legge reg. Emilia-Romagna n. 10 del 2008. Secondo la resistente, infatti, il “metodo tariffario” e la “tariffa di riferimento” attengono a profili completamente diversi, perché il primo, predisposto dal CO.VI.RI, «rappresenta […] l’insieme dei criteri che consentono l’individuazione del costo complessivo del servizio» e ne individua le varie componenti (costi operativi, aliquote di ammortamento, etc.); la seconda esprime, invece, «il valore complessivo dei costi del servizio, calcolati in base ai criteri definiti nel metodo», valore che «costituisce la base per la determinazione della tariffa da applicare all’utenza, articolata per fasce di consumo e tipologia di utenze». In particolare, per la resistente, la “tariffa di riferimento” costituisce attuazione del “metodo tariffario” e definisce, a sua volta, la “tariffa reale” applicata dal gestore, quale risultante dalla tariffa di riferimento «divisa per i volumi di acqua che si prevede di erogare alle diverse tipologie di utenze».

2.1. – Da tali premesse, la Regione Emilia-Romagna desume, innanzitutto, l’insussistenza della denunciata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Per la resistente, infatti, il denunciato comma 2 dell’art. 28 non si riferisce al metodo tariffario, ma al «costo complessivo del servizio» e, pertanto, la Regione «non si è attribuita una competenza che spettava allo Stato in base al d.lgs. n. 152 del 2006», ma si è limitata ad esercitare una competenza mai esercitata prima dallo Stato, «data l’impossibilità di definire centralmente il costo complessivo del servizio idrico erogato nelle diverse zone». La Regione, cioè, avrebbe emanato la norma oggetto di censura in forza della propria potestà primaria in materia di servizi pubblici – materia in cui rientrerebbe l’individuazione della tariffa di riferimento –, al fine di evitare una determinazione tariffaria «frammentata», ad opera delle diverse Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO), «accentrandola» a livello regionale. La resistente contesta, in particolare, l’assunto del ricorrente secondo cui sussisterebbe una «riserva statale sulla determinazione della tariffa di riferimento». Per la Regione, infatti, il d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce allo Stato solo la competenza a determinare le “componenti di costo” ed il “metodo tariffario”, ma non anche la “tariffa di riferimento”. Inoltre - argomenta ancora la Regione - la disposizione regionale censurata, proprio in quanto unifica a livello regionale le diverse tariffe di riferimento elaborate dalle varie Autorità d’àmbito, assicura una positiva omogeneità della tariffa stessa a livello regionale, cosí da: a) consentire «l’uniformità delle condizioni di mercato» ed il «coordinamento delle situazioni tariffarie necessariamente diverse nei diversi ambiti»; b) non pregiudicare in alcun modo, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’affidamento del servizio secondo «uguali criteri di partecipazione competitiva [ed] all’esito di specifiche procedure di gara». Sotto il primo profilo, infatti, la «partecipazione competitiva» non potrebbe mai risolversi in una tariffa identica «posta ovunque a base della gara», perché la tariffa effettiva è pur sempre funzione delle caratteristiche specifiche delle zone da servire, delle componenti organizzative, della rete di distribuzioni e simili, con la conseguenza che il principio della «partecipazione competitiva» si riferisce necessariamente «alle condizioni di eguaglianza di fronte alla singola gara». Sotto il secondo profilo, la disposizione impugnata non sottrae l’affidamento del servizio «all’esito di specifiche procedure di gara», perché la determinazione da parte della Regione della tariffa di riferimento si applica a prescindere dalla forma e dalla modalità di affidamento del servizio e, pertanto, non attiene alla fase di tale affidamento. La Regione resistente afferma infine che, anche a ritenere desumibile dagli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 una riserva di disciplina statale della tariffa di riferimento, «si tratterebbe di una norma che non tutela la concorrenza» e, dunque, non sarebbe idonea a vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali.

2.2. - Anche la denunciata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. risulterebbe, secondo la resistente, priva di fondamento, in considerazione dell’erroneità del presupposto da cui muove il ricorso. Secondo la Regione, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la garanzia di «standard qualitativi e quantitativi della risorsa idrica» a presidio della tutela dell’ambiente viene assicurata dallo Stato non già attraverso la determinazione del costo complessivo del servizio, in base alla “tariffa di riferimento” (oggetto della normativa regionale censurata), ma attraverso l’individuazione delle sole componenti di costo e, quindi, esclusivamente in base al “metodo tariffario” di cui all’art. 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Del resto - argomenta ancora la resistente -, anche nell’ipotesi in cui si volesse ricomprendere nel metodo tariffario la determinazione della tariffa di riferimento, sarebbe comunque arbitrario ricondurre l’art. 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 alla materia della tutela dell’ambiente, «data la totale assenza di riferimenti alle esigenze ambientali nella norma statale». Infatti, risulterebbe evidente «l’estraneità dell’art. 161, co. 4, lett. a) alla materia dell’ambiente, perché la determinazione del costo complessivo del servizio avviene in applicazione di criteri già fissati e non può implicare la definizione di standard di tutela della risorsa idrica». Inoltre - afferma la Regione - la normativa censurata rientra nella materia dei servizi pubblici locali e, pertanto, costituisce il legittimo esercizio della potestà legislativa regionale.

2.3. - In relazione, infine, alla censura riguardante il comma 7 dell’art. 28 impugnato, la resistente ne deduce l’infondatezza, negando che la legge regionale «si discosti dai principi che ispirano la legge statale sul punto». Per la Regione, infatti, la censurata norma regionale – accentrando a livello regionale una parte delle funzioni in precedenza svolte a livello locale e, quindi, realizzando una maggiore uniformità ed un piú intenso coordinamento – avrebbe ottenuto vantaggi «in termini economici», derivanti dalla riduzione dei costi del sistema, ed avrebbe, perciò, rispettato la normativa statale, la quale stabilisce il principio secondo cui la tariffa deve coprire integralmente i costi delle funzioni pubbliche esercitate, compresi quelli di «funzionamento dell’assetto pubblico di regolazione». Pertanto - argomenta ancora la resistente -, è del tutto legittimo, secondo i princípi della legislazione statale e del diritto comunitario, che i costi di regolazione del servizio siano inglobati nella tariffa. Secondo la Regione, dunque, la disciplina censurata si traduce non in un costo aggiuntivo, ma in un risparmio di risorse rispetto al passato, per effetto dell’individuazione di un’unica struttura organizzativa regionale. In ogni caso - prosegue la resistente - risulta indimostrata l’affermazione del ricorrente secondo cui la disciplina del comma 7 dell’art. 28 darebbe «origine a meccanismi competitivi sul territorio nazionale», violando cosí la disciplina della tutela della concorrenza. Per la Regione, infatti, la circostanza che un minimo elemento di costo della tariffa sia imputabile alle spese di funzionamento della struttura regionale di supporto non altera, in sé, la concorrenza, perché non modifica la situazione di ciascun concorrente alle varie gare. Ancor piú radicalmente, la difesa della resistente afferma che, quand’anche la tariffa di riferimento comportasse un costo aggiuntivo, essa non avrebbe alcuna incidenza sulla tutela della concorrenza, perché «non esiste un unico mercato rilevante a livello nazionale ai fini delle concessioni di affidamento del servizio idrico, che sono invece assegnate su base delle Autorità d’ambito». Secondo la resistente, pertanto, la tutela della concorrenza non potrebbe mai essere violata, ove si consideri che l’imputazione dei costi alla tariffa non incide sulla possibilità che si sviluppi un mercato concorrenziale; al contrario, proprio la possibilità di stabilire un criterio oggettivo per quantificare la tariffa di riferimento a livello regionale consentirebbe che «(almeno) a questo livello i concorrenti si trovino di fronte a pari condizioni, prestabilite secondo un metodo oggettivo razionale e certo».

3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni sostenute nel ricorso, precisando, in particolare, che: a) v’è riserva statale in materia di determinazione delle componenti di costo della tariffa per il servizio idrico integrato; b) detta riserva è funzionale al «libero spiegarsi della concorrenza anche nel settore interessato» e si giustifica considerando che la “tariffa di riferimento” costituisce «la base della determinazione del corrispettivo del servizio, cioè della tariffa di competenza dell’AATO, posta a fondamento della procedura ad evidenza pubblica indetta per la individuazione del soggetto cui affidare la gestione del servizio idrico integrato»; c) la riserva in via esclusiva allo Stato della determinazione della tariffa di riferimento realizza «quella uniformità di trattamento e condizioni su tutto il territorio nazionale poste a tutela del trasparente confronto degli operatori economici nel mercato interno e comunitario», princípi, questi, non derogabili dal legislatore regionale; d) le istanze partecipative delle Regioni trovano adeguato contemperamento, nel sistema del d.lgs. n. 152 del 2006, nella fase procedimentale di determinazione della tariffa di riferimento, attraverso la partecipazione dell’ente locale alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; e) come sottolineato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (segnalazione AS446 del 21 febbraio 2008), la Regione Emilia-Romagna, nel provvedere autonomamente alla individuazione della tariffa di riferimento, ha «palesemente introdotto un metodo di determinazione autonomo delle tariffe di riferimento in materia di servizi idrici»; f) la disposizione regionale impugnata si pone in contrasto anche con l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), la quale assegna alle Regioni - nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti e facendo espressamente salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari - il solo cómpito della rideterminazione degli àmbiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princípi dell’efficienza e della riduzione della spesa. Ribadito che la definizione delle componenti di costo della tariffa spetta solo allo Stato e che, pertanto, il comma 7 dell’art. 28 impugnato víola, anche sotto tale profilo, il principio della tutela della concorrenza, la difesa del ricorrente sottolinea che la disciplina impugnata si pone altresí in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., violando la riserva di competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente. In proposito, la difesa erariale - attraverso un richiamo a numerose pronunce della Corte costituzionale - ribadisce il principio secondo cui le Regioni, anche nell’àmbito della disciplina ambientale di esclusiva competenza statale, possono perseguire, con proprie leggi, finalità costituenti «effetto marginale e indiretto dell’esercizio di una competenza propria», purché in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti dal legislatore statale, cui spetta disciplinare la tutela dell’ambiente. Ciò comporta - prosegue la difesa erariale - che la disciplina statale relativa alla tutela dell’ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare «norme di tutela ambientale piú elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente». Alla luce di tali princípi - conclude l’Avvocatura dello Stato - la normativa regionale oggetto di impugnativa si pone in contrasto con la riserva statale che prevede l’esercizio di competenze proprie del Ministero dell’Ambiente nella determinazione della tariffa di riferimento e delle sue componenti di costo, riserva tesa a «garantire standard di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale e non derogabile dalla normativa regionale».

4. – La Regione resistente, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria difensiva in replica alla memoria della difesa erariale, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso e ribadendo, in particolare, che: a) “componenti di costo”, “metodo tariffario” e “tariffa di riferimento” costituiscono tre diversi concetti; b) al CO.VI.RI. (come chiarito dall’art. 161 del d.lgs. n. 284 del 2006, quale sostituito dal comma 15 dell’art. 2 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) compete solo, con il coinvolgimento delle Regioni, l’elaborazione del “metodo tariffario”, in precedenza attribuita alla abolita Autorità di vigilanza sulle risorse idriche; c) «anche qualora il riferimento al “metodo tariffario” si volesse intendere in senso letterale», il CO.VI.RI. si dovrebbe limitare a svolgere compiti di indirizzo e coordinamento tecnico e, quindi, a definire «uno schema-tipo, un metodo tariffario quadro, come tale non esaustivo dei compiti e delle componenti che spettano alla individuazione e alla regolazione del livello locale del servizio pubblico», con la conseguenza che non vi sarebbe, nella specie, «sovrapposizione tra la competenza statale e quella esercitata dalla Regione» nella determinazione della “tariffa di riferimento” del servizio idrico integrato, perché la Regione ha solo fatto uso del suo potere di «governance regionale dei servizi pubblici»; d) lo Stato non ha ancora dato attuazione al comma 2 dell’art. 154 del d.lgs. n. 284 del 2006, né attraverso l’indicazione ministeriale delle nuove componenti di costo, né attraverso l’aggiornamento del metodo normalizzato di cui al d.m. del 1° agosto 1996, ormai divenuto incompatibile con la disciplina comunitaria, cosí che, nella specie, «apparirebbe congruo applicare il principio […] secondo cui può rivendicare la propria competenza solo chi la ha effettivamente esercitata»; e) il livello adeguato in cui collocare la competenza a determinare le tariffe-tipo va individuato «consentendo alla Regione l’esercizio della necessaria competenza, pur nel contesto di criteri generali e linee guida definibili dal CO.VI.RI.», al duplice fine di evitare che, nello stesso territorio regionale, le singole Autorità d’àmbito applichino criteri diversi di computo delle tariffe e che il metodo tariffario tenga conto delle particolarità dei diversi territori; f) il censurato comma 2 dell’art. 28 attribuisce ad un unico centro regionale di regolazione il cómpito di quantificare la somma dei costi del servizio, evitando la frammentazione dei criteri adottati dalle singole AATO, e, pertanto, persegue gli obiettivi di coordinamento tipici della politica regionale dei servizi pubblici locali e della tutela delle risorse, senza provocare alcun effetto negativo per la tutela della concorrenza; g) le forti differenze tra territorio e territorio ostano all’individuazione di una tariffa di riferimento applicabile su tutto il territorio nazionale; h) l’ascrivibilità della disciplina della tariffa idrica alla prevalente competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza (secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2009), non comporta l’illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge regionale, perché queste attuano, pur nell’esercizio di una propria competenza legislativa, i suddetti valori costituzionali della tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza ed il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione che dette disposizioni contrastino con gli obiettivi perseguíti dal legislatore statale o comunque incidano sul bilanciamento degli interessi riservato alla legge dello Stato.



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale i commi 2 e 7 dell’art. 28 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), deducendo: quanto al comma 2, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione, quali parametri interposti, agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4 [rectius: lettera a) di tale comma], del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente); quanto al comma 7 dello stesso art. 28, la violazione della sola lettera e) del secondo comma dell’art. 117 Cost., in relazione agli stessi artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4 [rectius: lettera a) di tale comma], del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.1. - Il comma 2 del citato art. 28 è censurato solo nella parte in cui prevede che «La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, […] alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all’art. 30 della regolazione tariffaria. […]».

Le citate norme statali, assunte dal ricorrente quale parametro di riferimento quanto alla formazione della tariffa, stabiliscono che: a) «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio […], tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» (art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006); b) «L’Autorità d’ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola […] al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» (art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006); c) la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, «predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006).

Il ricorrente deduce che la disposizione impugnata contravviene alle predette norme statali, le quali, nello stabilire una riserva di legge dello Stato nella determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, garantiscono: a) «uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale» finalizzati a promuovere la concorrenza per il mercato; b) «standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica» uniformi su tutto il territorio nazionale finalizzati alla tutela dell’ambiente. Pertanto, la legge regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., il quale assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia, rispettivamente, di tutela della concorrenza (lettera e) e dell’ambiente (lettera s).

1.2. – Il comma 7 dell’art. 28 della citata legge reg. Emilia-Romagna n. 10 del 2008 dispone che, «Per l’esercizio delle funzioni previste» dal medesimo articolo 28 della legge regionale (e cioè: la regolazione economica e dei servizi in raccordo con le Autonomie locali; la redazione del piano economico e del piano finanziario di cui all’art. 149, comma 4, ed all’art. 203, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; la individuazione della tariffa di riferimento; la costituzione di un sistema informativo con le Province e i Comuni; il potere sanzionatorio, ad eccezione di quello connesso alla violazione del contratto di servizio), «la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché di quanto introitato a titolo di sanzioni».

Il ricorrente deduce, in proposito, che la previsione di una ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato - determinazione riservata, invece, alla competenza statale dalle citate norme interposte di cui agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 - altera la concorrenza, «dando origine a meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale», e víola, pertanto, l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

2. – Le questioni sono fondate.

2.1.- In ordine alla censura riferita al comma 2 del citato art. 28, va osservato che dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Come ribadito da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009, «attraverso la determinazione della tariffa nell’àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato […] livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e “le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale” e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico)» del d.lgs. n. 152 del 2006. Nella medesima pronuncia si è altresí rilevato che «la finalità della tutela dell’ambiente viene […] in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare», tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio “chi inquina paga”» (art. 154, comma 2).

Sotto altro - ma connesso - profilo, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l’Autorità d’àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante» (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008).

L’uniforme metodologia tariffaria, adottata con l’interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d’àmbito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. Tali finalità non potrebbero essere realizzate se dovesse trovare applicazione la normativa censurata, la quale prevede – come si è visto – la determinazione di oneri tariffari ulteriori o diversi da parte della Regione resistente.

Né può accogliersi la tesi della Regione, secondo cui la “tariffa di riferimento” prevista dalle disposizioni censurate – limitandosi ad individuare nell’àmbito regionale il «valore complessivo dei costi del servizio, calcolati in base ai criteri definiti nel metodo» tariffario, ed avendo la funzione di costituire «la base per la determinazione della tariffa da applicare all’utenza» – non si identifica né con il “metodo tariffario” né con la “tariffa di base” (ambedue determinati in applicazione esclusivamente della normativa statale) e, pertanto, può essere disciplinata dalla legislazione regionale, in quanto rientrante nella sua competenza esclusiva in materia di servizi pubblici locali.

Tale tesi non è condivisibile, perché è indubbio che la disciplina censurata non opera in un àmbito estraneo alla normativa dello Stato – come sostiene la resistente – ma modifica il menzionato processo di determinazione tariffaria puntualmente delineato dal legislatore statale. Essa incide, in particolare, sulle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio idrico integrato (Stato, CO.VI.RI. ed AATO), sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, senza essere a ciò legittimata da alcuna normativa statale. Resta pertanto esclusa, anche sotto tale profilo, la competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali rivendicata al riguardo dalla Regione.

2.2. - Analoghe considerazioni debbono essere svolte in relazione alla censura inerente al comma 7 del medesimo art. 28 e riguardante il computo, nella tariffa, del costo di funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la Regione Emilia-Romagna per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato.

Al riguardo, va ribadito che il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l’obiettivo – oltre che di tutelare l’ambiente – di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. In particolare, l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 elenca minutamente, a tal fine, gli elementi della tariffa, stabilendo che questa «costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio». Sempre allo stesso fine, il comma 2 dello stesso art. 154, evocato a parametro interposto, stabilisce – come pure si è visto – che «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio […] definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua». Non v’è dubbio, perciò, che l’impugnata disposizione della legge regionale – nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal suddetto decreto ministeriale di cui al citato comma 2 dell’art. 154 - attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, cosí da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l’uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa. La disposizione censurata víola, perciò, l’evocato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA