Sentenza 109/2011

Sentenza 109/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente DE SIERVO - Redattore CRISCUOLO

Udienza Pubblica del 22/02/2011 Decisione del 23/03/2011
Deposito del 01/04/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 17, c. 1°, primo e secondo periodo, e c. 2°, primo periodo , del decreto legge 30/12/2009, n. 195, convertito con modificazioni in legge 26/02/2010, n. 26.
Massime:
Atti decisi: ric. 71/2010


SENTENZA N. 109

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 28 aprile 2010, depositato in cancelleria il 3 maggio 2010 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale, con ricorso notificato il 28 aprile 2010 al Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 3 maggio 2010, ha promosso in via principale questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti della Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, S.O., «nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso, ed in particolare nella parte in cui rende applicabile tale disposizione alla Provincia autonoma di Trento».

2. — La Provincia ha prospettato, in ordine alla norma censurata, la violazione: 1) dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e precisamente: dell’articolo 8, comma primo, nn. 1, 5, 6, 13, 17 e 24; dell’articolo 9, nn. 9 e 10; dell’art. 14, commi 2 e 3; dell’art. 16, nonché del titolo VI; 2) delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); di cui al d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); 3) del principio di leale collaborazione.

La ricorrente osserva che le Province autonome hanno competenza legislativa primaria in materia di «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, n. 13, dello statuto), di «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» (art. 8, n. 24, dello statuto), di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, dello statuto), di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5, dello statuto), di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6, dello statuto). Inoltre, le Province autonome sono dotate di competenza legislativa concorrente in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche» (art. 9, n. 9, dello statuto) e di «igiene e sanità» (art. 9, n. 10, dello statuto).

Ai sensi dell’art. 16 dello statuto, nelle materie di competenza legislativa provinciale spettano alle Province autonome le relative potestà amministrative.

Il titolo VI dello statuto speciale e le relative norme di attuazione (d.lgs. n. 268 del 1992 cit.) assicurano alle Province autonomia finanziaria nelle materie di propria competenza.

L’art. 14 dello statuto medesimo dispone (tra l’altro) che «l’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell’ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno ad un apposito comitato».

La ricorrente prosegue rimarcando che le menzionate norme statutarie sono state attuate ed integrate dalle norme di attuazione di cui agli atti normativi dianzi citati.

In particolare, a suo avviso, viene in rilievo il d.P.R. n. 381 del 1974, il cui art. 1 trasferisce alle Province autonome (tra l’altro) le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, mentre l’art. 5, comma 1, del medesimo decreto demanda alle Province stesse tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico (del pari trasferito) e il comma 4 aggiunge che il piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), contemplato dall’art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale.

Inoltre, l’art. 7 del citato d.P.R. delega alle Province autonome l’esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria e l’art. 8, comma 1, nel disciplinare il piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, stabilisce che esso (tra l’altro) deve contenere «le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d’acqua con particolare riguardo alle esigenze di tutela del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della Provincia interessata».

La ricorrente riferisce, poi, che con d.P.R. 15 febbraio 2006 è stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla Provincia di Trento e ne illustra i contenuti con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nonché alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio. Osserva che il capo IV del d.P.R. ora citato è dedicato appunto alle «aree a rischio idrogeologico», delle quali definisce la nozione e la suddivisione in quattro classi di gravosità crescente, in funzione del livello di pericolosità dell’evento, della possibilità di perdite di vite umane e del valore dei beni presenti (art. 15). Infine, sottolinea che, a parte le competenze specifiche nel settore della difesa del suolo e delle acque, i lavori connessi alla difesa del suolo si traducono tutti in lavori pubblici di interesse provinciale, di competenza piena della Provincia.

In questo quadro, la ricorrente ritiene palese che, in virtù delle disposizioni statutarie, delle citate norme di attuazione nonché delle determinazioni assunte dallo Stato e dalla Provincia stessa in esecuzione di esse, la ricorrente medesima sia dotata di competenza legislativa ed amministrativa nella materia della difesa del suolo dal rischio idrogeologico.

Tanto premesso, essa illustra le norme censurate, costituenti – in quanto riferite alla Provincia di Trento – oggetto dell’impugnazione.

Tali disposizioni (art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 26 del 2010), stabiliscono che, nelle circostanze in esse previste – connesse alla necessità d’intervenire con urgenza nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico – in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere dette situazioni, e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile, nonché i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati. La nomina avviene ai sensi dell’art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (primo periodo). I commissari attuano gli interventi previsti dalla norma in questione (secondo periodo). Infine, il comma 2, primo periodo, riguarda l’attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica, attuata dai commissari che promuovono le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi stessi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4.

La Provincia ricorda che i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, cui la normativa censurata si riferisce, sono attualmente disciplinati dall’art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda l’approvazione dei piani stessi alle Autorità di bacino, le quali provvedono anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali.

Lo stesso testo dispone che i detti piani straordinari devono ricomprendere in via prioritaria le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e che essi «contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale».

La ricorrente segnala ancora che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per l’anno 2010), nell’art. 2, comma 240, dispone degli stanziamenti destinandoli ai menzionati piani straordinari; e, quanto al ruolo dei commissari, menziona l’art. 20 del d.l. 29 novembre 1998 (recte: 2008), n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), a sua volta richiamato dalla normativa censurata, sottolineando, in particolare, il comma 4 che contempla i poteri dei detti commissari.

Dopo aver posto in luce che la normativa de qua certamente si applica anche al territorio provinciale (come si evince dal riferimento ai presidenti delle Province autonome, di cui all’impugnato art. 17, comma 1), la ricorrente deduce la violazione delle proprie competenze legislative ed amministrative, facendo leva sulle disposizioni che le conferiscono la competenza in materia di opere idrauliche e di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, nonché su quelle che attribuiscono al PGUAP lo scopo di difesa del suolo e lo equiparano ai piani di bacino di rilievo nazionale. Proprio sulla base di tale competenza essa si è dotata, d’intesa con lo Stato, di uno strumento completo di tutela dal rischio idrogeologico, qual è appunto il PGUAP, reso esecutivo col d.P.R. 15 febbraio 2006.

Pertanto – prosegue la Provincia di Trento – la difesa del suolo dal rischio idrogeologico avrebbe, nel territorio della Provincia stessa, una disciplina speciale, di derivazione statutaria, concordata con lo Stato, che pienamente le riconoscerebbe la relativa competenza.

Invece, le norme impugnate regolerebbero gli interventi diretti a rimuovere le suddette situazioni di rischio prevedendo la possibilità di attribuire la competenza operativa ad un organo straordinario statale, dotato di ampi poteri sostitutivi e di deroga ad ogni disposizione vigente, nonché con ampiezza di poteri tale da interferire con il sistema trentino di tutela, sovrapponendosi in particolare al PGUAP. Ne deriverebbe la violazione delle citate norme statutarie e di attuazione, nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude la diretta applicabilità delle leggi statali nelle materie di competenza provinciale.

Questa competenza non potrebbe essere negata riconducendo la difesa del suolo alla materia ambientale e da ciò traendo la conclusione per affermare la competenza statale in forza dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. Infatti, come ribadito da questa Corte con la sentenza n. 45 del 2010 in relazione alla parallela competenza provinciale in materia di lavori pubblici, la “maggiore autonomia” conferita alla Provincia dallo statuto impedirebbe che ad essa possano applicarsi come tali le clausole di competenza statale, fermi restando i meccanismi che nel quadro statutario prevedono il coordinamento delle competenze provinciali con quelle statali (è richiamata anche la sentenza n. 226 del 2009).

Inoltre, le opere in cui si dovrebbe tradurre l’attività dei commissari rientrerebbero tutte nella categoria dei lavori pubblici di interesse provinciale, spettante alla piena competenza della ricorrente sia legislativa che amministrativa.

Ancora, sarebbe violato anche l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, in forza del quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione». Invero, aggiunge la ricorrente, le norme censurate conferiscono ad organi statali funzioni amministrative in una materia spettante alle Province autonome.

Né la competenza statale potrebbe giustificarsi sulla base del riferimento alle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità d’intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, perché l’urgenza non sarebbe un presupposto sufficiente per superare il riparto di competenze fissato dalle norme di attuazione. Tali situazioni andrebbero affrontate con gli strumenti previsti dalle medesime norme, cioè con i poteri di ordinanza fatti salvi dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 266 del 1992 e con i poteri sostitutivi statali, nei limiti in cui essi siano consentiti.

La ricorrente chiarisce che, con la proposta impugnazione, non intende negare le competenze che – nell’evidente interesse della popolazione provinciale – le stesse norme di attuazione assegnano allo Stato nella materia della protezione civile, previste dal d.P.R. n. 381 del 1974. Al contrario, la struttura stessa di tali competenze, e i rapporti che ne risultano tra lo Stato e la Provincia autonoma, dimostrerebbero la fondatezza delle censure formulate.

La Provincia di Trento richiama l’art. 33 delle citate norme di attuazione, che rende applicabili nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile), qualora insorgano «situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l’esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province e con l’impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono»; l’art. 34 delle medesime, in base al quale alla dichiarazione di cui all’art. 5 della legge n. 996 del 1970, ed alla nomina del commissario ivi previsto, si provvederà d’intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata; l’art. 35, il quale precisa che «gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l’applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 998, non incide sulla competenza della regione e delle province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti» e che «ai fini dell’applicazione del quarto comma dell’articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente».

Sarebbe evidente, dunque, che persino nel quadro della protezione civile resterebbe esclusa qualsiasi competenza dello Stato in casi diversi da quelli indicati e che il pur necessario intervento statale, in situazioni destinate a superare le possibilità d’intervento della Provincia, sarebbe previsto in un quadro d’intesa e di condivisione.

In ogni caso, qualora gli interventi di cui alle disposizioni impugnate si dovessero ritenere riferiti alle situazioni di emergenza, come definite nel quadro della normativa ora ricordata, la Provincia non negherebbe certo, in tali limiti, la competenza statale, a condizione che s’intendano richiamati anche i meccanismi d’intesa e di coordinamento di cui alle citate disposizioni.

Infine, in via subordinata, qualora questa Corte dovesse ritenere non fondate le censure illustrate, l’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, non essendo sufficiente, nelle situazioni date, la mera consultazione dei Presidenti delle Regioni, ed essendo invece necessaria l’intesa con la Provincia, sia ai fini della nomina dei commissari, sia nella fase di attuazione degli interventi, avuto riguardo all’evidente intreccio tra questi e le competenze provinciali sopra elencate. Anche l’art. 17, comma 2, si porrebbe in contrasto col principio di leale collaborazione, non prevedendo l’intesa nel momento in cui il Ministero svolge l’attività di verifica e coordinamento degli interventi.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il giorno 1 giugno 2010, chiedendo il rigetto del ricorso.

Dopo aver richiamato il tenore delle disposizioni impugnate, la difesa dello Stato sostiene che gli argomenti addotti dalla Provincia autonoma sarebbero non fondati perché, come riconosciuto dalla medesima ricorrente, le citate disposizioni riguarderebbero interventi diretti a disciplinare la difesa del suolo, materia non compresa tra quelle statutarie e rientrante, invece, nella competenza esclusiva statale, relativa alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», come affermato, anche di recente, da questa Corte con sentenza n. 232 del 2009.

La competenza in materia di tutela dell’ambiente risulterebbe attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ancor prima della legge costituzionale n. 3 del 2001, mentre non risulterebbe attribuita da alcuna disposizione statutaria alla competenza provinciale.

Sarebbe vero che la disciplina impugnata andrebbe ad intrecciarsi con ambiti di competenza statutaria, anche di tipo primario, ma sarebbe anche vero che la competenza primaria della Provincia dovrebbe essere esercitata nei limiti di cui all’art. 4 (dello statuto di autonomia), che prevede in modo espresso la soglia dell’armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

Pertanto il legislatore statale non dovrebbe prevedere forme d’intesa con la Provincia autonoma, le cui competenze risulterebbero rispettate con l’acquisizione del previsto parere del Presidente della Provincia interessata.

4. — In prossimità dell’udienza di discussione, la ricorrente ha depositato memoria con la quale, ribadendo gli argomenti già formulati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.



Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso in via principale questione di legittimità costituzionale – in riferimento: A) allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e precisamente: all’articolo 8, comma primo, numeri 1, 5, 6, 13, 17 e 24; all’articolo 9, numeri 9 e 10; all’articolo 14, commi 2 e 3; all’articolo 16; al titolo VI; B) alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di energia); di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); C) al principio di leale collaborazione – dell’articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla protezione civile), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, «nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso, ed in particolare nella parte in cui rende applicabile tale disposizione alla Provincia autonoma di Trento».

2. — La norma impugnata – sotto la rubrica «Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale» – per quanto qui interessa, dispone che: «1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità dì intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato n. 185 del 2008. (….)».

2. L’attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale del medesimo Ministero, con incarico conferito anche in soprannumero rispetto all’attuale dotazione organica, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. (….)».

3. — La ricorrente rileva che le Province autonome hanno competenza legislativa primaria in materia di «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, n. 13 dello statuto), e richiama le specifiche disposizioni statutarie e di attuazione che, a suo avviso, danno fondamento alla competenza suddetta (come meglio esposto in narrativa). Pone l’accento, tra l’altro, sull’art. 14 dello statuto medesimo, in forza del quale «l’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell’ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno ad un apposito comitato»; ed osserva che con d.P.R. 15 febbraio 2006 è stato reso esecutivo il detto piano generale relativo alla Provincia di Trento e ne illustra i contenuti con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nonché alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio.

La Provincia di Trento, poi, illustra il contenuto delle disposizioni oggetto dell’impugnazione, rimarca che esse certamente si applicano anche al territorio provinciale (come si evince dal riferimento ai presidenti delle Province autonome), ribadisce la propria competenza nella materia de qua e, dopo aver chiarito che, con la proposta impugnazione, essa non intende negare le competenze che – nell’evidente interesse della popolazione provinciale – le stesse norme di attuazione assegnano allo Stato nella materia della protezione civile (sono richiamati, in particolare, gli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974), deduce che, persino nel quadro di essa, resterebbe esclusa qualsiasi competenza dello Stato in casi diversi da quelli indicati e che il pur necessario intervento statale, in situazioni destinate a superare le possibilità d’intervento della Provincia, sarebbe previsto in un contesto d’intesa e di condivisione.

In via subordinata, la normativa impugnata sarebbe illegittima per violazione del principio di leale collaborazione.

4. — La questione è fondata, nei sensi di seguito precisati.

4.1. — La normativa censurata ha chiaramente carattere straordinario, come si evince dal rilievo che è destinata ad operare, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, «in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Essa si applica all’intero territorio nazionale, essendo relativa «agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale», come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di nominare, con la procedura nella normativa stessa prevista, commissari straordinari delegati.

Tali organi attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi stessi.

Ciò posto, si osserva che, come questa Corte ha già chiarito, le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 341 del 2010; n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).

Tuttavia, nel caso di specie, sussiste anche una competenza primaria della Provincia autonoma di Trento.

Essa è desumibile, in primo luogo, dall’art. 8, primo comma, n. 13, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che demanda alle Province la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall’art. 4 (cioè in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica), in materia, tra l’altro, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche. A tale nozione (con particolare riguardo al concetto di “prevenzione”) è riconducibile anche il rischio idrogeologico, ancorché esso non formi oggetto di una previsione specifica, considerata anche la competenza legislativa attribuita alla provincia in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico), ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia.

Inoltre, va richiamato l’art. 14, terzo comma, dello statuto speciale, a norma del quale «L’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell’ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato». L’art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974 dispone che le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia (tra l’altro) di urbanistica, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di lavori pubblici d’interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciali e quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto di autonomia, e con l’osservanza delle norme di cui allo stesso decreto n. 381 del 1974.

L’art. 5, quarto comma, di quest’ultimo atto prescrive che il detto piano (denominato piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche) vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale, aggiungendo che «Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l’integrazione delle attività di pianificazione nell’ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183». L’art. 8 dello stesso decreto, nel primo comma, stabilisce che il piano generale «deve programmare l’utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d’acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata». La medesima norma, nel secondo comma, precisa che «Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d’intesa tra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei ministri e dalla giunta provinciale». I commi successivi, poi, dettano il procedimento per l’adozione del piano, disponendo che esso, una volta deliberato d’intesa tra i rappresentanti statali e provinciali, «è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all’intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della provincia interessata».

In forza di tali disposizioni, il piano generale relativo al territorio della provincia autonoma di Trento è stato reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006. Esso contiene, tra l’altro, una specifica disciplina delle aree a rischio idrogeologico, suddivise, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, in quattro classi di gravosità crescente (da R1 a R4), individuate, perimetrate e classificate secondo i criteri nella disciplina stessa previsti.

Va, ancora, considerato che il citato d.P.R. n. 381 del 1974, all’art. 33, stabilisce che, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile), trovano applicazione all’insorgere di situazioni di danno o di pericolo, che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l’esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province e con l’impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono. Il successivo art. 34 dispone che alla dichiarazione di cui all’art. 5 della legge n. 996 del 1970, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo, si provvederà d’intesa con i Presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le Province, ovvero con il Presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita. L’art. 35 precisa che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e che l’applicazione delle norme di cui alla legge n. 996 del 1970 non incide sulla competenza della Regione e delle Province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. Aggiunge, altresì, nel secondo comma, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 4, della legge ora citata (norma che, ai fini della necessaria unità, affida al commissario la direzione dei servizi di soccorso, con l’obbligo di avvalersi della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati), il detto commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della Regione e delle Province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.

5. — In questo quadro normativo – fermo il punto che, ai sensi dell’art. 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia – si deve osservare che, con riferimento alla difesa del suolo dal rischio idrogeologico, sussiste un concorso di competenze di cui lo stesso legislatore statale ha tenuto conto, prevedendo incisive forme di collaborazione.

Ciò si evince dalla normativa dianzi citata, nella quale è frequente la previsione dell’intesa ed è posta in luce l’esigenza del reciproco rispetto delle competenze statali e della Provincia interessata.

La normativa impugnata, però, pur facendosi carico della necessità d’intervenire con urgenza nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attesa di completare la riforma della disciplina relativa alla difesa del suolo, non ha tenuto adeguato conto dei suddetti profili, nell’introdurre la possibilità di nominare commissari straordinari, cui sono affidati poteri molto ampi, nonché i poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Quest’ultima norma attribuisce al commissario, fin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi degli organi ordinari o straordinari, provvedendo in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fermo restando l’osservanza di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La nomina dei commissari avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli organi e gli uffici nella norma indicati, tra cui i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Questo è l’unico momento di coinvolgimento previsto per la Provincia ricorrente, momento che non può certo considerarsi adeguato, sia perché circoscritto alla sola fase iniziale della nomina, sia perché limitato alla forma partecipativa più debole, cioè al parere, mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni successive. La normativa impugnata, dunque, in relazione al territorio della Provincia di Trento si rivela lesiva della competenza legislativa primaria di quest’ultima, ponendosi in contrasto con gli artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma e 16, primo comma, dello statuto di autonomia, in riferimento agli artt. 1, 5, quarto comma, 8, 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 (come questa Corte ha più volte affermato, anche le norme di attuazione dello statuto speciale possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità: ex multis: sentenze nn. 287 e 263 del 2005).

In effetti, proprio i tre articoli da ultimo citati (in materia di protezione civile) ben definiscono i rapporti tra lo Stato e le Province autonome in relazione al territorio di queste ultime, realizzando un equilibrato bilanciamento tra le competenze sopra ricordate, con il richiamo alla legge n. 996 del 1970 nei sensi previsti dall’art. 33, la previsione dell’intesa di cui all’art. 34 e l’attribuzione agli interventi dello Stato del carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali (art. 35), con la precisazione che l’applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 996 del 1970 non incide sulle competenze della Regione e delle Province autonome né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti.

Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, nella parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio della Provincia autonoma di Trento, alle procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974.

Ogni altro profilo rimane assorbito.

La dichiarazione d’illegittimità costituzionale nei sensi predetti, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Sentenza 108/2011

Sentenza 108/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del 22/02/2011 Decisione del 23/03/2011
Deposito del 01/04/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Legge della Regione Calabria 26/02/2010, n. 8; discussione limitata agli artt. 1, c. 3°, 13, 15, c. 1°, 3° e 5°, 16, c. 1° e 2°, 17, c. 4°, e 19.
Massime:
Atti decisi: ric. 65/2010


SENTENZA N. 108

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

2. – L’art. 1, comma 3, prevede che «i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all’entrata in vigore della impugnata legge regionale, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici». Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la sua stessa efficacia ai soli dipendenti a tempo indeterminato, introduce una generalizzata modalità di inquadramento riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.1. – Il Presidente del Consiglio censura poi l’art. 13 della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, al comma 1, in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione, da tempo determinato a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali e, al comma 2, prevede l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell’ARSSA, disponendo che, nelle more, «i contratti in essere vengono prorogati fino all’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato». Secondo il ricorrente, anche tale disposizione, prevedendo forme di assunzione a tempo indeterminato in assenza di concorso, viola il principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost.

2.2. – Il ricorrente censura poi i commi 1 e 3 dell’art. 15 della legge reg. n. 8 del 2010. Entrambe tali disposizioni – prevedendo, il primo la trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU [lavori socialmente utili/lavori di pubblica utilità] in rapporti lavoro full-time e il secondo le procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna – non sarebbero in linea con la normativa statale vigente e, in particolare, con l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e con l’art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che impone agli Enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale e fissa, per tale tipologia di spesa, una disciplina vincolistica. In tal modo, la norma violerebbe l’art. 117, comma 3, Cost., costituendo le norme statali interposte principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2.2.1 – Il solo comma 1, poi, secondo il ricorrente, si porrebbe anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss.) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma 2, lettera l), Cost.

2.2.2. – D’altro canto, il comma 3, introducendo meccanismi di progressione di carriera mediante selezione interna, si porrebbe in contrasto con l’art. 24 del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e con l’art. 5 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e violerebbe, al contempo, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.3.– Analoga censura è sollevata anche con riferimento all’art. 15, comma 5, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, disponendo che la Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda degli interessati, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, configurerebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, una modalità di accesso riservato e lederebbe, in tal modo, il principio del concorso pubblico.

2.4. – Viene poi impugnata la norma contenuta nell’art. 16, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2010. Questa, disponendo la proroga, sino al 31 dicembre 2012, della validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema di progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell’avvenuto scorrimento ed autorizzando la Giunta regionale ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera, si porrebbe in contrasto con la disciplina vincolistica dettata in materia di contenimento delle spese di personale della Regione dall’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall’art. 5 della legge n. 15 del 2009, che prevedono l’obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50 % dei posti disponibili e violerebbe, da un lato, l’art. 117, comma 3, Cost. (coordinamento della finanza pubblica), e, dall’altro il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.5. – Secondo il ricorrente, è illegittimo anche l’art. 16, comma 2, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale prevede che i dipendenti in servizio al 1º gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato, in tale posizione, almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, escludendo dal trasferimento il personale comandato ai sensi della legge reg. 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), della legge reg. 26 marzo 1997, n. 8 (Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni. Tale norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la Regione, e in particolare tra quelli comandati presso gli uffici della Giunta e gli altri comandati presso altri uffici, escludendo, peraltro, gli altri soggetti in posizione di comando ai sensi delle leggi reg. n. 7 del 1996 e n. 8 del 1997, ancorché versino nelle medesime condizioni. La norma, pertanto, sarebbe priva di razionalità e violerebbe i principi di uguaglianza, oltre a quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.6. – Il Presidente del Consiglio, poi, chiede che sia dichiarato illegittimo l’art. 17, comma 4, della medesima legge reg. n. 8 del 2010. Tale norma, autorizzando la Giunta regionale ad utilizzare – per l’inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale – le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384, contrasterebbe con l’art. 1 della legge reg. 20 novembre 2009, n. 27 (Integrazioni alla legge reg. 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), che non consentirebbe un simile scorrimento di graduatoria, in tal modo violando anch’essa gli artt. 3 e 97 Cost. ed i principi, ivi contenuti, di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

2.7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, censura l’art. 19 della predetta legge regionale, il quale, nel modificare l’art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), amplia la platea dei destinatari dell’originaria norma, dando vita ad una forma di stabilizzazione anche per il personale dipendente degli Enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità. In tal modo, anche tale norma configurerebbe una forma di accesso riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.



Considerato in diritto.

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

2. – L’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata dispone che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all’entrata in vigore della legge censurata, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possano essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o aziende pubbliche utilizzatrici.

2.1. – Il successivo art. 13, comma 1, autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali, da tempo determinato a tempo indeterminato, stabilendo che il Commissario Liquidatore dell’Azienda Forestale della Regione Calabria provveda all’assunzione a tempo indeterminato del personale precario individuato dall’art. 25, comma 1, della legge reg. 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge reg. 4 febbraio 2002, n. 8)» e che, nelle more, i contratti in essere vengono prorogati fino all’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato.

2.2. – L’art. 15, comma 1, della legge regionale richiamata dispone che, per garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU [Lavori socialmente utili / Lavori di pubblica utilità], assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi, il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali.

La stessa disposizione, al comma 3, al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, autorizza la Giunta regionale ad avviare, nell’ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.

Il comma 5 del predetto art. 15, infine, autorizza la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, disponendo che anche a tali unità di personale si applichino le disposizioni di cui al comma 1.

2.3. – Il successivo art. 16, comma 1, della legge regionale in discorso, poi, proroga al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell’avvenuto scorrimento, autorizzando la Giunta regionale ad avviare nell’ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera. Inoltre, al comma 2, la norma dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili.

2.4. – L’art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, autorizza la Giunta ad utilizzare – per l’inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale – le graduatorie del personale già dichiarato idoneo con det. 8 agosto 2002, n. 384, ribaltando quanto in precedenza disposto da altra legge della Regione Calabria, la n. 27 del 2009. Quest’ultima, a sua volta, interpretando restrittivamente due precedenti disposizioni di legge regionale, chiariva che le stabilizzazioni (mediante concorso riservato) disposte dalle disposizioni previgenti, dovessero intendersi una tantum, e vietava esplicitamente lo scorrimento di graduatoria.

2.5. – L’art. 19 della predetta legge reg. n. 8 del 2010, infine, modifica l’art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), inserendo, dopo le parole «Enti attuatori» le parole «nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell’articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902 , «pubblicato sul B.U.R.C. supplemento ordinario, n. 3 del 7 aprile 2006», disponendo che i benefici di cui alla legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 siano applicabili anche ai lavoratori precari di cui all’art. 7 del citato D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902.

3. – La questione relativa all’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.

Detta disposizione consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all’entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell’Ente o azienda presso cui sono utilizzati. In tal modo, si consente la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. Simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall’esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La natura comparativa e aperta della procedura è, infatti, elemento essenziale del concorso pubblico, come questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 200, n. 205 del 2006).

3.1. – Anche la questione relativa all’art. 13 della legge regionale censurata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.

Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, in contrasto con il principio di cui all’art. 97, terzo comma, Cost.

Il secondo comma, analogamente, dispone l’assunzione a tempo indeterminato, presso l’azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale; in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all’espletamento di concorsi, ma non prevede alcun termine per l’indizione dei medesimi. Pertanto, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost. (ex plurimis sentenza n. 7 del 2011).

3.2. – La questione relativa all’art. 15, comma 1, della legge regionale censurata è fondata, sia con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

L’art. 15, comma 1, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell’orario, regolato dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la disposizione regionale detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010).

La norma regionale censurata è, inoltre, illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Con l’introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, la stessa si pone in contrasto con l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557-bis della medesima disposizione della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Inoltre, la norma censurata contrasta anche con l’art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 6, prevede l’adozione di un d.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e, al comma 7, vieta esplicitamente agli Enti nei quali l’incidenza delle spese del personale è pari al 40% di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte, «…la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

3.3. – La questione, relativa all’art. 15, comma 3, della legge regionale censurata, è fondata.

Detta norma autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l’art. 24 del d.lgs n.150 del 2009 e l’art. 5 della legge n. 15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l’obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili. La disposizione viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Come, infatti, questa Corte, ha più volte chiarito, la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011, n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002, n. 1 del 1999 e n. 478 del 1995).

L’accoglimento della questione sollevata con riferimento ai principi suindicati comporta l’assorbimento della censura sollevata con riferimento all’art. 117, comma 3, Cost.

3.4. – La questione avente ad oggetto l’art. 15, comma 5, della legge regionale censurata, è fondata.

La norma autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. Essa, ponendosi in contrasto con le nuove previsioni recate dall’art. 17, commi 10 - 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, configura una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente illegittima dalla costante giurisprudenza della Corte. Quest’ultima, infatti, nella prospettiva di valorizzare le professionalità maturate all’interno dell’amministrazione, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).

3.5. – Anche la questione, riguardante l’art. 16, commi 1 e 2, della predetta legge regionale, è fondata.

Il primo comma della norma censurata prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad hoc. Essa, invero, dispone che i candidati vincitori dei concorsi precedentemente svolti siano riclassificati e che le relative graduatorie siano rese utilizzabili per i successivi tre anni. In tal modo, essa si pone in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Corte, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011 e n. 478 del 1995).

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione. In tal modo, esso autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali. Viola, pertanto, il principio dell’accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006). Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all’art. 3, Cost.

3.6. – La questione, riguardante l’art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, è fondata.

Detta norma consente alla Giunta di utilizzare – per l’inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali – le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc. In tal modo, la disposizione viola il principio del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (v. sentenza n. 7 del 2011).

3.7. – E’, infine, fondata, anche la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 19 della predetta legge regionale, come integrato dall’errata corrige pubblicata sul BUR del 1° aprile 2010.

Detta norma, nel modificare l’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 20 del 2003, individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all’art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902.

In tal modo, la norma regionale determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l’assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall’art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).



per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Sentenza 108/2011

Sentenza 108/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del 22/02/2011 Decisione del 23/03/2011
Deposito del 01/04/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Legge della Regione Calabria 26/02/2010, n. 8; discussione limitata agli artt. 1, c. 3°, 13, 15, c. 1°, 3° e 5°, 16, c. 1° e 2°, 17, c. 4°, e 19.
Massime:
Atti decisi: ric. 65/2010


SENTENZA N. 108

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

2. – L’art. 1, comma 3, prevede che «i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all’entrata in vigore della impugnata legge regionale, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici». Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la sua stessa efficacia ai soli dipendenti a tempo indeterminato, introduce una generalizzata modalità di inquadramento riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.1. – Il Presidente del Consiglio censura poi l’art. 13 della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, al comma 1, in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione, da tempo determinato a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali e, al comma 2, prevede l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell’ARSSA, disponendo che, nelle more, «i contratti in essere vengono prorogati fino all’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato». Secondo il ricorrente, anche tale disposizione, prevedendo forme di assunzione a tempo indeterminato in assenza di concorso, viola il principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost.

2.2. – Il ricorrente censura poi i commi 1 e 3 dell’art. 15 della legge reg. n. 8 del 2010. Entrambe tali disposizioni – prevedendo, il primo la trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU [lavori socialmente utili/lavori di pubblica utilità] in rapporti lavoro full-time e il secondo le procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna – non sarebbero in linea con la normativa statale vigente e, in particolare, con l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e con l’art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che impone agli Enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale e fissa, per tale tipologia di spesa, una disciplina vincolistica. In tal modo, la norma violerebbe l’art. 117, comma 3, Cost., costituendo le norme statali interposte principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2.2.1 – Il solo comma 1, poi, secondo il ricorrente, si porrebbe anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss.) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma 2, lettera l), Cost.

2.2.2. – D’altro canto, il comma 3, introducendo meccanismi di progressione di carriera mediante selezione interna, si porrebbe in contrasto con l’art. 24 del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e con l’art. 5 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e violerebbe, al contempo, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.3.– Analoga censura è sollevata anche con riferimento all’art. 15, comma 5, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, disponendo che la Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda degli interessati, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, configurerebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, una modalità di accesso riservato e lederebbe, in tal modo, il principio del concorso pubblico.

2.4. – Viene poi impugnata la norma contenuta nell’art. 16, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2010. Questa, disponendo la proroga, sino al 31 dicembre 2012, della validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema di progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell’avvenuto scorrimento ed autorizzando la Giunta regionale ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera, si porrebbe in contrasto con la disciplina vincolistica dettata in materia di contenimento delle spese di personale della Regione dall’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall’art. 5 della legge n. 15 del 2009, che prevedono l’obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50 % dei posti disponibili e violerebbe, da un lato, l’art. 117, comma 3, Cost. (coordinamento della finanza pubblica), e, dall’altro il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.5. – Secondo il ricorrente, è illegittimo anche l’art. 16, comma 2, della legge reg. n. 8 del 2010, il quale prevede che i dipendenti in servizio al 1º gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato, in tale posizione, almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, escludendo dal trasferimento il personale comandato ai sensi della legge reg. 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), della legge reg. 26 marzo 1997, n. 8 (Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni. Tale norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi soggetti comandati presso la Regione, e in particolare tra quelli comandati presso gli uffici della Giunta e gli altri comandati presso altri uffici, escludendo, peraltro, gli altri soggetti in posizione di comando ai sensi delle leggi reg. n. 7 del 1996 e n. 8 del 1997, ancorché versino nelle medesime condizioni. La norma, pertanto, sarebbe priva di razionalità e violerebbe i principi di uguaglianza, oltre a quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2.6. – Il Presidente del Consiglio, poi, chiede che sia dichiarato illegittimo l’art. 17, comma 4, della medesima legge reg. n. 8 del 2010. Tale norma, autorizzando la Giunta regionale ad utilizzare – per l’inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale – le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384, contrasterebbe con l’art. 1 della legge reg. 20 novembre 2009, n. 27 (Integrazioni alla legge reg. 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), che non consentirebbe un simile scorrimento di graduatoria, in tal modo violando anch’essa gli artt. 3 e 97 Cost. ed i principi, ivi contenuti, di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

2.7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, censura l’art. 19 della predetta legge regionale, il quale, nel modificare l’art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), amplia la platea dei destinatari dell’originaria norma, dando vita ad una forma di stabilizzazione anche per il personale dipendente degli Enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità. In tal modo, anche tale norma configurerebbe una forma di accesso riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.



Considerato in diritto.

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

2. – L’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata dispone che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all’entrata in vigore della legge censurata, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possano essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o aziende pubbliche utilizzatrici.

2.1. – Il successivo art. 13, comma 1, autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali, da tempo determinato a tempo indeterminato, stabilendo che il Commissario Liquidatore dell’Azienda Forestale della Regione Calabria provveda all’assunzione a tempo indeterminato del personale precario individuato dall’art. 25, comma 1, della legge reg. 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge reg. 4 febbraio 2002, n. 8)» e che, nelle more, i contratti in essere vengono prorogati fino all’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato.

2.2. – L’art. 15, comma 1, della legge regionale richiamata dispone che, per garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU [Lavori socialmente utili / Lavori di pubblica utilità], assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi, il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali.

La stessa disposizione, al comma 3, al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, autorizza la Giunta regionale ad avviare, nell’ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.

Il comma 5 del predetto art. 15, infine, autorizza la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, disponendo che anche a tali unità di personale si applichino le disposizioni di cui al comma 1.

2.3. – Il successivo art. 16, comma 1, della legge regionale in discorso, poi, proroga al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell’avvenuto scorrimento, autorizzando la Giunta regionale ad avviare nell’ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera. Inoltre, al comma 2, la norma dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili.

2.4. – L’art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, autorizza la Giunta ad utilizzare – per l’inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale – le graduatorie del personale già dichiarato idoneo con det. 8 agosto 2002, n. 384, ribaltando quanto in precedenza disposto da altra legge della Regione Calabria, la n. 27 del 2009. Quest’ultima, a sua volta, interpretando restrittivamente due precedenti disposizioni di legge regionale, chiariva che le stabilizzazioni (mediante concorso riservato) disposte dalle disposizioni previgenti, dovessero intendersi una tantum, e vietava esplicitamente lo scorrimento di graduatoria.

2.5. – L’art. 19 della predetta legge reg. n. 8 del 2010, infine, modifica l’art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), inserendo, dopo le parole «Enti attuatori» le parole «nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell’articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902 , «pubblicato sul B.U.R.C. supplemento ordinario, n. 3 del 7 aprile 2006», disponendo che i benefici di cui alla legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 siano applicabili anche ai lavoratori precari di cui all’art. 7 del citato D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902.

3. – La questione relativa all’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.

Detta disposizione consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all’entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell’Ente o azienda presso cui sono utilizzati. In tal modo, si consente la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. Simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall’esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La natura comparativa e aperta della procedura è, infatti, elemento essenziale del concorso pubblico, come questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 200, n. 205 del 2006).

3.1. – Anche la questione relativa all’art. 13 della legge regionale censurata, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata.

Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, in contrasto con il principio di cui all’art. 97, terzo comma, Cost.

Il secondo comma, analogamente, dispone l’assunzione a tempo indeterminato, presso l’azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale; in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all’espletamento di concorsi, ma non prevede alcun termine per l’indizione dei medesimi. Pertanto, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost. (ex plurimis sentenza n. 7 del 2011).

3.2. – La questione relativa all’art. 15, comma 1, della legge regionale censurata è fondata, sia con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

L’art. 15, comma 1, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell’orario, regolato dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la disposizione regionale detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010).

La norma regionale censurata è, inoltre, illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Con l’introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, la stessa si pone in contrasto con l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557-bis della medesima disposizione della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Inoltre, la norma censurata contrasta anche con l’art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 6, prevede l’adozione di un d.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e, al comma 7, vieta esplicitamente agli Enti nei quali l’incidenza delle spese del personale è pari al 40% di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte, «…la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

3.3. – La questione, relativa all’art. 15, comma 3, della legge regionale censurata, è fondata.

Detta norma autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l’art. 24 del d.lgs n.150 del 2009 e l’art. 5 della legge n. 15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l’obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili. La disposizione viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Come, infatti, questa Corte, ha più volte chiarito, la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011, n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002, n. 1 del 1999 e n. 478 del 1995).

L’accoglimento della questione sollevata con riferimento ai principi suindicati comporta l’assorbimento della censura sollevata con riferimento all’art. 117, comma 3, Cost.

3.4. – La questione avente ad oggetto l’art. 15, comma 5, della legge regionale censurata, è fondata.

La norma autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. Essa, ponendosi in contrasto con le nuove previsioni recate dall’art. 17, commi 10 - 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, configura una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente illegittima dalla costante giurisprudenza della Corte. Quest’ultima, infatti, nella prospettiva di valorizzare le professionalità maturate all’interno dell’amministrazione, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).

3.5. – Anche la questione, riguardante l’art. 16, commi 1 e 2, della predetta legge regionale, è fondata.

Il primo comma della norma censurata prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad hoc. Essa, invero, dispone che i candidati vincitori dei concorsi precedentemente svolti siano riclassificati e che le relative graduatorie siano rese utilizzabili per i successivi tre anni. In tal modo, essa si pone in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Corte, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenze n. 7 del 2011 e n. 478 del 1995).

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da Enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione. In tal modo, esso autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali. Viola, pertanto, il principio dell’accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006). Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all’art. 3, Cost.

3.6. – La questione, riguardante l’art. 17, comma 4, della legge regionale censurata, è fondata.

Detta norma consente alla Giunta di utilizzare – per l’inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali – le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc. In tal modo, la disposizione viola il principio del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (v. sentenza n. 7 del 2011).

3.7. – E’, infine, fondata, anche la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 19 della predetta legge regionale, come integrato dall’errata corrige pubblicata sul BUR del 1° aprile 2010.

Detta norma, nel modificare l’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 20 del 2003, individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all’art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902.

In tal modo, la norma regionale determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l’assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall’art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, 293 e n. 215 del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006).



per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI