SENTENZA N. 201 ANNO 2010

SENTENZA N. 201 ANNO 2010

Imposte e tasse - Finanza regionale - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Prevista soppressione generalizzata dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate - Previsto aumento di tributi propri delle regioni a fronte della riduzione delle aliquote dell'imposizione fiscale statale - Prevista aliquota di compartecipazione regionale all'IVA o all'IRPEF - Lamentata interferenza sull'impianto dello statuto siciliano e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, comportante notevole contrazione dei mezzi finanziari già a disposizione; Sistema di finanziamento degli enti locali - Prevista compartecipazione al gettito di tributi erariali e regionali - Previsto finanziamento derivante dall'imposizione immobiliare e dal gettito derivante dai tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale - Lamentata interferenza sull'impianto dello statuto siciliano e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia, per finanziamento degli enti locali non con risorse statali ma con quelle già spettanti alla Regione; Principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio - Prevista determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle distinte tipologie i singoli beni da attribuire, nonché attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità - Lamentato contrasto con lo statuto siciliano che attribuisce alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con eccezione di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale; Prevista istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione o provincia dotate di particolare autonomia, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Lamentata interferenza con la Commissione paritetica prevista dallo statuto siciliano.
 
Sentenza 201/2010

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE



Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO



Udienza Pubblica del 11/05/2010 Decisione del 07/06/2010

Deposito del 10/06/2010 Pubblicazione in G. U. 16/06/2010

Norme impugnate: Artt. 8, c. 1°, lett. f), 10, c. 1°, lett. a) e b), nn. 1 e 2, 11, c. 1°, lett. b) ed f), 12, c. 1°, lett. b) e c), 19 e 27, c. 7°, della legge 05/05/2009, n. 42.

Massime: 34719 34720 34721 34722



Titoli:

Atti decisi: ric. 47/2009





SENTENZA N. 201



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



SENTENZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19 e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 6 luglio 2009, depositato in cancelleria il 10 luglio 2009 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2009.



Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;



uditi l’ avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana nonchè l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.







Ritenuto in fatto



1. − Con ricorso notificato il 6 luglio e depositato il 10 luglio 2009, la Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione): 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27, comma 7. Quali parametri dell’impugnativa costituzionale, vengono evocati: a) gli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; b) gli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); c) l’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); d) l’intero d.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).



La Regione ricorrente premette che la citata legge n. 42 del 2009 − nel fissare i princípi ed i criteri direttivi cui il Governo deve ispirarsi nell’adottare uno o piú decreti legislativi attuativi dell’art. 119 Cost. − stabilisce che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 15, 22 e 27» (art. 1, comma 2) e che, dunque, tra le disposizioni oggetto di impugnativa, è solo l’art. 27, comma 7, a spiegare efficacia nei confronti di essa ricorrente. Tuttavia, nonostante tale statuizione, secondo la ricorrente tutte le disposizioni denunciate «appaiono direttamente applicabili anche alla Regione siciliana» o comunque incidono sulle sue potestà regionali, «in violazione delle prerogative statutarie alla Regione assegnate».



1.1. − Un primo gruppo di censure ha per oggetto gli artt. 8, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero 1) e numero 2), della legge n. 42 del 2009.



L’art. 8, comma 1, lettera f), prevede − quale principio e criterio direttivo della delega, «al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall’articolo 119 della Costituzione» − la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni, «ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni».



L’art. 10, comma 1, lettera a), prevede, quale ulteriore criterio di delega, la cancellazione degli «stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.



Il medesimo art. 10, comma 1, lettera b), n. 1) e n. 2), prevede, inoltre, che gli emanandi decreti legislativi siano ispirati al principio della riduzione delle aliquote dei tributi erariali e − per il finanziamento delle spese connesse alle materie di competenza legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost. nonché delle spese relative alle materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative − al principio del corrispondente aumento: a) dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; b) delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; c) del gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi.



La ricorrente assume che tali previsioni, anche se non direttamente applicabili ad essa Regione, «interferiscono sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia», poiché incidono «sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Si osserva infatti nel ricorso che le impugnate disposizioni − in ragione della cessazione dei trasferimenti statali e della riduzione delle aliquote di imposizione fiscale − determinano, «tendenzialmente», una notevole contrazione dei mezzi finanziari regionali, che non è possibile compensare «con un gettito compartecipativo dell’IVA e dell’IRPEF, che la Sicilia ha già come risorse proprie». Ad avviso della Regione ricorrente, tale circostanza − unitamente al rilievo che, attualmente, la finanza della Regione siciliana «è direttamente ancorata all’imposizione fiscale statale» − «potrebbe determinare un notevole squilibrio» delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse finanziarie, «in violazione, quindi, anche dei principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione».



1.2. − Un secondo gruppo di censure ha per oggetto l’art. 11, comma 1, lettere b) ed f), e l’art. 12, comma 1, lettere b) e c), della legge di delegazione n. 42 del 2009, per la pretesa violazione: a) degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana; b) delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965; c) degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.



L’art. 11, comma 1, prevede − quali princípi e criteri direttivi dei futuri decreti legislativi in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane − che si garantisca il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard e che esso sia «assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi» (lettera b) ed inoltre che «il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo di destinazione» (lettera f).



L’art. 12, comma 1, prevede, quale principio di delega, che le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali siano «prioritariamente finanziate»: a) dal gettito derivante da una compartecipazione all’IVA; b) dal gettito derivante da una compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche; c) dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lettera b). La stessa disposizione prevede altresí che le medesime spese delle province siano prioritariamente finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo dello Stato» (lettera c).



La ricorrente evidenzia che, anche per tali previsioni, la compartecipazione è relativa al gettito dei tributi riferibili al territorio, «trattandosi di attuazione dell’art. 119 della Costituzione» e che tale sistema di finanziamento determina una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all’art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965. Infatti − argomenta la ricorrente − la Regione Siciliana è titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate», parte del quale dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli enti locali. La ricorrente afferma, in proposito, che la normativa impugnata, per finanziare le spese degli enti locali, prevede il ricorso a risorse non dello Stato, ma della Regione, la quale subisce, pertanto, una riduzione del gettito tributario a causa delle predette compartecipazioni, senza che siano previsti «meccanismi compensativi della forte contrazione delle entrate regionali». Inoltre − si evidenzia ancora nel ricorso − l’onere finanziario di tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti locali a carico della Regione risulta indeterminato, con la conseguenza che il meccanismo in questione − già in sé lesivo degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative − «pregiudicherebbe la possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie», cosí violando anche gli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.



1.3. − Con un terzo gruppo di censure viene impugnato l’intero art. 19 della legge n. 42 del 2009, per contrasto con gli artt. 32 e 33 dello statuto di autonomia e con le «relative norme di attuazione approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825».



L’art. 19 fissa i princípi ed i criteri direttivi di delega per l’attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 119, comma sesto, Cost. La norma − nel prevedere l’attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello di governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed enti locali − fa salva «la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre, la successiva lettera b) del comma 1 del medesimo art. 19 prevede, quale criterio di delega con riguardo alla formazione del patrimonio degli enti locali situati in Sicilia, l’«attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità».



Secondo la ricorrente, tali disposizioni violano gli artt. 32 e 33 dello statuto siciliano, i quali attribuiscono alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l’eccezione dei beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale. Le citate disposizioni statutarie infatti, per un verso, vietano allo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa già trasferiti, come invece avverrebbe applicando i criteri di delega censurati; per altro verso, individuano nella Regione medesima la titolare esclusiva dei beni non ancora trasferiti o non piú utili alla difesa o ai servizi nazionali.



1.4 − Il quarto ed ultimo gruppo di censure è rivolto all’art. 27, comma 7, della medesima legge di delega, in relazione al quale si denuncia la violazione dell’art. 43 dello statuto regionale.



L’art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma». Esso è costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princípi contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica. L’ultimo inciso del comma impugnato prevede poi che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, è assicurata l’organizzazione del tavolo.



A parere della Regione ricorrente, i cómpiti e le funzioni attribuiti a tale «tavolo di confronto», «potrebbero rivelarsi» o una duplicazione della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto ovvero condizionarne comunque i lavori, «determinando linee guida ed indirizzi al fine della determinazione di nuove forme attuative dello Statuto». In ogni caso − conclude la Regione Siciliana − ne discenderebbe la violazione dell’art. 43 dello statuto regionale, che attribuisce alla Commissione paritetica ivi prevista anche l’attuazione dei rapporti finanziari correlati all’attuazione dello statuto.



2. − Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate inammissibili, ad eccezione dell’ultima, avente ad oggetto l’art. 27, comma 7, da dichiararsi non fondata



2.1. – Con riferimento ai profili di inammissibilità, la difesa dello Stato evidenzia che il non impugnato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 dispone che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della medesima legge. In conseguenza − eccepisce ancora l’Avvocatura −, tutte le censure prospettate dalla ricorrente, ad eccezione di quella avente ad oggetto l’art. 27, comma 7, hanno ad oggetto norme la cui applicazione per la Regione Siciliana è espressamente esclusa dalla stessa legge censurata. In ogni caso, secondo la difesa dello Stato, quand’anche le norme denunciate dovessero ritenersi applicabili anche alla Regione ricorrente, da ciò non discenderebbe l’effetto del «notevole squilibrio» delle risorse finanziarie regionali denunciato in ricorso, trattandosi comunque di princípi di delega il cui effetto eventualmente lesivo «potrebbe essere prodotto solo dalle norme delegate».



2.2. − La difesa dello Stato evidenzia, dunque, che è ammissibile solo la censura riguardante il comma 7 dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009, cioè l’unica disposizione, tra quelle censurate, applicabile alle Regioni a statuto speciale. Nondimeno, tale censura, a parere dell’Avvocatura, non è fondata. In proposito, la difesa statale muove dal rilievo che la ricorrente ha prospettato solo come “possibile” l’effetto da cui discende la denuncia di incostituzionalità, e cioè che il «tavolo di confronto» tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano, previsto dalla norma impugnata, costituisca una duplicazione della Commissione paritetica istituita dall’art. 43 dello statuto oppure uno «strumento che ne condizioni i lavori». Per la medesima Avvocatura, la previsione normativa di tale «procedimento operativo» non concreta la creazione di un ulteriore organo e si colloca ad un «livello politico», diverso dal «livello prevalentemente amministrativo» proprio della Commissione paritetica statutaria. La particolare vastità ed incisività della riforma del federalismo fiscale − conclude la difesa dello Stato − ha richiesto la creazione, da parte del legislatore, di un procedimento nel quale la paritetica partecipazione del Governo e di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma garantisca l’individuazione consensuale delle linee guida, le quali, peraltro, non «avranno nessun effetto vincolante, che la norma non attribuisce».



2.3. − Con successiva memoria, depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le proprie conclusioni, con ulteriori argomentazioni.







Considerato in diritto



1. − La Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimità degli articoli 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); all’intero d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).



1.1. − Con un primo gruppo di censure, la ricorrente impugna gli artt. 8, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero 1) e numero 2), della legge di delegazione n. 42 del 2009, denunziando la violazione dell’art. 36 dello statuto speciale regionale e degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.



Queste norme prevedono, quali princípi e criteri direttivi della delega: a) la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni (art. 8, comma 1, lettera f); b) la «cancellazione degli […] stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost. (art. 10, comma 1, lettera a); c) il «corrispondente aumento» sia dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, sia, infine, del gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi (art. 10, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2).



La ricorrente impugna tali norme sul presupposto che esse, interferendo «sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia», incidono «sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale», perché le soppressioni dei trasferimenti statali di spesa non risultano compensate «con un gettito compartecipativo dell’IVA e dell’IRPEF, che la Sicilia ha già come risorse proprie». Ciò determinerebbe, «tendenzialmente», una notevole contrazione dei mezzi finanziari regionali ed un «notevole squilibrio» delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse finanziarie, in violazione anche dei princípi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione.



1.2. − Con un secondo gruppo di censure, la Regione Siciliana assume che gli artt. 11, comma 1, lettere b) ed f), e 12, comma 1, lettere b) e c), della legge di delegazione n. 42 del 2009, víolino gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché gli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.



Le norme impugnate, fissando ulteriori princípi di delega, stabiliscono che: a) in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, si debba garantire il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard e che esso sia «assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi» (art. 11, lettera b del comma 1); b) «il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo di destinazione» (art. 11, lettera f del comma 1); c) le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali siano «prioritariamente finanziate» dal gettito derivante da una compartecipazione all’IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare (art. 12, lettera b del comma 1); d) le spese delle province siano prioritariamente finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo dello Stato» (art. 12, lettera c del comma 1).



La ricorrente denuncia che tali norme determinano l’effetto di una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all’art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965. Infatti, essendo la Regione Siciliana già titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate», parte di esso, secondo gli impugnati princípi di delega, dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli enti locali. Tale finanziamento è posto non a carico dello Stato, ma della Regione stessa, la quale subisce, pertanto, una riduzione del gettito tributario, senza alcun meccanismo compensativo. Inoltre, tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti locali a carico della Regione risulta indeterminata e, pertanto, il meccanismo in questione − già in sé lesivo degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative − «pregiudicherebbe la possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie», con violazione anche degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.



1.3. − Un terzo gruppo di censure ha ad oggetto l’intero art. 19 della legge n. 42 del 2009, di cui viene denunciato il contrasto con gli artt. 32 e 33 dello statuto di autonomia e con le «relative» norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 1825 del 1961.



L’art. 19 − nel fissare i princípi ed i criteri direttivi di delega per l’attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 119, comma sesto, Cost. − prevede l’attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello di governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali e fa salva «la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre, la norma impugnata prevede l’«attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità», quale ulteriore criterio di delega con riferimento alla formazione del patrimonio degli enti locali (art. 19, comma 1, lettera b).



La ricorrente denuncia, in proposito, la violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto siciliano, i quali − attribuendo alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l’eccezione dei beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale − vietano allo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa già trasferiti ed individuano nella Regione medesima la titolare esclusiva dei beni non ancora trasferiti o non piú utili alla difesa o ai servizi nazionali.



1.4. − Con un quarto ed ultimo gruppo di censure, la ricorrente deduce, in riferimento all’art. 43 dello statuto speciale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009.



La norma denunciata istituisce – in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», i cui cómpiti e funzioni – secondo la ricorrente – «potrebbero» rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall’evocato art. 43 dello statuto speciale o, comunque, indebitamente condizionare i lavori di detta Commissione.



2. − Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione preliminare dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui tutte le censure avanzate nel ricorso − salvo quella avente ad oggetto l’art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 − sono inammissibili, perché le norme impugnate non sono applicabili alla Regione Siciliana, per il disposto del non impugnato art. 1, comma 2, della medesima legge, il quale stabilisce che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27».



L’eccezione di inammissibilità è fondata.



Infatti, la “clausola di esclusione” contenuta nel citato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate. Né può sostenersi in contrario quanto addotto dalla ricorrente, secondo cui le disposizioni impugnate, ancorché ad essa non applicabili, «interferiscono sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia», poiché incidono «sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Trattasi, all’evidenza, di un’affermazione che, per la sua genericità ed indeterminatezza, non è idonea a modificare la conclusione testè enunciata, che è fondata su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative.



3. – È invece ammissibile la questione avente ad oggetto l’art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2010, trattandosi di norma applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (e alle Province autonome), e perciò alla ricorrente. La norma impugnata, in attuazione del principio di leale collaborazione: a) prevede l’istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; b) attribuisce a detto «tavolo di confronto» la competenza ad individuare «linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princípi» contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti della finanza pubblica».



La Regione ricorrente assume che i cómpiti e le funzioni attribuiti al “tavolo di confronto” potrebbero: a) rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto speciale e deputata a determinare le norme di attuazione dello statuto stesso; b) condizionare indebitamente i lavori di detta Commissione. Ne risulterebbe violato – sempre secondo la Regione – il citato art. 43, «che attribuisce alla Commissione paritetica ivi specificata anche l’attuazione dei rapporti finanziari correlati all’attuazione dello Statuto regionale».



La questione non è fondata.



Infatti, il «tavolo di confronto» istituito dalla norma censurata e la «Commissione paritetica» prevista dall’art. 43 dello statuto della Regione Siciliana non solo risultano del tutto diversi quanto alla composizione, ma hanno anche àmbiti operativi e funzioni diversi.



L’organo statutario − composto da quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato − è titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43, esso «determinerà le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all’attuazione dello statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi.



Il «tavolo di confronto» − cui intervengono gli indicati membri del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale − non ha, invece, alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa, perché la disposizione censurata si limita ad attribuirgli cómpiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio («linee guida, indirizzi e strumenti»), nell’àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione censurata.



Dall’evidenziata diversità di funzioni discende che – contrariamente all’assunto della ricorrente – il tavolo tecnico non costituisce una “duplicazione” della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto speciale. La disposizione denunciata non può avere, pertanto, alcuna attitudine lesiva delle prerogative statutarie della Regione.



Conferma tale conclusione il fatto che – come sopra visto – l’art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 subordina l’applicazione dell’art. 27 alle Regioni a statuto speciale – e quindi anche l’istituzione e il funzionamento del «tavolo di confronto» – alla condizione che tale applicazione avvenga «in conformità con gli statuti» regionali. Ciò significa che la disposizione deve essere interpretata nel senso che le «linee guida, indirizzi e strumenti», adottati in sede di «tavolo di confronto», non possono interferire con la determinazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, che rimane riservata alla Commissione paritetica.



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), promosse dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio);



2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 7, della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, con il medesimo ricorso, in riferimento all’art. 43 dello statuto della Regione Siciliana.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Franco GALLO, Redattore



Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: DI PAOLA



SENTENZA N. 200 ANNO 2010

SENTENZA N. 200 ANNO 2010
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Obblighi a carico dei proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie - Istituzione di un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo definito con apposito regolamento - Lamentata imposizione a privati di compiti propri della pubblica amministrazione, contraddittorietà rispetto ai fini, intervento in ambito riservato alla legge statale.

Sentenza 200/2010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore GROSSI

Udienza Pubblica del 28/04/2010 Decisione del 07/06/2010
Deposito del 10/06/2010 Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Norme impugnate: Art. 8, c. 3°, della legge della Regione Basilicata 07/08/2009, n. 25.
Massime: 34718

Titoli:
Atti decisi: ric. 89/2009


SENTENZA N. 200

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 6 ottobre 2009 e depositato il successivo 13 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), pubblicata sul B.U.R. del 7 agosto 2009, n. 34, nella parte in cui dispone che, in fase di ultimazione dei lavori [di ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio previsti dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge], è fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di «istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indicherà, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso».

Sulla premessa di una contraddizione rispetto alle espresse finalità della legge di incentivazione dell’edilizia privata, il ricorrente sostiene che la istituzione del fascicolo del fabbricato – nell’accollare ai privati una serie di accertamenti, nonché l’acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria funzione di vigilanza) – si pone in contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, per violazione del profilo del canone di ragionevolezza, e con l’art. 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione (come già affermato dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27»); b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (come ribadito da questa Corte nella sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine, con l’art. 117, terzo comma, Cost., giacché, nella materia concorrente governo del territorio, «l’istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale», tanto più che «un obbligo siffatto non è, in alcun modo, desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possano far riferimento per le proprie leggi in materia».



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), nella parte in cui dispone che, in fase di ultimazione dei lavori [di ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio, previsti dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge] è fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di «istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge»; e dispone che «il regolamento indicherà, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso».

Secondo il ricorrente, l’istituzione del fascicolo del fabbricato si porrebbe in contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, per violazione del canone di ragionevolezza, e con l’art. 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; d) in subordine, con l’art. 117, terzo comma, Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali in materia di governo del territorio.

2. – La questione, sotto tutti i prospettati profili, è inammissibile.

2.1. – Nei termini in cui è stato formulato, il ricorso risulta nel suo complesso apodittico, in quanto privo di un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole censure mosse alla norma impugnata (sentenza n. 45 del 2010); il ricorrente si limita, infatti, ad affermare la lesività della disposizione in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali, senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la dedotta violazione di tali princípi.

In definitiva, le doglianze vengono basate esclusivamente sull’assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformità della previsione del fascicolo del fabbricato al parametro di volta in volta evocato: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti in via principale (sentenze n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006).

2.2. – In particolare, con riferimento alle singole censure, il ricorrente innanzitutto deduce che la norma impugnata «viola l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l’art. 97 Cost., in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, così come, peraltro, già rilevato» dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, recante “Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità”».

Proposta la censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in quel giudizio, l’esame della omologa figura del “registro del fabbricato”, come a suo tempo regolamentata dalla legge campana, non ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del registro in quanto tale, ma le peculiari modalità di redazione e di tenuta di questo, come allora specificamente disciplinate.

Chiarito espressamente che «nessun dubbio può sussistere riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici», ciò che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme della citata legge regionale è stata la considerazione che le specifiche modalità di predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosità degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici, nonché al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorietà della imposta necessità di richiedere ad una pluralità di tecnici privati informazioni già in possesso delle competenti amministrazioni.

Al contrario, la disposizione oggi impugnata prevede solo l’obbligo di istituzione del fascicolo del fabbricato, limitandosi – quanto alla definizione del contenuto e delle modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso – ad operare un rinvio alla adozione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito regolamento (che, ove esorbitasse dagli specifici ámbiti di competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti rimedi giurisdizionali, compreso eventualmente anche il ricorso per conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45 del 2010 e n. 200 del 2009).

Dunque, il percorso argomentativo basato esclusivamente sulla mera asserita assimilazione delle due normative, rappresentando l’unica motivazione svolta nel ricorso a sostegno della denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., è come tale inidoneo a costituire sufficiente ed autonomo supporto argomentativo del palesato profilo di incostituzionalità.

2.3. – Quanto alla dedotta violazione degli artt. 23, 41 e 42 Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli obblighi di cui alla norma impugnata si atteggerebbero quali «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale».

Anche tale profilo è inammissibile, giacché il ricorso, da un lato, assume apoditticamente che la previsione della predisposizione del fascicolo del fabbricato costituisca «prestazione imposta» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 Cost. e che la relativa riserva – in mancanza della individuazione da parte del ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001) – sia esclusivamente di legge statale; dall’altro lato, richiama genericamente i princípi tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., senza alcuna spiegazione del perché e del come gli stessi sarebbero violati, trascurando, altresì, di considerare che essi non operano in modo assoluto ma in coerenza ed in bilanciamento con i previsti limiti della loro utilità e funzione sociale (sentenza n. 167 del 2009).

2.4. – Altrettanto è a dirsi in ordine alla asserita (ma ancora una volta non motivata) violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, che viene denunciata mediante un mero richiamo ad argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 369 del 2008; argomentazioni che attengono, in termini del tutto generali, unicamente alla natura ed alla ratio del limite di cui al secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost.

In particolare, la carenza di riferimento alcuno, non tanto alla specifica ed effettiva portata precettiva ed applicativa della disposizione impugnata, quanto piuttosto (e soprattutto) alla configurabilità della stessa (almeno in tesi) in termini di previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze n. 123 del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile.

2.5. – Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione della competenza statale nella determinazione dei princípi fondamentali relativamente alla materia concorrente del «governo del territorio» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si limita ad affermare (senza altro aggiungere) che «l’istituzione del fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata materia», e che, della «normativa vigente», un siffatto obbligo non è in alcun modo desumibile.

Anche questa censura, nei termini prospettati, è generica ed apodittica, in quanto priva di un apporto argomentativo a sostegno della tesi (che si dà per dimostrata) della natura di principio fondamentale che la istituzione del fascicolo del fabbricato assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una adeguata motivazione di tale assunto sarebbe stata tanto più necessaria proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa vigente» statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di istituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), proposta – in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

SENTENZA N. 199 ANNO 2010

SENTENZA N. 199 ANNO 2010
Pesca - Turismo - Norme della Regione Calabria - Esercizio delle attività di pesca turismo e ittiturismo - Disciplina di semplificazione dei relativi procedimenti autorizzatori - Estensione alle imprese di acquacoltura - Contrasto con il codice dell'ambiente che per l'attività di piscicoltura prevede procedure di valutazione di impatto ambientale - Lamentata carenza di una norma di salvaguardia in materia di valutazione di impatto ambientale; Pesca - Turismo - Professioni - Norme della Regione Calabria - Esercizio delle attività di pesca turismo e ittiturismo - Prevista subordinazione dell'esercizio delle attività medesime alla iscrizione in appositi elenchi regionali, previa acquisizione di un attestato di frequenza con esito positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione - Contrasto con il principio fondamentale per cui spetta allo Stato l'individuazione dei titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali e l'istituzione di albi ed elenchi, lamentata introduzione di limitazioni al libero svolgimento delle attività medesime.

Sentenza 199/2010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE

Udienza Pubblica del 27/04/2010 Decisione del 07/06/2010
Deposito del 10/06/2010 Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Norme impugnate: Artt. 3 c. 4°, 4, 6, c. 1°, lett. c) e 8, c. 5°, della legge della Regione Calabria 30/04/2009, n. 15.
Massime: 34716 34717

Titoli:
Atti decisi: ric. 48/2009


SENTENZA N. 199

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 luglio 2009, depositato in cancelleria il 14 luglio 2009 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Graziano Pungì per la Regione Calabria.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 7-10 luglio 2009 e depositato il 14 luglio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 30 (recte: 23) aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo).

In particolare, l’Avvocatura ritiene che l’art. 3, comma 4, nell’estendere la «disciplina di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l’esercizio» delle attività di pescaturismo e di ittiturismo alle imprese di acquacoltura, «senza prevedere norme di salvaguardia in materia di valutazione di impatto ambientale», introdurrebbe una deroga non prevista dalla normativa statale a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, determinando in questo modo una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Sul punto il ricorrente precisa che, sebbene la legge regionale non contempli una definizione di acquacoltura, ad essa «è certamente riconducibile l’attività di piscicoltura per la quale» il combinato disposto dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 1, lettera e), dell’allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede «procedure di impatto ambientale limitatamente ai progetti che abbiano una superficie complessiva eccedente i 5 ettari».

Ad avviso della difesa dello Stato, anche gli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, dell’indicata legge della Regione Calabria, nella parte in cui «subordinano l’esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo alla iscrizione in appositi elenchi regionali», previa «presenza di un attestato di frequenza con esito positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione», violerebbero l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni la materia «professioni».

Osserva, infatti, il ricorrente che, sebbene le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di «turismo», il settore delle professioni turistiche ricade nella materia «professioni» e, pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale, spetta allo Stato l’individuazione dei titoli necessari per l’esercizio di una determinata attività professionale turistica, nonché l’istituzione dei relativi albi ed elenchi.

Infine, le disposizioni regionali da ultimo indicate, sempre a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché, introducendo limitazioni «al libero svolgimento dell’attività di pescaturismo e di ittiturismo, si risolvono […] in una lesione del principio della libera prestazione dei servizi, nonché della libera concorrenza».

2. – Con atto depositato in data 3 agosto 2009 si è costituita in giudizio la Regione Calabria concludendo per la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza delle questioni.

Con riferimento alla censura riguardante l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2009, la resistente ritiene che il ricorrente sia incorso in un’erronea interpretazione della disposizione impugnata; il legislatore regionale si sarebbe, infatti, limitato ad «estendere alle imprese di acquacoltura la possibilità di svolgere le attività di pescaturismo e ittiturismo», senza tuttavia far venire meno gli obblighi previsti dalla legislazione statale riguardo all’acquacoltura, ivi compresa la previa acquisizione della VIA (valutazione di impatto ambientale).

Anche la seconda censura, relativa all’art. 4 ed agli artt. 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, ad avviso della difesa regionale, sarebbe frutto di una «non corretta percezione del dato normativo». Secondo la Regione il ricorrente avrebbe erroneamente considerato le suddette disposizioni regionali come norme dirette a disciplinare le professioni turistiche. In realtà, premesso che ai sensi dell’art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) l’attività di agriturismo è assimilata a quella di pescaturismo, la legge regionale impugnata si sarebbe limitata a dare attuazione alle disposizioni previste dalla citata legge statale in materia di agriturismo.

In particolare, la difesa regionale precisa che il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività di ittiturismo, di cui all’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2009, coinciderebbe con il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività di agriturismo di cui all’art. 7, comma 1, della citata legge statale n. 96 del 2006 che, tra l’altro, attribuirebbe alle Regioni il compito di disciplinarne le modalità di rilascio.

Allo stesso modo i corsi di formazione organizzati dalla Regione, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15 del 2009, e finalizzati al rilascio del succitato certificato di abilitazione, coinciderebbero con i corsi di preparazione di cui all’art. 7, comma 1, della menzionata legge statale n. 96 del 2006.

Pertanto, conclude la resistente, le norme regionali impugnate non avrebbero ad oggetto, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, la disciplina di figure professionali nel settore turistico, bensì di attività economiche di tipo imprenditoriale.

Infine, quanto alla terza censura prospettata dal ricorrente e riferita all’asserito contrasto delle norme regionali da ultimo indicate con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la Regione resistente ne deduce l’inammissibilità per genericità.

3. – Con atto depositato il 23 marzo 2010, tenuto conto della delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009, n. 15 «Norme per l’esercizio di pescaturismo e ittiturismo»), ha in parte modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate.

4. – In prossimità dell’udienza, la Regione resistente ha depositato un atto con il quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 30 (recte: 23) aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo).

L’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2009 è impugnato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui non prevede la valutazione d’impatto ambientale (VIA) per le imprese di acquacoltura. Ad avviso del ricorrente, infatti, l’attività di acquacoltura, essendo riconducibile a quella di piscicoltura, sarebbe sottoposta alla procedura di impatto ambientale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 4, e 1, lettera e), dell’Allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, gli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della medesima legge regionale, nella parte in cui stabiliscono, da un lato, che l’esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo sia subordinato alla iscrizione in appositi elenchi regionali; e dall’altro, che detta iscrizione sia possibile previo rilascio di un attestato di frequenza con esito positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione. Le citate disposizioni contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, secondo costante giurisprudenza costituzionale, spetta allo Stato l’individuazione dei titoli per lo svolgimento delle attività professionali, nonché l’istituzione dei relativi albi.

Le norme regionali da ultimo indicate, prevedendo limitazioni all’esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo, risulterebbero, ad avviso del ricorrente, anche in contrasto con i principi della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza.

2. – Successivamente alla proposizione del ricorso col quale sono state sollevate le presenti questioni di legittimità costituzionale, la Regione Calabria, con legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009, n. 15 «Norme per l’esercizio di pescaturismo e ittiturismo»), ha in parte modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate.

3. – A seguito del citato jus superveniens, con atto depositato il 23 marzo 2010 e conforme alla deliberazione governativa del 12 marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto l’intervenuto mutamento normativo ha fatto venire meno le ragioni della proposizione dello stesso.

4. – Alla predetta rinuncia non è, tuttavia, seguita una formale accettazione da parte della Regione Calabria.

Quest’ultima, con atto depositato in data 1° aprile 2010, ha chiesto infatti una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non regolarmente accettata, pur non determinando l’estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (da ultimo, ex plurimis, ordinanze nn. 126 e 117 del 2010).

Nel caso in esame, tenuto conto che le norme censurate non hanno avuto medio tempore attuazione – come affermato nell’atto depositato dalla resistente in prossimità dell’udienza – e che il succitato intervento normativo può ritenersi satisfattivo delle pretesa avanzata col ricorso, anche alla luce del contenuto dell’atto di rinuncia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

SENTENZA N. 198 ANNO 2010

SENTENZA N. 198 ANNO 2010
Fallimento e procedure concorsuali - Oneri fiscali - Ricorso al presidente del tribunale avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare, in difetto della preventiva registrazione, copia del verbale di conciliazione che ha definito il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare promosso dall'istante - Dedotta illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta, in relazione al suddetto verbale, dal ricorrente, che ha adito il giudice tributario - Divieto per i cancellieri e per i segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da loro formati o autenticati, se non dopo la registrazione e il relativo pagamento dell'imposta - Omessa previsione che possa essere rilasciata copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo, prima del pagamento dell'imposta di registro.

Sentenza 198/2010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO

Camera di Consiglio del 14/04/2010 Decisione del 07/06/2010
Deposito del 10/06/2010 Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Norme impugnate: Art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131.
Massime: 34715

Titoli:
Atti decisi: ord. 241/2009


SENTENZA N. 198

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso dal Giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani, nel procedimento vertente tra la Factorit s.p.a. e il cancelliere del Tribunale ordinario di Trani, con ordinanza del 15 aprile 2009, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.



Ritenuto in fatto

1. – Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani, nel corso del procedimento camerale promosso con ricorso, ai sensi dell’art. 745 del codice di procedura civile, dalla società Factorit s.p.a. avverso il rifiuto del cancelliere del Tribunale – motivato, ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), dal mancato versamento dell’imposta di registro sull’atto – di rilasciare copia autentica del verbale di conciliazione, con il quale era stato definito un giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), testo originario, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 – rectius: art. 66, comma 2, dello stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di registro.

Il rimettente premette che, con avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzione, l’Agenzia delle entrate di Trani aveva liquidato l’imposta di registro relativa al verbale di detta conciliazione di € 83.994,72, calcolandola in misura proporzionale anziché fissa, e che per tale ragione la Factorit s.p.a. aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, invocando l’errata applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. In pendenza di detto giudizio tributario, e, quindi, nelle more della registrazione dell’atto e del pagamento dell’imposta, la Factorit s.p.a. aveva chiesto alla cancelleria del Tribunale di Trani il rilascio di copia autentica del verbale di conciliazione onde poter procedere al deposito della stessa presso l’Ufficio fallimentare ai fini della variazione dello stato passivo. A seguito del rifiuto del cancelliere, la Factorit s.p.a. aveva promosso il giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Il giudice a quo osserva che l’art. 66 del citato d.P.R., al comma 1, stabilisce il divieto per cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati o autenticati, se non dopo la registrazione degli stessi, con relativo pagamento dell’imposta, prevedendo, al secondo comma, tassative eccezioni al divieto di rilascio di copia di atti, nelle more della registrazione. A tali deroghe, previste dal legislatore, si è aggiunta quella introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 522 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ammette la possibilità del rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere alla esecuzione forzata, anche prima della registrazione.

Secondo il rimettente, le ragioni poste a base della decisione della Corte sarebbero invocabili anche nella fattispecie in esame. Infatti, il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 98 del r.d. n. 267 del 1942, testo originario, si conclude con una sentenza che, qualora passata in giudicato, accerta definitivamente il credito e costituisce titolo per la c.d. variazione dello stato passivo fallimentare, adempimento rimesso alla cancelleria ad impulso di parte.

Non dissimile dal caso esaminato sarebbe la definizione, avvenuta nel caso di specie, del giudizio con verbale di conciliazione giudiziale che ha accertato definitivamente il credito da ammettere al passivo.

Anche in tale ipotesi, la variazione dello stato passivo costituirebbe il momento di raccordo tra il giudizio di opposizione, ormai concluso, ed il procedimento concorsuale in corso, raccordo che consente al creditore di ottenere effettiva tutela del diritto di credito accertato, attraverso la partecipazione ai riparti predisposti dagli organi fallimentari. Sicché, pur in assenza di una condanna nei confronti della curatela fallimentare, non potrebbe negarsi che l’effettiva attuazione giurisdizionale del diritto vantato dal creditore concorsuale si concretizza con l’inserimento del credito nello stato passivo. Anzi, tale iter procedimentale, in pendenza del fallimento, rappresenterebbe l’unica forma di tutela del creditore concorsuale, non potendo costui far valere il suo diritto al di fuori del concorso dei creditori, ai sensi degli artt. 51 e 52 legge fall.

Pertanto, condizionare il rilascio della copia del verbale di conciliazione all’effettivo pagamento dell’imposta di registro equivarrebbe ad impedire l’attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente, tanto più là dove, come nella specie, penda contenzioso proprio in ordine alla legittimità della pretesa tributaria sul quantum debeatur e il tributo richiesto abbia anche consistenza notevole. Verrebbero così violati sia l’art. 24 della Costituzione, che assicura la possibilità non solo astratta e teorica di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia l’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata irragionevole differenza di trattamento a seconda che il debitore da aggredire esecutivamente sia fallito ovvero in bonis, poiché solo nel secondo caso, giusta il tenore dell’art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 a seguito della sentenza di questa Corte n. 522 del 2002, il creditore potrebbe, in pendenza di registrazione, ottenere subito la copia dell’atto indispensabile alla realizzazione del diritto accertato giudizialmente, promuovendo l’esecuzione forzata.

In punto di rilevanza della questione, il rimettente, ribadita la natura giurisdizionale del procedimento camerale regolato dall’art. 745 cod. proc. civ., già affermata da questa Corte, sottolinea che, nella specie, l’esito del procedimento a quo è condizionato da quello della questione sollevata, non potendosi, neanche in via di interpretazione, ricondurre la soluzione del problema all’applicazione di taluna delle deroghe previste dal secondo comma del citato art. 66.

2. – Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Premette l’Autorità intervenuta che i principi espressi da questa Corte con la richiamata sentenza n. 522 del 2002 si riferiscono a fattispecie diversa da quella dalla quale trae origine la questione di costituzionalità in esame, trattandosi in quel caso, a differenza che in questo, di instaurare una procedura esecutiva, in relazione alla quale è stato ritenuto prevalente l’interesse alla difesa del soggetto esecutante su quello dello Stato alla riscossione dell’imposta.

Ciò posto, l’Avvocatura rileva che la disposizione censurata deve essere coordinata con l’art. 65 del d.P.R. n. 131 del 1986, finalizzato ad evitare che le parti omettano la registrazione degli atti che sono soggetti a tale obbligo in un termine fisso. Al fine di valutare la conformità a Costituzione della norma censurata, dovrebbe, quindi, verificarsi la prevalenza o meno dell’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi rispetto al contrapposto interesse privato a far valere determinati diritti parimenti tutelati dalla Costituzione.

Al riguardo, l’Avvocatura ricorda che la citata sentenza n. 522 del 2002 ha sottolineato che l’interesse alla riscossione dei tributi è posto dall’art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto individuale. La costituzionalizzazione dell’interesse alla riscossione dei tributi potrebbe, dunque, giustificare i divieti di cui all’art. 66 censurato. Del resto – conclude l’Autorità intervenuta – lo stesso legislatore, là dove non ha ritenuto prevalente l’interesse alla riscossione delle imposte, ha individuato, nell’esercizio della sua discrezionalità, le eccezioni al principio del divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati (art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986).



Considerato in diritto

1. – Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani dubita della legittimità costituzionale dell’art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) – rectius: art. 66, comma 2, dello stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di registro, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, in funzione della circostanza che il debitore da aggredire sia fallito ovvero in bonis, poiché solo nel secondo caso il creditore potrebbe, in pendenza della registrazione, ottenere subito la copia dell’atto, indispensabile alla realizzazione del diritto accertato giudizialmente, promuovendo l’azione forzata; nonché per violazione dell’art. 24 della Costituzione, per l’impedimento all’attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente.

2. – La questione è fondata.

2.1. – L’art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che «i soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati». Il successivo comma 2 prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di atti tassativamente enunciati.

Questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede che la norma contenuta nel comma 1 dello stesso art. 66 non si applica al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata (sentenza n. 522 del 2002).

La decisione muove dalla considerazione che la legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), ha imposto al legislatore delegato, come principio direttivo, di eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» (articolo 7, n. 7).

In attuazione di tale principio, l’articolo 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), il cui contenuto è poi sostanzialmente confluito nell’articolo 65 del d.P.R. n. 131 del 1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati previsto dalla disciplina precedente, stabilendo, in luogo dello stesso, l’obbligo del cancelliere di inviarli all’ufficio del registro.

«Il legislatore della riforma» – osserva la citata sentenza – «ha pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento dell’obbligazione relativa all’imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l’effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione. È chiaro il giudizio di valore così espresso, per cui, nel bilanciamento tra l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall’obbligo imposto al cancelliere di informare l’ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte – sia pure in tempi diversi – per le imposte di successione, di bollo e sul valore aggiunto».

Considerando il bilanciamento fra i due interessi alla luce del principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale posta dall’articolo 24, primo comma, Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giurisdizionale, la scelta compiuta dalla norma di cui si tratta è stata ritenuta da questa Corte irragionevole e contrastante con l’art. 24 della Costituzione (sentenza n. 321 del 1998).

Tale scelta comportava che la valutazione di bilanciamento fra l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi fosse effettuata, per i due tipi di processo, in modo irragionevolmente diverso: l’inadempimento dell’obbligazione tributaria – che pure non ha precluso lo svolgimento del processo di cognizione fino all’emanazione della sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo la comunicazione da parte del cancelliere all’ufficio del registro degli atti non registrati – impediva infatti che alla sentenza (o al provvedimento esecutivo) fosse data attuazione mediante l’esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva.

I principi posti a base della richiamata sentenza si attagliano anche alla fattispecie in esame. Infatti, posto che la conciliazione giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo, l’unico sistema attraverso il quale il creditore può ottenere tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso l’inserimento del credito nello stato passivo. Pertanto, la esclusione di tale possibilità, prima della registrazione dell’atto, pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a trovarsi il creditore cui sia inibita la esecuzione forzata per il mancato rilascio della copia della sentenza che ne abbia accertato il credito, prima della registrazione dell’atto. Condizione, quest’ultima, presa appunto in considerazione e tutelata con la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 522 del 2002.

Né può accedersi alla tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui appartiene in ogni caso alla discrezionalità del legislatore attribuire prevalenza all’interesse alla riscossione delle imposte e, quindi, legittimare il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati, trovando, invece, tale discrezionalità un limite insuperabile con riferimento alle ipotesi in cui, come nella specie, il divieto sia, per le stesse ragioni esposte nella sentenza da ultimo richiamata, irragionevole.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

SENTENZA N. 197 ANNO 2010

SENTENZA N. 197 ANNO 2010
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti prima della legge n. 724/1994 - Riproposizione di questione già oggetto della ordinanza della Corte n. 119/2008 di restituzione atti per 'ius superveniens'. Previdenza ed assistenza sociale - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti prima della entrata in vigore della legge n. 296/2006, con riferimento al titolare di due pensioni decorrenti entrambe da data anteriore all'1/1/1995.

Sentenza 197/2010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO

Udienza Pubblica del 13/04/2010 Decisione del 26/05/2010
Deposito del 04/06/2010 Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Norme impugnate: Art. 99, c. 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092.
Massime: 34710 34711 34712 34713 34714

Titoli:
Atti decisi: ord. 193 e 287/2009


SENTENZA N. 197

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte, con ordinanza del 13 maggio 2009, iscritte ai nn. 193 e 287 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di B. V. e dell’INPDAP (di cui uno fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Paolo Guerra per B. V., Dario Marinuzzi per l’INPDAP e l’avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.— La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, con ordinanza del 3 aprile 2009 (r. o. n. 193 del 2009) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993.

Il giudice rimettente deve pronunciare in un giudizio nel quale la parte privata, titolare di due distinti trattamenti pensionistici, ha chiesto l’accertamento del diritto a riscuotere per intero l’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni, pure in presenza di quanto stabilito dal citato art. 99, secondo comma, secondo cui «Al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo», nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, che dichiarò l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 99, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La Corte dei conti, dopo avere richiamato la propria ordinanza n. 58 del 2006, con la quale aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché l’ordinanza n. 119 del 2008 con la quale la Corte costituzionale aveva restituito gli atti stessi al giudice rimettente per un nuovo esame della sollevata questione di legittimità costituzionale, alla luce dello jus superveniens costituito dall’articolo 1, commi 774 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), menziona la propria sentenza n. 350 del 2008.

Con tale decisione la rimettente ha ritenuto che, a seguito del predetto jus superveniens e per interpretazione autentica del legislatore, desumibile dall’art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006, rafforzata dall’abrogazione dell’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), disposta dall’art. 1, comma 776, della medesima legge n. 296 del 2006, l’indennità integrativa speciale deve intendersi parte integrante del trattamento pensionistico, indipendentemente dalla decorrenza e, come tale, spetti in misura intera su ogni pensione a decorrere dal 1°gennaio 1995, così restando rimossa la prospettata illegittimità costituzionale.

Il giudice rimettente prosegue osservando che, però, varie sentenze delle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti hanno negato l’incidenza del ricordato jus superveniens sul quadro normativo concernente il cumulo della indennità integrativa speciale nel caso di più pensioni, riaffermando la persistenza del divieto di cui all’art. 99, secondo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973 sui trattamenti pensionistici anteriori al 31 dicembre 1994; e che anche le sezioni riunite della stessa Corte dei conti, con sentenza n. 1/QM/09 in data 26 febbraio 2009, pronunziando sulla relativa questione di massima, hanno statuito che la legge n. 296 del 2006 non ha innovato in materia di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni anteriori al 31 dicembre 1994, confermando in sostanza il principio di massima espresso nella precedente sentenza n. 2/QM/2006, con la quale tuttavia erano stati manifestati dubbi di costituzionalità sul citato art. 99, secondo comma, come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993.

Avuto riguardo alle memorie difensive, ed alla richiesta della parte privata diretta ad ottenere che la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma sia nuovamente rimessa alla Corte costituzionale, il giudice rimettente ritiene che tale questione non sia manifestamente infondata, perché questa Corte, che non si è ancora pronunziata su di essa, aveva sottoposto ai remittenti la valutazione dello jus superveniens, in quanto evidentemente ritenuto idoneo a rimuovere i denunciati vizi di legittimità costituzionale. Questa interpretazione adeguatrice, però, non sarebbe stata recepita dalle ricordate decisioni della Corte dei conti, tra cui la citata sentenza delle sezioni riunite n. 1/2009/QM in data 26 febbraio 2009 (che ha effetto vincolante nel giudizio a quo), onde si deve ritenere sussistente un “diritto vivente” ormai consolidato in un’opzione interpretativa in contrasto con i precetti costituzionali, «secondo quanto ampiamente motivato da questo giudice con la citata ordinanza n. 58/06 del 30 marzo 2006, con la quale ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973».

Tanto premesso, la Corte rimettente afferma che «la legge n. 724 del 1994 segna il discrimine temporale dell’evoluzione normativa dell’indennità integrativa speciale – com’è stato riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale e, soprattutto, dall’ordinanza n. 89 del 2005 del Giudice delle leggi – poiché il legislatore ha trasformato quella che era una retribuzione (differita) accessoria in retribuzione primaria, con ciò evidenziando il suo chiaro intento di non riproporre il precedente divieto, pur temperato dalla tutela del minimo pensionistico».

In tale nuova prospettiva andrebbe collocata la pronuncia d’illegittimità costituzionale della norma censurata (rispetto all’assetto normativo conosciuto dal giudice costituzionale nel 1993).

Diversamente opinando, «si verserebbe nella macroscopica disparità di trattamento tra i percettori di plurimi trattamenti pensionistici ante legge n. 724 del 1994 (che godrebbero del mantenimento di più indennità integrative speciali, ma ancorate inevitabilmente al cosiddetto minimo INPS) e i percettori di plurime pensioni post legge n. 724 del 1994 (i quali a parità di condizioni e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennità integrative speciali senz’altro integrali)».

2. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il ricorrente nella causa principale, signor B. V., con memoria pervenuta a mezzo servizio postale il 7 luglio 2009.

La parte privata prende le mosse dal rilievo che oggetto di scrutinio è l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su due pensioni pubbliche, norma che è ancora ritenuta in vigore nel testo modificato dalla sentenza “additiva” di questa Corte n. 494 del 1993 per le sole posizioni pensionistiche pubbliche anteriori al 31 dicembre 1994. E ciò, nonostante le sopravvenute disposizioni normative della legge n. 724 del 1994 (art. 15), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 776).

Dopo aver rilevato che la questione non avrebbe trovato soluzione univoca davanti al giudice delle pensioni (sono menzionate varie decisioni della Corte dei conti), onde ne sarebbe derivata una grave e illegittima discriminazione tra i pensionati, la parte privata richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia de qua, illustra la propria posizione pensionistica, sostiene l’ammissibilità della questione sollevata con l’ordinanza di rimessione e, nel merito, ne propugna la fondatezza.

In particolare, la parte privata afferma che, dopo il 1° gennaio 1995, per effetto dell’art 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994, «la pensione (diretta) spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante».

Con tale nuovo sistema di calcolo, confermato dalla legge n. 335 del 1995, fatte salve le precedenti posizioni pensionistiche più favorevoli, il legislatore, recependo quanto statuito da questa Corte sulla natura retributiva dell’indennità integrativa speciale, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il sistema di calcolo del trattamento pensionistico, facendo rientrare la detta indennità nella retribuzione pensionabile.

Pertanto, ad avviso della parte privata, a seguito della liquidazione del trattamento pensionistico con il nuovo sistema di calcolo (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994), sarebbe implicitamente venuta meno l’ipotesi di divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più contestuali pensioni (art. 99, secondo comma, del T. U. n. 1092 del 1973), fondato sulla natura “accessoria” del detto emolumento. Ne deriverebbe che, dopo il 1° gennaio 1995, nei confronti del titolare di pensione pubblica (diretta o di reversibilità) da data anteriore al 31 dicembre 1994 con indennità integrativa speciale separata, divenuto titolare di altra pensione pubblica diretta dopo la predetta data, sarebbe ripristinata l’indennità integrativa speciale sulla prima pensione, essendo scomparsa detta indennità come assegno accessorio su quella successiva. Dal che il discrimine di identiche posizioni, rilevato dal giudice rimettente, «che non costituisce assolutamente l’effetto diacronico voluto dal legislatore nei diversi periodi».

Richiamata la sentenza di questa Corte n. 516 del 2000, relativa ad una legge della Regione Siciliana che pure vietava il cumulo dell’indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici, e posta in rilievo la differenza della statuizione in essa contenuta rispetto alle precedenti pronunzie, la parte privata ne trae la conseguenza che «la disposizione dell’art. 99, secondo comma, del T. U. 1092/73, nella ipotesi in cui dovesse essere stata soltanto “modificata” dalla sentenza 494/93 (additiva-manipolativa) e non annullata, non potrebbe comunque trovare attuale cittadinanza nell’ordinamento pensionistico, come si desume dagli interventi della Corte costituzionale del 1998 (ord. 438/98) e del 2000 (ord. 517/00 e sent. 516/2000)». Se, invece, detta disposizione è ritenuta vigente nel testo manipolato, essa «non può non essere nuovamente scrutinata e dichiarata incostituzionale, questa volta con identica motivazione della sentenza 516/00, vale a dire per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Carta fondamentale».

Infine, la parte privata richiama la precedente ordinanza di rimessione n. 58 del 2006 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, osserva che al riguardo non vi è stata pronuncia di merito a seguito dell’ordinanza di restituzione atti adottata da questa Corte (n. 119 del 2008) e conclude per la declaratoria d’illegittimità costituzionale della norma censurata.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento nel presente giudizio, osservando che sulla questione le sezioni riunite della Corte dei conti si sono chiaramente pronunciate con le sentenze n. 14/QM/03 dell’11 luglio 2003 e 2/QM/06 del 22 febbraio 2006. Con tali statuizioni il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale è stato ritenuto operante.

La difesa dello Stato osserva che, mentre la norma censurata stabilisce che al titolare di più pensioni o assegni la detta indennità compete ad un solo titolo, l’art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, del quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale con sentenza n. 566 del 1989, prevedeva la sospensione del versamento dell’indennità medesima nei confronti del titolare di pensione o di assegno, prestatore d’opera retribuita sotto qualsiasi forma. Nel caso deciso con la sentenza da ultimo citata, dunque, assumevano valore due elementi, uno dei quali, cioè la pensione, è noto e determinabile, mentre l’altro, ossia la retribuzione di un’opera prestata sotto qualsiasi forma, può avere il più diverso contenuto e, quindi, è da considerare incerto e aleatorio. Pertanto, l’illegittimità della norma era stata desunta dall’impossibilità d’individuare un limite minimo dell’emolumento dell’attività lavorativa. Invece, nel caso di due pensioni entrambi gli emolumenti sono fissati per legge e, perciò, sono noti.

Ad avviso dell’Avvocatura generale, questa è la ragione per cui il mantenimento di una sola indennità, stabilito dalla norma in esame, può essere sufficiente per assolvere alle finalità di cui all’art. 38 Cost., in quanto l’indennità stessa costituisce la componente sulla quale il legislatore ben può esercitare la propria discrezionalità, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.

Infine essa, ponendo in evidenza come il percorso argomentativo seguìto da questa Corte nella sentenza n. 494 del 1993 sia connesso a quello effettuato in precedenti sentenze (n. 307 del 1993 e n. 172 del 1991), ritiene non fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in ordine alla norma censurata.

4. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito anche l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata.

Il detto ente, dopo aver riassunto gli aspetti salienti del processo promosso (dalla parte privata) davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, osserva che le sezioni riunite della stessa Corte dei conti sono state investite della questione di massima, relativa alla corretta interpretazione dell’art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, proprio a seguito di ordinanza pronunziata dall’attuale Giudice rimettente nel processo a quo.

Richiamato il contenuto della pronuncia adottata dalle sezioni riunite, l’INPDAP prosegue osservando che essa ha efficacia vincolante nel giudizio a quo, sicché la sezione giurisdizionale per la Regione Toscana doveva applicare il principio di diritto nella medesima decisione enunciato. Da ciò deriverebbe che l’ordinanza, con la quale la detta sezione giurisdizionale ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale, si dovrebbe ritenere inammissibile.

Nel merito, l’Istituto sostiene la non fondatezza della questione.

L’ente richiama i precedenti della Corte costituzionale (sentenze n. 376 del 1994, n. 494 del 1993 e n.172 del 1991, della cui natura additiva non si potrebbe dubitare) ed afferma che le pronunzie d’illegittimità costituzionale delle norme, relative al cosiddetto divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su plurimi trattamenti pensionistici, sarebbero state limitate alla parte in cui le norme stesse «non hanno previsto la salvezza, sul secondo trattamento pensionistico, dell’importo corrispondente al c.d. “minimo INPS”». Ciò diversamente dalle statuizioni del giudice delle leggi, intervenute in merito alla distinta ipotesi di cumulo dell’indennità integrativa speciale in caso di godimento di retribuzione e di trattamento di quiescenza, alle quali andrebbe riconosciuta natura di sentenze di “mero annullamento”.

Pertanto, la norma censurata non sarebbe stata affatto espunta dall’ordinamento, ma soltanto integrata dalla disciplina introdotta dalla Corte costituzionale, al fine di assicurarne la conformità ai princìpi costituzionali.

L’Istituto aggiunge che tale interpretazione è stata condivisa in più decisioni delle sezioni riunite della Corte dei conti, le cui conclusioni, a suo avviso, trovano conferma nella recente evoluzione normativa introdotta con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 774 e 776, della legge n. 226 (recte: 296) del 2006.

Infatti, il legislatore avrebbe inteso fornire una interpretazione definitiva circa le modalità di computo dell’indennità integrativa speciale, sia pure in relazione alle sole pensioni di reversibilità, con una disciplina destinata a spiegare efficacia anche nel caso in esame.

Dopo aver posto l’accento sull’art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994 e sull’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, l’ente osserva che l’art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che l’estensione della disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria alle pensioni di reversibilità del settore pubblico deve intendersi nel senso che l’indennità integrativa speciale, in godimento al dante causa e indipendentemente dalla decorrenza della pensione diretta, è attribuita, sui trattamenti di reversibilità liquidati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, nella sola misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità (cioè con la riduzione al 60 per cento).

Con il successivo comma 776, per evidenti esigenze di ordine sistematico, è stata abrogata la disposizione introdotta dall’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, che faceva salvo il computo della suddetta indennità in misura intera, per i trattamenti di reversibilità che (per quanto liquidati dopo l’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995) fossero comunque relativi a trattamenti diretti liquidati prima del 31 dicembre 1994.

Ad avviso dell’ente, con tale intervento il legislatore avrebbe inteso interpretare nel modo più restrittivo, per esigenze perequative nonché di contenimento della spesa previdenziale, le norme in tema di computo dell’indennità in questione sui trattamenti di reversibilità.

Ciò si rifletterebbe anche in tema di calcolo della medesima indennità su plurimi trattamenti pensionistici, conducendo ad escludere il computo di essa in misura integrale su tali trattamenti. Invero, per i casi di concorso tra pensione diretta e di reversibilità, una diversa interpretazione dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel senso di ritenere caducato il divieto di cumulo, si porrebbe in contrasto con le disposizioni dettate dalla legge finanziaria per il 2007, in quanto giungerebbe al risultato inaccettabile di consentire il computo integrale dell’indennità integrativa speciale sui trattamenti di reversibilità anche successivi al 1995. In sostanza, ad avviso dell’ente, se non è più consentito computare detta indennità in misura intera sul trattamento di reversibilità liquidato dopo il 1995, ed ovviamente cumulare più indennità in misura intera qualora uno dei trattamenti pensionistici sia di reversibilità, non si vede come si potrebbe giungere a tale risultato qualora essi siano entrambi diretti, cioè più favorevoli per il pensionato.

Infine, l’INPDAP richiama la più recente giurisprudenza della Corte dei conti, favorevole alla tesi interpretativa propugnata dall’ente.

5. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, con ordinanza del 13 maggio 2009 (r. o. n. 287 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

La Corte rimettente premette di essere chiamata a pronunciare in sette processi, promossi da soggetti tutti intestatari, a vario titolo, di due pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994. Tutti i ricorrenti chiedono che sia loro corrisposta l’indennità integrativa speciale, da calcolare in misura intera su entrambe le pensioni in godimento. Le Amministrazioni resistenti, però, sostengono che le domande non possono essere accolte, stante il divieto di cumulo di plurime indennità integrative su più pensioni, tuttora parzialmente previsto dall’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Il giudice a quo richiama il percorso giurisprudenziale sviluppatosi in materia, ponendo l’accento sulle sentenze della Corte costituzionale e sulle decisioni della Corte dei conti che hanno affrontato, sotto diversi profili, il tema del cumulo della suddetta indennità. Ad avviso del medesimo Giudice, nel diritto vivente sarebbe «venuta a delinearsi – almeno in apparenza – un’aporia dell’ordinamento pensionistico pubblico. La Corte costituzionale, in particolare, sembra aver risolto in maniera difforme due questioni tra loro apparentemente analoghe, come pare desumersi dal raffronto delle citate sentenze n. 494 del 1993 e n. 376 del 1994 (da un lato) con l’orientamento successivamente espresso nella sentenza n. 516 del 2000 (dall’altro lato). Le prime due sentenze, specificamente, paiono tenere distinte la fattispecie del cumulo di pensione e retribuzione (per la quale si pronuncia una declaratoria di illegittimità con effetto “ablatorio”) rispetto a quella del cumulo tra più pensioni (per la quale si ha invece una pronuncia con effetto “additivo” o “manipolativo”, introducendo nella norma il criterio-soglia del minimo INPS per adeguare il divieto di “cumulo” ai canoni di legittimità costituzionale); la terza sentenza, al contrario, sembra equiparare le due fattispecie (pensione più retribuzione versus plurime pensioni), ritenendole entrambe illegittime, senza dettare alcun criterio di adeguamento».

La Corte rimettente, dopo aver formulato l’ipotesi che tale discrasia possa spiegarsi con le innovazioni legislative intervenute nel corso del tempo, richiama l’art. 1, commi 774 e 776, della legge n. 296 del 2006, nonché l’art. 15 della legge n. 724 del 1994, ed afferma che «in base al combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, un problema di cumulo di i.i.s. non poteva e non può ulteriormente porsi per tutte quelle pensioni in cui la i.i.s. è stata effettivamente “conglobata” e, segnatamente: per le pensioni dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994 e per le pensioni di reversibilità ad esse riferite (legge n. 724 del 1994, art. 15, commi 3 e 4 citati); per le pensioni di reversibilità sorte con decorrenza pari o successiva al 17 agosto 1995 (legge n. 335 del 1995, art. 1, comma 41 citato, alla luce dell’interpretazione autentica recata dal citato comma 774), ancorché riferite a pensioni dirette ante 1995».

Il problema restava aperto, invece, per le pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994 e per le pensioni di reversibilità ad esse riferite, se sorte entro il 16 agosto 1995 (art. 15, comma 5, legge n. 724 del 1994), perché, dopo l’abrogazione di tale norma ad opera dell’art. 1, comma 776, della legge n. 296 del 2006, non era chiaro in giurisprudenza se per tali pensioni l’indennità integrativa si potesse ancora considerare “voce accessoria” ed autonoma rispetto alla pensione base.

Il giudice a quo, poi, pone l’accento sull’ordinanza di questa Corte n. 119 del 2008 e rileva che, dopo la restituzione degli atti disposta con tale provvedimento, la giurisprudenza della Corte dei conti è pervenuta a soluzioni “variegate”, alcune ritenendo la sussistenza del divieto di cumulo, altre (come la Sezione d’appello per la Sicilia) affermando la caducazione di tale divieto, così riconoscendo il diritto al cumulo di più indennità senza limitazioni di sorta.

La rimettente riferisce di aver prestato motivata adesione a quest’ultima soluzione ermeneutica, nella prospettiva di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata che conduceva a ritenere non più vigente, almeno dal 17 agosto 1995, l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Tuttavia, avuto riguardo alla rilevanza della questione ed ai contrasti insorti nella giurisprudenza, la questione medesima è stata nuovamente rimessa alle sezioni riunite della Corte dei conti che, con la sentenza n. 1/QM del 26 febbraio 2009, hanno tra l’altro affermato, dopo ampia disamina, il seguente principio di massima: «Per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge 27.12.2006, n. 296, resta applicabile la disciplina della IIS con riferimento al titolare di due pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1. 1. 1995».

In questo quadro, il giudice a quo dà atto del “diritto vivente” «quale inequivocamente affermato da tre conformi successive pronunce delle Sezioni riunite (n. 14/QM/2003 cit.; n. 2/QM/2006 cit.; n. 1/QM/2009 cit.) nonché dall’attuale univoco orientamento delle tre Sezioni centrali d’appello della Corte dei conti (Sez. Prima, sent. 295 del 07.07.2008; Sez. Seconda, sent. 252 del 25.07.2008; Sez. Terza, sent. 238 del 22.8.2008, già citate; fa eccezione, ma in relazione ai soli ricorrenti residenti in Sicilia, App. Sicilia, sent. 100 del 6 marzo 2009». A suo avviso ne deriva, in primo luogo, che il (parziale) divieto di cumulo di più indennità integrative corrisposte su più pensioni è da ritenere tuttora vigente, in quanto lo jus superveniens, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007, non avrebbe influito sull’applicazione o sull’interpretazione del citato art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993); in secondo luogo, che restano integre tutte le censure di legittimità costituzionale, a suo tempo sollevate, nei confronti di tale norma, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. (Sezione Abruzzo, ordinanza n. 14 del 10 marzo 2006); ovvero con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. (Sezione Toscana, ordinanza n. 33 del 30 marzo 2006); o anche soltanto con l’art. 3 Cost. (Sezione terza appello, n. 153 del 16 maggio 2006). A tali ordinanze di rimessione, «i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati, in quanto condivisi da questo Giudice, viene ad aggiungersi, da ultimo, l’ordinanza Sez. Toscana, n. 49 del 3 aprile 2009, anch’essa sostanzialmente condivisa da questo Giudice e da intendersi qui recepita».

Ciò posto, la Corte rimettente passa a motivare sulla rilevanza della questione, osservando che i giudizi nei quali è chiamata a pronunziare non possono essere decisi prescindendo dall’applicazione della norma censurata, perché concernenti fattispecie di cumulo di indennità integrative speciali relative a pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1995, con domanda di riconoscimento di ratei arretrati comunque ricadenti (tenuto conto del termine quinquennale di prescrizione) in data anteriore al 2007.

Inoltre, nessuna interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma è percorribile, in presenza del chiarissimo principio di diritto più volte affermato e ribadito dalle sezioni riunite della Corte dei conti, nonché dalle tre sezioni centrali d’appello, «le cui conformi pronunce sostanziano il “diritto vivente”».

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo – richiamate ancora una volta le considerazioni svolte nelle citate ordinanze di rimessione del 2006, nonché nell’ordinanza n. 49 del 2009 della sezione Toscana – osserva in via di sintesi che sono state poste in evidenza «le molteplici incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità della indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi (cumulo pensione-retribuzione) con cessazione del favorevole regime di cumulo all’atto del successivo pensionamento (divieto di cumulo pensione-pensione), ma solo per i pensionati ante 1995 (e per le relative pensioni di reversibilità, se maturate entro il 17 agosto 1995), così introducendo, tra l’altro, una forte ed irragionevole cesura sul piano temporale senza la contestuale previsione di alcun meccanismo di graduale adeguamento dal “vecchio” al “nuovo” sistema di computo della i.i.s., con particolare riguardo alla salvaguardia delle posizioni pregresse. Irragionevolmente distonico appare, poi, il “conglobamento” della i.i.s. nelle pensioni di reversibilità comunque sorte dopo il 17 agosto 1995, dal momento che quella stessa i.i.s., in capo al dante causa, è tuttora considerata voce “accessoria” di contingenza».

Il giudice a quo, poi, «ritiene di dover rimarcare il profilo, invero singolare, dell’irragionevole disparità di trattamento venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia (interessati ad oggi dalla citata pronuncia “ablatoria” n. 516 del 2000: v. tabella O, lettera b, terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41) e il resto dei pensionati pubblici (interessati per contro dalla citata pronuncia “manipolativa” n. 494 del 1993: v. art. 99, secondo comma, t. u. 1092 del 1973)».

La Corte rimettente prosegue affermando che, se nel 2000 il criterio del “minimo INPS” è stato ritenuto non più idoneo a rendere costituzionalmente legittima la citata norma della Regione siciliana (come dovrebbe desumersi dalla sentenza n. 516 del 2000) non sarebbe equo né ragionevole che quello stesso criterio sia parzialmente tenuto fermo dalla giurisprudenza contabile nel “diritto vivente”, facendo applicazione della norma qui censurata, tanto più che il criterio dell’integrazione al minimo INPS rappresenta un correttivo soltanto nominale, perché quasi tutte le pensioni dei dipendenti pubblici sono superiori ad esso.

Sarebbe ravvisabile, quindi, una macroscopica violazione dei princìpi fondamentali di uguaglianza e ragionevolezza, sottesi all’art. 3 Cost., non essendo dato percepire le ragioni per le quali le due originarie (e nella sostanza equivalenti) norme, una dello Stato l’altra della Regione Sicilia, entrambe recanti il divieto di cumulo dell’indennità integrativa, siano poi divenute, per effetto di pronunce della Corte costituzionale (e non di scelte legislative, espressione di discrezionalità nella materia), norme del tutto diverse pure in assenza di apprezzabili differenze nelle fattispecie disciplinate.

Andrebbe rilevato, infine, che, trattandosi di rendita vitalizia pubblica, corrisposta mensilmente agli interessati, l’irragionevole perdurante sperequazione «può finire, in concreto, per minare non soltanto l’effettività del canone di uguaglianza, ma anche il principio stesso di solidarietà sociale ed economica su cui si fonda la Repubblica (art. 2 Cost.)».

6. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito l’INPDAP che, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle esposte con riferimento alla precedente ordinanza di rimessione (r.o. n. 193 del 2009), ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata.

7. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, a sua volta è intervenuto concludendo per la non fondatezza della questione, con argomenti analoghi a quelli esposti nel precedente giudizio.

In prossimità dell’udienza di discussione la difesa dello Stato ha depositato memorie in entrambi i giudizi.



Considerato in diritto

1. — Le sezioni giurisdizionali per la Regione Toscana e per la Regione Piemonte della Corte dei conti, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe dubitano della legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993, in riferimento agli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione.

Le dette sezioni giurisdizionali sono state chiamate a giudicare su ricorsi proposti da diverse persone, ciascuna intestataria a vario titolo di due pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994. I ricorrenti chiedono che sia loro corrisposta su entrambe le pensioni in godimento l’indennità integrativa speciale in misura intera. Le amministrazioni resistenti, però, sostengono che le domande non possono essere accolte, stante il divieto di cumulo di plurime indennità integrative su più pensioni, tuttora parzialmente previsto dal citato art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, già oggetto della sentenza di questa Corte n. 494 del 1993, che dichiarò l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 99, secondo comma, «nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Le rimettenti richiamano i precedenti della questione, gli orientamenti espressi sul tema de quo dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei conti, le trasformazioni normative intervenute nel corso degli anni e rilevano che, pur dopo la pronunzia “ablatoria” di questa Corte, adottata con la sentenza n. 516 del 2000 (in ordine ad una norma della Regione siciliana avente contenuto analogo a quello della norma qui censurata), la giurisprudenza delle sezioni riunite e delle sezioni centrali d’appello (esclusa la sezione d’appello per la Sicilia) della stessa Corte dei conti è ormai ferma nel senso di ritenere tuttora vigente il (parziale) divieto di cumulo della indennità integrativa speciale su più pensioni, in guisa da integrare un vero e proprio “diritto vivente”.

In relazione a tale principio, tuttavia, restano intatte le censure di illegittimità costituzionale a suo tempo sollevate, con le ordinanze della sezione Abruzzo, della sezione Toscana e della sezione terza d’appello della Corte dei conti, tutte emesse nel 2006, sulle quali non vi è stata pronunzia di questa Corte perché essa, a seguito della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007 –), e segnatamente dell’art. 1, commi 774 e 776, della medesima, dispose la restituzione degli atti ai giudici rimettenti con ordinanza n. 119 del 2008, avuto riguardo alle intervenute modifiche del quadro normativo, costituenti jus superveniens.

Pertanto le sezioni giurisdizionali in epigrafe, nel riportarsi alle citate ordinanze di rimessione, «i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati», rinnovano (nei termini che saranno in prosieguo precisati) le censure mosse all’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

2. — I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la medesima questione, devono essere riuniti e decisi con unica pronunzia.

3. — Con riferimento alla questione proposta dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) ha eccepito che essa sarebbe inammissibile, in quanto le sezioni riunite della Corte dei conti sono state investite della questione di massima relativa alla corretta interpretazione dell’art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 proprio a seguito di ordinanza di rimessione pronunciata dalla detta Sezione giurisdizionale nel giudizio a quo.

Le sezioni riunite, con sentenza n. 1/QM/2009, hanno statuito che «In ragione dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, vigente nel testo modificato dalla Corte costituzionale tuttora non sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita questione, prima dell’1. 1. 1995, il diritto al cumulo della i.i.s. in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS».

L’Istituto prosegue rilevando che le stesse sezioni riunite si sono soffermate anche sull’efficacia del cosiddetto jus superveniens, di cui all’art. 1, commi 774 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, affermando che tali disposizioni non hanno «modificato l’assetto normativo valevole per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, quale modellatosi con le varie sentenze della Corte costituzionale relative al divieto di cumulo».

Pertanto, l’INPDAP conclude sostenendo che, poiché la suddetta sentenza ha efficacia vincolante nel giudizio a quo, la sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti avrebbe dovuto applicare i princìpi sopra enunciati, senza poter sollevare la questione di legittimità costituzionale.

3. 1. — L’eccezione non è fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, in relazione al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, ha affermato che la norma dichiarata applicabile nella interpretazione dalla medesima Corte fornita può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale da parte del giudice del rinvio, perché quest’ultimo deve fare applicazione della norma nel significato attribuitole, onde non si è al cospetto di rapporti “esauriti”(ex plurimis: sentenze n. 305 del 2008, n. 349 e 78 del 2007, n. 58 del 1995 e n. 138 del 1993).

Per quanto qui interessa, la situazione non è dissimile con riguardo alle sentenze pronunciate dalle sezioni riunite della Corte dei conti in questioni di massima concernenti un giudizio pendente davanti ad una sezione giurisdizionale territoriale, che ha rimesso la questione stessa all’esame delle dette sezioni riunite. Anche la sezione territoriale, infatti, deve fare applicazione della norma nel significato che le è stato attribuito con la pronuncia sulla questione di massima (sentenza n. 375 del 1996); e, del resto, l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale), stabilisce che la relativa questione è rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, senza distinguere tra i gradi o le fasi di questo (sentenza n. 138 del 1977).

4. — Entrambe le ordinanze di rimessione rinviano per relationem alle precedenti ordinanze del 2006, dichiarando di far proprie le motivazioni in esse contenute.

Questa Corte, però, con giurisprudenza costante, ha dichiarato inammissibili le questioni così sollevate, dovendo il giudice a quo esporre compiutamente ed in forma autosufficiente le ragioni del proprio convincimento circa l’illegittimità costituzionale della norma censurata (ex plurimis: sentenze n. 64 del 2009, n. 72 del 2008, n. 103 del 2007; ordinanze n. 75 del 2007 e n. 33 del 2006). Ne deriva che i detti rinvii non possono trovare ingresso in questa sede, sicché il thema decidendum resta circoscritto alle censure esposte nelle ordinanze di rimessione indicate in epigrafe.

5. — Nel merito, si deve premettere che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «con decorrenza dal 1°gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante».

Pertanto, a far tempo dalla data suddetta, il pagamento dell’indennità di contingenza è stato conglobato nel trattamento pensionistico, mentre il detto art. 15, comma 3, e le disposizioni successive di cui alla sentenza delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 1 del 26 febbraio 2009, non hanno modificato – secondo l’orientamento della giurisprudenza menzionata nell’ordinanza di rimessione – il carattere accessorio delle indennità integrative speciali sulle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1° gennaio 1995, con la conseguenza che, per i titolari di più pensioni tutte anteriori a tale data, permangono i limiti relativi al cumulo delle indennità stesse posti dall’art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel testo risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993.

Detta norma dispone che «Al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale compete a un solo titolo». La sentenza da ultimo citata ne dichiarò l’illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

La pronuncia prese le mosse dall’articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale disponeva, nel comma 1, che «L’indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti» (cosiddetto minimo INPS); pose l’accento, poi, sulla sentenza n. 172 del 1991, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del detto art. 17 « nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti»; menzionò, inoltre, la sentenza n. 307 del 1993, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), «nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti»; e, ritenendo che le rationes decidendi poste a fondamento delle sentenze da ultimo richiamate ricorressero anche con riguardo al disposto dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pervenne alla declaratoria d’illegittimità costituzionale di tale norma, nei sensi sopra indicati.

Come si vede, tratto comune delle sentenze ora citate è il principio che nei confronti dei titolari di due pensioni il cumulo delle indennità integrative speciali resta vietato, sia pure con il correttivo nelle sentenze medesime stabilito, ossia con il riconoscimento del diritto alla riscossione della detta indennità anche sul secondo trattamento, ma limitatamente alla misura necessaria per l’integrazione all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il detto principio, che trova un ancoraggio normativo nell’art. 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978, non si può ritenere espunto dall’ordinamento a seguito delle sentenze di questa Corte n. 204 del 1992 e n. 172 del 1991 (del resto, entrambe precedenti alla sentenza n. 494 del 1993). Non certo per effetto della prima, che anzi, nel dichiarare la (parziale) illegittimità della citata norma, fece leva proprio sulla necessità di far salvo il trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; e nemmeno per effetto della seconda che, senza far riferimento al menzionato trattamento minimo, pervenne alla declaratoria d’illegittimità costituzionale delle due norme censurate (tra cui l’art. 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978), «nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa speciale», così mostrando di condividere la tesi che un limite oltre il quale il divieto di cumulo diventava operante rientrava nella sfera della legittimità costituzionale.

Lo stesso principio, peraltro, si trova ribadito anche nella sentenza n. 376 del 1994. Essa affermò che la regola per cui al titolare di più pensioni l’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo «è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l’importo di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica al di sotto del trattamento minimo INPS». Ed aggiunse, con riferimento all’ipotesi del pensionato che presti attività lavorativa retribuita, «che la sospensione o il congelamento dell’indennità integrativa speciale relativa alla pensione non è legittima ove sia operante qualunque sia l’ammontare della retribuzione percepita, spettando peraltro alla discrezionalità del legislatore – che non risulta essere stata in concreto esercitata – stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale decurtazione» (punto 2 del Considerato in diritto, penultimo paragrafo).

Infine, questa Corte, chiamata a giudicare su una norma della Regione Siciliana di contenuto simile a quello dell’art. 99, secondo comma, con sentenza n. 516 del 2000 ne dichiarò l’illegittimità costituzionale «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

E’ agevole constatare che, se la sentenza non fa riferimento al trattamento minimo INPS, è vero del pari che nella declaratoria d’illegittimità costituzionale si fa espressa menzione della misura del trattamento complessivo oltre il quale il divieto di cumulo diventa operante. C’è di più: nella motivazione (punto 5 del Considerato in diritto) si chiarisce che «l’illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlata a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita; ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso».

In definitiva, come risulta dall’excursus fin qui compiuto, una lettura complessiva e coordinata della giurisprudenza di questa Corte fino ad oggi formatasi porta a concludere che il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali su plurimi trattamenti pensionistici è stato considerato conforme al quadro costituzionale, con il correttivo individuato dalla giurisprudenza.

5. — Bisogna ora procedere all’esame delle questioni proposte dalle ordinanze di rimessione, nei limiti indicati nel precedente paragrafo 4.

5.1. — L’ordinanza della sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, oltre ad un rinvio per relationem al provvedimento n. 58 del 2006 adottato nel 2006 (rinvio che, per quanto sopra detto, non può trovare ingresso in questa sede), afferma che, «poiché il legislatore ha trasformato quella che era una retribuzione (differita) accessoria in retribuzione primaria», così ponendo in evidenza il chiaro intento di non riproporre il precedente divieto, pur temperato dalla tutela del minimo pensionistico, era stata chiesta una pronuncia d’illegittimità costituzionale della norma censurata «sotto la nuova ottica (rispetto all’assetto normativo che ha conosciuto il giudice costituzionale del 1993), in quanto diversamente opinando, si verserebbe nella macroscopica diversità di trattamento tra i percettori di plurimi trattamenti pensionistici ante legge n. 724 del 1994 (che godrebbero del mantenimento di più indennità integrative speciali, ma ancorate inevitabilmente al cosiddetto minimo INPS) e i percettori di plurime pensioni post legge n. 724 del 1994 (i quali a parità di condizioni e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennità integrative speciali senz’altro integrali)».

La questione non è fondata.

Premesso che si verte in tema di rapporti di durata, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato, applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, perché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ex plurimis: sentenze n. 94 del 2009, punto 7.2 del Considerato in diritto; n. 341 del 2007; n. 342 del 2006; ordinanze n. 61 del 2010 e n. 170 del 2009). Inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la disciplina giuridica degli istituti e, nella specie, la diversa disciplina dell’indennità integrativa speciale tra pensioni precedenti e successive al 1° gennaio 1995 non può definirsi irragionevole, in quanto si colloca nella prospettiva di pervenire all’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili, previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994).

I parametri riferiti agli artt. 36 e 38 Cost., ancorché evocati nell’ordinanza di rimessione che ha dato luogo al presente giudizio di legittimità costituzionale, sono privi di motivazione. Pertanto, con riferimento ad essi la questione è inammissibile (ex plurimis: ordinanze nn. 181 e 35 del 2009; nn. 206 e 32 del 2008).

5.2. — Passando all’ordinanza della sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, si deve premettere che non spetta alla Corte costituzionale, bensì al giudice delle controversie in materia pensionistica, interpretare la normativa applicabile, anche nei suoi profili diacronici, provvedendo altresì a comporre, con gli strumenti predisposti dall’ordinamento, i contrasti giurisprudenziali e le situazioni d’incertezza che ne derivano. Il che, peraltro, è avvenuto, come si desume dalla stessa ordinanza di rimessione (in particolare, pag. 23), a seguito della sentenza delle sezioni riunite della Corte dei conti, n. 1/QM del 26 febbraio 2009 (che ha dato continuità, nella sostanza, a precedenti decisioni adottate nel 2003 e nel 2006), cui hanno prestato adesione tre sezioni centrali d’appello della stessa Corte dei conti.

Questa Corte, dunque, deve procedere allo scrutinio di legittimità costituzionale della norma censurata, per come interpretata dal “diritto vivente” al riguardo formatosi, sulla base dei parametri evocati ed illustrati dalla Sezione rimettente, ferma restando l’inammissibilità del rinvio per relationem ad altre precedenti ordinanze.

Orbene, la detta sezione così riassume, “in estrema sintesi”, le censure mosse.

Andrebbero poste in rilievo le molteplici incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità della indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi (cumulo pensione-retribuzione), «con cessazione del favorevole regime di cumulo all’atto del successivo pensionamento (divieto di cumulo pensione-pensione), ma solo per i pensionati ante 1995 (e per le relative pensioni di reversibilità, se maturate entro il 17 agosto 1995), così introducendo, tra l’altro, una forte ed irragionevole cesura sul piano temporale senza la contestuale previsione di alcun meccanismo di graduale adeguamento dal “vecchio” al “nuovo” sistema di computo della i.i.s., con particolare riguardo alla salvaguardia delle posizioni pregresse. Irragionevolmente distonico appare, poi, il “conglobamento” della i.i.s. nelle pensioni di reversibilità comunque sorte dopo il 17 agosto 1995 dal momento che quella stessa i.i.s., in capo al dante causa, è tuttora considerata voce “accessoria” di contingenza».

Inoltre, andrebbe rimarcata l’irragionevole disparità di trattamento venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia (tuttora interessati dalla pronuncia ablatoria n. 516 del 2000) e il resto dei pensionati pubblici, interessati, invece, dalla sentenza “manipolativa” n. 434 (recte: 494) del 1993. Del resto, se nel 2000 il criterio del “minimo INPS” è stato ritenuto non più idoneo a rendere conforme a Costituzione la citata norma della Regione Sicilia, non sarebbe equo, ragionevole e coerente che quello stesso criterio, ormai abbandonato dalla Corte costituzionale, sia parzialmente tenuto fermo dalla giurisprudenza contabile, tanto più che si tratta di un correttivo soltanto nominale, giacché quasi tutte le pensioni dei dipendenti pubblici sono, in concreto, superiori al detto “minimo”.

Verrebbe così a configurarsi «in aggiunta ai profili di incostituzionalità già delineati nelle richiamate ordinanze, una macroscopica violazione dei princìpi fondamentali di uguaglianza e ragionevolezza, sottesi all’art. 3 della Costituzione, non essendo di agevole percezione la ragione (salvo dar rilievo, per l’appunto, al diverso contesto “storico” dell’ordinamento pensionistico pubblico entro cui sono state pronunciate le rispettive declaratorie di illegittimità costituzionale) per cui le due originarie (e sostanzialmente equivalenti) norme (statale e regionale), entrambe recanti il divieto totale di cumulo della i.i.s., siano poi venute paradossalmente a dipanarsi, per l’effetto di pronunce della Corte costituzionale (e non di scelte legislative espressive di discrezionalità nella materia) in due regole giuridiche incommensurabilmente diverse (cumulo pieno per il solo personale della Regione Sicilia; cumulo parziale ma, in concreto, inoperante per gli altri»).

Infine, la rimettente rileva che, «trattandosi di una rendita vitalizia pubblica, corrisposta mensilmente agli interessati per importi tutt’altro che irrilevanti, l’irragionevole perdurante sperequazione può finire, in concreto, per minare non soltanto l’effettività del canone di uguaglianza, ma anche il principio stesso di solidarietà sociale ed economica su cui si fonda la Repubblica (art. 2 Cost.)».

Le suddette censure, mosse con riferimento all’art. 3 Cost. sotto i profili della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza, non sono fondate.

Quanto alle presunte incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità dell’indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, con cessazione di tale regime all’atto del successivo pensionamento, si deve osservare che la posizione del personale in quiescenza, che sia titolare di due pensioni, non è omogenea a quella del personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga anche attività lavorativa retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura (sentenza n. 566 del 1989, che non a caso escluse violazioni dell’art. 3 Cost. per i profili in quella sede dedotti: punto 3 del Considerato in diritto). La diversa condizione del pensionato che svolga anche attività lavorativa rispetto a quella del titolare di più pensioni o assegni rende non irragionevole un trattamento giuridico differenziato.

In ordine alla disparità di trattamento per i pensionati anteriori al 1995, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza.

La disparità di trattamento venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia ed il resto dei pensionati pubblici non deriva da vizi di legittimità della norma censurata (nel testo risultante a seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 494 del 1993), bensì dai contrasti ermeneutici emersi nella giurisprudenza, attualmente peraltro superati, come sopra si è notato.

Né può condividersi l’assunto secondo il quale già nel 2000 il criterio del “minimo INPS” sarebbe stato ritenuto «non più idoneo a riportare a legittimità costituzionale la citata norma della Regione Sicilia» (corrispondente alla disposizione in questa sede censurata), e quindi sarebbe stato «abbandonato dalla Corte costituzionale». Se con tale assunto si vuol fare riferimento alla sentenza di questa Corte n. 516 del 2000, si deve ribadire che essa non fa alcun cenno al “minimo INPS” e chiarisce, in motivazione, che il divieto di cumulo delle indennità integrative di per sé non è costituzionalmente illegittimo, così ricollegandosi all’orientamento sopra richiamato. Orbene, fermo il punto che alla Corte costituzionale non è consentito fornire l’interpretazione autentica delle proprie precedenti decisioni (ordinanza n. 438 del 1998), né dirimere contrasti sulla interpretazione della legge ordinaria (ordinanza n. 89 del 2005), va osservato che, nel contesto di quell’orientamento, l’affermazione relativa al presunto abbandono del suddetto criterio si rivela priva di adeguata motivazione.

Infine, il rilievo secondo cui il criterio del “minimo INPS” sarebbe soltanto nominale si risolve in una valutazione di fatto che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale.

6. — Da ultimo, la sezione rimettente assume che, considerata la natura dell’indennità integrativa, «l’irragionevole perdurante sperequazione può finire, in concreto, per minare non soltanto l’effettività del canone di uguaglianza, ma anche il principio stesso di solidarietà sociale ed economica su cui si fonda la Repubblica (art. 2 Cost.)». Questo parametro, però, è evocato in forma non soltanto ipotetica, ma anche generica e meramente assertiva. Ne segue che la questione, sollevata con riferimento ad esso, è inammissibile.

Analoga declaratoria d’inammissibilità deve emettersi con riguardo ai parametri individuati negli artt. 36 e 38 Cost., del pari evocati senza adeguata motivazione (ex plurimis: ordinanze n. 181 e n. 35 del 2009, n. 32 del 2008).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 99, secondo comma, del d. P. R. n. 1092 del 1973, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA