Sentenza 319/2011

Sentenza 319/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI

Udienza Pubblica del 08/11/2011 Decisione del 21/11/2011
Deposito del 23/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Decreto direttoriale del Ministero della difesa del 08/09/2010, n. 13/2/5/2010.
Massime:
Atti decisi: confl. enti 2/2011


SENTENZA N. 319

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, con cui sono stati individuati, nell’elenco allegato al decreto stesso, al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili in uso all’Amministrazione della difesa, da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall’art. 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, giudizio promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 22 marzo 2011 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l’avvocato Marina Valli per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 9 marzo 2011 e depositato il successivo 22 marzo, la Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e del principio di leale collaborazione.

1.1. — In punto di fatto, la ricorrente sottolinea che con il decreto impugnato – del quale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il solo elenco allegato – sono stati individuati, al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili in uso all’Amministrazione della difesa, da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall’art. 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ora sostituito dall’art. 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Nel richiamato elenco sono indicati numerosi beni ubicati in Sicilia, fra i quali il Faro Capo Mulini di Acireale e l’ex carcere militare di Palermo, che, in quanto beni d’interesse storico-artistico, erano stati già inseriti nell’elenco dei beni da trasferire alla Regione siciliana, approvato dalla Commissione paritetica nella seduta del 30 settembre 2010 e poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo la difesa regionale, quest’ultima circostanza sarebbe indicativa del «convincimento anche dei rappresentanti di parte statale della spettanza alla Regione dei suddetti beni», per i quali è venuto meno l’uso a fini militari.

La ricorrente precisa altresì che, in esito alle riunioni della Commissione paritetica, sono stati emanati due decreti legislativi concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato: il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato) e il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento, alla Regione, del Castello della Colombaia di Trapani).

La Regione siciliana afferma di essersi subito attivata al fine di prevenire una lesione delle proprie prerogative statutarie, «non appena venuta a conoscenza della richiesta del Ministero della difesa di espungere alcuni immobili dagli elenchi allegati allo schema di norme di attuazione predisposto dalla Commissione paritetica». In particolare, con lettera del 10 dicembre 2010, prot. 6056/Gab, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, la ricorrente avrebbe richiesto il mantenimento, negli elenchi in esame, degli immobili per i quali era stata sollevata l’eccezione di diverso utilizzo, ai sensi del d.l. n. 112 del 2008, rappresentando che, a norma dell’art. 32 dello statuto speciale, tutti i beni del demanio dello Stato esistenti nella Regione sono a questa assegnati, con la sola esclusione di quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

A conferma della volontà di agire in questa sede solo per tutelare le proprie attribuzioni statutarie, la Regione sottolinea di non aver fatto questione per altri cespiti, in relazione ai quali il Ministero della difesa ha chiesto di non procedere al trasferimento perché tuttora necessari ai fini istituzionali del medesimo.

Alla richiesta sopra indicata avrebbe fatto seguito, sempre in base a quanto riferito dalla ricorrente, la convocazione presso il Gabinetto del Ministro della difesa di una riunione per il 13 gennaio 2011, in ordine alle «richieste di cessione di beni del patrimonio militare».

Nelle more della riunione, la Regione siciliana ha appreso della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2011, dell’elenco allegato al decreto direttoriale oggetto delle odierne censure, e, con una nota del 12 gennaio 2011, ha eccepito l’illegittimità del detto decreto e di quello del 5 marzo 2010, n. 1/2/5/2010, richiedendone la modifica con l’estrapolazione degli immobili militari siti in Sicilia.

A seguito della riunione del 13 gennaio 2011, permanendo le parti nel reciproco convincimento, la Regione ha rinnovato la richiesta di copia del decreto direttoriale impugnato, già precedentemente formulata, ed ha deliberato la proposizione del presente conflitto di attribuzione.

1.2. — In punto di diritto, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’art. 32 dello statuto della Regione siciliana, i beni del demanio statale – una volta venuta meno la condizione impeditiva dell’utilizzo per i fini istituzionali della difesa nazionale o per servizi di carattere nazionale – entrano «in ogni tempo a far parte del demanio della Regione». Ciò sarebbe stato confermato dalla Corte costituzionale in pronunce relative a norme di altri statuti speciali. Né potrebbe giungersi ad una diversa conclusione sulla base dell’art. 33 dello statuto siciliano, il quale assegna al patrimonio della Regione i beni non demaniali dello Stato «oggi esistenti nel territorio della Regione». Secondo la ricorrente, anche se si ammettesse che i beni non più destinati all’utilizzo militare non possono transitare nel demanio regionale perché privi del carattere della demanialità, occorrerebbe concludere per il loro trasferimento al patrimonio della Regione, in quanto già esistenti nel territorio della stessa alla data di entrata in vigore dello statuto speciale. Di conseguenza, pure in questo caso, il decreto impugnato risulterebbe gravemente lesivo di attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

In generale, la difesa regionale ritiene che sia «assolutamente pretestuoso far derivare l’inoperatività di articoli dello statuto, fonte di rango costituzionale, da una norma sotto ordinata, qual è quella del d.l. n. 112 del 2008».

Quanto al tono costituzionale del conflitto, la ricorrente sottolinea come alcuni beni che lo Stato pretende illegittimamente di dismettere ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, siano di interesse storico-artistico, con la conseguenza che la loro mancata assegnazione alla Regione comporterebbe una grave lesione della speciale autonomia di quest’ultima in materia di beni culturali.

La ricorrente illustra, poi, i «benefici» per la collettività, derivanti dall’assegnazione alla Regione dei beni in oggetto, soprattutto in termini di riqualificazione urbana e di occupazione.

In ulteriore subordine, la difesa regionale ritiene che il decreto impugnato e il relativo elenco violino il principio di leale collaborazione, in quanto adottati senza il coinvolgimento della Regione, la quale, peraltro, non sarebbe stata messa in condizione di conoscere il testo dell’atto censurato.

In definitiva, la Regione siciliana chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero della difesa «individuare immobili di pertinenza della Regione siciliana al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per le successive procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione» previste dall’art. 14-bis, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Di conseguenza, la ricorrente sollecita l’annullamento del decreto direttoriale del Ministero della difesa n. 13/2/5/2010 dell’8 settembre 2010, nella parte in cui riporta, nell’elenco ad esso allegato, beni siti in Sicilia.

2. — Con atto depositato il 18 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio chiedendo che le censure proposte con il ricorso siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

2.1. — In punto di fatto, la difesa statale osserva come la Commissione paritetica abbia espresso un mero orientamento favorevole sullo schema di norma approvativa di un elenco di beni predisposto dagli uffici regionali, sottolineando altresì la necessità di trasmettere il detto schema al Dipartimento per gli affari regionali per il conseguente iter istruttorio presso le amministrazioni statali interessate.

2.2. — In via pregiudiziale, il resistente ritiene che il ricorso sia inammissibile, in quanto l’oggetto dello stesso non sarebbe una vindicatio potestatis, ma una vindicatio rerum, come tale estranea al giudizio della Corte costituzionale. In particolare, la difesa statale rileva come l’oggetto del conflitto sia la spettanza di beni immobili, piuttosto che attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione siciliana; peraltro, nel caso di specie non potrebbe rinvenirsi un nesso di strumentalità tra beni e attribuzioni, poiché la pretesa della ricorrente sarebbe diretta esclusivamente al riconoscimento dell’appartenenza alla Regione dei medesimi beni.

2.3. — Nel merito, il ricorso sarebbe comunque privo di fondamento, in quanto l’art. 32 dello statuto della Regione siciliana, a differenza degli altri statuti speciali, assume, come criterio di individuazione dei beni oggetto di trasferimento, le situazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore dello statuto e non anche quelle verificatesi successivamente. Ne deriva che oggetto dell’obbligo di devoluzione ex art. 32 sono soltanto i beni che non riguardano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, e che a quella data (entrata in vigore dello statuto) facevano parte del demanio dello Stato, con conseguente irrilevanza delle sopravvenute cessate destinazioni. Sono richiamate al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 383 del 1991, n. 13 del 1960 e n. 31 del 1959, ed il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2005, n. 1199.

Quanto alla norma di cui all’art. 14-bis, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, oggi sostituita dall’art. 307 del d.lgs. n. 66 del 2010, la difesa statale ritiene che essa riconosca al Ministero della difesa la facoltà di procedere alla riallocazione delle funzioni istituzionali, valorizzando immobili sottoutilizzati per ottenere beni o capitali da destinare alla riorganizzazione sul territorio delle funzioni stesse. In altri termini, tale norma avrebbe assegnato anche ai beni immobili non più oggetto di diretta utilizzazione da parte delle Forze Armate, «una specifica funzione di ottimizzazione dello strumento militare», cosicché siffatti immobili dovrebbero essere considerati «a tutti gli effetti ancora strumentali alle esigenze istituzionali della Difesa».

Il resistente contesta anche la ricostruzione operata dalla Regione, in via subordinata, secondo cui i beni in questione – ove non riconducibili alla previsione dell’art. 32 dello statuto, perché non più demaniali, ma patrimoniali disponibili in seguito all’inclusione nell’elenco censurato – avrebbero dovuto ugualmente essere trasferiti alla Regione in quanto già esistenti nel suo territorio alla data di entrata in vigore dello statuto (ex art. 33 dello statuto).

Al riguardo, la difesa statale eccepisce che l’art. 33 dello statuto, in maniera ancora più esplicita dell’art. 32, assegna alla Regione non tutti i beni patrimoniali «esistenti nel territorio», ma solo quelli disponibili alla data di entrata in vigore dello statuto, con conseguente irrilevanza di ogni mutamento successivamente prodottosi riguardo alla disponibilità di quei beni.

In riferimento, poi, all’asserita violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, tale principio avrebbe trovato piena attuazione attraverso i decreti legislativi n. 265 e n. 266 del 2010, i quali hanno consentito l’acquisizione da parte della Regione di beni dello Stato ulteriori rispetto a quelli il cui trasferimento era imposto dallo statuto. D’altronde, la violazione del principio in parola non potrebbe essere dedotta dal procedimento di approvazione del decreto, che si è svolto nel rispetto di tutte le previsioni di legge. Infatti: i beni sono stati individuati in stretto coordinamento con la componente tecnico-operativa del Ministero della difesa; l’elenco redatto è stato inviato all’Agenzia del demanio per acquisirne l’avviso; quest’ultima, con una nota del 7 giugno 2010, ha chiesto all’Amministrazione della difesa di valutare la possibilità di espungere alcuni immobili ai fini dell’utilizzo per altre finalità governative; infine, l’espunzione è stata effettuata conformemente alle richieste dell’Agenzia.

3. — In prossimità dell’udienza, la Regione siciliana ha depositato una «memoria con atto di proposizione, in via incidentale, di questione di legittimità costituzionale».

3.1. — In ordine all’eccezione di inammissibilità prospettata dal resistente, la difesa regionale precisa che le censure formulate nel ricorso non attengono alla titolarità di beni e non si risolvono, dunque, in una rivendicazione di essi, «ma concernono il corretto esercizio di attribuzioni amministrative dello Stato, a tutela delle attribuzioni regionali in materia di demanio e patrimonio».

3.2. — Nel merito, la Regione insiste nelle conclusioni già precisate nel ricorso e «propone, con il presente atto, questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 14-bis, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008», nella parte in cui «non prevede alcuna forma di intesa con la Regione nella predisposizione del relativo procedimento di attuazione». In particolare, sarebbero violati gli artt. 32 e 33 dello statuto speciale ed il principio di leale collaborazione.

Secondo la ricorrente, detta questione sarebbe rilevante nel conflitto di attribuzione, in quanto quest’ultimo non potrebbe essere definito senza il previo accertamento della legittimità degli elenchi impugnati, a sua volta condizionato dalla verifica di compatibilità costituzionale delle disposizioni legislative su cui il decreto si fonda.

In subordine, qualora la Corte costituzionale dovesse ritenere di non poter accogliere la presente eccezione, la Regione siciliana chiede che «sia la medesima Corte a sollevare d’ufficio, dinanzi a se stessa, questione incidentale di legittimità costituzionale della suindicata disposizione legislativa».

La difesa regionale chiede, altresì, che la Corte costituzionale, prima di sospendere il giudizio per la trattazione della questione di legittimità costituzionale, disponga la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, in quanto invasivo delle attribuzioni regionali.



Considerato in diritto

1. — La Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e del principio di leale collaborazione.

2. — Il ricorso è inammissibile.

2.1. — La Regione ricorrente si duole del mancato trasferimento al suo demanio – o, in subordine, al suo patrimonio – di due immobili indicati nel decreto direttoriale sopra citato: il Faro Capo Mulini di Acireale e l’ex carcere militare di Palermo. In ulteriore subordine, la ricorrente lamenta di non essere stata coinvolta nel procedimento volto alla dismissione dei suddetti immobili.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che siano estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni le controversie circa la titolarità di un bene, «che non coinvolgano, neppure mediatamente, l’accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale» (in questi termini, sentenze n. 443 del 2008 e n. 213 del 2001). L’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delimita chiaramente l’oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni nella richiesta di un «regolamento di competenza», sicché «la controversia relativa alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto» (sentenza n. 213 del 2001).

Nel caso di specie, il fatto che la ricorrente evochi, come parametri asseritamente violati, gli artt. 32 e 33 dello statuto speciale siciliano non implica l’ammissibilità dell’odierno conflitto, poiché l’oggetto di quest’ultimo non è la lesione di una sfera di competenza della Regione, ma la spettanza dei suddetti beni; né è possibile rinvenire un nesso di strumentalità tra beni e attribuzioni costituzionali, in quanto la pretesa della ricorrente è esclusivamente diretta al riconoscimento dell’appartenenza alla Regione dei beni in questione.

In definitiva, il conflitto in esame non concerne la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti interessati e si risolve in una controversia sull’interpretazione delle disposizioni dirette a stabilire a quale, tra gli enti medesimi, spetti la proprietà di determinati beni, nonché quale sia il titolo giuridico di appartenenza dei beni stessi. Il ricorso finalizzato a reclamare la titolarità di alcuni beni non costituisce, pertanto, una vindicatio potestatis, bensì una vindicatio rerum, estranea alla competenza del giudice costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 102 del 2010, n. 443 del 2008, n. 302 del 2005).

3. — L’inammissibilità del ricorso impedisce di prendere in esame la questione incidentale di legittimità costituzionale formulata – nella memoria depositata in prossimità dell’udienza – dalla Regione siciliana, avente ad oggetto l’art. 14-bis del d.l. n. 112 del 2008.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 318/2011

Ordinanza 318/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore GALLO

Camera di Consiglio del 09/11/2011 Decisione del 21/11/2011
Deposito del 23/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Secondo periodo del n. 2 del c. 1° dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, come modificato dal n. 1 della lett. a) del c. 402° e dal c. 572° dell'art. 1 della legge 30/12/2004, n. 311.
Massime:
Atti decisi: ord. 156 e 157/2011


ORDINANZA N. 318

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 402 e dal comma 572 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), promossi con due ordinanze, entrambe del 14 dicembre 2010, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara nei giudizi vertenti tra un contribuente e la Direzione provinciale di Pescara dell’Agenzia delle entrate, iscritte al n. 156 ed al n. 157 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.



Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto, entrambe del 14 dicembre 2010, la Commissione tributaria provinciale di Pescara – nel corso di due giudizi nei quali un professionista aveva impugnato gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP degli anni, rispettivamente, 2003 e 2004, emessi dall’Agenzia delle entrate in conseguenza della mancata presentazione delle correlative dichiarazioni – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 402 «e dal comma 572» dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2005, nella parte in cui stabilisce che «sono […] posti come ricavi o compensi a base delle […] rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei […] rapporti od operazioni» di natura finanziaria;

che, secondo il rimettente: a) la disposizione denunciata, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2004, pone la presunzione che i «prelevamenti» (e non anche gli «importi riscossi»), se non giustificati e non contabilizzati e se effettuati da un imprenditore, sono considerati «ricavi» d’impresa, con conseguente inapplicabilità della presunzione ai prelevamenti effettuati da un esercente un’arte o professione; b) la stessa disposizione, nel testo in vigore il 1° gennaio 2005 ed applicabile ratione temporis nei giudizi principali, amplia la portata di tale presunzione stabilendo che non solo i «prelevamenti», ma anche gli «importi riscossi» (se non giustificati e non contabilizzati) costituiscono «ricavi o compensi», con la conseguenza che la presunzione opera anche nel caso in cui i prelevamenti siano effettuati dagli esercenti un’arte o professione; c) quest’ultimo testo dell’articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 è applicabile anche ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e, quindi, riguarda anche le attività di arti o professioni ed i correlativi «compensi» professionali che si presumono percepiti in tali periodi;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo, la censurata normativa – per effetto del rilevato ampliamento della portata della presunzione, applicabile agli esercenti arti e professioni anche con riguardo agli anni d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2005 – víola: a) l’art. 3 Cost., perché: a.1.) assimila irragionevolmente, per il passato, due figure (l’imprenditore e l’esercente un’arte o professione) che seguivano, di norma, diverse regole di gestione dell’attività: l’imprenditore, infatti, aveva cura che la contabilità dei movimenti finanziari dell’impresa rimanesse separata da quella relativa agli altri affari; l’esercente un’arte o professione, invece, utilizzava in modo promiscuo i conti correnti bancari, impiegandoli per finalità sia professionali che familiari ed effettuando, perciò, una molteplicità di operazioni anche di piccolo importo, delle quali di solito non conservava traccia e memoria; a.2.) trascura il fatto che l’assunto secondo cui una spesa “occulta” è finalizzata ad un ricavo “occulto” costituisce una presunzione «generalmente sostenibile», per i suddetti anni d’imposta, se riferita non ad un esercente un’arte o professione, ma ad un imprenditore; b) l’art. 24 Cost., perché la difesa dei contribuenti che esercitano arti o professioni può essere resa troppo difficile dalla necessità di dover ricostruire a posteriori, con riferimento ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2005, «operazioni professionali per le quali non veniva richiesta – neanche da princípi aziendalistici o civilistici – una contabilità separata» e per le quali, quindi, non è ragionevole pretendere, ora per allora, l’adempimento dell’onere di precostituire una prova contraria «puntuale e documentale», al fine di consentire in futuro l’indicazione del soggetto beneficiario e superare cosí la presunzione legale di percezione di un compenso professionale;

che il rimettente conclude, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, nel senso che la normativa denunciata si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede che essa «si applichi ai compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004» (1° gennaio 2005);

che per il medesimo giudice, infine, le sollevate questioni sono rilevanti, perché, da un lato, non è possibile fornire della disposizione censurata una interpretazione adeguatrice che possa «spingersi […] fino al punto di disapplicare la presunzione di corrispondenza di ciascun movimento finanziario non formalmente giustificato a un compenso da attività professionale» e, dall’altro, l’applicazione della presunzione porterebbe ad un risultato «sproporzionato, tenuto conto che al di là della indicazione dei beneficiari e delle incertezze sulla natura dei versamenti, gli imponibili accertati appaiono incongrui rispetto alle condizioni di salute del professionista negli anni in questione e alle medie dei redditi dichiarati da professionisti»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, manifestamente infondate;

che l’inammissibilità è eccepita sotto il profilo che le ordinanze di rimessione motiverebbero la rilevanza delle questioni in modo meramente apparente, non chiarendo quale concreto vantaggio il contribuente potrebbe conseguire dalla auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale, posto che per la ricostruzione del suo reddito sarebbero comunque applicabili, per effetto della mancata presentazione delle dichiarazioni degli anni 2003 e 2004, le presunzioni previste dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, piú sfavorevoli per il contribuente (perché non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza) rispetto a quelle previste dalla disposizione denunciata;

che, nel merito, la difesa statale osserva che: a) anche prima della legge n. 311 del 2004 – in base alle modifiche introdotte dall’art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in tema di imposte sui redditi, ed all’art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in tema di IVA – gli accertamenti bancari erano esperibili nei confronti degli esercenti di arti e professioni (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 260 del 2000); b) la legge n. 311 del 2004 si è limitata ad estendere ai professionisti non la possibilità di accertamento del reddito mediante movimentazioni bancarie, «ma – se mai – unicamente la norma concernente il regime probatorio dei prelevamenti», nel senso che a base delle rettifiche sono posti, in qualità di «compensi», i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali il contribuente non indichi il soggetto beneficiario; c) la presunzione prevista dal denunciato art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 era applicabile al reddito di lavoro autonomo anche anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, come piú volte affermato dalla Suprema Corte di cassazione;

che pertanto, a parere della medesima difesa, le sollevate questioni sono manifestamente infondate perché non sussistono le dedotte violazioni degli evocati parametri;

che, in particolare, non è violato l’art. 3 Cost., perché l’inapplicabilità della presunzione ai professionisti (esercenti un’arte o professione) ed ai loro compensi avrebbe comportato una irragionevole discriminazione tra due categorie di contribuenti e perché, comunque, la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare del 19 ottobre 2006 n. 32/E, proprio in considerazione della eventuale promiscuità dei conti degli esercenti arti o professioni, ha previsto che le presunzioni a carico di questi siano applicate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza e, quindi, con valutazioni «non particolarmente rigide e formali»;

che, sempre per l’Avvocatura generale dello Stato, non è violato neppure l’art. 24 Cost., perché l’art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha «natura procedimentale», con la conseguente «sua possibile e legittima retroattività», in quanto si limita ad apportare la «regolamentazione istruttoria e probatoria di una particolare ipotesi di movimento bancario» ed a prevedere «in modo vincolato come vada fornita la prova liberatoria» avverso le «presunzioni bancarie» introdotte, anche a carico dei professionisti, «fin dal 1991».

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Pescara, con due distinte ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, dubita – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – della legittimità del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 402 e dal comma 572 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2005, nella parte in cui stabilisce che «sono […] posti come ricavi o compensi a base delle […] rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei […] rapporti od operazioni» di natura finanziaria;

che il richiamo, nelle ordinanze di rimessione, del «comma 572» dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 (in forza del quale la legge entra in vigore il 1° gennaio 2005) ha il solo fine di precisare che il testo dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 denunciato dal rimettente è quello entrato in vigore il 1° gennaio 2005;

che, ad avviso del giudice a quo, detto art. 32 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto «non prevede che» la presunzione da esso introdotta – secondo cui i prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati integrano «compensi» professionali – «si applichi ai compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004», e cioè solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005;

che il rimettente muove dalla doppia premessa interpretativa che la presunzione secondo cui gli importi riscossi o i prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati integrano «compensi» professionali è stata introdotta dalla disposizione denunciata e che detta presunzione è applicabile anche nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data della sua entrata in vigore;

che, per il giudice a quo, la censurata disposizione, cosí interpretata, víola: a) l’art. 3 Cost., perché, da un lato, assimila irragionevolmente, con riguardo ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2005, alla figura dell’imprenditore, che segue la regola di tenere separata la contabilità dei movimenti finanziari dell’impresa, la ben diversa figura dell’esercente un’arte o professione, che, invece, è solito utilizzare promiscuamente i suoi conti correnti bancari, per finalità professionali e familiari, senza conservare traccia e memoria delle piccole operazioni; dall’altro, pone una equivalenza tra spesa “occulta” e ricavo “occulto”, la quale, se costituisce – con riguardo ai suddetti periodi d’imposta – un’ipotesi «generalmente sostenibile» per un imprenditore, è però irragionevole per un esercente un’arte o professione; b) l’art. 24 Cost., perché rende eccessivamente difficile la difesa del contribuente che eserciti un’arte o professione, costringendolo a ricostruire, per gli indicati periodi d’imposta, «operazioni professionali per le quali non veniva richiesta – neanche da princípi aziendalistici o civilistici – una contabilità separata»;

che i giudizi di legittimità costituzionale hanno il medesimo oggetto e, pertanto, debbono essere congiuntamente trattati e decisi;

che le questioni sono manifestamente inammissibili per insufficiente motivazione della rilevanza;

che, sotto un primo profilo, il rimettente non indica le ragioni per le quali deve fare applicazione della disposizione denunciata;

che, infatti, dopo aver precisato che gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente (esercente la professione di avvocato) sono stati emessi dall’Agenzia delle entrate in conseguenza della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2003 e 2004, il giudice a quo non chiarisce perché ritenga di dover fare applicazione delle presunzioni previste dal censurato secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 invece di quelle che il successivo, non censurato, art. 41, prevede proprio per il caso – a lui prospettato nei giudizi principali – di omessa presentazione della dichiarazione (presunzioni, queste, che sono piú sfavorevoli per il contribuente, perché possono essere anche prive di gravità, precisione e concordanza);

che, sotto un secondo profilo, il rimettente non indica le ragioni poste a fondamento della prima delle sopra indicate premesse interpretative da cui muove, secondo cui la presunzione a carico degli esercenti arti o professioni è stata introdotta dalla disposizione denunciata;

che, al riguardo, il giudice a quo non precisa perché ritiene di dover disattendere, sul punto, il diritto vivente, secondo cui, invece, una identica presunzione era operante già prima del 1° gennaio 2005 ed era applicabile sia agli imprenditori che agli esercenti arti o professioni;

che, in particolare, tale diritto vivente ha sempre ritenuto che, nelle previgenti formulazioni dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il legislatore, nel prevedere che le movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate integrano «ricavi», ha inteso designare con tale termine non solo i redditi d’impresa, ma anche i «compensi» professionali e di lavoratore autonomo (ex plurimis, le sentenze della Suprema Corte di cassazione n. 19692, n. 14041, n. 10577, n. 10576, n. 10574 e n. 802 del 2011; n. 4560 del 2010; n. 23852 e n. 6618 del 2009; n. 11750 e n. 430 del 2008; n. 13819, n. 12290, n. 11221 e n. 2437 del 2007; n. 19330 del 2006);

che, pertanto, il rimettente omette di chiarire perché l’accoglimento delle sollevate questioni impedirebbe di applicare al contribuente, quale esercente la professione di avvocato, una presunzione identica a quella prevista dalla disposizione denunciata e desumibile dalla previgente formulazione dello stesso art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 402 e dal comma 572 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 317/2011

Ordinanza 317/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE

Camera di Consiglio del 19/10/2011 Decisione del 21/11/2011
Deposito del 23/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28/10/2009.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 2/2010


ORDINANZA N. 317

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Documento XVI, n. 1), con la quale si dichiara che i comportamenti ascritti al senatore A.M. (deputato e ministro all’epoca dei fatti) sono da ritenersi di carattere ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, promosso dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, con ricorso notificato il 30 giugno 2010, depositato il 3 settembre 2010 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

Visti l’atto di costituzione di Camera dei deputati, nonché l’atto di intervento del Senato della Repubblica;

udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.



Ritenuto che il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 dicembre 2009, depositata il 7 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Documento XVI, n. 1), con la quale l’organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti ascritti al senatore A.M. (deputato e ministro all’epoca dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il Tribunale ricorrente, sono riferibili all’articolo 96 della Costituzione, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere all’autorità giudiziaria;

che, premette il ricorrente, con sentenza n. 241 del 2009, questa Corte ha statuito il dovere per l’autorità giudiziaria procedente di informare il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), del provvedimento emesso in data 31 marzo-4 aprile 2005 dal Tribunale dei ministri di Firenze, con cui tale collegio, dopo aver escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all’imputato, si limitava a disporre la trasmissione degli stessi all’autorità giudiziaria competente;

che, riferisce il ricorrente, la Camera dei deputati, avendo avuto notizia della pendenza del procedimento penale presso il Tribunale di Livorno, nella seduta del 28 ottobre 2009, ha approvato, con la maggioranza prevista dall’art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989, la proposta della Giunta per le autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al senatore A.M., da ritenere di carattere ministeriale, sono stati posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, ai sensi del citato art. 9, comma 3, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere all’autorità giudiziaria;

che, ad avviso del ricorrente, il potere di negare l’autorizzazione a procedere, insindacabile ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989, è previsto, in base all’art. 96 Cost. e alla citata legge cost., soltanto in ipotesi di reato avente natura ministeriale, cioè commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali, mentre, nel caso in questione, il Tribunale dei ministri di Firenze, con provvedimento del 4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state condivise dal Tribunale di Livorno nell’ordinanza del 4 novembre 2006, ha escluso che il reato contestato avesse natura ministeriale, ritenendo al contrario che si trattasse di reato comune;

che, in siffatta situazione, sostiene il ricorrente, la Camera dei deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno in ordine alla natura non ministeriale del reato ascritto all’imputato, non avrebbe avuto il potere di negare la autorizzazione a procedere;

che, inoltre, osserva il Tribunale di Livorno, dalla citata sentenza n. 241 del 2009 sarebbe desumibile «chiaramente che alla Camera non spetta alcuna valutazione vincolante rispetto all’autorità giudiziaria in ordine alla natura ministeriale del reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data la possibilità, qualora ritenga diversa la propria valutazione rispetto a quella operata dal giudice, di sollevare conflitto di attribuzione» dinanzi a questa Corte;

che, precisa il ricorrente, a fronte del diniego della autorizzazione a procedere da parte della Camera dei deputati, «pur potendosi opinare [...] che tale diniego non sia vincolante per la autorità giudiziaria procedente in considerazione della natura comune del reato contestato al Ministro A.M. e che pertanto, astrattamente, il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi dello Stato rende opportuno che sia lo stesso Tribunale a sollevare conflitto di attribuzioni tra l’autorità giudiziaria e la Camera dei deputati»;

che, pertanto, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, chiede a questa Corte di statuire «se, ai fini dell’esercizio della prerogativa di cui all’articolo 96 Cost., spetti alla Camera di appartenenza o alla autorità giudiziaria la valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato contestato»;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 211 del 7-11 giugno 2010, con la quale è stata disposta, a cura del ricorrente, la notifica alla Camera dei deputati, nonché al Senato della Repubblica, dell’atto introduttivo del giudizio e dell’ordinanza stessa entro il termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione e il successivo loro deposito nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell’avvenuta notifica, entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che il ricorso, unitamente alla suddetta ordinanza, è stato notificato dal ricorrente il 24 giugno 2010 alla Camera dei deputati e il 30 giugno 2010 al Senato della Repubblica, ed è stato depositato presso questa Corte, con plico spedito il 2 settembre 2010, il successivo 3 settembre 2010;

che, in data 2 agosto 2010, si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che la Corte dichiari il conflitto improcedibile, inammissibile, irricevibile e improponibile e, in subordine, non fondato;

che, ad avviso del Senato della Repubblica, il conflitto sarebbe inammissibile, atteso che il Tribunale di Livorno non argomenterebbe in alcun modo circa la spettanza all’autorità giudiziaria del potere di qualificare un determinato comportamento come reato ministeriale, limitandosi a richiamare la sentenza n. 241 del 2009; che vi sarebbe incertezza assoluta su quale sia il vulnus lamentato dal ricorrente; che il Tribunale di Livorno non chiederebbe l’annullamento dell’atto impugnato e non manifesterebbe minimamente la volontà di proporre un conflitto di attribuzione dalla cui decisione possa risultare la restaurazione di sue ipoteticamente violate prerogative costituzionali; che, infine, il ricorso «tace del tutto sul contesto fattuale» nel quale il conflitto si inserisce;

che, nel merito, il Senato della Repubblica chiede il rigetto del ricorso, in quanto la Camera competente sarebbe «senz’altro titolare del potere di qualificare come ministeriale un determinato reato, adottando una deliberazione vincolante e insindacabile dall’Autorità giudiziaria, che (negli stretti limiti desumibili dall’art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989) può contrapporsi ad essa solo promuovendo conflitto di attribuzione»;

che, in data 3 agosto 2010, si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, rilevando la inammissibilità del conflitto e chiedendo, in subordine e nel merito, il rigetto del ricorso;

che, secondo la Camera dei deputati, l’inammissibilità del conflitto deriverebbe, in primo luogo, dalla carenza del petitum, posto che «nell’atto di elevazione del conflitto risulta omessa sia la espressa richiesta di dichiarazione di non spettanza alla Camera della attribuzione esercitata nella specie, sia una formale domanda di annullamento dell’atto impugnato e asseritamente lesivo»; in secondo luogo, dalla mancata indicazione delle specifiche disposizioni costituzionali che si pretenderebbero violate dalla delibera camerale; in terzo luogo, dalla circostanza che il ricorso sarebbe in buona sostanza preordinato a proporre nuovamente alla Corte un thema decidendum già deciso con la sentenza n. 241 del 2009; in quarto luogo, dal fatto che il ricorso sarebbe diretto a dolersi del diniego della autorizzazione a procedere, atto insindacabile ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989;

che, nel merito, la Camera dei deputati sostiene la non fondatezza del ricorso, in quanto l’organo parlamentare avrebbe legittimamente attivato autonomamente la procedura autorizzatoria prevista dall’art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989;

che, in data 27 settembre 2011, il Senato della Repubblica ha presentato una memoria, rilevando la manifesta improcedibilità del conflitto in quanto il ricorso risulterebbe depositato presso questa Corte oltre il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, come previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, nella medesima data, anche la Camera dei deputati ha presentato una memoria in cui si chiede che la Corte dichiari il conflitto improcedibile, in quanto il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine previsto.

Considerato che il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 dicembre 2009, depositata il 7 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Documento XVI, n. 1), con la quale l’organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti ascritti al senatore A.M. (deputato e ministro all’epoca dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il Tribunale ricorrente, sono riferibili all’art. 96 della Costituzione, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere all’autorità giudiziaria;

che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nelle rispettive memorie, hanno eccepito l’improcedibilità del conflitto per l’inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione fissato, dall’ordinanza n. 211 del 2010 che ha ammesso il conflitto, per il deposito – presso la cancelleria di questa Corte – del ricorso e dell’ordinanza, con la prova della loro notificazione;

che l’eccezione è fondata;

che l’art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede che il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell’art. 37, comma quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87 «è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione»;

che, poiché tale deposito degli atti deve avvenire – ai sensi dello stesso art. 24, comma 3, delle norme integrative – «con la prova delle notificazioni», il dies a quo della decorrenza del termine va ragionevolmente individuato nel momento in cui il ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la disponibilità della prova delle notificazioni;

che, nella specie, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, ha tempestivamente notificato il ricorso, unitamente all’ordinanza n. 211 del 7 giugno 2010 che ha dichiarato l’ammissibilità del presente conflitto, alla Camera dei deputati il 24 giugno 2010 e al Senato della Repubblica il 30 giugno 2010 (entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, quindi, fissato nell’ordinanza stessa), ricevendo in restituzione le relate di notificazione dall’Ufficio notifiche esecuzioni e protesti (UNEP) della Corte di appello di Roma con atto pervenuto in data 16 agosto 2010 − come da timbro apposto su di esso − alla cancelleria del suddetto Tribunale;

che il Tribunale ricorrente, con plico postale spedito il 2 settembre 2010 e pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 3 settembre successivo, ha depositato gli atti notificati, con la prova delle loro notificazioni;

che, mentre il ricorso e l’ordinanza risultano tempestivamente notificati il 24 giugno e il 30 giugno 2010, il loro deposito presso la cancelleria di questa Corte, con la prova delle notificazioni, è stato effettuato il 3 settembre 2010, oltre la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in proposito, non esclude la tardività del deposito la circostanza che le relate delle notificazioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica siano pervenute al Tribunale ricorrente solo il 16 agosto 2010, quando il citato termine per il deposito degli atti notificati era già decorso;

che, infatti, nel caso di specie, la notificazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario non già a mezzo posta, ma a mani proprie, con la conseguenza che è posto a carico del notificante un particolare onere di diligenza (ordinanze n. 41 del 2010 e n. 188 del 2009);

che, con riguardo a tale ultima modalità di notificazione, questa Corte ha già affermato che l’ufficiale giudiziario – pur se tenuto ad eseguire la notificazione senza indugio e comunque entro il termine prefissato dall’autorità per gli atti da essa richiesti (art. 108, comma secondo, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229) – non ha «l’obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo» (sentenza n. 247 del 2004) e che «il notificante [...] deve diligentemente attivarsi, facendo in modo – per quanto egli può controllare – che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo» (sentenza n. 247 del 2004, già citata; ordinanza n. 278 del 2004);

che, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria di questa Corte, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione (ex plurimis, ordinanze n. 41 del 2010 e nn. 188 e 52 del 2009).



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 316/2011

Ordinanza 316/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO

Camera di Consiglio del 19/10/2011 Decisione del 21/11/2011
Deposito del 23/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14/06/2011.
Massime:
Atti decisi: ric. 61/2011


ORDINANZA N. 316

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 giugno 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 20 giugno 2011, depositato in cancelleria il 23 giugno 2011 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.



Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 giugno 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, con riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, della Costituzione, l’articolo 3 del disegno di legge della Regione siciliana, approvato dall’Assemblea regionale il 14 giugno 2011, recante il n. 582–590–606 dal titolo «Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale»;

che, come il ricorrente riferisce, la disposizione impugnata dispone l’estensione ai dipendenti delle società miste, costituite ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie) ed in rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie provinciali e quelle ospedaliere, nonché con le Aziende ospedaliere universitarie, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali, comportanti l’assunzione con procedure selettive riservate. Per assicurare la continuità degli attuali rapporti di lavoro e garantire i livelli occupazionali, le Aziende sanitarie sono autorizzate «medio tempore» a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione;

che il ricorrente osserva come la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, abbia affermato che l’art. 97 Cost. impone quale forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti positivamente ed obiettivamente definiti;

che, in particolare, il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l’amministrazione pubblica, e segnatamente quella sanitaria preposta alla tutela della salute garantita dall’art. 32 Cost., risponda ai principi dell’efficienza, imparzialità e democrazia;

che, ad avviso del Commissario, il concorso pubblico, in diretta attuazione degli articoli 3 e 51 Cost., è condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali sono da includere, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell’Unione europea (è richiamata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 luglio 1996, nelle cause C-290/94, C-174 /94 e C-473/93;

che il ricorrente precisa, ancora, come affermato dalla sentenza n. 293 del 2009, che il concorso stabilito dal primo comma dell’art. 97 Cost. è meccanismo strumentale al buon andamento dell’amministrazione, in quanto consente il reclutamento dei dipendenti in base al merito che si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini;

che, inoltre, la Costituzione ha accordato al legislatore la facoltà di derogare al principio della selezione pubblica, ma tali deroghe devono essere determinate in modo da attenersi al principio di imparzialità, così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 453 del 1990, sicché non qualsiasi procedura selettiva, quale quella di specie, può dirsi compatibile con il principio del concorso pubblico, poiché quest’ultimo non è rispettato quando le selezioni sono caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (è richiamata la sentenza n. 194 del 2002 della Corte costituzionale);

che il Commissario osserva, altresì, come questa Corte abbia puntualizzato, nella sentenza n. 205 del 2004, che il concorso pubblico sia necessario anche nei casi di inquadramento di dipendenti già in servizio o nel caso di trasformazione dei rapporti non di ruolo, e non instaurati in origine mediante concorso, in rapporti di ruolo;

che, inoltre, il ricorrente riferisce come questa Corte abbia affermato che le deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006), non essendo sufficiente la mera circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività lavorativa, come nel caso di specie, peraltro per un periodo limitato di tempo, presso l’amministrazione;

che, come affermato nella sentenza citata, non è sufficiente «la personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione occorrendo, invero, particolari ragioni giustificative ricollegabili alle peculiarità delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere: è richiesta l’esistenza di consolidate specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione, e non acquisibili all’esterno, che facciano ritenere la deroga al principio del concorso pubblico essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (al riguardo sono richiamate le sentenze n. 9, n. 100, n. 179, n. 213, n. 225 e n. 235 del 2010, nonché n. 215, n. 252 e n. 293 del 2009);

che, ad avviso del ricorrente, detti requisiti non sono rinvenibili nella fattispecie in esame, anche perché i destinatari non hanno intrattenuto un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell’amministrazione pubblica, in quanto dipendenti di società miste convenzionate con le strutture sanitarie, ma soprattutto in considerazione del dato che la norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti di lavoro da stipulare;

che tali considerazioni inducono il ricorrente ad avere fondate perplessità sulla corrispondenza dei nuovi rapporti di lavoro, da instaurarsi in applicazione della norma censurata, alle effettive esigenze delle amministrazioni e, di conseguenza, a ritenere violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 Cost.;

che, inoltre, il Commissario ritiene che la disposizione in esame sia in contrasto anche con gli articoli 3, 51 e 97 Cost., in quanto individua quali destinatari soggetti titolari di rapporti di lavoro non suscettibili di stabilizzazione, alla luce della normativa statale di principio: l’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) e l’art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 1° luglio 2009 n 78, (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 122, senza fornire indicazioni circa la sussistenza di eventuali requisiti tali da giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, quali la peculiarità delle funzioni che il personale svolge e/o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione;

che, ad avviso del ricorrente è, altresì, violato l’art. 81, quarto comma, Cost. poiché la norma consentirebbe la nascita di nuovi rapporti di lavoro anche in assenza di posti vacanti nelle piante organiche, determinando maggiori oneri per le amministrazioni del Servizio sanitario non quantificati e non coperti;

che, sotto tale profilo, la locuzione «senza oneri aggiuntivi per la Regione», non indicando l’ammontare della spesa, né le risorse con cui le strutture sanitarie dovrebbero procedere alla stabilizzazione del personale in questione, non è tale da costituire una copertura «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (al riguardo sono richiamate le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008);

che, inoltre, secondo il ricorrente, la norma oggetto di censura, nell’ampliare i destinatari e prorogare gli effetti della stabilizzazione già prevista, viola l’art. 117, terzo comma, Cost. in quanto confligge con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dall’art. 17, commi 10, 11 e 12, del citato d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 122 del 2009 (al riguardo il ricorrente richiama la sentenza n. 68 del 2011);

che, ad avviso del Commissario, dette disposizioni si ispirano alla finalità di contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale e costituiscono, come affermato da questa Corte, principi fondamentali in quanto si limitano a porre obiettivi di riequilibrio della finanza senza prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi;

che, infatti, come affermato nella sentenza n. 69 del 2011, «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 169 del 2007);

che il secondo comma della disposizione in questione, là dove prevede la stipula di contratti di lavoro di diritto privato di durata quinquennale, eventualmente rinnovabili, costituisce un vulnus alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, poiché autorizza il ricorso al lavoro flessibile con modalità e forme diverse da quelle disciplinate dall’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) le cui previsioni, ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto, costituiscono norme fondamentali di riforma economico–sociale della Repubblica e limitano la competenza legislativa della Regione siciliana;

che, ai sensi del citato articolo 36, le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali», mentre la norma in esame non solo non indica le ragioni straordinarie che possono giustificare il ricorso a lavoratori a tempo determinato, ma addirittura prevede la possibilità del rinnovo dei contratti senza fissare alcun termine finale di durata, in tal modo palesando l’intento di conservare indefinitamente la vigenza dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per far fronte alle normali esigenze dell’ente;

che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana del 12 luglio 2011, n. 14 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale), con omissione della disposizione oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della delibera legislativa della Regione siciliana in data 14 giugno 2011, n. 582–590–606 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale);

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 14, recante il titolo ora indicato, con omissione dell’articolo oggetto di censura;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni fra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996) ha, tuttavia, costantemente affermato che, sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 251, n.166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis: ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010);

che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 315/2011

Ordinanza 315/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore GALLO

Camera di Consiglio del 19/10/2011 Decisione del 21/11/2011
Deposito del 23/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2, c. 2°, della delibera legislativa n. 720 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18/05/2011.
Massime:
Atti decisi: ric. 55/2011


ORDINANZA N. 315

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 26 maggio 2011, depositato in cancelleria il 1° giugno 2011 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.



Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 maggio 2011 e depositato il successivo 1° giugno 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e all’art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011, a norma del quale: «Limitatamente all’anno formativo 2011, in considerazione dei ritardi connessi all’avvio del relativo Piano regionale dell’offerta formativa, ai fini dell’erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull’anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24/1976, gli enti attuatori sono tenuti alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva con riferimento al periodo in cui è avvenuta l’ultima erogazione delle percentuali di finanziamento relative alle spese per il personale a valere sul Piano regionale dell’offerta formativa dell’anno precedente»;

che, prima di prospettare le singole censure, il ricorrente precisa che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) costituisce una certificazione della regolarità contributiva che deve essere acquisita da tutte le amministrazioni pubbliche, compresa quella regionale, prima di erogare pubbliche risorse (sono citati, in proposito, il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; gli artt. 38 e 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; l’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007») e che richiede, ai fini del rilascio, la verifica, ad opera degli istituti previdenziali, della regolarità della contribuzione, che deve «essere accertata […] alla data di richiesta del datore di lavoro e deve sussistere al momento della presentazione della dichiarazione»;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana afferma, poi, che la disposizione impugnata attribuisce al DURC, nella sostanza, una validità temporale superiore rispetto a quella prevista dalla legislazione statale in materia, perché consente che gli enti di formazione professionale di cui alla legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24 (Addestramento professionale dei lavoratori), al fine di beneficiare dei finanziamenti previsti da detta legge, documentino la propria regolarità contributiva per l’anno in corso 2011 mediante una certificazione relativa alla regolarità della contribuzione nel precedente anno 2010;

che, poste tali premesse, il ricorrente deduce che la disposizione impugnata víola, anzitutto, gli artt. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e 17, lettera f), del r.d.lgs. n. 455 del 1946, perché − pur se per il solo settore degli enti di formazione professionale e in via transitoria − detta una disciplina del DURC difforme da quella prevista dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o, Cost.);

che, infatti, ad avviso del ricorrente, nonostante alla Regione siciliana spetti, ai sensi dell’art. 17, lettera f), dello statuto regionale, la competenza concorrente in materia di legislazione sociale, tale potestà legislativa regionale deve essere però esercitata «Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», con la conseguenza che è precluso alla Regione «lo snaturamento della “ratio”» della legislazione statale, come è invece avvenuto nella specie – sempre a parere del ricorrente – con riguardo alla legislazione dello Stato in materia di DURC;

che inoltre, secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, la norma impugnata víola anche l’art. 3 Cost., perché, senza un’adeguata giustificazione, favorisce i datori di lavoro operanti nel settore della formazione professionale in Sicilia (i quali possono ottenere un finanziamento pubblico anche nel caso in cui non abbiano provveduto all’adempimento degli obblighi contributivi), rispetto a tutti gli altri operatori economici (che, invece, possono ottenere erogazioni pubbliche solo se hanno rispettato detti obblighi contributivi);

che il ricorrente denuncia, infine, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per l’irragionevolezza intrinseca della disposizione impugnata, perché essa, consentendo l’erogazione di un finanziamento pubblico a soggetti che, al momento dell’erogazione delle somme, potrebbero non avere adempiuto agli obblighi contributivi: a) si pone in contrato con la ratio del DURC − come disciplinato dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. – di garantire il rispetto degli obblighi contributivi; b) detta una disciplina «non idonea, pertinente ed adeguata» rispetto al conseguimento della finalità «dell’intero provvedimento legislativo» di sostenere il reddito dei lavoratori del settore della formazione professionale;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnata delibera legislativa n. 720 è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), con omissione della disposizione oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e all’art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – dell’art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 251, n. 226, n. 166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 314/2011

Ordinanza 314/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI

Camera di Consiglio del 19/10/2011 Decisione del 21/11/2011
Deposito del 23/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 10, c. 3°, legge 05/12/2005, n. 251.
Massime:
Atti decisi: ord. 74 e 76/2011


ORDINANZA N. 314

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dalla Corte d’appello di Messina con ordinanza del 29 novembre 2010 e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritte ai nn. 74 e 76 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.



Ritenuto che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 29 novembre 2010, pervenuta alla Corte costituzionale l’11 aprile 2011 (r.o. n. 74 del 2011), ha sollevato, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che la Corte rimettente premette di procedere in sede di giudizio di rinvio, in seguito all’annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 26 aprile 2001, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, in quanto estinto per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

che, aderendo all’eccezione formulata dalle difese degli imputati sulla scorta dell’ordinanza della seconda sezione penale della Corte di cassazione n. 22357 del 27 maggio 2010 (che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2011, successiva all’ordinanza di rimessione in esame), la Corte rimettente riporta, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, parte della citata ordinanza n. 22357, osservando, con riferimento alla rilevanza della questione stessa, che ove venissero applicati i più brevi termini di prescrizione previsti dalla nuova normativa, «il reato sarebbe già prescritto – con esigenza di immediata declaratoria della causa estintiva ed efficacia preclusiva dell’ulteriore attività istruttoria in corso – a prescindere dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», la cui decisione è stata rimessa al giudizio di rinvio;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 24 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie sottoposta alla cognizione del rimettente, e, in via subordinata, manifestamente infondata, alla luce dell’orientamento, espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008, secondo cui il principio della retroattività della lex mitior, lungi dall’essere assolutamente cogente, sulla base delle indicazioni provenienti dai trattati internazionali cui l’Italia ha dato esecuzione o dal diritto comunitario, può essere disatteso qualora le disposizioni derogatorie siano conformi al canone della ragionevolezza;

che la Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 17 febbraio 2011, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 aprile 2011 (r.o. n. 76 del 2011), ha sollevato, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251;

che il giudice a quo premette che con sentenza del 3 febbraio 2010 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino dell’11 dicembre 2002, aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione l’imputato G. B. per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso quale amministratore di una società dichiarata fallita il 17 giugno 1996;

che avverso la sentenza di secondo grado l’imputato presentava ricorso per cassazione, articolando vari motivi di impugnazione e deducendo, con il primo di essi, la violazione dell’art. 157 del codice penale e dell’art. 10 della legge n. 251 del 2005, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;

che, richiamata la citata ordinanza della seconda sezione penale della Corte di cassazione n. 22357 del 27 maggio 2010, il giudice a quo osserva che «il principio di retroattività della legge più favorevole è sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario» e che già l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881, se assunto quale parametro non già dell’art. 3 Cost., bensì dell’art. 117, primo comma, Cost., renderebbe non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria in esame, in quanto «priva l’imputato, il cui processo sia già pendente in appello o in Cassazione, dell’ottemperanza alla regola cogente, imposta dalla norma pattizia, per la quale la legge più favorevole deve essere di immediata applicazione, senza che le deroghe disposte dalla legge ordinaria possano essere giustificate per effetto del bilanciamento con interessi di analogo rilievo»;

che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti CEDU), integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., e della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia), risulterebbe evidente, secondo la Corte rimettente, come il significato innovativo attribuito all’art. 7 della CEDU imponga lo scrutinio di legittimità costituzionale della «disciplina che pone dei limiti all’efficacia nei procedimenti penali in corso della nuova previsione della legge n. 251 del 2005 in tema di determinazione dei termini di prescrizione, ove gli stessi siano più favorevoli all’imputato»;

che la questione sarebbe rilevante, in quanto: con la sentenza impugnata, escluse la recidiva e la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), la pena, determinata nella misura base di tre anni di reclusione, era stata ridotta per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, della citata legge fallimentare; secondo la previgente disciplina il termine di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, risulterebbe pari a quindici anni, due mesi e quattordici giorni, sicché non sarebbe ancora decorso; sulla base della normativa sopravvenuta, tale termine sarebbe pari a dodici anni, otto mesi e quattordici giorni, sicché all’applicabilità della disciplina sopravvenuta seguirebbe la declaratoria di estinzione del reato;

che la Corte rimettente precisa che gli ulteriori motivi di ricorso, se accolti, non provocherebbero regressioni del processo implicanti l’applicazione dei nuovi termini prescrizionali e, pertanto, l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, determinerebbe l’applicazione di una disciplina più favorevole per l’imputato;

che, con atto depositato il 24 maggio 2011, è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, poiché la deroga al principio di retroattività della nuova norma più favorevole al reo contenuta nell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sarebbe ragionevole e rispettosa di altri princìpi costituzionali.

Considerato che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 29 novembre 2010 (r.o. n. 74 del 2011) e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 17 febbraio 2011 (r.o. n. 76 del 2011), dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione»;

che la norma indicata sarebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881, e all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, interpretato alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia), secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve»;

che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione;

che l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Messina non è fondata, in quanto il rimettente precisa di essere chiamato a decidere, quale giudice del rinvio, dell’applicazione delle circostanze generiche, cui si ricollega la prospettata rilevanza della questione;

che le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate;

che la sentenza n. 236 del 2011 di questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22357 del 2010, alla quale hanno fatto ampio riferimento le ordinanze di rimessione in esame;

che la citata sentenza n. 236 ha rilevato che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola non ha escluso la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius possa subire deroghe o limitazioni, sottolineando come «il riconoscimento da parte della Corte europea del principio di retroattività in mitius – che già operava nel nostro ordinamento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte – non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione»;

che la sentenza n. 236 del 2011 ha altresì affermato che il principio di retroattività della lex mitior presuppone un’omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo e ha rimarcato come detto principio «riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità», giungendo alla conclusione che esso «non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato»;

che, nell’argomentare della sentenza n. 236 del 2011, tale conclusione è avvalorata anche dal richiamo all’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che, così come l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla «legge [che] prevede l’applicazione di una pena più lieve» e, quindi, anche sotto l’aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall’art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene;

che, pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte dalla sentenza n. 236 del 2011 di questa Corte, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Messina e dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Messina e dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI