Sentenza 63/2012

Sentenza  63/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO

Udienza Pubblica del 24/01/2012    Decisione  del 07/03/2012
Deposito del 21/03/2012   Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Norme impugnate: Artt. 30, c. 4°, 53, c. 4°, e 67, c. 1°, dello Statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19/07/2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22/02/2011.
Massime: 36160  36161  36162  
Atti decisi: ric. 30/2011
 
SENTENZA N. 63
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 marzo/1° aprile 2011, depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Ritenuto in fatto
1.― Con ricorso spedito per la notifica in data 29 marzo/1°aprile 2011, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 5 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, edizione straordinaria, del 2 marzo 2011, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e quinto comma, della Costituzione, ed agli articoli 121, secondo comma, e 123 della Costituzione.
1.1.― Secondo il ricorrente, l’art. 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, nella parte in cui stabilisce che le commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di “vigilanza” sull’andamento dell’amministrazione regionale, «possono altresì convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio» si porrebbe in contrasto con la disciplina statale in materia di segreto d’ufficio, violando l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell’ordinamento civile e penale, nonché l’art. 123 Cost. che regola la potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria. La norma impugnata, infatti, escludendo, peraltro genericamente, l’obbligo del segreto d’ufficio in relazione a qualsiasi atto dell’amministrazione, porrebbe eccezioni al principio contenuto nell’art. 326 del codice penale, che prevede il reato di rivelazione di segreti d’ufficio e che può essere derogato solo con normativa statale, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale.
1.2.― Anche l’art. 53, comma 4, dello statuto, il quale stabilisce che, con riguardo agli enti, aziende ed agenzie regionali, «il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale», sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell’ordinamento civile e con l’art. 123 Cost. che regola la potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria. Detta norma, equiparando a quello regionale il personale degli enti pubblici non economici, peraltro genericamente, così da generare anche incertezza sul regime giuridico del medesimo, impedirebbe «il corretto evolversi della disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge materia alla contrattazione, in violazione del principio generale dettato sin dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), che ha riservato alla contrattazione collettiva per comparti la competenza primaria di regolazione del rapporto di lavoro pubblico».
1.3.― Infine, il ricorrente impugna l’art. 67, comma 1, dello statuto, che regola i rapporti della Regione con l’Unione europea, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale «realizza la partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente dell’attività normativa europea e, nella fase discendente, «provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea». Così disponendo, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima, in primo luogo, in quanto riserva la competenza in materia alla Giunta regionale, laddove l’art. 117, quinto comma, Cost. la attribuisce alla Regione e quindi a tutti i suoi organi, e poi, in particolare con riferimento alla fase cosiddetta discendente (di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea), in quanto riserva la competenza a svolgere le connesse attività alla Giunta, che ha solo competenze di natura provvedimentale, laddove per le attività di natura legislativa e regolamentare, pure coinvolte, la competenza non può che essere del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 121, secondo e terzo comma, Cost.
2.― La Regione Molise non si è costituita in giudizio.
3.― Nell’imminenza dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha insistito nel chiedere l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso. In particolare, il ricorrente ha ulteriormente precisato, quanto all’art. 30, comma 4, che detta norma invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale, posto che la disciplina del segreto d’ufficio è assistita dalla sanzione penale (di cui all’art. 326 cod. pen.), in vista della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, ed è garantita mediante la previsione dell’esclusione della rimovibilità del medesimo segreto in sede processuale (art. 201, comma 1, cod. proc. pen.). Essa, di conseguenza, sarebbe palesemente in violazione del precetto dell’armonia con la Costituzione (limite all’autonomia statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria), ed in contrasto con i principi generali in materia di pubblico impiego, posto che le norme sul segreto d’ufficio costituirebbero, appunto, principi generali della materia in questione, idonei, ad imporsi, ancorché come vincoli generali, alla potestà statutaria regionale.
 
Considerato in diritto
1.― Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e quinto comma, dell’articolo 121, secondo comma, e dell’articolo 123 della Costituzione.
2.― L’art. 30, comma 4, è impugnato nella parte in cui, disciplinando le funzioni delle commissioni permanenti del Consiglio regionale, stabilisce che queste ultime, al fine di svolgere la funzione di “vigilanza” sull’andamento dell’amministrazione regionale, «possono altresì convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio».
In tal modo, ad avviso del ricorrente, la predetta disposizione, escludendo, genericamente, l’obbligo del segreto d’ufficio in relazione a qualsiasi atto dell’amministrazione, porrebbe eccezioni al principio contenuto nell’art. 326 cod. pen., che prevede il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, oltre che in violazione dei limiti che l’art. 123 Cost. pone all’autonomia statutaria delle Regioni. Detta norma, infatti, invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale, posto che la disciplina del segreto d’ufficio è assistita dalla sanzione penale (di cui all’art. 326 cod. pen.), in vista della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, ed è garantita mediante l’esclusione della rimovibilità del medesimo segreto in sede processuale (art. 201, comma 1, cod. proc. pen.). Essa sarebbe, di conseguenza, in contrasto anche con il limite generale dell’armonia con la Costituzione, posto dall’art. 123 Cost. all’autonomia statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria, oltre che con i principi generali in materia di pubblico impiego.
2.1.― La questione non è fondata.
2.1.1.― La disposizione impugnata è inserita in un articolo del nuovo statuto della Regione Molise, l’art. 30 (intitolato “funzioni delle commissioni”), volto a disciplinare le funzioni delle commissioni permanenti nelle quali si articola il Consiglio regionale. Fra tali funzioni vi è quella di “vigilanza sull’andamento dell’amministrazione regionale”. Nel disciplinare tale competenza, il comma 4 del predetto articolo – analogamente a quanto stabilito in altri statuti regionali (come, ad esempio, all’art. 53, comma 5, dello statuto dell’Umbria, all’art. 38, comma 13, dello statuto dell’Emilia-Romagna, all’art. 45 dello statuto della Regione Campania) – dispone che le citate commissioni possono, fra l’altro, «richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza. Possono altresì convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio».
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il potere di controllo sull’amministrazione regionale e, più in generale, sugli organi esecutivi della Regione, attribuito alle commissioni consiliari, in quanto articolazioni dei Consigli regionali, è un «potere connaturato ed implicito nelle varie funzioni spettanti ai Consigli medesimi» e rappresenta un «modo di estrinsecazione di dette funzioni» (sentenza n. 29 del 1966). A tale potere di controllo, inoltre, è strumentale il potere di acquisizione di tutti i dati, delle informazioni e dei documenti che siano riconducibili all’attività dei predetti organi. Esso è, pertanto, un «potere istituzionale» del Consiglio regionale, e quindi anche delle sue commissioni, il quale consiste nel «sindacato, strettamente inerente ai suoi compiti di controllo politico, sull’operato degli organi esecutivi della Regione» (sentenza n. 29 del 1966).
L’oggetto diretto ed esclusivo di un simile potere di controllo e vigilanza affidato alle commissioni consiliari nei confronti delle “attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo” va, pertanto, «individuato nel funzionamento della amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, caratterizzandosi, di conseguenza, come strumentale rispetto all’esercizio di competenze proprie della Regione» (sentenza n. 4 del 1991).
Sulla base di tali premesse, questa Corte ha riconosciuto, in primo luogo, che non contrasta con alcuna norma di rango costituzionale la previsione, da parte del legislatore regionale, della facoltà delle predette commissioni consiliari di audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell’amministrazione regionale e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, dal momento che tali commissioni possono «solo appellarsi agli ordinari vincoli di responsabilità politica e amministrativa che legano gli amministratori e i dipendenti regionali all’ente di appartenenza» (sentenza n. 4 del 1991). In secondo luogo, non lede la competenza esclusiva statale in materia penale la norma regionale che detti una disciplina del segreto d’ufficio, attribuendo alle medesime commissioni il potere di apporre il segreto d’ufficio su fatti, atti o documenti ritenuti non divulgabili di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio dei predetti poteri di controllo. Una simile disciplina, infatti, «viene ad operare entro i limiti ordinari del segreto di ufficio, la cui determinazione, per quanto concerne l’attività svolta da un organo regionale quale è la Commissione, non può spettare altro che alla valutazione discrezionale della stessa regione» (sentenza n. 4 del 1991).
Considerato che l’oggetto tutelato dal segreto d’ufficio e dalla previsione del divieto di rivelazione dello stesso è costituito dal buon andamento, inteso anche come normale funzionamento della pubblica amministrazione (Cass., 14 novembre 2008, n. 42689; di recente v. Cass. 24 giugno 2011, n. 25366), non può che spettare al legislatore regionale, nell’ambito della propria sfera di competenza, individuare i casi nei quali la tutela del buon andamento e del normale funzionamento dell’amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti debba essere assicurata attraverso l’apposizione del segreto d’ufficio. E, con tutta evidenza, spetta egualmente al medesimo legislatore regionale prevederne le eventuali eccezioni.
Né può ritenersi che l’identificazione, da parte del legislatore regionale, nel quadro delle proprie competenze, di ipotesi di segreto d’ufficio inerenti all’attività svolta dall’amministrazione regionale e dagli enti da essa dipendenti, nonché delle correlative ipotesi di esonero dallo stesso, incidendo sull’applicazione della sanzione penale posta dal legislatore statale all’art. 326 cod. pen., determini una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.
Questa Corte, fin da epoca risalente, ha affermato che, ferma la competenza esclusiva statale in materia penale, «alle leggi regionali non è precluso concorrere a precisare, secundum legem, presupposti d’applicazione di norme penali statali (cfr., fra le altre, le sentenze di questa Corte n. 210 del 1972 e n. 142 del 1969) né concorrere ad attuare le stesse norme»; e che «la tutela penale dei beni rientranti nelle materie regionali, “esclusive” o “concorrenti”, può ben esser autonomamente fornita, attraverso l’incriminazione di violazioni agli stessi beni, dalla legge penale statale», con il risultato di giungere a riconoscere una competenza regionale a «concorrere a definire elementi costitutivi (es. “dovere”, “atto d’ufficio” ecc.) delle fattispecie tipiche incriminate», in relazione ad alcune ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione (sentenza n. 487 del 1989).
A seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione tali conclusioni non possono che essere confermate. Se, infatti, è oggi espressamente previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che la materia dell’ordinamento penale è di esclusiva competenza dello Stato, con la conseguenza che «le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti a introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato in tale materia», è anche necessario tener conto che «la “materia penale”, intesa come l’insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa, non è di regola determinabile a priori» : essa «nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatici e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni» (sentenza n. 185 del 2004). Pertanto, la relativa competenza legislativa statale esclusiva si rivela «potenzialmente incidente nei più diversi ambiti materiali ed anche in quelli compresi nelle potestà legislative esclusive, concorrenti o residuali delle Regioni, le cui scelte potranno risultarne talvolta rafforzate e munite di una garanzia ulteriore, talaltra semplicemente inibite». Sulla base di ciò, non può negarsi a queste ultime quanto in precedenza già ad esse riconosciuto e cioè il potere di concorrere a precisare, secundum legem, presupposti d’applicazione di norme penali statali, nonché a definire elementi costitutivi di talune fattispecie tipiche incriminate, nell’esercizio delle proprie competenze.
2.1.2.― In tale quadro, risultano prive di fondamento le censure di lesione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e di conseguente violazione dei limiti posti dall’art. 123 della Costituzione all’autonomia statutaria regionale, promosse nei confronti dell’art. 30, comma 4, del nuovo statuto della Regione Molise, nella parte in cui attribuisce alle commissioni consiliari permanenti, la facoltà di esonerare dal segreto d’ufficio i funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti che siano convocati, con la precisazione che l’acquisizione delle notizie deve avvenire in seduta segreta, con conseguente estensione dell’obbligo di segretezza in capo ai membri della commissione.
3.― Ulteriore disposizione oggetto di censura è l’art. 53, comma 4, del nuovo statuto molisano.
La disposizione è censurata nella parte in cui, dopo aver stabilito che la Regione, «per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge enti, aziende e agenzie regionali» (comma 1), dispone che «il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale» (comma 4).
Tale equiparazione, ad avviso del ricorrente, oltre a generare «incertezza sul regime giuridico del personale genericamente equiparato a quello regionale», determinerebbe una violazione della competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. «perché impedirebbe il corretto evolversi della disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge materia alla contrattazione». In tal modo la disposizione in esame violerebbe anche i limiti posti dall’art. 123 Cost. alla potestà statutaria delle Regioni.
3.1.― La questione non è fondata.
Le richiamate censure muovono dall’erroneo presupposto secondo il quale la disciplina del personale dell’amministrazione regionale sarebbe attribuita per intero alla competenza del legislatore regionale e, quindi, l’equiparazione ad esso del personale degli enti pubblici regionali non economici sottrarrebbe illegittimamente tale categoria alla contrattazione collettiva, con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Tale assunto è contraddetto dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, in base alla nuova formulazione dell’art. 117 Cost., e tenuto conto che nel frattempo è intervenuta la privatizzazione del lavoro pubblico (art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), l’impiego pubblico regionale deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, all’ordinamento civile (e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva) e solo per i profili “pubblicistico-organizzativi” all’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (e quindi alla competenza legislativa residuale regionale) (fra le altre, sentenze n. 233 del 2006 e n. 2 del 2004; più di recente sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, questa Corte ha più volte ribadito che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo privatizzato, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro di tale tipo ed è perciò soggetto alle regole che ne garantiscono l’uniformità. Di conseguenza, la legge statale, in tutti i casi in cui viene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale in tema di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nonché dello stato giuridico ed economico del relativo personale e va quindi applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali (sentenza n. 95 del 2007).
Alla luce di tali indicazioni, risulta evidente che l’equiparazione del personale degli enti pubblici non economici regionali al personale regionale, operata dalla norma censurata, non comporta la temuta sottrazione per legge di una materia di per sé riservata alla contrattazione collettiva per comparti, posto che anche il rapporto di lavoro del personale regionale è – come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 52, comma 2, del medesimo testo statutario – «regolato dalla legge e dai contratti». Tale espressa previsione comporta che la norma impugnata non può che essere interpretata nel senso di rinviare, quanto al trattamento del personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei contratti collettivi stipulati in relazione ai comparti interessati, senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla contrattazione collettiva.
La censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – alla quale è connessa quella di violazione dei limiti posti all’autonomia statutaria delle Regioni dall’art. 123 Cost. – è, pertanto, priva di fondamento.
4.― È, infine, censurato l’art. 67, comma 1, del nuovo statuto della Regione Molise, nella parte in cui, regolando i rapporti della Regione con l’Unione europea, prevede che la Giunta regionale «realizza la partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente dell’attività normativa europea e, nella fase discendente, «provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea».
Tale disposizione, così statuendo, sarebbe, innanzitutto, in contrasto con l’art. 117, quinto comma, Cost. in quanto riserverebbe la competenza in materia alla Giunta regionale, laddove l’art. 117, quinto comma, Cost. la attribuisce, genericamente, alla Regione e quindi a tutti i suoi organi. Essa sarebbe, poi, anche in contrasto con l’art. 121 Cost., commi secondo e terzo, nella parte in cui, specie in riferimento alla fase cosiddetta discendente (di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea), riserverebbe la competenza a svolgere le connesse attività alla Giunta, che ha solo competenze di natura provvedimentale, laddove per le attività di natura legislativa e regolamentare, pure coinvolte, la competenza non può che essere del Consiglio regionale.
4.1.― La questione non è fondata.
Le censure proposte muovono da un’interpretazione della disposizione impugnata che si rivela erronea già dall’esame della formulazione testuale della stessa.
Quest’ultima recita: «La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della legge comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea». Essa, quindi, richiama espressamente sia la legge statale recante norme di procedura, sia la legge comunitaria, statale e regionale, sia gli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, vincolando la Giunta al rispetto di quanto ivi prescritto, in conformità con quanto stabilito dall’art. 117, quinto comma, Cost., nonché dall’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e dagli artt. 5 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), oltre che in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 151 del 2011; in specie, sentenza n. 239 del 2004).
La norma impugnata, inoltre, si inserisce in un contesto normativo, costituito dai commi seguenti del medesimo art. 67, che espressamente individuano le competenze in materia sia della Giunta che del Consiglio, al quale ultimo sono attribuite le competenze legislative e normative coinvolte, in conformità al riparto delineato dall’art. 121, secondo e terzo comma, della Costituzione. Tanto è confermato, ad esempio, dal fatto che al comma 4 del medesimo articolo è prescritto che «Con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l’approvazione dell’annuale legge comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale l’attuazione degli atti dell’Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi».
Le censure proposte nei confronti dell’art. 67, comma 1, pertanto, sono prive di fondamento.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, edizione straordinaria, del 2 marzo 2011, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 53, comma 4, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 1, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, quinto comma, e 121, secondo e terzo comma, della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
 

Sentenza 62/2012

Sentenza  62/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.

Udienza Pubblica del 22/02/2012    Decisione  del 07/03/2012
Deposito del 21/03/2012   Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Norme impugnate: Art. 5, c. 6°, lett. g), della legge della Regione Puglia 30/05/2011, n. 9; artt. 2, c. 1°, 5 e 9, c. 1°, della legge della Regione Puglia 20/06/2011, n. 11.
Massime: 36155  36156  36157  36158  36159  
Atti decisi: ric. 81 e 83/2011
 
SENTENZA N. 62
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), nonché dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 e l’8-12 agosto 2011, depositati in cancelleria il 10 ed il 17 agosto 2011 ed iscritti al n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n. 83 (concernente la legge reg. n. 11 del 2011) del registro ricorsi 2011, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 43 del 12 ottobre 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo e depositato il 10 agosto 2011 (registro ricorsi n. 81 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), e dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione
1.1.− L’impugnato comma 6, lettera g), dell’art. 5 della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che il Direttore generale dell’«Autorità idrica pugliese» (autorità istituita dall’art. 1 della stessa legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua» e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico) «predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l’Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo».
Nel ricorso si denuncia il contrasto tra tale disposizione e la legislazione statale, perché la norma impugnata, nel riservare al Direttore generale del predetto ente pubblico regionale il cómpito di “predisporre” l’indicata convenzione, gli attribuisce una funzione che l’art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assegna invece all’«Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua», ente statale istituito con il comma 11 del medesimo articolo 10. Infatti, prosegue il ricorso, il citato comma 14, lettera b), dell’art. 10 stabilisce che la menzionata Agenzia nazionale «predispone una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», cioè le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorità d’àmbito e gestori del servizio idrico integrato. Del resto, aggiunge la difesa dello Stato, il comma 15 dell’art. 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 precisa che alla menzionata Agenzia nazionale «sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, quindi, anche la funzione di “predisporre” «con delibera una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151» dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006; delibera da trasmettersi «al Ministro per l’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera c).
Ad avviso del ricorrente, poiché la sopra citata vigente normativa statale costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e, pertanto, non è derogabile dal legislatore regionale, il rilevato contrasto tra la normativa regionale e quella statale si risolve nella violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
1.2.– Il parimenti impugnato comma 1 dell’art. 11 della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2011 stabiliva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che: «Il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia è trasferito all’Autorità idrica pugliese, che provvede all’inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione víola gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma, Cost.
Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio della trattazione di tale questione, separandola dall’altra, in ragione dell’opportunità di esaminare in una stessa udienza, ancora da stabilirsi, le censure prospettate avverso il predetto comma 1 dell’art. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sia nel testo originario, impugnato con il ricorso n. 81 del 2011, sia nel testo sostituito ad opera del comma 1 dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), anch’esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 170 del 2011.
2.− Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito l’8 agosto 2011, ricevuto il 12 agosto successivo e depositato il 17 agosto 2011 (registro ricorsi n. 83 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011.
2.1.− L’impugnato comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011 stabilisce che «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioè l’Azienda pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».
Tale comma, secondo il ricorrente, nell’affidare direttamente, mediante una norma di legge, la gestione del «servizio idrico integrato» (SII) ad un ente pubblico regionale controllato dalla Regione Puglia (AQP), víola: a) l’art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i princípi del diritto dell’Unione europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), direttamente applicabili nell’ordinamento italiano, a séguito dell’abrogazione, con referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica; b) l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Con riguardo alla censura sub a), l’Avvocatura generale dello Stato premette che il SII costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in base all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell’Unione e, in particolare, alla regola dell’affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l’applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio dall’ordinamento giuridico (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 187 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e le sentenze della Corte di giustizia UE 10 settembre 2009, in causa C-573/07, Sea s.r.l., e 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49). Da tale premessa e dalla conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende pubbliche controllate», l’Avvocatura fa derivare la necessità che tali eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza». Ne segue, per il ricorrente, che la disposizione denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo, ma un atto legislativo – cioè con un atto di volontà politica, per sua natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all’ordinaria regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell’Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.
Con riguardo alla censura sub b), il ricorrente osserva che l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha inserito nell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il comma 186-bis, il quale: 1) da un lato, sopprime le Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO) di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e successive modificazioni), enti originariamente competenti a provvedere sull’affidamento della gestione del SII; 2) dall’altro, stabilisce che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate» dalle AATO, «nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». In forza di tale normativa, secondo l’interpretazione del ricorrente (il quale valorizza l’uso, da parte del legislatore statale, delle espressioni “attribuzione delle funzioni” e “princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”), le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO ed ai quali spetta il cómpito di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII, ferma restando – attenendo alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente − la competenza legislativa esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l’esercizio. La difesa dello Stato conclude nel senso che la disposizione impugnata − affidando direttamente, mediante una norma di legge, ed a tempo indeterminato la gestione del SII ad un ente regionale e consentendo la revoca di tale gestione in ogni tempo mediante un contrarius actus legislativo – si pone in contrasto con la predetta normativa statale e víola gli evocati parametri costituzionali.
2.2. – È impugnato anche l’art. 5 della stessa legge reg. Puglia n. 11 del 2011, il quale istituisce l’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, quale successore nei rapporti del disciolto «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese», con d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (operante, in forza di detto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l’esercizio delle attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, cioè per l’esercizio delle attività in cui si articola il SII), víola ugualmente l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché finisce «per privare di qualsiasi funzione la società» e, quindi, «per svuotare di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo, dettato in materie ascrivibili alla tutela della concorrenza ed alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
2.3.– In base al parimenti impugnato comma 1 dell’art. 9 della medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, «Il personale in servizio presso l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali».
Ad avviso del ricorrente, la suddetta disposizione, nel prevedere il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese all’Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, víola: a) l’art. 3 Cost., perché irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell’AQP, prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone invece per la generalità dei pubblici dipendenti; b) l’art. 51 Cost., perché, privilegiando il personale già in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti all’assunzione presso l’AQP, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97, terzo comma, Cost., perché il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli dell’AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell’interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonché all’imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 52 del 2011; n. 81 del 2006; n. 159 del 2005; n. 205 e n. 34 del 2004); d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
3.– Nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011 si è costituita la Regione Puglia chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.
3.1.– Con riferimento all’impugnato comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente eccepisce l’inammissibilità della censura prospettata, perché il ricorrente non ha esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione secundum Constitutionem della disposizione denunciata (vengono richiamate le pronunce della Corte costituzionale n. 177 del 2006; n. 89 del 2005; n. 356 del 1996). La Regione osserva, al riguardo, che tale disposizione può essere interpretata – in coerenza con l’art. 2, comma 2, lettera f), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, secondo cui all’Autorità idrica pugliese è attribuita, tra le altre, la funzione concernente «l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato» – nel senso che il SII è affidato non necessariamente all’azienda pubblica regionale denominata AQP (istituita dall’art. 5 della stessa legge regionale), ma ad una qualunque «azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, […] con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Da ciò deriva, per la resistente, che: a) la disposizione impugnata non prevede l’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP e, pertanto, non può essere qualificata come legge-provvedimento; b) per l’affidamento di tale servizio è necessaria, invece, l’adozione – all’esito «di una valutazione comparativa dell’offerta dell’azienda pubblica regionale e di eventuali imprese private concorrenti» – di un provvedimento amministrativo da parte dell’Autorità idrica pugliese, motivato e pienamente sindacabile in via giudiziale; c) la suddetta disposizione si limita ad orientare l’autorità idrica (con una norma di mero indirizzo, inidonea a vincolarne la discrezionalità), nel senso di indurla a valorizzare, nell’affidamento del SII, la «speciale missione» che, in base all’art. 106 del TFUE, consente l’eccezionale affidamento in house della gestione del servizio stesso, al fine di favorire il soddisfacimento – non sempre sufficientemente garantito dagli automatismi del mercato – dei bisogni vitali incomprimibili connessi all’uso del bene comune “acqua” (art. 1 della medesima legge reg. n. 11 del 2011). La difesa della Regione aggiunge che comunque, al fine di dissipare ogni equivoco interpretativo e far venir meno l’interesse dello Stato a ricorrere, è intenzione della Giunta regionale di modificare nel senso seguente la prima parte della disposizione impugnata, prima ancora che questa trovi applicazione: «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato dall’autorità idrica pugliese, nel rispetto della normativa comunitaria, a un’azienda pubblica regionale […]».
3.2.– Con riferimento alle censure relative all’art. 5 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, istitutivo dell’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)», la difesa della resistente osserva che la trasformazione in società per azioni dell’Ente autonomo per l’acquedotto pugliese era stata disposta dal d.lgs. n. 141 del 1999 ben prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ed a fini non già di tutela della concorrenza e dell’ambiente, ma solo di riordino degli enti pubblici nazionali (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), per favorire la privatizzazione, evitare aggravi per la finanza pubblica, favorire il riassetto funzionale ed organizzativo, migliorare l’efficienza della gestione (ai sensi dell’art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), cosí da incidere, se mai, nella materia, di competenza legislativa concorrente, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost., nel testo vigente). Il rispetto, da parte della Regione, dei princípi fondamentali posti dalla legislazione statale nelle suddette materie di competenza legislativa concorrente fa concludere la resistente per l’inammissibilità o la non fondatezza della questione in esame.
3.3.– Con riferimento, infine, all’art. 9 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente afferma che è intenzione della Giunta regionale di modificare tale disposizione «in senso aderente alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art. 97, comma terzo, della Costituzione», al fine di far venir meno l’interesse dello Stato al ricorso.
 
Considerato in diritto
1.− Con il ricorso n. 81 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso due questioni principali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto, la prima, l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese); la seconda, l’art. 11, comma 1, della stessa legge.
Con il ricorso n. 83 del 2001, il medesimo ricorrente ha promosso tre questioni principali di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), aventi ad oggetto, rispettivamente, l’art. 2, comma 1, l’art. 5 e l’art. 9, comma 1, di tale legge.
Il Presidente della Corte costituzionale ha successivamente disposto il rinvio della trattazione della questione riguardante l’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011. Ne deriva che il thema decidendum è limitato alla questione riguardante l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011, ed a quelle promosse con il ricorso n. 83 del 2011.
Cosí precisato l’oggetto del decidere, va ulteriormente rilevato che le questioni da esaminare riguardano leggi della Regione Puglia in tema di servizio idrico integrato (SII). L’identità del tema e delle parti ricorrenti e resistenti (Stato e Regione Puglia) rende opportuna la riunione dei giudizi, affinché questi siano congiuntamente trattati e decisi.
2.− La questione promossa con il ricorso n. 81 del 2011 ha ad oggetto, come visto, l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Tale lettera g) stabiliva – nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso – che il Direttore generale dell’«Autorità idrica pugliese» (autorità dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituita dall’art. 1 della medesima legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua») «predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l’Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo». La disposizione impugnata, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perché attribuisce al Direttore generale dell’Autorità idrica pugliese una funzione che la normativa emessa dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – cioè l’art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – assegna invece all’ente statale «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua», prevedendo che tale Agenzia «predispone una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», ossia (sempre ad avviso del ricorrente) le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorità d’àmbito e gestori del servizio idrico integrato.
In ordine alla questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, il comma 1 dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ha soppresso la disposizione impugnata, la quale è rimasta in vigore, pertanto, soltanto dal 3 giugno 2011 al 21 ottobre dello stesso anno. Durante tale periodo di vigenza non risulta predisposta, da parte del Direttore generale dell’Autorità idrica pugliese, alcuna convenzione tipo diretta a disciplinare i rapporti tra Autorità d’àmbito e gestori del servizio idrico integrato. Ne deriva che l’abrogazione disposta dal citato ius superveniens è idonea a superare le censure prospettate dal ricorrente ed è intervenuta quando la norma abrogata non aveva ancora avuto applicazione. Di qui la cessazione della materia del contendere.
3.− Con la prima questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 viene impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011, in forza del quale «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioè l’Azienda pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».
Per il ricorrente, tale comma víola, in primo luogo, l’art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i princípi del diritto dell’Unione europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), che sono direttamente applicabili nell’ordinamento italiano a séguito dell’abrogazione, con referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei SPL di rilevanza economica. Secondo la difesa dello Stato, detto parametro è violato in base alle seguenti considerazioni: a) il servizio idrico integrato (SII) costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in base all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell’Unione e, quindi, alla regola dell’affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l’applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio dall’ordinamento giuridico; b) la conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende pubbliche controllate», esige che tali eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza»; c) la disposizione denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo ma un atto legislativo – cioè mediante un atto di volontà politica, per sua natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all’ordinaria regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell’Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica. In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché la disposizione impugnata, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto affida la gestione del SII, direttamente ed a tempo indeterminato, ad uno specifico ente regionale, tanto da porsi in contrasto con il vigente comma 186-bis dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in base al quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO (Autorità d’àmbito territoriale ottimale) ed ai quali soltanto spetta il cómpito di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII, ferma restando – attenendo alle indicate materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente − la competenza legislativa esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l’esercizio.
La questione è fondata in riferimento all’evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., assorbito ogni altro profilo.
3.1.– Al riguardo, la Regione resistente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità della censura, perché il ricorrente non avrebbe esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata. Questa, secondo la Regione, sarebbe interpretabile nel senso che non sancisce l’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP, ma si limita ad imporre all’Autorità idrica pugliese di provvedere all’affidamento ad un’azienda pubblica regionale (anche diversa dall’AQP), la quale possieda il duplice requisito di realizzare «la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla» e di reinvestire «nel servizio […] almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Solo in tal modo, soggiunge la resistente, la normativa impugnata sarebbe coerente con l’art. 2, comma 2, lettera f), della precedente legge reg. Puglia n. 9 del 2011, il quale riserva all’Autorità idrica pugliese la funzione di provvedere con un proprio atto all’«affidamento della gestione del servizio idrico integrato».
L’eccezione non può essere accolta sia perché nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale il ricorrente – a differenza del giudice rimettente nell’incidente di costituzionalità – non ha l’onere di esperire, a pena di inammissibilità della questione, un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, sia perché il denunciato art. 2, comma 1, della legge reg. n. 11 del 2011 non è interpretabile nel senso indicato dalla Regione.
Sotto il primo aspetto, è sufficiente ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, pur non potendo avere per oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione della norma (sentenza n. 19 del 1956), è ammissibile anche quando la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall’indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 412 del 2001; n. 244 del 1997 e n. 482 del 1991), senza il previo esperimento del tentativo di giungere ad una interpretazione alternativa, idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Questa conclusione si giustifica in ragione della radicale differenza delle questioni promosse in via principale rispetto a quelle sollevate in via incidentale: nelle prime è lo stesso ricorrente (Stato o Regione), parte nel giudizio di costituzionalità, ad avanzare una propria interpretazione della norma denunciata, con riferimento all’astratta possibilità di applicazione della norma stessa; nelle seconde, cioè in quelle sollevate in via incidentale, è il giudice rimettente a dover fornire la dimostrazione della rilevanza del dubbio di costituzionalità, cioè del fatto che, in concreto, il giudizio a quo «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») e quindi, in particolare, che il dubbio di costituzionalità non possa essere risolto facendo uso degli strumenti interpretativi a disposizione dell’autorità giurisdizionale. Solo per l’incidente di costituzionalità dunque – e non per il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via di azione – è richiesto al rimettente, a pena di inammissibilità della questione, un previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che «la risoluzione dell’eventuale dubbio interpretativo in ordine alla norma impugnata è lasciata alla preliminare valutazione del rimettente, vuoi ai fini della richiesta motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo vuoi in ossequio all’obbligo, pure posto a carico dello stesso giudice, della interpretazione adeguatrice, ove possibile, alla Costituzione» (citata sentenza n. 412 del 2001).
Sotto il secondo aspetto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la legge regionale n. 11 del 2011 può essere interpretata solo nel senso che essa stessa provvede all’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP. Infatti detta legge, nel disporre che la gestione del SII è affidata ad un’azienda pubblica regionale con particolari caratteristiche e nell’istituire contestualmente una specifica azienda con tali caratteristiche (a quanto consta, l’unica del genere) con il fine di gestire il SII, individua proprio in tale azienda (l’AQP) l’affidataria della gestione del servizio e – attraverso la determinazione delle caratteristiche generali degli affidatari – anche le forme di gestione utilizzabili, inibendo cosí all’Autorità idrica pugliese di procedere alla scelta, previa valutazione comparativa delle modalità di gestione e degli affidatari. In tal modo la legge reg. n. 11 del 2011 risulta incompatibile con il citato art. 2, comma 2, lettera f), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 – secondo il quale è, invece, l’Autorità idrica pugliese a provvedere all’affidamento della gestione del SII – e ne ha perciò determinato, in quanto lex posterior incompatibile, l’abrogazione tacita.
3.2. – Nel merito, occorre sottolineare che la disciplina dell’affidamento della gestione del SII attiene, come piú volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). Nella specie, anche dopo l’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal 21 luglio 2011, ad opera dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, recante «Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»), resta vigente il disposto del terzo periodo del comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in forza del quale alla legge regionale spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO e, quindi, anche la competenza di deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato e di aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste funzioni, infatti, erano attribuite all’AATO dai commi 1 e 2 dell’art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali aggiungevano, rispettivamente, che la forma di gestione era deliberata «fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (comma 1) e che l’aggiudicazione avveniva «mediante gara […] in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […]» (comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai richiamati commi 5 e 7 dell’art. 113 è stata delegificata ed abrogata dal combinato disposto dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (in quanto «incompatibili» con tale art. 23-bis) e dell’art. 12, comma 1, lettera a), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che, prima ancora, questa Corte, con sentenza n. 272 del 2004, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo e del terzo periodo del comma 7. Tuttavia tale abrogazione e l’indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale hanno fatto venir meno soltanto il vincolo che i due commi abrogati imponevano alle AATO (e, pertanto, anche ai successori di queste, individuati con legge regionale) di adottare esclusivamente alcune specifiche forme di gestione e di rispettare particolari criteri e, perciò, non hanno soppresso la funzione propria delle AATO medesime di deliberare le forme di gestione del SII e di aggiudicare tale gestione, nel rispetto dei princípi e delle disposizioni vigenti nel diritto dell’Unione europea. In proposito, è appena il caso di sottolineare che i piú volte menzionati commi 5 e 7 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 non hanno ripreso vigore a séguito della dichiarazione dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 per effetto dell’esito del referendum indetto con d.P.R. 23 marzo 2011. Come questa Corte ha piú volte affermato, infatti, dall’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n. 24 del 2011; sull’esclusione, di regola, dell’effetto retroattivo dell’abrogazione referendaria, ordinanza n. 48 del 2012).
Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la suddetta normativa statale, perché – disponendo che la gestione del SII è affidata ad un’azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche – da un lato esclude che l’ente regionale successore delle competenze dell’AATO (ossia l’Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall’altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un’azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell’unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell’azienda denominata «Acquedotto pugliese – AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, come già rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosí determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell’evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimità costituzionale dell’impugnata normativa regionale (sulla legittimità costituzionale delle leggi statali, emesse nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l’esercizio in via legislativa della funzione amministrativa regionale, ex plurimis, sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008).
4.− La seconda questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha ad oggetto l’art. 5 della suddetta legge reg. Puglia n. 11 del 2011, che istituisce – come sopra ricordato − l’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, mediante trasformazione del preesistente «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese», con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59). L’articolo è impugnato per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché – pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (la quale è destinata ad operare, in base al predetto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l’esercizio delle attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, cioè per l’esercizio delle attività in cui si articola il SII) – finisce «per privare di qualsiasi funzione» la s.p.a. Acquedotto pugliese e, quindi, finisce «per svuotare di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo n. 141 del 1999, riconducibile alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La questione è fondata.
Va premesso, al riguardo, che la normativa regionale denunciata deve essere valutata in riferimento al quadro costituzionale vigente al momento della sua emanazione, cioè a quello successivo alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non (come invece pare adombrare la resistente Regione Puglia) alle norme costituzionali esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 1999, il quale ha direttamente costituito la s.p.a. Acquedotto pugliese, il cui patrimonio ed i cui rapporti sono oggetto del censurato “subentro” in favore dell’AQP. Di qui la pertinenza dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente.
Ciò posto, non è dubbio che detta normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale; società nel cui oggetto sociale rientra la «gestione del ciclo integrato dell’acqua» e che è destinata ad operare (in base al citato d.lgs. n. 141 del 1999) almeno fino al 31 dicembre 2018. In considerazione di tale contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i rapporti dell’indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile – oltre che alla materia ordinamento civile – alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base agli evocati parametri costituzionali (come evidenziato dalle sopra citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). La previsione del subentro dell’AQP nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, ponendosi in palese contrasto con la suddetta disciplina statale (che non prevede tale subentro), integra, perciò, la denunciata illegittimità costituzionale.
5.− La terza questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha ad oggetto l’art. 9, comma 1, della medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, in base al quale «Il personale in servizio presso l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali». Per il ricorrente, tale normativa, nel prevedere il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese all’Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, víola: a) l’art. 3 Cost., perché irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell’AQP, prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone invece per la generalità dei pubblici dipendenti; b) l’art. 51 Cost., perché, privilegiando il personale già in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti all’assunzione presso l’AQP, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97, terzo comma, Cost., perché il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli dell’AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell’interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonché all’imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione; d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
Anche tale questione è fondata.
La normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato, la s.p.a. Acquedotto pugliese, nell’organico di un soggetto pubblico regionale, l’Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi − come piú volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni (ex plurimis, sentenza n. 190 del 2005). Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova, nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice (che non risulta dal testo della legge regionale, non è indicata dalla Regione resistente e, allo stato degli atti, neppure appare ricavabile aliunde), tanto da risolversi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata (sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all’art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio, ex plurimis, sentenze n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). Risulta, dunque, violato l’art. 97 Cost. Le ulteriori censure restano assorbite.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”), oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 83 del 2011, indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
 

Sentenza 61/2012

Sentenza  61/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 15/02/2012    Decisione  del 07/03/2012
Deposito del 21/03/2012   Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Norme impugnate: Decreto del Presidente della Repubblica 04/11/1951, n. 1230.
Massime: 36150  36151  36152  36153  36154  36254  
Atti decisi: ord. 207/2011
 
SENTENZA N. 61
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprietà all’Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro), promosso dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra Cirillo Emilia ed altra e l’ARSSA - Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura, con ordinanza del 28 febbraio 2011, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2011, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
 
Ritenuto in fatto
1.— La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 28 febbraio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, ed in relazione agli articoli 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini), questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprietà all’Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro), nella parte in cui ha incluso nell’espropriazione dallo stesso disposta il terreno sito in agro di Santa Severina, riportato in catasto alle particelle 33 e 91 del foglio 23, non appartenente al soggetto espropriato, Prever Ada, ma di proprietà del dante causa delle attrici nel giudizio principale.
2.— L’ordinanza di rimessione premette che Cirillo Emilia e Ciocci Santa Teresa hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Crotone l’Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura (ARSSA), deducendo di essere proprietarie del fondo S. Antonio in agro di Santa Severina esteso ha 6.37,60, loro pervenuto per successione legittima a Cirillo Luigi (al quale era pervenuto per successione a Cirillo Fortunato, che lo aveva acquistato, quale parte di maggiore estensione, da Berlingieri Francesca) e che, in attuazione della legge n. 230 del 1950, la maggior parte di tale fondo, in catasto al foglio 23, particelle 33 e 91, «era stata inclusa per errore nel piano di esproprio in danno della Prever Ada fu Giovanni e per l’effetto riportato in Catasto Terreni del Comune di Santa Severina in testa all’O.V.S. (Opera Valorizzazione Sila)».
Posta tale premessa, le attrici chiedevano che fosse riconosciuto e dichiarato il loro diritto di proprietà sul predetto fondo. All’esito del giudizio, nel quale si era costituita l’ARSSA, il Tribunale di Crotone, con sentenza del 23 maggio 2002, rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza proponevano appello Cirillo Emilia e Ciocci Santa Teresa, deducendo, tra l’altro, che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto applicabile l’art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
Nel giudizio di appello si costituiva l’ARSSA, chiedendo il rigetto del gravame, ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
2.1.— Sintetizzata in tal modo la vicenda processuale, il giudice a quo solleva, in riferimento agli articoli 76 e 77 Cost., ed in relazione agli artt. 2 e 5 della legge n. 230 del 1950, questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 1230 del 1951, ritenendola rilevante, poiché i documenti prodotti dalle attrici e le risultanze della CTU «hanno permesso di appurare» che Fortunato Cirillo aveva acquistato i fondi in questione, con atto per notaio Nicola Cizza di Crotone in data 15 aprile 1930. Fortunato Cirillo era deceduto il 28 maggio 1958 e, tuttavia, «con l’avvento del Nuovo Catasto Terreni, i cui atti sono entrati in conservazione il 1° gennaio 1943, dette particelle sono state incluse per errore in un quoziente del fondo “S. Antonio” ed intestate ad Ada Prever». In particolare, la CTU ha accertato che detti fondi, «erroneamente accatastati a nome di Prever Ada», con d.P.R. n. 1230 del 1951, furono espropriati in favore dell’O.V.S. (alla quale «rimangono ancora intestati») ed in danno di Ada Prever, che incassò la relativa indennità.
Secondo l’ordinanza di rimessione, «tali particelle, al momento dell’esproprio, erano dunque in proprietà, in virtù di giusto titolo legittimamente trascritto, di Cirillo Fortunato», il quale, a sua volta, le aveva trasferite, per successione testamentaria, aperta in data 28 maggio 1958, a Cirillo Luigi e da questi erano pervenute alle appellanti, per successione legittima aperta in data 9 giugno 1975. Pertanto, queste ultime sarebbero legittimate ad agire ed il d.P.R. n. 1230 del 1951 avrebbe erroneamente compreso nell’elenco dei beni espropriati a Prever Ada terreni non di proprietà della predetta.
Ad avviso del giudice a quo, l’art. 14 della legge n. 865 del 1971, in virtù del quale «pronunciata l’espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità anche nel caso previsto nell’ultimo comma dell’art. 13», non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio principale, in quanto quest’ultima è disciplinata da «una legge speciale», qual è la legge n. 230 del 1950, entrata in vigore ben 21 anni prima, ed il cui art. 2, primo comma, stabilisce: «Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell’art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso, a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari».
La questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 1230 del 1951 sarebbe, quindi, rilevante, poiché non sarebbe possibile la «disapplicazione incidentale di un atto non avente forza e valore di provvedimento amministrativo, ma di legge ordinaria», tale essendo il rango di detto decreto.
2.2.— Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione espone che l’art. 2, primo comma, della legge n. 230 del 1950 stabilisce che potevano essere espropriati «i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell’art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso, a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari».
L’art. 5 della stessa legge dispone, inoltre, che «il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria: a) all’approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione; b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione; c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell’art. 3 in favore dell’Opera. La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, può avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell’indennità ai sensi del successivo art. 7».
Secondo la Corte di appello, da dette norme risulterebbe che avrebbero potuto costituire oggetto di espropriazione esclusivamente i fondi che, alla data del 15 novembre 1949, «appartenevano a soggetti proprietari complessivamente di più di trecento ettari di terreno, come risultanti dai titoli di proprietà e non semplicemente dalle risultanze catastali, aventi un valore semplicemente indicativo». Il d.P.R. n. 1230 del 1951 avrebbe, invece, disposto l’espropriazione di fondi di proprietà di Cirillo Fortunato, nonostante che questi, «come risulta dalla CTU espletata», non fosse «certamente proprietario di una così rilevante estensione di terreno, essendo la consistenza totale dei suoi terreni di ha 24.69.00, oltre al fondo per cui è causa, della consistenza di complessivi ha 5.12.30».
Pertanto, ad avviso del rimettente, la sollevata questione di legittimità costituzionale sarebbe non manifestamente infondata, poiché sarebbero stati violati i criteri direttivi stabiliti dagli artt. 2 e 5 della legge delega n. 230 del 1950, «sotto due distinti profili: a) nella parte in cui ha incluso nell’espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato, in quanto, indipendentemente dalle scritture catastali (che non rivestono valore probatorio ai fini dell’accertamento della proprietà privata), ha ad oggetto beni non appartenenti al destinatario del provvedimento espropriativo, poiché precedentemente acquistati in virtù di atto di compravendita, da altro soggetto; b) nella parte in cui, in violazione dei criteri direttivi contenuti negli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che prevedeva la delega al Governo per l’adozione di decreti avente valore di legge ordinaria per l’approvazione di piani particolareggiati di espropriazione, per le occupazioni di urgenza e per i trasferimenti di terreni di proprietà di soggetti complessivamente proprietari, al 15 novembre 1949, di più di trecento ettari di terreno, ha proceduto all’espropriazione di beni appartenenti a Cirillo Fortunato, contadino (così qualificato nell’atto pubblico di acquisto, in data 15 aprile 1930), non avente tali requisiti».
Infine, conclude l’ordinanza di rimessione, una questione di legittimità costituzionale analoga a quella in esame, avente ad oggetto un’espropriazione ex lege 21 ottobre 1950, n. 841 (Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini), sarebbe stata ritenuta fondata dalla sentenza di questa Corte n. 319 del 1995, della quale riporta ampi brani.
3.— Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
3.1.— L’interveniente, in linea preliminare, eccepisce che la questione sarebbe inammissibile, «non risultando comprensibili i puntuali termini e i fatti oggetto del giudizio a quo». L’ordinanza di rimessione non chiarirebbe, infatti, se sussista la legittimazione passiva dell’ARSSA ed a quale titolo; non indicherebbe se il dante causa delle appellanti abbia richiesto la rettifica disciplinata dall’art. 4 della legge n. 230 del 1950, allo scopo di accertare la proponibilità della domanda; non precisa che «il terreno fu (come presumibilmente fu) venduto a terzi e chi lo acquistò e chi ne è l’attuale proprietario, anche per garantire l’integrità del contraddittorio»; non indicherebbe la data in cui è stato iniziato il giudizio di primo grado, «al fine di verificare decadenze e usucapioni», essendo quest’ultima, presumibilmente, maturata, «non risultando neppure se le plurime successioni nella famiglia Cirillo siano state trascritte».
Nel merito, la questione sarebbe infondata, poiché l’espropriazione è stata legittimamente effettuata nei confronti di colui che risultava proprietario sulla scorta delle risultanze catastali, non essendo possibile imporre ad un terzo, qual è l’amministrazione dello Stato, di accertare l’effettiva proprietà dei terreni facenti parte dell’Altopiano della Sila.
Secondo l’Avvocatura generale, sarebbe stato onere dell’effettivo proprietario controllare l’intestazione catastale e «richiedere all’epoca la rettifica, per la parte di suo interesse, del piano particolareggiato, pubblicato, a tale fine», in ciascun comune e nel Foglio annunci legali, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 230 del 1950.
Il richiamo della sentenza n. 319 del 1995 sarebbe, inoltre, inconferente, poiché nella legge n. 230 del 1950 «non si parla di “proprietari”, ma di “appartenenza”, a qualsiasi titolo, […] a singole persone o società e si dà facoltà a qualsiasi interessato di richiedere la rettifica del piano particolareggiato, se errato».
Infine, il denunciato vizio di eccesso di delega non sussisterebbe anche perché il d.P.R. n. 1230 del 1951 «ricomprese nell’espropriazione il terreno del Sig. Cirillo per lamentato errore risultante dagli atti catastali» che, tuttavia, non sarebbe conseguito a tale vizio, ma sarebbe «frutto di un’errata risultanza catastale, non superabile dall’Amministrazione con l’accertamento dell’effettiva proprietà di tutti i terreni facenti parte dell’Altipiano della Sila».
 
Considerato in diritto
1.— La Corte di appello di Catanzaro dubita della legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprietà all’Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro), in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, ed in relazione gli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini), nella parte in cui ha incluso nell’espropriazione dallo stesso disposta il terreno sito in agro di Santa Severina, riportato in catasto alle particelle 33 e 91 del foglio 23, non appartenente al soggetto espropriato, Prever Ada, ma di proprietà del dante causa delle attrici nel giudizio principale.
Questa Corte è chiamata a decidere se il d.P.R. n. 1230 del 1951, in tale parte, violi i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 230 del 1950, sotto un primo profilo, in quanto ha assoggettato ad espropriazione beni non appartenenti al destinatario del provvedimento espropriativo; sotto un secondo profilo, in quanto ha assoggettato ad espropriazione detto terreno, benché appartenente ad un soggetto proprietario di fondi di estensione inferiore a quella di trecento ettari.
2.— L’interveniente ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, poiché non sarebbero comprensibili i «termini e i fatti oggetto del giudizio a quo» ed il rimettente non avrebbe chiarito se sussista la legittimazione passiva dell’Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura (ARSSA). A suo avviso, l’ordinanza di rimessione non avrebbe, poi, offerto le indicazioni necessarie allo scopo di accertare se il suindicato terreno sia stato alienato e sia stata garantita l’integrità del contraddittorio, nonché «al fine di verificare decadenze e usucapioni» e l’avvenuta trascrizione dei trasferimenti in favore delle attrici del processo principale.
2.1.— L’eccezione non è fondata.
In linea preliminare, occorre ribadire che i decreti di esproprio emanati in virtù della delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria hanno «contenuto legislativo» e, quindi, sono soggetti al controllo di legittimità costituzionale (tra le molte, sentenze n. 10 del 1959 e n. 136 del 1976; in relazione agli omologhi decreti emanati ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in tal senso, per tutte, sentenze n. 60 del 1957 e n. 319 del 1995). Inoltre, va ricordato che questa Corte, chiamata frequentemente a sindacare la legittimità di detti decreti legislativi (riconducibili al genus della legge-provvedimento), sotto il profilo dell’eccesso di delega, ha costantemente ritenuto sussistente il carattere incidentale del giudizio (ex plurimis, dalla sentenza n. 59 del 1957 sino alla sentenza n. 319 del 1995) e già nelle più risalenti pronunce ha chiarito che una siffatta questione non riguarda «il titolo della domanda giudiziale principale», poiché ad essa è demandato l’accertamento degli eventuali vizi di legittimità costituzionale di detti decreti, restando riservata all’autorità giurisdizionale «ogni altra questione, e le attività di applicazione delle premesse poste dalla decisione» (sentenza n. 59 del 1957).
L’accertamento dei presupposti di fatto attiene, infatti, «a quel giudizio di rilevanza che è esclusiva competenza del giudice a quo» (sentenza n. 99 del 1969), da ritenersi compiutamente svolto quando questi abbia dato atto della loro sussistenza (da ultimo, sentenza n. 319 del 1995). La pronuncia resa da questa Corte sulla questione di legittimità costituzionale non preclude, quindi, la riesaminabilità di detti presupposti nei successivi gradi del processo principale (sentenza n. 78 del 1961; analogamente, sentenza n. 59 del 1957), restando escluso che, per la rilevanza della questione, debba formarsi la cosa giudicata sul punto controverso, pena la violazione dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenza n. 78 del 1961). Il «riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti» sono, dunque, «rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell’incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile» (sentenze n. 270 del 2010, n. 50 del 2007 e n. 173 del 1994), non rientrando tra i poteri di questa Corte «quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti» (sentenze n. 270 del 2010 e n. 62 del 1992).
Nel quadro di detti principi, va osservato che l’ordinanza di rimessione dà atto che la domanda è stata proposta nei confronti dell’ARSSA (istituita con legge della Regione Calabria 14 dicembre 1993, n. 15, alla quale la legge della stessa Regione 7 marzo 2000, n. 10, ha attribuito le attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria nella stessa precisate), che si è costituita nel processo principale, senza che risulti sollevata contestazione di sorta in ordine alla legittimazione passiva della medesima. Il rimettente ha poi esplicitato che il processo principale ha ad oggetto il diritto delle attrici conseguente all’accertamento della titolarità del diritto di proprietà su parte dei terreni espropriati e, come si precisa di seguito, ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza di siffatto presupposto, indispensabile ai fini della rilevanza della questione di costituzionalità. In particolare, il giudice a quo ha espressamente dato atto dell’esito positivo di tale accertamento, enunciando una conclusione che dimostra come egli abbia avuto cura di riscontrare la ricorrenza delle condizioni dell’azione proposta ed il difetto dei profili ostativi genericamente evocati dall’interveniente per contestare, non fondatamente, l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
La sopravvenuta abrogazione della legge delega n. 230 del 1950 (da parte dell’art. 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, a far data dall’entrata in vigore del medesimo - art. 59 dello stesso decreto - e dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell’art. 59 del medesimo), non incide, infine, sull’applicabilità ratione temporis della medesima e, quindi, sulla rilevanza della questione.
3.— Nel merito, il primo profilo di censura è fondato.
Nel decidere questioni identiche a quella in esame, aventi ad oggetto decreti di espropriazione emanati in forza della delega attribuita al Governo dalla legge n. 230 del 1950, questa Corte ha affermato che, in base alle norme ed ai principi e criteri direttivi della delega, «i dati catastali» «non possono essere considerati vincolanti nel procedimento di espropriazione per la riforma fondiaria», non rilevando, in contrario, «la norma contenuta nell’art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359». L’espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria non mira, infatti, «a trasferire da un soggetto a un altro un determinato bene, ma invece, a sottrarre parte del patrimonio a un soggetto che si trovi nelle condizioni previste dalle leggi di riforma» e, quindi, non è indifferente, «com’è nel caso di espropriazione per pubblica utilità, che si proceda contro chi sia soltanto apparentemente proprietario di un bene» (sentenza n. 57 del 1959; analogamente, sentenze n. 10 del 1959 e n. 7 del 1961; identico principio è stato affermato in riferimento ai decreti espropriativi emanati in forza della delega contenuta nell’omologa legge n. 841 del 1950, ex plurimis, sentenze n. 319 del 1995, n. 3 del 1987 e n. 8 del 1959).
Questa Corte ha anche già deciso, giudicandola non fondata, un’eccezione identica a quella con la quale, nel presente giudizio, l’interveniente ha dedotto che il giudice a quo ha omesso di indicare se il dante causa delle appellanti nel processo principale abbia richiesto la rettifica disciplinata dall’art. 4 della legge n. 230 del 1950, e ciò allo scopo di accertare la proponibilità della domanda. Al riguardo, è, quindi, sufficiente ribadire che «il ricorso che ai sensi dell’art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, può essere proposto nel termine di 25 giorni contro i piani di espropriazione non può sostituire ogni altro mezzo che l’ordinamento prevede per la tutela dei diritti soggettivi; e il non proporlo nei termini fissati non può importare se non la decadenza dal diritto di esperire quel mezzo di tutela, previsto per fini limitati e nell’ambito del procedimento di espropriazione» (sentenza n. 57 del 1959; analogamente, sentenza n. 10 del 1959). Infine, appare non implausibile la premessa interpretativa del rimettente, secondo la quale alla fattispecie oggetto del processo principale non è applicabile l’art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (in virtù del quale, pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti relativi all’immobile espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità), in quanto essa deve ritenersi disciplinata esclusivamente dalla legge n. 230 del 1950, «entrata in vigore ben 21 anni prima», e - può aggiungersi - in considerazione del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, orientata nel ritenere inapplicabili le norme concernenti l’espropriazione per pubblica utilità all’espropriazione disposta ai sensi delle leggi di attuazione della riforma fondiaria (tra le tante, Cass. 1° marzo 1986, n. 1308; Cass. 9 gennaio 2009, n. 323).
Alla luce di siffatti principi, va osservato che l’ordinanza di rimessione espone che «i documenti prodotti dagli appellanti nel primo grado di giudizio e le risultanze della CTU» hanno permesso di appurare che i terreni de quibus «furono acquistati per atto rogito a notaio Nicola Cizza in Crotone in data 15 aprile 1930 da Cirillo Fortunato […]» e che le relative «particelle sono state incluse per errore in un quoziente del fondo “S. Antonio” ed intestate a Prever Ada». Il consulente tecnico d’ufficio ha, quindi, accertato che «tali terreni, erroneamente accatastati a nome di Prever Ada, furono espropriati dall’O.V.S. con d.P.R. n. 1230 del 4 novembre 1951», benché, «al momento dell’esproprio» fossero «in proprietà, in virtù di giusto titolo legittimamente trascritto, di Cirillo Fortunato». Il rimettente ha, inoltre, anche indicato che quest’ultimo «aveva in seguito trasmesso dette particelle, per successione testamentaria apertasi in data 28.5.1958, a Cirillo Luigi […], che, a sua volta, le aveva trasmesse, per successione intestata apertasi in data 9.6.1975, agli attuali appellanti» ed ha concluso affermando espressamente che il d.P.R. n. 1230 del 1951 «ha erroneamente ricompreso nell’elenco di beni espropriati a Prever Ada, particelle che non erano nella proprietà di quest’ultima».
Ne deriva che l’avere il decreto delegato in esame identificato il soggetto nello stesso contemplato quale proprietario di tutti i terreni oggetto del medesimo, mentre il vero dominus di alcuni di essi è un soggetto diverso, configura eccesso di delega in relazione a quelli oggetto di contestazione. Nel contrasto tra intestazione catastale e prova giuridica dell’acquisto del diritto di proprietà, quest’ultima deve prevalere agli effetti di cui trattasi, con la conseguenza che l’espropriazione in esame poteva legittimamente essere effettuata solo riguardo alle porzioni di terreno che appartenevano al soggetto espropriato, quale indicato nel succitato decreto.
In conclusione, il d.P.R. n. 1230 del 1951, in quanto ha compreso nell’esproprio terreni intestati alla ditta Prever Ada, ma non appartenenti alla medesima (identificati nell’ordinanza di rimessione con le particelle 33 e 91 del foglio 23), ha esorbitato dai limiti della delega e, conseguentemente, va dichiarato, per questa parte, illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, restando assorbito l’ulteriore profilo di censura.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolge le restanti parti del decreto aventi autonoma efficacia.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprietà all’Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro), in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI