Ordinanza 105/2011
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 25/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ordinanza n. 20/2011 del 12-20 gennaio 2011.
Massime:
Atti decisi: confl. enti 9/2009
ORDINANZA N. 105
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Considerato che, nella motivazione dell’ordinanza, al settimo capoverso, il legale rappresentante della Regione Campania, impropriamente, è stato indicato come Governatore, anziché come «Presidente pro-tempore della Giunta regionale»;
ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una mera ordinanza di estinzione del processo.
Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel settimo capoverso, seconda riga, della motivazione, laddove si legge «Governatore» deve intendersi «Presidente pro-tempore della Giunta regionale».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 25/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ordinanza n. 20/2011 del 12-20 gennaio 2011.
Massime:
Atti decisi: confl. enti 9/2009
ORDINANZA N. 105
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Considerato che, nella motivazione dell’ordinanza, al settimo capoverso, il legale rappresentante della Regione Campania, impropriamente, è stato indicato come Governatore, anziché come «Presidente pro-tempore della Giunta regionale»;
ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una mera ordinanza di estinzione del processo.
Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel settimo capoverso, seconda riga, della motivazione, laddove si legge «Governatore» deve intendersi «Presidente pro-tempore della Giunta regionale».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI