Ordinanza 262/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Camera di Consiglio del 21/09/2011 Decisione del 03/10/2011
Deposito del 07/10/2011 Pubblicazione in G. U. 12/10/2011
Norme impugnate: Sentenza n. 227/2011 del 19-22 luglio 2011
Massime: 35846
Atti decisi: ric. 121/2010
ORDINANZA N. 262
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011.
Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Considerato che nel dispositivo della sentenza non risulta per errore trascritto il capo di pronuncia relativo alla questione di legittimità dell’art. 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
considerato che, peraltro, nella motivazione della sentenza si dà conto dell’esame e decisione di tale questione nel senso dell’infondatezza, in particolare nei punti 4, 4.1. e 4.2. del “Considerato in diritto”;
ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia di non fondatezza, che non incide quindi sull’efficacia delle disposizioni impugnate.
Visto l’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 227 del 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il terzo capo, dopo le parole «uccelli selvatici);» e prima del quarto capo, prima delle parole «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 145», aggiungere il seguente capo, «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Camera di Consiglio del 21/09/2011 Decisione del 03/10/2011
Deposito del 07/10/2011 Pubblicazione in G. U. 12/10/2011
Norme impugnate: Sentenza n. 227/2011 del 19-22 luglio 2011
Massime: 35846
Atti decisi: ric. 121/2010
ORDINANZA N. 262
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011.
Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Considerato che nel dispositivo della sentenza non risulta per errore trascritto il capo di pronuncia relativo alla questione di legittimità dell’art. 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
considerato che, peraltro, nella motivazione della sentenza si dà conto dell’esame e decisione di tale questione nel senso dell’infondatezza, in particolare nei punti 4, 4.1. e 4.2. del “Considerato in diritto”;
ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia di non fondatezza, che non incide quindi sull’efficacia delle disposizioni impugnate.
Visto l’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 227 del 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il terzo capo, dopo le parole «uccelli selvatici);» e prima del quarto capo, prima delle parole «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 145», aggiungere il seguente capo, «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI