Sentenza 107/2011

Sentenza 107/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO

Udienza Pubblica del 22/02/2011 Decisione del 23/03/2011
Deposito del 01/04/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15/02/2010, n. 21.
Massime:
Atti decisi: ric. 61/2010


SENTENZA N. 107

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010 n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-22 aprile 2010, depositato in cancelleria il 26 aprile 2010 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato alla Regione Basilicata il 19 aprile 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 26 aprile 2010 (reg. ric. n. 61 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), in particolare dei paragrafi i) e iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1. – Il ricorrente espone che l’art. 3 della legge regionale n. 21 del 2010 apporta varie modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il quale, a sua volta, costituisce parte integrante e sostanziale della citata legge regionale n. 1 del 2010. La norma censurata estende l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi.

In primo luogo, il paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, nel riformulare il paragrafo 1.2.2.1. della suddetta Appendice A della legge n. 1 del 2010 (in particolare il terzo capoverso), stabilisce che «il progetto di impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed eserciti DIA ai sensi degli articoli 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria».

In coerenza con tale previsione, il successivo paragrafo ii) dello stesso comma aggiunge, sempre nel contesto del paragrafo 1.2.2.1. della citata Appendice A, alla dicitura (del quinto capoverso) «Requisiti tecnici minimi» le seguenti parole: «per gli impianti di potenza superiore a 200 kW». Diversamente, la normativa statale (art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), con riferimento alla installazione di impianti della suddetta tipologia, consente il ricorso alla disciplina della DIA di cui alle menzionate disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 «quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A» dello stesso decreto legislativo, vale a dire quando quest’ultima sia inferiore ai 60 kW.

1.2. – Ancora, l’art. 3, comma 1, paragrafo iii), della legge regionale impugnata, modifica la citata Appendice A nella parte dedicata alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione (par. 2.2.2), stabilendo (con la riformulazione del quinto capoverso) che il progetto di impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed eserciti con la DIA, ancora a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. Con riguardo alla fonte solare fotovoltaica, la normativa statale (art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, e relativa Tabella A) consente, invece, il ricorso alla disciplina della DIA solo con riferimento agli impianti con capacità di generazione inferiore ai 20 kW.

1.3. – Con riferimento a entrambe le tipologie di impianti, le disposizioni regionali aumenterebbero, secondo il ricorrente, le soglie massime entro le quali è consentita l’effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite DIA, ai sensi della tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, ponendosi in tal modo il contrasto con quanto previsto dall’art. 12, comma 5, dello stesso decreto legislativo, per cui «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività» possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata. Si configurerebbe, pertanto, una violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e della tabella A allegata allo stesso, in cui è da ravvisare un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Cost., vincola la potestà legislativa concorrente delle Regioni.

2. – Non ha svolto attività difensiva la Regione Basilicata.



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), in particolare i paragrafi i) e iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2. – Le questioni sono fondate.

2.1. – La norma censurata estende l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi.

Il nuovo testo dell’Allegato A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), che è parte integrante della legge della Regione Basilicata del 2010, n. 1, al paragrafo 1.2.2.1., terzo capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.

La norma viene ad innalzare la soglia di potenza individuata, per gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A richiamata dall’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, comporta l’illegittimità della norma regionale, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010).

Emerge in tal modo la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di competenza concorrente (sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010).

3. – Analogamente, il nuovo testo del paragrafo 2.2.2. (quinto capoverso) dell’Allegato A del PIEAR, come riformulato dal paragrafo iii) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», anch’essi a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.

Anche in tal caso, la norma regionale, prevedendo una soglia superiore a quella stabilita dalla legge statale per tali tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (20 kW), si pone in contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2009, che contiene la normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Ne va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), che modifica il terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo iii), della stessa legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, che modifica il quinto capoverso del paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della citata legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Sentenza 107/2011

Sentenza 107/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO

Udienza Pubblica del 22/02/2011 Decisione del 23/03/2011
Deposito del 01/04/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15/02/2010, n. 21.
Massime:
Atti decisi: ric. 61/2010


SENTENZA N. 107

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010 n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-22 aprile 2010, depositato in cancelleria il 26 aprile 2010 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato alla Regione Basilicata il 19 aprile 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 26 aprile 2010 (reg. ric. n. 61 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), in particolare dei paragrafi i) e iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1. – Il ricorrente espone che l’art. 3 della legge regionale n. 21 del 2010 apporta varie modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il quale, a sua volta, costituisce parte integrante e sostanziale della citata legge regionale n. 1 del 2010. La norma censurata estende l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi.

In primo luogo, il paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, nel riformulare il paragrafo 1.2.2.1. della suddetta Appendice A della legge n. 1 del 2010 (in particolare il terzo capoverso), stabilisce che «il progetto di impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed eserciti DIA ai sensi degli articoli 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria».

In coerenza con tale previsione, il successivo paragrafo ii) dello stesso comma aggiunge, sempre nel contesto del paragrafo 1.2.2.1. della citata Appendice A, alla dicitura (del quinto capoverso) «Requisiti tecnici minimi» le seguenti parole: «per gli impianti di potenza superiore a 200 kW». Diversamente, la normativa statale (art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), con riferimento alla installazione di impianti della suddetta tipologia, consente il ricorso alla disciplina della DIA di cui alle menzionate disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 «quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A» dello stesso decreto legislativo, vale a dire quando quest’ultima sia inferiore ai 60 kW.

1.2. – Ancora, l’art. 3, comma 1, paragrafo iii), della legge regionale impugnata, modifica la citata Appendice A nella parte dedicata alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione (par. 2.2.2), stabilendo (con la riformulazione del quinto capoverso) che il progetto di impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere costruiti ed eserciti con la DIA, ancora a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. Con riguardo alla fonte solare fotovoltaica, la normativa statale (art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, e relativa Tabella A) consente, invece, il ricorso alla disciplina della DIA solo con riferimento agli impianti con capacità di generazione inferiore ai 20 kW.

1.3. – Con riferimento a entrambe le tipologie di impianti, le disposizioni regionali aumenterebbero, secondo il ricorrente, le soglie massime entro le quali è consentita l’effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite DIA, ai sensi della tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, ponendosi in tal modo il contrasto con quanto previsto dall’art. 12, comma 5, dello stesso decreto legislativo, per cui «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività» possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata. Si configurerebbe, pertanto, una violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e della tabella A allegata allo stesso, in cui è da ravvisare un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Cost., vincola la potestà legislativa concorrente delle Regioni.

2. – Non ha svolto attività difensiva la Regione Basilicata.



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), in particolare i paragrafi i) e iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2. – Le questioni sono fondate.

2.1. – La norma censurata estende l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi.

Il nuovo testo dell’Allegato A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), che è parte integrante della legge della Regione Basilicata del 2010, n. 1, al paragrafo 1.2.2.1., terzo capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.

La norma viene ad innalzare la soglia di potenza individuata, per gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A richiamata dall’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, comporta l’illegittimità della norma regionale, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010).

Emerge in tal modo la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di competenza concorrente (sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010).

3. – Analogamente, il nuovo testo del paragrafo 2.2.2. (quinto capoverso) dell’Allegato A del PIEAR, come riformulato dal paragrafo iii) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», anch’essi a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.

Anche in tal caso, la norma regionale, prevedendo una soglia superiore a quella stabilita dalla legge statale per tali tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (20 kW), si pone in contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2009, che contiene la normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Ne va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), che modifica il terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo iii), della stessa legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, che modifica il quinto capoverso del paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A al PIEAR, parte integrante della citata legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Sentenza 106/2011

Sentenza 106/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente DE SIERVO - Redattore CRISCUOLO

Udienza Pubblica del 08/02/2011 Decisione del 23/03/2011
Deposito del 01/04/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2 della legge della Regione Veneto 04/03/2010, n. 17.
Massime:
Atti decisi: ric. 80/2010


SENTENZA N. 106

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 maggio 2010, depositato in cancelleria il 20 maggio 2010 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Ludovica Bernardi per la Regione Veneto.



Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso consegnato per la notifica in data 8 maggio 2010, ricevuto dal destinatario il 13 maggio 2010 e depositato presso la Cancelleria della Corte costituzionale il 20 maggio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 9 marzo 2010, n. 21, recante «Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione» e, in particolare, dell’articolo 2 della legge regionale citata, nonché delle «disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse», per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

2. — Il ricorrente premette che, con la legge n. 17 del 2010, la Regione Veneto si propone la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione, con il fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, all’integrazione socio sanitaria e al miglioramento dell’organizzazione multi professionale del lavoro (art. 1), attraverso l’istituzione di due nuove direzioni aziendali a struttura complessa, le cui articolazioni sono definite dai dirigenti generali delle aziende sanitarie regionali. L’istituzione di dette due nuove direzioni aziendali è diretta a perseguire l’obiettivo del miglioramento dei livelli assistenziali e delle prestazioni erogate, tramite la pianificazione del fabbisogno di risorse, la valutazione delle professionalità - con criteri predeterminati - e la valorizzazione dei professionisti (art. 3).

Ad avviso del ricorrente, la legge Regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 2 e «alle disposizioni con esso inscindibilmente connesse», per violazione dei suddetti parametri costituzionali.

In particolare, l’art. 2, al comma 1, prevede l’istituzione, da parte delle Unità locali socio sanitarie (ULSS), nonché da parte delle aziende ospedaliere, ospedaliere – universitarie integrate e da parte degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS), della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione. In ordine alla istituzione di queste due direzioni, non soltanto non sarebbe chiarito in qual modo la Regione intenda coprire i relativi posti, ma ancor più non sarebbe previsto che all’istituzione dei relativi posti si provveda attraverso le modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale, come indicate nell’art. 8, comma 2, del CCNL del 17 ottobre 2008, riguardante la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

Diretta conseguenza di tale mancata previsione, per cui i posti in organico delle nuove direzioni aziendali, potrebbero «ed anzi dovrebbero, essere coperti tramite personale reclutato aliunde, sarebbe la mancanza di garanzia circa l’invarianza della spesa, e ciò sotto un duplice profilo».

In primo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, né la norma in esame, né le altre ad essa connesse prevedono la copertura finanziaria dei maggiori oneri di spesa che sicuramente derivano dall’istituzione delle due nuove direzioni; in secondo luogo, fermo restando che la legge non prevede la modalità per ricoprire i posti, neanche è precisato il numero dei relativi dirigenti, per cui sussiste incertezza sia sull’an sia sul quantum della dotazione organica.

Sotto tale aspetto, la normativa regionale, prevedendo maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria, si porrebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., secondo cui ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Al riguardo, il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale, n. 141 del 2010, in cui è stato ribadito il principio del necessario rispetto, da parte delle Regioni, del precetto costituzionale indicato. Essa, in particolare, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani), istitutiva dei distretti socio – sanitari montani, ha chiarito che il legislatore regionale «non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira (ex multis, sentenza n. 359 del 2007)»; e che «la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sentenza n. 213 del 2008)».

La difesa dello Stato, inoltre, aggiunge che, sempre ad avviso della Corte costituzionale, in senso contrario non può valere il rilievo che le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante i successivi regolamenti attuativi della disciplina legislativa in esame, giacché è proprio la legge regionale a costituire la «loro fonte primaria».

La norma denunciata, inoltre, intervenendo nella materia disciplinata dal contratto collettivo, violerebbe l’art.117, secondo comma, lettera l), Cost., secondo cui appartiene alla competenza esclusiva dello Stato la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

Ciò in quanto la norma denunciata non indicherebbe le modalità di copertura della dotazione organica delle istituende direzioni aziendali e, in particolare, non conterrebbe alcun rinvio alla normativa statale di riferimento, costituita dall’art. 8, comma 2, del CCNL 17 ottobre 2008 (riguardante la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa).

La disposizione contrattuale, prosegue il ricorrente, dispone che le aziende debbano provvedere all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative, mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni; dispone, inoltre, che la trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Presidenza del Consiglio, pertanto, sostiene che il mancato riferimento al CCNL si porrebbe come diretta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Un ulteriore profilo di illegittimità del denunciato art. 2 e «delle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse», sarebbe ravvisabile nel fatto che detta disposizione non reca alcun riferimento all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 8, comma 7, del menzionato CCNL del 17 ottobre 2008, adempimento costituente condizione indefettibile e prioritaria rispetto alla entrata a regime della istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

Il citato comma 7 dispone, infatti, che le aziende devono, prima di procedere alla nomina dei dirigenti di nuova istituzione, provvedere alla definizione delle attribuzioni della nuova qualifica dirigenziale ed alla regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con altre professionalità della dirigenza sanitaria sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Ad avviso del ricorrente, la mancata previsione, relativa a tale adempimento, viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonché, intervenendo ancora una volta in materia disciplinata dal contratto collettivo , viola l’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

Alla luce di quanto premesso, il ricorrente chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 17 del 2010, «nell’art. 2 e nelle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse».

3. — Con atto depositato il 17 giugno 2010, la Regione Veneto si è costituita in giudizio per contestare l’ammissibilità e la fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente.

In via preliminare, la resistente eccepisce il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), così come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

La Regione, infatti, pone in rilievo che il ricorso è stato presentato agli ufficiali giudiziari per la notifica l’8 maggio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 20 maggio 2010.

Pertanto, il detto deposito, compiuto a distanza di dodici giorni dalla notifica del ricorso, sarebbe stato eseguito in violazione della citata normativa, che fissa appunto un termine perentorio di dieci giorni per tale adempimento.

Al riguardo, la resistente ricorda che – secondo i principi fissati nelle sentenze n. 250 del 2009, n. 477 del 2002 e n. 69 del 1994, ed, inoltre, sanciti dal legislatore con l’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato), – la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per l’istante, nel momento stesso in cui l’atto processuale viene affidato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui questi ne acquista legale conoscenza: realizzandosi in tal modo una vera e propria «scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio» (in questo senso, da ultimo, Cass., sentenza 13 gennaio 2010, n. 359).

Sulla base di quanto appena evidenziato, la resistente ritiene corretta l’interpretazione che assume quale dies a quo per la decorrenza del termine, fissato per il successivo deposito dell’atto processuale notificato, la data in cui la notifica stessa si è perfezionata per il richiedente, e non già quella in cui, invece, l’atto medesimo è pervenuto nella disponibilità del soggetto cui era indirizzato.

La difesa della Regione sostiene che, nel momento in cui ha luogo la materiale consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, il notificante vede già maturati, a suo vantaggio, tutti gli effetti favorevoli prodotti dalla notificazione: in primis, quello di evitare lo spirare di termini di decadenza o prescrizione che le norme processuali abbiano fissato, ad esempio, per l’impugnazione di un determinato provvedimento.

Ad avviso della resistente, dunque, il richiedente, nei cui confronti la notifica si è perfezionata in virtù della consegna al soggetto notificatore, deve essere tenuto a computare il decorso del termine, ad esempio stabilito per il deposito dell’atto, appunto a partire da tale data: non potendo invece pretendere di assumere quale dies a quo quello in cui la notifica ha spiegato i propri effetti nei confronti del destinatario della notifica stessa.

Ciò posto, il ricorrente non ignora che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 318 del 2009, ha affermato che «l’anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o all’agente postale) non ha ragione di operare con riguardo ai casi in cui detto perfezionamento assume rilievo non già ai fini dell’osservanza di un termine in quel momento pendente nei confronti del notificante, bensì per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie il deposito del ricorso notificato (ai sensi del citato art. 31, comma 4). Pertanto, detto termine decorre dal momento in cui l’atto perviene al destinatario».

La resistente sostiene che l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella pronunzia citata sarebbe contraddittoria, in quanto non potrebbe ritenersi la notifica perfezionata in momenti diversi a seconda dei fini per cui essa è presa in considerazione.

In particolare, la difesa regionale osserva che, se il notificante sceglie di avvalersi degli effetti che la «scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio» importa a suo vantaggio, soggiace – per coerenza logica – all’onere di rispettare il termine processuale che da quel momento decorre: non potendo invece assumere quale dies a quo il giorno in cui la notifica si è perfezionata nei confronti di un soggetto diverso, al solo fine di ottenere un maggior lasso di tempo per provvedere all’adempimento cui è tenuto. La difesa regionale, dunque, ritiene che se il richiedente fruisce di una disciplina di favore – tanto da vedere perfezionata nei suoi confronti, la notifica con la semplice consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – deve accettarne tutte le conseguenze che vi si collegano, comprese quelle derivanti in ordine al computo del termine per il successivo deposito dell’atto processuale in giudizio.

Nel caso in esame, l’Avvocatura dello Stato, dopo aver consegnato in data 8 maggio 2010 agli ufficiali giudiziari il ricorso proposto contro la Regione Veneto, avrebbe avuto a disposizione un termine di dieci giorni, spirante il 18 maggio 2010, per provvedere al suo deposito, il che tuttavia non è avvenuto.

Alla luce delle esposte argomentazioni, dunque, la difesa della Regione Veneto chiede che l’impugnazione sia dichiarata improcedibile.

Inoltre, prima ancora di esaminare il merito delle censure proposte con il ricorso, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità delle censure perché formulate in modo generico, non contenendo una puntuale enunciazione delle ragioni di inconciliabilità con le norme della Costituzione. A tal proposito sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale nn. 341, 251, 232 del 2009.

In primo luogo, sarebbe indeterminato, o eccessivamente generico, l’oggetto stesso dell’impugnazione, in quanto sarebbe posta in discussione la legittimità costituzionale della legge n. 17 del 2010, «nell’art. 2 e nelle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse», senza alcuna precisazione in grado di circostanziare l’oggetto del decidere.

Di fatto il gravame investirebbe l’intera legge dal momento che tutte le disposizioni, ad eccezione forse dell’art. 5 (sperimentazioni assistenziali), si ricollegherebbero all’istituzione delle due nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie non mediche.

Pertanto, dovrebbe ritenersi inammissibile il tentativo di estendere l’impugnazione, mediante l’uso di una semplice formula di stile, quale sarebbe quella che contiene il riferimento alle “norme inscindibilmente connesse”, anche a parti della normativa regionale non colpite da alcuna critica e addirittura non menzionate nel ricorso (sotto tale profilo, la difesa regionale richiama la pronunzia della Corte costituzionale n. 201 del 2008).

La resistente menziona, inoltre, la decisione n. 284 del 2009, in cui la Corte ha affermato che l’impugnazione proposta in via principale deve necessariamente consentire di «individuare l’oggetto delle singole questioni, i parametri evocati e gli specifici profili di illegittimità costituzionale».

Quanto, poi, alla specifica impugnazione proposta contro l’art. 2 della legge n.17 del 2010, la resistente pone in evidenza come il ricorso si limiti ad enunciare alcune presunte violazioni della Carta costituzionale, senza corredare di motivazione i vizi indicati.

In particolare, in ordine all’asserito contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., non sarebbe chiarito perché l’istituzione delle nuove direzioni aziendali comporti sicuramente maggiori oneri di spesa, privi di adeguata copertura.

Un tale assunto, ad avviso della resistente, oltre ad essere infondato nel merito, non sarebbe argomentato in modo concreto, risolvendosi in una mera affermazione di carattere apodittico.

Con riferimento, poi, alla violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma lettera l) Cost., mancherebbe, ad avviso della difesa regionale, una spiegazione soddisfacente circa le ragioni dell’asserito contrasto, in relazione a ciascuno dei detti parametri.

In particolare, per quanto concerne l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., l’Avvocatura dello Stato si limiterebbe solo a dichiarare che la legge regionale veneta interverrebbe in una materia disciplinata dal contratto collettivo, invadendo così la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato indicata come «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

Inoltre, la difesa regionale sostiene che non sarebbe specificato quale passaggio della legge n. 17 del 2010 meriti una simile critica, ed inoltre non sarebbe indicato il motivo per cui la legge stessa verrebbe in conflitto con la specifica competenza riservata alla potestà legislativa esclusiva.

Ciò posto, la resistente esamina il merito delle censure.

In primo luogo, affronta l’asserita violazione, da parte dell’art. 2 della legge n. 17 del 2010, dell’art. 81, quarto comma, Cost.

La difesa regionale pone in evidenza che, nella prospettazione dell’Avvocatura dello Stato, le maggiori spese deriverebbero, come risulterebbe dal ricorso che sul punto non sarebbe affatto chiaro, dalla necessità di provvedere alla copertura dei posti in organico delle direzioni aziendali in questione, mediante reclutamento di nuovo personale da inserire nelle strutture delle Aziende UULLSSSS, delle Aziende ospedaliere e degli IRCCSS e, dunque, mediante l’aumento dell’organico alle dipendenze del Servizio Sanitario Regionale.

Pertanto, dal momento che la legge regionale non specificherebbe come intenda procedere a dotare di organico le direzioni aziendali appena istituite, né prevederebbe che sia dato luogo a modifiche compensative dell’organico già esistente, violerebbe il parametro di cui al citato art. 81, quarto comma, Cost., a tenore del quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La resistente ritiene le dette censure infondate e pone in evidenza come l’assunto da cui muove il ricorrente sarebbe erroneo, in quanto non risponderebbe al vero che la previsione delle nuove direzioni aziendali possa comportare un aumento di spesa per gli enti coinvolti, e quindi per la Regione Veneto.

La disciplina regionale censurata, ad avviso della difesa regionale, avrebbe un carattere organizzativo o di principio, in quanto si inquadrerebbe in un ambito normativo già ricco di vincoli rigorosi dettati a contenimento dei costi in materia sanitaria e, pertanto, non sarebbe in grado di provocare alcun incremento dei medesimi.

Sotto tale profilo la resistente pone in evidenza che la Regione Veneto, proprio nello stesso giorno in cui è stata promulgata la legge n. 17 del 2010, è intervenuta con l’art. 9 della legge regionale n. 16 del 2010 (Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale), il quale dispone che «la disciplina di cui all’art. 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007) è confermata per il triennio 2010 – 2012».

Sarebbe stata, quindi, prorogata la vigenza di una disposizione avente lo scopo di contingentare rigidamente i costi del personale operante nel Servizio Sanitario della Regione Veneto e che, tra le molteplici prescrizioni, prevede che per il triennio 2007 – 2009 le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale adottino «misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna Azienda od ente» e che devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell’anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Mediante l’art. 37 della legge regionale n. 2 del 2007, dunque, la Regione Veneto avrebbe inteso adeguarsi alle prescrizioni dettate a livello statale dall’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (finanziaria del 2007)», stabilendo che la spesa per il personale operante nel settore sanitario debba non solo rimanere invariata, ma addirittura ridursi.

A riprova di quanto affermato, la difesa regionale indica, ed allega, alcune delibere della Giunta regionale veneta con cui sono state impartite delle direttive agli enti del SSR, al fine di farli adeguare al previsto contingentamento dei costi; si tratta delle delibere n. 855 del 2010, n. 4209 del 2009, n. 2061 e 886 del 2007.

La Regione Veneto ha, quindi, imposto ai direttori generali delle aziende UULL SSSS, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCSS operanti nel suo territorio di procedere all’organizzazione degli uffici in un’ottica di assoluta invarianza (e anzi di auspicabile contrazione) dei costi economici ricollegabili al personale.

La resistente, inoltre, pone in rilievo come l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 assegni a tali enti una marcata autonomia stabilendo che «in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le USL si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri dettati da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico – professionale, soggette a rendicontazione analitica».

Sarebbe, però, altrettanto vero che l’atto aziendale deve soggiacere ai vincoli provenienti dalla Regione e, dunque, nel caso della Regione Veneto, anche al principio per cui l’organizzazione delle strutture delle Aziende UULLSS, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS deve attuarsi con l’osservanza di quanto stabilito dall’art. 37 della legge regionale n. 2 del 2007 (prorogato dall’art. 9 della legge regionale n. 16 del 2010).

In altri termini, i singoli direttori generali responsabili degli enti del Servizio Sanitario regionale godrebbero sì di ampia discrezionalità nell’individuare la più appropriata articolazione degli enti medesimi, ben potendo istituire nell’atto aziendale – ad esempio – anche delle strutture nuove; tuttavia, alla condizione imprescindibile che non vengano aggravati i costi del personale fissati per legge.

Proprio per tale motivo la resistente precisa che gli atti aziendali sono sottoposti al vaglio della Regione, per il tramite della Segreteria Regionale Sanità Sociale, la quale avrebbe sempre cura di ribadire, quale prescrizione generale, che «l’attivazione di dipartimenti così come quella di tutte le nuove strutture complesse e semplici deve avvenire in un contesto di iso – risorse, e cioè nel limite delle unità di personale presenti in azienda al 31 dicembre 2006 e nel rispetto dei vincoli di spesa di cui all’art. 37, l.r. 19 febbraio 2007 n. 2 e relative deliberazioni attuative 3 aprile 2007, n.886 e 3 luglio 2007 n. 2061» (a titolo semplificativo la resistente allega alla memoria la nota inviata in data 3 dicembre 2009 al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale”).

Alla luce di questa ampia premessa la resistente ritiene, dunque, che i direttori generali delle Aziende UULLSSSS, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS operanti nel Veneto siano tenuti a istituire le nuove direzioni, senza alcuna variazione dei costi complessivi sopportati dall’ente per il personale impiegato.

Da ciò discenderebbe che, per mantenere inalterata la spesa totale, gli enti in questione sarebbero obbligati ad attuare modifiche compensative nel proprio organico, ovvero a procedere a forme di turnover con le modalità stabilite dalla Giunta del Veneto con le note prima citate.

Ciò premesso, l’istituzione delle direzioni aziendali dedicate al personale sanitario non medico sarebbe insuscettibile, per i motivi sopra indicati, di comportare l’aggravio di spesa paventato dal ricorrente, così da rendere inutile anche l’indicazione di una copertura finanziaria.

Con riferimento, poi, all’assunto secondo cui la legge regionale in esame non recherebbe alcuna indicazione circa le modalità secondo cui dotare di organico le nuove direzioni, la resistente pone in rilievo l’art. 4 della legge censurata, norma alla quale non sarebbe attribuito alcun rilievo da parte del ricorrente.

Tale disposizione stabilisce che ai dirigenti delle nuove direzioni aziendali gli incarichi sono conferiti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di personale dirigente del ruolo sanitario.

Per un verso, ad avviso della difesa regionale, la disposizione in esame andrebbe intesa quale richiamo dei vincoli alla spesa del personale nel comparto sanitario di cui si è già detto: evidenziandosi, così, ad abundantiam, che l’attribuzione di incarichi ai dirigenti delle professioni sanitarie non mediche soggiacerebbe al contingentamento voluto dalla Regione Veneto e, prima ancora, dallo Stato attraverso le fonti normative prima passate in rassegna.

Sotto altro verso, la disposizione di cui all’art. 4 citato varrebbe anche come rinvio alle fonti di origine statale dettate in ordine alla istituzione della qualifica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Tra le dette fonti, andrebbe senza dubbio ricompresa la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica), la quale all’art. 6, comma 2, prevede che «Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».

Ma l’art. 4 della legge impugnata varrebbe anche quale rinvio ai contratti collettivi intervenuti in materia ed in particolare all’art. 8, comma 2, dell’accordo sottoscritto il 17 ottobre 2008, là dove si legge che «le aziende provvedono all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.».

Ad avviso della resistente, ciò significa che, in forza dell’art. 4 legge regionale n. 17 del 2010, la Regione Veneto ha voluto vincolare le aziende UULLSS, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS, sia pur utilizzando una formula breviloquente, al rispetto delle modalità di reclutamento del personale delle nuove direzioni già previste dalla disciplina vigente sia di fonte normativa, sia di origine pattizia.

In definitiva, essendo le modifiche compensative dell’organico esistente l’unica via percorribile per procedere alla copertura dei posti in questione, anche in base alle fonti contrattuali richiamate dall’art. 4 della normativa regionale censurata, risulterebbe evidente che nessuna nuova spesa può derivare dall’applicazione di quest’ultima, con conseguente inapplicabilità dell’art. 81, quarto comma, Cost.

Con riferimento, poi, all’asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente osserva che la formulazione della questione di legittimità costituzionale sarebbe tutt’altro che chiara, in quanto non si capirebbe perché la disciplina impugnata – per il semplice fatto «di intervenire in materia disciplinata dal contratto collettivo» – dovrebbe sconfinare nella «materia giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», in cui lo Stato ha una potestà legislativa esclusiva.

La Regione assume, al riguardo, che l’oggetto delle disposizioni da essa emanate non sarebbe riconducibile al parametro costituzionale che si ritiene violato da parte dell’Avvocatura generale dello Stato.

In particolare, la legge regionale n. 17 del 2010 e, nello specifico, l’art. 2 della legge, ad avviso della difesa regionale, non detta regole che incidono sulla giurisdizione, né sullo svolgimento dei processi civili o amministrativi, né tanto meno sull’ordinamento civile e penale. La normativa in parola, invece, “tocca” la materia di legislazione concorrente indicata dall’art. 117 Cost. come tutela della salute, ovvero, in via gradata, quella delle professioni.

A riprova di ciò, la resistente ritiene utile soffermarsi sulle finalità della legge regionale indicate nell’art. 1, nonché «sugli obiettivi delle direzioni» indicati nell’art. 3.

Dal combinato disposto di dette due disposizioni emergerebbe che lo scopo della normativa regionale censurata sarebbe quello di coinvolgere in modo ancora più proficuo ed efficiente gli operatori sanitari non medici nell’erogazione delle prestazioni latu sensu assistenziali, così da migliorare il livello qualitativo di queste ultime. Ciò posto, il mancato espresso richiamo del CCNL del 17 ottobre 2008 non costituirebbe una violazione dei precetti costituzionali.

La disciplina pattizia sarebbe stata tenuta ben presente dal legislatore veneto, il quale ad essa si sarebbe collegato per il tramite dell’art. 4 della legge regionale, oggetto di censura: ben consapevole che il rinvio alle “leggi vigenti” sarebbe suscettibile di ricomprendere anche i prodotti della contrattazione collettiva nazionale, cui la dottrina tende ad attribuire, interpretando l’art. 2077 del codice civile, una efficacia normativa assimilabile a quella delle disposizioni inderogabili di legge.

Da parte della Regione Veneto, in particolare, non si dubiterebbe che l’istituzione delle direzioni aziendali e la copertura dei relativi posti in organico debba avvenire per il tramite di quanto disposto dall’art. 8 del CCNL del 17 ottobre 2008, e con l’osservanza dei vincoli finanziari ivi previsti: ciò significherebbe che le Aziende UULLSS, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS sarebbero tenuti a provvedere alle necessarie modifiche compensative delle dotazioni organiche, senza variazioni di bilancio, per far fronte alle «proprie esigenze organizzative».

La circostanza per cui il CCNL non sia stato espressamente citato dalla legge regionale censurata resterebbe del tutto irrilevante, tanto più che esso ripropone dettati normativi già contenuti in leggi (in senso stretto) vigenti, tra le quali la legge 10 agosto 2000, n. 251, già citata e qui rilevante in relazione all’art. 6, comma 2.

L’asserita violazione dell’art. 97 Cost. consisterebbe nel fatto che la disciplina in questione non reca alcun riferimento all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 17 ottobre 2008, da intendersi, ad avviso del ricorrente, una condizione indefettibile e prioritaria rispetto all’entrata a regime della istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

Ferma restando l’estrema stringatezza della motivazione in ordine alla violazione del parametro costituzionale citato, la resistente osserva come la censura muova da un presupposto non condivisibile.

Essa, infatti, pone in rilievo che dalla lettura della citata disposizione pattizia (che a sua volta rinvia all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 ed al decreto del Ministro dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001) sarebbe «agevole constatare che il CCNL 17 ottobre 2008 pone direttamente in capo agli enti del Servizio Sanitario datori di lavoro l’obbligo di provvedere all’adozione di una disciplina di dettaglio, da racchiudersi in un apposito testo regolamentare»

Non si vedrebbe, dunque, il motivo per cui la Regione avrebbe dovuto ripetere una simile previsione. Inoltre, l’emanazione del regolamento sarebbe funzionale all’immissione nel nuovo ruolo della dirigenza unica dei professionisti sanitari non medici: non certo, invece, alla mera istituzione delle direzioni aziendali, che di per sé rappresentano soltanto le strutture complesse preposte all’organizzazione e all’aggregazione dei professionisti medesimi.

Pertanto, prosegue la resistente, se è vero che, come stabilito nell’accordo collettivo, è necessario provvedere all’adozione del regolamento in questione prima di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione, non altrettanto vale con riferimento all’inserimento delle dette direzioni nell’ambito organizzativo delle Aziende UULLSSSS, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCSS: in quest’ultimo caso, si tratta soltanto di una previsione da inserire nell’atto aziendale di cui all’art. 3 del d.lgs. del 1992 n. 502, nel rispetto di vincoli economici di cui si è già detto.

La difesa regionale, infine, aggiunge che l’Avvocatura non avrebbe in alcun modo motivato sulle ragioni per cui la mancata menzione della previsione di cui all’art. 8, comma 2, dell’accordo collettivo citato, di per sé sola violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale violazione, peraltro, non sussisterebbe anche per l’insuperabile constatazione che la normativa regionale censurata non reca previsioni incompatibili con quelle contemplate dall’art. 8 del più volte citato accordo collettivo, di cui, quindi, postula la perdurante vigenza e cogenza.

4. — In data 17 gennaio 2011 la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha ribadito le argomentazioni sostenute nell’atto di costituzione in giudizio.



Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 9 marzo 2010, recante «Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione».

Ad avviso del ricorrente, la legge censurata presenterebbe «profili di illegittimità costituzionale nel suo articolo 2, e nelle disposizioni con esso inscindibilmente connesse, per violazione degli artt. 81, 117 comma II, lett. l, 97 della Costituzione».

In particolare, sarebbe prevista l’istituzione delle due suddette direzioni aziendali non soltanto senza specificare in qual modo la Regione intenda coprire i relativi posti, ma anche senza prevedere che all’istituzione di tali posti si faccia luogo attraverso le modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale. Da ciò deriverebbe che i posti in organico delle nuove direzioni dovrebbero essere coperti mediante personale reclutato aliunde, in assenza di garanzie circa l’invarianza della spesa, sia perché non sarebbe prevista la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall’istituzione delle direzioni, sia perché non sarebbe precisato il numero dei nuovi dirigenti, onde sarebbero incerti l’an e il quantum della dotazione organica, con diretta violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

La normativa denunciata, inoltre, intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e non recherebbe alcun riferimento all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 17 ottobre 2008, in violazione dell’art. 97 Cost.

2. — La Regione Veneto eccepisce l’improcedibilità del ricorso, stante il mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso dall’art. 31, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Infatti, il ricorso, presentato agli ufficiali giudiziari di Roma per la notifica l’8 maggio 2010, risulta depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 20 maggio 2010.

Questo secondo adempimento, quindi, compiuto dalla difesa dello Stato a distanza di dodici giorni dal primo, sarebbe tardivo, in quanto eseguito in violazione del citato art. 31, quarto comma, che stabilisce per il deposito del ricorso notificato il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Ciò perché, ad avviso della resistente, la decorrenza del detto termine andrebbe calcolata a far tempo dalla data in cui l’atto è consegnato agli ufficiali giudiziari, in forza dei principi stabiliti da questa Corte con le sentenze n. 250 del 2009, n. 477 del 2002 e n. 69 del 1994, e in base al disposto dell’art.149, terzo comma, del codice di procedura civile (aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera e), legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante «Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato»), ai sensi del quale «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto». Sarebbe contraddittorio che, nei confronti di uno stesso soggetto (cioè la parte che richiede la notifica), quest’ultima «venga a perfezionarsi in due distinti momenti, a seconda dei fini per cui essa è presa in considerazione: quando provvede alla consegna all’Ufficiale giudiziario, se si tratta di evitare una decadenza o una prescrizione: quando ha luogo il recapito dell’atto al destinatario, se si tratta di far decorrere il termine per il deposito dell’atto medesimo nel processo».

2.1. — L’eccezione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 318 del 2009, ha affermato che il principio generale relativo alla scissione dei momenti in cui la notifica si perfeziona per il notificante e per il destinatario, con conseguente anticipazione di tale perfezionamento a favore del primo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o all’agente postale), è correlato all’esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, essendo altresì irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile a soggetti diversi dal medesimo notificante (l’ufficiale giudiziario o l’agente postale) e perciò destinata a restare estranea alla sua sfera di disponibilità.

Invece, la ratio del suddetto effetto anticipato (che, proprio perché tale, ha anche carattere provvisorio, essendo destinato a consolidarsi soltanto nel momento in cui il destinatario ha legale conoscenza dell’atto) rimane estranea ai casi in cui il perfezionamento della notificazione vale a stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie quello per il deposito del ricorso notificato. In tal caso non viene in rilievo alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante; non è identificabile un momento analogo a quello della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale; l’attività da compiere non dipende da altri soggetti; infine, il notificante ha interesse a verificare, allorché procede al deposito, che la notifica dell’atto sia stata raggiunta nei confronti del destinatario.

Ne deriva che l’art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 (e successive modificazioni) deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine ivi contemplato inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario.

Nel caso di specie, come risulta dall’avviso di ricevimento, prodotto dall’Avvocatura dello Stato e non contestato, il plico contenente il ricorso pervenne al destinatario il 13 maggio 2010. Il ricorso medesimo, con i relativi allegati, fu poi depositato nella cancelleria di questa Corte il 20 maggio 2010.

Pertanto, l’adempimento risulta tempestivo.

3. — La Regione Veneto ha, poi, eccepito l’inammissibilità del ricorso, per il carattere generico delle censure mosse con lo stesso.

In particolare, l’oggetto dell’impugnazione del Governo risulterebbe indeterminato, essendo messa in discussione la legittimità costituzionale della legge regionale n. 17 del 2010 «nell’art. 2 e nelle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse», senza alcuna precisazione idonea a circostanziare il thema decidendum.

Il gravame, quindi, di fatto investirebbe l’intera legge regionale, in quanto tutte le sue disposizioni – ad eccezione, forse, dell’art. 5, in tema di «sperimentazioni assistenziali» – si ricollegherebbero direttamente all’istituzione delle due nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie non mediche.

Tuttavia, in realtà, l’unica norma censurata sarebbe quella dettata dall’art. 2 della legge de qua, mentre nessun contrasto con la Costituzione sarebbe prospettato con riguardo alle altre disposizioni della medesima legge. Pertanto, il tentativo di estendere l’impugnazione, mediante una semplice clausola di stile (il riferimento alle «norme inscindibilmente connesse»), anche a parti della disciplina regionale non investite dalle censure sarebbe inammissibile.

Inoltre, anche in relazione al citato art. 2 della legge impugnata, la difesa dello Stato si limiterebbe ad enunciare alcune presunte violazioni della Costituzione, senza motivarle.

Infatti, circa l’asserito contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., non sarebbe chiarito perché mai l’istituzione delle nuove direzioni aziendali dovrebbe comportare maggiori oneri di spesa privi di adeguata copertura. Tale censura si risolverebbe in una mera affermazione di carattere apodittico.

Anche il motivo, per il quale la disciplina regionale risulterebbe in contrasto con gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., non sarebbe stato chiarito, in assenza di un’adeguata spiegazione relativa alle asserite violazioni.

Neppure tale eccezione è fondata.

Il ricorso, in forma concisa ma chiara, illustra le ragioni delle censure, ponendo l’accento sul fatto che il citato art. 2, pur prevedendo l’istituzione di due direzioni aziendali, non soltanto non specifica le modalità di copertura dei relativi posti ma non indica in alcuna parte che a detta copertura si provveda mediante modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale. Diretta conseguenza di tale mancata previsione sarebbe il difetto di garanzie circa l’invarianza della spesa, sia perché nella legge non sarebbe individuata la copertura finanziaria dei maggiori oneri di spesa derivanti dall’istituzione delle nuove direzioni, sia perché non sarebbe neppur precisato il numero dei relativi dirigenti.

Sono poi esposte, sia pure in termini sintetici, le ragioni di censura riferite agli artt. 97 e 117, comma secondo, lettera l), Cost.

Il ricorso, dunque, risulta sorretto da un sufficiente apparato argomentativo.

Né può condividersi l’assunto secondo cui l’unica norma censurata sarebbe quella dettata dall’art. 2 della legge regionale. In effetti, come la stessa resistente rileva, tutte le disposizioni di detta legge «si ricollegano direttamente all’istituzione delle due nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie non mediche». Ne deriva che le censure mosse all’art. 2 finiscono per estendersi, in via consequenziale, all’intera legge regionale.

4. — La questione è fondata.

Si deve premettere che l’applicazione alle Regioni dell’obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative è stata sempre ribadita da questa Corte (ex plurimis, tra le più recenti: sentenze nn. 141 e 100 del 2010, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007), con la precisazione che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza ed equilibrio del bilancio cui l’art. 81 Cost. s’ispira. Essa, inoltre, ha chiarito che la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s’intende effettuare (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

La legge della Regione Veneto n. 17 del 2010, non è conforme a tali principi e, quindi, al disposto del citato precetto costituzionale.

Essa è composta da sette articoli. Il primo determina le finalità della normativa, individuandole nel «contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, all’integrazione socio sanitaria e al miglioramento dell’organizzazione multi professionale del lavoro, attraverso l’istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione». Il secondo stabilisce, nel comma 1, che «Le aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), fermo restando quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 […], con particolare riferimento alla gestione unitaria del distretto socio-sanitario, dell’ospedale e del dipartimento di prevenzione, nonché le aziende ospedaliere e ospedaliere – universitarie integrate e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) istituiscono quali strutture complesse la direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, di seguito denominate Direzioni». Il comma 2 aggiunge che «I direttori generali delle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliere – universitarie integrate e degli IRCSS, nell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 […], e successive modificazioni, definiscono l’articolazione delle direzioni in relazione alla complessità dei processi strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire». L’art. 3 determina gli obiettivi delle direzioni; l’art. 4 dispone che ai dirigenti gli incarichi dirigenziali «sono conferiti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di personale dirigente del ruolo sanitario»; l’art. 5 prevede le sperimentazioni assistenziali, con la possibilità per le aziende ULSS, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di attivare «specifiche strutture residenziali a prevalente gestione infermieristica e ambulatori territoriali affidati a personale appartenente alle professioni sanitarie di cui alla presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 [….]; l’art. 6 detta una norma di coordinamento con altra legge regionale»; infine, l’art. 7 demanda alla Giunta regionale la definizione delle linee guida per l’elaborazione dell’atto aziendale di cui all’art. 2, comma 2, della legge medesima.

Come si vede, nella legge in questa sede censurata nulla si dice circa la consistenza delle direzioni e non si trova alcun cenno alla copertura finanziaria.

Al riguardo, non può porsi in dubbio che la normativa introdotta comporti nuove spese, ancorché il suo carattere generico non ne consenta una precisa determinazione. La legge censurata, nell’art. 2, prevede l’istituzione di due «strutture complesse» (così definite nell’art. 2, comma 1), in assenza però di indicazioni circa il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, nonché senza stabilire che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi sopportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti al fine di renderlo operativo.

La tesi della Regione Veneto, secondo cui la disciplina introdotta con la legge regionale n. 17 del 2010 verrebbe ad inserirsi in un quadro normativo già ricco di vincoli rigorosi volti al contenimento dei costi in materia sanitaria, onde non sarebbe in grado di provocare alcun incremento dei medesimi, non può essere condivisa.

Invero, il detto assunto si pone in contrasto con l’art. 81 Cost. che, dopo aver disposto nel terzo comma che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, aggiunge nel quarto comma che «Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Esiste, dunque, uno stretto collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura finanziaria, che non può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima, al fine di evitare che gli effetti di essa (eventualmente in deroga alle altre disposizioni) possano realizzare stanziamenti privi della corrispondente copertura.

Né giova il richiamo della difesa regionale alle modifiche compensative che gli enti, cui è demandata l’istituzione delle nuove direzioni, dovrebbero eseguire nei propri organici, ovvero a forme di turnover con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Ribadito che nessun cenno al riguardo si trova nella normativa de qua, e rilevato che le stesse modalità alternative prospettate dalla Regione conferiscono un carattere d’incertezza alla copertura finanziaria (che, invece, dovrebbe essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale», come dianzi precisato), si deve ancora osservare che sia la legge statale 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), nell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, sia l’art. 4 della legge in questa sede censurata, sia il contratto collettivo nazionale di lavoro cui la difesa regionale si richiama (in particolare, art. 8) si riferiscono, nella previsione delle modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, alle figure dirigenziali, onde restano indeterminate la consistenza del restante personale, le modalità di formazione della relativa dotazione organica e l’organizzazione delle nuove strutture.

In questo quadro, la normativa censurata viola il precetto dettato dall’art. 81, quarto comma, Cost.; e la violazione si estende all’intera legge, sia per la natura del vizio di legittimità riscontrato, sia perché tutte le disposizioni di essa presentano uno stretto collegamento con l’art. 2, cui le censure del ricorrente direttamente si riferiscono.

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 17 del 2010, per contrasto con il parametro da ultimo citato.

Ogni altra questione resta assorbita.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 105/2011

Ordinanza 105/2011
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 25/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ordinanza n. 20/2011 del 12-20 gennaio 2011.
Massime:
Atti decisi: confl. enti 9/2009


ORDINANZA N. 105

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Considerato che, nella motivazione dell’ordinanza, al settimo capoverso, il legale rappresentante della Regione Campania, impropriamente, è stato indicato come Governatore, anziché come «Presidente pro-tempore della Giunta regionale»;

ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una mera ordinanza di estinzione del processo.

Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel settimo capoverso, seconda riga, della motivazione, laddove si legge «Governatore» deve intendersi «Presidente pro-tempore della Giunta regionale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 104/2011

Ordinanza 104/2011
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente DE SIERVO - Redattore LATTANZI

Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 25/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito di: - richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 11/05/2009, R.G.N.R. n. 8213/2009; - richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 02/02/2010, R.G.N.R. n. 5736/2010; - ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione G.I.P./G.U.P., del 20/10/2010.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. amm. 12/2010


ORDINANZA N. 104

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in seguito all’apertura delle indagini da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alle successive richieste di rinvio a giudizio, dell’11 maggio 2009 (R.G.N.R. n. 8213/2009) e del 2 febbraio 2010 (R.G.N.R. n. 5736/2010), da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e all’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 20 ottobre 2010, promosso dal Senato della Repubblica con ricorso depositato in cancelleria il 21 dicembre 2010 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.



Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 dicembre 2010, il Senato della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Giudice dell’udienza preliminare di quest’ultimo tribunale, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava a tali procuratori «esperire indagini a carico dell’on. Mario Clemente Mastella, Ministro all’epoca dei fatti contestati, omettendo di trasmettere, ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, gli atti al Collegio per i reati ministeriali di cui al successivo articolo 7» e che «non spettava al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli (…) rigettare con l’ordinanza del 20 ottobre 2010 l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli a giudicare il Ministro della giustizia on. Mario Clemente Mastella, e di procedere secondo il rito ordinario»;

che, in seguito alle indagini iniziate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e concluse da quella di Napoli e ad altre indagini di questa procura, senza che, in entrambi i casi, gli atti fossero stati trasmessi al tribunale dei ministri, sono state formulate due richieste di rinvio a giudizio a carico del Ministro Mastella (l’una dell’11 maggio 2009, nel procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. 8213/09; l’altra, del 2 febbraio 2010, nel procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. 5736/10);

che, con ordinanza del 20 ottobre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha ritenuto che «i reati dall’accusa attribuiti a Mastella, pur se riferibili ad un periodo in cui questi era Ministro della giustizia, in nulla sono collegabili all’esercizio di quelle funzioni», ha rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale e ha disposto «procedersi oltre»;

che, secondo il Senato, con tali omissioni e con tali atti, di cui si chiede l’annullamento, l’Autorità giudiziaria avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali spettanti al ricorrente in base all’art. 96 della Costituzione, in forza delle quali la Camera competente a deliberare sull’autorizzazione ivi prevista dovrebbe venire informata della pendenza di qualsiasi procedimento penale, se relativo a fatti attribuiti a chi abbia rivestito, al tempo di essi, la qualità di ministro, e avrebbe titolo a pretendere che, in tali casi, gli atti siano trasmessi, in base all’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), al tribunale dei ministri, quale «unico organo giudiziario legittimato ad indagare sulla notizia di reato addebitato al Ministro ed a qualificare, all’esito delle indagini, la natura del reato»;

che, secondo il Senato, solo per tale via, infatti, il ramo competente del Parlamento sarebbe in grado di esprimere la propria valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale del reato, in relazione all’art. 96 Cost.;

che, nel caso di specie, viceversa, il Senato, ignaro della pendenza del procedimento, sarebbe stato «posto nella condizione inammissibile di dovere ricercare altrimenti le informazioni necessarie all’esercizio dei suoi poteri di prerogativa», dapprima, attivando il Ministro della giustizia pro tempore, in data 22 dicembre 2009 e 17 giugno 2010, affinché acquisisse ogni elemento conoscitivo utile; in seguito, in data 30 ottobre 2010, richiedendo la trasmissione degli atti direttamente al Presidente del Tribunale di Napoli, che, il 16 novembre 2010, avrebbe dato atto dell’intervenuta trasmissione, in data 2 novembre 2010, da parte del Procuratore della Repubblica al Ministro, a seguito di richiesta del secondo risalente al precedente 4 ottobre;

che, osserva il ricorrente, fin dalle origini l’ordinamento repubblicano, pur devolvendo alla Corte costituzionale il giudizio sui reati ministeriali, aveva avvertito la necessità di «una disciplina analitica dei rapporti fra la giurisdizione penale costituzionale e la giurisdizione penale comune», disposta sia con gli artt. da 10 a 14 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa), sia con l’art. 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d’accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20): in particolare, si era stabilito che, in caso di inizio dell’azione penale a carico di un ministro, il pubblico ministero fosse tenuto a darne notizia al Presidente della Camera, che ne informava la Commissione parlamentare inquirente; veniva poi demandata a questa Corte la risoluzione di eventuali conflitti tra Commissione e Autorità giudiziaria;

che, a seguito della revisione dell’art. 96 Cost., a parere del Senato, permane la medesima esigenza di coinvolgere in ogni caso la Camera competente, ove sia avviato un procedimento penale a carico di un ministro, come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 241 del 2009, sulla base dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989;

che, per tale ragione e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di autorizzazione previsto dall’art. 96 Cost., «il Collegio per i reati ministeriali costituisce il raccordo indefettibile per la regolazione dei rapporti dell’autorità giudiziaria con le Camere rappresentative»: esso, perciò, andrebbe investito ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 di ogni notizia di reato concernente un ministro, affinché eserciti la propria valutazione anche in ordine al carattere ministeriale del reato e attivi, in tal caso, la Camera competente, ovvero, qualora il reato sia ritenuto di natura comune, disponga la cosiddetta archiviazione anomala e ne informi, in base all’art. 8 della medesima legge, la Camera per consentirle l’esercizio delle proprie attribuzioni;

che dovrebbe viceversa escludersi, a parere del Senato, l’esistenza (secondo quanto avrebbe affermato, in particolare, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli) di «una sorta di competenza esclusiva sulla competenza del potere parlamentare», esercitabile dall’Autorità giudiziaria: tale sarebbe la conclusione, invece, ove quest’ultima potesse procedere avverso un ministro nelle forme ordinarie, eludendo le attribuzioni del collegio per i reati ministeriali, e conseguentemente quelle, ad esse collegate da “un nesso strettissimo”, della Camera;

che ciò si sarebbe, invece, verificato nel caso di specie, da parte sia delle procure, sia del giudice dell’udienza preliminare, il quale avrebbe dovuto prendere atto di tale circostanza, al fine di «quanto meno (…) provvedere autonomamente» ad informare il Senato;

che, secondo il ricorrente, non sarebbe discutibile la propria legittimazione a sollevare il conflitto, in quanto il Senato della Repubblica è la Camera competente a concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Mastella, sia per la posizione di senatore dallo stesso rivestita all’epoca dei fatti, sia per la circostanza che quando l’azione penale è stata esercitata nei suoi confronti egli aveva cessato di appartenere al Parlamento; né sarebbe contestabile la legittimazione delle autorità giudiziarie coinvolte, nella specie il Tribunale di Napoli, Sezione Gip/Gup, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a resistervi;

che ricorrerebbe, parimenti, il requisito oggettivo del conflitto, che riguarda la menomazione della sfera di attribuzioni direttamente conferite al Senato della Repubblica dalla Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, determinata dalla condotta degli organi giudiziari predetti, che avrebbero omesso il compimento di adempimenti processuali, previsti a tutela delle prerogative del Senato, svolgendo le indagini e disponendo la prosecuzione del procedimento nelle “forme ordinarie”;

che, infine, il ricorrente osserva di avere interesse a proporre il ricorso, dal momento che l’illegittima procedura con cui l’Autorità giudiziaria ordinaria ha qualificato come non ministeriali i reati addebitati al Ministro Mastella lo avrebbe privato di ogni possibilità di partecipazione e di coinvolgimento nel procedimento, indispensabili per il compimento delle proprie valutazioni al riguardo.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il Senato della Repubblica è legittimato a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che gli spettano ai sensi dell’art. 96 Cost. (sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994);

che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va riconosciuta al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, ordinanza n. 211 del 2010);

che, parimenti, sono legittimati a resistere nel conflitto i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, in quanto direttamente investiti delle funzioni previste dall’art. 112 Cost. e dunque gravati dall’obbligo non solo di esercitare l’azione penale, ma anche di svolgere le attività di indagine a questa finalizzate (ordinanze n. 276 del 2008; n. 73 del 2006; n. 404 del 2005);

che, con riguardo ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione del Senato della Repubblica, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (sentenza n. 7 del 1996; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 102 del 2000; n. 470 del 1995).



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Senato della Repubblica;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nonché alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, a norma dell’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI