ORDINANZA N. 86 ANNO 2010
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico dell'on. Maurizio Gasparri per le opinioni da questi espresse nei confronti del magistrato Henry John Woodcock - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Camera di Consiglio del 13/01/2010 Decisione del 24/02/2010
Deposito del 05/03/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 19/12/2008.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: confl. pot. amm. 11/2009
ORDINANZA N. 86
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 3), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all’epoca dei fatti, nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ricorso depositato in cancelleria il 25 giugno 2009 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Roma, con ricorso depositato il 25 giugno 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 3), con la quale – in conformità della proposta della Giunta per le autorizzazioni – è stato dichiarato che i fatti per i quali il senatore Maurizio Gasparri – all’epoca deputato – è sottoposto a procedimento penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, espone il ricorrente, il parlamentare è chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per aver rilasciato nel corso di un’intervista, pubblicata il 17 giugno 2006 sul quotidiano “Il Messaggero”, dichiarazioni con le quali offendeva l’onore e la reputazione del dott. Henry John Woodcock;
che, in particolare, nel corso della citata intervista affermava: «Io quello lo conosco bene», «Woodcock? Si. E’ un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse ridicole», «Quando ero ministro, incontrai il cantante Masini», «Due ore dopo averlo incontrato, leggo sulle agenzie che mi è arrivato un avviso di garanzia da parte di Woodcock», «Di aver detto una persona che il suo telefono era controllato», «Macchè! Woodcock spara nomi a casaccio: Maradona e Arsenio Lupin, Gatto Silvestro e Cucciolo, Briatore e il Papa. Quello legge i giornali, pesca qualche nome famoso e via. Io sono finito nel frullatore di Woodcock insieme a Franco Marini», «Il Tribunale dei ministri ha archiviato in poche settimane la risibile accusa contro di me. Scrivendo poche righe ma nettissime: a mia totale difesa e a sua totale condanna», «il Csm, da anni sa che tipo è. Perché non trovano cinque minuti per occuparsi di lui?», «E’ così poco attendibile che, il giorno che dovesse arrestare un colpevole, lo vedrà finire assolto. Ma la sa questa?...», «E’ anche un personaggio boccaccesco», «Si narra che a Potenza ci fosse una liason fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzione», «Che Vittorio Emanuele, visto che in Italia esistono tipi alla Woodcock, chiederà il ripristino della disposizione transitoria e finale della Costituzione. Che prevede l’esilio per i maschi Savoia»;
che, il Tribunale ordinario di Roma, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale riguardante le prerogative di insindacabilità parlamentare, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene che, nel caso di specie, vi sarebbe una «carenza assoluta di nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese dall’imputato e la sua attività parlamentare;
che, in particolare, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni conterrebbe la indicazione di «qualsivoglia pregresso atto parlamentare, scritto o orale» da parte dell’allora deputato «cui poter ricondurre le dichiarazioni» oggetto dell’intervista, né la delibera di insindacabilità avrebbe «evidenziato specifici atti parlamentari […] aventi il medesimo contenuto» delle dichiarazioni;
che, aggiunge il ricorrente, la mancanza di nesso funzionale tra l’attività parlamentare svolta dall’allora deputato ed il contenuto delle affermazioni riportate nell’intervista, sarebbe rinvenibile anche in relazione a quella parte della delibera della Camera dei deputati «relativa alla propalazione di una “voce corrente” sulla persona del dott. Woodcock circa “una liaison fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzione”», in quanto, nella suddetta delibera, non sarebbe stato indicato alcun «atto parlamentare avente ad oggetto tale circostanza ritenuta dalla persona offesa diffamatoria»;
che, pertanto, il Tribunale ricorrente chiede che questa Corte voglia dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato e, conseguentemente, annullare la delibera adottata in data 19 dicembre 2008.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto;
che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il Tribunale ordinario di Roma, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Roma;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico dell'on. Maurizio Gasparri per le opinioni da questi espresse nei confronti del magistrato Henry John Woodcock - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Camera di Consiglio del 13/01/2010 Decisione del 24/02/2010
Deposito del 05/03/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 19/12/2008.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: confl. pot. amm. 11/2009
ORDINANZA N. 86
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 3), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all’epoca dei fatti, nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ricorso depositato in cancelleria il 25 giugno 2009 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Roma, con ricorso depositato il 25 giugno 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 3), con la quale – in conformità della proposta della Giunta per le autorizzazioni – è stato dichiarato che i fatti per i quali il senatore Maurizio Gasparri – all’epoca deputato – è sottoposto a procedimento penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, espone il ricorrente, il parlamentare è chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per aver rilasciato nel corso di un’intervista, pubblicata il 17 giugno 2006 sul quotidiano “Il Messaggero”, dichiarazioni con le quali offendeva l’onore e la reputazione del dott. Henry John Woodcock;
che, in particolare, nel corso della citata intervista affermava: «Io quello lo conosco bene», «Woodcock? Si. E’ un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse ridicole», «Quando ero ministro, incontrai il cantante Masini», «Due ore dopo averlo incontrato, leggo sulle agenzie che mi è arrivato un avviso di garanzia da parte di Woodcock», «Di aver detto una persona che il suo telefono era controllato», «Macchè! Woodcock spara nomi a casaccio: Maradona e Arsenio Lupin, Gatto Silvestro e Cucciolo, Briatore e il Papa. Quello legge i giornali, pesca qualche nome famoso e via. Io sono finito nel frullatore di Woodcock insieme a Franco Marini», «Il Tribunale dei ministri ha archiviato in poche settimane la risibile accusa contro di me. Scrivendo poche righe ma nettissime: a mia totale difesa e a sua totale condanna», «il Csm, da anni sa che tipo è. Perché non trovano cinque minuti per occuparsi di lui?», «E’ così poco attendibile che, il giorno che dovesse arrestare un colpevole, lo vedrà finire assolto. Ma la sa questa?...», «E’ anche un personaggio boccaccesco», «Si narra che a Potenza ci fosse una liason fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzione», «Che Vittorio Emanuele, visto che in Italia esistono tipi alla Woodcock, chiederà il ripristino della disposizione transitoria e finale della Costituzione. Che prevede l’esilio per i maschi Savoia»;
che, il Tribunale ordinario di Roma, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale riguardante le prerogative di insindacabilità parlamentare, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene che, nel caso di specie, vi sarebbe una «carenza assoluta di nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese dall’imputato e la sua attività parlamentare;
che, in particolare, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni conterrebbe la indicazione di «qualsivoglia pregresso atto parlamentare, scritto o orale» da parte dell’allora deputato «cui poter ricondurre le dichiarazioni» oggetto dell’intervista, né la delibera di insindacabilità avrebbe «evidenziato specifici atti parlamentari […] aventi il medesimo contenuto» delle dichiarazioni;
che, aggiunge il ricorrente, la mancanza di nesso funzionale tra l’attività parlamentare svolta dall’allora deputato ed il contenuto delle affermazioni riportate nell’intervista, sarebbe rinvenibile anche in relazione a quella parte della delibera della Camera dei deputati «relativa alla propalazione di una “voce corrente” sulla persona del dott. Woodcock circa “una liaison fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzione”», in quanto, nella suddetta delibera, non sarebbe stato indicato alcun «atto parlamentare avente ad oggetto tale circostanza ritenuta dalla persona offesa diffamatoria»;
che, pertanto, il Tribunale ricorrente chiede che questa Corte voglia dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato e, conseguentemente, annullare la delibera adottata in data 19 dicembre 2008.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto;
che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il Tribunale ordinario di Roma, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Roma;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA