SENTENZA N. 82 ANNO 2010
Minori - Figli naturali - Normativa applicabile ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (in specie, giudizio avente ad oggetto l'entità del contributo economico al mantenimento di figlia riconosciuta da entrambi i genitori) - Estensione ai detti procedimenti della disciplina dettata dalla legge n. 54 del 2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Ritenuta sussistenza di un diritto vivente che riserva al tribunale dei minorenni la cognizione delle domande in tema di affidamento e di contributo al mantenimento della prole naturale, ove contestualmente proposte da un genitore non coniugato, salva la competenza del tribunale ordinario per le controversie di natura esclusivamente patrimoniale - Mancata previsione che la generalità dei procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sia attribuita alla competenza del tribunale dei minorenni.
Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO
Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 24/02/2010
Deposito del 05/03/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 4, c. 2°, della legge 08/02/2006, n. 54.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: ord. 202/2009
SENTENZA N. 82
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento vertente tra N. M. B. e F. P., con ordinanza del 21 gennaio 2009, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale ordinario di Roma – nel corso di un procedimento promosso da N.M.B. nei confronti di F.P. per ottenerne la condanna alla corresponsione, in suo favore, di un assegno di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore nata da una relazione con lo stesso F.P. – con ordinanza del 21 gennaio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) nella parte in cui «non prevede, in fine, che i procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sono attribuiti alla competenza dei Tribunali per i minorenni».
Il rimettente – premesso di condividere la tesi sostenuta in dottrina e dai giudici di merito, secondo cui, a seguito della modifica introdotta, il tribunale ordinario sarebbe competente a conoscere delle controversie relative sia all’affidamento dei figli minori di genitori non coniugati, sia alla determinazione dell’assegno di mantenimento per gli stessi – rileva che la Corte di cassazione, nell’affrontare il problema, ha affermato che rimane immutata la necessità di rivolgersi a due organismi differenti a seconda che si tratti di modalità di affidamento del minore o di assegno, mentre sussiste la competenza del giudice minorile, con riguardo ad entrambe le questioni, qualora le stesse siano proposte contestualmente (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi).
Tale ultima interpretazione, costituente diritto vivente, appare al giudice a quo in contrasto con le regole di razionalità ed uguaglianza tra figli minori legittimi e figli naturali, che ricevono differenti tutele da parte di diversi organismi, e tra gli stessi figli naturali, trattati differentemente a seconda che le domande di affidamento e di assegno di mantenimento siano o no contestuali; con quelle relative alla ragionevole durata del processo sotto il profilo della concentrazione delle tutele; con il principio della immutabilità del giudice naturale, essendo consentita al ricorrente la scelta di iniziare il procedimento davanti all’uno o all’altro degli organismi ritenuti competenti.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.
Secondo la difesa erariale, il giudice rimettente ha prospettato una possibilità esegetica della norma ritenuta costituzionalmente orientata, sicché non vi sarebbe spazio per una questione di legittimità costituzionale della medesima norma.
Nel merito, non sussisterebbe violazione dell’art. 3 Cost., attesa la ragionevolezza della previsione. La censura relativa alla violazione del principio di ragionevole durata del processo sarebbe, poi, formulata in modo perplesso, non essendo esplicitate dal rimettente le ragioni del lamentato vulnus. Non sussisterebbe, infine, la denunciata violazione dell’art. 25 Cost.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati – la quale invece, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, costituente diritto vivente, è limitata alle sole ipotesi in cui il contributo sia richiesto contestualmente a misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio – per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nonché tra gli stessi figli naturali; con l’art. 25 Cost. per la violazione della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge; con l’art. 111 Cost. per la violazione del principio di ragionevole durata del processo.
1.1. – L’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 estende l’applicabilità delle nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli minori, dettate con riguardo alla separazione personale dei coniugi, ad ogni ipotesi di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
In giurisprudenza – mentre è pacifico che, in tema di separazione e divorzio, la competenza a conoscere delle controversie relative all’affidamento e al mantenimento della prole appartiene al giudice ordinario – è sorto il problema della individuazione del giudice competente a conoscere delle medesime controversie ove esse riguardino la prole naturale, in presenza dell’art. 317-bis cod. civ., concernente i provvedimenti in tema di esercizio della potestà sui figli naturali riconosciuti, ricompresi espressamente dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni.
Tale contrasto è stato risolto dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi), con giurisprudenza divenuta ormai diritto vivente, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario.
La richiamata giurisprudenza è contestata dal giudice rimettente, che la ritiene «in contrasto con le regole di razionalità e di uguaglianza tra figli minori e naturali (che possono avere differenti tutele da parte di organismi differenti) e tra gli stessi figli naturali (differentemente trattati a seconda che le domande siano contestuali o meno)».
Il giudice a quo sostiene che la contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del codice civile, dovrebbe imporsi in ragione non della domanda eventualmente proposta in modo contestuale a quella relativa alla potestà, ma dell’inevitabile considerazione complessiva degli istituti, i quali risulterebbero inscindibilmente legati e interdipendenti a seguito delle innovazioni apportate dalla legge di riforma. Ne dovrebbe conseguire la sussistenza della competenza del tribunale per i minorenni con riferimento ad ogni richiesta di attribuzione, di adeguamento, di ripartizione degli oneri ordinari o straordinari, ivi compresa l’eventuale assegnazione della casa “familiare”, a prescindere dalla occasionale circostanza che le relative azioni siano contestualmente o singolarmente proposte.
2. – La questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non è fondata.
2.1. – Questa Corte, nell’affrontare analoga questione sulla base della precedente normativa, ha affermato che «il legislatore, al quale va riconosciuta, la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, semprechè le medesime non risultino manifestamente irragionevoli» (sentenza n. 451 del 1997).
Nel caso di specie non sono manifestamente irragionevoli l’attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell’ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all’esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell’assegno di mantenimento, e l’affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l’attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell’autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi.
Né è sufficiente a ritenere la irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell’esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell’affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo. Infatti, la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull’affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza.
3. – La questione sollevata in riferimento agli articoli 25 e 111 Cost. è manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma 2, della citata legge n. 54 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Minori - Figli naturali - Normativa applicabile ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (in specie, giudizio avente ad oggetto l'entità del contributo economico al mantenimento di figlia riconosciuta da entrambi i genitori) - Estensione ai detti procedimenti della disciplina dettata dalla legge n. 54 del 2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Ritenuta sussistenza di un diritto vivente che riserva al tribunale dei minorenni la cognizione delle domande in tema di affidamento e di contributo al mantenimento della prole naturale, ove contestualmente proposte da un genitore non coniugato, salva la competenza del tribunale ordinario per le controversie di natura esclusivamente patrimoniale - Mancata previsione che la generalità dei procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sia attribuita alla competenza del tribunale dei minorenni.
Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO
Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 24/02/2010
Deposito del 05/03/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 4, c. 2°, della legge 08/02/2006, n. 54.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: ord. 202/2009
SENTENZA N. 82
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento vertente tra N. M. B. e F. P., con ordinanza del 21 gennaio 2009, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale ordinario di Roma – nel corso di un procedimento promosso da N.M.B. nei confronti di F.P. per ottenerne la condanna alla corresponsione, in suo favore, di un assegno di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore nata da una relazione con lo stesso F.P. – con ordinanza del 21 gennaio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) nella parte in cui «non prevede, in fine, che i procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sono attribuiti alla competenza dei Tribunali per i minorenni».
Il rimettente – premesso di condividere la tesi sostenuta in dottrina e dai giudici di merito, secondo cui, a seguito della modifica introdotta, il tribunale ordinario sarebbe competente a conoscere delle controversie relative sia all’affidamento dei figli minori di genitori non coniugati, sia alla determinazione dell’assegno di mantenimento per gli stessi – rileva che la Corte di cassazione, nell’affrontare il problema, ha affermato che rimane immutata la necessità di rivolgersi a due organismi differenti a seconda che si tratti di modalità di affidamento del minore o di assegno, mentre sussiste la competenza del giudice minorile, con riguardo ad entrambe le questioni, qualora le stesse siano proposte contestualmente (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi).
Tale ultima interpretazione, costituente diritto vivente, appare al giudice a quo in contrasto con le regole di razionalità ed uguaglianza tra figli minori legittimi e figli naturali, che ricevono differenti tutele da parte di diversi organismi, e tra gli stessi figli naturali, trattati differentemente a seconda che le domande di affidamento e di assegno di mantenimento siano o no contestuali; con quelle relative alla ragionevole durata del processo sotto il profilo della concentrazione delle tutele; con il principio della immutabilità del giudice naturale, essendo consentita al ricorrente la scelta di iniziare il procedimento davanti all’uno o all’altro degli organismi ritenuti competenti.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.
Secondo la difesa erariale, il giudice rimettente ha prospettato una possibilità esegetica della norma ritenuta costituzionalmente orientata, sicché non vi sarebbe spazio per una questione di legittimità costituzionale della medesima norma.
Nel merito, non sussisterebbe violazione dell’art. 3 Cost., attesa la ragionevolezza della previsione. La censura relativa alla violazione del principio di ragionevole durata del processo sarebbe, poi, formulata in modo perplesso, non essendo esplicitate dal rimettente le ragioni del lamentato vulnus. Non sussisterebbe, infine, la denunciata violazione dell’art. 25 Cost.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati – la quale invece, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, costituente diritto vivente, è limitata alle sole ipotesi in cui il contributo sia richiesto contestualmente a misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio – per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nonché tra gli stessi figli naturali; con l’art. 25 Cost. per la violazione della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge; con l’art. 111 Cost. per la violazione del principio di ragionevole durata del processo.
1.1. – L’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 estende l’applicabilità delle nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli minori, dettate con riguardo alla separazione personale dei coniugi, ad ogni ipotesi di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
In giurisprudenza – mentre è pacifico che, in tema di separazione e divorzio, la competenza a conoscere delle controversie relative all’affidamento e al mantenimento della prole appartiene al giudice ordinario – è sorto il problema della individuazione del giudice competente a conoscere delle medesime controversie ove esse riguardino la prole naturale, in presenza dell’art. 317-bis cod. civ., concernente i provvedimenti in tema di esercizio della potestà sui figli naturali riconosciuti, ricompresi espressamente dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni.
Tale contrasto è stato risolto dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi), con giurisprudenza divenuta ormai diritto vivente, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario.
La richiamata giurisprudenza è contestata dal giudice rimettente, che la ritiene «in contrasto con le regole di razionalità e di uguaglianza tra figli minori e naturali (che possono avere differenti tutele da parte di organismi differenti) e tra gli stessi figli naturali (differentemente trattati a seconda che le domande siano contestuali o meno)».
Il giudice a quo sostiene che la contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del codice civile, dovrebbe imporsi in ragione non della domanda eventualmente proposta in modo contestuale a quella relativa alla potestà, ma dell’inevitabile considerazione complessiva degli istituti, i quali risulterebbero inscindibilmente legati e interdipendenti a seguito delle innovazioni apportate dalla legge di riforma. Ne dovrebbe conseguire la sussistenza della competenza del tribunale per i minorenni con riferimento ad ogni richiesta di attribuzione, di adeguamento, di ripartizione degli oneri ordinari o straordinari, ivi compresa l’eventuale assegnazione della casa “familiare”, a prescindere dalla occasionale circostanza che le relative azioni siano contestualmente o singolarmente proposte.
2. – La questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non è fondata.
2.1. – Questa Corte, nell’affrontare analoga questione sulla base della precedente normativa, ha affermato che «il legislatore, al quale va riconosciuta, la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, semprechè le medesime non risultino manifestamente irragionevoli» (sentenza n. 451 del 1997).
Nel caso di specie non sono manifestamente irragionevoli l’attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell’ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all’esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell’assegno di mantenimento, e l’affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l’attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell’autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi.
Né è sufficiente a ritenere la irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell’esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell’affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo. Infatti, la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull’affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza.
3. – La questione sollevata in riferimento agli articoli 25 e 111 Cost. è manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma 2, della citata legge n. 54 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA