Ordinanza 335/2011

Ordinanza 335/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 05/10/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 204 bis, c. 1°, del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992, n. 285), introdotto dall'art. 4, c. 1° septies, del decreto legge 27/06/2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2003, n. 214.
Massime:
Atti decisi: ord. 13/2011


ORDINANZA N. 335

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento vertente tra D.M.B.G. e il Comune di Osimo con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Ritenuto che, con ordinanza del 5 giugno 2008, il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso al giudice di pace anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, laddove questo sia stato necessitato dalla «scadenza del termine legislativamente previsto», e dalla «contemporanea presenza del termine per proporre opposizione»;

che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato in data 14 settembre 2006, il ricorrente nel giudizio a quo ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Osimo, per la violazione di cui all’art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada;

che, prosegue il rimettente, dalla documentazione trasmessa dall’autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, risulta che il predetto verbale era stato notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 3-10 agosto 2006;

che, all’udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007, si era costituito in giudizio l’opposto Comune eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, dal momento che il ricorrente aveva provveduto a pagare l’importo della sanzione pecuniaria mediante versamento su conto corrente postale in data 3 ottobre 2006, circostanza confermata dal ricorrente nella memoria difensiva;

che, riferisce poi il rimettente, nella citata memoria difensiva il ricorrente aveva evidenziato di aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in data 3 ottobre 2006, successivamente al deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, avvenuto i primi giorni di settembre 2006, con il quale aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento di sospensione; provvedimento che, emesso in data 21 settembre 2006, era stato notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che il comma 1 dell’art. 204-bis cod. strada (come «inserito», nel d.lgs. n. 285 del 1992, dall’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) prevede che, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (nei casi in cui è consentito), può proporre ricorso al giudice di pace competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione o della sua notificazione;

che, secondo il Giudice di pace di Osimo, per consolidato principio della Corte di legittimità (pur dopo l’intervento legislativo in precedenza riferito), in tema di sanzioni amministrative, il pagamento della somma portata dall’ordinanza-ingiunzione non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse a proporre od a coltivare l’opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento, qualora non ne venga sospesa l’esecutività dal giudice dell’opposizione;

che d’altra parte, prosegue il rimettente, il suesposto principio, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di legittimità, conserva la sua validità anche nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata proposta direttamente avverso il verbale di accertamento, dal momento che tale verbale, in mancanza di pagamento del relativo importo o di opposizione al Prefetto, costituisce, ex art. 203, ultimo comma, cod. strada, titolo esecutivo;

che, prosegue il Giudice rimettente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 468 del 2005 (ribadita con ordinanza n. 46 del 2007), decidendo in merito anche alla questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, dopo aver premesso che il beneficio previsto dall’art. 202 del codice medesimo (pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria) ha funzione deflattiva dei procedimenti, sia amministrativi che giurisdizionali, e che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio», ha basato su tale distinzione la declaratoria di non fondatezza dalla sollevata censura, in relazione alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost.;

che, riferisce il rimettente, la Corte ha escluso anche la violazione dell’art. 24 della Carta costituzionale, osservando come «la scelta tra pagare in misura ridotta [...] ed impugnare invece il verbale, costituisca il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta» dal momento che al giudice di pace, «nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni», è concessa «la possibilità di determinare l’entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto»;

che, secondo il rimettente, alla stregua della diversa situazione di fatto oggetto del presente processo di opposizione, si manifesterebbe l’opportunità di un’ulteriore pronuncia della Corte;

che, invero, l’accennata diversità della situazione di fatto (rispetto a quella sulla quale è intervenuta la decisione della Corte in precedenza riferita), secondo il rimettente, consisterebbe nel fatto che il verbale della violazione redatto dalla Polizia municipale di Osimo in data 20 giugno 2006 non venne immediatamente contestato all’odierno ricorrente bensì gli venne notificato, a mezzo del servizio postale, in data 3-10 agosto 2006;

che, d’altronde, il termine per il pagamento, in misura ridotta, ex art. 202, comma 1, cod. strada, scadeva il 9 ottobre 2006, tanto che il ricorrente effettuò il pagamento della sanzione pecuniaria in data 3 ottobre 2006, mentre il termine per proporre opposizione al giudice di pace, avverso il verbale di accertamento della violazione, ex art. 204-bis cod. strada, scadeva il 23 novembre 2006 (tenuto conto dell’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale);

che, infine, il ricorso al giudice di pace era stato spedito a mezzo servizio postale ed era pervenuto nella cancelleria in data 14 settembre 2006, mentre il provvedimento del giudice di pace rimettente, contenente anche la sospensione del provvedimento impugnato, è stato notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006;

che, pertanto, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il pagamento della sanzione venne effettuato in data successiva alla proposizione dell’opposizione e, peraltro, il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta scadeva prima di quello legislativamente previsto per proporre opposizione;

che, nel caso sottoposto al suo esame, l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, dunque, non sarebbe stato «il risultato di una libera determinazione dell’interessato», bensì un atto necessariamente condizionato dall’aggravamento dell’entità della predetta sanzione conseguente alla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta, pur in pendenza del termine per esercitare il diritto di azione concessogli dalla pendenza del termine di cui al citato art. 204-bis cod. strada;

che, pertanto, la norma contrasterebbe con l’art. 24 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi», dato che, in casi come quello sottoposto all’esame del rimettente, l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 202 cod. strada comporterebbe l’effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio e, essendo necessitato dalla scadenza temporale descritta, creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti che possono operare quella libera scelta e soggetti che, per le precedenti situazioni temporali, non possono operare alcuna scelta ma sono necessariamente condizionati a tenere un solo comportamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione di costituzionalità sollevata sia dichiarata manifestamente infondata, atteso che, a norma dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, l’avvenuto pagamento si porrebbe come causa ostativa all’esame del merito del ricorso ed alla sua stessa proponibilità, e atteso che l’art. 204, comma 1-bis, dello stesso codice (rectius: 204-bis, comma 1) afferma il principio dell’alternatività tra i due rimedi (pagamento in misura ridotta e ricorso al giudice di pace);

che, di fronte al chiaro dettato normativo, secondo il Presidente del Consiglio, la libertà di determinazione del trasgressore nella scelta tra pagamento in misura ridotta e ricorso, anche in una fattispecie come quella descritta dal rimettente, rimarrebbe intatta, attesa la congruità del lasso di tempo concesso.

Considerato che il Giudice di pace di Osimo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso al giudice di pace anche dopo l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato «per scadenza del termine legislativamente previsto per il pagamento in misura ridotta, e contemporanea presenza del termine per proporre opposizione»;

che l’invocato intervento, ritagliato pedissequamente sulle peculiarità della situazione di fatto del giudizio a quo – peraltro connesse ad alcuni elementi accidentali del giudizio a quo, quale la sospensione feriale dei termini processuali – risulta scarsamente intellegibile ed alquanto oscuro e non presenta i necessari requisiti di tipicità e chiarezza;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per indeterminatezza ed ambiguità del petitum, dal momento che il rimettente, chiedendo a questa Corte di dichiarare illegittima la disposizione censurata nella parte in cui si applica ad un determinato contesto temporale, invoca un intervento manipolativo senza individuare con precisione e chiarezza l’esatta portata della richiesta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (v. ordinanza n. 21 del 2011 e sentenza n. 155 del 2009);

che la questione sollevata è, altresì, inammissibile per la scarsa comprensibilità, l’indeterminatezza e la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza, dal momento che non è assolutamente chiaro in che modo lo sfalsamento dei termini possa aver inciso sulla libertà di determinazione del trasgressore (v. ordinanze n. 217 del 2003 e n. 60 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI