Sentenza 333/2011
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del 22/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 16/07/2008.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 7/2009
SENTENZA N. 333
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ricorso notificato il 18 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2009 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1.– Con provvedimento qualificato come «ordinanza interlocutoria» del 27 marzo 2009, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato dichiarato che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La Corte ricorrente riferisce che, con citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003, la dott.ssa Braggion aveva convenuto in giudizio l’on. Bossi davanti al Tribunale di Brescia, proponendo nei suoi confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni e alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).
A fondamento delle proprie richieste, l’attrice aveva posto i seguenti fatti. Con sentenza del 23 maggio 2001, essa dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale penale di Como, sezione distaccata di Cantù, aveva dichiarato l’on. Bossi colpevole del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Nei giorni successivi, l’on. Bossi aveva reso alla stampa dichiarazioni ritenute dall’attrice lesive della propria reputazione, accusandola di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica, di approfittare di un processo politico per ricavarne visibilità e di utilizzare «relitti giuridici», con perdita di tempo e «furto dello stipendio». Tali dichiarazioni erano apparse su vari quotidiani: in particolare, «La Repubblica», «Il Giorno», «Il Corriere di Como», «Libero», «La Provincia di Como», «Il Giornale», «La Stampa» e «La Padania».
La domanda veniva respinta dall’adito Tribunale con sentenza del 24 maggio 2004, sul rilievo che le opinioni in questione costituivano manifestazione di critica politica connessa alla funzione parlamentare, coperta dall’immunità di cui agli artt. 68, primo comma, Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
La pronuncia veniva impugnata dalla dott.ssa Braggion.
Nelle more, il Parlamento europeo, con deliberazioni del 22 maggio 2004, approvava la relazione A5-0281/2004, contenente la raccomandazione a difendere l’immunità dell’on. Bossi – membro anche di quel Consesso, all’epoca dei fatti – con riferimento alle dichiarazioni pubblicate su quotidiani diversi da «La Padania»; mentre disattendeva l’analoga proposta formulata nella relazione A5-0282/2004, in rapporto alle dichiarazioni apparse sul predetto giornale.
Ritenendo la prima deliberazione vincolante, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27 febbraio 2008, rigettava la domanda della dott.ssa Braggion per la parte corrispondente e la accoglieva, invece, in relazione alle dichiarazioni riportate da «La Padania» – che non riteneva riconducibili alle attività protette dall’art. 68, primo comma, Cost. – condannando, quindi, per esse, l’on. Bossi al risarcimento del danno cosiddetto morale.
Avverso la sentenza l’on. Bossi proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resisteva la dott.ssa Braggion, proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, inteso a contestare, con i primi tre motivi, la statuizione di rigetto della domanda quanto alle dichiarazioni pubblicate da testate giornalistiche diverse da «La Padania» e, con il quarto, il mancato esame della domanda, riproposta in appello, relativa alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47 del 1948.
Nel frattempo, la Camera dei deputati adottava la delibera del 16 luglio 2008, oggetto dell’odierna impugnazione, con la quale – accogliendo la proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere – dichiarava che i fatti per i quali è in corso il giudizio concernevano opinioni espresse dall’on. Bossi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la delibera di insindacabilità è intervenuta in pendenza del termine nel quale entrambe le parti potevano impugnare la sentenza di appello, nei capi per ciascuna di esse sfavorevoli, ed è stata trasmessa l’11 agosto 2008, prima che fosse stato assunto un qualsiasi provvedimento. Detta deliberazione inciderebbe, inoltre, non soltanto sul capo della sentenza di appello di accoglimento della domanda risarcitoria, impugnato con il ricorso principale dell’on. Bossi, ma anche sul quarto motivo del ricorso incidentale della dott.ssa Braggion, con il quale si lamenta che il giudice di appello non abbia pronunciato, anche in relazione alle dichiarazioni pubblicate su «La Padania», la condanna alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge sulla stampa. In conseguenza di ciò, la ricorrente «non ritiene […] di poter affrontare», allo stato, l’eccezione, preliminarmente sollevata dalla dott.ssa Braggion, di inammissibilità del ricorso principale, in quanto i due motivi su cui esso si fonda non sarebbero seguiti da un quesito di diritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 366-bis del codice di procedura civile (allora vigente).
La Corte ricorrente reputa, per altro verso, che non sia chiaro se la delibera di insindacabilità impugnata attenga alle sole dichiarazioni rese dall’on. Bossi al giornale «La Padania», per essere le altre già «coperte» dall’analoga presa di posizione del Parlamento europeo, o se riguardi, invece, anche le dichiarazioni pubblicate da altri quotidiani, esse pure ancora oggetto di giudizio. Ad avviso della ricorrente, risulterebbe, peraltro, preferibile questa seconda e più ampia lettura (che impedirebbe di esaminare anche i primi tre motivi del ricorso incidentale). Dovrebbe ritenersi, infatti, dirimente – rispetto alle contrarie indicazioni pure ricavabili dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni – la circostanza che l’Assemblea sia stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sui «fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 1» nei confronti dell’on. Bossi: procedimento che – a fronte del mancato passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado – investe anche le dichiarazioni riportate da quotidiani diversi da «La Padania».
Su tale presupposto, la Corte ricorrente propone, quindi, in via principale, conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, intesa come riferita a tutte le dichiarazioni oggetto del giudizio civile. In subordine, e per l’ipotesi in cui si dovesse, invece, optare per una interpretazione di segno restrittivo, solleva conflitto nei confronti della medesima deliberazione, intesa come attinente alle sole dichiarazioni riportate su «La Padania».
Quanto a tali ultime dichiarazioni, la Corte rileva come il quotidiano «La Padania» del 24 maggio 2001, sotto il titolo «La sinistra ordina: Bossi in galera» – dopo aver premesso che «L’onorevole Umberto Bossi è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per “vilipendio alla bandiera”, in seguito alle parole pronunciate nel luglio ’97 in un comizio nel comasco» – riportasse dichiarazioni dello stesso on. Bossi del seguente tenore: «È un attacco al governo […] ed è incivile che un magistrato perda il tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato su reati di opinione e il codice Rocco […] il Paese ha voltato pagina, c’è una nuova maggioranza e un governo, la giustizia è un obiettivo disastro, eppure una certa magistratura non perde l’attitudine di occuparsi di politica in momenti “particolari”. Intanto l’84 per cento dei reati (compresi scippi, rapine, furti e omicidi) rimane impunito. C’è solo da ridere di fronte a queste notizie, per non mettersi a piangere».
In un successivo articolo, pubblicato il 25 maggio 2001 dal medesimo quotidiano, si affermava, altresì: «Il carroccio si mobilita dopo la condanna al segretario federale. Basta coi giudici del codice Rocco. La condanna a un anno e quattro mesi a Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera è un altro esempio di giustizia politica contro la Lega. “Non è possibile che due magistrati in cerca di pubblicità (il PM Claudio Galoppi e il giudice Paola Braggion) possono ricorrere alle norme fasciste del codice Rocco per colpire deliberatamente la libertà di espressione – così reagisce ancora il segretario federale –. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che continuano ad usare norme fasciste sui reati di opinione, norme già cancellate nella coscienza democratica del popolo. È passato quasi un secolo dal codice Rocco, il regime fascista è stato sconfitto, è tornata la democrazia eppure c’è chi ancora usa questi relitti giuridici per scegliere e colpire gli avversari politici della sinistra. Uno scandalo intollerabile”».
Al riguardo, la ricorrente rileva come, in ordine all’applicabilità della guarentigia offerta dall’art. 68, primo comma, Cost. ad opinioni espresse dal membro del Parlamento extra moenia, la giurisprudenza costituzionale abbia da tempo adottato il criterio del nesso funzionale con l’attività parlamentare: criterio che postula il concorso di un legame temporale tra quest’ultima e l’attività esterna e di un elemento contenutistico, rappresentato dalla sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne.
Nella specie, non ricorrerebbe né l’uno né l’altro requisito.
L’attività parlamentare rilevante è stata, infatti, individuata dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni nella battaglia parlamentare per il federalismo amministrativo e fiscale, condotta dalla Lega Nord già nel corso della XIIIa legislatura, nonché nella sua opposizione al disegno di legge sull’esposizione della bandiera, poi divenuto la legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea). In sede di discussione sulla proposta di insindacabilità, si è fatto riferimento, altresì, alle reiterate critiche espresse dall’on. Bossi nei confronti della magistratura, con riferimento agli specifici fatti oggetto del giudizio.
Mancherebbe, tuttavia, il legame temporale, giacché le espressioni esterne risulterebbero di alcuni anni successive alle posizioni manifestate in ambito parlamentare. Ma non sussisterebbe neppure la sostanziale corrispondenza di significato tra le espressioni esterne e tali posizioni – comunque evocate senza individuare specifici atti di esercizio della funzione – essendo ravvisabile, al più, una mera comunanza di contesto politico. Il «fulcro» della reazione dell’on. Bossi alla condanna inflittagli starebbe, infatti, nell’accusa rivolta al magistrato, da un lato, di aver voluto «mettersi in mostra»; dall’altro, «d’essersi fatto strumento di una sorta di messa in discussione della vittoria elettorale conseguita anche dalla Lega, dando così dimostrazione […] di propensione a far impiego di strumenti giuridici, anche obsoleti, per fini politici».
Le medesime considerazioni varrebbero, secondo la ricorrente, anche in rapporto alle dichiarazioni – di tenore complessivamente equivalente – pubblicate su altri quotidiani del 24 maggio 2001 e parimenti riprodotte nel ricorso.
2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 332 del 2009.
3.– Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
In via preliminare, la Camera eccepisce l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e genericità del suo oggetto. La ricorrente avrebbe, infatti, impugnato alternativamente la delibera di insindacabilità in due diversi significati – ossia come riferita a tutte le dichiarazioni dell’on. Bossi, ovvero soltanto a quelle riportate sul quotidiano «La Padania» – venendo meno, con ciò, all’onere di esatta identificazione della materia del conflitto.
Quanto al merito – premesso che, alla luce delle inequivoche affermazioni del relatore in Assemblea, on. Gava, la delibera impugnata riguarderebbe, in realtà, le sole dichiarazioni rilasciate al quotidiano «La Padania» – la difesa della Camera dei deputati assume che tali dichiarazioni costituirebbero legittima espressione di critica politica nei confronti della permanenza, all’interno del nostro sistema giuridico, dei reati di opinione e, in particolare, dei reati di vilipendio. Esse si iscriverebbero, in specie, nel quadro della battaglia politica condotta dalla Lega Nord – formazione della quale l’on. Bossi è sempre stato il «leader indiscusso» – per l’abolizione di detti reati, in quanto contrastanti con la libertà di pensiero e suscettibili di utilizzazioni strumentali da parte di una magistratura «politicizzata»: battaglia che ha trovato concreta eco nella legge di riforma 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), della quale la Lega Nord è stata la principale promotrice.
In tale cornice, le dichiarazioni in questione rientrerebbero, più specificamente, nell’ambito di operatività della garanzia accordata dall’art. 68, primo comma, Cost., in quanto avvinte da nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica svolta dall’on. Bossi, nella quale sarebbe parimenti riscontrabile una chiara linea politica, volta, da un lato, a contestare aspramente la permanenza nell’ordinamento di reati di opinione di matrice autoritaria e, dunque, antidemocratici; dall’altro, ad accusare in modo altrettanto aspro la magistratura di aver «utilizzato» detti reati per fini meramente politici e, in particolare, per osteggiare l’azione della Lega Nord.
A tale riguardo, la difesa della Camera evoca, in particolare, l’intervento effettuato nella seduta del 2 agosto 1995, nel corso del quale l’on. Bossi aveva affermato che «il Codice Rocco, cardine di tutti i processi celebrati dal tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista, non è evidentemente lo strumento idoneo per uno Stato democratico»: ciò, in sostanziale assonanza con le successive dichiarazioni oggi in discussione, nelle quali si evidenzia come i reati di opinione siano anacronistici rispetto alla forma democratica dello Stato.
Nel corso di altro intervento, effettuato nella seduta del 9 aprile 1997, l’on. Bossi – riferendosi all’allora Presidente del Consiglio, on. Prodi – aveva altresì affermato che «lo davano per uscito di mente con la sua magistratura intenta a sfogliare il codice Rocco», avendo riguardo alla propensione della magistratura ad avvalersi di figure criminose ormai obsolete per avversare l’azione politica della Lega Nord.
Con ancora maggiore chiarezza, nella successiva seduta 11 aprile 1997, l’on. Bossi aveva, poi, dichiarato: «vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania».
Nella seduta del 28 aprile 2000, l’on. Bossi aveva osservato, infine, come l’azione del Governo fosse «erede della scelta ulivista di consegnare la Lega e il cambiamento incarnato in essa nelle mani della magistratura, del Codice Rocco, del nazionalismo efferato brandito proprio mentre la globalizzazione ha messo in crisi irreversibile lo Stato nazionale».
Dall’insieme delle dichiarazioni ora ricordate emergerebbe, dunque, come il rapporto tra magistratura e politica sia stato l’argomento centrale all’interno del dibattito politico svolto dall’on. Bossi: valendo esemplarmente, sul punto, l’intervento effettuato nella seduta del 22 luglio 1998, con il quale egli aveva disapprovato l’operato di quei magistrati che sembravano più interessati alle vicende politiche che non alla gestione della giustizia, in sintonia con quanto riportato anche nelle interviste a «La Padania», oggetto del conflitto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ricorrente, sussisterebbe, quindi, una sostanziale identità di contenuti – e, talora, anche di espressioni – tra le dichiarazioni extra moenia e le opinioni manifestate dall’on. Bossi in sede parlamentare.
Quanto, poi, al legame temporale, la difesa della Camera rimarca come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esistenza del suddetto requisito debba essere riscontrata non su un metro puramente «quantitativo», ma sulla base di un criterio oggettivo, ancorato alla persistente attualità del tema oggetto delle dichiarazioni. Nella specie, la distanza temporale tra l’ultimo degli atti tipici citati (l’intervento parlamentare del 28 aprile 2000) e le interviste in contestazione (rilasciate il 24 e 25 maggio 2001) non sarebbe, già di per sé, più ampio di quello che, in altri casi, la Corte ha ritenuto non ostativo alla configurabilità del «nesso funzionale». Ma, soprattutto, esso troverebbe giustificazione nella sentenza di condanna di primo grado, intervenuta il 23 maggio 2001: l’interesse divulgativo del parlamentare, volto a denunciare l’uso politico che una parte della magistratura avrebbe fatto di figure di reato ormai «obsolete», nascerebbe proprio a seguito della sentenza che ha condannato l’on. Bossi per quel tipo di reati.
Da ultimo, la difesa della Camera rileva che qualora, in contrasto con quanto da essa sostenuto, si ritenesse che la delibera impugnata attenga anche alle dichiarazioni riportate su quotidiani diversi da «La Padania», il ricorso risulterebbe infondato anche rispetto ad esse, per ragioni analoghe a quelle dianzi riassunte.
4.– La Camera dei deputati ha depositato due memorie illustrative, con le quali – oltre a ribadire e sviluppare le precedenti difese – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo dell’omessa valutazione, da parte del giudice ricorrente, della reale natura offensiva delle dichiarazioni delle quali si discute: valutazione da ritenere necessaria al fine di evitare che il conflitto di attribuzioni si traduca «in una mera vindicatio potestatis del tutto astratta e priva di qualsivoglia utilità e rilevanza ai fini della decisione del processo», nonché, al tempo stesso, quale strumento per ridurre il «volume» dei conflitti sottoposti al vaglio di questa Corte.
Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando che spettasse ad essa deliberare, nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
2.– Deve essere preliminarmente ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 332 del 2009.
3.– Al riguardo, va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del conflitto per indeterminatezza e genericità del suo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati.
La Corte ricorrente – dopo aver rilevato come la delibera impugnata si presti, per tal verso, a interpretazioni contrastanti – ha, infatti, optato – motivandola – per una sua lettura in termini di ampia comprensività, alla stregua della quale l’affermazione di insindacabilità investirebbe l’intero complesso delle dichiarazioni per le quali l’on. Bossi è stato convenuto in giudizio. Su tale premessa, la ricorrente ha quindi contestato, in via principale, la sussistenza del nesso funzionale in rapporto alla generalità delle dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso. In subordine, e per l’eventualità in cui questa Corte dovesse invece optare per una interpretazione di segno restrittivo, ha limitato la contestazione alle sole dichiarazioni riprodotte sul quotidiano «La Padania». Trattandosi di prospettazione subordinata, e non già alternativa, non vi è, dunque, alcuna oscurità o ambiguità nella individuazione del thema decidendum.
4.– Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati nella seconda memoria illustrativa, di inammissibilità del ricorso per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni dell’on. Bossi.
L’ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine – privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia, come la stessa resistente riconosce – si pone, a tacer d’altro, in contrasto con l’effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira propriamente a “riappropriarsi” del potere (pieno) di giudicare – in un senso o nell’altro – sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni (valutazione che potrebbe, tra l’altro, richiedere – segnatamente quando venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca e si verta nell’ambito di giudizi di merito – opportuni approfondimenti istruttori).
5.– Nel merito, questa Corte deve prendere in esame, non la richiesta principale della ricorrente, ma quella subordinata: ciò, in quanto la delibera impugnata risulta, in realtà, riferibile alle sole interviste rilasciate al quotidiano «La Padania», come sostenuto anche dalla difesa della Camera.
A sostegno della prospettata lettura estensiva, la ricorrente adduce la circostanza che – a prescindere dalle contrastanti affermazioni contenute nella relazione della Giunta per le autorizzazioni – l’Assemblea sarebbe stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sulla insindacabilità dei «fatti per i quali è in corso il procedimento civile di cui al Doc. IV-quater, n. 1» (la ricorrente sembra fare riferimento, con ciò, all’enunciazione dell’oggetto della deliberazione operata dal Presidente dell’Assemblea in apertura di dibattito).
Tale argomento risulta, peraltro, soverchiato da un complesso di indicazioni di segno contrario, emergenti non soltanto dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni, ma anche dall’illustrazione della proposta fatta in aula del relatore, on. Gava. Nella prima si afferma, infatti, espressamente che, a seguito della presa di posizione del Parlamento europeo, che aveva riconosciuto all’on. Bossi la garanzia dell’immunità in rapporto alle dichiarazioni a quotidiani diversi da «La Padania», tale insieme di dichiarazioni «non rientra[va] più nell’oggetto della deliberazione della Camera». In ambedue le sedi viene, d’altra parte, puntualizzato che la proposta formulata all’Assemblea riguardava le sole dichiarazioni oggetto dell’«intervenuta condanna» in sede civile (quella emessa nei confronti dell’on. Bossi dalla Corte d’appello di Brescia, attinente, per l’appunto, unicamente alle interviste a «La Padania»).
6.– Nei termini ora indicati, il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare l’espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008).
Nella specie, la relazione della Giunta per le autorizzazioni non ha indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dal medesimo deputato, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.
Nell’ambito del presente giudizio, la difesa della Camera dei deputati ha invece richiamato, come atti tipici cui le dichiarazioni esterne si connetterebbero, cinque interventi effettuati dall’on. Bossi nell’ambito di dibattiti in Assemblea, negli anni tra il 1995 e il 2000.
A prescindere dallo iato temporale che separa detti interventi dalle esternazioni di cui si discute (pubblicate il 24 e 25 maggio 2001), deve ritenersi, peraltro, carente il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso funzionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» cui entrambe possano riferirsi (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006).
Gli interventi evocati dalla difesa della Camera si traducono, infatti, per la parte che interessa, in generici accenni al carattere antidemocratico del «codice Rocco» e ad un suo uso strumentale da parte della magistratura. Solo nell’intervento dell’11 aprile 1997 si rinviene un riferimento ai reati di opinione, peraltro sempre a carattere generale («vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania»).
Nelle interviste in discussione, per converso, si formulano specifiche censure all’operato della dott.ssa Braggion, in rapporto alla condanna per vilipendio alla bandiera nazionale pronunciata nei confronti dello stesso on. Bossi. Le si rimprovera, in particolare, di essere andata «in cerca di pubblicità», perdendo il proprio tempo, pagata dai contribuenti, per celebrare un processo basato sulle «norme fasciste sui reati di opinione», mentre la gran parte dei reati rimane impunita, e di aver strumentalizzato, altresì, il proprio ufficio per finalità politiche, valendosi di «relitti giuridici» per un «attacco al governo» e per «colpire gli avversari politici della sinistra» in un momento «particolare», ossia dopo l’esito delle ultime elezioni, dalle quali essi erano usciti vincitori.
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare come debba escludersi la corrispondenza contenutistica – necessaria affinché possa riconoscersi alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo dell’attività parlamentare – quando gli atti tipici esprimano critiche generali alla magistratura, o a una sua corrente, mentre le dichiarazioni esterne censurino l’operato di singoli magistrati in rapporto a specifici episodi (da ultimo, sentenze n. 97 e n. 81 del 2011). In simili frangenti – e, dunque, anche nel caso in esame, nel quale vengono prospettate, altresì, con le dichiarazioni esterne, particolari finalità distorsive della funzione giudicante – può ravvisarsi, al più, una semplice comunanza di tematiche o di «contesto politico», insufficiente, per quanto detto, a radicare il nesso funzionale.
7.– Si deve, di conseguenza, concludere che la delibera della Camera dei deputati è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
2) annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del 22/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 16/07/2008.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 7/2009
SENTENZA N. 333
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ricorso notificato il 18 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2009 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1.– Con provvedimento qualificato come «ordinanza interlocutoria» del 27 marzo 2009, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato dichiarato che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La Corte ricorrente riferisce che, con citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003, la dott.ssa Braggion aveva convenuto in giudizio l’on. Bossi davanti al Tribunale di Brescia, proponendo nei suoi confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni e alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).
A fondamento delle proprie richieste, l’attrice aveva posto i seguenti fatti. Con sentenza del 23 maggio 2001, essa dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale penale di Como, sezione distaccata di Cantù, aveva dichiarato l’on. Bossi colpevole del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Nei giorni successivi, l’on. Bossi aveva reso alla stampa dichiarazioni ritenute dall’attrice lesive della propria reputazione, accusandola di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica, di approfittare di un processo politico per ricavarne visibilità e di utilizzare «relitti giuridici», con perdita di tempo e «furto dello stipendio». Tali dichiarazioni erano apparse su vari quotidiani: in particolare, «La Repubblica», «Il Giorno», «Il Corriere di Como», «Libero», «La Provincia di Como», «Il Giornale», «La Stampa» e «La Padania».
La domanda veniva respinta dall’adito Tribunale con sentenza del 24 maggio 2004, sul rilievo che le opinioni in questione costituivano manifestazione di critica politica connessa alla funzione parlamentare, coperta dall’immunità di cui agli artt. 68, primo comma, Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
La pronuncia veniva impugnata dalla dott.ssa Braggion.
Nelle more, il Parlamento europeo, con deliberazioni del 22 maggio 2004, approvava la relazione A5-0281/2004, contenente la raccomandazione a difendere l’immunità dell’on. Bossi – membro anche di quel Consesso, all’epoca dei fatti – con riferimento alle dichiarazioni pubblicate su quotidiani diversi da «La Padania»; mentre disattendeva l’analoga proposta formulata nella relazione A5-0282/2004, in rapporto alle dichiarazioni apparse sul predetto giornale.
Ritenendo la prima deliberazione vincolante, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27 febbraio 2008, rigettava la domanda della dott.ssa Braggion per la parte corrispondente e la accoglieva, invece, in relazione alle dichiarazioni riportate da «La Padania» – che non riteneva riconducibili alle attività protette dall’art. 68, primo comma, Cost. – condannando, quindi, per esse, l’on. Bossi al risarcimento del danno cosiddetto morale.
Avverso la sentenza l’on. Bossi proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resisteva la dott.ssa Braggion, proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, inteso a contestare, con i primi tre motivi, la statuizione di rigetto della domanda quanto alle dichiarazioni pubblicate da testate giornalistiche diverse da «La Padania» e, con il quarto, il mancato esame della domanda, riproposta in appello, relativa alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47 del 1948.
Nel frattempo, la Camera dei deputati adottava la delibera del 16 luglio 2008, oggetto dell’odierna impugnazione, con la quale – accogliendo la proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere – dichiarava che i fatti per i quali è in corso il giudizio concernevano opinioni espresse dall’on. Bossi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la delibera di insindacabilità è intervenuta in pendenza del termine nel quale entrambe le parti potevano impugnare la sentenza di appello, nei capi per ciascuna di esse sfavorevoli, ed è stata trasmessa l’11 agosto 2008, prima che fosse stato assunto un qualsiasi provvedimento. Detta deliberazione inciderebbe, inoltre, non soltanto sul capo della sentenza di appello di accoglimento della domanda risarcitoria, impugnato con il ricorso principale dell’on. Bossi, ma anche sul quarto motivo del ricorso incidentale della dott.ssa Braggion, con il quale si lamenta che il giudice di appello non abbia pronunciato, anche in relazione alle dichiarazioni pubblicate su «La Padania», la condanna alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge sulla stampa. In conseguenza di ciò, la ricorrente «non ritiene […] di poter affrontare», allo stato, l’eccezione, preliminarmente sollevata dalla dott.ssa Braggion, di inammissibilità del ricorso principale, in quanto i due motivi su cui esso si fonda non sarebbero seguiti da un quesito di diritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 366-bis del codice di procedura civile (allora vigente).
La Corte ricorrente reputa, per altro verso, che non sia chiaro se la delibera di insindacabilità impugnata attenga alle sole dichiarazioni rese dall’on. Bossi al giornale «La Padania», per essere le altre già «coperte» dall’analoga presa di posizione del Parlamento europeo, o se riguardi, invece, anche le dichiarazioni pubblicate da altri quotidiani, esse pure ancora oggetto di giudizio. Ad avviso della ricorrente, risulterebbe, peraltro, preferibile questa seconda e più ampia lettura (che impedirebbe di esaminare anche i primi tre motivi del ricorso incidentale). Dovrebbe ritenersi, infatti, dirimente – rispetto alle contrarie indicazioni pure ricavabili dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni – la circostanza che l’Assemblea sia stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sui «fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 1» nei confronti dell’on. Bossi: procedimento che – a fronte del mancato passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado – investe anche le dichiarazioni riportate da quotidiani diversi da «La Padania».
Su tale presupposto, la Corte ricorrente propone, quindi, in via principale, conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, intesa come riferita a tutte le dichiarazioni oggetto del giudizio civile. In subordine, e per l’ipotesi in cui si dovesse, invece, optare per una interpretazione di segno restrittivo, solleva conflitto nei confronti della medesima deliberazione, intesa come attinente alle sole dichiarazioni riportate su «La Padania».
Quanto a tali ultime dichiarazioni, la Corte rileva come il quotidiano «La Padania» del 24 maggio 2001, sotto il titolo «La sinistra ordina: Bossi in galera» – dopo aver premesso che «L’onorevole Umberto Bossi è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per “vilipendio alla bandiera”, in seguito alle parole pronunciate nel luglio ’97 in un comizio nel comasco» – riportasse dichiarazioni dello stesso on. Bossi del seguente tenore: «È un attacco al governo […] ed è incivile che un magistrato perda il tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato su reati di opinione e il codice Rocco […] il Paese ha voltato pagina, c’è una nuova maggioranza e un governo, la giustizia è un obiettivo disastro, eppure una certa magistratura non perde l’attitudine di occuparsi di politica in momenti “particolari”. Intanto l’84 per cento dei reati (compresi scippi, rapine, furti e omicidi) rimane impunito. C’è solo da ridere di fronte a queste notizie, per non mettersi a piangere».
In un successivo articolo, pubblicato il 25 maggio 2001 dal medesimo quotidiano, si affermava, altresì: «Il carroccio si mobilita dopo la condanna al segretario federale. Basta coi giudici del codice Rocco. La condanna a un anno e quattro mesi a Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera è un altro esempio di giustizia politica contro la Lega. “Non è possibile che due magistrati in cerca di pubblicità (il PM Claudio Galoppi e il giudice Paola Braggion) possono ricorrere alle norme fasciste del codice Rocco per colpire deliberatamente la libertà di espressione – così reagisce ancora il segretario federale –. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che continuano ad usare norme fasciste sui reati di opinione, norme già cancellate nella coscienza democratica del popolo. È passato quasi un secolo dal codice Rocco, il regime fascista è stato sconfitto, è tornata la democrazia eppure c’è chi ancora usa questi relitti giuridici per scegliere e colpire gli avversari politici della sinistra. Uno scandalo intollerabile”».
Al riguardo, la ricorrente rileva come, in ordine all’applicabilità della guarentigia offerta dall’art. 68, primo comma, Cost. ad opinioni espresse dal membro del Parlamento extra moenia, la giurisprudenza costituzionale abbia da tempo adottato il criterio del nesso funzionale con l’attività parlamentare: criterio che postula il concorso di un legame temporale tra quest’ultima e l’attività esterna e di un elemento contenutistico, rappresentato dalla sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne.
Nella specie, non ricorrerebbe né l’uno né l’altro requisito.
L’attività parlamentare rilevante è stata, infatti, individuata dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni nella battaglia parlamentare per il federalismo amministrativo e fiscale, condotta dalla Lega Nord già nel corso della XIIIa legislatura, nonché nella sua opposizione al disegno di legge sull’esposizione della bandiera, poi divenuto la legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea). In sede di discussione sulla proposta di insindacabilità, si è fatto riferimento, altresì, alle reiterate critiche espresse dall’on. Bossi nei confronti della magistratura, con riferimento agli specifici fatti oggetto del giudizio.
Mancherebbe, tuttavia, il legame temporale, giacché le espressioni esterne risulterebbero di alcuni anni successive alle posizioni manifestate in ambito parlamentare. Ma non sussisterebbe neppure la sostanziale corrispondenza di significato tra le espressioni esterne e tali posizioni – comunque evocate senza individuare specifici atti di esercizio della funzione – essendo ravvisabile, al più, una mera comunanza di contesto politico. Il «fulcro» della reazione dell’on. Bossi alla condanna inflittagli starebbe, infatti, nell’accusa rivolta al magistrato, da un lato, di aver voluto «mettersi in mostra»; dall’altro, «d’essersi fatto strumento di una sorta di messa in discussione della vittoria elettorale conseguita anche dalla Lega, dando così dimostrazione […] di propensione a far impiego di strumenti giuridici, anche obsoleti, per fini politici».
Le medesime considerazioni varrebbero, secondo la ricorrente, anche in rapporto alle dichiarazioni – di tenore complessivamente equivalente – pubblicate su altri quotidiani del 24 maggio 2001 e parimenti riprodotte nel ricorso.
2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 332 del 2009.
3.– Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
In via preliminare, la Camera eccepisce l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e genericità del suo oggetto. La ricorrente avrebbe, infatti, impugnato alternativamente la delibera di insindacabilità in due diversi significati – ossia come riferita a tutte le dichiarazioni dell’on. Bossi, ovvero soltanto a quelle riportate sul quotidiano «La Padania» – venendo meno, con ciò, all’onere di esatta identificazione della materia del conflitto.
Quanto al merito – premesso che, alla luce delle inequivoche affermazioni del relatore in Assemblea, on. Gava, la delibera impugnata riguarderebbe, in realtà, le sole dichiarazioni rilasciate al quotidiano «La Padania» – la difesa della Camera dei deputati assume che tali dichiarazioni costituirebbero legittima espressione di critica politica nei confronti della permanenza, all’interno del nostro sistema giuridico, dei reati di opinione e, in particolare, dei reati di vilipendio. Esse si iscriverebbero, in specie, nel quadro della battaglia politica condotta dalla Lega Nord – formazione della quale l’on. Bossi è sempre stato il «leader indiscusso» – per l’abolizione di detti reati, in quanto contrastanti con la libertà di pensiero e suscettibili di utilizzazioni strumentali da parte di una magistratura «politicizzata»: battaglia che ha trovato concreta eco nella legge di riforma 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), della quale la Lega Nord è stata la principale promotrice.
In tale cornice, le dichiarazioni in questione rientrerebbero, più specificamente, nell’ambito di operatività della garanzia accordata dall’art. 68, primo comma, Cost., in quanto avvinte da nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica svolta dall’on. Bossi, nella quale sarebbe parimenti riscontrabile una chiara linea politica, volta, da un lato, a contestare aspramente la permanenza nell’ordinamento di reati di opinione di matrice autoritaria e, dunque, antidemocratici; dall’altro, ad accusare in modo altrettanto aspro la magistratura di aver «utilizzato» detti reati per fini meramente politici e, in particolare, per osteggiare l’azione della Lega Nord.
A tale riguardo, la difesa della Camera evoca, in particolare, l’intervento effettuato nella seduta del 2 agosto 1995, nel corso del quale l’on. Bossi aveva affermato che «il Codice Rocco, cardine di tutti i processi celebrati dal tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista, non è evidentemente lo strumento idoneo per uno Stato democratico»: ciò, in sostanziale assonanza con le successive dichiarazioni oggi in discussione, nelle quali si evidenzia come i reati di opinione siano anacronistici rispetto alla forma democratica dello Stato.
Nel corso di altro intervento, effettuato nella seduta del 9 aprile 1997, l’on. Bossi – riferendosi all’allora Presidente del Consiglio, on. Prodi – aveva altresì affermato che «lo davano per uscito di mente con la sua magistratura intenta a sfogliare il codice Rocco», avendo riguardo alla propensione della magistratura ad avvalersi di figure criminose ormai obsolete per avversare l’azione politica della Lega Nord.
Con ancora maggiore chiarezza, nella successiva seduta 11 aprile 1997, l’on. Bossi aveva, poi, dichiarato: «vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania».
Nella seduta del 28 aprile 2000, l’on. Bossi aveva osservato, infine, come l’azione del Governo fosse «erede della scelta ulivista di consegnare la Lega e il cambiamento incarnato in essa nelle mani della magistratura, del Codice Rocco, del nazionalismo efferato brandito proprio mentre la globalizzazione ha messo in crisi irreversibile lo Stato nazionale».
Dall’insieme delle dichiarazioni ora ricordate emergerebbe, dunque, come il rapporto tra magistratura e politica sia stato l’argomento centrale all’interno del dibattito politico svolto dall’on. Bossi: valendo esemplarmente, sul punto, l’intervento effettuato nella seduta del 22 luglio 1998, con il quale egli aveva disapprovato l’operato di quei magistrati che sembravano più interessati alle vicende politiche che non alla gestione della giustizia, in sintonia con quanto riportato anche nelle interviste a «La Padania», oggetto del conflitto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ricorrente, sussisterebbe, quindi, una sostanziale identità di contenuti – e, talora, anche di espressioni – tra le dichiarazioni extra moenia e le opinioni manifestate dall’on. Bossi in sede parlamentare.
Quanto, poi, al legame temporale, la difesa della Camera rimarca come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esistenza del suddetto requisito debba essere riscontrata non su un metro puramente «quantitativo», ma sulla base di un criterio oggettivo, ancorato alla persistente attualità del tema oggetto delle dichiarazioni. Nella specie, la distanza temporale tra l’ultimo degli atti tipici citati (l’intervento parlamentare del 28 aprile 2000) e le interviste in contestazione (rilasciate il 24 e 25 maggio 2001) non sarebbe, già di per sé, più ampio di quello che, in altri casi, la Corte ha ritenuto non ostativo alla configurabilità del «nesso funzionale». Ma, soprattutto, esso troverebbe giustificazione nella sentenza di condanna di primo grado, intervenuta il 23 maggio 2001: l’interesse divulgativo del parlamentare, volto a denunciare l’uso politico che una parte della magistratura avrebbe fatto di figure di reato ormai «obsolete», nascerebbe proprio a seguito della sentenza che ha condannato l’on. Bossi per quel tipo di reati.
Da ultimo, la difesa della Camera rileva che qualora, in contrasto con quanto da essa sostenuto, si ritenesse che la delibera impugnata attenga anche alle dichiarazioni riportate su quotidiani diversi da «La Padania», il ricorso risulterebbe infondato anche rispetto ad esse, per ragioni analoghe a quelle dianzi riassunte.
4.– La Camera dei deputati ha depositato due memorie illustrative, con le quali – oltre a ribadire e sviluppare le precedenti difese – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo dell’omessa valutazione, da parte del giudice ricorrente, della reale natura offensiva delle dichiarazioni delle quali si discute: valutazione da ritenere necessaria al fine di evitare che il conflitto di attribuzioni si traduca «in una mera vindicatio potestatis del tutto astratta e priva di qualsivoglia utilità e rilevanza ai fini della decisione del processo», nonché, al tempo stesso, quale strumento per ridurre il «volume» dei conflitti sottoposti al vaglio di questa Corte.
Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando che spettasse ad essa deliberare, nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
2.– Deve essere preliminarmente ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 332 del 2009.
3.– Al riguardo, va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del conflitto per indeterminatezza e genericità del suo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati.
La Corte ricorrente – dopo aver rilevato come la delibera impugnata si presti, per tal verso, a interpretazioni contrastanti – ha, infatti, optato – motivandola – per una sua lettura in termini di ampia comprensività, alla stregua della quale l’affermazione di insindacabilità investirebbe l’intero complesso delle dichiarazioni per le quali l’on. Bossi è stato convenuto in giudizio. Su tale premessa, la ricorrente ha quindi contestato, in via principale, la sussistenza del nesso funzionale in rapporto alla generalità delle dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso. In subordine, e per l’eventualità in cui questa Corte dovesse invece optare per una interpretazione di segno restrittivo, ha limitato la contestazione alle sole dichiarazioni riprodotte sul quotidiano «La Padania». Trattandosi di prospettazione subordinata, e non già alternativa, non vi è, dunque, alcuna oscurità o ambiguità nella individuazione del thema decidendum.
4.– Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati nella seconda memoria illustrativa, di inammissibilità del ricorso per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni dell’on. Bossi.
L’ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine – privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia, come la stessa resistente riconosce – si pone, a tacer d’altro, in contrasto con l’effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira propriamente a “riappropriarsi” del potere (pieno) di giudicare – in un senso o nell’altro – sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni (valutazione che potrebbe, tra l’altro, richiedere – segnatamente quando venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca e si verta nell’ambito di giudizi di merito – opportuni approfondimenti istruttori).
5.– Nel merito, questa Corte deve prendere in esame, non la richiesta principale della ricorrente, ma quella subordinata: ciò, in quanto la delibera impugnata risulta, in realtà, riferibile alle sole interviste rilasciate al quotidiano «La Padania», come sostenuto anche dalla difesa della Camera.
A sostegno della prospettata lettura estensiva, la ricorrente adduce la circostanza che – a prescindere dalle contrastanti affermazioni contenute nella relazione della Giunta per le autorizzazioni – l’Assemblea sarebbe stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sulla insindacabilità dei «fatti per i quali è in corso il procedimento civile di cui al Doc. IV-quater, n. 1» (la ricorrente sembra fare riferimento, con ciò, all’enunciazione dell’oggetto della deliberazione operata dal Presidente dell’Assemblea in apertura di dibattito).
Tale argomento risulta, peraltro, soverchiato da un complesso di indicazioni di segno contrario, emergenti non soltanto dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni, ma anche dall’illustrazione della proposta fatta in aula del relatore, on. Gava. Nella prima si afferma, infatti, espressamente che, a seguito della presa di posizione del Parlamento europeo, che aveva riconosciuto all’on. Bossi la garanzia dell’immunità in rapporto alle dichiarazioni a quotidiani diversi da «La Padania», tale insieme di dichiarazioni «non rientra[va] più nell’oggetto della deliberazione della Camera». In ambedue le sedi viene, d’altra parte, puntualizzato che la proposta formulata all’Assemblea riguardava le sole dichiarazioni oggetto dell’«intervenuta condanna» in sede civile (quella emessa nei confronti dell’on. Bossi dalla Corte d’appello di Brescia, attinente, per l’appunto, unicamente alle interviste a «La Padania»).
6.– Nei termini ora indicati, il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare l’espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008).
Nella specie, la relazione della Giunta per le autorizzazioni non ha indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dal medesimo deputato, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.
Nell’ambito del presente giudizio, la difesa della Camera dei deputati ha invece richiamato, come atti tipici cui le dichiarazioni esterne si connetterebbero, cinque interventi effettuati dall’on. Bossi nell’ambito di dibattiti in Assemblea, negli anni tra il 1995 e il 2000.
A prescindere dallo iato temporale che separa detti interventi dalle esternazioni di cui si discute (pubblicate il 24 e 25 maggio 2001), deve ritenersi, peraltro, carente il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso funzionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» cui entrambe possano riferirsi (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006).
Gli interventi evocati dalla difesa della Camera si traducono, infatti, per la parte che interessa, in generici accenni al carattere antidemocratico del «codice Rocco» e ad un suo uso strumentale da parte della magistratura. Solo nell’intervento dell’11 aprile 1997 si rinviene un riferimento ai reati di opinione, peraltro sempre a carattere generale («vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania»).
Nelle interviste in discussione, per converso, si formulano specifiche censure all’operato della dott.ssa Braggion, in rapporto alla condanna per vilipendio alla bandiera nazionale pronunciata nei confronti dello stesso on. Bossi. Le si rimprovera, in particolare, di essere andata «in cerca di pubblicità», perdendo il proprio tempo, pagata dai contribuenti, per celebrare un processo basato sulle «norme fasciste sui reati di opinione», mentre la gran parte dei reati rimane impunita, e di aver strumentalizzato, altresì, il proprio ufficio per finalità politiche, valendosi di «relitti giuridici» per un «attacco al governo» e per «colpire gli avversari politici della sinistra» in un momento «particolare», ossia dopo l’esito delle ultime elezioni, dalle quali essi erano usciti vincitori.
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare come debba escludersi la corrispondenza contenutistica – necessaria affinché possa riconoscersi alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo dell’attività parlamentare – quando gli atti tipici esprimano critiche generali alla magistratura, o a una sua corrente, mentre le dichiarazioni esterne censurino l’operato di singoli magistrati in rapporto a specifici episodi (da ultimo, sentenze n. 97 e n. 81 del 2011). In simili frangenti – e, dunque, anche nel caso in esame, nel quale vengono prospettate, altresì, con le dichiarazioni esterne, particolari finalità distorsive della funzione giudicante – può ravvisarsi, al più, una semplice comunanza di tematiche o di «contesto politico», insufficiente, per quanto detto, a radicare il nesso funzionale.
7.– Si deve, di conseguenza, concludere che la delibera della Camera dei deputati è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
2) annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI