Ordinanza 41/2012

Ordinanza  41/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO

Udienza Pubblica del 22/11/2011    Decisione  del 20/02/2012
Deposito del 07/03/2012   Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Norme impugnate: Art. 9, c. 2°, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30/07/2010, n. 122.
Massime: 36118  36119  
Atti decisi: ric. 104, 105/2010
 
ORDINANZA N. 41
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritti ai nn. 104 e 105 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
 
Ritenuto che, con ricorsi notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 6 ottobre 2010, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 105 del 2010) hanno promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, in particolare, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 9 (Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico), in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, agli artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
che, secondo la Regione ricorrente, il comma 2 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro», costituisca norma di coordinamento finanziario;
che, pertanto, tale disposizione, consentendo – ad avviso della ricorrente – l’applicazione diretta alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di misure di contenimento della spesa pubblica si porrebbe in contrasto con l’art. 79 dello statuto di autonomia (in particolare, con i commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, primo periodo), il quale sottrae il Trentino-Alto Adige/Südtirol al vincolo derivante dalle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni (ciò anche grazie al patto di stabilità interno concordato con il Ministero dell’economia), prevedendo che sia la stessa Regione autonoma a contribuire al contenimento della spesa pubblica mediante appositi accordi stipulati con lo Stato;
che, in via subordinata, la ricorrente Regione ritiene la disposizione in oggetto lesiva anche delle competenze regionali di cui all’art. 4, numeri 1, («ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto»), 3 («ordinamento degli enti locali») e 8 («ordinamento delle camere di commercio») dello statuto, e dell’intero Titolo VI (cioè l’autonomia organizzativa e finanziaria della Regione), in quanto la disposizione censurata impone limiti a minute voci di spesa e fissa specifiche modalità di contenimento delle stesse;
che, prosegue la difesa regionale, il comma 2 dell’art. 9 si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., eccedendo dai limiti della competenza legislativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica;
che, inoltre, la norma in questione violerebbe l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto sarebbe direttamente applicabile in materie invece di competenza regionale primaria ai sensi dell’art. 4, numero 1 («ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto»), numero 3 («ordinamento degli enti locali») e numero 8 («ordinamento delle camere di commercio»), dello statuto speciale, e sarebbe in contrasto con il Titolo VI dello stesso statuto speciale che tutela l’autonomia finanziaria della Regione;
che, secondo la ricorrente, ove invece si volesse applicare l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sussisterebbe lesione dell’art. 117, terzo comma (che prevede la competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica»), e dell’art. 117, quarto comma, Cost. (che riserva alla competenza residuale regionale la materia dell’«organizzazione regionale»);
che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato anch’essa il comma 2 dell’art. 9 per i medesimi motivi di censura proposti dalla Regione autonoma ricorrente, deducendo, in aggiunta, che il comma impugnato violerebbe anche gli artt. 8, numero 1, 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, poiché la disposizione censurata sarebbe norma direttamente applicativa in materie di competenza provinciale, quali l’«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale) e la «finanza locale» (art. 80 dello statuto speciale, attuato dall’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992);
che, con distinti atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 4 novembre 2010, si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate con conseguente rigetto dei ricorsi;
che, preliminarmente, la difesa dello Stato eccepisce la tardività dei ricorsi proposti contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive;
che, nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che il predetto decreto-legge è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese nella sua interezza e le disposizioni in esso contenute, pertanto, devono essere esaminate nel loro complesso, poiché ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico, trovando esse fondamento nei principi fondamentali della Carta costituzionale;
che l’Avvocatura generale dello Stato sostiene, altresì, come erroneamente la Regione e la Provincia autonoma ricorrenti abbiano affermato che, per esse, l’unico modo per concorrere alla tutela del patto di stabilità sarebbe la stipulazione dell’accordo previsto dall’art. 79, comma 3, dello statuto speciale, disposizione che invece si riferisce alle misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non a quelle legislative, regolate dal successivo comma 4 dello stesso art. 79;
che, altresì, la modifica dell’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 introdotta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), afferisce principalmente all’attuazione del federalismo fiscale, sulla base di quanto stabilito dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), concernente il concorso degli enti ad autonomia speciale al perseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, mentre le misure di contenimento della spesa pubblica previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 sono rivolte a fronteggiare la contingente situazione di crisi economico-finanziaria e l’esclusione della loro applicabilità agli enti ad autonomia speciale pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi del predetto decreto-legge;
che, per il Presidente del Consiglio dei ministri, il comma 2 – così come le disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 – concerne la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale a dire uno degli aggregati di spesa più consistenti e di rilevanza strategica ai fini dell’attuazione del piano di stabilità interno, con conseguente sottrazione di tali disposizioni ad ogni censura di interesse regionale, anche perché si tratta di norme non permanenti, ma transitorie;
che l’Avvocatura generale dello Stato conclude che sia la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sia la Provincia autonoma di Trento non potrebbero non essere soggette alla disposizione in questione, in quanto – come precedentemente sottolineato – essa riguarda il pubblico impiego, riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale, necessariamente uniforme su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 151 del 2010), al fine di non ingenerare una disparità di trattamento tra soggetti appartenenti al pubblico impiego, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.;
che, in prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo, comunicando l’esistenza di contatti con la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di una composizione consensuale del contenzioso;
che alle suddette istanze ha aderito l’Avvocatura generale dello Stato;
che, in data 9 novembre 2011, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, in relazione alle questioni prospettate nei confronti dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia.
Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 105 del 2010) hanno promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, tra le quali quella relativa al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;
che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi promossi con i ricorsi de quibus devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia, la quale avrà ad oggetto esclusivamente la questione di legittimità costituzionale della disposizione legislativa sopra indicata, essendo riservata ad altre decisioni la valutazione delle restanti questioni sollevate coi medesimi ricorsi dalle sopraindicate Regione e Provincia autonoma in parte qua;
che entrambe le ricorrenti, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte il 9 novembre 2011, hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi proposti;
che, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia in relazione ai ricorsi nn. 104 e 105 del 2010;
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso – in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, agli artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79, e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104 del 2010, indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso – in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numero 1, 79 e 80 e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI