Ordinanza 57/2012

Ordinanza  57/2012
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 15/02/2012    Decisione  del 05/03/2012
Deposito del 09/03/2012   Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19/02/2009.
Massime: 36144  
Atti decisi: confl. pot. amm. 11/2011
 
ORDINANZA N. 57
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica, promosso dal Tribunale ordinario di Roma – quinta sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 15 luglio 2011 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.
 
Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2011, depositata il 15 luglio 2011, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 2009 (approvazione del doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica – e per le quali pende procedimento penale – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente – dopo aver svolto diffuse considerazioni all’esito delle quali ha disatteso l’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dalla difesa in ordine all’art. 313 del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro della giustizia il potere di concedere l’autorizzazione a procedere per i reati di vilipendio commessi contro il Presidente della Repubblica, anziché al medesimo Presidente – segnala di procedere nei confronti del senatore Storace quale imputato, come si puntualizza nel decreto di giudizio immediato, del delitto di cui all’art. 278 cod. pen. (Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), perché, commentando sul sito internet www.Storace.it l’intervento del Presidente della Repubblica (di indignazione per gli attacchi rivolti alla senatrice Rita Levi Montalcini), ne offendeva l’onore e il prestigio, attribuendogli testualmente «disdicevole storia personale, palese e nepotistica conduzione familiare, evidente faziosità istituzionale, è indegno di una carica usurpata a maggioranza», in Roma il 13 ottobre 2007 (autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia in data 17 ottobre 2007);
che, dopo aver diffusamente riprodotto le considerazioni poste a base della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, poi fatte proprie dalla Assemblea, in ordine alla riconducibilità delle espressioni usate dal parlamentare all’area della insindacabilità sancita dall’art. 68, primo comma, Cost., il ricorrente Tribunale evidenzia come le argomentazioni stesse finiscano per entrare nel merito della valutazione della condotta ascritta all’imputato e della sua concreta offensività, che spetta soltanto al giudice apprezzare, giacché alla Assemblea compete, invece, unicamente esprimersi sulla insindacabilità in ragione della esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l’esercizio delle relative funzioni;
che, richiamata, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente sottolinea come nella fattispecie non risulta che le opinioni espresse dal senatore Storace avessero alcun collegamento con lavori parlamentari cui il medesimo avesse offerto il proprio contributo;
che «anzi quelle opinioni così dissociate dal contributo politico contestualmente fornito dal parlamentare non sono affatto divulgative dell’attività intra moenia, bensì sono espressione di libero pensiero e come tali devono poter essere valutate. Nessun atto tipico che possa fungere da copertura alla insindacabilità delle dichiarazioni extra moenia consente pertanto di applicare la garanzia costituzionale dell’art. 68 Cost.»;
che neppure sarebbe possibile, a tal fine, attribuire valore alla presentazione di un disegno di legge costituzionale, di cui l’imputato ha riferito in sede di dichiarazioni spontanee rese alla udienza del 23 novembre 2009, volto alla abrogazione dell’art. 59 Cost. sul rilievo che i senatori a vita (tra cui la professoressa Levi Montalcini) in quel periodo «erano stati accusati di aver tradito e alterato il voto popolare offrendo il loro appoggio al Governo di centro-sinistra», posto che le espressioni oggetto di contestazione non potevano rappresentare momento divulgativo di quella iniziativa parlamentare;
che, d’altra parte, la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva significativamente auspicato «un salto interpretativo della giurisprudenza costituzionale volto a ritenere “sussistente il nesso funzionale in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione”»;
che, quindi, sussisterebbero i presupposti per sollevare conflitto, «avendo il Senato ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali, con conseguente illegittima interferenza nel presente procedimento, considerato che le opinioni espresse dal senatore Storace sul proprio sito internet in data 13.10.2007 non sono oggetto di precedente dibattito parlamentare dal medesimo sostanziale contenuto da parte dell’allora senatore né in forma scritta né orale, così che le stesse devono ritenersi prive del carattere divulgativo di opinioni espresse nell’esercizio del mandato parlamentare»;
che, di conseguenza, il Tribunale ricorrente chiede di dichiarare, dopo l’ammissibilità del ricorso, che «non spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile al senatore Francesco Storace nel presente procedimento penale, in quanto estranea alla previsione di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della delibera del Senato del 19.2.2009».
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine alla esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale ordinario di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere del Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, come indicato in epigrafe;
dispone:
che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale ordinario di Roma;
che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella Cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI