ORDINANZA N. 42
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito dei
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9
maggio 2011, prot. n. GAB-DEC-2011-0000073 e 10 agosto 2011, prot. n.
GAB-DEC-2011-0000128, promossi dalla Regione Puglia con ricorsi notificati il 26
luglio 2011 ed il 14 ottobre 2011, depositati in cancelleria l’8 agosto 2011 ed
il 31 ottobre 2011 ed iscritti ai numeri 5 e 12 del registro conflitti tra enti
2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Presidente Alfonso
Quaranta, d’intesa con il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ricorso depositato l’8 agosto 2011 (Reg. ric. n. 5
del 2011), la Regione Puglia ha proposto – in riferimento agli articoli 5, 97,
117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione – conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e, «per quanto possa
occorrere», contro il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a proposito del decreto (prot. GAB-DEC-2011-0000073 del 9 maggio 2011) con
il quale è stato disposto che «il dott. Massimo Avancini, funzionario della
Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è confermato Commissario
straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia per la durata di tre
mesi a decorrere dalla data dell’11 maggio 2011 e comunque non oltre la nomina
del Presidente»;
che, secondo la Regione ricorrente, il decreto impugnato sarebbe stato
adottato in considerazione della intervenuta scadenza dell’efficacia di un
precedente analogo decreto, n. 62 dell’11 febbraio 2011, con il quale il dott.
Massimo Avancini era stato nominato Commissario straordinario del predetto Ente
Parco, in sostituzione del dott. Girolamo Pugliese, che aveva ricoperto la
carica di Presidente fino al 23 luglio 2010 e quella di Commissario
straordinario fino al 10 febbraio 2011;
che entrambi i richiamati decreti sarebbero stati adottati in
violazione della previsione dettata dall’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in quanto sia la nomina che la
conferma del Commissario straordinario non sarebbero state precedute dalla
prescritta intesa – tra Ministro e Presidente della Regione –, malgrado le
reiterate sollecitazioni rivolte dalla Regione;
che, a proposito dell’interesse della Regione a promuovere conflitto
malgrado l’approssimarsi della scadenza dell’incarico conferito al Commissario,
la ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa Corte in tema di interesse
all’accertamento del riparto costituzionale delle competenze fra enti, onde
prevenire la reiterazione della condotta censurata;
che, quanto alla lesione delle competenze regionali, la ricorrente
ugualmente rammenta la giurisprudenza di questa Corte intervenuta su casi
analoghi, ove si è sottolineata la necessità di dar vita concretamente alla
intesa, anche dopo la nomina di un commissario straordinario, trattandosi di
epilogo interinale che non impedisce l’ordinario procedimento di nomina;
che il presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 (Istituzione del Parco
nazionale dell’Alta Murgia), avrebbe il compito di disciplinare, fra l’altro, la
tipologia ed il cambio di destinazione d’uso dei manufatti, le infrastrutture
necessarie alle attività produttive, la gestione delle risorse naturali, le
attività artigianali, commerciali e agro-silvo-pastorali, nonché gli interventi
di sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare riferimento al
turismo ed alla valorizzazione delle risorse, e delle tradizioni storiche e
culturali;
che l’asserita lesione delle competenze regionali riguarderebbe quelle
delineate dall’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla potestà
legislativa concorrente nelle materie del governo del territorio e della
valorizzazione dei beni culturali e ambientali; dall’art. 117, quarto comma,
Cost., relativamente alla potestà legislativa residuale nelle materie
dell’agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca; dall’art. 118 Cost.,
relativamente alla ripartizione delle funzioni amministrative nonché dei
principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici
di cui all’art. 97 Cost., e del principio di leale collaborazione ricavabile
dall’art. 5 Cost. (come conseguenza dei princìpi di unità ed autonomia in esso
sanciti) in relazione all’art. 9, comma 3, della predetta legge n. 394 del 1991;
che, dunque, senza contestare allo Stato il potere di nominare un
Commissario straordinario al fine di superare la temporanea assenza degli organi
di gestione ordinaria dell’ente, si afferma che tale potere sostitutivo avrebbe
natura necessariamente sussidiaria rispetto alla necessità dell’impegno verso
una scelta condivisa, che non faccia degradare l’attività di co-determinazione
in una attività meramente consultiva;
che, a conclusione del ricorso, è avanzata istanza di sospensione, sul
presupposto della sussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in
mora, attesa la «patente illegittimità della attività dell’attuale commissario».
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine,
infondato;
che, in punto di ammissibilità, il provvedimento impugnato avrebbe
efficacia limitata fino all’11 agosto 2011, sicché al momento della trattazione
del ricorso risulterebbe cessata la materia del contendere;
che, nel merito, il principio di leale collaborazione su cui si fonda
l’intesa per la nomina del presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia
non escluderebbe, in linea di principio, meccanismi idonei a superare il mancato
raggiungimento dell’accordo;
che detta circostanza si sarebbe, nella specie, realizzata, considerato
che sin dal mese di novembre 2010 si era trovata temporanea soluzione alla
scadenza del mandato del Presidente con la nomina dello stesso a Commissario
straordinario (organo non previsto da alcuna disposizione legislativa, ma
indispensabile per garantire la continuità dell’azione amministrativa anche
sotto il profilo delle responsabilità), attraverso un provvedimento che la
Regione Puglia non contestò, dimostrando per tabulas la propria acquiescenza;
che, con altro ricorso, depositato il 31 ottobre 2011 (Reg. ric. n. 12
del 2011), la Regione Puglia ha proposto – in riferimento agli articoli 5, 97,
117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione – conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e, «per quanto possa
occorrere», contro il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a proposito del decreto (prot. GAB-DEC-2011-0000128 del 10 agosto 2011)
con il quale «il dott. Massimo Avancini, funzionario della Direzione generale
per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, è confermato Commissario straordinario
dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia per la durata di un mese a decorrere
dalla data dell’11 agosto 2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente»;
che, a sostegno delle ragioni del ricorso – il quale si limita a dare
notizia delle precedenti impugnative, mostrandosi informato dell’emanazione
della sentenza n. 255 del 2011 di questa Corte, ma non anche, per ovvie ragioni
cronologiche, della n. 264 del 2011 – vengono testualmente riproposti, con
variazioni poco significative, gli stessi argomenti esposti nel predetto ricorso
n. 5 del 2011 e testé sommariamente enunciati;
che il ricorso si conclude con un’istanza di sospensione, sul
presupposto della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
che, con atto depositato il 19 gennaio 2012, il Presidente della
Regione Puglia, riscontrando una nota del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ha espresso formale intesa, ai sensi dell’art. 9,
comma 3, della legge n. 394 del 1991, per la nomina del Presidente dell’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia;
che, con atto pervenuto a mezzo fax il 20 gennaio 2012, la difesa
regionale ha dichiarato di rinunciare ai suddetti ricorsi, giusta la relativa
deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 19 gennaio 2012;
che, con atto depositato il 23 gennaio 2012, la Presidenza del
Consiglio dei ministri ha dichiarato, per il tramite dell’Avvocatura generale
dello Stato, di accettare la predetta rinuncia.
Considerato che i giudizi, riguardando un’identica materia, vanno
riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia;
che la Regione Puglia ha rinunciato ai ricorsi e la rinuncia è stata
accettata dalla controparte nel procedimento nel quale essa si è costituita;
che la rinuncia ai ricorsi, seguita dall’accettazione di tutte le parti
costituite, estingue i processi, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi relativi ai ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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