Ordinanza 24/2012

Ordinanza  24/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI

Camera di Consiglio del 25/01/2012    Decisione  del 13/02/2012
Deposito del 16/02/2012   Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Norme impugnate: Art. 13 della legge della Regione Puglia 12/10/2009, n. 21.
Massime: 36074  
Atti decisi: ord. 40/2011
 
ORDINANZA N. 24
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 27 dicembre 2010, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di costituzione della società Toil s.p.a.;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
 
Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 27 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), nella parte in cui, disciplinando gli impianti di distribuzione di carburanti e GPL, prescrive condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale, da applicarsi anche agli impianti già realizzati ma non ancora collaudati;
che il rimettente è investito del ricorso proposto dalla società Toil s.p.a., nei confronti del Comune di Casarano e della Regione Puglia, per ottenere l’annullamento del provvedimento regionale del 19 maggio 2010 con il quale sono state sospese le operazioni di collaudo dell’impianto di distribuzione di carburanti e GPL, realizzato dalla ricorrente;
che, secondo quanto riferisce il giudice a quo, la predetta società, munita delle prescritte autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, aveva ultimato i lavori di realizzazione dello stesso e richiesto al Comune di Casarano di procedere al collaudo;
che in data 12 maggio 2010 il Comune di Casarano aveva convocato, per il 21 maggio successivo, la Commissione per l’espletamento del collaudo, ai sensi dell’art. 16 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e dell’art. 22 del Regolamento della Regione Puglia 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria);
che, prima della conclusione delle operazioni di collaudo, è stata approvata la legge reg. Puglia n. 21 del 2009, la quale ha introdotto, all’art. 13, una nuova disciplina in materia di sicurezza degli impianti di distribuzione di carburanti e GPL, sicché l’Amministrazione regionale ha comunicato la sospensione del collaudo, in ragione della rilevata inadeguatezza dell’impianto alle nuove prescrizioni;
che, riferisce ancora il rimettente, nel ricorso per l’annullamento del provvedimento di sospensione del collaudo, la società Toil s.p.a. ha dedotto «l’eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa», la violazione dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21 del 2009 e dell’art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché l’illegittimità costituzionale della norma regionale indicata, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 Cost.;
che, in particolare, la società ricorrente ha precisato di avere realizzato l’impianto nel rispetto di quanto prescritto, in tema di distanze di sicurezza esterne, dall’allegato A), punti 13.2. e 13.3., del d.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione), e di avere ottenuto il parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, sicché, non risultando oggettivamente possibile alcuna modifica o adeguamento dell’impianto già realizzato alle nuove prescrizioni introdotte dall’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21 del 2009, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione al caso di specie;
che infatti, secondo la società ricorrente, il riferimento contenuto nell’art. 13 citato agli «impianti non ancora collaudati» riguarderebbe soltanto gli impianti suscettibili di adeguamento alle nuove prescrizioni, e tale interpretazione sarebbe avvalorata dal fatto che la legge reg. Puglia n. 21 del 2009 non disciplina in alcun modo gli effetti derivanti dalla impossibilità di realizzare tale adeguamento, né predispone un sistema di indennizzo a favore dei soggetti, già autorizzati, che si vengano a trovare nella condizione di non poter più esercitare l’attività in oggetto;
che, diversamente, sempre secondo la società ricorrente, la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 Cost.;
che il rimettente, dopo aver dato atto che nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita nel giudizio principale, procede all’esame della norma censurata, la quale stabilisce che «gli impianti di distribuzione carburanti e GPL di nuova realizzazione, compresi quelli già realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva […], devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni […]»;
che, secondo il giudice a quo, la disposizione in oggetto avrebbe posto una chiara distinzione tra gli impianti già realizzati, collaudati e funzionanti, che non sono destinatari delle nuove disposizioni, e gli impianti di nuova realizzazione – compresi quelli non ancora collaudati –, che invece sono tenuti al rispetto delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza;
che, peraltro, la stessa disposizione esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione «anche gli impianti di nuova realizzazione già collaudati»;
che, stante la richiamata formulazione letterale della norma censurata, il rimettente assume di non poter accedere all’interpretazione prospettata dalla ricorrente, e solleva questioni di legittimità costituzionale della stessa norma per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., mentre reputa insussistente la lesione dell’art. 117 Cost. «in ragione della latitudine della competenza regionale in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che riguarda ogni aspetto, compreso quello relativo alle distanze di sicurezza»;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo si limita ad osservare come, esclusa la praticabilità dell’interpretazione riduttiva della disposizione regionale, propugnata dalla parte ricorrente, in difetto di una pronuncia di accoglimento delle questioni il ricorso andrebbe respinto;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, lo stesso giudice riprende gli argomenti svolti dalla ricorrente nel giudizio principale, a sostegno delle eccezioni di illegittimità costituzionale della norma regionale;
che, in particolare, è evidenziata l’irragionevolezza della distinzione tra impianti collaudati e non ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, dichiaratamente volta a rafforzare la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica dal rischio di incendi ed esplosioni;
che il rimettente evidenzia come, una volta che si ritenga l’attività in esame oggettivamente pericolosa, dovrebbe darsi preminente rilievo all’interesse pubblico, a prescindere dall’avvenuto rilascio del certificato di collaudo, dovendosi altrimenti ritenere che tale interesse sia già sufficientemente garantito dalla conformità dell’impianto alle prescrizioni dettate dalla normativa statale contenuta nel d.P.R. n. 340 del 2003, come avvenuto nella specie;
che la condizione degli impianti di nuova realizzazione non ancora collaudati non sarebbe affatto diversa da quella degli impianti per i quali la procedura di collaudo risultava già conclusa al momento dell’entrata in vigore della norma censurata, sicché il differente trattamento previsto dal legislatore regionale risulterebbe privo di giustificazione;
che, pertanto, la norma regionale sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione «anche le strutture autorizzate, già realizzate o in fase di realizzazione, che, ancorché non collaudate, siano insuscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento» alle nuove prescrizioni di sicurezza;
che l’irragionevolezza della distinzione posta alla base del differente trattamento degli impianti già realizzati, in ragione dell’intervenuto collaudo, ridonderebbe anche in lesione del parametro che tutela l’iniziativa economica privata;
che la norma censurata, infatti, imporrebbe un sacrificio ingiustificato a coloro i quali hanno avviato, o perfino completato, il proprio programma di investimento nel rispetto della normativa statale, prima dell’entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 21 del 2009;
che il rimettente prospetta, in via subordinata, la violazione dell’art. 41 Cost., in considerazione del fatto che la disposizione oggetto di censura non ha previsto un meccanismo di tipo indennitario, volto a compensare il sacrificio economico imposto ai titolari di impianti realizzati sulla base di provvedimenti autorizzativi legittimamente emessi, che non possano essere modificati e adeguati alle prescrizioni introdotte dalla sopravvenuta disciplina;
che, con memoria depositata il 29 marzo 2011, la società Toil s.p.a. si è costituita nel giudizio incidentale per invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21 del 2009, svolgendo argomenti sostanzialmente assimilabili a quelli del rimettente, alla cui sintesi si può dunque rinviare.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, dubita, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), nella parte in cui, disciplinando l’attività di distribuzione di carburanti e GPL, prescrive condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale, da applicarsi anche agli impianti già realizzati ma non ancora collaudati;
che il rimettente deve decidere sulla domanda di annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione del collaudo dell’impianto di distribuzione di carburanti e GPL realizzato dalla società Toil s.p.a., previa autorizzazione del Comune di Casarano, in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma censurata;
che tale impianto, per ammissione della stessa società Toil s.p.a., costituitasi anche nel giudizio di legittimità costituzionale, non è rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalla predetta norma, né risulta suscettibile di adeguamento;
che il giudice a quo, prima di argomentare le ragioni dell’asserito contrasto della norma regionale con i parametri evocati, dà conto della impossibilità di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma stessa, che escluda dal relativo ambito di applicazione gli impianti già realizzati ma, come nella specie, non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 21 del 2009;
che, in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l’art. 29 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011), il quale prevede testualmente che «l’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 […] non si applica agli impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge»;
che, a fronte di tale ius superveniens, che incide direttamente sulla norma censurata, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate;
che, di conseguenza, deve essere disposta la restituzione degli atti allo stesso rimettente affinché proceda alla predetta valutazione, alla luce del nuovo quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 326, n. 296 e n. 216 del 2011).
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI