SENTENZA N. 33
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13,
lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1°
febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato
in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato l’8 aprile 2011, depositato in cancelleria
l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell’anno 2011, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o),
della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria
regionale 2011), in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e
terzo, della Costituzione.
1.1.– Il ricorrente afferma che l’art. 1, comma 13, lettera a), della
predetta legge regionale ha aggiunto, nel comma 1 dell’art. 19 della legge della
Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), il
seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi
esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi
dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le
disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».
Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma sembra reiterare
un’analoga disposizione già dichiarata illegittima da questa Corte con la
sentenza n. 77 del 2011 che, pronunciandosi sull’art. 19 della legge reg. Molise
n. 3 del 2010 (il quale prevedeva la proroga dei contratti del personale di
tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa), aveva ritenuto che, attesa
l’estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la
realizzazione dell’obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e che perciò
contrastasse con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Il ricorrente sostiene che l’art. 1, comma 13, lettera a), della legge
reg. Molise n. 2 del 2011 vincola le proroghe dei contratti di lavoro del
personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli
obiettivi finanziari programmati ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), che ha avuto esclusivamente
la funzione di mantenere fermo l’assetto della gestione commissariale nelle
Regioni commissariate, senza introdurre di per sé nuovi obiettivi per il piano
di rientro sanitario. Quindi, ad avviso della difesa dello Stato, la
disposizione molisana impugnata è illogica e fuorviante, non potendosi
rintracciare nel parametro normativo statale da essa richiamato alcuna
autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario.
Anzi, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 1, comma
13, lettera a), della legge molisana n. 2 del 2011 contrasta con il menzionato
art. 2, comma 88. della 1egge n. 191 del 2009, poiché ne piega il contenuto
precettivo ad una finalità ad esso estranea.
Il ricorrente aggiunge che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato
permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) hanno
valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria, determinata dai
ritardi nell’attuazione del piano di rientro e dall’insufficienza dei programmi
operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn
over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012, di
cui all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2005). La norma impugnata, precostituendo vincoli alla futura
adozione dei predetti programmi, ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi
programmati, compromettendo in tal modo la piena attuazione dell’art. 2, comma
88, della 1egge n. 191 del 2009, che costituisce norma di coordinamento della
finanza pubblica.
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 1,
comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, il quale
sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della 1egge della Regione Molise n. 3 del
2010 con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa
farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività
di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili
professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente».
Il ricorrente sostiene che tale disposizione vìola l’art. 117, comma
terzo, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e
tutela della salute.
Infatti essa consente il reclutamento di nuove unità di personale
sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione
nazionale e pertanto contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del
2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e
già commissariate, restano fermi l’assetto della gestione commissariale
previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi
coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad
acta.
La difesa dello Stato aggiunge che l’informazione scientifica è
un’attività svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso
l’impiego di profili professionali previsti dalla legislazione vigente. Pertanto
l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta
con il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la potestà
legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve
rispettare il principio di ordine generale secondo cui l’individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata
allo Stato.
Il ricorrente afferma, infine, che anche l’art. 1, comma 13, lettera
c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, compromette la piena attuazione
dell’art. 2, comma 88, della 1egge n. 191 del 2009, per la stessa ragione
indicata a proposito della lettera a) dello stesso comma 13.
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l’art. l,
comma 41, lettera o), della legge molisana n. 2 del 2011, che modifica l’art. 20
della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della
raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi).
In particolare, la disposizione censurata prevede che, ai fini del
rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei
tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100
euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale
regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà. La norma prevede,
poi, che tale contributo possa essere assolto, da parte dei residenti in
Regione, mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di
prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento
dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione
della Giunta regionale.
A parere della ricorrente, tale norma si pone in contrasto con l’art.
17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo), che autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione
regionale annuale per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei tartufi al
fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle
finalità previste dalla medesima legge.
La difesa dello Stato richiama altresì il decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), il quale, al numero d’ordine
27, prevede tale tassa di concessione regionale senza fare alcun cenno alla
possibilità di affiancarla con ulteriori forme di imposizione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, quindi, che il
contributo regionale annuale di 3.000 euro vìola: l’art. 3 Cost., perché impone
un tributo che non è previsto in altre parti del territorio nazionale, così
trattando differentemente situazioni soggettive identiche; l’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., che rimette all’esclusiva competenza legislativa
statale la materia del sistema tributario; l’art. 53 Cost., poiché introduce una
forma impositiva completamente svincolata dalla capacità reddituale del
contribuente; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al
pagamento del tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e,
dunque, mediante atti di natura amministrativa e non legislativa, come invece
imposto da tale precetto costituzionale.
2.– La Regione Molise non si è costituita in giudizio.
3.– In prossimità dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato una memoria nella quale insiste per la declaratoria
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 13, lettere a) e c), e 41,
lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011.
3.1.– Con riferimento all’art. 1, comma 13, lettera a), della predetta
legge regionale, l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia che l’art. 19 della
legge molisana n. 3 del 2010 è attualmente vigente solamente per quanto concerne
i commi 3, 6 e 8. Poiché il comma 3 ha un ambito precettivo limitato all’Azienda
sanitaria regionale del Molise e gli effetti del comma 8 sono da tempo esauriti,
l’aggiunta effettuata dalla norma oggetto della presente questione di
legittimità costituzionale sembrerebbe riferirsi solamente alle procedure di
accreditamento delle strutture sanitarie private previste dal comma 6 del citato
art. 19. Considerato che è scontato che l’accreditamento di nuove strutture
sanitarie debba essere coerente con gli obiettivi finanziari programmati, l’art.
1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 avrebbe una
valenza meramente ricognitiva.
Se invece si ritenesse che quest’ultima disposizione abbia voluto
ridisciplinare il comma 1 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, ne
conseguirebbe che essa ribadirebbe la proroga dei rapporti di lavoro del
servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o
assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, con conseguente rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi
operativi finalizzati all’attuazione del Piano di rientro della spesa sanitaria.
3.2.– Circa l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n.
2 del 2011, la difesa dello Stato evidenzia che, con riferimento alla
professione dell’informatore scientifico, la legislazione nazionale vigente non
prevede profili professionali, ma solamente i requisiti di formazione che
consentono l’accesso a tale professione.
Inoltre la norma impugnata appare foriera di nuovi oneri conseguenti
all’assunzione di personale ad hoc, incompatibile con il blocco del turn over
stabilito fino al 31 dicembre 2012 sulla base dell’art. 1, comma 174, della
legge n. 311 del 2004.
3.3.– Quanto all’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise
n. 2 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso
contrasterebbe con l’art. 119 Cost., secondo il quale le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso indicato in narrativa, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge della
Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in
riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e terzo, della
Costituzione.
1.1.– Il ricorrente impugna anzitutto l’art. 1, comma 13, lettera a),
della legge reg. Molise n. 2 del 2011, che ha aggiunto, nel comma 1 dell’art. 19
della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria
regionale 2010), il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente
articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari
programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012». L’art. 19 della
legge reg. Molise n. 3 del 2010 prevedeva la proroga dei contratti del personale
di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, nel suo testo
originario, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n.
77 del 2011, la quale non si è invece occupata del periodo ad esso aggiunto
dall’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011.
La difesa dello Stato sostiene che quest’ultima disposizione, se intesa
nel senso che essa reiteri la disciplina contenuta nell’originario comma 1
dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, vìoli l’art. 117, terzo
comma, Cost. (che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente
in materia di coordinamento della finanza pubblica), sia perché contrasta con
l’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2010), che non contiene alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di
lavoro precario, sia perché, precostituendo vincoli alla futura adozione dei
programmi finalizzati al rientro della spesa sanitaria, ne pregiudica la
coerenza con gli obiettivi finanziari programmati.
1.2.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1,
comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, che
sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 3 del
2010, con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa
farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività
di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili
professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente», lede l’art. 117,
terzo comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa
concorrente nelle materie di coordinamento della finanza pubblica, professioni e
tutela della salute. Esso, infatti, consentendo il reclutamento di nuove unità
di personale sanitario, contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del
2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e
già commissariate, resta fermo l’assetto della gestione commissariale previgente
per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti
con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta;
inoltre, essendo l’informazione scientifica un’attività svolta da aziende
farmaceutiche che non si esplica attraverso l’impiego di profili professionali
previsti dalla legislazione vigente, la norma impugnata contrasta con il
principio secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato; infine,
precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi finalizzati al rientro
della spesa sanitaria, la norma censurata ne pregiudica la coerenza con gli
obiettivi finanziari programmati.
1.3.– Il ricorrente impugna anche l’art. 1, comma 41, lettera o), della
legge della Regione Molise n. 2 del 2011, il quale, modificando – a decorrere
dal 4 febbraio 2011 – l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005,
n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della
commercializzazione dei tartufi), prevede che, ai fini del rilascio e della
convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia
dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua, un contributo
annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro,
che può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante la
fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio
a finalità collettiva rivolte al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le
cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma vìola: l’art. 3 Cost.,
perché impone un tributo che non è previsto in altre parti del territorio
nazionale, così trattando differentemente situazioni soggettive identiche;
l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al pagamento del
tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante
atti di natura amministrativa e non legislativa; l’art. 53 Cost., poiché
introduce una forma impositiva svincolata dalla capacità reddituale del
contribuente; l’art.117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema
tributario, il quale è rimesso all’esclusiva competenza legislativa statale.
Successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge della
Regione Molise 9 settembre 2011, n. 22 recante «Modifiche alla legge regionale
27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e
della commercializzazione dei tartufi)», entrato in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (e, cioè, il 17
settembre 2011), ha nuovamente sostituito il testo dell’art. 20 della legge reg.
Molise n. 24 del 2005, il quale ora non prevede più il contributo di 3000 euro,
ma solamente la tassa di concessione annuale pari a 100 euro.
2.– Va riservata ad altra pronuncia la decisione sull’ulteriore
questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il presente ricorso.
3.– La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera a), della legge
reg. Molise n. 2 del 2011 è inammissibile.
Tale norma ha introdotto nell’art. 19, comma 1, della legge reg. Molise
n. 3 del 2010 una disposizione secondo la quale «I procedimenti di cui al
presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi
finanziari programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».
Il comma 1 del citato art. 19 nella sua formulazione originaria è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo (unitamente ad altri commi dello
stesso art. 19) dalla sentenza n. 77 del 2011 di questa Corte. Il legislatore
molisano, dal canto suo, con la stessa legge reg. n. 2 del 2011, ha abrogato
altri commi dello stesso art. 19, facendone restare in vigore solamente i commi
5 e 6. Nessuno di questi ultimi prevede procedimenti cui può essere riferita la
disposizione impugnata.
Infatti, l’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del 2010
disciplina solamente la promozione, da parte della Regione, di attività di
informazione scientifica indipendente.
Il successivo comma 6 concerne alcuni aspetti delle procedure di
accreditamento delle strutture sanitarie private. Tale norma, a suo tempo, non è
stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato (così come non lo è stato
l’art. 1, comma 19, della legge reg. Molise n. 2 del 2011 che, in sostanza, ha
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011 quanto da esso disposto). Ed in
effetti la necessità del rispetto dei limiti previsti dalla legislazione statale
in tema di rientro del disavanzo della spesa sanitaria (in particolare dal
citato art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009) non si pone per le
procedure di accreditamento delle strutture sanitarie private.
Ne consegue che, non essendo più individuabili nell’art. 19 della legge
reg. n. 3 del 2010 i «procedimenti» cui possa essere riferito il periodo del
comma 1 dello stesso art. 19 introdotto dall’art. 1, comma 13, lettera a), della
legge reg. n. 2 del 2011, la questione è inammissibile per carenza di interesse
del ricorrente a far dichiarare l’illegittimità della norma impugnata.
4.– La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera c), della legge
reg. Molise n. 2 del 2011 è fondata.
Tale norma sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge reg. Molise
n. 3 del 2010, il quale originariamente stabiliva che la Giunta regionale
potesse promuovere e disciplinare le funzioni dell’informatore medico
scientifico aziendale.
Con la sentenza n. 77 del 2011, questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità della norma, rilevando che essa istituiva una nuova professione
(quella dell’informatore medico scientifico aziendale), rinviando ad una
disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la
regolamentazione di tale nuova professione, invadendo così la competenza
legislativa concorrente statale in materia di professioni.
Il testo dell’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del 2010
introdotto dall’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. n. 2 del 2011,
oggetto della presente questione, non è stato scrutinato con la sentenza n. 77
del 2011.
Esso è illegittimo per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.,
che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, perché, consentendo il
reclutamento di nuove unità di personale sanitario, vìola l’art. 2, comma 88,
della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte
ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l’assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo
programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati
predisposti dal commissario ad acta.
In effetti, la norma censurata non esclude la possibilità per la
Regione di procedere a nuove assunzioni o all’instaurazione di nuovi rapporti di
collaborazione, possibilità che deve ritenersi esclusa per le Regioni, come il
Molise, per l’attuazione del cui Piano di rientro della spesa sanitaria è stato
nominato un commissario ad acta.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011.
5.– Passando all’esame della questione relativa all’art. 1, comma 41,
lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, si premette che, seppure tale
norma sia rimasta in vigore solamente dal 4 febbraio 2011 al 16 settembre 2011,
non si può escludere che essa abbia avuto attuazione durante il periodo della
sua vigenza e pertanto non sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione
della materia del contendere.
5.1.– La questione sollevata in riferimento agli artt. 23 e 117,
secondo comma, lettera e), Cost., è fondata.
L’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo), autorizza le Regioni ad istituire una tassa di
concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla
ricerca e alla raccolta del tartufo.
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011
ha previsto che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di
idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di
concessione regionale annua pari a 100 euro, un «contributo annuale per gli
interventi di sostenibilità ambientale regionale» pari a 3.000 euro; aggiungendo
che esso può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante
la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di
servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del
paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta
regionale.
Così disponendo, la Regione Molise ha ecceduto dai limiti imposti
dall’art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza le Regioni ad
istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del
predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di
imposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in
materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall’art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011
contrasta anche con l’art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione
personale o patrimoniale sia prevista per legge.
Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere valutata
unitariamente, perché essa impone una prestazione patrimoniale (il contributo di
3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante
l’esecuzione di altre prestazioni, onde la parte della norma relativa
all’imposizione della tassa e quella concernente le prestazioni ad essa
alternative sono connesse in maniera tale da configurare una fattispecie
unitaria insuscettibile di scissione. Ed allora, poiché l’art. 1, comma 41,
lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte di rango
inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale)
l’individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, senza
dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell’organo
amministrativo, vìola la riserva di legge prevista dall’art. 23 della
Costituzione.
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma
41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in
cui, nel modificare l’art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, prevede,
oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo
annuale di 3.000 euro.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione sull’altra questione di
legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13,
lettera c), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge
finanziaria regionale 2011);
dichiara l’illegittimità dell’articolo 1, comma 41, lettera o), della
legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui prevede, per il
rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la ricerca e la
raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 3.000 euro;
dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n.
2 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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