Sentenza 33/2012

Sentenza 33/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del 24/01/2012 Decisione del 15/02/2012
Deposito del 23/02/2012 Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Norme impugnate: Art. 1, c. 13°, lett. a) e c), e c. 41, lett. o), della legge della Regione Molise 01/02/2011, n. 2.
Massime: 36104 36105 36106 36107 36108
Atti decisi: ric. 33/2011

SENTENZA N. 33
ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13, lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato l’8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.
1.1.– Il ricorrente afferma che l’art. 1, comma 13, lettera a), della predetta legge regionale ha aggiunto, nel comma 1 dell’art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».
Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma sembra reiterare un’analoga disposizione già dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 77 del 2011 che, pronunciandosi sull’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010 (il quale prevedeva la proroga dei contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), aveva ritenuto che, attesa l’estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la realizzazione dell’obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e che perciò contrastasse con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Il ricorrente sostiene che l’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 vincola le proroghe dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), che ha avuto esclusivamente la funzione di mantenere fermo l’assetto della gestione commissariale nelle Regioni commissariate, senza introdurre di per sé nuovi obiettivi per il piano di rientro sanitario. Quindi, ad avviso della difesa dello Stato, la disposizione molisana impugnata è illogica e fuorviante, non potendosi rintracciare nel parametro normativo statale da essa richiamato alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario.
Anzi, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 1, comma 13, lettera a), della legge molisana n. 2 del 2011 contrasta con il menzionato art. 2, comma 88. della 1egge n. 191 del 2009, poiché ne piega il contenuto precettivo ad una finalità ad esso estranea.
Il ricorrente aggiunge che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) hanno valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria, determinata dai ritardi nell’attuazione del piano di rientro e dall’insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012, di cui all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). La norma impugnata, precostituendo vincoli alla futura adozione dei predetti programmi, ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi programmati, compromettendo in tal modo la piena attuazione dell’art. 2, comma 88, della 1egge n. 191 del 2009, che costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica.
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, il quale sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della 1egge della Regione Molise n. 3 del 2010 con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente».
Il ricorrente sostiene che tale disposizione vìola l’art. 117, comma terzo, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e tutela della salute.
Infatti essa consente il reclutamento di nuove unità di personale sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione nazionale e pertanto contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta.
La difesa dello Stato aggiunge che l’informazione scientifica è un’attività svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso l’impiego di profili professionali previsti dalla legislazione vigente. Pertanto l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta con il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio di ordine generale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato.
Il ricorrente afferma, infine, che anche l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, compromette la piena attuazione dell’art. 2, comma 88, della 1egge n. 191 del 2009, per la stessa ragione indicata a proposito della lettera a) dello stesso comma 13.
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l’art. l, comma 41, lettera o), della legge molisana n. 2 del 2011, che modifica l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi).
In particolare, la disposizione censurata prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà. La norma prevede, poi, che tale contributo possa essere assolto, da parte dei residenti in Regione, mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
A parere della ricorrente, tale norma si pone in contrasto con l’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), che autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei tartufi al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle finalità previste dalla medesima legge.
La difesa dello Stato richiama altresì il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), il quale, al numero d’ordine 27, prevede tale tassa di concessione regionale senza fare alcun cenno alla possibilità di affiancarla con ulteriori forme di imposizione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, quindi, che il contributo regionale annuale di 3.000 euro vìola: l’art. 3 Cost., perché impone un tributo che non è previsto in altre parti del territorio nazionale, così trattando differentemente situazioni soggettive identiche; l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rimette all’esclusiva competenza legislativa statale la materia del sistema tributario; l’art. 53 Cost., poiché introduce una forma impositiva completamente svincolata dalla capacità reddituale del contribuente; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante atti di natura amministrativa e non legislativa, come invece imposto da tale precetto costituzionale.
2.– La Regione Molise non si è costituita in giudizio.
3.– In prossimità dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale insiste per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011.
3.1.– Con riferimento all’art. 1, comma 13, lettera a), della predetta legge regionale, l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia che l’art. 19 della legge molisana n. 3 del 2010 è attualmente vigente solamente per quanto concerne i commi 3, 6 e 8. Poiché il comma 3 ha un ambito precettivo limitato all’Azienda sanitaria regionale del Molise e gli effetti del comma 8 sono da tempo esauriti, l’aggiunta effettuata dalla norma oggetto della presente questione di legittimità costituzionale sembrerebbe riferirsi solamente alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie private previste dal comma 6 del citato art. 19. Considerato che è scontato che l’accreditamento di nuove strutture sanitarie debba essere coerente con gli obiettivi finanziari programmati, l’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 avrebbe una valenza meramente ricognitiva.
Se invece si ritenesse che quest’ultima disposizione abbia voluto ridisciplinare il comma 1 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, ne conseguirebbe che essa ribadirebbe la proroga dei rapporti di lavoro del servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi operativi finalizzati all’attuazione del Piano di rientro della spesa sanitaria.
3.2.– Circa l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, la difesa dello Stato evidenzia che, con riferimento alla professione dell’informatore scientifico, la legislazione nazionale vigente non prevede profili professionali, ma solamente i requisiti di formazione che consentono l’accesso a tale professione.
Inoltre la norma impugnata appare foriera di nuovi oneri conseguenti all’assunzione di personale ad hoc, incompatibile con il blocco del turn over stabilito fino al 31 dicembre 2012 sulla base dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.
3.3.– Quanto all’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso contrasterebbe con l’art. 119 Cost., secondo il quale le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.

Considerato in diritto
1.– Con il ricorso indicato in narrativa, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.
1.1.– Il ricorrente impugna anzitutto l’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, che ha aggiunto, nel comma 1 dell’art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012». L’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010 prevedeva la proroga dei contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, nel suo testo originario, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 77 del 2011, la quale non si è invece occupata del periodo ad esso aggiunto dall’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011.
La difesa dello Stato sostiene che quest’ultima disposizione, se intesa nel senso che essa reiteri la disciplina contenuta nell’originario comma 1 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, vìoli l’art. 117, terzo comma, Cost. (che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica), sia perché contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), che non contiene alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario, sia perché, precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi finalizzati al rientro della spesa sanitaria, ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi finanziari programmati.
1.2.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, che sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente», lede l’art. 117, terzo comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente nelle materie di coordinamento della finanza pubblica, professioni e tutela della salute. Esso, infatti, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, resta fermo l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta; inoltre, essendo l’informazione scientifica un’attività svolta da aziende farmaceutiche che non si esplica attraverso l’impiego di profili professionali previsti dalla legislazione vigente, la norma impugnata contrasta con il principio secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato; infine, precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi finalizzati al rientro della spesa sanitaria, la norma censurata ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi finanziari programmati.
1.3.– Il ricorrente impugna anche l’art. 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, il quale, modificando – a decorrere dal 4 febbraio 2011 – l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro, che può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolte al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale. L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma vìola: l’art. 3 Cost., perché impone un tributo che non è previsto in altre parti del territorio nazionale, così trattando differentemente situazioni soggettive identiche; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante atti di natura amministrativa e non legislativa; l’art. 53 Cost., poiché introduce una forma impositiva svincolata dalla capacità reddituale del contribuente; l’art.117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario, il quale è rimesso all’esclusiva competenza legislativa statale.
Successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 22 recante «Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi)», entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (e, cioè, il 17 settembre 2011), ha nuovamente sostituito il testo dell’art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, il quale ora non prevede più il contributo di 3000 euro, ma solamente la tassa di concessione annuale pari a 100 euro.
2.– Va riservata ad altra pronuncia la decisione sull’ulteriore questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il presente ricorso.
3.– La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 è inammissibile.
Tale norma ha introdotto nell’art. 19, comma 1, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 una disposizione secondo la quale «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».
Il comma 1 del citato art. 19 nella sua formulazione originaria è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (unitamente ad altri commi dello stesso art. 19) dalla sentenza n. 77 del 2011 di questa Corte. Il legislatore molisano, dal canto suo, con la stessa legge reg. n. 2 del 2011, ha abrogato altri commi dello stesso art. 19, facendone restare in vigore solamente i commi 5 e 6. Nessuno di questi ultimi prevede procedimenti cui può essere riferita la disposizione impugnata.
Infatti, l’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 disciplina solamente la promozione, da parte della Regione, di attività di informazione scientifica indipendente.
Il successivo comma 6 concerne alcuni aspetti delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie private. Tale norma, a suo tempo, non è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato (così come non lo è stato l’art. 1, comma 19, della legge reg. Molise n. 2 del 2011 che, in sostanza, ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011 quanto da esso disposto). Ed in effetti la necessità del rispetto dei limiti previsti dalla legislazione statale in tema di rientro del disavanzo della spesa sanitaria (in particolare dal citato art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009) non si pone per le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie private.
Ne consegue che, non essendo più individuabili nell’art. 19 della legge reg. n. 3 del 2010 i «procedimenti» cui possa essere riferito il periodo del comma 1 dello stesso art. 19 introdotto dall’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. n. 2 del 2011, la questione è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare l’illegittimità della norma impugnata.
4.– La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 è fondata.
Tale norma sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, il quale originariamente stabiliva che la Giunta regionale potesse promuovere e disciplinare le funzioni dell’informatore medico scientifico aziendale.
Con la sentenza n. 77 del 2011, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma, rilevando che essa istituiva una nuova professione (quella dell’informatore medico scientifico aziendale), rinviando ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione, invadendo così la competenza legislativa concorrente statale in materia di professioni.
Il testo dell’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 introdotto dall’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. n. 2 del 2011, oggetto della presente questione, non è stato scrutinato con la sentenza n. 77 del 2011.
Esso è illegittimo per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, perché, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, vìola l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta.
In effetti, la norma censurata non esclude la possibilità per la Regione di procedere a nuove assunzioni o all’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione, possibilità che deve ritenersi esclusa per le Regioni, come il Molise, per l’attuazione del cui Piano di rientro della spesa sanitaria è stato nominato un commissario ad acta.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011.
5.– Passando all’esame della questione relativa all’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, si premette che, seppure tale norma sia rimasta in vigore solamente dal 4 febbraio 2011 al 16 settembre 2011, non si può escludere che essa abbia avuto attuazione durante il periodo della sua vigenza e pertanto non sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
5.1.– La questione sollevata in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., è fondata.
L’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo.
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 ha previsto che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua pari a 100 euro, un «contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale» pari a 3.000 euro; aggiungendo che esso può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Così disponendo, la Regione Molise ha ecceduto dai limiti imposti dall’art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di imposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta anche con l’art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge.
Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere valutata unitariamente, perché essa impone una prestazione patrimoniale (il contributo di 3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante l’esecuzione di altre prestazioni, onde la parte della norma relativa all’imposizione della tassa e quella concernente le prestazioni ad essa alternative sono connesse in maniera tale da configurare una fattispecie unitaria insuscettibile di scissione. Ed allora, poiché l’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte di rango inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale) l’individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell’organo amministrativo, vìola la riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione.
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui, nel modificare l’art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, prevede, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale di 3.000 euro.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione sull’altra questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011);
dichiara l’illegittimità dell’articolo 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui prevede, per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 3.000 euro;
dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI