ORDINANZA N. 27
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 della
delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana che ha approvato nella
seduta del 29 giugno 2011 il disegno di legge n. 729 (Norme in materia di aiuti
alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.),
promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso
notificato il 6 luglio 2011, depositato in cancelleria il 12 luglio 2011, ed
iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2011.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore
Luigi Mazzella.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con
ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 69
del 2011), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6
della delibera legislativa in data 29 giugno 2011 dell’Assemblea regionale
siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 729 (Norme
in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti
svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di
personale dell’E.A.S.), per violazione degli articoli 81, quarto comma, e 97
della Costituzione;
che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio di
legittimità costituzionale;
che l’art. 6, comma 1, della delibera legislativa n. 729 del 2011
(d’ora in avanti «art. 6»), stabilisce che «Per le finalità dell’articolo 23,
comma 2-quinquies e 2-sexies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo l, comma 5-bis, della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con
esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale, è autorizzata per
l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 31.360 migliaia di euro, cui si
provvede a valere sulle disponibilità delle seguenti unità previsionali di base
del bilancio della Regione per l’anno 2011, per gli importi di fianco
specificati:
-U.P.B. 2.2.1.3.7- 1.531 migliaia di euro;
-U.P.B. 4.2.1.5.3- 16.730 migliaia di euro;
-U.P.B. 7.2.1.1.1- 4.729 migliaia di euro;
-U.P.B. 7.2.1.2.1- 5.907 migliaia di euro;
-U.P.B. 9.2.1.3.5- 2.326 migliaia di euro;
-U.P.B. 10.3.1.3.2- 137 migliaia di euro.»;
che, ad avviso del Commissario dello Stato, l’art. 6 vìola, anzitutto,
l’art. 81, quarto comma, Cost., perché le previsioni di spesa ivi contenute,
laddove rimandano a dotazioni di capitoli attualmente indisponibili
(segnatamente a quelle di cui alle U.P.B. 4.2.1.5.3 e U.P.B. 7.2.1.2.1), sono
sostanzialmente sprovviste di copertura finanziaria;
che l’art. 6 lederebbe, inoltre, l’art. 97 Cost., perché, con l’incerta
definizione delle obbligazioni da ammettere a contributo regionale desumibile
dal generico riferimento «ai debiti nei confronti del personale»,
pregiudicherebbe seriamente, alla luce della natura pluriennale della
disposizione legislativa, il buon andamento dell’amministrazione.
Considerato che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera
legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 29 luglio 2011, n. 32) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n.
15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di
soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di
personale dell’E.A.S.), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato
dall’Assemblea regionale siciliana, «preclude definitivamente la possibilità che
le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o
esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di
legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze nn. 11 e 12 del 2012, nn. 2
e 57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, nn.
229 e 358 del 2007, n. 410 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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