Sentenza 15/2012

Sentenza 15/2012
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO

Udienza Pubblica del 13/12/2011 Decisione del 23/01/2012
Deposito del 26/01/2012 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 12, c. 11°, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 30/07/2010, n. 122.
Massime:
Atti decisi: ord. 59/2011


SENTENZA N. 15

ANNO 2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e L. L., ed altra, con ordinanza del 22 novembre 2010, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l’avvocato Lelio Maritato per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

La Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, CEDU), approvata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

La rimettente premette che, con sentenza del Tribunale di Massa, è stata respinta l’opposizione proposta dalla signora L. L. avverso cartella esattoriale per l’importo di euro 11.276, 85, avente ad oggetto il pagamento dei contributi addebitati all’opponente a titolo di iscrizione alla gestione previdenziale commercianti, per l’attività lavorativa svolta nell’ambito di una società a responsabilità limitata – che gestisce un negozio di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento – in cui la stessa opponente ricopre l’incarico di vice-presidente del consiglio di amministrazione; è stata accolta, invece, la domanda subordinata formulata dalla ricorrente, diretta ad ottenere l’annullamento della iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla restituzione della relativa contribuzione.

Avverso detta sentenza l’Istituto ha proposto appello, chiedendo che anche la domanda subordinata, formulata in primo grado, sia respinta, sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) l’iscrizione alla gestione separata, di cui alla norma ora citata, è collegata alla riscossione del reddito per il lavoro di amministratore della società ed è cumulabile con ogni altra forma di assicurazione obbligatoria; 2) l’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel prevedere l’obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi all’assicurazione per l’attività alla quale essi si dedicano in misura prevalente, si riferisce ad attività a contenuto omogeneo, ovvero caratterizzate, sotto l’aspetto qualitativo, dalla stessa tipologia di apporto professionale e differenziate unicamente per i diversi settori produttivi nei quali sono inquadrabili; 3) la contribuzione, dovuta alla gestione separata fa carico alla società, unica legittimata, quale sostituto di imposta, a chiedere la restituzione della contribuzione.

La rimettente riferisce, altresì, che la parte privata ha proposto, a sua volta, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e, in subordine, il rigetto dell’appello dell’INPS. Al riguardo ha sostenuto di non essere obbligata all’iscrizione alla gestione commercianti, non sussistendo i requisiti di cui all’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, in particolare non essendo socia della società, né familiare coadiutrice di un socio il quale presti la propria attività lavorativa nella società stessa e svolgendo unicamente le proprie incombenze gestionali nella qualità di amministratore.

La Corte d’appello di Genova aggiunge che, come si evince dagli atti, la sig.ra L. L., figlia della socia B. L., è vice-presidente della società, esercita tutte le relative attribuzioni e si occupa anche della vendita all’interno del negozio di abbigliamento, il cui esercizio costituisce l’oggetto sociale.

Ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti di cui all’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, non potendosi ritenere che l’attività di vendita nel negozio sia attuata dalla sig.ra L. L. nell’esercizio dei compiti gestionali di vice-presidente. Circostanza pacifica è, poi, l’iscrizione di quest’ultima anche alla gestione separata per lo svolgimento dell’attività di amministratore.

In questo quadro, la Corte territoriale osserva che, per la decisione sulle impugnazioni (principale e incidentale), si rende necessario valutare se alla fattispecie sia applicabile l’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 e sostiene che la soluzione negativa, propugnata dalla difesa dell’INPS, sarebbe stata smentita dalla sentenza n. 340 (recte: 3240) del 12 febbraio 2010, pronunciata dalla Corte di cassazione a sezioni unite, che ha ritenuto applicabile, per l’individuazione dell’iscrizione ai fini assicurativi, il criterio dell’attività svolta in misura prevalente, ai sensi del citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996.

Pertanto, si dovrebbe valutare quale delle due attività (di amministrazione o di vendita) sia svolta dalla parte privata in misura prevalente, al fine di accertare quale sia la gestione previdenziale cui essa debba essere iscritta.

Tuttavia – la rimettente prosegue – nelle more del giudizio di appello è entrato in vigore l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale, con disposizione autoqualificata d’interpretazione autentica, ha stabilito che il citato art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS.

Pertanto, restano esclusi dall’applicazione del detto art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La Corte genovese ritiene, quindi, che in forza di tale norma il giudizio di prevalenza previsto dall’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 sia escluso per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti e separata, dovendosi applicare soltanto per il caso di concorrenza tra attività ascrivibili alle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

In altri termini, applicando la norma sopravvenuta anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (come dovuto, stante la sua dichiarata natura interpretativa), la soluzione della controversia de qua dovrebbe condurre ad affermare la legittimità della (doppia) pretesa contributiva dell’INPS.

Su tali presupposti, la rimettente afferma la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

In punto di non manifesta infondatezza, la Corte d’appello di Genova ritiene che il citato art. 12, comma 11, violi, in primo luogo, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.

Premesso che, nel caso di sospettato contrasto tra una norma nazionale e la normativa CEDU, il giudice ordinario non può disapplicare la prima, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (sono citate le sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), la rimettente sottolinea come il significato del cosiddetto «diritto ad un giusto processo» di cui all’art. 6 CEDU sia stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (ex multis: causa Scordino contro Italia del 2007), nel senso di ritenere legittimo l’intervento del legislatore in materia civile con norme dotate di efficacia retroattiva, purché lo stesso sia giustificato da «superiori motivi di interesse generale», quale non può considerarsi quello meramente di «cassa».

La rimettente ricorda che, con le richiamate sentenze n. 349 e n. 348 del 2007, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima per violazione dell’art. 117, primo comma, in relazione alla normativa CEDU, la novella introdotta con efficacia retroattiva in materia di determinazione della indennità di espropriazione. Diversamente, con la sentenza n. 311 del 2009, la Corte costituzionale ha ritenuto preminente l’esigenza di armonizzazione delle situazioni lavorative all’origine differenziate perseguita dalla normativa di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), in tema di inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), tenuto anche conto del fatto che la vicenda normativa non determinava una reformatio in malam partem di una situazione in precedenza acquisita, essendo stati salvaguardati i livelli retributivi già raggiunti.

Ad avviso della Corte d’appello di Genova, il legislatore nazionale, con il censurato art. 12, comma 11, avrebbe emanato una norma dichiaratamente interpretativa in presenza di un notevole contrasto e dell’intervento risolutivo, sfavorevole all’INPS, delle sezioni unite della Corte di cassazione, con ciò violando il principio della «parità delle armi» tra le parti processuali.

In particolare, nel caso di specie, non sarebbero ravvisabili né i «superiori motivi di interesse generale», essendo il fine legislativo quello di aumentare il gettito contributivo dell’INPS, né l’esigenza di chiarire un’oggettiva ambiguità della norma, dal momento che le sezioni unite, con la sentenza n. 3240 del 2010, avevano già ritenuto «che non è ravvisabile alcun riferimento né letterale, né logico, né sistematico, che valga a circoscrivere il principio della “prevalenza” e quindi dell’unica iscrizione, esclusivamente alle attività miste di artigiano e commerciante».

La Corte d’appello ritiene, poi, che il citato art. 12, comma 11, con la sua efficacia retroattiva, violi anche il canone generale di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., l’effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi di cui all’art. 24, primo comma, Cost., la integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 102 Cost. e la parità delle parti processuali di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

La rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte ribadito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (citata è sentenza la n. 209 del 2010).

La rimettente richiama, altresì, i limiti generali individuati dalla Corte costituzionale in merito all’efficacia retroattiva delle leggi tra cui « il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sono richiamate le sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

Ad avviso della Corte d’appello di Genova, la norma censurata sarebbe stata emanata in assenza dei presupposti individuati, nelle sentenze sopra richiamate, dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alle leggi con efficacia retroattiva. Infatti, secondo la ricostruzione effettuata dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3240 del 2010, la previsione, concernente l’iscrizione alla gestione assicurativa per l’attività svolta in misura prevalente, sarebbe stata stabilita proprio a fronte della introduzione, in forza della medesima legge, dell’obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti, al fine di non gravare eccessivamente l’attività di lavoro autonomo di dimensioni e redditi modesti (tenuto conto, tra l’altro, del fatto che, per l’assicurazione commercianti, quale sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 1992»).

Inoltre, l’incidenza sulle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria sarebbe evidente, in quanto l’intervento legislativo sarebbe stato realizzato con normativa d’urgenza, a pochi mesi di distanza dalla pronuncia sulla questione delle sezioni unite della Corte di cassazione la quale aveva respinto la tesi dell’INPS svolta negli innumerevoli giudizi pendenti analoghi a quello di specie.

Con memoria depositata il 3 maggio 2011, si è costituito l’INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L’Istituto premette che la quaestio iuris riguarda la compatibilità della contemporanea iscrizione alla gestione commercianti di cui all’art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, di un socio amministratore di s.r.l. che svolga attività lavorativa all’interno della stessa società.

Nel riportare il quadro normativo di riferimento, si evidenzia come, in forza dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, sia stata prevista l’estensione dell’assicurazione obbligatoria a varie categorie di lavoratori autonomi indicati espressamente attraverso il rinvio all’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), tra cui gli amministratori di società e, in forza dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, sia stata prescritta – qualora ricorrano i presupposti di legge – l’iscrizione alla gestione commercianti anche ai soci di s.r.l.

La ratio della estensione dell’obbligo assicurativo anche a detti soci è stata ravvisata (parere del Consiglio di Stato, sezione seconda, 17 giugno 1998, n. 926) nella esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione del socio di una s.r.l. espletata nell’ambito dell’impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, nel contempo, di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali e i soci di società di persone, da un lato, e di s.r.l., dall’altro.

L’INPS sottolinea che, a fronte della estensione ai sensi dell’art. 1, comma 203, dell’obbligo assicurativo ad altre categorie di soggetti prima esclusi (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 luglio 2005, n. 15167 e 17 aprile 2007, n. 9121), l’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 ha previsto l’ipotesi del concomitante svolgimento da parte di un soggetto (da individuare tra quelli di cui ai commi precedenti), anche in un’unica impresa, di varie attività autonome previste dalla legislazione vigente in materia (commercianti, artigiani, coltivatori diretti).

Secondo l’interpretazione dell’INPS e della giurisprudenza di merito, il citato art. 1, comma 208 – che fonda l’individuazione dell’unica gestione assicurativa alla quale effettuare l’iscrizione in base al criterio della «prevalenza» dell’attività svolta – trova applicazione soltanto con riguardo alle attività concretanti fattispecie unitarie, ma caratterizzate dalla compresenza di elementi cosiddetti “misti” (iscrivibili in teoria presso diverse gestioni) e dalla unicità del reddito (commercianti, artigiani e coltivatori diretti).

Un conforto alla suddetta interpretazione lo si desume, ad avviso dell’INPS, anche dal contesto storico-normativo nel quale si inserisce tale disposizione. Infatti, in forza dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 (Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali), con una disposizione di tenore letterale analogo a quello di cui all’art. 1, comma 208, il legislatore ha previsto per gli esercenti di piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio, qualora esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, la iscrizione alla gestione assicurativa prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

A detta dell’INPS, essendo stato il citato art. 2 emanato in attuazione della legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, non poteva che fare riferimento allo svolgimento contemporaneo delle varie attività autonome contemplate dalla legislazione vigente in materia di assicurazione obbligatoria (legge 27 novembre 1960, n. 1397, «Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali»; legge 29 dicembre 1956, n. 1533, «Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani»; legge 22 novembre 1954, n. 1136, «Estensione dell’assistenza malattia ai coltivatori diretti»). Anche con l’art. 1, comma 208, il legislatore, dopo l’ampliamento soggettivo (art. 1, commi da 196 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») dell’obbligo assicurativo alla gestione commercianti, avrebbe inteso evitare una duplice contribuzione nel caso di espletamento di cosiddette attività omologhe, produttive della stessa tipologia di reddito, ossia del cosiddetto reddito di impresa (commercio, artigianato e agricoltura).

L’INPS ritiene che alle attività di cui all’art. 1, comma 208, produttive di reddito di impresa (Capo VI del Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»), non potrebbero accomunarsi quelle contemplate dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in quanto queste ultime sono produttive di «reddito di lavoro autonomo» (Capo V del Testo unico, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986).

L’INPS trae un ulteriore argomento, a sostegno della asserita compatibilità tra l’iscrizione alla gestione commercianti e alla gestione separata, dall’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che prevede un aumento dell’aliquota percentuale della contribuzione dovuta per la gestione separata, con riguardo ai soggetti che non risultino già iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Inoltre, la stessa norma istitutiva della gestione separata ha previsto l’obbligatorietà dell’iscrizione ancorché l’attività che la determina non sia esclusiva, lasciando intendere che se i soggetti da essa considerati svolgono altre attività lavorative in presenza dei requisiti ex lege, debbano iscriversi alle corrispondenti gestioni previdenziali. Infine, il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 281 (Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335) – in virtù di delega conferita al Ministero del Lavoro dall’art. 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995 – nel disciplinare le modalità di iscrizione e versamento della gestione separata, prevede distinte decorrenze della stessa norma (il citato art. 2) per coloro che risultino già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro i quali non risultino iscritti alle predette forme.

Alla luce dei suddetti dati normativi emergerebbe, secondo l’Istituto, la conferma della piena compatibilità nel nostro sistema della duplice iscrizione alla gestione commercianti e alla gestione separata del socio-amministratore di s.r.l. che, al contempo, svolga attività lavorativa all’interno della stessa società.

Sotto un profilo logico-sistematico le contemporanee iscrizioni alle due gestioni sarebbero, peraltro, compatibili per una serie di considerazioni: 1) si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo quale amministratore di società, nel caso di gestione separata, e la percezione di redditi d’impresa, quale socio partecipe al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti; 2) comportano l’assoggettamento a diverse forme ed aliquote di contribuzione; 3) l’obbligo del versamento dei contributi insorge in capo alla società committente (sia pure in parte), nel caso della gestione separata, ed in capo al lavoratore in proprio per la gestione commercianti; 4) i redditi imponibili hanno natura diversa: di lavoro autonomo per il compenso di amministratore (Capo V del Testo unico approvato con il d.P.R. n. 917 del 1986) e di reddito d’impresa per la quota degli utili spettanti quale socio che esercita l’attività commerciale (Capo VI del Testo unico approvato con il d.P.R. n. 917 del 1986).

Né, secondo l’INPS, la duplicità di iscrizione comporta una duplicazione di contribuzione, in quanto i relativi obblighi contributivi sono indipendenti tra loro e soggetti alle regole previste per la gestione di riferimento.

Il resistente ricorda che la Corte di cassazione, a partire dalla sentenza 5 ottobre 2007, n. 20886, si è orientata in senso difforme dall’impostazione sopra delineata. Invero, interpretando letteralmente l’art. 1, comma 208, e attribuendo alla «prevalenza» natura di «criterio unificante», ha ritenuto di includere tra le «varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria» anche le attività iscrivibili alla gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995).

Anche le sezioni unite della Corte di cassazione, con la citata sentenza 12 febbraio 2010, n. 3240, hanno aderito alla tesi dell’unicità dell’iscrizione, alla stregua di una esegesi letterale della norma.

Ad avviso dell’INPS, nella detta pronuncia si afferma erroneamente che «sono soggetti all’assicurazione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 due tipi di reddito da lavoro autonomo, quelli di cui all’art. 49, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 che derivano dall’esercizio abituale ancorché non esclusivo di arti e professioni, e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa».

Invero, dalla lettura coordinata dell’art. 53, secondo comma (che ha sostituito il citato art. 49, a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80») e dell’art. 50 dello stesso d.P.R., si evincerebbe che i redditi provenienti dall’attività di amministratore, alla luce della innovazione legislativa di cui al d.lgs. n. 344 del 2003, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

L’INPS critica, peraltro, anche l’affermazione contenuta nella detta sentenza secondo cui i conferimenti alla gestione separata hanno il sapore di «una tassa aggiuntiva su determinati tipi di redditi». Al riguardo, l’Istituto sottolinea che l’iscrizione alla gestione separata trova il suo fondamento logico-giuridico non nella mera percezione di un reddito, ma nell’espletamento di un’attività lavorativa con le caratteristiche previste ex lege e che non può escludersi il pagamento della contribuzione previdenziale (che le sezioni unite definiscono «tassa»), nell’ipotesi di attività espletata in modo secondario o saltuario.

Peraltro, a detta dell’INPS, le sezioni unite della Corte di cassazione, nella richiamata sentenza, evidenziano che la novità più rilevante dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 è stata quella di estendere l’iscrizione alla gestione commercianti anche ai soci di s.r.l. operanti nel settore commerciale, al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, limitando così la portata di tale norma all’ambito della ditta commerciale, mentre era da ricomprendere qualsiasi tipo di impresa (secondo il citato parere del Consiglio di Stato n. 926 del 1998).

Sulla base delle suddette premesse, le sezioni unite, dopo avere correttamente asserito che «la regola generale è che all’espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione», sono arrivate alla conclusione – non condivisa dall’INPS – che, se da un lato, con le disposizioni di cui all’art.1, commi 203 e 208, si è voluto evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio resa nell’impresa commerciale, fosse sottratta alla contribuzione, dall’altro si è voluto evitare la doppia iscrizione e quindi la doppia imposizione contributiva.

In questo modo, secondo l’INPS, si ammetterebbe la possibilità che un’attività lavorativa, purché assolutamente secondaria, non sia coperta da alcuna assicurazione previdenziale e ciò in contrasto con il principio di rilevanza costituzionale dell’universalità della tutela previdenziale di cui agli artt. 35 e 38 Cost. L’Istituto sottolinea, al riguardo, come la costituzione del rapporto assicurativo e gli effetti giuridici che gli sono propri sia imposta dallo svolgimento di un’attività lavorativa (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 novembre 2001, n. 14660) e il modesto rilievo, la saltuarietà e la natura di attività secondaria non possono giustificare la esclusione della copertura assicurativa.

Invero, ad avviso dell’ente, non si tratta di doppia imposizione contributiva, ma di una duplice iscrizione in virtù dei diversi presupposti che la giustificano. In merito richiama una pronuncia della Corte costituzionale (n. 133 del 1984), in base alla quale non è dato parlare di duplicazione di tutele nel caso di due concorrenti sistemi previdenziali riferiti a due attività lavorative non omogenee e, pertanto, ontologicamente distinte.

L’INPS evidenzia come con l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, il legislatore, nell’intento di fornire una interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, abbia chiarito che le attività autonome per le quali opera il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle, ancorché concretanti delle fattispecie unitarie, caratterizzate dalla compresenza di elementi cosiddetti misti (iscrivibili in teoria a diverse gestioni) e dalla unicità del reddito (commercianti, artigiani e coltivatori diretti). Il legislatore, pertanto, avrebbe scelto una delle prospettate opzioni interpretative che si iscrive perfettamente nel sistema e che risulta compatibile con l’assetto sistematico e logico dell’ordinamento previdenziale. Da qui la piena compatibilità delle iscrizioni alla gestione commercianti e alla gestione separata (che non implica doppia imposizione contributiva) del socio lavoratore di una s.r.l. che svolga, al contempo, attività di amministratore della stessa società.

L’INPS ritiene, pertanto, infondate le censure mosse con riguardo al citato art.12, comma 11, in quanto detta norma, effettivamente di interpretazione autentica, non sarebbe irragionevole, limitandosi ad assegnare alla disposizione interpretata – finalizzata ad ampliare l’area della tutela assicurativa e del prelievo contributivo – un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (sentenze n. 162 e n. 74 del 2008; n. 234 del 2007; n. 274 del 2006; n. 374 e n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000).

L’INPS richiama, al riguardo, una pronuncia con la quale la Corte costituzionale (sentenza n. 172 del 2008) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006) che, in materia di ricalcolo della pensione sulla base di contributi con Stato estero convenzionato, aveva imposto – contrariamente all’orientamento costante della Corte di cassazione secondo cui si doveva tenere conto della retribuzione degli ultimi anni di lavoro – la riparametrazione della retribuzione secondo le aliquote contributive dell’assicurazione generale obbligatoria. Nella detta sentenza la Corte ha affermato che non poteva ritenersi leso l’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico, in quanto, a fronte di una interpretazione giurisprudenziale univoca, l’INPS aveva reso reale il dubbio ermeneutico continuando a sostenere il contrario.

Quanto agli orientamenti giurisprudenziali in seguito all’intervento del legislatore, l’ente richiama l’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, sezione lavoro, 5 novembre 2010, n. 22558, la quale, dato atto della nuova norma e ritenendo infondate le richieste di rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti private in ordine agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 Cost., ha sollecitato una nuova pronuncia delle sezioni unite, invocando una riconsiderazione della problematica in generale.

Inoltre, evidenzia come anche i giudici di merito abbiano escluso possibili contrasti con la Costituzione, considerando l’autentica essenza interpretativa dell’art. 12, comma 11.

Alla luce delle suddette argomentazioni, l’INPS chiede la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

In data 22 novembre 2011, il resistente ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle deduzioni di cui alla memoria di costituzione e richiamando, a sostegno della non fondatezza della questione, le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza 24 maggio 2011, n. 17076.

Con atto depositato in data 3 maggio 2011, nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.

In primo luogo, la difesa statale nega la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU. Al riguardo, precisa che la Corte EDU non ha mai espresso il principio del divieto assoluto di interventi legislativi retroattivi, ma, in alcuni casi, ha ritenuto legittimo l’intervento del legislatore che, per porre rimedio a una imperfezione tecnica della legge interpretata, aveva inteso, con legge retroattiva, ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore stesso (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society contro Regno Unito). Evidenzia, anche, come la Corte costituzionale abbia posto a fondamento di proprie decisioni (sentenza n. 1 del 2011) l’interpretazione dell’art. 6 CEDU datane dalla Corte EDU.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la finalità della norma censurata sia quella di chiarire il significato di una precedente legge, ovvero di esplicitare uno dei possibili significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate.

Al riguardo, richiama quanto affermato dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n. 3240 del 2010, secondo cui la regola generale è che all’espletamento della duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione. Nella detta pronuncia si precisa, altresì, che non sussiste duplicazione di contribuzione, in quanto a ciascuna fa capo una attività diversa e ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base di compensi rispettivamente percepiti che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.

Alla luce delle suddette argomentazioni, la difesa dello Stato ritiene non fondata la censura concernente la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.

Ad avviso della difesa statale, considerato che il censurato art. 12, comma 11, attribuisce all’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 «una delle possibili letture del testo originario», non sarebbe ravvisabile neanche la violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del principio generale dell’affidamento (art. 111 Cost.). In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come la duplicità di iscrizione del socio-lavoratore e amministratore di una s.r.l. sia in linea con la logica sottesa alla legge n. 335 del 1995, la quale prevede una particolare forma di tutela previdenziale basata sulla percezione dei redditi individuati dalla normativa fiscale. La ratio della gestione separata è quella di assicurare una tutela, sia unica, sia complementare a quella prevista per altre attività lavorative eventualmente svolte. L’ordinamento contempla i casi in cui è prevista l’iscrizione a più gestioni (ad esempio, il lavoratore dipendente che abbia anche un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve iscriversi anche alla gestione separata). La difesa erariale sottolinea come l’art. 1, comma 208 – che prevede l’individuazione della gestione assicurativa cui l’esercente deve essere iscritto in base al criterio della prevalenza – riguarda solo il caso degli esercenti attività commerciali i quali svolgono più attività cosiddette miste (commercianti, artigiani e coltivatori diretti).

Non potrebbe, invece, applicarsi all’ipotesi del socio di s.r.l. commerciale che svolga anche l’attività di amministratore, in quanto tale ultima attività non è configurabile come ipotesi di lavoro autonomo. Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea la distinzione effettuata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), richiamato dalla legge n. 335 del 1995, tra reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (art. 53) e reddito percepito in qualità di amministratore assimilabile a quello di lavoro dipendente (art. 50, lettera c-bis). Ad avviso della difesa erariale, le due attività non sono omogenee e, quando il citato art. 1, comma 208, fa riferimento alle attività di lavoro autonomo non includerebbe anche le attività di amministratore di società.

Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come la norma censurata risponda al criterio della ragionevolezza, in quanto, individuando la corretta “lettura” dell’art. 1, comma 208, contribuisce a superare il contrasto giurisprudenziale, eliminando sia l’incertezza giuridica delle posizioni dei contribuenti, sia il rischio di una sostanziale disparità di trattamento di situazioni analoghe, in una materia quale quella contributivo-fiscale, nella quale è maggiore la necessità dell’equo trattamento.

Inoltre, ricorda che, in sede di interpretazione autentica, «il legislatore può modificare sfavorevolmente, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati» (con la sentenza n. 282 del 2005 della Corte costituzionale).

Sulla base delle suddette argomentazioni la difesa erariale nega, pertanto, anche la assunta violazione dell’art. 24, primo comma, Cost.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene infondata la censura mossa in riferimento all’art. 102 Cost. Infatti, come precisato dalla Corte costituzionale in varie sentenze richiamate (n. 374 del 2002, n. 229 del 1999 e n. 432 del 1997), «l’intervento legislativo retroattivo, tanto con la norma di interpretazione autentica quanto con norma innovativa, opera sul piano delle fonti, ossia della regola iuris che il giudice deve applicare e quindi non incide sulla potestà di giudicare e sull’ambito riservato alla funzione giurisdizionale».



Considerato in diritto

1.― La Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell’art. 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.― La rimettente premette di essere investita dell’appello principale, proposto dall’INPS, e dell’appello incidentale, proposto dalla signora L. L., avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione di detta parte privata, avanzata avverso una cartella esattoriale per il pagamento dei contributi dovuti a titolo di iscrizione alla gestione assicurativa commercianti, ed ha accolto la domanda subordinata di annullamento della iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico, obbligatorio e complementare), con condanna dell’INPS alla restituzione della relativa contribuzione.

Ad avviso della Corte sussisterebbero i presupposti per l’iscrizione della parte privata alla gestione commercianti, essendo quest’ultima, al contempo, vice-presidente del consiglio di amministrazione di una società esercente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e preposta al punto di vendita della stessa società, nella qualità di familiare coadiutore (figlia della socia B. L.).

È pacifico, peraltro, che ella è anche iscritta, per lo svolgimento dell’attività di amministratore, alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto l’entrata in vigore, nelle more del giudizio di appello, del citato art. 12, comma 11, renderebbe legittima la doppia pretesa contributiva dell’INPS, dovendosi escludere il giudizio di prevalenza previsto dall’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1992, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per i casi di svolgimento contemporaneo, anche in un’unica impresa, della duplice attività di amministratore e di socio (o familiare coadiutore di socio) esercente attività di vendita.

La Corte distrettuale ritiene la questione di legittimità costituzionale, anche non manifestamente infondata, con riferimento ai parametri invocati.

In particolare, il citato art. 12, comma 11, si porrebbe in contrasto: a) con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio generale di ragionevolezza delle norme; b) con l’art. 24, primo comma, Cost., sotto il profilo della effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; c) con l’art. 102 Cost. sotto il profilo della integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria; d) con l’art. 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo della parità delle parti processuali. Secondo la rimettente sarebbero stati travalicati i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994) con riguardo alle leggi aventi efficacia retroattiva, in quanto: 1) secondo la ricostruzione effettuata dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, la previsione dell’iscrizione alla gestione assicurativa per l’attività svolta in misura prevalente sarebbe stata introdotta proprio a fronte della statuizione, in forza della medesima legge, concernente l’obbligo d’iscrizione del socio di s.r.l. alla gestione commercianti, al fine di non gravare eccessivamente l’attività di lavoro autonomo di dimensioni e redditi modesti; 2) l’intervento legislativo sarebbe stato realizzato, incidendo sulle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, con normativa d’urgenza, a pochi mesi di distanza dalla pronuncia emessa sulla questione dalle sezioni unite della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 3240 del 2010), la quale aveva respinto la tesi sostenuta dalla difesa dell’INPS negli innumerevoli giudizi analoghi pendenti.

La norma censurata, ad avviso della Corte, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), approvata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto il legislatore nazionale, in mancanza di «superiori motivi di interesse generale», bensì al fine di aumentare il gettito contributivo dell’INPS, ed in mancanza dell’esigenza di chiarire un’oggettiva ambiguità del testo normativo, avrebbe emanato una norma dichiaratamente interpretativa in presenza di un notevole contenzioso e dell’intervento risolutivo delle sezioni unite della Corte di cassazione (con la sentenza n. 3240 del 2010) sfavorevole all’INPS, in tal modo violando il principio di «parità delle armi» tra le parti processuali.

3.― La questione non è fondata.

3.1.— È opportuno esporre il principale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel quale essa si colloca.

L’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito che «A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività».

L’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel sostituire l’art. 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per i miglioramenti dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), ha disposto che «L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli».

L’art. 1, comma 208, della citata legge n. 662 del 1996, a sua volta, ha statuito che «Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche».

Sull’interpretazione di tale normativa si è sviluppato un notevole contenzioso in ordine alla seguente questione: se il socio di una società commerciale nella forma della s.r.l., il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, riscuotendo un apposito compenso, sia tenuto all’iscrizione (e debba versare la contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commercianti per la prima attività e alla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto all’iscrizione presso una sola delle due gestioni, da individuare come quella di competenza per la attività prevalente.

A tal riguardo va notato che la fattispecie oggetto del giudizio a quo non coincide in toto con quella ora richiamata, perché nel caso in esame il soggetto, cui la doppia iscrizione si riferisce, non è un socio, ma il familiare coadiutore di un socio, familiare che nell’ambito della società svolge attività di amministratore (vice presidente) e, contemporaneamente, esercita nell’impresa attività di vendita.

Tuttavia, secondo la non implausibile motivazione della Corte territoriale, la questione sopra enunciata ben si pone anche con riferimento alla presente causa, «poiché sussistono i medesimi presupposti e la normativa applicabile è la medesima». Si deve procedere, dunque, nello scrutinio.

Il contenzioso, del quale si è fatto cenno, vede la prevalente giurisprudenza di merito (cui l’INPS aderisce) orientata nel senso di ritenere necessaria l’iscrizione presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, mentre la giurisprudenza di legittimità segue per lo più l’orientamento opposto, anche se pur nella sezione lavoro della Corte di cassazione si è manifestato un contrasto, che ha dato luogo alla sentenza delle sezioni unite civili n. 3240 del 2010.

Con tale sentenza è stato enunciato il seguente principio di diritto: «La regola dettata dall’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 – secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente – si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell’iscrizione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all’INPS, secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza».

La disposizione censurata con l’ordinanza di rimessione, ossia l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge n. 122 del 2010, – entrata in vigore dopo la richiamata pronuncia delle sezioni unite civili – dispone che «L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Con ordinanza del 13 ottobre 2010, n. 22557, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha di nuovo sollecitato l’intervento delle sezioni unite, rilevando che, dopo la sentenza n. 3240 del 2010, è intervenuta la disposizione ora menzionata, «che ha riaperto il discorso interpretativo».

Le sezioni unite civili si sono pronunziate con sentenza del 24 maggio 2011, n. 17076 (depositata l’8 agosto 2011), affermando i seguenti principi: «a) L’art. 12, comma 11, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 – che prevede che l’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente d’interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.; b) In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.2.— Con riferimento al quadro sopra riassunto, si deve ricordare che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare, dunque, disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU, motivi sussistenti anche nel caso di specie.

La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009).

In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009) a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.

In questo quadro, nel caso in esame non sussiste violazione dell’art. 3 Cost.

Infatti, l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex multis: sentenza n. 257 del 2011), cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata. Ciò è reso palese dal rilievo che quella opzione interpretativa aveva trovato spazio nella giurisprudenza di merito formatasi in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010; ed anche nella sezione lavoro della Corte di cassazione, tanto da provocare per ben due volte, in un breve arco di tempo, la rimessione della questione interpretativa dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 alle sezioni unite della medesima Corte.

È significativo, poi, che queste ultime, con la pronunzia più recente (sopra richiamata), dopo avere affermato che la norma in questa sede censurata costituisce disposizione «dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata», ne abbiano fatto applicazione, così superando il precedente orientamento.

Si deve ancora aggiungere che proprio il contrasto emerso in giurisprudenza sull’interpretazione dell’art.1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, in quanto fonte di dubbi ermeneutici con conseguente incremento del contenzioso, giustifica ulteriormente l’intervento legislativo finalizzato a garantire la certezza applicativa del sistema, con ciò ulteriormente escludendone ogni carattere d’irragionevolezza.

3.3.— Quanto agli altri profili di censura prospettati dalla Corte rimettente con riferimento all’art. 24, primo comma, Cost. (sarebbe violata l’effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi), all’art. 102 Cost. (sarebbe violata l’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria), all’art. 111, secondo comma, Cost. (sarebbe violato il principio di parità delle parti processuali), si osserva: 1) il richiamo all’art. 24 Cost. non è pertinente, perché l’intervento legislativo qui censurato non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta (sentenza n. 29 del 2002, punto 4.4. del Considerato in diritto); 2) non sussiste violazione dell’art. 102 Cost. perché, sulla base delle argomentazioni esposte nel punto che precede, l’intervento legislativo deve ritenersi legittimo, mentre non è configurabile a favore del giudice «una esclusività dell’esercizio dell’attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l’attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima» (sentenza n. 234 del 2007, punto 17. del Considerato in diritto); 3) del pari non sussiste violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., perché – fermo il punto che l’incidenza di una norma interpretativa su giudizi in corso è fenomeno fisiologico (sentenza n. 376 del 2004; ordinanza n. 428 del 2006) – detta norma non interferisce sull’esercizio della funzione giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifico processo, bensì pone una disciplina generale ed astratta sull’interpretazione di un’altra norma e, dunque, si colloca su un piano diverso da quello dell’applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie (ordinanza n. 428 del 2006 citata).

Per le ragioni fin qui esposte deve, altresì, escludersi la dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.

La rimettente, dopo aver ricordato l’approdo ermeneutico cui la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta con le sentenze n. 349 e 348 del 2007, ritiene che la norma censurata, ponendosi in contrasto con il citato art. 6 della detta Convenzione, violi il diritto della parte ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, nel significato e nella portata chiariti dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo e in assenza di «superiori motivi di interesse generale» idonei a giustificare l’intervento del legislatore, diretto in realtà ad aumentare il gettito contributivo dell’INPS (è richiamata la sentenza di detta Corte in causa Scordino contro Italia, n. 36813/2007).

Neppure sotto tale profilo la questione è fondata.

Fermi i principi affermati dalle citate sentenze n. 349 e 348 del 2007, questa Corte, nella sentenza n. 257 del 2011 ha trattato una questione per più versi analoga a quella qui in esame, così testualmente argomentando: «con riguardo all’art. 6 della CEDU si deve osservare che la Corte di Strasburgo, pur censurando in numerose occasioni indebite ingerenze del potere legislativo degli Stati sull’amministrazione della giustizia (per una ricognizione dei casi trattati, sentenza di questa Corte n. 311 del 2009), non ha inteso enunciare un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore, dal momento che in varie occasioni ha ritenuto non contrari al menzionato art. 6 particolari interventi retroattivi dei legislatori nazionali (sentenza da ultimo citata, punto 8. del Considerato in diritto). La regola di diritto, affermata anche di recente con sentenza della seconda sezione in data 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia, è che “Se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio di prevalenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall’articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative d’interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia. L’esigenza della parità delle armi comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte”.

Anche secondo la detta regola, dunque, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi di interesse generale» che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionali, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Convenzione europea ai singoli ordinamenti statali.

Diversamente, se ogni intervento del genere fosse considerato come indebita ingerenza allo scopo d’influenzare la risoluzione di una controversia, la regola stessa sarebbe destinata a rimanere una mera enunciazione, priva di significato concreto» (citata sentenza n. 257 del 2011, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Nella fattispecie, la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della giurisprudenza di merito; il contrasto insorto sul tema è stato esaminato anche dalla Corte di cassazione che, secondo l’orientamento più recente (Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 maggio 2011, n. 17076), si è uniformata alla soluzione prescelta dal legislatore; tale soluzione ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d’indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Che poi il perseguimento di tali risultati abbia avuto riflessi anche sul gettito contributivo dell’INPS costituisce circostanza indiretta e di mero fatto, non idonea ad incidere sulla legittimità dell’intervento legislativo.

Conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza in epigrafe deve essere dichiarata non fondata.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI