Ordinanza 23/2012

Ordinanza  23/2012
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 14/12/2011    Decisione  del 13/02/2012
Deposito del 16/02/2012   Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21/04/2010.
Massime: 36073  
Atti decisi: confl. pot. mer. 11/2010
 
ORDINANZA N. 23
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21 aprile 2010, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano con ricorso notificato il 6 maggio 2011, depositato in cancelleria il 28 giugno 2011 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
 
Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 14 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando, il 21 aprile 2010, il documento IV-ter n. 14/A, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti dei magistrati dott. Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli;
che tali dichiarazioni hanno determinato l’instaurazione, a carico del predetto Iannuzzi, del procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, di cui agli artt. 595, commi primo e terzo, del codice penale, e agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), perché, quale autore dell’articolo pubblicato sul settimanale Panorama dell’8 febbraio 2007, dal titolo «Non si uccidono così i marescialli», aveva usato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti dei predetti magistrati;
che, all’udienza preliminare del 10 febbraio 2009, avendo la difesa dell’imputato comprovato che lo stesso era senatore all’epoca dei fatti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la trasmissione di copia degli atti al Senato, e sospeso il procedimento nei confronti di Iannuzzi;
che il Senato della Repubblica, nel corso della seduta pomeridiana del 21 aprile 2010, in accoglimento della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento stesso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nella ipotesi di cui all’art. 68 della Costituzione;
che, a seguito di tale delibera, la difesa dell’imputato, alla udienza preliminare del 29 settembre 2010, ha chiesto la emissione di una sentenza di non doversi procedere, mentre il pubblico ministero ed il difensore delle parti civili hanno chiesto che il Giudice per le indagini preliminari sollevi conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost.;
che, secondo il predetto Giudice, ricorrono i presupposti per accogliere quest’ultima richiesta, dato che, sulla base dei principi delineati dalla costante giurisprudenza costituzionale, la insindacabilità delle affermazioni di un componente del Parlamento della Repubblica deve connettersi alla esistenza di un effettivo nesso tra le affermazioni espresse fuori dall’ambito parlamentare e le funzioni in concreto svolte dal singolo parlamentare, di modo che si possa affermare che le prime sono espressione diretta delle seconde;
che, sempre secondo il Giudice ricorrente, non è sufficiente un semplice collegamento di argomento, e di contesto, tra l’attività parlamentare e le dichiarazioni rese, essendo, invece, necessario che queste ultime siano identificabili come espressione dell’attività effettivamente svolta dal parlamentare;
che, osserva inoltre il ricorrente, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il nesso funzionale di cui all’art. 68 Cost. non può risolversi in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con i diritti fondamentali di altri soggetti e che, nella individuazione dei criteri per valutare il nesso funzionale, è stato affermato che è necessario che le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive dell’opinione sostenuta in sede parlamentare e una sostanziale contestualità, in quanto il nesso funzionale non può tollerare segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la stessa finalità divulgativa;
che, nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non sussiste né il presupposto della contestualità cronologica tra l’articolo di stampa e la iniziativa parlamentare, né un collegamento tra l’articolo medesimo e la questione inerente alla legislazione in materia di “pentiti” ed all’uso che in sede giudiziaria e politica ne possa essere fatto;
che, infatti – rileva ancora il ricorrente – l’articolo in questione contiene affermazioni che investono la condotta di diversi soggetti in contesti non direttamente riferibili alla gestione dei “pentiti” o delle dichiarazioni rese da costoro;
che, in conclusione, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano ha chiesto che la Corte, previa declaratoria di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da lui promosso, dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Iannuzzi in quanto estranea alla previsione di cui all’art. 68 Cost., annullando la delibera adottata dal Senato medesimo il 21 aprile 2010;
che questa Corte, con ordinanza n. 142 del 2011, ha dichiarato, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rilevando che, sotto il profilo del requisito soggettivo, tale conflitto è sollevato da organo legittimato ad essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene e che, parimenti, è legittimato ad essere parte del conflitto il Senato della Repubblica, nei cui confronti il conflitto medesimo è stato sollevato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;
che, successivamente, dopo aver provveduto a notificare, in data 6 maggio 2011, la predetta ordinanza di ammissibilità al Senato della Repubblica, il ricorrente ha depositato la copia notificata del ricorso e dell’ordinanza di ammissione in data 28 giugno 2011, oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, di cui all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956;
che si è costituito nel presente conflitto, con memoria del 24 maggio 2011, il Senato della Repubblica, chiedendo alla Corte di dichiarare che quelle rese extra moenia dal senatore Iannuzzi fossero dichiarazioni collegate da nesso funzionale con l’attività parlamentare dello stesso e, pertanto, coperte dalla garanzia dell’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando, il 21 aprile 2010, il documento IV-ter n. 14/A, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti dei magistrati dott. Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli;
che questa Corte, con la citata ordinanza n. 142 del 2011, in base all’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha assegnato al ricorrente il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della stessa, per effettuare la notificazione al Senato della Repubblica e il successivo termine di trenta giorni dall’ultima notificazione per il deposito degli stessi nella cancelleria della Corte;
che il ricorrente, in attuazione della predetta ordinanza, ha provveduto a chiedere la notificazione del ricorso introduttivo all’ufficio unico delle notificazioni (UNEP) presso la Corte d’appello di Milano in data 26 aprile 2011;
che, in esecuzione della richiesta del Gip, la Corte d’appello ha provveduto a notificare gli atti suindicati al Senato della Repubblica, a mezzo posta, in data 6 maggio 2011 – in tal modo assicurando il rispetto del primo termine, di sessanta giorni, assegnato da questa Corte con la citata ordinanza;
che, successivamente, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari ha depositato gli atti notificati, con la prova della loro notificazione, nella cancelleria di questa Corte, in data 28 giugno 2011;
che, pertanto, tale deposito risulta effettuato oltre il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione stabilito dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006), il predetto termine – al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità – ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l’intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito;
che, poiché tale deposito degli atti deve avvenire – ai sensi dello stesso art. 24, comma 3, delle norme integrative – «con la prova delle notificazioni», il dies a quo della decorrenza del termine va ragionevolmente individuato nel momento in cui il ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la disponibilità della prova delle notificazioni (v. ordinanza n. 188 del 2009);
che, in proposito con riguardo al caso in esame non esclude la tardività del deposito la circostanza che la relata di notifica al Senato della Repubblica sia stata restituita al Giudice ricorrente solo il 9 giugno 2011, quando il citato termine per il deposito degli atti notificati era già decorso, dal momento che prima di tale data – già successiva alla scadenza del termine di trenta giorni − il ricorrente, facendo uso di una normale diligenza, già avrebbe dovuto informarsi circa l’esito e la data della notifica, richiesta il 26 aprile;
che, invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad un caso analogo, nel quale la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale, che «mentre l’ufficiale giudiziario incaricato della notifica è tenuto ad eseguirla senza indugio e comunque entro il termine prefissato dall’autorità per gli atti da essa richiesti […], nessuna norma impone all’ufficiale giudiziario l’obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo» e che «è il notificante che deve diligentemente attivarsi, facendo in modo – per quanto egli può controllare – che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo» (sentenza n. 247 del 2004);
che dunque, con riferimento al ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica ed indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI