ORDINANZA N. 28
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70, 122 e 123 della legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio-2 marzo 2017, depositato in cancelleria l’8 marzo 2017, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visti l’atto di costituzione della Regione Toscana, nonché l’atto di intervento della Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia);
udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale, con il ricorso in epigrafe, vari commi dell’art. 70 e gli artt. 122 e 123 della legge della Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
che, secondo il ricorrente, l’art. 70 della predetta legge regionale – con il prevedere, in particolare nei suoi commi da 1 a 5, 8 e 9, una serie di dettagliate disposizioni con riguardo alla disciplina delle locazioni turistiche sul territorio regionale ed a quella dell’impresa e dell’attività imprenditoriale attinente allo stesso settore, già regolamentate dalla legge statale – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (per invasione della competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile»), oltre agli artt. 117, terzo e quarto comma, 3 e 97 Cost.; e, a loro volta, gli artt. 122 e 123 della stessa legge regionale – con il definire, il primo, l’attività di guida ambientale nel settore turistico regionale e nel disciplinare, il secondo, i requisiti e gli obblighi per l’esercizio della professione della suddetta figura di guida ambientale – violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in aperto contrasto con la competenza generale del legislatore statale ad individuare nuove figure professionali anche nel settore turistico;
che, nel resistere al ricorso, la Regione Toscana ha sostenuto che l’art. 70 della legge regionale impugnata costituirebbe legittimo esercizio della propria potestà residuale (e quindi esclusiva) in materia di turismo; mentre i successivi artt. 122 e 123 non istituirebbero l’asserita nuova professione di guida turistica, limitandosi a dare applicazione ai principi fissati dal legislatore statale relativamente alle attività consentite alle guide turistiche;
che in giudizio è intervenuta, ad adiuvandum, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), ritenendosi a ciò legittimata dalla sua funzione statutaria di tutela, in ogni campo, degli interessi della proprietà edilizia;
che, con successiva memoria, la Regione Toscana ha chiesto, in via principale, che venga dichiarata cessata la materia del contendere, in parte per sopravvenuta abrogazione e, per altra parte, per modifica satisfattiva delle disposizioni impugnate ad opera di corrispondenti disposizioni della legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla L.R. 86/2016);
che, con atto depositato il 20 giugno 2019, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso sulla base della delibera in tal senso adottata dal Consiglio dei ministri l’11 giugno 2019;
che, con atto depositato il 26 luglio 2019, il Presidente della Regione Toscana, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio precedente, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo.
Visti l’art 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA