ORDINANZA N. 68 ANNO 2020

ordinanza 68/2020 (ECLI:IT:COST:2020:68)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CARTABIA - Redattore:  CORAGGIO
Camera di Consiglio del 23/03/2020;    Decisione  del 24/03/2020
Deposito del 10/04/2020;   Pubblicazione in G. U. 16/04/2020  n. 16
Norme impugnate:  Art. 3 della legge della Regione Toscana 20/07/2018, n. 37.
Massime: 
Atti decisi: ric. 67/2018
  

Pronuncia

ORDINANZA N. 68

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-30 settembre 2018, depositato in cancelleria il 2 ottobre 2018, iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2020.


Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Toscana 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

che, secondo il ricorrente, l’impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 37 del 2018 – nell’autorizzare, al comma 1, un incremento di 500.000 euro del contributo straordinario al consorzio zona industriale apuana (ZIA), al fine di coprire il disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale, e nell’indicare, al comma 2, la relativa copertura di spesa – prevede un aiuto di Stato erogato senza la necessaria previa comunicazione alla Commissione europea e il conseguente obbligo di sospensione sino alla decisione della Commissione medesima;

che, la Regione Toscana, nel resistere al ricorso, ha sostenuto la non assoggettabilità del contributo in questione alla disciplina sugli aiuti di Stato, stante la natura prevalentemente non economica dell’attività esercitata dal consorzio ZIA e, in ogni caso, la non selettività della misura, agendo il consorzio in favore di tutte le imprese della zona industriale apuana; in via subordinata, ha affermato la ricorrenza dei presupposti che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, giustificano l’intervento pubblico secondo il cosiddetto criterio dell’investitore privato;

che nelle more del giudizio la disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 24 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018);

che, con atto depositato il 3 settembre 2019, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso sulla base della delibera in tal senso adottata dal Consiglio dei ministri il 19 luglio 2019;

che, con atto depositato il 9 ottobre 2019, il Presidente della Regione Toscana, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre precedente, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA