ORDINANZA N. 59
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del rifiuto opposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento con nota del 12 aprile 2019 e del successivo silenzio-diniego del Ministro della giustizia in relazione alla nota del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 6 giugno 2019, promosso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia con ricorso depositato in cancelleria il 9 settembre 2019 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il Giudice relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.
Ritenuto che con ricorso depositato in data 9 settembre 2019, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia, in riferimento al rifiuto opposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con nota del 12 aprile 2019, di consegnare al detenuto istante copia di un documento «contenuto nel fascicolo processuale definito con l’ordinanza» emessa in accoglimento del procedimento per reclamo proposto ai sensi dell’art. 18-ter della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e del successivo silenzio-diniego tenuto dal Ministro della giustizia;
che il Presidente del Tribunale di sorveglianza espone che, a seguito dell’ordinanza emessa a conclusione del procedimento per reclamo di cui all’art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, autorizzava il rilascio della copia di un documento contenuto nel relativo fascicolo processuale, richiesto con formale istanza dallo stesso detenuto;
che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, però, negava, con nota del 12 aprile 2019, la consegna di tale documento, in quanto inerente all’organizzazione degli istituti penitenziari e, pertanto, sottratta al diritto di accesso;
che senza riscontro rimanevano, inoltre, una prima nota, inviata dal ricorrente per evidenziare le ragioni sottese all’autorizzazione al rilascio della copia documentale, e due successive note di sollecito;
che il Presidente del Tribunale di sorveglianza riporta, inoltre, che, «al fine di adire la competente Corte Costituzionale e segnatamente al fine di provocare, in merito al diniego opposto […], la decisione» del Ministro della giustizia, con nota del 6 giugno 2019 si invitava quest’ultimo a comunicare le sue determinazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa;
che anche la suddetta nota rimaneva senza riscontro e il silenzio del Ministro della giustizia non potrebbe che «essere interpretato quale diniego […] in ordine alla consegna» della copia documentale oggetto dell’istanza presentata al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
che secondo il ricorrente la decisione relativa all’autorizzazione ad estrarre copia di atti contenuti nel fascicolo processuale di un procedimento pendente o definito, ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale, non spetta all’autorità amministrativa, bensì all’autorità giudiziaria;
che, in forza di ciò, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ritiene che il rifiuto opposto dall’amministrazione penitenziaria a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo «viol[i] patentemente» le proprie attribuzioni;
che, con atto depositato il 29 ottobre 2019, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, poiché il documento è stato rilasciato.
Considerato che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell’ammissibilità del conflitto medesimo, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 323 del 2013).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA