ORDINANZA N. 111
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra Autostrade per l’Italia spa e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 6 dicembre 2019, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visti gli atti di costituzione di Autostrade per l’Italia spa e di Rina Consulting spa, nonché gli atti di intervento di Gustavo Belforte e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;
vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata da Gustavo Belforte e altri;
udito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2020.
Ritenuto che, con ordinanza del 6 dicembre 2019 (r.o. n. 55 del 2020), il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130;
che i signori Gustavo Belforte, Maria Pia Beccari, Anna Maria Bossotto, Adriana Bresciani, Bruno Carrea, Marco Massimo Caselli, Amato Cottalorda, Fabrizio Ferrari, Adelaide Ferrari, Lorenzo Diotti, Elda Giacobbe, Pjoreta Hitaj, Maria Teresa Lisi, Daniele Mariani, Ivano Mazzolo, Angelo Micciché, Giulio Muratori, Clara Nacci, Lorenzo Francesco Paolini, Maria Giovanna Pazzano, Luca Pittaluga, Laura Rossi, Patrizia Sarti, Bruna Scacciatella, Paolo Torrielli, Laura Vassallo, con atto depositato il 21 aprile 2020, sono intervenuti nel giudizio incidentale, ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come sostituito dall’art. 1 della delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020;
che gli intervenienti hanno chiesto, contestualmente all’atto di intervento, di prendere visione ed estrarre copia degli atti processuali, ai sensi dell’art. 4-bis delle Norme integrative come novellate;
che la Corte il 27 maggio 2020 si è riunita in camera di consiglio per decidere sull’ammissibilità dell’intervento;
che, a tal fine, non è stata presa in considerazione la memoria depositata dagli intervenienti in data 5 maggio 2020, in quanto tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 4-bis, comma 3, delle Norme integrative, come dimidiato dal decreto della Presidente della Corte del 24 aprile 2020 che ha convocato la camera di consiglio;
che Autostrade per l’Italia spa e Rina Consulting spa, parti del giudizio a quo già costituitesi nel processo incidentale, eccepiscono l’inammissibilità dell’intervento.
Considerato che l’intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo è regolato dagli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificati dall’art. 1 della delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, entrata in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione ai sensi dell’art. 8 della medesima delibera, con effetto immediato anche nei giudizi in corso;
che, ai sensi dell’art. 4-bis delle Norme integrative, l’interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, dopo che la Corte – con deliberazione da assumere in camera di consiglio prima dell’udienza pubblica – abbia dichiarato ammissibile il suo intervento;
che l’intervento in esame è ammissibile;
che, infatti, il giudizio incidentale verte anche su questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130;
che tale disposizione normativa, di carattere provvedimentale, ai commi 2 e 4 determina l’ammontare dell’indennità spettante al proprietario o usufruttario degli immobili che vengano ceduti alla parte pubblica, o siano oggetto di esproprio, nello specifico ambito delle operazioni di ricostruzione dell’infrastruttura nota come Ponte Morandi;
che gli intervenienti hanno ceduto immobili (o, in un solo caso, ne sono stati espropriati), avendone a corrispettivo un’indennità calcolata sulla base della disposizione censurata;
che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, quanto ai commi 2 e 4, priverebbe di base legale la quantificazione dell’indennità, ovvero a monte gli stessi atti di cessione o di esproprio, in caso di illegittimità costituzionale dell’intero art. 1-bis del d.l. n. 109 del 2018;
che i relativi rapporti non possono ritenersi esauriti, alla luce dei termini di prescrizione;
che tale profilo è sufficiente a porre in luce che gli intervenienti hanno un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, che li legittima all’intervento;
che la previsione, recata ora dall’art. 4, comma 7, delle Norme integrative, recepisce l’orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale un interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 194 del 2018);
che tale è appunto la situazione degli intervenienti, a fronte di una legge che riguarda la loro specifica posizione giuridica;
visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che l’intervento è ammissibile e gli intervenienti devono quindi essere autorizzati a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile l’intervento dei signori Gustavo Belforte, Maria Pia Beccari, Anna Maria Bossotto, Adriana Bresciani, Bruno Carrea, Marco Massimo Caselli, Amato Cottalorda, Fabrizio Ferrari, Adelaide Ferrari, Lorenzo Diotti, Elda Giacobbe, Pjoreta Hitaj, Maria Teresa Lisi, Daniele Mariani, Ivano Mazzolo, Angelo Micciché, Giulio Muratori, Clara Nacci, Lorenzo Francesco Paolini, Maria Giovanna Pazzano, Luca Pittaluga, Laura Rossi, Patrizia Sarti, Bruna Scacciatella, Paolo Torrielli, Laura Vassallo;
2) autorizza gli intervenienti a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA