SENTENZA N. 139
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di G. Q., con ordinanza dell’11 marzo 2019, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visti l’atto di costituzione di G. Q., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi il Giudice relatore Stefano Petitti, l'avvocato Michele Passione per G. Q., e l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’udienza pubblica del 10 giugno 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e d), in collegamento da remoto, su richiesta dell’avvocato Michele Passione pervenuta in data 21 maggio 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza dell’11 marzo 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari».
1.1.– Secondo quanto espone l’ordinanza di rimessione, G. Q., indagato per i reati di violenza privata e lesione personale aggravata che egli avrebbe commesso all’età di sedici anni, ha presentato, tramite il proprio difensore, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, dopo avere ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
1.2.– Il rimettente osserva che la messa alla prova nel corso delle indagini preliminari è prevista per gli adulti, a norma dell’art. 464-ter del codice di procedura penale, non anche per i minori, per i quali l’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 si riferisce alla sospensione del «processo» per messa alla prova dell’«imputato», in tal modo evidenziando che la messa alla prova del minorenne può essere disposta «solo dopo l’esercizio dell’azione penale e, quindi, in nessun caso ad opera del giudice per le indagini preliminari».
Il giudice a quo nota come ciò trovi conferma nell’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988, che, per il caso di esito negativo della prova del minore, richiama le norme sulla celebrazione delle udienze – preliminare e dibattimentale –, nelle quali sarebbe pertanto da individuare «la sede “naturale” di applicazione dell’istituto», viceversa inapplicabile «prima dell’udienza preliminare».
In ragione di queste univoche disposizioni, la messa alla prova in fase di indagini preliminari, pur essendo stata consentita per gli adulti dal sopravvenuto art. 464-ter cod. proc. pen., non potrebbe estendersi al processo minorile, rispetto al quale le norme del codice di rito trovano applicazione meramente residuale, ai sensi dell’art. l, comma l, del d.P.R. n. 448 del 1988.
2.– Nella parte in cui non consente la messa alla prova del minore nella fase delle indagini preliminari, l’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 violerebbe gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.
2.1.– Sarebbe violato il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., poiché, consentita per l’adulto, la messa alla prova nella fase delle indagini preliminari resterebbe ingiustificatamente preclusa al minorenne, che pure ne faccia richiesta tramite difesa tecnica.
Tale preclusione sarebbe contraria all’obiettivo tipico della giustizia minorile, quello di promuovere la rapida uscita del minore dal circuito penale mediante un intervento istituzionale tempestivo e individualizzato.
2.2.– Sarebbe altresì violato il finalismo dei trattamenti sanzionatori di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., poiché l’efficacia rieducativa della messa alla prova esige che questa sia prossima quanto più possibile al tempo di commissione del reato, venendo quindi diminuita dalla necessità di attendere la celebrazione dell’udienza preliminare.
Ad avviso del rimettente, «quanto più ci si allontana dal tempo in cui si colloca il fatto-reato tanto meno il minore coinvolto nella relativa vicenda giudiziaria potrà avvertire l’effetto rieducativo e risocializzante degli impegni che caratterizzano il progetto di intervento».
2.3.– Infine, sarebbe violato l’art. 31, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a favorire gli istituti necessari alla protezione della gioventù, qual è la messa alla prova del minorenne.
La dilazione procedimentale della messa alla prova ne sminuirebbe la «valenza “protettiva”», riducendone l’efficacia «in termini di promozione del recupero e del cambiamento personale e sociale del minore coinvolto in un procedimento penale».
3.– La rilevanza delle questioni viene dal giudice a quo correlata al fatto che G. Q., tramite difesa tecnica, ha chiesto di essere messo alla prova dopo avere ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini e ancora prima dell’udienza preliminare, con riferimento a reati la commissione dei quali egli non contesta, avendo peraltro l’Ufficio servizio sociale minorenni di Firenze attestato che il giovane parla della propria condotta delittuosa con «serietà e schiettezza».
3.1.– Il rimettente invoca pertanto una sentenza additiva, che consenta al giudice per le indagini preliminari di disporre la messa alla prova dell’indagato minorenne, il quale ne faccia istanza, previa audizione delle parti in apposita udienza camerale, con formulazione dell’imputazione ad opera del pubblico ministero, in analogia alla previsione dell’art. 464-ter cod. proc. pen., e con elaborazione del progetto di intervento dei servizi minorili.
Secondo il giudice a quo, l’apporto delle competenze specialistiche dei giudici onorari che integrano il collegio in udienza preliminare non andrebbe perduto, in quanto il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, può sempre sentire il parere di esperti, «tra i quali» – precisa il rimettente – «possono certamente annoverarsi anche gli stessi componenti onorari del Tribunale per i minorenni».
4.– Con atto depositato il 6 settembre 2019, si è costituita in giudizio la parte privata, G. Q., instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.
4.1.– A sostegno delle motivazioni dell’ordinanza di rimessione, la parte privata osserva che l’udienza preliminare, specie nei riguardi degli imputati liberi, viene sovente fissata a notevole distanza di tempo dall’avviso di conclusione delle indagini, ciò che pregiudica l’efficacia della messa alla prova nel conseguimento dell’obiettivo della celere fuoriuscita del minore dal circuito penale.
5.– Con atto depositato il 9 settembre 2019, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, infondate.
5.1.– Le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto ipotetiche e premature, poiché sollevate in una fase nella quale ancora non è stato acquisito il progetto di intervento dei servizi minorili, che pur costituisce un presupposto indefettibile della messa alla prova.
Sarebbe poi inammissibile, per genericità e difetto di pertinenza, l’evocazione dei parametri di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., non avendo il rimettente chiarito le specifiche ragioni per cui tali parametri verrebbero attinti dal mero differimento della messa alla prova all’udienza preliminare, «sede nella quale la composizione del giudice collegiale offre le massime garanzie per la migliore decisione a favore del minore stesso».
5.2.– Nel merito, la violazione dell’art. 3 Cost. sarebbe da escludere, poiché l’eterogeneità della messa alla prova degli adulti rispetto a quella dei minori impedirebbe di utilizzare l’art. 464-ter cod. proc. pen. come tertium comparationis; inoltre, avendo questa Corte, con la sentenza n. 1 del 2015, rimarcato l’essenzialità della composizione interdisciplinare del giudice collegiale nell’udienza preliminare minorile, il differimento delle valutazioni di messa alla prova a tale udienza risulterebbe pienamente giustificato.
Riguardata nella prospettiva della conformazione dell’organo giudicante, l’impraticabilità di una valutazione precoce della messa alla prova del minore ad opera del giudice per le indagini preliminari, organo monocratico togato, sarebbe coerente con la realizzazione delle finalità rieducative ex art. 27, terzo comma, Cost. e col favore per gli istituti di protezione della gioventù ex art. 31, secondo comma, Cost.
6.– Con memoria depositata il 19 maggio 2020, la parte privata è tornata a sollecitare l’accoglimento delle questioni.
6.1.– In replica alle eccezioni di inammissibilità della difesa statale, essa ha osservato che le questioni non sono affatto premature, malgrado il giudice a quo non abbia ancora acquisito il progetto di intervento dei servizi minorili, atteso che il giudice per le indagini preliminari in tanto potrebbe acquisire il progetto medesimo in quanto, per l’appunto, le odierne questioni fossero accolte, col conseguente riconoscimento a detto giudice del potere di disporre la messa alla prova del minore; né l’evocazione dei parametri di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. sarebbe generica o non pertinente, essendo anzi specificamente connessa alla funzione rieducativa e protettiva della messa alla prova minorile.
6.2.– Nel merito, la parte insiste nel denunciare che l’impossibilità per il minore di accedere alla messa alla prova già durante le indagini preliminari ne pregiudica l’interesse costituzionalmente rilevante a una celere fuoriuscita dal circuito penale, ciò che sarebbe viepiù irragionevole dal momento che analoga preclusione non vige per l’indagato adulto.
Considerato in diritto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari.
1.1.– Atteso che l’art. 464-ter del codice di procedura penale consente la messa alla prova in fase di indagini preliminari per l’adulto, l’esclusione di un’analoga possibilità per il minore, quale emerge dal tenore letterale della disposizione censurata, determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento, con l’effetto, contrario al finalismo rieducativo del trattamento sanzionatorio e al favor per la protezione della gioventù, di impedire il più celere affrancamento penale del minore.
2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, in quanto, essendo state sollevate ancora prima dell’acquisizione del progetto di intervento dei servizi minorili, le questioni stesse sarebbero ipotetiche e premature, atteso che la disponibilità del progetto dei servizi è un presupposto indefettibile di ogni valutazione sulla messa alla prova.
2.1.– L’eccezione è infondata.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile perché ipotetica o prematura se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della questione stessa (ex plurimis, sentenze n. 217 del 2019, n. 140 del 2018, n. 60 del 2014 e n. 317 del 2009; ordinanze n. 277 del 2010, n. 77 del 2009 e n. 142 del 2006).
Nel caso in scrutinio, se è vero che il giudice a quo non ha ancora acquisito il progetto di intervento, avendo basato le sue considerazioni su una semplice attestazione dei servizi minorili circa la «serietà e schiettezza» del giovane indagato, è altresì vero che la soluzione dell’incidente di costituzionalità si situa “a monte” dell’acquisizione del progetto medesimo.
Infatti, è proprio la norma censurata che, negando al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre la messa alla prova minorile, gli impedisce di acquisire il progetto di intervento funzionale alla prova stessa, ciò che mette in chiara luce la rilevanza attuale delle sollevate questioni.
3.– L’Avvocatura ha altresì eccepito l’inammissibilità delle questioni per genericità e difetto di pertinenza, in rapporto ai parametri di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., l’evocazione dei quali avrebbe mancato di confrontarsi con l’evidenza che sono proprio gli obiettivi costituzionali di rieducazione e protezione del minore ad esigere il rinvio di ogni valutazione sulla messa alla prova all’udienza preliminare, sede nella quale il giudice minorile ha una struttura collegiale ed interdisciplinare idonea a quel tipo di valutazione.
3.1.– L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza costituzionale segnala la necessità di tenere sempre distinte la genericità della questione come motivo di inammissibilità dall’infondatezza della questione come giudizio di merito (ex plurimis, sentenze n. 45 del 2020, n. 206 e n. 29 del 2019, n. 84 e n. 69 del 2017).
Nel denunciare come ostativa a un’efficace rieducazione e protezione del minore l’impossibilità di disporne la messa alla prova in tempi abbreviati, cioè anteriormente all’udienza preliminare, l’evocazione dei parametri di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. solleva questioni specifiche e pertinenti, dunque ammissibili.
Anticipato dalla difesa statale sul piano del giudizio di ammissibilità delle questioni, il tema della collegialità e interdisciplinarità del giudice dell’udienza preliminare minorile trova più esatta collocazione sul piano del giudizio di merito, laddove concorre ad una valutazione di infondatezza, per quanto di seguito si espone.
4.– Nel merito, le questioni sono infondate.
4.1.– L’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, al comma 1, stabilisce che «[i]l giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2»; il comma 2 prevede appunto che «[c]on l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno»; ordinanza contro la quale, ai sensi del comma 3, «possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore».
Il comma 4 del medesimo art. 28 escludeva che potesse farsi luogo a sospensione con messa alla prova «se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato», ma tale esclusione è stata dichiarata illegittima da questa Corte, riguardo ad entrambi i riti speciali, con la sentenza n. 125 del 1995.
Ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988, decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell’evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo; «[a]ltrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33», disposizioni, queste ultime, che disciplinano lo svolgimento dell’udienza preliminare e, rispettivamente, dell’udienza dibattimentale.
L’art. 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), al comma 1, dispone che il giudice provvede alla sospensione con messa alla prova sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
I commi 4 e 5 del medesimo art. 27 regolano l’interlocuzione tra i servizi ed il «collegio che ha disposto la sospensione del processo», quest’ultimo in persona del presidente o di un componente da lui delegato.
4.1.1.– Il tenore letterale dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, con l’impiego delle dizioni «processo» e «imputato», univoche nel presupporre l’avvenuto esercizio dell’azione penale, indica chiaramente che la messa alla prova del minore non può essere disposta nel corso delle indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione, e quindi anteriormente all’udienza preliminare.
Se ne trae conferma dall’art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988, che, per l’ipotesi di esito negativo della prova, restituisce il processo quantomeno alla fase dell’udienza preliminare, della quale, invero, richiama la disciplina tramite rinvio al successivo art. 32.
Se ne trae ulteriore conferma dal riferimento dell’art. 27 del d.lgs. n. 272 del 1989 al «collegio che ha disposto la sospensione del processo», organo che, per avere struttura collegiale, non può essere il giudice per le indagini preliminari, posto che quest’ultimo, a norma dell’art. 50-bis, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), inserito dall’art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), è un giudice singolo, a differenza del giudice dell’udienza preliminare minorile, il quale viceversa, a norma dell’art. 50-bis, comma 2, è un organo collegiale interdisciplinare, «composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna».
4.2.– Aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), l’art. 464-ter cod. proc. pen. contempla la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, disponendo che il giudice, cui tale richiesta sia presentata, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima entro cinque giorni l’eventuale consenso, in uno alla formulazione dell’imputazione.
Se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., il giudice decide sulla richiesta di messa alla prova con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti e la persona offesa, oppure in apposita udienza camerale partecipata (art. 464-quater cod. proc. pen.).
4.2.1.– L’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, stabilendo che «[n]el procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale», istituisce un rinvio mobile temperato dal criterio di sussidiarietà, sicché le disposizioni del codice di procedura penale sopravvenute al decreto sul procedimento minorile si applicano a quest’ultimo solo per quanto non previsto dalle disposizioni del decreto medesimo.
Risulta pertanto corretto il presupposto interpretativo delle questioni in scrutinio, cioè che il giudice per le indagini preliminari non può disporre la messa alla prova del minore, alla luce dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, nonostante la sopravvenienza dell’art. 464-ter cod. proc. pen., che pure ha consentito al medesimo giudice di disporre la messa alla prova dell’adulto.
4.3.– Questa Corte ha già illustrato la profonda differenza funzionale esistente tra la messa alla prova del minore e quella dell’adulto, l’una avente finalità essenzialmente rieducativa, l’altra viceversa connotata da innegabili tratti sanzionatori (sentenze n. 75 del 2020 e n. 68 del 2019).
L’eterogeneità di funzione si manifesta con particolare evidenza nella circostanza – sottolineata nella sentenza n. 68 del 2019 – che la messa alla prova del minore, al contrario di quella dell’adulto, è in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato per cui si procede, tanto da essere consentita per tutti i reati, compresi quelli puniti in astratto con la pena dell’ergastolo, la diversa gravità dei quali si riflette solo nel diverso termine massimo stabilito per la durata della sospensione del processo (art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988).
Del resto, la finalità essenzialmente rieducativa della messa alla prova minorile è stata rimarcata da questa Corte ancora prima che – con la legge n. 67 del 2014 – l’istituto fosse esteso all’adulto, essendosi osservato che proprio detta finalità ha indotto il legislatore a non subordinare la messa alla prova al consenso del minore, né a quello del pubblico ministero, viceversa affidandola unicamente alla discrezionalità del giudice (sentenza n. 125 del 1995).
4.3.1.– A differenza di quella del minore, la messa alla prova dell’adulto, oltre a incontrare limiti oggettivi in rapporto alla pena edittale del reato per cui si procede (art. 168-bis del codice penale), postula la richiesta specifica dell’imputato (art. 464-bis cod. proc. pen.) e, ove tale richiesta sia formulata nel corso delle indagini preliminari, il consenso del pubblico ministero (art. 464-ter cod. proc. pen.).
La messa alla prova dell’adulto si presenta, quindi, come un istituto di carattere “negoziale”, perché espressivo di una libera opzione di convenienza dell’imputato; nella fase delle indagini preliminari, l’istituto acquista finanche una configurazione “patteggiata”, per la necessità di un accordo tra l’indagato e il pubblico ministero; tutto ciò secondo un indirizzo di politica legislativa cui non sono estranee finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità.
Quale istituto ad applicazione officiosa e illimitata, non condizionata cioè dalla richiesta dell’imputato, né dal consenso del pubblico ministero, né sottoposta a limiti oggettivi di pena edittale, la messa alla prova del minore evidenzia caratteristiche specularmente opposte a quella dell’adulto, poiché l’essenziale finalità rieducativa ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, estraneo ogni obiettivo di deflazione giudiziaria.
4.4.– Sin dalla rubrica «[r]ichiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari», l’art. 464-ter cod. proc. pen. mostra di ispirarsi all’art. 447 cod. proc. pen., che disciplina la «[r]ichiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari», entrambe le disposizioni contemplando un istituto “patteggiato” tra indagato e pubblico ministero, con evidenti finalità di economia processuale.
L’accostamento è confermato dal rilievo che, come per l’applicazione della pena su richiesta, anche per la messa alla prova in fase di indagini preliminari, con palese analogia tra le previsioni degli artt. 448 e 464-ter cod. proc. pen., il dissenso del pubblico ministero non è superabile dal giudice, salva la riproposizione dell’istanza in sede predibattimentale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016 - 29 luglio 2016, n. 33216, e sezione sesta penale, sentenza 21 ottobre 2015 - 2 febbraio 2016, n. 4171).
4.4.1.– Deve allora rammentarsi che questa Corte, nel giudicare legittimo l’art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, laddove esclude l’operatività nel processo penale minorile dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ha ritenuto che l’esclusione corrisponda «ad un ponderato bilanciamento tra le esigenze di economia processuale, che avrebbero consigliato di ammettere forme di “patteggiamento” anche nel procedimento a carico di imputati minorenni, e le peculiarità del modello di giustizia minorile adottato dall’ordinamento italiano, sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della sua personalità, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi» (sentenza n. 272 del 2000).
Ancora prima, con la sentenza n. 135 del 1995, questa Corte ha osservato come l’istituto del “patteggiamento” possa condurre ad esiti incoerenti con la finalità rieducativa del processo penale minorile, essendo questo caratterizzato da amplissimi e incoercibili poteri discrezionali del giudice, in funzione dell’esigenza primaria di recupero del minore.
4.5.– La questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento all’art. 3 Cost. è infondata, dunque, poiché il tertium comparationis, che il giudice a quo individua nell’art. 464-ter cod. proc. pen., è eterogeneo rispetto alla norma censurata.
L’eterogeneità delle fattispecie in comparazione implica che non appaia irragionevole il differente trattamento, riservato dal legislatore alla messa alla prova dell’adulto, consentita anche in fase di indagini preliminari, e alla messa alla prova del minorenne, viceversa non consentita in quella fase.
La messa alla prova dell’adulto è prevista solo per reati di moderata gravità, rispetto ai quali l’ordinamento, per finalità di deflazione giudiziaria, sospende il processo in vista dell’eventuale estinzione del reato, sempre che l’imputato ne faccia richiesta e, nel caso di indagini preliminari in corso, il pubblico ministero vi consenta.
Viceversa, la messa alla prova del minore è prevista per tutti i reati, anche quelli di gravità massima, rispetto ai quali l’ordinamento sospende il processo in vista dell’eventuale estinzione del reato per finalità puramente rieducative, quindi non perché l’imputato lo richieda e il pubblico ministero vi consenta, ma solo perché, ed in quanto, lo ritenga opportuno un giudice strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore.
4.5.1.– La finalità essenzialmente rieducativa della messa alla prova minorile si oppone a un’eccessiva anticipazione procedimentale delle relative valutazioni.
Nel modello elevato dal rimettente a tertium comparationis, l’adulto può chiedere la messa alla prova anche all’esordio delle indagini preliminari, non ponendo l’art. 464-ter cod. proc. pen. alcun limite iniziale di ordine temporale.
Se ciò può apparire coerente con la natura “negoziale” della messa alla prova dell’adulto e con l’oggettiva delimitazione edittale dei reati compatibili, non altrettanto sarebbe per la messa alla prova del minore, poiché quest’ultima, rientrando nell’esclusiva discrezionalità del giudice e potendo riguardare anche reati di elevata gravità, presuppone quantomeno una definizione approssimativa dei fatti, sintomatici delle reali necessità rieducative del minore indagato.
L’opzione legislativa di fissare nell’udienza preliminare, e quindi dopo l’esercizio dell’azione penale, il primo momento utile per la messa alla prova del minore corrisponde ragionevolmente all’esigenza di assicurare che le relative valutazioni siano esercitate su un materiale istruttorio sufficientemente definito, oltre che da un giudice strutturalmente idoneo ad apprezzarne tutti i riflessi personalistici.
4.6.– La scelta del legislatore di affidare la messa alla prova minorile al giudice dell’udienza preliminare, e di non consentirne una valutazione anticipata da parte del giudice per le indagini preliminari, trova la sua ratio anche nella struttura dell’organo giudicante, collegiale e interdisciplinare nell’un caso, monocratico e togato nell’altro.
4.6.1.– Questa Corte ha sottolineato come, nella prospettiva dell’adeguata protezione della gioventù di cui all’art. 31, secondo comma, Cost., la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trovi una fondamentale rispondenza nella particolare composizione “mista” del giudice specializzato, arricchita dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: «[è], infatti, grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori, la cui evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede l’adozione di particolari trattamenti penali che consentano il loro completo recupero, ponendosi, quest’ultimo, quale obiettivo primario, cui tende l’intero sistema penale minorile» (sentenza n. 310 del 2008).
Invero, «la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici» (ordinanza n. 330 del 2003).
4.6.2.– Con particolare riguardo al giudice minorile dell’udienza preliminare, questa Corte, già con la sentenza n. 311 del 1997, ha messo in luce che la composizione “mista” stabilita dall’art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941 risponde alla complessità delle decisioni che tale giudice è chiamato ad assumere, tra le quali, appunto, l’eventuale sospensione del processo con messa alla prova.
Oltre alla conformazione interdisciplinare dell’organo, la Corte ne ha illustrato la diversificazione di genere, poiché l’art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941, esigendo che i componenti onorari siano «un uomo e una donna», garantisce che «nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza» (ordinanza n. 172 del 2001).
4.6.3.– Nella sentenza n. 1 del 2015, questa Corte ha poi osservato che «[p]er la loro specifica professionalità, che assicura un’adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore, i due esperti che affiancano il magistrato contribuiscono anche all’osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell’esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative».
Il principio di minima offensività della risposta penale è di stretta attinenza alla messa alla prova, tipico istituto di “diversione” dalla sequenza fra reato e pena, e non a caso questa Corte tale principio ha evocato nel riconoscere spettante al giudice collegiale dell’udienza preliminare, anziché al giudice monocratico per le indagini preliminari, il giudizio abbreviato minorile innestato su decreto di giudizio immediato.
Invero, nella sentenza n. 1 del 2015, è stato rimarcato che, avendo la sentenza n. 125 del 1995 ammesso la prova minorile anche in sede di giudizio abbreviato, per quest’ultimo è necessaria la collegialità interdisciplinare del giudice dell’udienza preliminare, «perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato nel modo che si è detto».
4.6.4.– La tesi espressa dal rimettente, secondo la quale l’apporto scientifico dei giudici onorari potrebbe essere recuperato dal giudice per le indagini preliminari tramite l’audizione di esperti ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, esperti che potrebbero a suo avviso coincidere con le stesse persone fisiche di quei giudici onorari, tradisce un fraintendimento del ruolo dei componenti non togati del giudice dell’udienza preliminare minorile.
Questi non sono meri consulenti tecnici del componente togato, bensì componenti dell’organo giudicante a pari titolo, e come tali essi concorrono alla decisione non indirettamente, ma pleno iure, peraltro rappresentando la quota maggioritaria dell’organo stesso.
Se ciò corrisponde in generale alla preminenza dell’aspetto rieducativo negli istituti del diritto penale minorile e alla natura spiccatamente personalistica delle valutazioni ad essi sottese, a fortiori si addice alla messa alla prova del minore, che l’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 definisce proprio come una valutazione di personalità, da compiere in senso dinamico ed evolutivo, in base alle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
4.6.5.– Lungi dall’ostacolare il finalismo rieducativo di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. e la protezione della gioventù di cui all’art. 31, secondo comma, Cost., l’assegnazione della messa alla prova del minore al giudice dell’udienza preliminare e non anche al giudice per le indagini preliminari appare conforme a detti parametri, poiché assicura che le delicate valutazioni personalistiche implicate dall’istituto siano svolte da un organo collegiale, interdisciplinare e diversificato nel genere, pertanto idoneo ad espletarle nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante.
4.6.6.– Non muta i termini del problema la circostanza che il giudice per le indagini preliminari condivida con il giudice dell’udienza preliminare altri poteri decisori, come quello di adottare misure cautelari nei confronti del minore (art. 19 del d.P.R. n. 448 del 1988) e quello di dichiarare il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988).
In queste diverse fattispecie la valutazione della personalità del minore, seppure necessaria come nell’applicazione di ogni istituto di diritto minorile, non rappresenta tuttavia l’essenza stessa dell’intervento giudiziale, ed invece concorre con valutazioni di contenuto prevalentemente oggettivo e tecnico-giuridico.
Nella messa alla prova del minore, invece, l’aspetto personologico è assolutamente centrale, sicché il contributo decisorio dei giudici esperti si rivela essenziale.
5.– Pur non evocando esplicitamente un parametro di respiro sovranazionale, l’ordinanza di rimessione menziona più volte le Regole minime delle Nazioni unite sull’amministrazione della giustizia minorile (“Regole di Pechino”), adottate dall’Assemblea generale con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985, segnatamente l’art. 18.1, che, tra le misure deputate a promuovere la flessibilità e la de-istituzionalizzazione del trattamento penale minorile, indica, per l’appunto, la messa alla prova.
5.1.– Le citate “Regole di Pechino” dettano il principio generale del perseguimento del benessere minorile (art. 5.1) e l’altro, funzionale al primo, dell’esercizio qualificato della discrezionalità giudiziale (art. 6.3).
La messa alla prova resta inscritta entro queste coordinate, che ne indicano l’obiettivo ultimo nel recupero sociale del minore e, al contempo, identificano nella qualificazione del giudice un fondamentale strumento operativo.
Ferma dunque la grande importanza della messa alla prova nel sistema di giustizia penale minorile, alle cui tipiche finalità di reinserimento sociale l’istituto corrisponde «forse più di ogni altro», come da questa Corte rimarcato con la sentenza n. 125 del 1995, resta che la misura può assolvere la sua primaria funzione rieducativa solo se disposta, a tempo debito, da un giudice strutturalmente qualificato alle necessarie valutazioni di personalità, poiché queste condizionano l’esito positivo della prova, la conseguente dichiarazione di estinzione del reato e, in ultima analisi, l’effettiva fuoriuscita del minore dal circuito penale.
5.2.– In tale direzione, la stessa udienza preliminare, che il rimettente vorrebbe prevenire a fini di speditezza, può costituire per il minore un prezioso momento educativo, occasione di comprensione autentica e non utilitaristica della messa alla prova, in virtù del dialogo con un giudice non solo togato, meglio qualificato ad illustrare al giovane – come prescrive l’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 – «il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».
6.– Per le considerazioni che precedono, le questioni devono essere dichiarate non fondate, in riferimento a tutti i parametri evocati.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA