ORDINANZA N. 148
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019, promosso dal Tribunale ordinario di Torino, con ricorso depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020, iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2020, fase di ammissibilità.
Udito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020 (reg. confl. pot. n. 6 del 2020), il Tribunale ordinario di Torino ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera (Doc. IV-ter, n. 1, 9 gennaio 2019) con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni, rilasciate il 13 gennaio 2014 dall’allora senatore del Partito democratico S. E., riguardanti L. P., fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo quanto riferito dal giudice ricorrente, nel procedimento penale instaurato innanzi a esso, S.E. è imputato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, di cui all’art. 595, comma 3, del codice penale, perché, «nel corso dell’intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione “La Zanzara” di Radio 24, […] comunicando con più persone, offendeva la reputazione di P. L., con affermazioni che, facendo riferimento all’episodio intimidatorio subito dall’E. il giorno precedente, alla domanda dell’intervistatore: “Insomma, secondo te, si sanno i nomi e i cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?”, rispondeva con affermazioni così consistenti: “[…] materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda è fin troppo facile” […] “ma guarda, basta leggere…basta leggere libri, è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C’è il libro di L. P., ex capo di Magistratura Democratica […] che basta leggerlo! […]; e, ancora, a domanda dell’intervistatore a chi si riferisse l’espressione “cattivi maestri” affermava: “mi riferisco a questa gente che...mi riferisco a gente come P. che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli […] che reprime questi fenomeni”»;
che, nel corso del giudizio, il 28 novembre 2017, S. E. ha eccepito l’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68 Cost.;
che il Tribunale di Torino ritenendo «non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito, né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione», ha disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica, sospendendo il processo fino alla decisione parlamentare;
che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica si è riunita in tre sedute, il 25 settembre, il 23 ottobre e il 13 novembre 2018 e, nel corso di quest’ultima seduta, si è espressa all’unanimità per l’applicazione dell’art. 68 Cost. in favore delle affermazioni rilasciate da S. E.;
che il 9 gennaio 2019 l’assemblea del Senato, accogliendo la proposta della Giunta, ha infine deliberato che «le dichiarazioni rese dal sig. S. E., senatore all’epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione»;
che, in particolare, il Senato ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 68 Cost., richiamando diversi interventi del parlamentare, dai quali sarebbe emersa la sostanziale corrispondenza tra le funzioni svolte dall’imputato in qualità di senatore e le opinioni dallo stesso espresse il 13 gennaio 2014;
che la delibera, così motivata, ha dunque precluso al Tribunale di Torino l’esame nel merito delle dichiarazioni contestate al senatore S. E., non rendendo possibile accertare se, nella specie, ricorressero o meno i presupposti del reato contestato;
che, nella specie, il giudice ricorrente non ravvisa la sussistenza del nesso funzionale, alla cui sussistenza la giurisprudenza costituzionale ha subordinato l’applicabilità della insindacabilità parlamentare.
Considerato che, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020 (reg. confl. pot. n. 6 del 2020), il Tribunale ordinario di Torino ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera (Doc. IV-ter, n. 1, 9 gennaio 2019) con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni, rilasciate il 13 gennaio 2014 dall’allora senatore del Partito democratico S. E., riguardanti L. P., fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Torino a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 84, n. 82 e n. 69 del 2020);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ordinanze n. 69 del 2020, n. 155 del 2017 e n. 139 del 2016);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 82 e n. 69 del 2020 e n. 155 del 2017).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Tribunale ordinario di Torino nei confronti del Senato della Repubblica;
2) dispone:
a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA