ORDINANZA N. 162
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’intero decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, promosso con ricorso della Regione Piemonte, notificato il 31 gennaio-5 febbraio 2019, depositato in cancelleria l’8 febbraio 2019, iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso nella camera di consiglio del 24 giugno 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 25 giugno 2020.
Ritenuto che con ricorso notificato il 31 gennaio-5 febbraio 2019, depositato l’8 febbraio 2019 ed iscritto al registro ricorsi n. 19 del 2019, la Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’intero decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), e della legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, rispettivamente in riferimento all’art. 77 ed agli artt. 70 e 72 della Costituzione;
che, in via subordinata, la ricorrente ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12, commi 5 e 6, 13 e 14 del suddetto decreto-legge, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 117, terzo, quarto e settimo comma, 118 e 119 Cost., nonché questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma 1, lettera a), 30, comma 1, e 31-ter del medesimo decreto-legge, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 42, 47, secondo comma, 97, 117, primo comma, in relazione all’art. 8 CEDU, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost.;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità del ricorso ed, in via gradata, l’infondatezza dello stesso;
che le parti hanno depositato memorie;
che, in prossimità dell’udienza pubblica del 19 giugno 2019, la Regione Piemonte ha comunicato al Presidente della Corte costituzionale di aver incaricato il proprio legale di depositare una richiesta di rinvio volta a consentire un approfondimento e un esame delle questioni, in considerazione dell’insediamento della nuova Giunta regionale;
che all’esito della predetta udienza pubblica questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso;
che, con atto depositato il 29 maggio-3 giugno 2020, la Regione Piemonte ha rinunciato al ricorso, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2020, n. 1392;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha accettato la rinuncia con atto depositato in data 15 giugno 2020.
Considerato che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 267, n. 211, n. 190, n. 183 e n. 136 del 2019).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA